Contract
1. Generalità
1.1 Le seguenti condizioni valgono per tutte le nostre consulenze, offerte, vendite, forniture, servizi e rapporti giuridici tra noi ed i nostri clienti, a meno che accordi individuali non stabiliscano regole diverse. Condizioni di negoziazione di nostri clienti che si oppongano o integrino completamente o parzialmente le nostre condizioni vengono espressamente respinte, a meno che noi non le abbiamo singolarmente accettate. Esse non diventano parte di contratti nemmeno se noi diamo corso alla fornitura o al servizio essendo a conoscenza di condizioni opposte o integranti. In caso il cliente non sia stato avvisato della validità delle nostre condizioni al momento della sigla del contratto oppure tale avviso non fosse avvenuto in altra sede, esse trovano applicazione comunque se il nostro cliente ne era a conoscenza da altri rapporti commerciali oppure se avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
1.2 Le nostre condizioni valgono solo nei confronti di imprenditori ai sensi del §14 BGB (codice civile tedesco, n.d.t.).
1.3 Ad eccezione del punto 13.5 le nostre condizioni valgono tra noi ed i nostri clienti anche per tutti i futuri rapporti commerciali senza che sia necessario darne specifico avviso.
1.4 Inoltre per i rapporti contrattuali vale esclusivamente l’ordinamento tedesco. L’applicazione della convenzione sui contratti nel commercio internazionale di merci come anche il diritto privato internazionale tedesco sono esclusi.
1.5 Non sussistono accordi paralleli a voce. Accordi, modifiche o integrazioni del contratto per casi singoli che divergano dalle presenti condizioni hanno luogo tramite la direzione oppure tramite persone specificamente autorizzate tramite delega a tale scopo.
2. Prezzi
2.1 I nostri prezzi per forniture valgono, se non sono stati espressamente presi accordi doversi, franco fabbrica autocarro/vagone ferroviario con caricamento e senza IVA ed imballaggio.
2.2 In caso dopo la sigla del contratto si determinino modifiche della base di calcolo dovute a salari più alti, aumenti dei prezzi del materiale, aumenti dell’IVA o altre circostanze, in particolare per cambiamenti dei calcoli previsionali dovuti a motivi tecnici, siamo autorizzati ad aumentare il prezzo in relazione congrua alla modifica sopraggiunta sulla base di calcolo. Ciò vale anche per ordini su richiamo.
3. Forniture e termini di fornitura
3.1 In caso dopo la sigla del contratto si intravedano sintomi di una ridotta capacità economica del nostro cliente, come ad esempio ritardi nei pagamenti o pagamenti non effettuati, richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, cessione di patrimonio circolante a scopo di garanzia, comunicazioni sfavorevoli da banche o assicuratori del credito, siamo autorizzati a rifiutare la nostra prestazione e, dopo richiesta con termine senza esito di garanzie in forma di fideiussioni bancarie quale debitore senza beneficio di escussione o in forma di garanzie bancarie oppure di prestazioni anticipate, siamo autorizzati a recedere dal contratto e/o a richiedere il risarcimento del danno. Il sollecito con termine si omette in caso i sintomi di una capacità ridotta del nostro cliente siano evidenti.
3.2 I termini da noi indicati per la fornitura sono approssimativi. Termini impegnativi devono essere da noi espressamente confermati per iscritto come tali. L’inizio del ritardo di fornitura si determina in base alle norme di legge. In ogni caso è necessario il sollecito da parte del nostro cliente.
3.3 In caso di forniture divisibili siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali per quanto queste siano tollerabili da parte del cliente. A condizione di una corrispondente informazione preventiva siamo autorizzati anche alla fornitura anticipata.
3.4 In caso di ordini su richiamo si stabilisce che il termine di fornitura congruo concordato non sia di oltre 6 settimane dal richiamo. In caso non siano stabiliti i termini di produzione e di accettazione possiamo pretendere al più tardi a 3 mesi dalla conferma dell’ordine che questi vengano definiti in modo impegnativo. Se il nostro cliente non adempie a tale richiesta entro 3 settimane dalla spedizione di una nostra lettera al riguardo, siamo autorizzati a porre un termine successivo di 2 settimane, allo scadere senza esito del quale siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno e/o a recedere dalla parte non adempiuta del contratto. Lo stesso vale se allo scadere del termine di fornitura l’oggetto del contratto o parti di esso non sono stati ritirati o non sono stati forniti per ragioni attribuibili al cliente.
3.5 Nel caso in cui circostanze non a noi attribuibili rendono difficile, o ritardano o rendono impossibile l’esecuzione di forniture accettate, siamo autorizzati a prorogare i termini della fornitura, fornitura residua o fornitura parziale di un periodo pari alla durata dell’impedimento oppure a recedere completamente o parzialmente dal contratto, senza che al cliente spetti il diritto al risarcimento di danni. Circostanze non a noi attribuibili sono ad esempio interventi di autorità pubbliche, interruzioni dell’attività, scioperi, serrate e interruzioni dell’attività lavorativa determinate da circostanze politiche o economiche, mancanza di materie prime e di materiali di servizio, difficoltà di approvvigionamento energetico, ritardi nei trasporti dovuti a disturbi del traffico o ad eventi inevitabili che si verifichino presso di noi, presso i nostri subfornitori o presso aziende terze, dalle quali dipende l’attività dei nostri stabilimenti. Quanto detto più in alto vale anche se tali circostanze sopraggiungono quando siamo già in ritardo di fornitura.
3.6 Il nostro cliente può imporci un termine successivo per la fornitura solo se il termine di fornitura concordato è trascorso da oltre 2 settimane. Tale termine successivo deve essere congruo. Dopo lo scadere senza esito del termine successivo il nostro cliente può recedere dal contratto. Un diritto di risarcimento del danno contro di noi per mancato adempimento degli obblighi può essere preso in considerazione solo in base al punto 9.
4. Spedizione e passaggio del rischio
4.1 La spedizione dell’oggetto della spedizione avviene a nostra cura e a rischio del cliente a partire dal nostro stabilimento anche se il trasporto e le altre spese sono a nostro carico. Assicuriamo l’oggetto della spedizione dai danni di trasporto solo dietro specifiche istruzioni e per conto del nostro cliente.
4.2 Se è stato concordato il ritiro della merce e se questo non avviene entro 8 giorni dal termine concordato, si effettua la spedizione a nostra cura e a spese del nostro cliente per mezzo di un tipo di spedizione a nostro avviso conveniente.
4.3 Nel caso di una vendita franco stabilimento posizioniamo il materiale sul veicolo del cliente su istruzioni del personale di guida. Il caricamento sicuro ai fini del trasporto e del servizio in base agli standard attuali delle tecnologie di ancoraggio del carico è a cura dell’incaricato al ritiro della merce che impiegherà personale specializzato e formato di conseguenza. L’incaricato al ritiro della merce mette anche a disposizione gli strumenti di ancoraggio del carico necessari.
4.4 In caso la spedizione venga ritardata su richiesta del nostro cliente oppure se sussiste ritardo nell’accettazione della merce, il passaggio del rischio ha luogo al momento della dichiarazione di disponibilità alla spedizione. La conservazione dell’oggetto del contratto avviene da quel momento in poi per conto e a spese del nostro cliente.
5. Riserva di proprietà
5.1 L’oggetto del contratto resta di nostra piena proprietà fino al completo pagamento di tutte le nostre richieste, anche future, spettantici nei confronti del nostro cliente. Ciò vale anche per pagamenti di richieste specifiche fino al pareggio di un conto corrente.
5.2 Gli oggetti interessati dalla riserva di proprietà devono essere immagazzinati a spese del nostro cliente in modo appropriato e separato dagli altri oggetti; su nostra richiesta devono essere contrassegnati in modo specifico e devono essere assicurati contro il danneggiamento, il guasto e la sparizione. Su richiesta il nostro cliente deve esibire la corrispondente polizza. Il nostro cliente cede a noi in anticipo i suoi diritti derivanti dai contratti di assicurazione fino al valore dei beni oggetto della riserva di proprietà ed approva il versamento a noi. In caso di inadempienza agli obblighi da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati a pretendere la consegna dei beni e/o a recedere dal contratto come anche, se necessario, a far accedere i nostri incaricati allo stabilimento ed ai locali del nostro cliente anche senza porre un termine; il cliente è tenuto alla consegna dei materiali. La richiesta di consegna dell’oggetto del contratto non comporta una dichiarazione di recesso da parte nostra a meno che essa non venga espressamente dichiarata.
5.3 Il nostro cliente è autorizzato, sempre in modo revocabile e finché adempie ai suoi obblighi nei nostri confronti come da accordi, a cedere gli oggetti della riserva di proprietà nell’ambito del normale svolgimento dell’attività commerciale. In questo caso, oppure in caso di consegna della merce oggetto della riserva di proprietà ad un terzo, indipendentemente dal valore e dallo stato della merce, oppure al momento del suo montaggio, il cliente cede sin d’ora e fino alla completa liquidazione tutte le nostre richieste nei suoi confronti, tutte le sue richieste nei confronti del suo acquirente derivanti dalla cessione, consegna oppure dal montaggio con tutti i diritti accessori, compresi gli eventuali diritti di risarcimento danni fino all’ammontare del valore da fattura delle nostre forniture.
5.4 In caso le merci oggetto della nostra riserva di proprietà vengano elaborate o modificate ovvero mischiate e trasformate, l’elaborazione o modifica ovvero l’unione e/o la trasformazione avvengono, senza garanzia di ciò, per nostro conto. In tutti questi casi ci compete la comproprietà del nuovo bene in rapporto al valore della merce oggetto della nostra riserva di proprietà rispetto al valore del nuovo bene al momento dell’unione o elaborazione.
5.5 In caso di divieto di cessione per ulteriore cessione o per montaggio o per ritardo nel pagamento il nostro cliente è obbligato a comunicare al suo cliente terzo la cessione anticipata della merce oggetto di riserva di proprietà da noi fornita. In caso la merce da noi fornita e oggetto di diritto di riserva di proprietà venga ceduta insieme ad altre ad un terzo, si concorda la cessione della quota della richiesta complessiva del prezzo corrispondente al valore di fattura della nostra fornitura a noi. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente siamo autorizzati a incassare direttamente la richiesta ceduta presso il debitore terzo.
5.6 Non sono ammesse delibere inconsuete da parte del nostro cliente come la costituzione in pegno, la cessione per garanzia ed il trasferimento della merce oggetto di diritto di riserva di proprietà. Il nostro cliente è obbligato a comunicarci immediatamente eventuali richieste di terzi in merito ad oggetti di nostra proprietà oppure a crediti di nostra proprietà come pegni o ogni altro genere di pregiudizio della nostra proprietà. Eventuali spese di una causa di intervento sono a suo carico, se il pregiudizio è attribuibile a lui.
5.7 Se il valore realizzabile della garanzia complessiva dataci nell’ambito del rapporto commerciale supera di oltre il 10% il valore del nostro credito, su richiesta del nostro cliente libereremo garanzie a nostra scelta.
6. Pagamenti
6.1 A meno che non sia concordato diversamente, le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura, nella valuta stabilita e senza detrazioni. Uno sconto è concesso solo dietro accordi specifici e deve essere calcolato sulla base del valore di fattura franco stabilimento di fornitura.
6.2 I pagamenti sono efficaci solo dal momento nel quale possiamo definitivamente disporre liberamente della somma. Pagamenti con assegni o cambiali si accettano solo dietro accordi specifici. Le spese di cambiale o di risconto sono comunque a carico del nostro cliente. In caso si concordi il pagamento con cambiali, la loro scadenza non deve superare i 90 giorni a partire dalla data della fattura.
6.3 I versamenti in ingresso vengono impiegati a nostra scelta per la liquidazione dei crediti più vecchi o meno garantiti.
6.4 Forniture parziali vengono fatturate subito ed i pagamenti scadono ciascuno per sé, indipendentemente dal completamento della fornitura complessiva. Gli acconti versati in occasione della stipula del contratto si accreditano sulla fornitura parziale rispettivamente più antica, a meno che non vi siano accordi diversi.
6.5 Il conguaglio con richieste opposte è ammesso solamente se si tratta di richieste giuridicamente inconfutate oppure da noi riconosciute. Lo stesso vale per l’esercizio di diritti di ritenzione sulle somme riportate nelle nostre fatture.
7. Esportazione/Conferma di ricevimento merce
7.1 Nel caso in cui il fatturato derivante dalle consegne intracomunitarie sia esente IVA ai sensi della normativa IVA tedesca, il nostro cliente è tenuto, su richiesta e su nostra indicazione, a rilasciare le prove dell’avvenuta consegna che si rendano eventualmente necessarie in tale contesto ai sensi della suddetta normativa (ad esempio una conferma di ricevimento merce conforme ai requisiti dell’art. 17a del Regolamento di esecuzione IVA nel suo testo di volta in volta vigente e attestante che l’oggetto della spedizione è pervenuto nel resto del territorio comunitario) ed eventuali altri documenti. Il cliente è tenuto ad un simile obbligo di collaborazione anche nel caso in cui la consegna soddisfi i requisiti di un’operazione di triangolazione intracomunitaria ai sensi dell’art. 25b della Legge IVA tedesca e, di conseguenza, si rendano necessarie per noi le prove di consegna richieste dalla normativa IVA tedesca (ad esempio una conferma di ricezione merce o altre pezze giustificative equipollenti). Fatto salvo quanto diversamente indicato da parte nostra, la conferma di ricezione merci deve contenere almeno nome e indirizzo del destinatario, quantità e descrizione dell’oggetto della consegna, luogo e data del ricevimento della merce nel restante territorio comunitario o, in caso di trasporto a cura del cliente, luogo e data della fine della spedizione nell’altro stato membro nonché data della sua emissione.
7.2 Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito o da noi indicato nel singolo caso, ai fini dell’emissione di detta conferma di ricevimento merce il cliente è tenuto ad utilizzare un modello da noi predisposto e a sottoscrivere tale conferma di ricevimento merce a mano ovvero a trasmetterla elettronicamente su richiesta. In caso di trasmissione della conferma di ricevimento merce per e-mail, il cliente è tenuto, se necessario, a fornire una dichiarazione di consenso al ricevimento elettronico della conferma di ricevimento merce (ritiro). Il cliente può emettere la conferma di ricevimento merce solo dopo che la merce è effettivamente giunta nell’altro stato membro.
7.3 Il cliente è tenuto a risarcire tutti i costi da noi effettivamente sostenuti in caso di mancata emissione delle suddette pezze giustificative o di mancata collaborazione, come ad esempio l’eventuale successiva applicazione dell’IVA e altri danni subiti.
8. Risarcimento danni e recesso
8.1 In caso il cliente non rispetti i termini di pagamento ci spettano i diritti di cui al § 288 BGB (BGB = Codice civile tedesco, n.d.t.) (richiesta di interessi per ritardato pagamento).
8.2 In caso il nostro cliente ritardi nell’accettare la merce o i servizi, oppure sia in mora di pagamento, siamo anche autorizzati, dopo aver posto un congruo termine successivo, a recedere completamente o parzialmente dal contratto e/o a chiedere il risarcimento del danno per un importo pari al 20 % del prezzo di acquisto, con la riserva della dimostrazione di un concreto danno maggiore, in particolare dei costi di reimpossessamento, a meno che il cliente non dimostri che abbiamo subito un danno inferiore. Ciò non richiede l’imposizione di un termine successivo se dopo la sigla del contratto si intravedono indici di un rischio di diminuita capacità economica ai sensi del punto 3.1 del nostro cliente.
9. Garanzia
9.1 Le caratteristiche dell’oggetto della fornitura concordate e che siamo tenuti a fornire si evincono esclusivamente dagli accordi contrattuali con il nostro cliente e non da altre pubblicazioni di carattere pubblicitario, come prospetti, consulenze o altro, per le quali non ci assumiamo responsabilità. Con le caratteristiche concordate non è connessa una garanzia ovvero l’assunzione di una garanzia, per esempio ai sensi del § 443 BGB. A causa della molteplicità degli impieghi dei nostri prodotti non concediamo garanzie per le effettive possibilità di uso e condizioni concrete di impiego dei nostri prodotti presso il cliente, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto e le condizioni concrete di impiego sul posto non ci sono state indicate per iscritto ed in modo corretto dal cliente. Non ci assumiamo responsabilità per consulenze e informazioni a meno che queste non siano espressamente parte del contratto in casi singoli. Consulenze e informazioni nel contesto dell’avviamento o dello svolgimento di un ordine per principio non sono obblighi essenziali del contratto e peraltro sono sottoposte alla responsabilità solo in presenza di grave colpa e limitatamente al danno prevedibile.
9.2 Per acquisti siamo responsabili come segue per vizi con esclusione di ulteriori diritti:
a) Riguardo all’obbligo di censura e esame del cliente valgono le disposizioni del § 377 HGB (“Handelsgesetzbuch” = Codice commerciale, n.d.t.).
b) Il nostro cliente è tenuto a dare la possibilità al nostro incaricato di prendere visione dell’oggetto del contratto censurato e di verificarlo, in particolare di consentire una campionatura rappresentativa e di prestare tutti i sussidi tollerabili ai fini dell’eliminazione del vizio. Altrimenti decadono tutti i diritti di garanzia.
c) Concediamo una garanzia di 1 anno a partire dalla data di consegna per materiali esenti da vizi e per la produzione secondo lo stato dell’arte. L’abbreviazione del periodo di garanzia suindicato non vale nel contesto di procedimenti di regresso dei fornitori (§ 478 BGB) e per il caso del dolo. Lo stesso vale per i diritti di risarcimento danni regolati al punto 9.2 e per i diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità civile del prodotto. In questo caso valgono solo le norme di prescrizione stabilite dalla legge. Lo stesso vale per edifici e cose di nuova realizzazione impiegate in modo rispondente al loro uso comune per un edificio che ne abbiano causato la difettosità (§ 438 capoverso 1 no. 2 BGB).
d) In caso di impiego, trattamento o conservazione non conforme dell’oggetto del contratto, mancato rispetto delle nostre avvertenze e direttive, danneggiamento o distruzione dell’oggetto del contratto dopo il passaggio del rischio non sussistono diritti di garanzia.
e) Il processo di produzione di prodotti tecnicamente complessi ai quali partecipano materie prime naturali può condurre a oscillazioni naturali di diversi parametri e caratteristiche, tra l’altro di dimensioni e materiali dei prodotti. Tali discostamenti delle dimensioni e delle caratteristiche del materiale, comuni sia nella produzione sia nel commercio, non costituiscono un vizio, a meno che non incidano negativamente sulla funzionalità e sulla destinazione di impiego dei prodotti, e non autorizzano alla segnalazione di vizi dell’oggetto del contratto. Riguardo alle tolleranze valgono, se esistenti, le norme DIN e le nostre norme interne di stabilimento.
f) Sono ammesse forniture in difetto o eccesso del 10 %. In base al loro volume cambia anche corrispondentemente il prezzo complessivo.
g) I vizi vengono eliminati a nostra scelta tramite miglioria o fornitura sostitutiva. Siamo autorizzati a sottoporre il nostro successivo adempimento contrattuale al pagamento del prezzo della fornitura scaduto da parte del cliente. Il cliente ha però il diritto di trattenere una quota del prezzo corrispondente al vizio. Il nostro cliente deve concedere un periodo congruo e la possibilità di eliminare il vizio. In caso ciò non venisse concesso decadono i diritti di garanzia di qualsiasi genere contro di noi. In caso le migliorie ad eliminazione di vizi ripetutamente non abbiano esito positivo, il nostro cliente può anche recedere dal contratto o richiedere la diminuzione. Il diritto di recesso non sussiste per vizi di scarso rilievo. Diritti di risarcimento danni o di risarcimento di costi superflui del cliente sussistono solo in base al punto 9, per il resto sono esclusi.
10. Ulteriore responsabilità
10.1 Salvo che dalle presenti condizioni generali di negoziazione e dalle norme seguenti non si evinca nulla di diverso, siamo responsabili per violazioni di diritti extracontrattuali e precontrattuali secondo le norme di legge del caso.
10.2 Riguardo il risarcimento danni - indipendentemente dalla ragione giuridica - siamo responsabili solo in caso di colpa grave o premeditazione. In caso di colpa semplice siamo responsabili solo:
a) per danni dovuti a danni alla vita, al corpo ed alla salute,
b) per danni causati dalla violazione di un obbligo principale del contratto (un obbligo il cui adempimento è presupposto per la regolare esecuzione del contratto e sul quale il cliente fa affidamento e può fare affidamento); in questi casi la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipicamente subentrante.
c) Ulteriori diritti del cliente, in particolare qualsiasi forma di richiesta di risarcimento danni, soprattutto per danni conseguenti a vizi, sono esclusi. In particolare, ove ciò sia ammesso per legge nel singolo caso, non siamo responsabili per i danni che non sono sorti direttamente sull’oggetto della fornitura, quali ad esempio costi di montaggio e smontaggio (ovvero risarcimento dei costi di rimozione della cosa viziata e installazione o fornitura della cosa riparata o fornita senza vizi ai sensi del § 439 comma 3 XXX xxxxxx xxx § 000x XXX x § 000 commi 4 e 6 BGB).
d) In caso sussista un diritto al risarcimento danni in conformità ai capoversi precedenti, esso viene limitato, per quanto ammesso nel singolo caso, in riferimento ad eventuali spese che devono essere risarcite da parte nostra, qualora queste siano debitamente comprovate, ad un importo pari al doppio del prezzo di vendita netto del relativo oggetto della fornitura viziato e in tutti gli altri casi ai diritti coperti dalla nostra assicurazione per la responsabilità civile.
’10.3 Le limitazioni della responsabilità di cui al punto 9.2 non valgono, nel caso in cui nascondiamo
subdolamente un vizio oppure abbiamo assunto una garanzia per caratteristiche della merce, come anche per diritti derivanti dalla legge sulla responsabilità civile del prodotto, per altri casi di responsabilità obbligatoria per legge e per danni alle persone.
10.4 A causa di una violazione di un obbligo non costituita da un vizio il cliente può solo recedere dal contratto o disdire se la violazione dell’obbligo è imputabile a noi. Un diritto di disdetta libero (in particolare secondo §§ 651, 649 BGB) è escluso. Peraltro, valgono i presupposti e le conseguenze di legge.
11. Riservatezza
Il nostro cliente è obbligato ad utilizzare segreti aziendali e commerciali di cui è stato reso partecipe o di cui è venuto a conoscenza in occasione del rapporto commerciale esclusivamente ai fini dell’esecuzione del presente contratto, come anche a non farne uso di valorizzazione durante la validità del contratto e dopo lo scadere del contratto ed a tenerli segreti nei confronti di terzi.