LOTTO 2
PAT/RFS506-26/07/2016-0395517 - Allegato Utente 6 (A06)
Sede legale:
Xxx Xxxxxxxxx 00X 00000 XXXXXX
🖂 xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
🖂 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
🕾 0461/495532
🖶 0461/495510
LOTTO 2
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO”
Art. 1 Definizione
SOMMARIO
Art. 2 Oggetto dell’Accordo quadro
Art. 3 Descrizione del servizio
Art. 4 Stipulazione dell’Accordo Quadro
Art. 5 Modalità di conclusione dei contratti attuativi
Art. 6 Obblighi a carico dell’Aggiudicataria
Art. 7 Obblighi a carico della committente
Art. 8 Norme che regolano l'Accordo quadro e criteri interpretativi
Art. 9 Documenti che fanno parte dell'Accordo quadro
Art. 10 Durata dell'accordo quadro
Art. 11 Importo dell'Accordo quadro e corrispettivo del servizio
Art. 12 Direttore dell'esecuzione del l'Accordo quadro
Art. 13 Variazioni dell'accordo quadro
Art. 14 Fusione tra Comuni
Art. 15 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
Art. 16 Controlli sull’esecuzione dei contratti attuativi
Art. 17 Fallimento e altre vicende soggettive dell’Aggiudicataria
Art. 18 Cessione dei crediti derivanti dall'Accordo quadro
Art. 19 Subappalto
Art. 20 Tutela dei lavoratori
Art. 21 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
Art. 22 Imposizioni di manodopera in caso di cambio appalto
ART. 23 SICUREZZA
Art. 24 Elezione di domicilio dell’Aggiudicataria
Art. 25 Proprietà dei prodotti
Art. 26 Incarico di responsabile del trattamento dei dati personali (art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs n. 196/2003
Art. 27 Cauzione definitiva
Art. 28 Obblighi assicurativi
Art. 29 Penali per ritardo e inadempimento
Art. 30 Risoluzione dell'Accordo quadro per inadempimento
Art. 31 Clausole di risoluzione espressa
ART. 32 RECESSO
Art. 33 Definizione delle controversie
Art. 34 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 35 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001
Art. 36 Intervenuta disponibilità di convenzioni Apac o Consip Art. 37 Spese contrattuali
Art. 38 Sospensione dell'accordo quadro
Art. 39 Norma di chiusura
1. Si intende per:
ART. 1 DEFINIZIONI
Committente: Trentino Riscossioni S.p.a.;
Aggiudicataria: la concorrente cui sarà aggiudicato il servizio oggetto del singolo lotto di gara; Accordo quadro: l'Accordo che sarà stipulato tra la Committente e l’Aggiudicataria, in seguito all’aggiudicazione del servizio;
Stampatore l’aggiudicatario del lotto 1;
Avvisi o documenti: avvisi di pagamento, documenti (postalizzati anche tramite raccomandata AR e AG) attinenti la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli Enti soci;
Modello o layout: documento da predisporre in base alle indicazioni fornite dalla Committente, potenzialmente diverso per ogni tipologia di tributo/entrata, da inviare al Contribuente; Sottomodello: una variante del modello, che può cambiare previo accordo con l’Ente che chiede alla Committente di inviare un determinato modello;
Lotto o flusso di stampa: insieme di documenti da stampare, omogenei per modelli e sottomodello;
Prova di stampa: in fase di start-up, é il risultato dell’elaborazione di un lotto di stampa che la Committente deve validare per far sì che il modello/sottomodello sia ritenuto idoneo e possa quindi essere elaborato anche in ambiente di produzione;
Anteprima di stampa: sottoinsieme significativo di documenti del lotto che si intende stampare;
Plico base: è composto da una busta, con le caratteristiche descritte per le diverse tipologie di invio, contenente al massimo due fogli, di regola di formato A4 e di grammatura “80 grammi/mq”, stampati fronte o fronte/retro, fogli che possono contenere anche bollettini per il pagamento;
Foglio aggiuntivo: ulteriore foglio, da aggiungere al plico base, di regola di formato A4 e di grammatura “80 grammi/mq”, stampato fronte o fronte/retro, che può contenere anche bollettini di pagamento;
Recapitista: l’aggiudicatario del lotto 2;
Fornitore del servizio postale universale: Poste Italiane S.p.a., ai sensi del d.lgs. n. 261/99, così come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 58/2011;
Service di recapito: indistintamente il Recapitista e il Fornitore del servizio postale universale; Posta ordinaria: servizio per la spedizione degli invii equivalente alla “Posta 4” del Fornitore del servizio postale universale;
Posta massiva: lo specifico servizio di Poste Italiane S.p.a. per la spedizione in Italia di grandi quantitativi di corrispondenza;
Raccomandata AR: servizio di spedizione degli invii con numerazione univoca dell’oggetto della spedizione, che fornisce al mittente la prova dell’avvenuta spedizione e la prova dell’avvenuta consegna, equivalente alla “Raccomandata A/R” del Fornitore del servizio postale universale;
Raccomandata SMART AR: lo specifico servizio di Poste Italiane S.p.a.;
Raccomandata AG: servizio di spedizione, a mezzo di servizio postale, di atti civili, amministrativi e penali in base alle leggi n.890 del 20/11/1982 e 265 del 3/8/1999 e xx.xx.
Recapito: l’intero servizio oggetto del lotto 2;
Consegna: un segmento del servizio di recapito, descritto nel capitolato tecnico lotto 2;
Corrispondenza: un insieme indeterminato di documenti;
Comunicazione: la singola busta che compone la corrispondenza;
Avviso di ricevimento: documento che fornisce la prova dell’avvenuta consegna della comunicazione;
Centro di ritiro: il luogo dove il destinatario può ritirare le Raccomandate AR non consegnate;
Ritorni: il cartaceo degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni non consegnate;
Avviso di giacenza: l’avviso immesso nella cassetta domiciliare del destinatario, qualora il tentativo di consegna non vada a buon fine;
Destinazioni coperte con ordinaria: le zone in cui il Recapitista garantisce il recapito in proprio della posta ordinaria;
Destinazioni non coperti con ordinaria: le zone in cui il Recapitista non garantisce il recapito in proprio della posta ordinaria;
Destinazioni coperti con AR: le zone in cui il Recapitista garantisce il recapito in proprio delle Raccomandate AR;
Destinazioni non coperti con AR: le zone in cui il Recapitista non garantisce il recapito in proprio delle Raccomandate AR;
Sede di consegna: la sede in cui lo Stampatore mette a disposizione del Recapitista la corrispondenza, per il ritiro da parte di quest’ultimo.
CMP: Centro di meccanizzazione postale di Poste Italiane S.p.a.;
Consegna al service: consegna al/ritiro da parte del Service di recapito;
Xxxxxx lavorativo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 8.30 alle ore 18.
ART. 2
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1. L'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, ha per oggetto lo svolgimento del servizio di recapito, mediante posta ordinaria e raccomandata AR, della corrispondenza stampata e preparata dallo Stampatore e destinata alle destinazioni indicate nell'offerta tecnica presentata dal soggetto risultato vincitore del lotto 2.
2. Restano esclusi dalla presente procedura:
⮚ il recapito della restante corrispondenza a qualunque titolo spedita dalla Committente;
⮚ i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890/1982 e xx.xx, nonché le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.p.a. dal d.lgs. n. 261/99, così come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 58/2011;
⮚ la corrispondenza internazionale.
3. Dall'Accordo quadro che la Committente stipulerà con l'Aggiudicataria resterà altresì esclusa la corrispondenza destinata alle “destinazioni non coperte con ordinaria” ed alle “destinazioni non coperte con AR”, secondo le definizioni di seguito esposte. Tale corrispondenza sarà oggetto di affidamento diretto al Fornitore del servizio postale universale.
4. Le quantità di documenti da recapitare, divise per tipologia di spedizione (posta ordinaria o raccomandata AR) e per destinazione, sono riportate nel “modulo offerta lotto 2”, foglio “offerta economica”.
5. Le quantità indicate nel Bando di gara costituiscono una stima massima e sono state determinate in base ai fabbisogni registrati e a quelli prevedibili per il futuro. Le predette quantità di servizio potrebbero subire oscillazioni anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.
6. La stipula dell'Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Committente. La suddivisione per annualità, comune di recapito, tipologia e peso è puramente indicativa e non impegna assolutamente la medesima all’acquisto ma impegna l'Aggiudicataria a mantenere il corrispettivo unitario offerto indipendentemente dalle quantità affidate. L'esecuzione dell'Accordo quadro è correlata sia alle mutevoli esigenze degli Enti soci, sia ai pagamenti effettuati dai Contribuenti debitori. Per questo motivo risulta impossibile determinare a priori le quantità minime affidate all'Aggiudicataria e la regolarità delle comunicazioni, sia dal punto di vista temporale sia della quantità.
7. Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicataria è eventuale ed avverrà in base ai contratti attuativi conclusi secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente capitolato.
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. I servizi richiesti all’Aggiudicataria, la cui descrizione è contenuta nel capitolato tecnico, sono:
a) Presa in carico per il recapito;
b) Consegna ai destinatari:
− Recapito della posta ordinaria;
− Recapito delle raccomandate AR;
c) Servizi ulteriori connessi alla consegna delle raccomandate AR:
− Tentativi di consegna ulteriori rispetto al primo;
− Apertura dei Centri di ritiro in ulteriori orari;
d) Gestione dell’iter di consegna;
− Tracciatura dell’iter di consegna della posta ordinaria (servizio PO1);
− Tracciatura dell’iter di consegna delle raccomandate AR;
e) Gestione fisica dei ritorni;
f) Gestione anomalie sul recapito;
g) Riepilogo tempistiche obbligatorie.
ART. 4
STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
1. La stipulazione dell’Accordo Quadro avviene entro il termine previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La formalizzazione dell’Accordo Quadro avviene tramite forma pubblica amministrativa o atto pubblico notarile.
3. I singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra Committente ed
Aggiudicataria attraverso l'emissione delle lettere di affidamento, secondo le modalità previste nel presente capitolato. In base all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 lo scambio di corrispondenza potrà essere utilizzato per gli importi fino a € 40.000,00. Oltre tale limite verrà il contratto dovrà essere stipulato necessariamente tramite scrittura privata.
ART. 5
MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria in forza del presente Accordo Quadro, i singoli contratti attuativi si perfezionano con la semplice ricezione da parte della stessa delle lettere di affidamento firmate digitalmente dalla Committente ed inviate tramite Posta elettronica certificata, nelle quali vengono indicati i servizi richiesti. I singoli contratti attuativi hanno la durata fissata dalla Committente. La durata dei medesimi non può eccedere la durata complessiva dell'Accordo Quadro.
2. L'Aggiudicataria è tenuta, entro le 24 (ventiquattro) ore solari successive all’invio della lettera di affidamento da parte della Committente, a dare conferma alla stessa, a mezzo Posta elettronica certificata, della lettera di affidamento ricevuta.
3. Il corrispettivo effettivo maturato dall'Aggiudicataria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto attuativo viene determinato mensilmente a consuntivo sulla base delle comunicazioni di “messa a disposizione” inviate dallo Stampatore alla medesima ed alla Committente tramite Posta elettronica certificata e sulla base delle relative distinte di accompagnamento controfirmate dall'Aggiudicataria.
4. I singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra Committente ed Aggiudicataria attraverso l'emissione delle lettere di affidamento, secondo le modalità previste nel presente capitolato. In base all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 lo scambio di corrispondenza potrà essere utilizzato per gli importi fino a € 40.000,00. Oltre tale limite verrà il contratto dovrà essere stipulato necessariamente tramite scrittura privata.
Art. 6
OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA
1. L'Aggiudicataria, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al all'Accordo Quadro e al presente capitolato. La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente Accordo Quadro nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio. La stipulazione dell'Accordo quadro da parte dell'Aggiudicataria equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
2. L'Aggiudicataria si obbliga a:
⮚ rispettare puntualmente le modalità, le specifiche tecniche e le tempistiche per lo svolgimento del servizio come individuate nel presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta tecnica ed Offerta economica presentate in sede di gara;
⮚ garantire l’integrità e la sicurezza nella gestione dei dati e dei flussi, dei documenti e dei supporti trasmessi dalla Committente. In caso di perdita di dati l'Aggiudicataria si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Committente proponendo e predisponendo procedure
atte a garantire la normale funzionalità del servizio. I costi per la ricostruzione degli archivi e per l’acquisizione dei nuovi dati saranno a carico dell'Aggiudicataria;
⮚ garantire la messa a disposizione continua di risorse umane e strumentali idonee a consentire il regolare svolgimento del servizio;
⮚ indicare formalmente un Referente unico, in grado di coordinare e assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività richieste dal servizio; tale referente dovrà necessariamente essere in grado di parlare e scrivere correntemente in lingua italiana, anche nelle materie tecniche rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio; dovrà inoltre utilizzare tale lingua in tutte le comunicazioni con la Committente.
3. L'Aggiudicataria si impegna a garantire l’intero servizio sotto descritto indipendentemente dalla frequenza e dalle quantità messe a disposizione dallo Stampatore volta per volta.
4. In ogni caso, l'Aggiudicataria è l’unica responsabile nei confronti della Committente della corrispondenza presa in carico e dovrà pertanto adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni o furti, nonché ritardi nella consegna e negli eventuali ritorni.
5. L'Aggiudicataria si obbliga inoltre a comunicare, entro 10 giorni dalla firma dell'Accordo Quadro, l’elenco completo dei “Centri di ritiro”, l’esatta ubicazione e gli orari di apertura degli stessi.
Art. 7
OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENTE
1. La Committente si obbliga a:
➢ pagare all'Aggiudicataria i corrispettivi pattuiti secondo le modalità e le tempistiche di cui al successivo art. 15;
➢ collaborare con l’Aggiudicataria per la reciproca informazione in ordine allo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, compresa la segnalazione di criticità e la proposta di soluzioni, modifiche e variazioni.
Art. 8
NORME CHE REGOLANO L'ACCORDO QUADRO E CRITERI INTERPRETATIVI
1. Le norme di riferimento per l'Accordo Quadro sono, in via principale:
• la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;
• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
• la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
• il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misura di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
2. L'Accordo quadro deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra l'Accordo quadro e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni dell'Accordo quadro.
3. Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente Accordo quadro conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 9
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:
a) il presente capitolato amministrativo;
b) il capitolato tecnico;
c) l'offerta tecnica dell'Aggiudicataria;
d) l’offerta economica dell'Aggiudicataria.
Art. 10
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
1. La durata dell'Accordo quadro è di 2 (due) anni dalla data di stipula del medesimo. L'Accordo quadro potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato di spesa. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti contratti attuativi il cui totale equivalga all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.
2. Per validità dell'Accordo Quadro si intende il periodo di tempo entro cui l'Aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi.
3. L'Aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Committente non utilizzi l'intero importo dell'Accordo Quadro durante il biennio di validità del medesimo, o qualora si raggiunga l'importo complessivo massimo prima del termine, o ancora nel caso in cui nel biennio non sia inviata alla medesima alcuna lettera di affidamento.
4. Alla scadenza dell'Accordo Quadro ed a giudizio insindacabile della Committente, l'Accordo può essere rinnovato per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'Aggiudicataria.
5. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 11
IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicataria si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del medesimo Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.
2. I corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria per i servizi oggetto dei contratti attuativi sono determinati in base all'offerta economica presentata in sede di gara.
3. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Aggiudicataria in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
4. Il prezzo è da considerarsi onnicomprensivo e rappresenterà l’unico compenso riconosciuto all’Aggiudicataria per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro. All'Aggiudicataria non verrà riconosciuto nessun altro compenso né alcun rimborso spese.
5. I prezzi contrattuali sono adeguati annualmente sulla base dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, determinato dall’ISTAT.
6. Su richiesta della Committente l’Aggiudicataria deve presentare gli eventuali elementi giustificativi della revisione dei prezzi. La Committente determina con apposita istruttoria l'entità del compenso revisionale.
Art. 12
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
1. La Committente, prima dell’esecuzione dei contratti attuativi, provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del medesimi.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione dell'Accordo quadro verrà comunicato tempestivamente all'aggiudicataria.
Art. 13
VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO
1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla Committente si applica l'art. 27 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2. Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dall’Aggiudicataria, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione dell'Accordo quadro e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 27 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione dell'Accordo quadro.
Art. 14 FUSIONI TRA COMUNI
1. Nel caso di fusione tra Comuni, di cui solo uno o alcuni siano coperti con ordinaria e/o con AR, l'Aggiudicataria non sarà più obbligata, dalla data di istituzione del nuovo Comune, a svolgere il servizio nel nuovo Comune risultante dalla fusione.
2. La Committente comunicherà a mezzo Pec, almeno 45 giorni prima della data di istituzione del nuovo Comune, il venir meno dell’obbligo e procederà, a partire dal giorno di istituzione del nuovo Comune, a recapitare la relativa corrispondenza mediante il Fornitore del servizio postale universale.
3. Qualora l'Aggiudicataria intenda invece continuare a svolgere il servizio per il nuovo Comune, dovrà darne comunicazione a mezzo pec alla Committente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. In questo caso, per lo svolgimento del servizio, si riterrà sufficiente il Centro di ritiro comunicato, mentre non vi sarà alcun obbligo di apertura di ulteriori Centri di ritiro sul restante territorio comunale.
5. Tutti gli altri servizi richiesti dall'Accordo quadro e/o offerti in sede di offerta tecnica dovranno invece essere garantiti sull’intero territorio appartenente al nuovo Comune.
Art. 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO
1. La Committente provvederà al pagamento del corrispettivo spettante all'Aggiudicataria ogni mese.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Committente della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nell'Accordo Quadro e relativi allegati.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.
4. La Committente provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, che dovrà essere emessa in modalità elettronica e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte della Committente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più
soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione dell'Accordo quadro, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Committente sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Aggiudicataria al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di conformità definitivo.
Art. 16
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI
1. La Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e relativi contratti attuativi; a tal fine, l’Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La Committente evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi disciplinati nell'Accordo Quadro in forma scritta e l’Aggiudicataria sarà chiamata a rispondere alla Committente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La Committente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze agli obblighi disciplinati nell'Accordo Quadro, la facoltà di risolvere il medesimo.
Art. 17
FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIA
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 18
DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALL'ACCORDO QUADRO
1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 co. 2, lett. d) punto 2della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs.n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Committente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Committente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Committente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo quadro, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Committente.
Art. 19 SUBAPPALTO
1. In conformità a quanto previsto dall’ art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
2. L’Aggiudicataria, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. n. 2/2016 dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e pena il diniego dell’autorizzazione e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, co. 6 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 105, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 la Committente procede al pagamento diretto al subappaltatore.
Art. 20
TUTELA DEI LAVORATORI
1. L'Aggiudicataria e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'Aggiudicataria è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 21
CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO
1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
Art. 22
IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO
1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall’art. 32 della L.P. n. 2/2016, che richiama l’art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall’appaltatore in caso di cambio di gestione dell’appalto, si stabilisce per l’appaltatore l’obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell’appalto.
2. A tale proposito l’appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l’obbligo di incontrarsi preventivamente all’inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall’incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l’altro, l’appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell’appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell’Allegato – elenco del personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L’appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
Art. 23 SICUREZZA
1. L'Aggiudicataria s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Aggiudicataria s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 24
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIA
1. L'Aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nell'Accordo quadro.
Art. 25 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Committente.
2. L’Aggiudicataria dovrà comunicare preventivamente all’Ufficio competente della Committente l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 26
INCARICO DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4, COMMA 1, LETTERA G) DEL D.LGS N. 196/2003
1. Nell’ambito dell’attività oggetto dell'Accordo Quadro, l’Aggiudicataria potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della Committente.
2. L'Aggiudicataria pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti dall'Accordo quadro, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nell'Accordo quadro e si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere all'Accordo Quadro stesso.
4. L'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
⮚ rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali.
⮚ verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
⮚ individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
⮚ impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
⮚ adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
⮚ adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003, e garantirne il rispetto;
⮚ evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
⮚ sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
⮚ comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
5. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza dell'Accordo Quadro, salvo l'ipotesi di rinnovo del medesimo, o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.
Art. 27 CAUZIONE DEFINITIVA
1. L'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro con le modalità indicate dalla Committente. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata riconosciuta da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata in misura proporzionale alla durata dell'Accordo quadro, con cadenza semestrale, nel limite massimo del’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, avverrà previo rilascio, da parte della Committente e su richiesta
dell'Aggiudicataria, di un'attestazione sullo stato di esecuzione del servizio, da produrre all'istituto che ha prestato la garanzia fideiussoria. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria derivanti dall'Accordo Quadro e relativi contratti attuativi, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni oggetto dell'Accordo e relativi contratti attuativi, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo quadro, previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante Pec.
6. Nel caso di rinnovo/integrazione dell'Accordo Quadro, l’Aggiudicataria dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato del relativo atto, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.
Art. 28 OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per la copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con Compagnie di
Assicurazione di primaria importanza idonee polizze assicurative a copertura dei rischi infortunio e responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) con massimale pari almeno ad €
2.000.000 e si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle suddette polizze.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno imputabile al proprio personale ed avrà pertanto a suo carico la rifusione del danno medesimo.
Art. 29
PENALI PER RITARDO E INADEMPIMENTO
1. La Committente applicherà le seguenti penali:
⮚ l’uno per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo in riferimento ai seguenti adempimenti:
− presa in carico della corrispondenza dalla comunicazione di messa a disposizione;
− restituzione degli avvisi di ricevimento e delle raccomandate AR non ritirate o non consegnate;
− comunicazione alla Committente delle anomalie sul recapito;
⮚ lo 0.5 per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni giorno di ritardo in riferimento ai seguenti adempimenti:
− invio alla Committente della distinta di presa in carico;
− aggiornamento dello stato di lavorazione delle raccomandate AR;
− trasmissione alla Committente della distinta di restituzione riguardante le raccomandate AR;
⮚ l’uno per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni inadempimento all’obbligo di restituzione dei ritorni con cadenza almeno settimanale;
⮚ lo 0.5 per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni inadempimento dell’obbligo di apertura dei propri centri di ritiro negli orari minimi;
⮚ lo 0.5 per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni inadempimento agli obblighi previsti per i “servizi ulteriori connessi alla consegna”, se offerti;
⮚ lo 0.5 per mille dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro per ogni inadempimento all’obbligo di tracciatura della posta ordinaria, se offerto;
⮚ su base annuale la Committente potrà verificare le percentuali di consegna della posta ordinaria e delle raccomandate AR nei tempi obbligatori, ed applicherà una penale pari ad Euro 200 per ogni punto percentuale inferiore alle percentuali imposte.
2. L’importo delle penali sarà trattenuto sulle competenze spettanti all’Aggiudicataria in base ai contratti attuativi, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 25 del presente capitolato.
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma 1, superi il 10 % dell’importo del contratto attuativo stipulato in esecuzione dell'Accordo Quadro, la Committente procederà a dichiarare la risoluzione dell'Accordo Quadro, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 30
RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER INADEMPIMENTO
1. Si applica quanto previsto dall'art. 108 del X.X.xx. n. 50/2016.
Art. 31
CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA
4. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 32 la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’Aggiudicataria, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
• frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Aggiudicataria nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• ingiustificata sospensione del servizio;
• subappalto non autorizzato;
• cessione in tutto o in parte dell'Accordo quadro a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente capitolato;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• riscontro, durante le “verifiche ispettive” eseguite dalla Committente presso l’Aggiudicataria, di “non conformità” che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualità del Servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Committente stessa, in conformità all’art. 16, comma 3, del presente capitolato;
• applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 30 del presente capitolato;
• il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla Committente;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
• il non aver proceduto all’apertura di anche uno solo dei centri di ritiro;
5. I casi elencati saranno contestati all’Aggiudicataria per iscritto dalla Committente, contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Aggiudicataria di qualsivoglia natura.
7. Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo quadro; in tal caso all’Aggiudicataria può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Committente.
Art. 32 RECESSO
1. Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016. La Committente si riserva, altresì, di recedere dal contratto nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria, e in particolare quella in discussione di fusione con Cassa del Trentino S.p.A., quando facciano venir meno in capo alla Committente l'interesse ovvero la possibilità di proseguire nell'esecuzione del contratto. Il recesso diverrà operativo previo invito di apposita comunicazione scritta e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'Aggiudicataria le prestazioni già eseguite.
Art. 33
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Committente e l’Aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'Accordo quadro che al termine dell'Accordo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 34
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 35
MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001 E DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
1. La Committente si è dotato di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e del relativo “Codice Etico” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di un “Piano di Prevenzione della Corruzione” ai sensi della L. n. 190/2012, al fine di presidiare in modo completo, adeguato e tempestivo i rischi inerenti le attività svolte dalla Committente. Qualora l’Aggiudicataria, nell’espletamento di “attività sensibili”, violasse procedure interne, regole e principi previsti dai suddetti documenti, o adottasse comportamenti non conformi a quanto prescritto da tali documenti, la Committente provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee.
2. L’Aggiudicataria dichiara di avere preso visione dei documenti di cui sopra, pubblicati sul sito della Committente all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. L'Aggiudicataria si impegna altresì, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. A tal fine l'Aggiudicataria dà atto che la Committente le ha trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 3 e 4 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente Accordo quadro. La Committente, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all'Aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Art. 36
INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP
1. La Committente si riserva di recedere dall'Accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Aggiudicataria, nel caso in cui l’Aggiudicataria non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’Aggiudicataria le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art. 37
SPESE CONTRATTUALI
1. L’imposta di bollo e di registro dell'Accordo quadro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’Aggiudicataria.
Art. 38
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO
1. Si applica l'art. 107 del X.X.xx. n. 50/2016.
Art. 39 NORMA DI CHIUSURA
1. L’Aggiudicataria, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione dell'Accordo quadro, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.