CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DEL COMUNE DI NAPOLI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DEL COMUNE DI NAPOLI
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 26 LOTTI
OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione intende selezionare operatori economici in grado di fornire il servizio di gestione di 26 Laboratori di Educativa Territoriale nelle Municipalità del Comune di Napoli, che costituiscono parte integrante dell’offerta del sistema socio-educativo comunale, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito: Codice), con un unico soggetto aggiudicatario attuatore per ciascun lotto. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base della programmazione dell’offerta e delle risorse disponibili, entro l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, di cui al successivo art. 3.
L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto socio-pedagogico elaborato dall’impresa, che preveda un sistema di offerta di opportunità di aggregazione tra coetanei, di promozione culturale, di percorsi formativi individuali e di gruppo e di apprendimento di competenze ed abilità sociali.
La presente selezione è articolata in ventisei lotti, a ciascuno dei quali afferisce un Laboratorio di Educativa Territoriale, come precisato al successivo art. 3.
Il servizio Laboratori di Educativa Territoriale è disciplinato dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività (SCIA). Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
La SCIA e l’Accreditamento sono di competenza del Comune di Napoli in quanto Ambito territoriale nel quale il servizio viene reso e rappresentano requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. A tal fine gli enti che partecipano alla gara dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei titoli abilitativi/accreditamento e impegnarsi a produrre la documentazione necessaria in caso di aggiudicazione entro il termine di 15 giorni, a seguito di specifica formale richiesta.
Trattandosi di requisiti soggettivi, il titolo abilitativo (SCIA) e l’accreditamento dovranno essere in capo a
ciascun ente, anche in caso di partecipazione in RTI.
ART. 2
DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONEDEL SERVIZIO
La durata dell’Accordo Quadro è pari a 36 mesi (decorrente presumibilmente da gennaio 2023 a dicembre 2025, salvo slittamenti) e decorre dalla data di stipula dell’accordo quadro o di effettivo avvio delle attività, se antecedente.
Entro il triennio di vigenza dell’accordo quadro, le attività saranno assegnate, mediante la stipula dei contratti applicativi per un massimo di 144 settimane, con interruzione programmata delle attività per 4 settimane del mese di agosto di ciascun anno.
L’avvio dell’esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l’adozione di apposito provvedimento. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell’art. 8 della L.120/2020, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione. In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell’avvio dell’esecuzione anticipata.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ѐ ammessa la sospensione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 107 d. lgs 50/2016.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall’organismo aggiudicatario.
In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
ART. 3
RIPARTIZIONE IN LOTTI ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, suddiviso in 26 lotti, finanziato con Fondi nazionali dedicati, ammonta ad € 18.796.290,24 oltre IVA calcolata al 5% e pari ad € 939.814,51 per un importo complessivo pari a € 19.736.104,75.
L’importo complessivo presunto a base d’asta è stato calcolato per ciascun Laboratorio di Educativa Territoriale tenendo conto del costo delle spese relative al personale, alle spese generali e di gestione del servizio.
Il costo del modulo settimanale a base dell’offerta previsto per la realizzazione delle attività per ciascun lotto è pari a € 4.853,71 al netto dell’iva. Per la realizzazione dei soggiorni residenziali verrà riconosciuta una somma annuale ulteriore di € 8.000,00.
L’Accordo Quadro sarà concluso con 26 operatori economici, uno per ciascun lotto.
L’appalto è suddiviso in lotti secondo l’articolazione territoriale di seguito riportata:
Lotto | Municipalità | Riferimento territoriale | importo settimanale | importo per 144 settimane comprese attività residenziali | CIG |
1 | 1 | Territorio della Municipalità | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927434686D |
2 | 2 | Avvocata | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274554414 |
3 | 2 | Montecalvario | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274569076 |
4 | 2 | Mercato | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927457770E |
5 | 2 | Pendino | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274623D02 |
6 | 3 | Stella | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927463139F |
7 | 3 | San Carlo all'Arena A | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274638964 |
8 | 3 | San Carlo all'Arena B | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927465034D |
9 | 4 | San Xxxxxxx Xxxxxxx | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927465683F |
10 | 4 | Poggioreale | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274664ED7 |
11 | 5 | Territorio della Municipalità | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274673647 |
12 | 6 | San Xxxxxxxx a Xxxxxxxx | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274683E85 |
13 | 6 | Barra | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274696941 |
14 | 6 | Ponticelli A | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274721DE1 |
15 | 6 | Ponticelli B | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927472947E |
16 | 7 | San Xxxxxx a Xxxxxxxx A | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274735970 |
17 | 7 | San Xxxxxx a Xxxxxxxx B | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274741E62 |
18 | 7 | Xxxxx | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274781F64 |
19 | 7 | Secondigliano | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 927479287A |
20 | 8 | Piscinola | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274799E3F |
21 | 8 | Scampia A | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 92748128FB |
22 | 8 | Scampia B | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274828630 |
23 | 9 | Pianura A | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274834B22 |
24 | 9 | Pianura B | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274838E6E |
25 | 9 | Soccavo | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 92748421BF |
26 | 10 | Territorio della Municipalità | € 4.853,71 | € 722.934,24 | 9274853AD0 |
Per i singoli contratti attuativi derivati dall’accordo quadro la copertura finanziaria è garantita nei limiti degli stanziamenti previsti nell’ambito del Bilancio di previsione triennale.
L’accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del servizio. Individua, invece, l’obbligo per l’aggiudicatario di assumere il servizio di gestione dei Laboratori di Educativa Territoriale che successivamente sarà richiesto, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dell’Accordo Quadro, i contratti applicativi specifici, sottoscritti sulla base della programmazione dell’offerta e delle risorse disponibili, da stipularsi tramite scrittura privata semplice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, dlgs 50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 4 PIANO DELLE SPESE
Il costo settimanale dei moduli è determinato tenendo conto dell’incidenza del costo orario lordo del personale, quantificato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL Cooperative Sociali secondo le apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Spese Generali sono calcolate sul 10% del costo del personale determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato.
COSTO MODULO SETTIMANALE | |||||||
COSTO PERSONALE | CATEGORIA | COSTO ORA | ORE/UNITÀ | NUMERO UNITÀ | COSTO TOTALE | ||
COORDINATORE | D3/E1 | € | 22,36 | 30 | 1 | € | 670,80 |
FIGURE III LIVELLO RR 4/14 | D2 | € | 20,95 | 25 | 2 | € | 1.047,50 |
FIGURE II LIVELLO RR 4/14 | C3 | € | 19,81 | 25 | 4 | € | 1.981,00 |
OPERATORE DI ALL’INCLUSIONE | SUPPORTO | C3 | € | 19,81 | 22 | 1 | € | 435,82 |
ORE INTEGRATIVE EDUCATIVE NEL (facoltative) | PER ATTIVITA' TERRITORIO | C3 | € | 19,81 | 14 | € | 277,34 | |
COSTO GESTIONE (10%) | € | 441,25 | ||||||
TOTALE COSTO SETTIMANALE | € | 4.853,71 | € | 4.853,71 | ||||
TOTALE COSTO SETTIMANE) | ANNUO (48 | € | 232.978,08 | |||||
ULTERIORI COSTI ANNUALI: I SOGGIORNI RESIDENZIALI | € | 8.000,00 | ||||||
TOTALE ANNUO (48 SETTIMANE) AL NETTO DELL’IVA | € | 240.978,08 | ||||||
TOTALE APPALTO AL NETTO DELL’IVA | € 722.934,24 |
ART. 5
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha l’obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico soggetto attuatore per ciascun lotto in grado di offrire il servizio di gestione dei Laboratori di Educativa Territoriale durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
Il servizio Laboratori di Educativa Territoriale è disciplinato dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività. Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
Il servizio Laboratori di Educativa Territoriale costituisce una risorsa territoriale volta a rispondere alle esigenze educative di bambine/i e ragazze/i in età compresa tra 6 e 16 anni ed è caratterizzato da una pluralità di specifici interventi orientati all’accompagnamento, alla crescita e allo sviluppo individuale e sociale. Il servizio offre un sistema di opportunità di aggregazione tra coetanei e contribuisce alla promozione culturale, alla realizzazione di percorsi formativi individuali e di gruppo e all’apprendimento di competenze ed abilità sociali. L’assunto di base su cui si fonda il servizio riguarda la possibilità, per i ragazzi, di incontrare, lungo il proprio percorso di crescita, adulti in grado di offrire relazioni significative, di supportare processi di sviluppo individuale, nonché di favorire occasioni per vivere esperienze educative importanti. Tenuto conto della specifica funzione educativa, il servizio ha carattere autonomo rispetto all’ambito scolastico, con il quale interagisce al fine di contribuire al progetto di crescita, globalmente inteso, dei singoli ragazzi. In tal senso, il servizio educativo territoriale ha valenza socio-pedagogica, in quanto affronta con un approccio relazionale le condizioni di vita dei ragazzi, coinvolgendone gli ambienti e le persone significative, siano essi coetanei o adulti e promuove l’inclusione di bambini portatori di bisogni differenti. Per queste ragioni, il servizio può connotarsi come strumento di prevenzione delle condizioni di disagio, di recupero di disfunzioni educative, di supporto all’età evolutiva e di inclusione.
La metodologia utilizzata consiste nello stimolare i ragazzi ad aggregarsi attorno ad un “fare”, che non sia un fare qualsiasi ma un fare specifico, determinato dagli obiettivi educativi di educatori professionali e rivolto a soddisfare i bisogni individuali e dei gruppi; un fare che susciti interesse e, dunque, motivi a sperimentare un modo diverso di essere attivi e protagonisti di esperienze capaci di produrre cambiamenti.
ART. 6
DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ACCESSO
Ciascun Laboratorio di Educativa Territoriale è collegato al Servizio Sociale territorialmente competente ed è rivolto ai ragazzi residenti nel quartiere del Comune di Napoli in cui esso opera. Tuttavia, per casi specifici, al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie, è prevista la possibilità che ragazzi residenti in un determinato quartiere fruiscano di un servizio che opera in un quartiere diverso, previo esplicito accordo tra gli assistenti sociali dei territori interessati. Ogni Laboratorio di Educativa Territoriale accoglie quotidianamente un numero minimo di 48 ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, anche non contemporaneamente presenti, ed è possibile coinvolgere un numero superiore di ragazzi, in base all'articolazione dell’offerta educativa, nel rispetto degli standard di prestazione ed attività indicati e attraverso il pieno utilizzo delle ore di lavoro dell'équipe educativa (6 operatori per almeno 20 ore settimanali ciascuno, da dedicare al lavoro frontale). Tra i destinatari del servizio sono previsti, altresì, i minori appartenenti a famiglie per le quali è attiva la misura del reddito di inclusione (REI)/reddito di cittadinanza o comunque in condizioni di povertà, in difficoltà educativa, esposti al rischio di esclusione sociale. Ѐ possibile, per specifici casi, rivolgere il servizio a ragazzi di età superiore a quella stabilita per il servizio di cui trattasi; tali situazioni particolari vanno concordate con il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, che ne autorizza l’inserimento ovvero la prosecuzione del percorso educativo.
Il servizio Laboratori di Educativa Territoriale promuove l’inclusione delle bambine e dei bambini disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali, con l’intento di evidenziare una reciproca permeabilità e scambio tra ragazzi con potenzialità diverse all’interno di uno stesso gruppo. Con l’inclusione di bambini disabili, il servizio vuole fornire una cornice dentro la quale tutti i partecipanti alle attività possano essere ugualmente valorizzati, rispettati e ai quali siano offerte le medesime opportunità. Si tratta, dunque, di promuovere un approccio globale non centrato unicamente sul singolo disabile, ma che si rivolge a tutti i bambini e a tutte le loro potenzialità. Pertanto, nell’ambito del servizio è prevista la possibilità di inclusione di bambini con disabilità e/o bisogni educativi speciali, che non necessitano di assistenza individuale continuativa e per i quali le attività proposte nei Laboratori di Educativa Territoriale rappresentino una offerta appropriata rispetto alle specifiche esigenze e bisogni di tipo socio-educativo e relazionale. I criteri, le procedure e le modalità di inserimento nelle attività del servizio saranno definiti all’interno di un documento metodologico che sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attività dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza.
L’accesso al servizio può avvenire per iniziativa spontanea della famiglia o della stessa équipe educativa, quando venga a conoscenza diretta di situazioni di disagio per le quali può risultare positivo l’inserimento in questo tipo di percorso educativo o, in via prioritaria, su segnalazione dei Servizi Sociali territoriali, nell’ambito del progetto di presa in carico del nucleo familiare. Gli invii dei Servizi Sociali potranno riguardare anche bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari destinatari del Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza e, pertanto, inseriti in un complessivo progetto personalizzato di inclusione sociale. Le informazioni in merito ai minori iscritti al servizio di educativa territoriale saranno nella disponibilità dei Servizi Sociali territorialmente competenti mediante l’inserimento dei dati e del loro aggiornamento costante nel sistema informativo appositamente predisposto.
ART. 7
MODALITA’ ORGANIZZATIVE, PRESTAZIONI RICHIESTE E ATTIVITA’ DA REALIZZARE
L’affidatario dovrà elaborare un Piano complessivo dell'offerta educativa.
Il Piano deve essere strutturato in relazione a 4 dimensioni prioritarie, come di seguito specificate:
a) la dimensione educativa di gruppo, che si concretizza in una specifica progettazione educativa di gruppo e si realizza mediante le seguenti tipologie di attività: spazio studio, laboratori di esperienze, attività sportiva, uscite culturali, specifiche attività estive. Nella programmazione annuale saranno previsti brevi soggiorni residenziali ai quali potranno partecipare anche piccoli gruppi di ragazzi,
coerentemente con le finalità della specifica progettazione educativa e un soggiorno residenziale nel periodo estivo della durata di almeno 5 giorni, che invece dovrà coinvolgere almeno 24 ragazzi. Per le attività residenziali come sopra indicate è previsto il budget complessivo annuale di € 8.000, le cui modalità di utilizzo dovranno essere programmate e preventivamente comunicate al Servizio competente per l’approvazione;
b) la dimensione educativa individuale, che tenga conto dei bisogni educativi dei singoli.
Per almeno 24 ragazzi che partecipano alle attività del servizio per almeno 12 ore settimanali, andrà predisposto il Piano Educativo Individuale, salvo specifici casi in cui si ritenga ugualmente opportuno attivare il PEI, anche con una frequenza ridotta. Ciascun operatore sarà referente per almeno 4 PEI, da condividere con il Centro di Servizio Sociale territorialmente competente qualora il bambino/ragazzo interessato dal progetto appartenga ad un nucleo familiare per il quale è presente una presa in carico complessiva da parte dell’Assistente Sociale che, in questo caso, contribuirà a definire bisogni e obiettivi del progetto, sottoscrivendo il documento;
c) la dimensione educativa nella relazione con le famiglie, che è rivolta a favorire la formazione di uno spazio di incontro, affinché queste possano collaborare e trovare sostegno alla propria azione educativa. Pertanto, si dovranno mettere in campo strategie di coinvolgimento mirate e differenziate rispetto alle caratteristiche delle famiglie al fine di promuovere la partecipazione dei genitori ai percorsi educativi dei propri figli condividendone metodologie ed obiettivi. A tal fine sarà possibile prevedere la partecipazione attiva dei genitori ai laboratori di esperienze oppure ad incontri finalizzati alla condivisione di informazioni ovvero ad iniziative specificamente rivolte alle famiglie, con l’obiettivo di creare o rafforzare i legami tra il gruppo di genitori dei ragazzi che frequentano il servizio, contribuendo alla costruzione del senso di appartenenza e di comunità;
d) la dimensione educativa nel territorio, con la quale il Servizio estende la propria azione, ponendosi quale presenza significativa nella comunità locale. In tale senso, l’azione pedagogica è tesa ad intraprendere percorsi educativi da rivolgere ai gruppi di ragazzi che si aggregano spontaneamente nei luoghi informali e che non sarebbero, altrimenti, disponibili a lasciarsi coinvolgere in contesti strutturati. In questo ambito, gli interventi educativi possono essere articolati sia con un lavoro esterno al setting del servizio, mediante il quale gli educatori escono in strada con l’intento di promuovere la trasformazione dello spazio di aggregazione in luogo di relazione, sia con un lavoro di costruzione di connessioni tra il LET e i ragazzi che lo frequentano e i luoghi informali, in modo da creare opportunità di incontro, di scambio, di dialogo, di partecipazione, di apprendimento e quindi promuovere la costruzione di legami di comunità. Questa linea di azione rientra nella programmazione complessiva dell’offerta educativa del LET e pertanto dovrà rientrare nel calendario settimanale/mensile delle attività da realizzare. Se necessario negli orari in cui gli educatori svolgono attività nel territorio non saranno previste alcune attività interne nell’ambito di una programmazione coerente e complessiva di tutta l’offerta socio-educativa del LET. A dogni modo, l’ente gestore potrà disporre di un monte ore aggiuntivo facoltativo di ulteriori 14 ore settimanali complessive, da distribuire tra due componenti della equipe educativa stabile. A tal fine, l’ente dovrà dichiarare in fase di partecipazione alla gara la volontà di utilizzare tale monte ore integrativo, esplicitando nel progetto tecnico le modalità di utilizzo e le strategie e metodologie di intervento. Le eventuali 14 ore integrative da dedicare alle attività nel territorio dovranno essere realizzate dagli operatori incaricati in orari e giorni ulteriori rispetto a quelli di funzionamento settimanale standard del servizio, in aggiunta alla programmazione delle attività di territorio, che viene comunque prevista negli orari ordinari di attività.
L’organizzazione dei Laboratori di Educativa Territoriale è strutturata in moduli settimanali nel rispetto dei seguenti standard di funzionamento:
• funzionamento del servizio per almeno 5 giorni a settimana, per almeno 4 ore di attività giornaliera, di norma a partire dalle ore 15.00. I giorni e gli orari di lavoro sono eventualmente ampliati per gli operatori incaricati della realizzazione delle attività attinenti alla dimensione educativa nel territorio;
• l’impiego di una equipe educativa composta da 6 operatori, ciascuno incaricato di almeno 20 ore di lavoro settimanali da dedicare alle attività frontali e 5 ore di lavoro settimanali da impiegare in quelle di back office. Tra 2 componenti dell’equipe potranno essere distribuite anche le ulteriori 14 ore/operatori complessive settimanali per la realizzazione delle attività connesse alla dimensione educativa nel territorio;
• l’impiego di un operatore incaricato di 20 ore di lavoro settimanali da dedicare alle attività frontali e 2 ore di lavoro settimanali da impiegare in quelle di back office, a cui affidare la specifica funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti bambini disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali;
• partecipazione quotidiana alle attività di almeno 48 bambini/ragazzi anche non contemporaneamente presenti;
• mantenimento, in via generale, del rapporto numerico tra operatori e ragazzi di 1 a 8, che può
essere ridotto ad 1 a 5 per l’attività di spazio studio e nelle uscite.
Il modello organizzativo generale dovrà consentire l'esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte della stazione appaltante, sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere socio-pedagogico.
I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad osservare le linee di indirizzo metodologico e di approfondimento tecnico contenute all’interno di uno specifico documento, che sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attività dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, a cui bisognerà attenersi nell’articolazione dell’offerta educativa e nell’organizzazione generale del servizio.
ART. 8
SEDE DELLE ATTIVITA’
Come indicato nel Regolamento Regionale 4/2014, la sede principale delle attività deve essere facilmente raggiungibile e riconoscibile, anche mediante l’affissione, all’esterno, di targhe e/o insegne recanti la denominazione del servizio. La sede delle attività deve disporre di:
• spazi idonei ad ospitare le attività previste per i ragazzi;
• almeno uno spazio separato per le attività di back office adeguatamente attrezzato con computer, stampante, fax, telefono, collegamento internet;
• 1 bagno per ogni dieci minori (presenti contemporaneamente). Di questi almeno 1 per disabili;
• 1 bagno per gli operatori.
Inoltre, l’affidatario deve assicurare la personalizzazione degli ambienti, intesa non come mera rappresentazione di spazi dedicati a bambini/ragazzi ma più specificamente come caratterizzazione di un luogo che esprime una precisa dimensione educativa, fondata su un altrettanto specifico pensiero progettuale non interscambiabile nè sovrapponibile ad altre realtà pedagogiche/aggregative (scuola, oratorio, ecc.).
La sede principale delle attività, ubicata all’interno dell‘area territoriale di riferimento del lotto per il quale si concorre, deve essere nella piena disponibilità dell'ente prestatore per tutto il periodo oggetto del contratto, dimostrata mediante la presentazione di documentazione idonea ad accertarne il titolo di godimento (contratto di proprietà, affitto, comodato d'uso, regolarmente registrati) e la durata.
Per la realizzazione di alcuni dei moduli di attività previste e ben specificate nella SCIA, i Laboratori di Educativa Territoriale potranno usufruire di spazi esterni alla sede principale (palestre, laboratori, teatri, sale video, ecc.) eventualmente messi a disposizione da altri enti/organizzazioni del territorio. Anche di questi, l'ente dovrà produrre gli atti e i documenti idonei a dimostrarne la disponibilità. L’utilizzo di tali spazi è residuale e complementare rispetto alle attività realizzate nella sede principale.
Anche in questo caso, risulta indispensabile tenere in debito conto l'importanza da riservare alla scena educativa in cui si compiono le esperienze di bambini e ragazzi. Pertanto, anche all'interno di eventuali spazi distaccati, il setting deve risultare adeguatamente attrezzato e coerentemente organizzato per una attività determinata, finalizzata ad obiettivi altrettanto determinati.
La sede delle attività dovrà essere nella piena disponibilità dell'ente affidatario.
A tal fine l'ente è tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività dei Laboratori di Educativa Territoriale, la documentazione idonea ad accertarne il titolo di godimento (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati), la planimetria quotata dei locali individuati per la sede, con indicazione degli arredi e perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, descrittiva della sede, corredata da rilievi fotografici, nella quale vengano evidenziate le modalità di utilizzo degli spazi, la strumentazione presente, la destinazione d’uso degli stessi rispetto a quanto previsto nel capitolato prestazionale e nella quale venga certificato il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione incendi. Nel caso in cui la sede sia collocata in spazi messi a disposizione all'interno di sedi di altri enti (parrocchie, scuole, altri enti del terzo settore, …) sarà necessario produrre idonea documentazione circa gli atti che formalizzano tale disponibilità, che devono indicare la durata e dichiarare che tali spazi sono messi a disposizione delle attività dei Laboratori di Educativa Territoriale.
In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
ART. 9 PERSONALE
Per la realizzazione del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. In particolar modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile.
L'equipe del servizio di Educativa Territoriale è composta da n. 6 operatori ed un coordinatore in possesso dei seguenti titoli di studio e qualifiche:
• 1 Coordinatore del servizio, come definito nel Catalogo dei servizi allegato al Regolamento Regionale 4/14. Il coordinatore ha a disposizione 30 ore di lavoro settimanali di cui, mediamente, 10 ore per le attività frontali e 20 ore da dedicare alle attività di back office. La suddivisione delle ore del coordinatore tra front e back office può subire variazioni nel corso della settimana in base alle esigenze operative;
• 2 operatori tra le figure professionali di III livello, come definite nel Catalogo dei servizi allegato al Regolamento Regionale 4/2014 e con esperienza lavorativa minima di 12 mesi in servizi socio- educativi per minori dai 6 ai 16 anni di tipo territoriale, semiresidenziale o residenziale, impegnati in 25 ore di lavoro settimanali, di cui almeno 20 ore da dedicare alle attività frontali e 5 ore da riservare alle attività di back office;
• 4 operatori tra le figure professionali di II livello, come definite nel Catalogo dei servizi allegato al Regolamento Regionale 4/2014 e con esperienza lavorativa minima di 12 mesi in servizi socio- educativi per minori dai 6 ai 16 anni di tipo territoriale, semiresidenziale o residenziale, impegnati in 25 ore di lavoro settimanali, di cui almeno 20 ore da dedicare alle attività frontali e 5 ore da riservare alle attività di back office;
• 1 operatore specificamente incaricato della funzione di supporto ai gruppi in cui siano presenti bambini disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali ed impegnato in 22 ore di lavoro settimanali, di cui 20 ore da dedicare alle attività frontali e 2 ore da riservare alle attività di back office.
Al monte ore degli operatori che compongono l’equipe educativa potranno essere aggiunte le ulteriori 14 ore integrative settimanali a due componenti dell’equipe educativa per la realizzazione delle attività di educative nel territorio, sulla base del modello organizzativo che ogni ente definirà sulla base di quanto indicato all’art. 7 del presente capitolato. Il monte ore assegnato agli operatori dovrà riflettersi nei contratti di lavoro applicati.
L’ente è tenuto a fornire, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività dei Laboratori di Educativa Territoriale, i nominativi e i curricula del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l’esperienza.
In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà essere altresì produrre idonea attestazione circa l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile). In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
A tutti i componenti dell‘équipe educativa deve essere garantita l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente e coerenti con la tipologia del servizio affidato. I contratti, unitamente ai modelli UNILAV, devono essere trasmessi al Servizio Politiche per l‘Infanzia e l’Adolescenza entro 10 giorni dall’avvio delle attività.
Rappresentando la stabilità dell’équipe educativa il fondamento imprescindibile per la costruzione di relazioni educative significative nonché la premessa essenziale per la programmazione di interventi di qualità, l’ente deve assicurare per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, quale garanzia del regolare funzionamento e qualità del servizio reso, fornendo adeguate motivazioni ad un eventuale avvicendamento delle figure professionali.
Qualora necessarie, le sostituzioni degli operatori, definitive o temporanee di durata superiore ad un mese, devono essere autorizzate dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza a seguito di richiesta formale, da far pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio della sostituzione stessa. Nel caso di sostituzione definitiva, l’operatore che subentra nell’incarico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal presente CSA per i componenti dell’équipe con riferimento al titolo di accesso e all’esperienza lavorativa. A tal proposito, sarà considerato in possesso dell’esperienza richiesta l’operatore già presente da almeno 12 mesi nell’elenco dei sostituti dell’ente che richiede la sostituzione. Nel caso di sostituzione temporanea è sufficiente il possesso del titolo d’accesso previsto dal Catalogo regionale per lo specifico servizio anche senza l’esperienza. Al fine di evitare un eccessivo turnover anche tra gli incaricati delle sostituzioni, oltre alla composizione dell’équipe stabile, ciascun soggetto aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi di operatori disponibili alle sostituzioni occasionali e/o temporanee, in possesso dei titoli previsti dal Catalogo dei servizi allegato al Regolamento Regionale 4/14, che potranno risultare contemporaneamente inseriti nell’elenco dei sostituti di più servizi.
Per il necessario aggiornamento professionale dell’intera équipe educativa, oltre ai momenti di riflessione e confronto metodologico attivati dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, risultano di fondamentale importanza i percorsi formativi organizzati dall’ente prestatore, afferenti alle tematiche educative. A tal fine verrà riconosciuta, per ogni singolo operatore, la possibilità di fruire di un massimo di 20 ore di formazione annue nell’ambito del complessivo monte ore di lavoro frontale disponibile, previa condivisione con il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Il coordinatore, oltre alla parte di attività dedicata al front office, ha il compito di organizzare il piano delle attività, di garantire non meno di un incontro d‘équipe settimanale della durata di almeno due ore, di partecipare alle riunioni di coordinamento tenute periodicamente presso il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza e di trasferire informazioni ed indicazioni operative agli operatori.
Inoltre, il coordinatore, unitamente al rappresentante legale, ciascuno per la propria parte di competenza, deve assicurare l’aggiornamento costante del sistema informativo dei servizi socio-educativi QSnap, attraverso l’inserimento e l‘integrazione sistematica dei dati.
Agli operatori è affidato il compito di:
1. accompagnare i ragazzi attraverso l’intero percorso educativo;
2. elaborare i Piani Educativi di Gruppo;
3. definire il piano dell’offerta educativa attraverso l’elaborazione di un calendario settimanale di attività;
4. elaborare i Piani Educativi Individualizzati per almeno 24 ragazzi;
5. realizzare le attività secondo una specifica metodologia educativa e con l’ausilio della
strumentazione necessaria;
6. curare le relazioni con le famiglie e con le altre agenzie educative e del territorio che, a vario
titolo, rientrano nell’ambito di vita dei bambini e dei ragazzi fruitori del servizio;
7. programmare e realizzare il lavoro educativo territoriale;
8. favorire l’inclusione dei bambini disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali;
9. adottare ed aggiornare gli strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio realizzato, al fine di contribuire alla narrazione del lavoro educativo.
ART. 10
STRUMENTI DI LAVORO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’ente aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti gli strumenti necessari al costante monitoraggio delle attività, all'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione del servizio realizzato, anche mediante strumenti di valutazione partecipata della qualità del servizio con il coinvolgimento dei fruitori dello stesso. Nello specifico, dovrà essere elaborata una relazione quadrimestrale in grado di rappresentare l’andamento del servizio, da trasmettere al Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza. Inoltre, oltre all’aggiornamento costante del sistema informativo Qsnap, dovrà essere adottato il seguente set minimo di strumenti:
• scheda di primo contatto;
• scheda d’iscrizione;
• registro per le presenze degli operatori;
• diario degli incontri con le famiglie;
• modelli di progettazione e valutazione delle attività educative nel territorio;
• report di attività formative e di aggiornamento per l'equipe educativa;
• modello di progettazione educativa individualizzata;
• modello di progettazione educativa di gruppo.
ART. 11 TIROCINANTI/VOLONTARI
Nell’ambito delle attività del servizio Laboratori di Educativa Territoriale è ammessa la presenza di tirocinanti e/o volontari, il cui inserimento dovrà essere adeguatamente valutato e monitorato dall’ente gestore e dall’equipe educativa. Quest’ultima è tenuta a garantire che il contributo offerto da tali risorse umane costituisca un potenziamento delle opportunità educative per i minori frequentanti e, pertanto, non potrà prescindere dalla regolarità della partecipazione del tirocinante/volontario e dalla durata minima dell’impegno assunto, quantificabile in almeno 6 mesi. Il numero complessivo di tirocinanti/volontari presenti nelle attività non potrà di norma essere superiore a 3, salvo specifiche necessità connesse al supporto di determinate azioni o gruppi.
ART. 12
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Per le attività informative e divulgative riguardanti il servizio oggetto del presente capitolato, che si intenderanno realizzare attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (carta stampata, volantini, canali informatici, social media, ecc.), si rinvia a specifiche linee guida che verranno successivamente adottate e a cui gli enti aggiudicatari dovranno attenersi rigorosamente.
ART. 13
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione
Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
• eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
• modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività;
• concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;
L’ ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento:
• a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
• a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.20.
L’ente affidatario si impegna a:
• erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
• svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio
Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza;
• rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
• garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
• garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
• relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
• relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse,
le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
• garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
• garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
• garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo;
• farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
• farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).
L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza per gli infortuni e per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
ART. 14
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La liquidazione delle somme dovute avverrà ogni otto settimane di attività, sulla scorta della presentazione di apposita fattura, a cui dovrà essere allegato uno schema riepilogativo delle prestazioni nel periodo di riferimento. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)”
Le spese sostenute per i soggiorni residenziali dovranno essere accuratamente rendicontate, allegando alla fattura uno schema di riepilogo contenente l’ammontare delle spese aggiuntive per il personale, le spese sostenute per il viaggio e l’alloggio ed eventuale materiali destinati alla buona riuscita del soggiorno, con nome e ragione sociale del fornitore, data, numero e importo della fattura emessa per la fornitura resa, oggetto della prestazione e quota imputata al Comune di Napoli. Saranno corrisposte solo ed esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel limite massimo del budget assegnato. Il Servizio si riserva la facoltà di chiedere l’esibizione di copia delle fatture emesse e del rendiconto delle spese aggiuntive per il personale.
A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.
Si riportano di seguito i codici:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH
CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo”
presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).
Ulteriori indicazioni verranno fornite in relazione agli specifici fondi che verranno utilizzati per il finanziamento delle attività.
ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento e
dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.
La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell’accordo quadro anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall’accordo quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
L’Accordo Quadro avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, il c.d. “Programma 100” , nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dell’Accordo Quadro, i contratti applicativi specifici da stipularsi tramite scrittura privata semplice.
L’aggiudicatario si impegna, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 32 comma 8 del Codice, ad attivare
il servizio nelle more della stipula dei predetti contratti applicativi.
ART. 16
PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli
xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato speciale d’appalto, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8):
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
I. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
II. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art.
5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà
detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
1. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
2. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
ART. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in
"Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
ART. 18 PATTO DI INTEGRITÀ
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2018 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente
nella “Documentazione Amministrativa”.
ART. 19
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà prestare al momento della stipula dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del Codice, “garanzia definitiva” per l’importo e la durata di ogni contratto attuativo, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Al momento della presentazione della SCIA, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a persone e cose sia del committente che di terzi esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Al riguardo, la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa con la quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni).
Inoltre l’aggiudicatario dovrà presentare unitamente alla SCIA apposita polizza assicurativa di copertura rischi e infortuni per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
ART. 20
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.
La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.
ART. 21
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.8.2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
ART. 22
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fosse arrecato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.
L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione del servizio e della sicurezza ed incolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento.
Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento del
servizio.
L’Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso
gestiti.
L’appaltatore ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART.23 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
ART. 24
SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.
ART. 25
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi o reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’ammontare netto contrattuale
Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
1.qualora la ditta non avvii il servizio o lo sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni, per un periodo superiore a 10 giorni;
0.xx caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali, compreso l’utilizzo, la gestione o la fruizione dei locali dedicati al servizio
per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
3.gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale riconducibili
a comportamento doloso o colposo del gestore;
4. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
5. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
0.xx caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
8. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
9. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni
10. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata;
00.xx sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come la grave e reiterata violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e ss.mm.ii.).
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
L’impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l’impresa inadempiente, per proseguire il servizio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all’Amministrazione per applicazione di penali.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
ART. 26
SANZIONI CODICE Dl COMPORTAMENTO
La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la propria condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
ART. 27
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e ai contratti applicativi che saranno stipulati a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.
ART. 28 REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà eventualmente la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali ove variato rispetto a quello considerato a base di gara.
ART. 29 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D. Lgs.50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.
E' esclusa la competenza arbitrale.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque,
all'esecuzione dell’ordinativo.
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.