CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Xxxx Xxxxx
Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi
Multirischi Aziende Agricole
R.C.T. R.C.O
Il presente documento contenente:
◼ Glossario
◼ Condizioni di Polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Indice
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro
Area Riservata | pag. | 2 |
Glossario | pag. | 4 |
Norme comuni che regolano la Sezione di RCT/O | pag. | 6 |
Condizioni Aggiuntive (sempre operanti) | pag. | 14 |
Condizioni particolari della Sezone di RCT/O | pag. | 19 |
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I N D I C E
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento XXXXX xx 0 xxx 00/00/0000, xx comunica che sul sito internet dell’Impresa - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - è disponibile la sezione “AREA RISERVATA”, che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.
Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.
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A R E A
R I S E R V A T A
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) | Xxx.xx (art.) | Scoperto (per sinistro,salvo diversaindicazione | Franchigia (per sinistro,salvo diversaindicazione | Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza,se indicato) |
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO | ||||
R.C.O. | 2 | relativa del 6% | ||
Allevamento e commercio bestiame | Euro 150,00 | |||
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER DETERMINATI RISCHI (sempre operanti) | ||||
Danni da interruzioni attività | 7 | 10% min. Euro 1500,00 | Euro 75.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico | 8 | Euro 150,00 | ||
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | 9 | 10% min. Euro 150,00 | Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Danni a cose in custodia | 12 | 10% min. Euro 250,00 | Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Lavori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovantisi nell’ambito dei lavori | 14 | Euro 250,00 | Euro 40.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Trattamenti chimici | 15 | 10% min. Euro 500,00 | Euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
CONDIZIONI PARTICOLARI (operanti solo se espressamente richiamati in polizza) | ||||
Danni da cedimento o franamento del terreno | 3 | Per danni a fabbricati 10% min. Euro 1.500,00 | Per danni ad altre cose Euro 500,00 | Euro 55.000,00 per uno o più sinistriverificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. |
Danni a condutture e impianti sotterranei | 4 | Euro 500,00 | Euro 30.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Inquinamento accidentale | 5 | 10% min. Euro 2.500,00 | Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. | |
Danno biologico | 9 | (opzione 1) Franchigia Euro 2.600,00 (opzione 2) Franchigia Euro 5.200,00 | ||
Cose portate o consegnate | 12 | Euro 150,00 | Cose portate o consegnate: - per singolo Cliente Euro 2.500,00 - in seguito a incendio, esplosione o scoppio Euro 150.000,00 - riposte in mezzi di custodia Euro 40.000,00 - non riposte in mezzi di custodia Euro 15.000,00 - cose portate e non consegnate Euro 5.000,00 - riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera: 1. complessivamente Euro 7.500,00 | |
Danni a veicoli in parcheggio | 13 | Euro 150,00 | Euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicu- rativo e di Euro 25.000,00 per veicolo | |
Danni a velocipedi | 14 | Euro 150,00 | Euro 2.500,00 per velocipede, fino a un massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
Attività sportive | 15 | Euro 150,00 |
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Glossario
Addetti
Titolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazio- ne, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti.
Allevamento
Attività imprenditoriale di allevamento di bestiame, che produce reddito agrario o no, secondo la vigente normativa tributaria.
Ambito dell’attività assicurata
L’insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l’uno dall’altro, di proprietà o con- dotti dall’Assicurato, con i relativi fabbricati - compresi quelli destinati ad abitazione rura- le se assicurati, - e ad attività complementari ed accessorie all’attività assicurata (anche quando non sia svolta professionalmente), il cui centro organizzativo è ubicato presso l’indirizzo indicato in polizza. Ne fanno parte eventuali fabbricati utilizzati per l’alpeggio, depositi e reparti sussidiari pertinenti.
Qualora l’attività assicurata sia svolta in appezzamenti sparsi, la garanzia opera per le atti- vità relative ai terreni identificati in polizza.
L’assicurazione non comprende i rischi relativi a condotte forzate e dighe qualora presenti sul territorio dell’attività assicurata.
Assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Attività agrituristica
Attività svolta nell’ambito dell’azienda agricola ad integrazione del reddito derivante da attività agricola, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l’azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda.
Azienda agricola
Attività svolta da Imprenditore agricolo, che riveste tale qualifica anche ai fini previdenziali e fiscali, che si dedica alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile.
Bestiame
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Xxxxxx, equini, ovini, caprini, suini, alveari (compresa l’arnia), animali avi-cunicoli, struzzi, animali domestici, il tutto sottotetto o all’aperto nell’ambito dell’attività assicurata com- presi i pascoli (anche in alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. Esclusi cavalli da competizione e animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento.
Per l’allevamento delle api, al fine della determinazione del premio, per numero di capi l’unità si intende costituita dalla singola famiglia di api compresa l’arnia.
Consumatore
È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
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G L O S S A R I O
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose
Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casuale RAM.
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all’attività dell’Assicurato.
Franchigia
L’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.
Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.
Indennizzo
La somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Scoperto
La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l’assicurazione che determina il diritto all’indennizzo.
Sistema Informatico
L’insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all’elaborazione dei dati relativi all’attività svolta dall’Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software
Supporti Dati
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
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G L O S S A R I O
Norme comuni della responsabilita’ civile verso terzi e prestatori di lavoro
Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circo- stanze influenti sulla valutazione del rischio all’atto della stipulazione della polizza, o l’o- messa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggra- vante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all’ indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano frutto di buona fede. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l’oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.
1. Garanzia responsabilita’ civile verso terzi (r.c.t.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interes- si e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazio- ne ai rischi per i quali è stipulata la polizza.
2. Garanzia responsabilita’ civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)
L’Impresa tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, inte- ressi e spese), quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, xx 0000 xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicura- zione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la pre- sente assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di xxxxx conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del decreto legi- slativo 23 febbraio 2000, n°38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni cor- porali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
Qualora richiamata la Condizione Particolare 9 “Franchigia Assoluta Danno Biologico”, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un’in- validità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - dedu- cendo l’importo indicato nella Opzione scelta nella Condizione Particolare 9 richiama- ta che resterà a carico dell’Assicurato.
Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti:
- tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occu- pazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;
- limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall’INAIL, i titolari, i soci, i familiari coadiu- vanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione.
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Qualora l’INAIL eserciti azione surrogatoria in base all’art. 1916 del Codice Civile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale dero- ga dell’art. 8, lettera c) delle Condizioni di Assicurazione e fermo quanto previsto al punto
b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi.
La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione infortuni di legge.
La presente garanzia non comprende le malattie professionali.
3. Determinazione del premio
Il premio della presente polizza è determinato come segue:
• Azienda agricola
- in base al numero degli ettari in uso all’azienda agricola (di proprietà e non);
• Lavorazioni agricole per conto terzi
- In base al numero degli addetti;
• Allevamento
- In base al numero dei capi di bestiame;
• Agriturismo
- Premio forfettario;
- Se in presenza di attività anche alberghiera, in aggiunta a quanto previsto dal pre- cedente alinea anche in base ai posti letto;
- Se in presenza di scuola di equitazione, in aggiunta a quanto previsto dal primo ali- nea anche in base ai numero dei cavalli.
• Maneggio
- In base al numero dei cavalli di proprietà;
- In base al numero dei cavalli in pensione.
Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza rispetto al numero dichiarato dal Contraente e riportato in polizza mod. U752, si applicherà la disposizione di cui all’Art. Buona Fede riportato nelle Norme di Xxxxxxx, quando la differenza non supe- ra rispettivamente per:
- Azienda agricola il 10% degli ettari dichiarati in polizza con il massimo di 3 ettari;
- Lavorazioni agricole per conto terzi il 10% del numero degli addetti dichiarati in polizza con il massimo di 3;
- Allevamento il 10% del numero dei capi di bestiame dichiarati in polizza con il massimo di 10 capi, elevato a 50 capi per gli allevamenti avi-cunicoli;
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- Agriturismo il 10%:
• Del numero dei posti letto dichiarati in polizza con il massimo di 2 posti.
• Del numero dei cavalli dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli.
- Maneggio il 10%:
• Del numero dei cavalli di proprietà dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli.
• Del numero dei cavalli in pensione dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli.
Restano fermi il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile in sede di sti-
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pulazione della polizza, riassunto all’art. 1 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e l’art. 7 aggravamento del rischio, delle Condizioni Generali.
4. Massimali assicurati
Le garanzie R.C.T. e R.C.O. sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la “Responsabilità Civile verso Terzi” e per la “Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro” indicati in polizza.
In particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.
Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie
R.C.T. e R.C.O., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.
L’importo indicato nella terza posizione per la Garanzia R.C.T. rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
I massimali previsti per la Garanzia R.C.T. si cumulano con quelli previsti per la Garanzia R.C.O., se sono prestate entrambe le Garanzie.
5. Pluralità di assicurati
Qualora l’assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabi- lito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
6. Priorità nell’utilizzo del massimale
Fermo il contenuto dell’art. 5 che precede - Pluralità di Assicurati -, il massimale verrà uti- lizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra il Contraente/Assicurato e gli altri Assicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo.
7. Validità territoriale
La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.
L’estensione della operatività della garanzia R.C.T. nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale.
La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all’estero per trattative e conduzione di affari per conto dell’Assicurato.
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
La garanzia R.C.O. è operante in tutto il Mondo alla duplice condizione che:
• sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell’INAIL o altro Istituto preposto per legge;
• detto Istituto assicuratore presti la garanzia all’estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano.
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8. persone che non rientrano nel novero dei terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemen- te dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
9. Rischi esclusi dalla garanzia R.C.T.
L’assicurazione non vale per i danni:
a. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costitui- scono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
b. da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c. da circolazione di veicoli a motore assoggettati al Codice delle Assicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, o in aree aereoportuali, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
d. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azio- nati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
e. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoveri- mento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g. alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h. alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
i. provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;
j. provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti;
k. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecu- zione delle anzidette operazioni;
l. a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
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m. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l’e- secuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la conse- gna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individua- bili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione
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dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso;
n. a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in gene- re dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, com- merciali, artigianali, agricole o di servizi;
p. derivanti dall’espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
q. indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza;
r. di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
s. conseguenti alla inosservanza delle condizioni di legittimazione previste per i tra- sporti eccezionali e per la circolazione di veicoli eccezionali, ferma l’esclusione di cui alla precedente lettera c);
t. provocati alla pavimentazione stradale;
u. connessi all’esercizio della caccia;
v. alle scorte vive o morte del fondo, a chiunque appartengano;
Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n° 1 al n° 15 delle Condizioni Aggiuntive e dal n° 1 al n° 16 delle Condizioni Particolari.
10. Rischi esclusi dalle garanzie R.C.T. E R.C.O.
L’assicurazione non vale per i danni:
a. da detenzione o impiego di esplosivi;
b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’ato- mo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, mac- chine acceleratrici e simili);
nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:
c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
d. da campi elettromagnetici;
e. da furto, xxxxxxx, divulgazione non autorizzata di “dati personali” non pubblici;
f. da alterazione, cancellazione o danneggiamento di “dati” presenti nel “sistema informatico” dell’Assicurato compresi i “supporti dati”, causati da qualsiasi at- tacco contro il sistema informatico dell’Assicurato.
11. Modalità per la denuncia dei sinistri
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In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell’Impresa entro 30 giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l’Assicurato deve denunciare tutti i sini- stri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall’art. 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l’inchiesta pe- nale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.
L’inadempimento di tale obbligo comporta, oltre a quanto previsto dal disposto dell’Art. 1915 del Codice Civile, l’applicazione a carico del Contraente e/o l’Assicurato di uno scoperto del 10% del danno risarcibile, con il minimo di euro 2.500,00 ed il massimo
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di euro 25.000,00 e ciò in aggiunta ad altri scoperti e/o franchigie previsti in polizza e applicabili al caso di specie.
Nel caso in cui il Contraente e/o l’Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.
12. Gestione delle vertenze di danno - spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, desi- gnando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato supe- ri detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Azienda agricola
1. Proprietario conduttore di azienda agricola
L’assicurazione vale per i rischi inerenti a:
• proprietà, uso o manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, degli immobili che costituiscono l’azienda, come fabbricati in genere, terreni, strade, canali e bacini per la raccolta di acqua ad uso della sola azienda, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
• lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell’azienda;
• vendita e assaggio di generi di produzione dell’azienda, purché venduti o somministra- ti direttamente al consumatore nell’azienda stessa;
• lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
• esistenza e allevamento nell’azienda, sempreché gli animali non siano superiori a:
• numero 50 capi relativamente ad avi-cunicoli, animali da cortile in genere e pesci;
• numero 5 arnie;
• numero 10 capi di bestiame in genere negli altri casi, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell’azienda stessa;
nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della cir- colazione dei veicoli a motore.
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
• impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi, compresi i danni corporali subiti dalle persone trasportate, ma esclusi quelli subiti dal conducen- te;
• uso di velocipedi;
• esistenza, nell’ambito dell’azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elet- triche;
• impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le esigenze dei fondi dell’azienda e solo occasionalmente per conto di terzi;
• esistenza di passaggi a livello, ferroviari e tramviari, custoditi o incustoditi;
• responsabilità civile personale dei coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell’azienda, nei casi in cui l’azienda stessa sia condotta a colonìa parziaria o mezzadria.
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2. Conduttore, non Proprietario, di azienda agricola
L’assicurazione vale per i rischi di cui al precedente punto 1, fatta eccezione per la pro- prietà delle cose indicate al primo paragrafo (immobili, fabbricati in genere...).
3. Proprietario, non conduttore, di azienda agricola
L’assicurazione vale esclusivamente per i rischi inerenti alla proprietà e alla manutenzio- ne ordinaria, eseguita in economia dall’Assicurato, dei beni indicati al precedente punto 1, primo paragrafo (immobili, fabbricati in genere...). Quanto precede a parziale deroga della Premessa alle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione al presupposto che l’Azienda è tesa a produrre reddito agrario.
Relativamente ai rischi di cui ai punti 1 e 3 sono considerati terzi i coloni ed i loro famigliari ed i contadini in genere abitanti nei fondi, per i danni corporali dei quali l’Assicurato risulti civilmente responsabile nella sua qualità di proprietario dei beni immobili esistenti nell’Azienda assicurata.
Ferme le esclusioni di cui al precedente art. 9 delle Norme Comuni, si intendono altresì compresi in garanzia i danni subiti dai beni che costituiscono la normale dota- zione delle abitazioni civili dei dipendenti dell’Assicurato/Conduttore dell’Azienda Agricola, riposti in fabbricati insistenti sul fondo, nonché dai veicoli appartenenti ai predetti dipendenti.
Lavorazioni agricole per conto terzi
L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile all’Assicurato, nella sua qualità di ese- cutore di lavori per conto terzi dirette, per il quale ha ottenuto il relativo incarico. A titolo esemplificativo, sistemazione e la manutenzione dei terreni, cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso e tutte le fasi successive alla raccolta dei prodotti, incluse le operazioni di conferimento ai centri di stoccaggio e all’in- dustria di trasformazione; il tutto anche con mezzi meccanici.
Allevamento e commercio di bestiame
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’alleva- mento e commercio di bovini, equini, suini, ovini, avicoli in genere e altri animali da cor- tile e/o pelliccia e cani, purché il relativo numero sia indicato sul frontespizio di polizza, nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame stesso ai pascoli e ai mercati.
Sono compresi i danni derivanti dall’utilizzo del bestiame per lavori agricoli e per il traino di veicoli a trazione animale per il trasporto di persone e di cose per usi inerenti la con- duzione dell’azienda, compresi i danni corporali alle persone trasportate, ma esclusi quel- li subiti dal conducente.
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Per i danni cagionati dal bestiame si applica una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.
Agriturismo
1. Agriturismo, turismo rurale
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di attività agrituristica e di turismo rurale, così come disciplinata dalla legge ed in base alla
quale l’azienda sia in possesso di autorizzazione comunale, oppure abbia già presenta- to domanda per ottenerla. Ferme le esclusioni di cui all’art. 9 delle Norme Comuni che precede, l’assicurazione comprende il servizio di ristorazione e le attività ricreative in genere. Sono esclusi, inoltre, l’attività alberghiera, l’esercizio di scuola di equitazio- ne o di altre pratiche sportive, nonché l’esercizio della caccia.
Nei termini sopra indicati sono considerati terzi i predetti ospiti dell’Assicurato ed è altre- sì compresa la responsabilità civile che ricade sull’Assicurato per fatto commesso dagli ospiti.
2. Attivita’ alberghiera (quando viene richiamato “pernottamento” sul frontespizio di polizza)
L’assicurazione vale, in aggiunta ai rischi di cui al precedente punto 1 e negli stessi ter- mini, anche per l’esercizio di attività alberghiera con un numero di posti letto non supe- riore a quello indicato sul simplo di polizza.
3. Scuola di equitazione (quando viene richiamato “scuole di equitazione esclusi cavalli da competizione sul frontespizio di polizza)
L’assicurazione vale, in aggiunta ai rischi di cui al precedente punto 1 e negli stessi ter- mini, anche per l’esercizio di una scuola di equitazione effettuato con un numero di caval- li non superiore a quello indicato sul simplo di polizza. E’ altresì compresa la responsa- bilità civile personale degli istruttori.
Restano in ogni caso esclusi i danni alle coltivazioni, nonché alle persone che cavalca- no gli animali o li conducono.
Maneggio
1. Maneggio e scuola di equitazione
L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio del- l’attività di maneggio e scuola di equitazione con un numero di cavalli non superiore a quello indicato sul simplo di polizza. L’assicurazione è prestata anche per conto del con- duttore che, con il consenso del proprietario, si serve dei cavalli. E’ altresì compresa la responsabilità civile personale degli istruttori.
Restano in ogni caso esclusi i danni alle coltivazioni, nonché alle persone che caval- xxxx gli animali o li conducono.
2. Pensione per cavalli
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L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio del- l’attività di pensione per cavalli di terzi con un numero di cavalli non superiore a quello indicato sul simplo di polizza. E’ escluso l’utilizzo dei cavalli, ai fini della locazione o scuola di equitazione, da parte di soggetti diversi dall’Assicurato o da persone rien- tranti nella definizione di addetti.
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Condizioni aggiuntive
(Valide per tutte le sezioni e sempre operanti)
1. Attività varie complementari a quella principale
A complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato in relazione a:
• proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l’attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere;
• impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione;
• proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
• proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell’Assicurato, compresa l’eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria per legge;
• operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le ope- razioni di carico e scarico, ferma l’esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto cari- co e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, non- ché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
• esercizio di circoli sportivi e ricreativi, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei pro- pri dipendenti, esclusa l’organizzazione delle gite aziendali;
• partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio de- ri-vante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
• organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia pres- so l’Assicurato che presso terzi;
• gestione di bar e mense aziendali, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari;
• servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell’Assicurato;
• presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l’attività dell’Assicurato;
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• servizi medici ed infermieristici;
• esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all’interno che all’esterno dei xxxxxx- cati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici.
2. Persone che rientrano nel novero dei terzi
Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesio- ni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, com-
messi dall’Assicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile:
• ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, ammi- nistrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si
-recano presso le sedi principali o secondarie dell’Assicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell’attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza;
• i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servi- zi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all’attività formante oggetto della presente polizza.
• le persone alle quali l’Assicurato permette di partecipare, ad esclusivo titolo ricreativo o istruttivo, a lavori dell’azienda che non comportino l’uso di macchinari o animali;
• i titolari e i dipendenti di altre aziende agricole, limitatamente a lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, che prestino la loro opera nell’azienda assicurata ai sensi dell’art. 2139 del Codice Civile (scambio di mano d’opera tra piccoli imprenditori agricoli).
3. Responsabilità civile personale degli addetti
L’assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia R.C.T. per la responsabilità civile personale degli addetti dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell’Assicurato sono consi- derati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni perso- nali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia R.C.O.
4. Infortuni subiti dagli addetti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicura- zione infortuni
A parziale deroga dell’art. 8, lettera c) delle Norme Comuni, sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, gli addetti dell’Assicurato non sogget- ti all’obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.X. xxx 00 xxxxxx 0000, xx 0000 x xxx xxxxxxx xxxislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202.
5. Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l’assicurato deve rispondere
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Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. valgono anche per la responsabilità civile che possa deri- vare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge.
6. Responsabilità civile dell’assicurato per committenza (art. 2049 del Codice Civile)
a) A parziale deroga dell’art. 9, lettera c) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. è pre- stata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/Assicurato, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dagli addetti in rela- zione alla guida di veicoli (compresi quelli “fuoristrada” anche se immatricolati come “autocarro”), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in
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usufrutto dell’Assicurato, o allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
b) Relativamente ad altra committenza in genere, l’assicurazione estende la propria ope- ratività alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli Amministratori e dei Dirigenti dell’Assicurato nonché di:
• lavori ceduti in appalto, nell’ambito dell’azienda AGRICOLA e/o dell’allevamento e/o dell’agriturismo e/o del MANEGGIO assicurati, esclusivamente per la responsabi- lità civile derivante dal rapporto di committenza;
• montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle dispo- sizioni di legge.
Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli addetti dell’Assicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso.
7. Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile
A parziale deroga dell’art. 9, lettera o) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. compren- de i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, arti- gianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a ter- mini delle garanzie previste nella presente Sezione.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre € 75.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stes- so periodo annuo.
8. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
A parziale deroga dell’art. 9 lettera k) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. compren- de i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di ese- cuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di €150 per ogni mezzo danneggiato.
9. Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
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A parziale deroga dell’art. 9 lettere l) ed e) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. com- prende i danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate sem- preché il danno dipenda da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato e tale rot- tura non avvenga in occasione di incidente di circolazione stradale o di navigazione.
Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 150, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comun- que non oltre € 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso perio- do assicurativo annuo.
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10. Assicurazione obbligatoria infortuni; errata interpretazione delle norme di legge
La Garanzia R.C.O. conserva validità anche se l’Assicurato non è in regola con gli obbli- ghi di denuncia previsti dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, in quanto ciò deri- vi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta inter- pretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.
11. R.C.T. E R.C.O.: Estensione alla rivalsa dell’INPS
Le Garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12/6/1984, n° 222.
12. cose in custodia all’assicurato
A parziale deroga dell’art. 9, lettera e) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. compren- de i danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato.
Ferme restando le altre esclusioni pattuite, sono altresì esclusi i danni:
• avvenuti presso terzi;
• di incendio, furto, rapina e/o smarrimento;
• alle cose costituenti strumento di lavoro, nonché alle cose che sono oggetto delle atti- vità dell’Assicurato;
• di cui l’Assicurato debba rispondere a norma degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis del Codice Civile.
La presente estensione viene prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sinistro, di € 250, nel limite del mas- simale previsto in polizza per danni a cose e comunque non oltre € 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
13. Somministrazione cibi e bevande
L’assicurazione comprende i danni cagionati, durante il periodo di validità della garanzia, dai generi alimentari di produzione propria somministrati al consumatore finale nello stes- so esercizio, compresi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. La garanzia non è valida se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
14. Lavori eseguiti presso terzi
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A parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell’art. 9 delle Norme Comuni, limi- tatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all’attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia R.C.T. comprende i danni:
a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
b) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.
Queste estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazione di una franchigia di
€ 250 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre € 40.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicu- rativo annuo.
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15. Trattamenti chimici
Ferme le esclusioni di polizza, la garanzia comprende la responsabilità civile per i danni causati in occasione di trattamenti chimici effettuati nell’azienda agricola o in occasione di lavori agricoli per conto di terzi, ad esclusione di quelli derivanti da diserbanti, anti- parassitari e presidi sanitari in genere composti anche solo in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge.
Relativamente ai danni a cose, la presente garanzia viene prestata con uno scoper- to a carico dell’Assicurato del 10% di ciascun danno, con il minimo, per ogni sini- stro, di € 500, nel limite del massimale previsto in polizza per danni a cose e comun- que non oltre € 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso perio- do assicurativo annuo.
Condizioni particolari
(Valide solo se espressamente richiamate e sia stato pagato il relativo sovrappremio)
1. Lavori non agricoli
L’assicurazione è prestata anche per i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori non agricoli per conto terzi con uso di macchine, purché risultino secondari rispetto all’at- tività principale dell’Assicurato, e più precisamente: manutenzione del verde, anche lungo strade aperte al traffico, sgombero di neve, spargimento sale lungo strade, esca- vazione e pulitura di fossi.
2. Attività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi
A parziale deroga dell’art. 10, lettera a) delle Norme Comuni, la garanzia comprende la detenzione e l’impiego di esplosivi, purché detta detenzione e impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge. Restano comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
3. Danni da cedimento o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 9, lettera n) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. compren- de, nei limiti di seguito precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del ter- reno purché conseguenti a lavori di scavo e reinterro o altri lavori sempreché inerenti atti- vità agricole, alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o di altre tecniche analoghe o sostitutive.
Per questa specifica estensione il sottolimite di risarcimento non potrà superare Euro 55.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicura- tivo annuo, previa applicazione:
1. di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di e 1.500, per i danni ai fabbricati;
2. di una franchigia fissa di euro 500 per ogni sinistro, per danni ad altre cose in genere.
4. Danni a condutture ed impianti sotterranei
A parziale deroga dell’art. 9, lettera n) delle Norme Comuni, la Garanzia R.C.T. compren- de i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
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Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 500 per ogni sini- stro, nel limite del massimale per danni a cose previsto in polizza e comunque non oltre Euro 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurati- vo annuo.
5. Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’art. 9, lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazio- ne dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a segui- to di rottura accidentale di impianti o condutture.
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Qualora operante la Condizione Particolare Ricorso Terzi, della sezione Incendio, la pre- sente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture pro- vocate da eventi assicurati alla predetta sezione.
Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.
L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di euro 2.500.
6. Estensione alle malattie professionali
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 - Garanzia R.C.O., l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, che risulti civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxx- xxx 0000, xx 0000, xxx xxxxxxx legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n° 202, anche per le malattie professionali riconosciute dall’INAIL e sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, esclusi comunque i soggetti ad essi equiparati.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti col- posi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima espo- sizione dell’Impresa:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente risarcita o risarcibile;
b) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato, oppure alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessa- zione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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L’Impresa ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche o controlli sullo stato degli impianti dell’azienda assicurata, ispezioni per le quali l’Assicurato medesimo è tenuto a consentire il libero accesso ad incaricati dell’Impresa e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 delle Norme Comuni, relative alla denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo all’Impresa l’insor- genza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
7. Attività svolta esclusivamente dai titolari
Il Contraente dichiara che al momento della stipulazione della presente polizza l’attività assicurata, eccettuata quella amministrativa, è svolta esclusivamente dal o dai Titolari indicati in polizza.
Qualora intervenga un mutamento che comporti una variazione della dichiarazione sopra riportata, il Contraente/Assicurato si obbliga di darne avviso all’Impresa e a pagare l’e- ventuale differenza di premio come previsto all’art. 3 - Determinazione del premio.
Si conviene che, in caso di infortunio subito dal o dai predetti Titolari, la polizza com- prende la Garanzia R.C.O. di cui all’art. 2 delle Norme R.C.O., limitatamente alle azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS, fino a concorrenza per ogni sinistro di un impor- to pari al 50% del massimale assicurato per la Garanzia R.C.T.
8. Attività svolta anche con personale non rientrante nella definizione di addetti
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9, lettera j) delle Norme Comuni, la Garanzia
R.C.T. vale anche per i danni provocati da persone che non risultino addetti, purché i danni si verifichino mentre tali persone svolgono le attività oggetto di garanzia insieme all’Assicurato o a persone da questi preposte.
Per i rischi il cui premio è stato determinato sul numero degli addetti resta confermata la tolleranza prevista dal precedente art. 3 delle Norme Comuni.
9. Franchigia assoluta danno biologico
• (opzione 1)
Franchigia Euro 2.600,00
• (opzione 2)
Franchigia Euro 5.200,00
10. Stazioni di monta per conto terzi
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti dall’esercizio di stazioni di monta equina, tau- rina o suina per conto di terzi, annesse all’Allevamento, esclusi i danni agli animali sotto- posti alla monta.
11. Responsabilita’ civile verso utenti di servizi accessori
Le garanzie “Responsabilità civile per le cose portate o consegnate, di proprietà dei “clienti” sono operanti nei confronti di chi, non essendo cliente dell’albergo, usufruisca dei servizi accessori gestiti direttamente dall’albergatore.
12. Responsabilità civile per le cose portate o consegnate di proprietà dei Clienti
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L’Impresa assicura il risarcimento, entro i limiti stabiliti in polizza, dei danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate o consegnate.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simi- li. L’assicurazione non vale per veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare 13 se resa operante mediante richiamo esplicito in polizza.
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Per questa garanzia il limite di risarcimento per singolo Cliente è pari a Euro 2.500 fermo restando che l’Impresa non risarcirà per più Clienti danneggiati, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento:
a) Euro 150.000,00 per cose portate o consegnate in seguito ad incendio, Esplosione o scoppio;
b) Euro 40.000,00 per cose consegnate e riposte in mezzi di custodia;
c) Euro 15.000,00 per cose consegnate ma non riposte in mezzi di custodia;
d) Euro 5.000,00 per cose portate e non consegnate. Per le cose portate e riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera, detto limite si intende elevato del 50%.
La garanzia di Responsabilità civile per cose portate nell’esercizio dai Clienti e non con- segnate vale anche, nei limiti di polizza, per dipendenze esterne ai locali, ma eserciti dal Contraente stesso.
I risarcimenti dovuti in forza alla presente garanzia sono corrisposti previa deduzione, per ogni cliente danneggiato, di una franchigia, che rimane a carico dell’Assicurato, di Euro 150,00.
Agli effetti dell’applicazione del limite di garanzia e dell’applicazione della franchigia, i componenti di un medesimo nucleo familiare che occupa una sola stanza, sono considerati un unico Cliente.
13. Danni ad autoveicoli e motoveicoli in parcheggio
L’assicurazione R.C.T. è estesa ai danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di autori- messe, parcheggi e/o spazi di pertinenza dell’agriturismo. A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che precedono, la garanzia è estesa alla responsabilità civile deri- vante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni ai veicoli:
1. in consegna e custodia, compresi i danni da furto e incendio con esclusione, comun- que, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi;
2. non in consegna e custodia, esclusi i danni da furto e incendio, purché posteggiati negli spazi e/o autorimesse di pertinenza dell’agriturismo con esclusione, comunque, dei danni alle cose contenute sui veicoli stessi.
Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 25.000,00 per veicolo e con l’applicazione di una franchi- gia a carico dell’Assicurato di Euro 150,00 per ogni veicolo.
14. Danni a cose portate dai clienti nell’esercizio estensione ai velocipedi
MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE - RCT
Ad integrazione di quanto previsto dalle Norme di polizza, si conviene che nelle cose consegnate, agli effetti della garanzia di R.C.T., vengono compresi i velocipedi di terzi purché chiusi in appositi locali o riposti in locale sorvegliato con il massimo di Euro 2.500,00 per velocipede, fino ad un massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia a carico dell’Assicurato di Euro 150,00 per ogni velocipede.
15. Attivita’ sportive
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali debba rispondere a sensi di legge per l’esercizio, nell’ambito del complesso agrituristico, per la proprietà di palestre, piscine ed esercizio di attività sporti-
ve organizzate quali esclusivamente pallacanestro, pallavolo, golf e minigolf, tennis, nuoto, canottaggio, vela, windsurf, bocce, ginnastica leggera, aerobica, spinning e danza.
Limitatamente alle attività equestri, qualora non sia prevista e richiamata in polizza la Scuola di Equitazione, l’Assicurazione vale anche per l’effettuazione di passeggiate a cavallo all’interno dell’Agriturismo e/o Azienda Agricola.
Sono esclusi i danni:
- alle coltivazioni,
- alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.
Relativamente ad ogni danno a cose l’assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 150,00.
16. Cure termali centro benessere
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La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’albergatore da fatto proprio e/o delle persone di cui debba rispondere a sensi di legge per l’esercizio di uno stabili- mento termale e centro benessere in cui vengono svolti esclusivamente trattamenti della cura della persona e per i soli clienti della struttura agrituristica assicurata. Sono esclu- se comunque tutte le responsabilità professionali mediche.
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C O N D I Z I O N I
P A R T I C O L A R I
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Note
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N O T
E
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019
PB058752-RCT-EDZ- 0119 - MULTIRISCHI AZIENDE AGRICOLE | R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO