PROTOCOLLO PER L’AVVIO DELL’INTEGRAZIONE DEL GRUPPO UBI BANCA NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
PROTOCOLLO PER L’AVVIO DELL’INTEGRAZIONE
DEL GRUPPO UBI BANCA NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
In Milano, in data 29 settembre 2020
tra
• Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
e
• le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
premesso che
- nell’ambito dei processi in corso nel settore finanziario e bancario volti ad un progressivo consolidamento dei competitors sia a livello nazionale che europeo, Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP) intende rafforzare ulteriormente la propria leadership raggiungendo dimensioni che consentano di svolgere un ruolo strategico nel panorama bancario europeo, creando valore e minimizzando i rischi per tutti gli stakeholders;
- in questa prospettiva il Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Gruppo ISP) ha dato avvio ad un’iniziativa finalizzata a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento in Italia ed in Europa, attraverso l’integrazione con il Gruppo UBI Banca (di seguito ex Gruppo UBI), con un’unione basata su modelli di business affini e su valori condivisi, che permetterà al nuovo Gruppo di rafforzare il supporto all’economia reale e sociale con quote di mercato di circa il 20% in tutti i principali settori di attività, accrescendo la creazione e distribuzione di valore con la realizzazione di importanti sinergie con la riduzione del profilo di rischio, senza costi sociali e con la volontà di valorizzare tutto il personale del nuovo Gruppo;
- in data 17 febbraio 2020 ISP ha comunicato di voler promuovere un’Offerta Pubblica di Xxxxxxx (OPS) volontaria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Unione di Banche Italiane S.p.A. (di seguito UBI) - quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l’OPS è stata avviata all’inizio del mese di luglio e successivamente integrata anche da un corrispettivo in denaro (OPAS); è stata condizionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla cessione di un numero definito di sportelli, come anche già previsto dall’accordo preventivo ISP – BPER Banca S.p.A.;
- come comunicato da ISP alle Delegazioni Sindacali in data 5 agosto 2020, alla conclusione dell’OPAS ISP deteneva oltre il 90% del capitale sociale di UBI e conseguentemente si è attivata per l’acquisto delle restanti azioni UBI presenti sul mercato, per il successivo delisting;
- nelle more dell’avvio, nei tempi tecnici stabiliti, delle procedure di legge e di contratto per il previsto trasferimento di rami d’azienda relativi alle filiali e la fusione di UBI in ISP le Parti, consapevoli dell’imminenza dei processi di integrazione correlati anche alla prossima aggregazione societaria, ritengono opportuno creare le migliori condizioni per una ordinata gestione delle possibili ricadute, in un quadro di sostenibilità sociale e di attenzione alle persone, definendo da subito intese che possano permettere la migliore gestione del percorso delineato;
- ciò con l’obiettivo di consentire nel contempo un ricambio generazionale senza impatti sociali, continuando ad assicurare un’alternativa ai possibili percorsi di riconversione/riqualificazione professionale e la valorizzazione delle persone del nuovo Gruppo;
- in tale contesto le Parti si sono incontrate con l’obiettivo di individuare le modalità ed i criteri per il raggiungimento dell’obiettivo di almeno 5.000 uscite volontarie per accesso al pensionamento o al Fondo di Solidarietà da parte del personale del nuovo Gruppo ISP;
si conviene quanto segue:
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Parti con il presente accordo intendono definire un piano di uscite volontarie del personale, finalizzato alla tutela dell’occupazione sostenibile e a favorire anche nuova buona occupazione;
3. USCITE VOLONTARIE
Al fine di gestire al meglio l’attuale quadro d’insieme, le Parti condividono che le almeno 5.000 uscite volontarie previste dall’integrazione saranno gestite attraverso il pensionamento o il ricorso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” (di seguito Fondo di Solidarietà) di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale proposito le Parti hanno condiviso che l’offerta – come di seguito declinata - è rivolta a tutto il personale, compresi i Dirigenti, dipendente delle società italiane del “nuovo” Gruppo ISP che applicano i CCNL Credito riportate nell’allegato 1 al presente accordo nonché al personale destinatario degli Accordi 12 marzo 2019 e 28 novembre 2019 sottoscritti da UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi e dalle rispettive XX.XX. relativi alle cessioni di attività e risorse rispettivamente a G.S.D. Gestione Servizi Digitali S.r.L. ed a BCube Service SRL ed Accenture, in applicazione della specifica lettera a latere del suddetto Accordo 12 marzo 2019 nonché dell’art. 9 dei rispettivi Accordi 28 novembre 2019.
Il personale che, pur avendo aderito all’Accordo ISP 29 maggio 2019 o all’Accordo UBI 14 gennaio 2020, non è rientrato nelle graduatorie stabilite dai predetti accordi potrà presentare domanda di uscita volontaria alle condizioni definite dal presente accordo secondo i criteri, le condizioni e le tempistiche previste dai paragrafi che seguono in ragione delle diverse casistiche e tali domande
– ove la nuova adesione avvenga avvalendosi del medesimo requisito pensionistico in forza del quale era avvenuta la precedente adesione - saranno accolte in via prioritaria rispetto a quanto indicato nel successivo paragrafo f) in materia di graduatoria.
a) PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021
Il personale che abbia già maturato i requisiti di pensionamento o che li maturi entro il 31 dicembre 2021 e che non abbia già presentato richiesta valida di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli accordi in materia sottoscritti presso i precedenti Gruppi ISP ed UBI e rientrata nelle relative graduatorie, potrà volontariamente richiedere il pensionamento compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda l’apposito modulo di adesione (allegato A) entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a tutto il personale, per risolvere il proprio rapporto di lavoro al 31 dicembre 2020 ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O., senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, attesi l’impossibilità di accesso o il limitato periodo per cui potrebbe fruirne.
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente paragrafo sarà erogata una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato con l’accordo 19 dicembre 2019 ovvero dall’art. 26 comma 1, lettera b) del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 20 ottobre 2020 tale somma sarà incrementata di due dodicesimi della RAL.
b) PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO TRA 1° GENNAIO 2022 ED IL 31 DICEMBRE 2022
Il personale che maturerà i requisiti di pensionamento tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e che non abbia già presentato richiesta valida di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli accordi in materia sottoscritti presso i precedenti Gruppi ISP ed UBI e rientrata nelle relative graduatorie potrà, alternativamente:
a) risolvere consensualmente il rapporto di lavoro all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda l’apposito modulo di adesione (allegato B) entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a tutto il personale.
A detto personale sarà erogata una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato con l’accordo 19 dicembre 2019 ovvero dall’art. 26, comma 1, lettera b) del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR. Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 20 ottobre 2020 tale somma sarà incrementata di due dodicesimi della RAL.
b) accettare l’“offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell’art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile - senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa, secondo le modalità e con applicazione delle previsioni di seguito indicate al paragrafo c), per accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda l’apposito modulo di adesione (allegato C) entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a tutto il personale.
c) PERSONALE CHE MATURERA’ IL REQUISITO PENSIONISTICO TRA IL 1° GENNAIO 2023 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2026
Il personale che matura i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. tra il 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2026 e che non abbia già presentato richiesta valida di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli accordi in materia sottoscritti presso i precedenti Gruppi ISP ed UBI e rientrata nelle relative graduatorie, potrà volontariamente accettare l’“offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell’art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza ultima del 31 dicembre 2023 o altra data antecedente che verrà comunicata dalla Società stessa per accedere volontariamente al Fondo
di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro compilando l’apposito modulo di adesione (allegato C).
Detto modulo dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente portate a conoscenza di tutto il personale.
Al fine di rendere sostenibili le uscite volontarie e di garantire una programmazione adeguata alle esigenze di continuità aziendali e di presidio del business, è in facoltà della Società datore di lavoro anticipare – rispetto al termine del 31 dicembre 2023 - il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro ad una delle seguenti date: 31 dicembre 2020, 31 marzo, 30 giugno e 31 dicembre 2021, 30 giugno e 31 dicembre 2022 nonché 30 giugno 2023, fermo restando che, al ricorrere di tale evenienza, la Società datore di lavoro resta impegnata a far pervenire all’interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.
Al personale che accede al Fondo di Solidarietà con fruizione delle prestazioni in forma rateale ai sensi del presente paragrafo o ai sensi dell’alinea b) del precedente paragrafo b):
- per quanto attiene all’assistenza sanitaria integrativa:
o in quanto già iscritto al Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, verrà garantito il mantenimento dell’iscrizione fino al mese precedente a quello in cui l’interessato percepirà il trattamento di pensione dall’A.G.O. alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell’Azienda) in essere tempo per tempo per il personale in servizio;
o per il personale dell’ex Gruppo UBI sarà assicurata fino al mese precedente a quello in cui l’interessato percepirà il trattamento di pensione dall’A.G.O., la copertura di assistenza sanitaria in essere tempo per tempo per il personale in servizio della medesima Società di appartenenza e/o medesima provenienza alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell’Azienda);
- per quanto attiene alla previdenza complementare aziendale
o in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà riconosciuto, a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, l’importo complessivo che sarebbe spettato conservando l’iscrizione al Fondo pensioni calcolato come valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, pari allo 0,0%) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo per i Fondi di previdenza complementare, riferito all’ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l’eventuale “ristoro” previsto dall’accordo ISP 2 ottobre 2010), moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
o in quanto iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al Fondo di solidarietà non è prevista alcuna erogazione integrativa all’assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento;
- saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione A.G.O.
d) PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “QUOTA 100”
Il personale, che non abbia già presentato richiesta valida di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli accordi in materia sottoscritti presso i precedenti Gruppi ISP ed UBI e rientrata nelle relative graduatorie e che manifesti la volontà di accedere al pensionamento esercitando l’opzione per la maturazione del diritto a pensione con la cosiddetta “quota 100” ai sensi dell’art. 14 della Legge 26/2019, potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2020, ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda l’apposito modulo di adesione (allegato D) entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a tutto il personale.
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente paragrafo sarà erogata a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR una somma equivalente all’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato con l’accordo 19 dicembre 2019 ovvero dall’art. 26 comma 1, lettera b) del CCNL 13 luglio 2015 per i Dirigenti, cui sarà aggiunto un importo calcolato sulla base del numero di mesi intercorrenti tra il mese di cessazione (non conteggiato) ed il mese in cui maturerebbe il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione utile alla maturazione del requisito di pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne), ovvero il requisito di vecchiaia ove antecedente (requisiti calcolati in base alla normativa vigente alla data di sottoscrizione dell’Accordo), in particolare sarà riconosciuto:
- 1,5% della RAL per ogni mese compreso tra il 7° e il 18°;
- 2% della RAL per ogni mese a partire dal 19°.
Ai fini di quanto sopra la frazione di mese verrà considerata mese intero.
L’importo complessivo erogato, che tiene conto anche della somma equivalente dell’indennità di mancato preavviso, non potrà comunque essere superiore al 75% della RAL.
Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 20 ottobre 2020 tale somma sarà incrementata di due dodicesimi della RAL.
e) PERSONALE CHE ESERCITA L’OPZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE CON LA COSIDDETTA “OPZIONE DONNA”
Il personale femminile che non abbia già presentato richiesta valida di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi degli accordi in materia sottoscritti presso i precedenti Gruppi ISP ed UBI e rientrata nelle relative graduatorie e che manifesti la volontà di accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 16 del D.L 4/2019 convertito dalla Legge 26/2019 e successive modifiche (c.d “opzione donna”), potrà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro al 31 dicembre 2020 compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda l’apposito modulo di adesione (allegato E) entro e non oltre la data del 9 novembre 2020 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate a tutto il personale.
Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente paragrafo sarà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo pari al 75% della RAL, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.
Nel caso in cui il modulo di richiesta volontaria di pensionamento pervenga entro e non oltre la data del 20 ottobre 2020 tale somma sarà incrementata di due dodicesimi della RAL.
f) GRADUATORIA
Nel caso in cui le domande di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà risultassero superiori al numero di 5.000 sarà redatta una graduatoria unica a livello di Gruppo sulla base della data di maturazione del diritto a pensione, ed a parità della data di maturazione del diritto in ragione della maggiore età anagrafica. A tal fine si precisa che per le richieste di pensionamento sarà considerato il diritto pensionistico in forza del quale si aderisce alle previsioni del presente accordo e per l’accesso al Fondo di Solidarietà sarà considerato il primo requisito utile per l’accesso allo stesso.
Nelle graduatorie sarà data priorità:
- al personale che ha in precedenza aderito all’accordo 29 maggio 2019 ex Gruppo ISP o all’accordo 14 gennaio 2020 ex Gruppo UBI e non è rientrato tra le uscite previste, ove l’adesione inviata ai sensi del presente accordo avvenga avvalendosi del medesimo requisito pensionistico in forza del quale aveva aderito ai predetti accordi;
- ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé;
- al personale disabile con percentuale di invalidità non inferiore al 67%;
con la precisazione che:
- la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé deve risultare alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell’“offerta al pubblico”;
- l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la “maturazione del diritto” sopra definita dovrà risultare già richiesto alla data di presentazione della domanda di adesione al pensionamento o di accettazione dell’“offerta al pubblico” e dovrà essere interamente perfezionato entro 31 gennaio 2021, a cura del dipendente, pena la decadenza dalla graduatoria stessa con il requisito che ne teneva conto.
g) DIRIGENTI
Nell’ambito della predetta operazione di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo ISP, al fine di favorire nel contempo l’ottimale e proficuo utilizzo delle professionalità esistenti nel nuovo Gruppo che si è costituito e la tutela dell’occupazione sostenibile nonché , nel contesto delle previsioni esistenti per la categoria ed in coerenza con l’applicazione delle vigenti disposizioni in tema di contrattazione collettiva di secondo livello, sarà favorita la collocazione del personale dirigente che disponga delle competenze funzionali e manageriali necessarie per la migliore copertura del ruolo nel contesto del nuovo Gruppo.
Conseguentemente, al fine di garantire la tutela dell’occupazione sostenibile anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, l’azienda:
- fermo restando il mantenimento della categoria dirigenziale, può attribuire mansioni e/o ruoli che, pur non essendo correlati alla categoria dirigenziale, comportino comunque, nell’ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite, lo svolgimento, in via continuativa e prevalente, di elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni, nell’ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altro personale.
- può prevedere l'accesso ad un trattamento pensionistico, anche tramite l’attivazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, di dirigenti in possesso dei necessari requisiti, con contestuale erogazione di un’indennità omnicomprensiva di cessazione del rapporto di lavoro quantificata in 6 mensilità. In applicazione della presente specifica intesa, e tenuto conto delle finalità con essa perseguite, tale indennità è sostitutiva del
preavviso e/o della relativa indennità sostitutiva dei trattamenti di cui ai paragrafi a) e b) lettera a) che precedono, nonché di tutte le indennità supplementari e/o sanzionatorie e/o risarcitorie previste dal CCNL e dalla legge quali possibili conseguenze della comunicata cessazione del rapporto di lavoro ed è erogata esclusivamente in favore di coloro che:
o accedono direttamente al trattamento pensionistico;
o non fanno ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà avendone i requisiti.
Le uscite realizzate in applicazione del presente paragrafo non saranno computate ai fini della graduatoria redatta ai sensi del precedente paragrafo f).
All’esito del confronto intercorso e delle soluzioni condivise emerse le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, danno atto di aver compiutamente esperito, e positivamente concluso, tutte le procedure di legge e/o di contratto richieste per dare seguito alle azioni sopra individuate. Le Parti, dunque, per quanto necessario, confermano altresì di aver definitivamente sanato ogni possibile vizio in materia così da poter dar corso alle azioni sopra individuate per la categoria dei dirigenti ed allo svolgimento delle stesse secondo quanto ivi stabilito.
h) ULTERIORI PREVISIONI
Con riferimento a tutte le tipologie di adesioni di cui al presente Accordo, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro, le Parti confermano che prevedono la sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alle date come sopra definite, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.
Sino al permanere del contesto legato all’emergenza COVID-19, le Parti confermano che si procederà con le modalità previste dall’Accordo ISP 21 aprile 2020 tramite una risoluzione consensuale tra le parti formalizzata attraverso scrittura privata sino alla ripresa delle consuete procedure.
Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di Solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accollo dell’eventuale relativo onere all’Azienda. Al contempo, in caso di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo.
Per effetto di quanto previsto nel presente accordo, con riferimento all’Accordo ISP del 1° aprile 2020 relativo al trasferimento del cd. “TFR pregresso”, le Parti stabiliscono che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata anche da parte del personale dipendente che maturi il primo tra i requisiti stabiliti dalla legge per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2026.
Le Parti si danno inoltre atto che nel caso di trasferimento d’azienda e/o di ramo d’azienda le adesioni che risulteranno valide ed in graduatoria in applicazione del presente accordo, dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento, saranno operativamente gestite dalla Società cessionaria per i conseguenti necessari adempimenti.
Dichiarazione dell’azienda
In relazione alla specifica richiesta delle XX.XX. l’azienda accoglierà nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro:
• le domande di ripristino del contratto a tempo pieno formulate dal personale a part time che intende accedere al Fondo di Solidarietà,
• la riassunzione del personale destinatario degli Accordi 12 marzo 2019 e 28 novembre 2019 sottoscritti da UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi e dalle rispettive XX.XX. relativi alle cessioni di attività e risorse rispettivamente a G.S.D. Gestione Servizi Digitali S.r.L. ed a BCube Service SRL ed Accenture, in applicazione della specifica lettera a latere del suddetto Accordo 12 marzo 2019 nonché dell’art. 9 dei rispettivi Accordi 28 novembre 2019, che abbia presentato domanda valida e sia rientrato nella graduatoria prevista dal presente accordo.
4. POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA’ GENERAZIONALE
Al fine di perseguire una gestione equilibrata degli effetti derivanti dalle uscite previste dal presente accordo le Parti condividono di procedere a nuove assunzioni per supportare la crescita del Gruppo ISP e le nuove attività. A tal fine si procederà ad assunzioni a tempo indeterminato in rapporto di uno a due ogni uscita volontaria e pertanto saranno realizzate sino a comunque 2.500 assunzioni al raggiungimento di almeno 5.000 uscite volontarie realizzate in applicazione del presente accordo, non computando a tal fine le uscite di personale che sarà trasferito per effetto dei trasferimenti di rami d’azienda di cui in premessa.
Le nuove assunzioni saranno realizzate entro il 31 dicembre 2023, avendo attenzione al supporto alla Rete e alle zone svantaggiate del Paese, anche attraverso la “stabilizzazione” del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data odierna presso tutte le Società del Gruppo ISP che non abbia evidenze gestionali negative e valutando, in conformità alle previsioni dell’art. 31 comma 6 del CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato con l’accordo del 19 dicembre 2019, le posizioni dei lavoratori collocati nella Sezione Emergenziale del Fondo di Solidarietà di Settore.
Le Parti si incontreranno entro la fine del mese di novembre 2020, e di massima semestralmente, per confrontarsi sull’andamento delle adesioni pervenute, sulla programmazione delle uscite previste e sulle correlazioni tra la realizzazione delle uscite stesse e le assunzioni.
INTESA SANPAOLO S.P.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN
Allegato 1
INTESA SANPAOLO EURIZON CAPITAL SGR
EURIZON CAPITAL REAL ASSET EPSILON SGR
EXETRA
FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER INTESA SANPAOLO CASA
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING NEVA SGR
SIREF FIDUCIARIA
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE SANPAOLO INVEST SIM
BANCA 5
INTESA SANPAOLO FOR VALUE CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI UBI BANCA
UBI SISTEMI E SERVIZI IW BANK
UBI LEASING UBI FACTOR PRESTITALIA PRAMERICA SGR
Allegato A
Pensionamento – requisiti entro 31/12/2021
Spett.
[SOCIETA’ ]
c/o INTESA SANPAOLO SPA
DC XXX.XX OPERATIONS HR – Pensioni
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… CID……………………………..
Nato/a a ……………………………………… il……………………………. codice fiscale …….………………………………….
in servizio presso ………………………………………………………………….. telefono ufficio ……………………………..
Cellulare aziendale …………………………….………... telefono personale …………..………………..……………………
Indirizzo di posta elettronica personale …………………………………………………….….……………
preso atto
del contenuto del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020,
attesta che
è in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria entro il 31 dicembre 2021, e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal capitolo 3 lettera a) del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del …………………
(31 dicembre 2020 ovvero dall’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. se successiva al 1° gennaio 2021)
dichiara (barrare la casella prescelta)
▪ di essere in possesso di un ECOCERT
🞎 Si
🞎 No - il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali
▪ di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale
🞎 Si
🞎 No
▪ di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità:
🞎 Si
🞎 No
🞎 di essere titolare delle previsioni ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per sé
Il/la sottoscritto/a, infine, si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.
data firma
Allegato B
Pensionamento – requisiti tra il 1/1/2022 e 31/12/2022
Spett.
[SOCIETA’ ]
c/o INTESA SANPAOLO SPA
DC XXX.XX OPERATIONS HR – Pensioni
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..……………………………………… CID………………………..……..
Nato/a a ……………………………….….…… il………….…………………. codice fiscale …….…….…………………………….
in servizio presso ……………………………….……….………………………….. telefono ufficio ………..……………………..
Cellulare aziendale …………………………….………..... telefono personale …………….………………..……………………
Indirizzo di posta elettronica personale …………………………………………………….….……..………
preso atto
del contenuto del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020,
attesta che
sarà in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal capitolo 3 lettera b) sub a) del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del ………….
(ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O.)
dichiara (barrare la casella prescelta)
▪ di essere in possesso di un ECOCERT
🞎 Si
🞎 No - il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali
▪ di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale
🞎 Si
🞎 No
▪ di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità
🞎 Si
🞎 No
🞎 di essere titolare delle previsioni ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per sé
Il/la sottoscritto/a, infine, si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.
data firma
Allegato C
Spett.
[SOCIETA’ ]
c/o INTESA SANPAOLO SPA
DC XXX.XX OPERATIONS HR – Pensioni
Oggetto: accettazione dell’ “offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… CID……………………… nato/a ………………………… il ………………………
codice fiscale ………………………………………………………… in servizio presso ………………………………………………………………………………
telefono ufficio ………………………………… cellulare aziendale ………………………………… telefono personale ……………………………………
Indirizzo di posta elettronica personale ……………………………………………………………………
preso atto
▪ del D.I. 28 luglio 2014 nr. 83486, ivi compreso il D.I. 3 aprile 2017 nr. 98998, e delle relative disposizioni sul “Fondo di solidarietà”;
▪ del contenuto del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020, con particolare riferimento all’ “offerta al pubblico” in esso formulata;
atteso che
in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l’I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base entro e non oltre il 31/12/2026;
accetta
▪ l’offerta, formulata dalla Societa’ ex art. 1336 Codice Civile, di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro entro e non oltre il 31.12.2023 per poter accedere alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà”, consapevole che con la ricezione da parte della società del presente atto il negozio sarà perfezionato e concluso e non sarà più possibile modificare e/o revocare il consenso prestato dal sottoscritto. Il sottoscritto accetta altresì che la Societa’ possa anticipare il termine di risoluzione del suo rapporto di lavoro alla data del 31.12.2020, ovvero del 31.03.2021, ovvero del 30.06.2021, ovvero del 31.12.2021, ovvero del 30.06.2022, ovvero del 31.12.2022, ovvero del 30.06.2023 previa apposita comunicazione in forma scritta indicante la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
▪ tutto quanto stabilito dal Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020 e dal D.I. 83486/2014, ivi compreso il D.I. 98998/2017, ivi compreso di rinunciare al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
dichiara (barrare la casella prescelta)
▪ di voler richiedere la liquidazione dell’assegno straordinario in:
🞎 forma rateale
🞎 unica soluzione
▪ di essere in possesso di un ECOCERT
🞎 Si
🞎 No - il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali
▪ di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale
🞎 Si
🞎 No
▪ di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità
🞎 Si
🞎 No
🞎 di essere titolare delle previsioni ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per sé
Il/la sottoscritto/a, infine,
▪ prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
▪ si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al “Fondo di solidarietà” l’eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di qualsiasi forma di attività lavorativa;
▪ si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.
data firma
Allegato D
Pensionamento – “Quota 100”
Spett.
[SOCIETA’ ]
c/o INTESA SANPAOLO SPA
DC XXX.XX OPERATIONS HR – Pensioni
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… CID……………………………..
Nato/a a ……………………………………… il……………………………. codice fiscale …….………………………………….
in servizio presso ………………………………………………………………….. telefono ufficio ……………………………..
Cellulare aziendale …………………………….………... telefono personale …………..………………..……………………
Indirizzo di posta elettronica personale …………………………………………………….….……………
preso atto
del contenuto del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020,
attesta che
ai sensi dell’art. 14 della Legge 26/2019 eserciterà il diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Quota 100” e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal capitolo 3 lettera d) del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del….
(31 dicembre 2020 ovvero dall’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O. se successiva al 1° gennaio 2021)
dichiara (barrare la casella prescelta)
▪ di essere in possesso di un ECOCERT
🞎 Si
🞎 No - il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali
▪ di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale
🞎 Si
🞎 No
▪ di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità
🞎 Si
🞎 No
🞎 di essere titolare delle previsioni ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per sé
Il/la sottoscritto/a, infine, si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.
data firma
Allegato E
Pensionamento – “Opzione Donna”
Spett.
[SOCIETA’ ]
c/o INTESA SANPAOLO SPA
DC XXX.XX OPERATIONS HR – Pensioni
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… CID……………………………..
Nato/a a ……………………………………… il……………………………. codice fiscale …….………………………………….
in servizio presso ………………………………………………………………….. telefono ufficio ……………………………..
Cellulare aziendale …………………………….………... telefono personale …………..………………..……………………
Indirizzo di posta elettronica personale …………………………………………………….….……………
preso atto
del contenuto del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo del 29 settembre 2020,
attesta che
ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 26/2019, così come prorogato dall’art. 1, comma 476 della Legge n. 160/2019 eserciterà il diritto al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna” e propone in via irrevocabile al proprio datore di lavoro di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal capitolo 3 lettera e) del Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo 29 settembre 2020.
Conseguentemente dichiara di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata del ……..
(31 dicembre 2020)
dichiara (barrare la casella prescelta)
▪ di essere in possesso di un ECOCERT
🞎 Si
🞎 No - il documento sarà fornito non appena rilasciato dalle competenti strutture previdenziali
▪ di avere in corso una pratica di aggiornamento della propria posizione previdenziale
🞎 Si
🞎 No
▪ di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità
🞎 Si
🞎 No
🞎 di essere titolare delle previsioni ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per sé
Il/la sottoscritto/a, infine, si impegna a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione rispetto alle predette dichiarazioni.
data firma
Spettabili OOSS FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA
UNISIN
Milano, 29 settembre 2020
Con riferimento al Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo sottoscritto in data odierna ed alle precisazioni intervenute nel corso del confronto, Intesa Sanpaolo - anche in qualità di Capogruppo – conferma:
• la disponibilità della Società a far accedere prioritariamente al Fondo, nel rispetto dei criteri di accesso definiti nel suddetto Protocollo, il personale disabile ovvero quello nel cui nucleo familiare siano presenti persone disabili o in gravi e documentate condizioni di malattia ovvero personale che risulti temporaneamente invalido a seguito di malattia oncologica;
• che la facoltà dell’Azienda di assumere per chiamata diretta il coniuge superstite o, in caso di sua rinuncia, un orfano del dipendente deceduto in servizio, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione, potrà essere esercitata anche nei confronti di soggetti inseriti nel Fondo di Solidarietà;
• che l’erogazione della provvidenza annua per i familiari portatori di handicap è prevista, con le medesime regole tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, anche per il Personale inserito nel Fondo di Solidarietà.
Intesa Sanpaolo S.p.A. anche n.q. di Capogruppo
Milano, 29 settembre 2020 Spettabile Intesa Sanpaolo S.p.A.
Le Organizzazioni Sindacali chiedono che, ai fini delle assunzioni previste dall’Accordo sottoscritto in data odierna, l’Azienda valuti anche il personale assunto con contratto a tempo determinato, che abbia prestato servizio nel corso del 2020 senza evidenze gestionali negative e che non sia ancora in servizio.
FABI
FISAC/CGIL
FIRST/CISL
UILCA
UNISIN