REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GRIGNO PROVINCIA DI TRENTO CONTRATTO DI AFFITTO AGRARIO
“Malga Valcoperta di Sotto, Valcoperta di Sopra e Valbrutta”.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.25 – all. B del DPR 642/72.
Rep. n. /atti privati
Tra i Signori:
1. , Sindaco del Comune di Grigno che dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta (codice fiscale 00301100228);
2. il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse con sede in
di cui è legale rappresentante (Partita I.V.A. ) si conviene e si stipula quanto segue.
Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 46 di data 30.12.2013, si è preliminarmente provveduto alla sospensione del vincolo di uso civico gravante sui beni immobili oggetto del presente affitto;
• con deliberazione della Giunta comunale n. di data si stabiliva di procedere all’affitto dei beni in oggetto al soggetto che, a seguito di asta pubblica, abbia offerto il prezzo più alto rispetto a quello base;
• nel corso dell’asta, avvenuta in data e come risulta dal relativo verbale, , ha presentato la migliore offerta;
• richiamato il disciplinare tecnico economico relativo alla conduzione della malga in oggetto, che forma parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato;
• Facendo seguito alle intese concordate tra le parti e con puntuale intervento dei suddetti rappresentanti sindacali, in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1. I contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, eleggendo domicilio legale presso il Comune di Grigno.
2. L’affittuario dichiara altresì che, nei suoi confronti, non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.
3. Nel prosieguo dell’atto, la Ditta potrà essere denominata anche “Affittuario” o “Azienda”, il Comune di Grigno, “Comune” ed il complesso zootecnico Malga Valcoperta di Sotto, Valcoperta di Sopra e Valbrutta, “Malga”.
art. 2 Oggetto del contratto
1. Il Comune concede in uso, all’Azienda, che accetta, il complesso zootecnico denominato “Malga Valcoperta di Sotto, Valcoperta di Sopra e Valbrutta”, costituito dai seguenti beni immobili, siti in C.C. di Grigno:
- p.f. 1852 e la parte Nord della p.ed.1626, costituenti il pascolo e parte della stalla del complesso zootecnico denominato “Val Brutta”, rispettivamente;
- le pp.ed.1678 e 1679, costituenti la casara ed il porcile del complesso zootecnico denominato “”Val Coperta di sotto”;
- la p.f. 1846, limitatamente alla parte costituente il pascolo di competenza delle malghe “Val Coperta di sotto” e “Val Coperta di sopra”2.
L’edificio costituente la “Malga “Valcoperta di sotto” viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, con gli arredi e le attrezzature esistenti di cui l’affittuario si assume la responsabilità del buon padre di famiglia.
Le realità sopra indicate saranno concesse rispettivamente per la monticazione del bestiame nonché per alloggio del conduttore della malga e per la caseificazione e vendita diretta dei prodotti lattiero caseari realizzati. La gestione comprende anche l’attività di pascolo da estendersi sull’intera area circostante gli immobili.
L’affitto della malga comunale non comprende la facoltà di esercitare l’attività agrituristica.
art. 3 Decorrenza e durata
1. L’affitto decorrerà dalla stagione di alpeggio dell’anno 2014 ed avrà termine il 31 dicembre 2014, per il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno.
2. Alla prevista scadenza, gli immobili rientreranno nella piena disponibilità del Comune, senza necessità di disdetta o di altra formalità.
3. Il Comune si riserva peraltro il diritto, in qualunque momento, per motivi di pubblico interesse e previa adozione di formale provvedimento in tal senso, di revocare il presente contratto. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto.
4. L’anticipata restituzione dei beni in oggetto non dà diritto all’affittuario di richiedere indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. Alla data di scadenza, l’affitto si intende automaticamente concluso ai sensi della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 che regola la disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico in Provincia di Trento. Non trovano, in ogni caso, applicazione le disposizioni della Legge n. 203/82 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria.
art. 4 Corrispettivo
1. Il corrispettivo annuo dovuto è stabilito in euro , ( ) importo pari a quello proposto dall’affittuario in sede di offerta.
2. Tale corrispettivo, a partire dall’anno 2015, sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice ISTAT del costo della vita, relativo al mese di dicembre dell’anno precedente.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
4. Il ritardato pagamento del canone, oltre dieci giorni dalla scadenza, comporta l’applicazione automatica degli interessi in misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza necessità della messa in mora dell’affittuario.
5. Qualora il ritardo ecceda i trenta giorni, l’Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, fatta salva l’attivazione della procedura per il recupero coatto del credito e degli interessi, nonché dell’azione civile per il rimborso del danno.
art. 5 Determinazione del carico
1. Il carico massimo è di 161 U.B.A. (unità bovine adulte), il carico minimo ammissibile è pari a 70 U.B.A..
2. Il pascolo è finalizzato principalmente al pascolo di bovini. La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%.
3. Al fine di garantire una corretta conduzione dell’attività di caseificazione, l’affittuario si impegna a monticare almeno 40 capi in vacche da latte.
art. 6 Obblighi dell’Affittuario
1. L’affittuario è tenuto al puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico - economico.
2. La consegna dei beni dovrà essere annualmente richiesta a cura dell’Azienda.
3. Il pascolo del campivolo, nei limiti territoriali e di carico previsti dal Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali vigente nel Comune di
Grigno e con criteri finalizzati alla ottimale conservazione ed al miglioramento del medesimo, sarà effettuato con bovini di proprietà dell’affittuario od, in subordine, con bovini di proprietà di terzi, assicurando peraltro la precedenza alle eventuali richieste presentate dai censiti di Grigno.
4. L’affittuario è tenuto ad effettuare stagionalmente l’alpeggio utilizzando l’intera superficie destinata a pascolo, nel rispetto delle prescrizioni di carattere forestale, veterinario e sanitario, del disciplinare tecnico – economico nonché delle consuetudini locali.
5. E’ tenuto inoltre, a far tempo dalla stagione di alpeggio 2014, ad assicurare il regolare esercizio dell’attività di caseificazione, nel puntuale rispetto della vigente normativa in materia.
6. Qualora vengano arrecati danni, l’affittuario provvederà immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e/o rimessa in pristino. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando allo stesso la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Di tale importo potrà essere disposto il rimborso anche mediante escussione del deposito cauzionale.
7. L’affittuario è tenuto all’utilizzo dei beni oggetto del contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed alla riconsegna dei medesimi, al termine della stagione di alpeggio 2018 e, comunque, entro i 10 giorni successivi a tale data, nelle condizioni di efficienza ed in buono stato, fatto salvo il naturale deperimento d’uso.
8. Delle operazioni stagionali di consegna e riconsegna dei beni oggetto di affitto sarà redatto, a cura del Custode forestale competente ed in contraddittorio con l’affittuario, apposito verbale che, tra l’altro, attesterà anche il buono stato di conservazione dei beni stessi.
9. Qualsiasi intervento, che non costituisca ordinaria manutenzione, dovrà essere preventivamente concordato con il Comune e formalmente autorizzato dal medesimo.
art. 7 Divieti
1. E’ vietato il subaffitto, anche parziale.
2. E’ altresì vietata la cessione del presente contratto in mancanza della preventiva autorizzazione del Comune in tal senso.
art. 8 Penalità
1. In caso di mancato utilizzo del pascolo, nei termini indicati dal disciplinare tecnico, il Comune, potrà procedere con la recessione dal contratto, lo stesso potrà disporre inoltre l’escussione della fideiussione prestata, fatta salva l’azione civile per il rimborso di eventuali danni.
2. Per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie o delle prescrizioni della concessione accertate dalla proprietà, dall’autorità forestale o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è dovuta una penale pari ad euro 100,00 per ciascuna violazione.
3. Nel caso di mancato rilascio dell’immobile al termine della scadenza del contratto è dovuta una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno eventualmente dovuto.
4. Come previsto nell’art. 5 del disciplinare, le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate all’affittuario rispettivamente al prezzo di € 100,00 per le mancanti ed € 200,00 per le eccedenti.
5. L’eventuale sussistenza di cause di forza maggiore potranno essere esaminate ed accolte a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale.
art. 9 Responsabilità e spese
1. L’affittuario è direttamente responsabile, nei confronti del Comune e dei terzi, di ogni e qualsiasi danno inerente e conseguente all’esercizio dell’alpeggio e all'utilizzo dei beni oggetto di affitto, come pure di eventuali danni arrecati ai beni stessi per tutto il periodo temporale che intercorre dalla data di consegna a quella di riconsegna del complesso zootecnico. Il medesimo è responsabile sotto l’aspetto sanitario ed amministrativo per l’attività svolta e indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che dovesse arrecare ai locali, all’arredamento ed a quant’altro di proprietà dell’Amministrazione, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
2. Sono a carico dell’affittuario tutte le spese inerenti e conseguenti l’esercizio dell’alpeggio, nessuna esclusa, come pure quelle derivanti dall’esecuzione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria degli edifici e del campivolo.
3. Le migliorie effettuate da parte dell’Azienda, le quali necessitano di preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, resteranno comunque di proprietà del Comune senza diritto per l’affittuario ad indennità alcuna.
4. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell’Azienda sono a carico della stessa.
art. 10 Garanzie
1. Si dà atto che l’affittuario, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, ha provveduto :
a) al deposito di copia del contratto di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, con un massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00.- (unmilionecinquecento/00) e scadenza non anteriore al 30.03.2019.
b) alla costituzione del deposito cauzionale per un importo pari all’ammontare del canone annuo iniziale, mediante
.
2. Lo svincolo del deposito cauzionale sarà autorizzato entro i trenta giorni successivi alla data del provvedimento assunto dal Comune, a firma del Responsabile del Servizio di merito, che attesti l’avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale e l’insussistenza di altre pendenze.
art. 11 Risoluzione del contratto
L’affittuario avrà, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui sia accertata dalla proprietà, dall’autorità forestale o da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una grave violazione alle norme di legge in materia igienico-sanitaria o alle prescrizioni contenute nella presente contratto o nel disciplinare. In particolare, è da considerarsi, a titolo esemplificativo, grave la violazione:
a) il mancato esercizio dell’attività di caseificazione e, in particolare, il mancato rispetto della normativa H.A.C.C.P.;
b) l’esercizio abusivo di attività commerciale o di somministrazione alimenti e bevande;
c) dovuta a gravi danni arrecati alle strutture o a terzi per effetto della violazione di regole prudenziali di condotta nonché dell’obbligo di effettuare le operazioni di fine annata agraria atte ad assicurare la corretta conservazione della struttura e pertinenze durante la stagione fredda;
d) la mancata monticazione della malga o qualora la stessa non venga caricata con il numero minimo di U.B.A.;
e) dovuta a comprovate carenze di gestione e comportamenti irrispettosi nei confronti dell’utenza.
Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui sopra, l’affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, ai sensi del Codice Civile; non trova
inoltre applicazione in tali fattispecie il diritto di prelazione agraria ed è prevista l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell’Ente concedente.
L’Ente proprietario avrà, parimenti, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui siano accertate, dalla proprietà o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una pluralità di violazioni di legge o delle prescrizioni contenute nella concessione.
Nel caso di evento imprevedibile che determini l’impossibilità di utilizzo anche parziale della struttura (quali: crolli o pericolo di crollo di strutture o della copertura di uno degli edifici, incendio e simili) il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta, senza che all’azienda spetti alcun indennizzo per il mancato utilizzo per la parte residua del contratto.
art. 12 Revoca
L’Ente proprietario si riserva la possibilità di poter sempre procedere alla revoca dell’affitto per esigenze di interesse pubblico, in particolare al manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l’immediata disponibilità del bene, senza diritto per l’affittuario di indennizzo alcuno, anche se per perdita di avviamento commerciale, e senza necessità di congruo preavviso.
art. 13 - Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto sono a carico dell’affittuario.
art. 14 Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria, tra il Segretario comunale ed l’affittuario.
2. In caso di esito negativo dei tentativi di conciliazione le controversie saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria del foro di Trento, con esclusione del ricorso ad arbitrato.
art. 15 - Norma di rinvio
Per quanto non stabilito e convenuto nel presente atto le parti fanno riferimento alla L. 203/1982 e xx.xx. ed ii..
art. 16 - Deroga
I rappresentanti sindacali confermano e sottoscrivono che quanto sopra stabilito è stato previamente discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce dell’affittuario contenute nelle clausole riguardanti l’equo canone, la durata contrattuale, l’esecuzione delle migliorie e comunque ogni altra pattuizione, in deroga alla normativa vigente in materia di contratti agrari, e pertanto sottoscrivono la presente convenzione transattiva per confermarne la validità, ai sensi dell’art. 45 della L. 03.05.1982, n. 203 e xx.xx. ed ii., come già citati in epigrafe.
art. 17 - Registrazione
Si chiede la registrazione con il pagamento dell’imposta proporzionale di registro con aliquota dello 0,5% ai sensi dell’art.5 – co.1 della Tariffa - P.1^ all. al D.P.R. 131/1986 sull’importo contrattuale per l’intero periodo, trattandosi di affitto di fondi rustici.
Letto, confermato, sottoscritto.
L’affittuario Il Comune
Si approvano espressamente a sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole e condizioni contenute agli art. 3 - Decorrenza e durata, art. 6 Obblighi dell’Affittuario, art. 7 Divieti, art. 8 Penalità, art. 9 Responsabilità e spese, art. 11 Risoluzione del contratto, art. 12 Revoca, art.
13 - Spese contrattuali.
L’affittuario Il Comune