Assicurazione R.C. Auto Flotta
Assicurazione R.C. Auto Flotta
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 100030
Le iPnrfoodrmotatzoio:n“iDpirmeceonnstiroantteuaAliuetocoFnlotrtattatu”ali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri docu-
menti
Che tipo di assicurazione è?
Ci sono limiti di copertura?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Re- stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo- gia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Società ha il diritto di recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:
! conducente non abilitato alla guida;
! per autoveicoli scuola guida, se durante la guida dell’allievo non vi è al suo fianco un istruttore abilitato;
! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sporti- ve;
! nel caso di veicolo con targa prova, per circolazione non in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.
Inoltre, in polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.
Che cosa è assicurato?
La Società tiene indenne l’Assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).
Sono assicurati:
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo o na- tante;
✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo o natante;
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi pos- sono involontariamente causare durante la circolazione;
✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo a motore guidato, illecita- mente, da figli minori;
✓ Autovetture adibite a scuola guida: danni causati all’allievo conducente in presenza di istruttore abilitato, tranne che durante l’esame;
✓ Xxxxx a cose di terzi trasportati: su taxi, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone;
SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI
La Società risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un mas- simale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipenden- temente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descrit- te nel DIP aggiuntivo, qualora prestabili in base alla tipologia di veicolo assicurato:
- Incendio;
- Furto e rapina;
- Danni accidentali (Kasko), Danni da collisione (Mini Kasko) x Xxxxx in piedi;
- Urto con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Eventi socio politici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi (Danni alla tappezzeria, Ripristino degli airbag, ecc.);
- Indennità recupero punti;
- Tutela legale;
- Infortuni del guidatore;
- Assistenza.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprie- tario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del loca- tario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
🗶 se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illi- mitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private. Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo ed al conducente.
Dove vale la copertura? ✓ Per i veicoli a motore, l’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati ade- renti all’Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, , Serbia e Svizzera. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde. ✓ Per i natanti, L’assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei. |
Che obblighi ho? ─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di co- municare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati. ─ In caso di sinistro darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In base alla tipologia del veicolo, puoi chiedere il frazionamento semestrale o quadrimestrale, con una maggiorazione del premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali o quadrimestrali stabilite. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia. Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o simila- re, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si intende non a taci- to rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno suc- cessivo alla scadenza del presente contratto. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate. Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esporta- zione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN. Come posso disdire la polizza? Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. |
Ciclomotori e Motocicli
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. Prodotto: “Dimensione Auto”
Data di realizzazione: maggio 2020 (ultima versione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informati- vo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, X. Xxx Xxxxxx 00000000000, X.X. / Xxxxxxxx Xx- prese di Belluno 00000000000; telefono: (x00) 0000-000000 – (x00) 0000-000000 - Fax: (x00) 0000-000000.
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all’albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.
Il patrimonio netto ammonta a 33 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 23 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.
Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 14 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’SCR sono pari a 47 milioni di euro; il loro rapporto determina l’indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 343%. Inoltre, il requisito patrimo- niale minimo (MCR) è pari a 6 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell’MCR sono pari a 47 milioni di euro.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | I massimali convenuti in polizza, sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sini- stro: per tale massimale l’Assicurato è coperto per i danni alle persone e alle cose fermi re- stando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi di legge attualmente in vigore, ossia € 6.070.000,00 per danni a persone e € 1.220.000,00 per danni a cose (art. 128 del Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). Pagando un premio più elevato è possibile concordare con l’Impresa un massimale superiore al minimo di legge ed entro al massimo ritenibile dall’Impresa. |
Garanzie estese (sempre operanti) | - Rinuncia dell’Impresa alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazio- ne psichica dovuta ad uso di stupefacenti L’Impresa non effettua la rivalsa che le competerebbe nel caso di veicolo guidato da perso- na in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alte- razione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento. |
Tipo di guida | Non sono previste personalizzazioni della polizza in base al conducente. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Non sono previste opzioni che consentono uno sconto sul premio. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assi-
stenza, validi soltanto se espressamente richiamati in polizza e laddove prestabili.
INCENDIO (opzionale) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti su- biti dal veicolo assicurato, completo degli accessori, a seguito di incendio, nonché esplosione, scop- pio ed azione del fulmine. Sono compresi danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio doloso. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | Sono esclusi i danni: - causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo; - causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, allu- vioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici; - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove; - causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine; - occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisi a bordo del veicolo. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. |
FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio) | |
Garanzia di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | Restano valide le medesime esclusioni indicate per la garanzia Incendio. La garanzia inoltre non è comprensiva del reato di appropriazione indebita. In polizza sono indicate le franchigie, gli scoperti e la somma assicurata eventualmente previsti. |
DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO - KASKO IN PIEDI (opzionale - non vendibile per mo- toslitte) | |
Garanzie di base | L’Impresa indennizza, entro la somma assicurata di € 5.000, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicolo non assicura- to per la Responsabilità Civile obbligatoria, ma comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente o risultante dalla denuncia presentata dall’Assicurato alle Autorità; nel caso di mancato intervento delle Autorità, l’indennizzo è corrisposto solo nel caso in cui l’Impresa sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | Restano valide le medesime esclusioni indicate per le garanzie Incendio e Danni accidentali (Kasko). |
TUTELA LEGALE (opzionale) | |
Garanzia di base | L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Comprende le spese processuali e di giustizia, le spese per l’intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | La garanzia non è valida: - in materia fiscale ed amministrativa; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di gui- |
da con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i re- quisiti per il rinnovo; - se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli ob- blighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'in- fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per controversie con la Società. L’Impresa non si assume il pagamento di: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per controversie con la Società. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti nega- tivi. |
INFORTUNI DEL GUIDATORE (opzionale - non vendibile per veicoli a noleggio e in locazione) | |
Garanzia di base | L’Impresa tiene indenne l’Assicurato per gli infortuni subiti durante la guida del veicolo identificato in polizza, che abbiamo come conseguenze la morte o un’invalidità permeante. Sono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato non a bordo del veicolo: - nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; - nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livel- li e simili operazioni; - nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada. |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | L’assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle se- guenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicu- rato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni. Nessun indennizzo è corrisposto se l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 4% della totale. |
ASSISTENZA (opzionale – solo per motocicli uso proprio) | |
Garanzia di base | Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla perso- na. Garanzie previste, a titolo esemplificativo: - Traino del veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro; - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro; - Veicolo in sostituzione in Xxxxxx (xxxxxxxxxxx xx 0000 x.x. xx xxxxxxxxxx con percorrenza illimitata), qualora la riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo; |
- Spese d'albergo, qualora vi sia una sosta forzata degli assicurati di almeno una notte. È previsto un massimale di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro; - Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché questo sia in territorio italiano. È pre- visto un massimale di € 3.500 per sinistro, anche se siano coinvolti più Assicurati. | |
Ulteriori garanzie con pre- mio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
Limitazioni, esclusioni e ri- valse | Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro. Tutte le prestazioni della garanzia Assistenza non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni. Tutte le somme indicate nella polizza sono IVA compresa. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: - suicidio o tentato suicidio; - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare au- tomobilistiche; - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeu- tico di stupefacenti e allucinogeni; - non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. - Traino del veicolo: sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indi- spensabili per il recupero del veicolo e le spese di traino qualora il sinistro si sia verificato in percor- si fuoristrada; - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: sono escluse le spese di recupero qualora il sinistro si sia verificato in percorsi fuoristrada; - Veicolo in sostituzione in Italia: il veicolo sostitutivo è messo a disposizione per un massimo di: tre giorni consecutivi in caso di guasto; cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per inciden- te, incendio, rapina e furto parziale; trenta giorni in caso di rapina e furto totale. Sono escluse a titolo esemplificativo le spese per l’utilizzo del veicolo (es. carburante e pedaggi), nonché le spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. - Spese d'albergo: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). - Rientro salma: la prestazione è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza dell’assicurato (franchigia chilometrica). Sono escluse le spese relative alla cerimonia fu- nebre e l'eventuale recupero della salma. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato?
Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, l’assicurazione non è operante:
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è gui- dato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida.
- in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l’impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certifica- to, l’ eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto).
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: R.C. Auto La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Inciden- te) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemen- te da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. L’Impresa provvede immediatamente all’apertura del sinistro e alla relativa informazione all’assicurato. |
In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadi- mento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’Impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’Impresa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’Impresa deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con racco- mandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Si fa rinvio al sito internet dell’Impresa per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sini- stri. Nel caso di inadempimento dell’obbligo di presentazione della denuncia del sinistro l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto. La richiesta di risarcimento deve essere rivolta: - ad ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO, art. 149 del Codice della Assicurazioni Private) al ricorrere delle seguenti condizioni: i) collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano), compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06), e regolarmente assicurati con Compagnia italiana ovvero con Compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto; ii) la collisione è avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. iii) siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare all’Impresa denuncia\richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tele- gramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di risarcimento diret- to, l’Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabi- le. - alla Compagnia che assicura il veicolo del responsabile dell'incidente (c.d. PROCEDURA DI RISAR- CIMENTO ORDINARIO, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto. La richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di rice- vimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assi- curazioni Private. - al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP S.p.A., in caso di sini- stro con veicolo non assicurato o non identificato. | |
Assistenza diretta/in convenzione: L’Impresa si avvale di Officine Convenzionate per le riparazioni al veicolo (si veda il sito xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx) e per la riparazione o sostituzione dei cristalli (si veda il sito xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx). | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: Il Contraente, alla scadenza del contratto o all’atto del rinnovo dello stesso, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione delle regole evolutive, di rimborsare all’Impresa o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (per ulteriori informazioni: xxx.xxxxxx.xx), in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno de- terminato la maggiorazione del premio. | |
Gestione da parte di altre imprese: La Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, in virtù di speci- fica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza relati- ve alla Garanzia Assistenza. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’Impresa indica una congrua offerta di risar- cimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta: - nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della |
documentazione completa relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); - nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della documentazione. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’Impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicura- zione. L’Impresa, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunica- to di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale mo- do corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. E’ fatto salvo il diritto dell’Impresa di esigere il pagamento dei premi scaduti. |
Sospensione | Il Contraente ha la facoltà di sospendere la garanzia in corso di contratto, per un massimo di tre volte nell’anno assicurativo, comunicandolo all’Impresa e restituendo il certificato nonché l’eventuale contrassegno e Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori, motoslitte, per contratti di durata inferiore all’anno, polizze flotta, nonché in caso di furto del veicolo. La sospensione compor- ta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, l’Impresa non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di so- spensione. Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita all’Impresa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Anche con riferimento alle garanzie opzionali ovvero altro contratto stipulato contestualmente all’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria, il contratto si intende non a tacito rinnovo, ossia cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal- la stipula del contratto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Prodotto rivolto a coloro che intendono circolare con veicoli a motore su strade di uso pubblico o private, per la copertura della Responsabilità Civile per i danni causati a terzi. E’ possibile estendere la copertura ai danni occorsi al veicolo, nonché subiti dal conducente. |
Quali costi devo sostenere? |
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 13,75% (al 30.11.2019). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere se- gnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Fax: 0000 000 000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e |
nominativo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qua- li: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giusti- zia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in mate- ria di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circola- zione di veicoli e natanti. |
Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedu- re arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, ca- po I, del Codice di Procedura Civile). | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivol- gendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all’accordo con ANIA istitutivo di tale procedu- ra (xxx.xxxx.xx – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero compe- tente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: | |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumen- to/diminuzione dell’imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l’elenco delle province che hanno deliberato la variazione; - garanzie Furto e Rapina, Incendio, Danni da collisione con veicolo non assicurato (Kasko in Piedi): 12,50% + 1% di contributo antiracket; - garanza Tutela Legale: 12,50%; - garanzia Assistenza: 10%; - garanzia Infortuni del Guidatore: 2,50%. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CON- TRATTO MEDESIMO.