SCHEMA DI CONTRATTO
UOC INGEGNERIA CLINICA IMPIANTISTICA EDILE
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI DISPONIBILITA' EX ART. 188 D.LGS 50/2016 PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE, FINANZIAMENTO E MANUTENZIONE PLURIENNALE DI N. 1 EDIFICIO DESTINATO ALLA NUOVA CITTADELLA DELLA SALUTE AD USO UFFICI/AMBULATORI SITO NEL COMUNE DI VETRALLA- CIG: 7685934960–CUP: G65F18000000005
L’anno ……………. (…………………………) e questo dì del mese di
in Viterbo , avanti a me sono comparsi e si sono personalmente costituiti:
- Azienda ASL di Viterbo (Partita IVA 01455570562 all’uopo rappresentato dalla Dott.ssa In qualità di Legale rappresentante.
Il sig , nella sua qualità di della ditta
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di
imprese costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa
, C.F ;
2- impresa
, C.F ;
con sede a in Via
con sede a in Via
delle cui identità personali, io segretario sono certo;
Premesso che
Il Asl Viterbo , in esecuzione della Delibera n. 128 del 30/01/2018 ha indetto una procedura Aperta ai sensi dell’Art 188 del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla progettazione, il finanziamento, la realizzazione e la messa a disposizione, la manutenzione per anni 18 delle opere, il riscatto, concernenti la realizzazione dell’Edificio destinato alla nuova cittadella della salute ad uso uffici/ambulatori sito nel comune di Vetralla.
Il presente Schema di Contratto, è l’espressione della valutazione della Asl Viterbo mediante il progetto di fattibilità tecnico economica riguardante i diversi aspetti tecnici, finanziari e giuridico-amministrativi, da cui sono stati estrapolati i parametri con cui si è determinato il Canone di Disponibilità posto a base di gara, in grado di sostenere finanziariamente l’operazione in oggetto.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto,nel piano economico Finanziario e nei relativi riferimenti della Matrice dei rischi sono indicati, voce per voce, le penali che andranno a ridurre il Canone di Disponibilità – ovvero la remunerazione dei livelli di performance - in conformità alla decisione EUROSTAT 11 Febbraio 2004.
a) l’Asl Viterbo, con Delibera del Direttore Generale n. … del ../../…., ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, costituito da Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato descrittivo prestazionale, Disciplinare di Gara, in cui sono indicati i criteri di Selezione – Comparazione, il Documento illustrativo del Piano Economico Finanziario contenente la Matrice Dei Rischi, Schema Di Contratto;
1
b) I’Asl Viterbo con Delibera del Direttore Generale n. … del ../../…, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica, ha affidato il contratto di disponibilità a .
c) Gli atti sopra citati, con i relativi allegati, conservati in raccolta degli originali di questo Azienda, sono dati per letti a richiesta dei comparenti, che dichiarano di averne preso visione e si richiamano espressamente come parti integranti del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
E’ oggetto del presente atto l’affidamento, mediante contratto di disponibilità ai sensi dell’Art. 188 del D.Lgs 50/2016, della progettazione, realizzazione e messa in disponibilità del nuovo Edificio, come risulterà a seguito della progettazione e realizzazione dello stesso sulla base dell’offerta redatta secondo le indicazioni del capitolato prestazionale allegato al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
La messa a disposizione dell’opera avviene con lo strumento denominato “Contratto di Disponibilità”, disciplinato dall’Art. 188 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
L’affidatario si impegna alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell’opera alle condizioni di cui al presente contratto, e relativi allegati.
Una volta realizzata, l’opera sarà messa a disposizione della Asl Viterbo e dovrà essere garantita dall’affidatario la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione, ordinaria e straordinaria, e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
L’opera realizzata sarà di proprietà dell’affidatario fino alla cessazione del contratto di disponibilità, per qualsiasi causa prevista nel presente contratto, con ogni consequenziale obbligo a carico del medesimo.
Con la cessazione del contratto, la proprietà dell’immobile diverranno automaticamente di proprietà dell'Azienda Asl di Viterbo, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa Ausl di Viterbo.
Articolo 3 - Area di Realizzazione
L’Opera verrà realizzata sull'area di proprietà dell’Affidatario sita all’interno del territorio Comunale di Vetralla (area meglio identificata al foglio n . particella n )
Una volta realizzata, l'Opera rimarrà, per tutta la durata del contratto, di proprietà del Soggetto Affidatario. Alla scadenza del contratto di disponibilità e con il pagamento dell’ultimo canone dovuto, la proprietà della costruzione passerà automaticamente di proprietà dell'Azienda Asl di Viterbo, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa Ausl di Viterbo.
Articolo 4 - Decorrenza e durata del contratto
Terminata l’esecuzione dei lavori, ed all’esito positivo del collaudo finale tecnico funzionale, l’Asl Viterbo sottoscriverà il verbale di messa a disposizione dell’opera redatto dall’affidatario.
Il contratto di disponibilità, pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata complessiva di anni 18 (diciotto) decorrente dalla stipula dello stesso oltre al tempo offerto in sede di gara per la progettazione ed esecuzione delle opere.
L’affidatario si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l’opera perfettamente ultimata e pronta per il collaudo definitivo, che sarà di competenza dell’Asl Viterbo e a spese dell’affidatario, entro e non oltre ( termine offerto in sede di gara) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 5 - Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici
Il Contratto di Disponibilità viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena,assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, ed ai seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- il capitolato prestazionale;
- l’offerta tecnica presentata in sede di gara, comprendente anche il relativo progetto definitivo;
- l’offerta economica.
Il presente rapporto contrattuale è regolato dall’Art. 188 del D.Lgs 50/2016 .
La gestione del presente contratto è altresì regolamentata dalla disposizione del codice civile. Inoltre l’affidatario è tenuto al rispetto di ogni norma applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell’opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.
Articolo 6 - Obblighi dell’affidatario.
L’affidatario assume il Rischio di Costruzione e della Manutenzione dell’opera, sia ordinaria che straordinaria, per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice.
Principali obblighi dell’affidatario:
- il finanziamento dell’opera che potrà essere sostenuto autonomamente, oppure attraverso il ricorso al mercato finanziario;
- la progettazione definitiva che costituisce parte integrante dell’offerta divenuta strumento contrattuale ed integrativo del capitolato prestazionale, nonché la progettazione esecutiva e quella inerente eventuali varianti in corso d’opera con tutti i relativi oneri economici;
- la costruzione dell’opera e la relativa assunzione del rischio (ex art. 188, comma 2, del D.Lgs 50/2016 ) nel rispetto del capitolato prestazionale, comprensivo del ritardo nell’ultimazione dell’intervento, del mancato rispetto degli standard progettuali, del mancato completamento dell’opera, dell’aumento dei costi di costruzione, degli oneri connessi all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta e certificazioni delle competenti autorità per la costruzione e manutenzione dell’Edificio. L'affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall’amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. Le varianti in corso d'opera sono soggette all’approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, alla quale devono essere preventivamente trasmesse, e sono comunque soggette, ove prescritto, alla preventiva trasmissione alle terze autorità competenti, ai fini dell’ottenimento delle relative autorizzazioni. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte dell’Amministrazione o di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico dell'affidatario;
- l’assunzione di tutti gli oneri connessi alla direzione lavori dell’opera sino al collaudo finale tecnico funzionale, nonché tutti gli oneri relativi all’installazione e gestione del cantiere fino al collaudo finale tecnico funzionale;
- l’assunzione di ogni altra ulteriore spesa connessa e conseguente all’esecuzione dell’opera, ivi compresi tutti gli oneri relativi alla sicurezza;
- l’assunzione degli oneri relativi alla prestazione delle garanzie e delle cauzioni previste dall’Art. 188 comma 3 D.Lgs 50/2016;
- la messa a disposizione dell’Opera eseguita a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
- la Manutenzione Pluriennale dell’opera – comprensiva dell’eliminazione degli eventuali vizi, anche sopravvenuti per il periodo di messa a disposizione all’amministrazione aggiudicatrice.
Responsabilità dell’affidatario
L’affidatario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee.
L’affidatario rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Asl Viterbo e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso edilizio direttamente conseguenti e/o collegati alle attività dell’affidatario anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.
Ulteriori obbligazioni dell’affidatario
L’affidatario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, ad informare il Asl Viterbo in relazione a:
- ogni evento e circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o altro motivo e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l’instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti dell’affidatario ove ne possa conseguire l’impossibilità o incapacità dell’affidatario di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità dell’affidatario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate all’Asl Viterbo con mezzi idonei che ne dimostrino l’effettiva trasmissione (PEC, raccomandata, notifica ecc.).
Infine l’affidatario si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.
Articolo 7 - Obblighi del Asl Viterbo
Principali obblighi della Asl Viterbo .
Il Asl Viterbo si impegna a pagare con puntualità all’affidatario il canone di disponibilità, come stabilito dal successivo art. 9.
Ulteriori obbligazioni della Asl Viterbo .
L’Asl Viterbo si impegna alla comunicazione di ultimazione dei lavori o alla nomina dell’organo delle attività di collaudo definitivo tecnico-funzionale.
Responsabilità della Asl Viterbo .
L’ Xxx Xxxxxxx è responsabile nei confronti dell’affidatario dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari. dal personale e dagli utilizzatori del presidio.
Articolo 8 - Attuazione del Contratto
Fase di realizzazione dell’opera.
La realizzazione dell’opera è a rischio e spese dell’affidatario, il quale si assume l’onere della progettazione e dell’esecuzione.
Come già indicato all’art. 6, l’affidatario ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubblica autorità vigenti e sopravvenuti, previa intesa con la Asl di Viterbo. Il progetto e le varianti in corso d’opera devono essere comunque autorizzati ed approvati dal Comune di Vetralla e, ove prescritto, dalle terze autorità competenti.
Collaudo e messa a disposizione.
Tutte le variazioni e le modifiche previste nel presente contratto rientrano nell’attività di collaudo finale tecnico funzionale posta in capo al Asl Viterbo volta a verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, in quanto l’adempimento degli impegni dell’amministrazione resta in ogni caso condizionato dal positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa. Gli oneri relativi al collaudo finale tecnico funzionale saranno posti a carico dell’Affidatario.
L’attività di collaudo è operata da un tecnico o da più tecnici abilitati, individuati dall’Asl Viterbo, che si impegna ad effettuare il collaudo entro il termine di 3 mesi dalla data di consegna dell’opera.
Il collaudatore, con l’assistenza dell’affidatario, procederà alla verifica della completezza e della funzionalità dei lavori eseguiti e della loro conformità a quanto previsto dal capitolato prestazionale, dall’offerta, nonché dal collaudo statico delle opere che lo richiedono e dal collaudo funzionale degli impianti,questi ultimi di competenza dell’affidatario.
Data la finalità di utilizzo pubblico dell’opera oggetto del presente contratto di disponibilità, l’affidatario dovrà fornire al collaudatore la prova di disporre di tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente, ed in particolare;
a) per tutte le opere, i disegni “come costruito”;
b) per tutte le apparecchiature: le schede tecniche dettagliate ed i manuali di uso e manutenzione, il tutto riferito alla situazione “come costruito”;
c) per gli impianti e per i sistemi di comando, controllo e supervisione: i manuali di uso e manutenzione completi e dettagliati comprendenti, tra l’altro, la descrizione dell’impianto o sistema e di tutti i suoi componenti; schemi funzionali; schemi di installazione; le caratteristiche di funzionamento; le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, la messa a punto, l’impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria, il tutto riferito alla situazione “come costruito”, nonché l’elenco delle parti di ricambio;
d) relazione sufficientemente dettagliata che descriva gli interventi e le procedure di Manutenzione Pluriennale dell’opera, redatta in conformità al piano di manutenzione presentato in sede di gara;
e) certificato agibilità delle opere, con allegata tutta la documentazione ad essa relativa.
Terminate con esito positivo le verifiche di completezza e funzionalità ed il controllo dell’esistenza e completezza degli elaborati e delle certificazioni di cui sopra, verrà redatto dal collaudatore il certificato di collaudo finale che, sottoscritto dalle parti, entrerà a far parte dei documenti contrattuali.
A far data dall’avvenuto positivo collaudo dell’opera, dopo aver ottenuto il certificato di agibilità da parte del Comune, con il verbale di messa a disposizione inizierà il pagamento del canone di disponibilità.
Fase di esercizio dell’opera.
La fase di esercizio dell’opera coincide con l’effettiva messa a disposizione della stessa.
Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’ Asl Viterbo la costante fruibilità dell’opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto.
Rimane in capo all’affidatario la Manutenzione Pluriennale dell’opera, sia ordinaria che straordinaria, in conformità al piano di manutenzione presentato in sede di gara, per tutto il periodo di messa a disposizione, essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento del complesso edilizio in tutte le sue parti, come disciplinato dagli artt. 1575 e seguenti del codice civile, in considerazione della natura privatistica dell’opera, nonché stabilito dal capitolo prestazionale, e dal piano di manutenzione allegato all’offerta.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario, è consapevole che l’ Asl Viterbo riterrà l’opera parzialmente o totalmente indisponibile nei seguenti casi:
- nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione della stessa o comunque quando l’esecuzione della manutenzione sia incompatibile con le attività ivi previste che possano esserne anche solo parzialmente ridotte e/o limitate;
- per vizi compromettenti la funzionalità dell’opera.
Articolo 9 - Canone di Disponibilità
L’affidatario è retribuito con il seguente corrispettivo, non soggetto a rivalutazione monetaria, partire dal
anno dalla stipula del contratto:
Il Canone di Disponibilità è fissato in €. (Offerto in sede di gara) /anno, oltre IVA, per la durata di anni 18
Il canone di Disponibilità verrà corrisposto in due rate semestrali posticipate.
Il pagamento della prima rata del primo canone annuale, verrà corrisposta ad avvenuto collaudo positivo e dopo il rilascio del certificato di agibilità.
L’amministrazione si impegna ad effettuare il collaudo entro il termine di 3 mesi dalla data di consegna dell’opera.
In caso di mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario del termine di consegna delle opere indicato in sede di offerta, sarà decurtato dal Canone di Disponibilità Annuale l’importo proporzionalmente determinato avuto riguardo al numero di giorni di ritardo (canone annuale / 365 x n. giorni di ritardo consegna), oltre all’applicazione delle penali per ritardo.
Il Canone di Disponibilità da corrispondersi all’aggiudicatario potrà essere abbattuto delle eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza all’Art 188, comma 6 del D.Lgs 50/2016.
Al fine di trasferire completamente il Rischio di Disponibilità - così come raccomandato da EUROSTAT e come indicato al comma 3 dell’Art 180 del D.Lgs 50/2016 - il pagamento dei Canoni di Disponibilità è correlato all'effettivo ottenimento del servizio reso e la Stazione Appaltante ha il diritto di ridurre i propri pagamenti relativi a tali Canoni nel caso in cui i parametri prestabiliti, per quanto riguarda la Disponibilità dell’Opera e per quanto riguarda i servizi erogati, non vengano raggiunti.
L’incidenza delle riduzioni del Canone di Disponibilità è stabilita nell’art. 2.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per il mancato raggiungimento dei livelli di performance si addivenisse ad una riduzione del canone annuale pari al canone annuo, il contratto si intenderà risolto.
Art. 10 - Interventi di manutenzione
Dalla data di inizio di messa a disposizione all’Asl Viterbo, l’affidatario è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in perfetta efficienza di tutte le parti dell’immobile e degli impianti per tutta la durata contrattuale.
Tali interventi dovranno essere effettuati con le modalità e tempistiche riportati nel “Piano di manutenzione” dell’edificio presentato in sede di offerta e che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 11 - Penali
A) In caso di mancato rispetto da parte del soggetto aggiudicatario del termine di consegna delle opere indicato in sede di offerta sarà decurtato dal Canone Annuale di Disponibilità l’importo proporzionalmente determinato avuto riguardo al numero di giorni di ritardo (canone annuale / 365 x n. giorni di ritardo consegna).
B) In caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.
Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato di collaudo, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara, il valore del canone di disponibilità risulterà essere abbattuto delle eventuali detrazioni stabilite dal collaudatore in ottemperanza all’art.188, comma 6, D.Lgs 50/2016 proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte dell’utilizzatore.
C) Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell’opera.
In caso di mancata effettuazione della manutenzione pluriennale da parte dell’affidatario, così come dallo stesso indicati nel piano di manutenzione, il valore del canone di disponibilità risulterà essere abbattuto delle detrazioni previste al punto 2.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto mediante escussione della polizza “Garanzia della Disponibilità” di cui al seguente art.12.
Articolo 12 - Garanzie
A) Cauzione definitiva in fase di esecuzione.
Ai sensi e nei modi dell’ Articolo 103 del D.Lgs 50/2016, l’affidatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’affidatario, il Xxx Xxxxxxx avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
L’affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Asl Viterbo abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
La garanzia copre gli oneri per la mancata od inesatta messa in Disponibilità dell’Opera a favore dell’Amministrazione ed il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
B) Cauzione definitiva in fase di esercizio dell’opera, ovvero Garanzia della Disponibilità.
Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte dell’affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativa alla messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del 100% (centopercento) del valore del Canone di Disponibilità Annuo. pari a € offerto in sede di gara.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per la mancata od inesatta esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli eventuali interventi sostitutivi.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività manutentive. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Detta cauzione deve essere reintegrata dall’Appaltatore sino all’importo convenuto ogni qualvolta la Stazione Appaltante l’abbia dovuta escutere, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Allo stesso modo l’Appaltatore dovrà provvedere al suo adeguamento in proporzione alla variazione dell’importo contrattuale
derivante da nuovi o maggiori lavori affidatagli in conseguenza di eventuali varianti. Sia il reintegro che l’adeguamento potranno essere eseguiti con bonifico bancario oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria avente le stesse condizioni sopra precisate.
In caso di mancata ottemperanza, da parte dell’Appaltatore, all’obbligo del reintegro/adeguamento richiesto, il Committente è sin d’ora autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti dal Canone di Disponibilità.
La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
Tutte le Coperture Assicurative e le Garanzie Fideiussorie sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alle prescrizioni dettate dal D.Lgs n. 50/2016.
Verranno applicate le riduzioni percentuali sull’importo delle singole Cauzioni, Garanzie e Polizze Assicurative, ai sensi ed agli effetti dell’Art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 .
C) Coperture Assicurative
Per quanto attiene all’attività di Progettazione, il Concorrente o i Soggetti incaricati della progettazione in appalto, prestano la “Polizza Assicurativa” contro i rischi professionali per un importo di € 1.000.000,00 ai sensi dell’Art. 83, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016 .
Fermo restando quanto disposto dall’Articolo 93 e dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’Articolo 103 del D.Lgs 50/2016, l’esecutore dei lavori ai sensi del comma 7 dell’Articolo 103 D.Lgs 50/2016, ha stipulato Polizza Assicurativa n- rilasciata dalla compagnia , che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compreso quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
D) In funzione della particolare caratteristica delle opere da realizzare, ’Aggiudicatario presta a sue spese, le seguenti coperture assicurative/ garanzie:
1 Polizza Assicurativa n. rilasciata dalla compagnia , per Danni Subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2 Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi n. rilasciata dalla compagnia
, che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
3 Polizza Assicurativa All Risks n. rilasciata dalla compagnia , a far data dal certificato di collaudo con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata dell’operazione di CdD, a Garanzia dei Danni all’Opera, in conseguenza di un qualsiasi evento naturale e/o artificiale (Incendio, Scoppio, Terremoto, Alluvione, Fulmine, etc.) che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione
4 Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi n. rilasciata dalla compagnia
, con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a terzi
5 Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale n. rilasciata dalla compagnia , per tutta la durata dell’operazione di Contratto di Disponibilità, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Articolo 13 - Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell’opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell’affidatario, non attribuibile a responsabilità del Asl Viterbo, previsti dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell’opera, l Asl Xxxxxxx farà rivalsa sulle garanzie prestate dall’appaltatore e riportate nel precedente art. 12 fermo restando il risarcimento di ulteriori maggiori danni.
Articolo 14 - Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell’opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell Asl Viterbo dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità dell’affidatario, dopo la messa a disposizione dell’opera, l’affidatario avrà diritto al pagamento dei canoni residui oltre a quelli scaduti e non saldati.
Articolo 15 - Trasferimento di proprietà
Alla scadenza del contratto di disponibilità e con il pagamento dell’ultimo canone dovuto, la proprietà della costruzione passerà automaticamente in capo all'Azienda Asl di Viterbo, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa Azienda sanitaria
Le spese dell’atto di trasferimento sono interamente a carico del Asl Viterbo , così come ogni onere fiscale, ivi inclusa l’imposta di registro ed ogni altra imposta o tassa applicata.
Articolo 16 - Spese, imposte e tasse
Le spese, imposte e tasse, derivanti dal presente contratto, non diversamente indicate nello stesso, si intendono a carico esclusivo dell’affidatario, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.
Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 187)
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presene appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente contratto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dal Asl Viterbo quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto.
Articolo 18 - Foro competente in via esclusiva
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, o comunque derivante dal contratto, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo e/o del TAR del Lazio.
Articolo 19 - Elezione di domicilio
Le parti eleggono domicilio presso la sede del Asl Viterbo sita ……………………….
Articolo 20 - Modifiche
Il presente contratto costituisce l’unica regolamentazione dei rapporti tra le parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.
Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti.
Articolo 21 Regime fiscale
A tutti gli effetti di legge il presente contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006, n. 248, trattandosi di attività di impresa.
Articolo 22 - Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Il Asl Viterbo