ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 65 del 21/02/2020
OGGETTO: Approvazione degli schemi di contratti cd ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` e
``Accordi di trasferimento di materiale - concessione in licenza d`uso``` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell`Xxxxxx Xxxxxxx ``Xxxxx Xxxxxxxx`` e questo Istituto per la cessione di materiale biologico da utilizzare in test di inibizione dell`emoagglutinazione per studio riproducibilita` inter-laboratorio.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione degli schemi di contratti cd ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` e
``Accordi di trasferimento di materiale - concessione in licenza d`uso``` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell`Xxxxxx Xxxxxxx ``Xxxxx Xxxxxxxx`` e questo Istituto per la cessione di materiale biologico da utilizzare in test di inibizione dell`emoagglutinazione per studio riproducibilita` inter-laboratorio.
Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SS – Servizio Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
L’IZSVe e l’IZSLER sono enti di diritto pubblico, strutture di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiedono una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle loro strutture.
Rientrano tra i loro compiti istituzionali – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati.
In particolare, all’art. 3 lett. p) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, tra i compiti istituzionali dell’IZSVe è prevista la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx” e questo Istituto hanno inteso addivenire alla stipula di accordi per il trasferimento di materiale biologico da utilizzare a scopo di ricerca per effettuare test di inibizione dell’emoagglutinazione per studio di riproducibilità interlaboratorio.
Pertanto, al fine di formalizzare il rapporto, sono stati concordati tra le parti i c.d. “Accordo di trasferimento di materiale - concessione in licenza d’uso” con il quale l’IZSLER cede a questo Istituto, a titolo gratuito, il materiale biologico identificato nell’Annex A del citato accordo e “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)” con il quale questo Istituto cede all’IZSLER a titolo gratuito, il materiale biologico identificato all’art. 1 del citato accordo, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e n. 2).
Con ticket intranet n. 135011/2020 la dr.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, dirigente veterinario in servizio c/o la SCT3 – Laboratorio di virologia diagnostica, ha richiesto a questa struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla stipula dei contratti in parola.
Entrambi gli Istituti, con i predetti contratti, la cui efficacia decorre dalla data di sottoscrizione, e che rimarranno validi per un periodo di 5 anni, si impegnano a fornire il materiale biologico identificato nei rispettivi accordi, a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione che saranno sostenute da ciascun destinatario.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale f.f. quanto segue:
1. di approvare gli schemi di contratto cd. “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)”, e “Accordo di trasferimento di materiale – concessione in licenza d’uso”, da sottoscrivere tra l’IZSVe, nella persona del Direttore generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e
n. 2), per il trasferimento reciproco di materiale biologico identificato nei rispettivi accordi da utilizzare a fini di ricerca, per effettuare test di inibizione dell’emoagglutinazione per studio di riproducibilità interlaboratorio;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dei contratti di cui al punto che precede, ai snesi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con i predetti contratti, efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione per il periodo di 5 anni, entrambi gli Istituti si impegnano a fornire a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione a carico di ciascun destinatario, i materiali biologici indicati nei rispettivi accordi, da utilizzare per scopi di ricerca sopra riportati.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SS. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Direttore sanitario ai sensi delle sopracitate disposizioni.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare gli schemi di contratto cd. “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)”, e “Accordo di trasferimento di materiale – concessione in licenza d’uso”, da sottoscrivere tra l’IZSVe, nella persona del Direttore generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso (allegato n. 1 e n. 2), per il trasferimento reciproco di materiale biologico identificato nei rispettivi accordi da utilizzare a fini di ricerca, per effettuare test di inibizione dell’emoagglutinazione per studio di riproducibilità interlaboratorio;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dei contratti di cui al punto che precede, ai snesi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo Interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto che con i predetti contratti, efficaci a decorrere dalla data di sottoscrizione per il periodo di 5 anni, entrambi gli Istituti si impegnano a fornire a titolo gratuito, salvo il costo per le spese di spedizione a carico di ciascun destinatario, i materiali biologici indicati nei rispettivi accordi, da utilizzare per scopi di ricerca sopra riportati.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole Il Direttore amministrativo
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 65 del 21/02/2020
OGGETTO: Approvazione degli schemi di contratti cd ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA)`` e ``Accordi di trasferimento di materiale - concessione in licenza d`uso``` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell`Xxxxxx Xxxxxxx ``Xxxxx Xxxxxxxx`` e questo Istituto per la cessione di materiale biologico da utilizzare in test di
inibizione laboratorio.
dell`emoagglutinazione
per studio riproducibilita` inter-
Pubblicata dal 21/02/2020 al 07/03/2020 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE
Concessione in licenza d’uso
Tra
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, con sede in Brescia, via X. Xxxxxxx n.9, partita IVA 00284840170 rappresentato dal dirigente delegato con deliberazione del Direttore Generale ,Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx , nato a Lucca il 26.10.1961, domiciliato per la carica presso l’Istituto;
fornitore
(indicare se Fornitore o Ricevente)
e
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede in Legnaro (PD), Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), Viale dell’Univeristà 10,C.F. / P.IVA: 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 2.2.1967
ricevente
(indicare se Fornitore o Ricevente)
Premesso che
- il Fornitore ha sviluppato e realizzato il Materiale, come indicato nell’Allegato;
- il Ricevente ha richiesto la disponibilità di tale Materiale unicamente per lo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica espressa nell’Allegato;
- il Fornitore ha intenzione di concedere in licenza d’uso al Ricevente il Materiale secondo le condizioni di seguito definite;
- le Parti hanno interesse alla conclusione del presente accordo per favorire la ricerca scientifica;
- le disposizioni del presente accordo sono state singolarmente condivise dalle Parti ed ogni deroga o modifica dovrà essere concordata per iscritto.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 -Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Trasferimento di Materiale.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai sensi del presente accordo si precisano le seguenti definizioni:
- Materiale: significa qualsiasi materiale biologico o parte dello stesso trasferito dal Fornitore al Ricevente ed individuato nell’Allegato;
- Modificazione: significa qualsiasi sostanza che includa o contenga una significativa o sostanziale porzione di Materiale;
- Ricercatore del Ricevente: significa il singolo scienziato, indicato nell’Allegato, dipendente o appartenente al Ricevente, responsabile per la ricezione e l’utilizzo del Materiale;
- Invenzione: significa ogni nuovo utilizzo del Materiale ed ogni Modificazione o ritrovato che contenga il Materiale o parte dello stesso;
- Finalità Commerciali: significa la vendita, la locazione, la concessione in licenza, qualsiasi modalità di sfruttamento economico, compresa la cessione del Materiale ad una organizzazione commerciale;
- Soggetti Terzi: significa qualsiasi soggetto diverso dal Fornitore o dal Ricevente. Sono da intendersi soggetti terzi anche le società e gli enti affiliati o controllati dal Ricevente.
Articolo 3 - Oggetto
1. Il Fornitore concede la licenza d’uso del Materiale come individuato nell’Allegato.
2. Il Ricevente rimborsa al Fornitore i costi relativi all’imballaggio ed al trasporto del Materiale.
3. Il Ricevente riconosce che il Materiale è sperimentale in natura ed è fornito senza alcuna garanzia di idoneità o conformità di alcun genere. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore ed i suoi dipendenti non saranno responsabili per le perdite o i danni che dovesse patire il Ricevente in ragione del presente accordo o in connessione con l’utilizzo del materiale biologico.
Articolo 4 - Obblighi del Ricevente
1. Il Ricevente s’impegna ad utilizzare il Materiale unicamente per lo sviluppo della ricerca scientifica indicata nell’Allegato. Tale attività sarà svolta dal personale interno del Ricevente, cioè dal Ricercatore del Ricevente e dai suoi collaboratori.
2. Il Materiale sarà conservato e mantenuto nei locali indicati nell’Allegato. Il Ricevente dichiara che nei propri locali e nei propri laboratori:
- l’accesso al Materiale è limitato al personale specializzato e qualificato per maneggiare in sicurezza le sostanze, utilizzando adeguate modalità di contenimento;
- sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni a persone o beni e per proteggere il Materiale da furti e utilizzi impropri.
3. Il Materiale non potrà essere ceduto, concesso, distribuito a Soggetti Terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. In nessun caso il Ricevente potrà utilizzare il Materiale biologico per Finalità Commerciali, né avrà titolo ad avviare procedure di brevettazione o di sfruttamento del Materiale o delle Modificazioni.
5. Il Materiale non potrà essere incorporato o utilizzato per alcun servizio o prodotto per la vendita.
Articolo 5 - Responsabilità
1. Il Ricevente s’impegna ad utilizzare il Materiale nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale applicabile, comprese le disposizioni e le linee guida in materia di ricerca scientifica e sanitaria. In particolare, il Materiale che presenta un intrinseco rischio sanitario dovrà essere gestito nel pieno rispetto della normativa specifica osservando tutte le precauzioni necessarie.
2. Il Ricevente risponderà di tutti i danni e le richieste di terzi derivanti dall’utilizzo, dalla gestione, dal deposito e dalla conservazione del Materiale o comunque connesse con il presente Accordo.
3. Il Ricevente è consapevole che in nessun caso il Materiale è applicabile direttamente o indirettamente alle persone.
Articolo 6 - Ricercatori
1. Il Fornitore individua come proprio Ricercatore il xxxx.Xxxxxx Xxxxxxxxx. Il Ricevente individua come proprio Ricercatore il dott Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
Articolo 7 - Durata
1. Il presente Accordo avrà durata di (5) anni dalla data di sottoscrizione delle Parti.
2. Il Fornitore ha facoltà di chiedere immediata restituzione del Materiale mediante comunicazione scritta, qualora il Ricevente violi alcuna delle disposizioni del presente accordo.
3. Alla data di termine del contratto ovvero su richiesta del Fornitore, il Ricevente dovrà prontamente restituire o distruggere il Materiale ricevuto, comprese le informazioni ed i documenti relativi.
Articolo 8 - Riservatezza
1. Il Materiale e tutte le informazioni, i dati e quanto trasmesso o comunicato in ragione del presente Accordo sono strettamente riservati. Il Ricevente prenderà ogni precauzione necessaria al fine di preservare la segretezza, estendendo l’obbligo di riservatezza a tutto il personale che venga a conoscenza delle stesse in ragione del presente accordo.
2. Il Ricevente non potrà divulgare, diffondere, pubblicare informazioni relative al Materiale senza preventivo consenso scritto del Fornitore. Tuttavia, sono escluse dal vincolo di riservatezza le Informazioni che siano richieste dall’autorità giudiziaria o amministrativa per procedimenti giurisdizionali o per motivi di interesse pubblico.
3. L’obbligo di riservatezza impegna il Ricevente per almeno 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del presente Accordo.
Articolo 9 - Titolarità del Materiale
1. Il presente Accordo non trasferisce al Ricevente la titolarità del Materiale, nè diritti di proprietà industriale o intellettuale nè alcun diritto su di esso. La titolarità del Materiale rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.
Articolo 10 - Invenzioni
1. Le invenzioni includono i nuovi utilizzi del materiale, le modificazioni del Materiale ed i prodotti contenenti o relativi al Materiale, brevettabili o non brevettabili.
2. Il Ricevente s’impegna a comunicare prontamente ed in via confidenziale al Fornitore le invenzioni realizzate con il Materiale. La titolarità e la proprietà delle invenzioni saranno congiuntamente del Fornitore e del Ricevente. Le Parti negozieranno con un apposito accordo scritto le modalità di sfruttamento commerciale, la brevettazione e la regolamentazione di quanto riguardi le invenzioni. In nessun caso il Ricevente potrà avviare procedure di brevettazione o di sfruttamento del Materiale, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
3. In ogni caso, il Ricevente avrà diritto ad avere la disponibilità delle invenzioni e potrà utilizzarne per finalità di ricerca scientifica ed attività interna di laboratorio.
Articolo 11 - Risultati della ricerca e pubblicazioni
1. Su richiesta, il Ricevente informerà il Fornitore dei risultati della ricerca scientifica svolta con il Materiale.
2. Il Ricevente, almeno 30 giorni prima di pubblicare i risultati della ricerca scientifica, dovrà inviare al Fornitore una comunicazione scritta con i documenti, le relazioni e gli articoli da pubblicare. Il Fornitore potrà ritardare o impedire la pubblicazione per tutelare propri diritti sul Materiale e sulle invenzioni.
3. Le pubblicazioni del Ricevente indicheranno che il Materiale è stato fornito e sviluppato dal Fornitore, indicando il nome del Responsabile Scientifico del Fornitore.
4. In ogni caso, il Fornitore si riserva la facoltà effettuare pubblicazioni relative al Materiale.
Articolo 12 - Legge applicabile e giurisdizione
1. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applica la legge italiana.
2. Tutte le controversie che dovessero nascere dal presente Accordo, anche relative all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo, sono demandate al foro di Brescia.
Redatto in duplice copia.
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx-Romagna “Xxxxx Xxxxxxxx” Il Dirigente Delegato
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx (data) __
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx (data) _
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara espressamente di approvare le clausole di cui agli articoli 4 (obblighi del ricevente), 5 (responsabilità), 7 (durata) e 12 (legge applicabile e giurisdizione) mediante ulteriore sottoscrizione.
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
_ _
ALLEGATO – ANNEX
Fornitore/Provider Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Xxxxxx Xxxxxxx “Xxxxx Xxxxxxxx”, sede territoriale di Parma
(address) xxxxxx xx xxxxxxx 00/X (xxxx of Legal Representative) Xxxxx Xxxxxxxx
Ricercatore del Fornitore/ Provider Scientist
Xxxxxx Xxxxxxxxx (phone)0000000000
(e.mail)xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Ricevente/Recipient
(address)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX)
Tel: x00 000 0000000
(name of Legal Representative) Xxxxxxx Xxxxx
Ricercatore del Ricevente/ Recipient Scientist
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Tel: + 000-0000000
1. Descrizione del Materiale/ Material description:
ANTIGENI INATTIVATI CON Β-PROPIOLATTONE, IN GLICEROLO 50%:
• VIRUS A/SWINE/ITALY/311349/2013 H3N2
• VIRUS A/SWINE/ITALY/284922/2009 H1N2
• VIRUS A/SWINE/ITALY/311368/2013 H1N1
• VIRUS A/SWINE/ITALY/282866/2013/2013 H1N1pdm
9 SIERI DI CAMPO SIERI SUINI ( ID 339223/2019)
4 SIERI IPERIMMUNI (ID 339223/2019)
2. Quantità di Materiale/ Material quantity:
10 ml CIRCA PER I VIRUS
200µL CIRCA PER CIASCUN SIERO
3. Descrizione della Ricerca Scientifica/ Scientific Research description:
UTILIZZO IN TEST DI INIBIZIONE DELL’EMOAGGLUTINAZIONE PER STUDIO DI RIPRODUCIBILITA’ INTERLABORATORIO
4. Locali dove si svolgerà la ricerca e dove sarà conservato il Materiale/ Premises where the research will be carried out and the Material will be maintained:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Xxxxx xxxx'Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), Laboratorio di Virologia Diagnostica – SCT3