CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA
T r a
la Società Skynet Italia Srl con sede in Fiorano Modenese (MO), P.I. IT01260860117
CCIAA. MO 113968, in persona del legale rappresentante (di seguito denominata “Preponente”)
e
la Ditta Individuale (o la Società)
con sede a
in Via
, matricola Enasarco n. denominata “Agente”)
1. Oggetto dell’incarico
x.xxx (di seguito
Con il presente contratto, il Preponente conferisce all’Agente l’incarico di promuovere stabilmente, con attività autonoma e indipendente e senza vincolo di subordinazione, la conclusione di contratti di vendita dei seguenti Prodotti: Prodotti di sicurezza a marchio WMG e neutro, come da siti xxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
2. Zona
L’incarico di cui al punto 1) si estende al Territorio di per un periodo di 12 (dodici) mesi.
3. Diritto di esclusiva
L’ Agente si impegna a non assumere né mantenere incarichi della stessa natura nella zona al medesimo assegnata e per lo stesso ramo di attività di quello del Preponente ed a non svolgere altra attività in concorrenza con lo stesso. L’incarico si intende affidato verso rivenditori, grossisti e installatori o comunque entità commerciali presenti sul territorio.
Allo stesso modo, il Preponente si impegna a non concedere a terzi la zona affidata all’ Agente.
Il Preponente conserva il diritto di concludere direttamente affari nella zona sopra delimitata, fatto salvo il diritto dell’ Agente alla provvigione per i contratti conclusi nella zona stessa e con i clienti di sua competenza. Tale diritto si esercita solo oltre la soglia di fatturato di all’Art.6 (periodo antecedente il presente accordo) e con l’esclusione degli artigiani installatori.
4. Intrasferibilità del contratto e Sub-agenti
L’incarico ha natura fiduciaria e non è trasferibile né per atto tra vivi né “mortis causa”, non può essere oggetto di cessione e non può essere conferito in Società neppure come apporto in associazione in partecipazione, salvo diverso specifico accordo scritto.
L’incarico è quindi da ritenersi strettamente personale e l’Agente potrà avvalersi dell’opera di sub- agenti solamente a seguito di preventiva autorizzazione scritta del Preponente.
5. Svolgimento dell’incarico
L’Agente dovrà promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti contrattuali secondo i seguenti criteri:
a) Far conoscere alla clientela, nel modo e nelle forme più adatte e soprattutto con frequenti e sistematiche visite personali, i prodotti contrattuali, sottoponendo offerte e listini ed esercitando presso la stessa la più opportuna propaganda, secondo le istruzioni impartite dal Preponente.
b) La promozione degli affari dovrà avvenire nel rispetto dei prezzi, periodicamente comunicati a mezzo dei listini di vendita anche online.
c) L’Agente si impegna a comunicare al Preponente i reclami relativi ad eventuali vizi dei prodotti venduti e ad eseguire le indicazioni del Preponente concernente detti reclami.
d) L’Agente dovrà trasmettere al Preponente le proposte d’ordine via email (o le copie commissioni) raccolte dalla clientela nel più breve tempo possibile, e soltanto a quest’ultimo spetterà decidere in merito alla loro accettazione. Le vendite promosse dall’Agente devono quindi intendersi con la clausola “salvo approvazione della Casa”. Le proposte d’ordine (o le copie commissioni) devono contenere tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento. In alternativa l’Agente può ordinare i prodotti d’accordo con il cliente, direttamente dalla piattaforma online, oppure seguire il cliente e renderlo autonomo nella stessa modalità.
e) Si conviene inoltre espressamente che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1749 comma I c.c. e dall’art. 5 dell’A.e.c. 30 luglio 2014 per l’industria, devono intendersi totalmente o parzialmente rifiutate dal Preponente le proposte d’ordine non eseguite, in tutto o in parte, entro 2 giorni dal loro invio.
f) I termini di consegna indicati sulle ordinazioni non potranno mai essere impegnativi né essenziali, ma solo indicativi. Per consegne impegnative sarà necessaria l’autorizzazione scritta del Preponente.
g) L’Agente dovrà assumere le opportune informazioni sulla solvibilità della clientela al fine di assicurare il buon fine delle operazioni di vendita.
h) L’Agente dovrà collaborare con il Preponente nell’eventuale recupero dei crediti, provvedendo, solo in casi speciali e previa richiesta ad incassare l’importo che dovrà essere prontamente rimesso, non potendo l’Agente trattenerlo per nessun motivo, neppure in conto compensazione di eventuali crediti verso il Preponente.
i) L’Agente non potrà modificare termini e condizioni di vendita senza preventiva autorizzazione scritta del Preponente e non potrà rilasciare quietanza.
j) L’Agente dovrà segnalare immediatamente al Preponente qualsiasi violazione dei marchi, dei segni distintivi, del nome dei prodotti contrattuali, nonché la loro imitazione servile o contraffazione e più in generale qualsiasi atto che si concreti in concorrenza sleale.
k) Qualora i prodotti proposti suscitino l’interesse del cliente, ma i prezzi risultino di ostacolo alla acquisizione dell’ordine, l’Agente dovrà chiedere l’intervento diretto alla trattativa del Preponente; in tali casi l’aliquota provvigionale verrà stabilita di volta in volta.
l) L’Agente dovrà altresì comunicare senza indugio l’eventuale insorgenza di impedimenti che possano pregiudicare il corretto assolvimento dell’incarico secondo le istruzioni contenute nel presente contratto.
m) Il Preponente deve mettere a disposizione dell’Agente la necessaria documentazione relativa ai prodotti e fornire allo stesso le notizie utili a svolgere, nella maniera più producente, il proprio mandato.
6. Provvigione
Sugli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine riguardo il marchio WMG, spetta all’Agente una provvigione complessiva del _% .
Sugli affari conclusi, eseguiti e andati a buon fine riguardo i prodotti Skynet Italia non marchiati WMG, spetta all’Agente una provvigione complessiva del %
Dette provvigioni si intendono al netto di sconti, premi, bonus riconosciuti alla clientela, bolli, IVA ed imposte, spese di trasporto, imballaggio, ecc.) fatti salvi gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Le parti convengono espressamente che il momento di maturazione della provvigione sarà quello del buon fine dell’affare e quindi del totale pagamento della merce da parte del cliente salvo il caso indicato al comma 7 dell’art. 6 del vigente A.E.C..
La provvigione si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dall’Agente nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.
L'Agente è tenuto ad inviare una relazione periodica settimanale sulle visite effettuate ai clienti e sul loro andamento, in caso contrario nessuna provvigione competerà all’Agente per affari eseguiti nella sua zona da Skynet Italia verso clienti esistenti al momento dell’incarico, se il loro fatturato decresce. In caso l’Agente incrementasse o stabilizzasse il fatturato dei singoli clienti, all’Agente spetterà la provvigione sull’intero fatturato di questi clienti. A tale scopo potrà essere comunicata all’Agente una lista dei clienti attivi con il fatturato del periodo precedente.
La cessazione di questo contratto non interrompe le obbligazioni in corso; in particolare il Preponente riconoscerà all’Agente la provvigione su tutti gli affari trasmessi o comunque posti in essere nel corso del contratto anche se conclusi ed eseguiti dopo.
L’Agente pertanto ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi in seguito ad ordini ricevuti dopo la cessazione del presente contratto, qualora la conclusione dell’affare sia da ricondurre
prevalentemente all’attività svolta dall’Agente durante il periodo di vigenza del presente contratto, e l’affare sia concluso entro un termine ragionevole dalla cessazione del contratto stesso.
Ai fini di cui sopra, l’Agente dovrà relazionare dettagliatamente per iscritto il Preponente, all’atto della cessazione del presente contratto, sulle trattative commerciali intraprese ma non ancora concluse a causa dell’intervenuto scioglimento del rapporto.
In presenza delle circostanze sopra richiamate il termine “ragionevole” entro il quale l’affare deve comunque concludersi, viene convenzionalmente concordato in 7 gg. successivi alla cessazione del presente contratto; a tal fine le parti espressamente considerano questo termine come soddisfacente il principio di cui al comma III dell’art. 1748 c.c. e di cui all’art. 6 dell’A.e.c. 30 luglio 2014 per l’industria. (NB: in mancanza di un termine “ragionevole” stabilito dalle parti, troverà applicazione quello di 6 mesi previsto dall’art. 6 dell’A.e.c. 30 luglio 2014).
7.Quantitativo minimo di vendite
Le parti riconoscono che condizione essenziale del presente contratto è il raggiungimento ed il mantenimento di un fatturato minimo nella zona assegnata, per ciascun trimestre esse concorderanno un quantitativo minimo di vendite.
Per fatturato netto è da intendersi l’effettivo ricavo del mandante, detratti quindi tutti gli eventuali premi, sconti aggiuntivi, bonus od offerte promozionali riconosciuti al cliente.
Il mancato rispetto del quantitativo minimo di vendite costituirà per il Preponente causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi del punto 11) del presente contratto.
8. Variazioni di zona, prodotti e misura della provvigione
Eventuali variazioni del territorio e dell’entità provvigionale vanno decise di comune accordo. L’Agente e il Preponente richiedono tale modifica e la controparte deve approvarla o negarla entro 7 giorni dalla ricezione.
9. Prova - Durata del contratto - Preavviso
L’incarico è conferito per un periodo di prova di 2 mesi, periodo entro il quale è facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di pagamento di indennità di qualsivoglia natura.
Qualora al termine del periodo di prova il presente contratto non sia stato fatto cessare da una delle parti a mezzo email PEC, lo stesso si intenderà a tempo con durata di cui al punto 2 del presente accordo.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente contratto previa disdetta da comunicarsi all’altra Parte a mezzo email PEC nel rispetto dei termini di preavviso previsti dall’art. 9 dell’A.e.c. 30 luglio 2014 per l’industria. Le parti convengono che il periodo di preavviso decorrerà dalla data di effettiva ricezione da parte dell’Agente della comunicazione di recesso ed avrà scadenza il giorno di calendario corrispondente al termine del preavviso, come sopra determinato.
Ove ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, un’indennità calcolata ai sensi del sopra citato art.9 dell’ A.e.c. 30 luglio 2014 per l’industria.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il presente contratto sostituisce qualsiasi altra precedente convenzione verbale o scritta in materia.
10. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., quindi con effetto immediato e senza corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, nei casi in cui si verifichi una delle seguenti situazioni:
a) apertura di procedura fallimentare, concordato preventivo o altra procedura concorsuale
b) assoggettamento a condanne penali per reati patrimoniali direttamente connessi all’attività svolta;
c) mancato rispetto del quantitativo minimo di vendite concordato tra le parti;
d) violazione delle clausole contrattuali relative al diritto di esclusiva, all’impedimento allo svolgimento dell’incarico, all’obbligo di non trattenere ad alcun titolo somme riscosse per conto del Preponente;
e) verificarsi di insolvenze da parte di clienti in misura superiore al 10% rispetto al volume complessivo del fatturato promosso dall’Agente a seguito di negligenze nell’obbligo di assunzione di informazioni sulla solvibilità della clientela.
11. Cessazione del rapporto - Indennità per la cessazione
Al momento dello scioglimento del contratto, l’Agente è tenuto a restituire al Preponente il campionario, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione dal Preponente e non svolgerà alcuna attività che possa far presumere ai terzi la prosecuzione della collaborazione con il Preponente.
Nel caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento del campionario, potrà essere addebitato all’Agente il valore dello stesso.
In applicazione della direttiva comunitaria in materia, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, all’Agente viene riconosciuta, se dovuta, una indennità per lo scioglimento del contratto alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dell’Accordo Economico Collettivo 30 luglio 2014 per l’industria che ha dato attuazione specifica all’art. 1751 c.c.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità sopra prevista l’Agente riconosce che all’atto del conferimento del presente mandato di agenzia, il Preponente già possiede nel territorio un patrimonio di clientela.
12. Privacy
L’Agente si impegna al trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui sia stato, sia o sarà in possesso per effetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. In particolare, il trattamento dei dati personali che l’Agente effettuerà nell’esercizio delle sue funzioni dovrà avvenire osservando scrupolosamente le seguenti istruzioni:
• rispettare il diritto alla riservatezza dei soggetti (persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni) ai quali i dati si riferiscono, effettuando un trattamento lecito e corretto;
• trasmettere tutti i dati sopra citati unicamente a Skynet Italia Srl in qualità di incaricati del trattamento dei dati da parte del Preponente quale titolare del trattamento stesso;
• non creare nuove ed autonome banche dati, salvo preventiva autorizzazione del Preponente;
• osservare tutte le misure di sicurezza e di protezione atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
L’Agente si assume, anche per l’epoca successiva alla cessazione del rapporto, ogni e più ampia responsabilità in ordine ad eventuali non autorizzate comunicazioni e/o diffusioni dei dati sopra citati, esonerando così il Preponente da ogni conseguente responsabilità civile e penale.
Con la cessazione del rapporto ogni eventuale banca dati in possesso dell’Agente dovrà essere dallo stesso prontamente consegnata al Preponente.
13. Altre norme
I rapporti tra Preponente ed Agente sono disciplinati nel modo indicato nei punti precedenti; qualsiasi concessione o prassi che si discosti dalla disciplina sopra descritta non deve intendersi come modificatrice del rapporto contrattuale che rimane, perciò, regolamentato esclusivamente secondo le norme del presente contratto.
Qualsiasi modifica del presente contratto deve essere apposta per iscritto e firmata da entrambe le parti.
L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge italiana e all’accordo economico collettivo in vigore.
14. Foro Competente
In caso di controversia derivante dall’applicazione e/o interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria di Modena.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Agente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti del presente contratto:
1 (Oggetto dell’incarico), 2 (Zona), 3 (Diritto di esclusiva), 4 (Intrasferibilità del contratto e subagenti), 5 (Svolgimento dell’incarico), 6 (Provvigione), 7 (Quantitativo minimo di vendite), 8 (Variazione di zona, prodotti e misura della provvigione),9 (Prova - Durata del contratto - Preavviso), 10 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Cessazione del rapporto - Indennità per la cessazione),12 (Privacy), 13 (Altre norme), 14 (Foro Competente).
Luogo e data
IL PREPONENTE L’AGENTE