POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
RC E CVT VEICOLI COMMERCIALI
Il presente SET informativo contenente:
⚫ Documento informativo precontrattuale (DIP)
⚫ Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
⚫ Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018
⚫ Privacy
Numero Verde 000.00.00.00
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Polizza RC Veicoli Commerciali
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo
Società: Società BCC Assicurazioni
Prodotto: ''Formula Auto''
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa Polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
Che cosa è assicurato?
v Danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata.
v Danni causati a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice.
v Danni causati a terzi dal rimorchio agganciato a motrice propria di terzi quando l'evento si verifica in Germania, Spagna, Grecia e Francia.
v Veicolo adibito a scuola guida: danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché in presenza di istruttore abilitato.
v Danni a cose di terzi trasportati: su autobus.
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in Polizza (c.d. massimale).
La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Che cosa non è assicurato?
L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
x Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
x Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
x Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.
L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:
x dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
x dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
x dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
Ci sono limitazioni alla copertura?
L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:
! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc…);
! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
! veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
! veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
! veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
! se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.
Per i casi di cui sopra, ad eccezione dei primi due punti, la Società ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000 e 20.000 euro.
DIP 1 di 2 MOD. DIPvcBCC ED. 04/2021
Formula Auto
Dove sono coperto dall'assicurazione?
v L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Andorra.
v L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purchè sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.
Che obblighi ho?
⚫ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della Polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
⚫ La Polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.
⚫ In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
⚫ In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
⚫ In caso di furto del veicolo devi produrre copia della denuncia di furto presentata alle autorità competenti.
⚫ Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.
Quando e come devo pagare?
⚫ Il premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale o, in alternativa e su richiesta, semestrale (maggiorazione per interessi di frazionamento nella misura del 3%). In tal caso la rata deve essere pagata alla scadenza semestrale convenuta.
⚫ Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa.
⚫ Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. agente).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
⚫ La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
In presenza di frazionamento semestrale, se non paghi il premio della seconda semestralità, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
⚫ La durata del contratto è indicata in Polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
⚫ Qualora avessi sospeso il contratto, per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa. E' opportuno pertanto che non venga utilizzato, nè parcheggiato in aree pubbliche o a queste equiparate.
⚫ In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Come posso disdire il contratto?
⚫ Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
⚫ Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
⚫ E' possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio X.X.Xxxx corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.
DIP 2 di 2 MOD. DIPvcBCC ED. 04/2021
Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
(Veicoli Commerciali)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
BCC Assicurazioni Società per Azioni con socio unico Prodotto:"Formula Auto"
Data di aggiornamento: 01/06/2022 - Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La Compagnia ha sede legale e sede sociale in Italia, Largo Xxxxx Xxxxxxxx n° 1 - 20143 Milano - tel. 00000000 - fax 0000000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - indirizzo PEC: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Bcc Assicurazioni S.p.A. - Servizio Vendite - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx oppure Casella Postale 32 - Xxxxx xxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Autorizzazione all'esercizio dell'impresa
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con provvedimento IVASS n. 333 del 13 settembre 1996. Registro delle imprese di Milano n. 02652360237. E' iscritta all'albo imprese ISVAP n. 1.00124, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:
⚫ del Patrimonio Netto è pari a 17,857 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 14,448 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 2,441 milioni di euro);
⚫ del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 10,136 milioni di euro (a);
⚫ del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 4,23 milioni di euro;
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 23,736 milioni di euro (b);
⚫ dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 23,736 milioni di euro.
Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,34 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx0/xxxxxxx.xxx?x_xxxxxxxxXXx00000&x_xxxxxxxxXXx00000&x_xxxxXXx00000
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
Massimali | Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,450 milioni di euro per i danni alla persona e 1,300 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Con la sottoscrizione della garanzia di responsabilità civile potrai usufruire gratuitamente delle seguenti estensioni: ⚫ Ricorso terzi da incendio. copre i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall'incendio del veicolo assicurato quando non è in circolazione e fino alla concorrenza di 300.000 euro; ⚫ Carico e scarico. copre i danni cagionati involontariamente dai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, non eseguiti con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna, e fino al massimale di responsabilità civile indicato in Polizza. |
Tipo di guida | Non sono previste formule di personalizzazione sulla base del conducente del veicolo. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalse RCA Smart) | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Terzi trasportati | Se acquisti questa garanzia, in deroga all'art. 54 del codice della strada, sono coperti, fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati nella cabina di guida o a fianco del conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone. La garanzia non può essere acquistata nel caso in cui il veicolo trasporti merci pericolose. In tal caso la copertura è limitata al personale di scorta o addetto alle operazioni di carico e scarico. |
Sgombero neve | Con questa garanzia puoi tutelarti, fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, contro i danni provocati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili, purchè tu sia regolarmente autorizzato a svolgere dette attività da parte delle Autorità competenti. |
Quali coperture posso aggiungere alla X.X.XXXX pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia X.X.Xxxx obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza. Potrai scegliere tra una delle soluzioni sotto riportate a seconda del veicolo che devi assicurare. ⚫ Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi acquistare l'opzione di Assistenza "Small" che prevede, in caso di sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo, la possibilità di usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. ⚫ Se il veicolo è destinato al trasporto di cose con peso a pieno carico superiore a 3.500 kg, puoi acquistare l'Assistenza "Gommati Pesanti", che prevede a titolo esemplificativo le seguenti prestazioni: il soccorso stradale, l'invio di pezzi di ricambio per il veicolo in quanto non reperibili sul posto, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di medicinali urgenti a seguito di infortunio, l'organizzazione del viaggio di rientro a seguito di infortunio conseguente ad incidente. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | ⚫ Per i veicoli per trasporto di cose con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large", che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'invio del taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva, l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: ⚫ Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; ⚫ Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; ⚫ Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; ⚫ Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l'erogazione della prestazione; ⚫ Dolo dell'assicurato; ⚫ Abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Puoi scegliere tra due tipologie di coperture: ⚫ Protezione legale per la circolazione. La formula "Basic". Copre l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria. ⚫ Protezione legale per la patente. La formula base "standard" è una garanzia che tutela, la persona indicata in Polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la X.X.Xxxx, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d'incidente stradale, l'opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un'indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L'importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a 8.000 euro, relativamente alla protezione legale per la circolazione. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura con la Protezione Legale "Best", che offre i servizi di cui alla garanzia "Basic" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali, anche in caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 Codice delle Assicurazioni - sinistri CARD), di gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo e sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali, l'opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad incidente stradale. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Massimali. Sono previsti massimali variabili per livello di copertura e garanzia. Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione "Basic" e "Best", le garanzie non solo valide principalmente: ⚫ per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; ⚫ per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; ⚫ se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all'immatricolazione; ⚫ nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o inerente l'omissione di fermata e assistenza; ⚫ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; ⚫ in materia fiscale e amministrativa; ⚫ per controversie con la Compagnia. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: ⚫ un minimo di 45.000 euro per il caso morte ed 50.000 euro per l'invalidità permanente; ⚫ ad un massimo di 110.000 euro per il caso morte ed 120.000 euro per l'invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: ⚫ Diaria da ricovero. che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; ⚫ Rimborso spese di cura. che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e i 75 anni. Franchigie. La franchigia non si applica per indennizzo fino a 50.000 euro e qualora l'invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 25% dell'invalidità totale. È prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del: ⚫ 3% per gli indennizzi compresi tra 50.000 euro ed 100.000 euro; ⚫ 5% per indennizzi superiori a 100.000 euro. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: ⚫ Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; ⚫ Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; ⚫ Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; ⚫ Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; ⚫ Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario. ⚫ Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore. |
INCENDIO, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E ATTI VANDALICI (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio ed eventi atmosferici. La garanzia incendio prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Relativamente agli eventi atmosferici, la copertura è prestata per danni conseguenti a: trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste compresa la grandine. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Incendio. Se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura ai danni subiti a seguito di urto o collisione con animali selvatici avvenuti in aree ammesse alla circolazione del veicolo. E' previsto un limite di indennizzo nella misura di 3.000 euro e comunque nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Eventi atmosferici versione estesa. se previsto per il tipo veicolo, è possibile estendere la copertura base ai seguenti eventi: alluvioni e inondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. Estensione optional e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 euro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in Polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: ⚫ Il danno da furto parziale è quantificato in 500 euro; ⚫ In Polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 euro; ⚫ L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 euro, ossia l'ammontare del danno (500 euro) dedotto il minimo non indennizzabile (150 euro). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 euro) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 euro) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: ⚫ Semplici bruciature non seguite da incendio; ⚫ Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; ⚫ Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; ⚫ Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; ⚫ Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; ⚫ Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; ⚫ Conduzione da parte di persone non abilitate; ⚫ Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano all'interno del veicolo; ⚫ Danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
KASKO (opzionale) | |
Garanzie di base | Se prevista per il tipo veicolo, prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato (forma "solo collisione"). La copertura può estesa anche ai casi di urto con ostacoli mobili o fissi di qualsiasi genere, ribaltamento e uscita di strada (forma "completa"). |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Estensione optional e accessori. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie, intesi come installazioni stabilmente fissate al veicolo e fornite direttamente dalla casa costruttrice, ma con supplemento del prezzo base di listino, o da ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equipollente. E' previsto un limite massimo di indennizzo fissato nella misura del 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e comunque non superiore a 8.000 euro. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. La garanzia è prestata con scoperto e relativo minimo indicati in Polizza. Per sapere come funziona lo scoperto e il relativo minimo non indennizzabile puoi vedere l'esempio di funzionamento descritto nella sezione INCENDIO E FURTO - Limitazioni, esclusioni e rivalse. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: ⚫ Xxxxx subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada; ⚫ Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; ⚫ Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; ⚫ Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; ⚫ Danni avvenuti in autodromi o durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; ⚫ Danni cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico; ⚫ Conduzione da parte di persone non abilitate; ⚫ Danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale) | |
Garanzie di base | Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie, personalizzati per tipo veicolo, che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: ⚫ la riparazione o sostituzione dei cristalli rotti; ⚫ la riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo; ⚫ la duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; ⚫ l'immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Sono esclusi i danni: ⚫ Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; ⚫ Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; ⚫ Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo. |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (X.X.Xxxx) o di altra natura (es. incendio, furto ecc X.X.XXXX Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro X.X.XXXX alla Compagnia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia: ⚫ Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; ⚫ Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; ⚫ Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: ⚫ I veicoli coinvolti sono più di due; ⚫ Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; ⚫ Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx. Garanzie diverse dall'X.X.XXXX Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'X.X.Xxxx (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx. Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l'applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia". | ||
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | ||
Assistenza | Protezione legale | |
IMA Italia Assistance Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). Principali riferimenti: ⚫ telefono: 000.000.000 oppure dall'estero al numero: x00 00 000 000 00; | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - 00000, Xxxxxx Principali riferimenti: ⚫ numero verde: 000 000 000 ⚫ numero: 02 2412 8883 ⚫ posta ordinaria: D.A.S. S.p.A. - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Obblighi dell'impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della Polizza mediante le seguenti modalità: ⚫ Se intermediario Agenzia: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l'agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti; ⚫ Se intermediario Banca: addebito su conto corrente (sdd), bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito internet della Compagnia. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'X.X.Xxxx descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non da diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive all'incendio o furto totale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dall'X.X.Xxxx la durata del contratto è indicata in Polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente o mette a tua disposizione presso l'agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza e l'emissione di un'appendice di proroga o quietanza. Relativamente alla copertura assicurativa, e ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP, si evidenzia che per le garanzie "Assistenza", "Protezione legale" e "Protezione conducente", la copertura è prestata fino alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza o sul certificato di assicurazione. |
Sospensione | E' possibile sospendere il contratto. In tal caso, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L'assenza del tacito rinnovo riguarda anche i rischi accessori (es: Protezione del conducente, incendio, furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per i contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn. |
Risoluzione | Sia per la garanzia X.X.Xxxx che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto Formula Auto è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all'utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.).
Quali costi devo sostenere?
La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 11%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: BCC Assicurazioni S.p.A. c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: ⚫ Fax: 02/00000000 ⚫ Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia X.X.Xxxx la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia X.X.Xxxx la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante; l'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA' DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
DIP aggiuntivo 9 di 9 MOD. DIP + vc ED. 06/2022
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO E CVT - VEICOLI COMMERCIALI
INDICE
GLOSSARIO 3
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 9
R.C. AUTO - SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO 15
SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI 38
Assistenza Small, Medium e Large 38
Assistenza Gommati Pesanti 69
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE 73
CORPI VEICOLI TERRESTRI 76
Incendio 77
Collisione con animali selvatici 77
Eventi atmosferici 78
Furto 78
Atti Vandalici 79
Kasko 81
Estensione optional e accessori - Fono - Audio - Visivi non di serie 82
GARANZIE AGGIUNTIVE - SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE 83
Pacchetto Large 83
Pacchetto Pluspower 84
Pacchetto Ultrapower e Travel 85
PROTEZIONE CONDUCENTE 86
Invalidità permanente 88
Morte per infortunio 90
Diaria da ricovero 90
Xxxxxxxx spese di cura per infortunio 91
SEZIONE SINISTRI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 92
Sezione Responsabilità Civile Auto 92
Sezione Assistenza 92
Sezione Protezione Legale 93
Sezione Corpi Veicoli Terrestri 93
Sezione Garanzie Aggiuntive 96
Sezione Protezione Conducente 96
GLOSSARIO
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA
Abitazione
La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Accessori di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.
Accessori fono-audio-visivi non di serie
Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.
Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.
Allagamento
Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.
Alluvione
Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.
Antifurto satellitare
Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.
Antifurto "immobilizer"
Dispositivo antifurto che inibisce l'avviamento del motore senza che sia presente la chiave corretta e che evita che l'auto venga avviata semplicemente collegando i fili.
Area aeroportuale
Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).
Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.
Attestazione dello stato di rischio
Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Avente diritto
La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Banca Dati
La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bufera
Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.
Car sharing
Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.
Carta Verde
Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria
R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.
Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.
Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.
Cessionario
La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.
Classe interna
Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.
Classe di merito di conversione universale (CU)
Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.
La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.
Circolazione
Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.
Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza Bcc Assicurazioni.
Conducente
Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.
Consap
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (xxx.xxxxxx.xx).
Contraente
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.
Contratto
Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Xxxxxxx).
c.p.c.
Codice Procedura Civile
c.p.p
Codice Procedura Penale
C.V.T.
Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.
D.A.S.
Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.
Day hospital
La degenza diurna, in Istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.
Degrado commerciale
La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.
D.Lgs
Decreto Legislativo
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica
Ebbrezza
Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
Esplosione
Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Familiare convivente
La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.
Formula Auto
È la soluzione R.C.A. della Compagnia che non prevede l'utilizzo di dispositivi digitali.
Franchigia
Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.
Frana
Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.
Furto
È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Gare di regolarità pura
Gare nelle quali non la velocità ma il rispetto dei tempi prestabiliti, per compiere i diversi tratti del percorso, costituisce il fattore determinante per la classifica.
Grandine
Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.
Guasto
Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).
Impresa di Assistenza
Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.
Incendio
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente
L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.
Infocar
Listino di "Quattroruote Professional - Valore assicurato" che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.
Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Inondazione
Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.
Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura
Gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza (RSA), per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.
IVASS (ex ISVAP)
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Legge
Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
Locatario
La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
Massimale
L'importo massimo che la Compagnia assicurativa è tenuta a corrispondere per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato
Minimo non indennizzabile
Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.
Nucleo famigliare
Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.
Optional non di serie
Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.
Sono esclusi i Sistemi di guida satellitare.
Patto di riservato dominio
È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.)
Polizza
Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.
Portatore di handicap
La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.
P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.
Premio
La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.
Prima immatricolazione
Si intende la data di prima immatricolazione al PRA.
In caso di veicolo di provenienza estera si intende la data di prima immatricolazione effettuata all'estero.
Primo rischio assoluto
È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.
Proprietario
L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
R.C.A.
Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.
Responsabilità concorsuale
Responsabilità attribuita in misura percentuale a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità principale
Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Ricovero
La permanenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Risarcimento diretto
Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla propria Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Sistemi di guida satellitare
Impianti, forniti direttamente dalla casa costruttrice contestualmente all'acquisto del veicolo con supplemento del prezzo base di listino, o forniti da parte di ditte specializzate, che consentono la guida automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Scoperto
La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Sforzo
Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.
(Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente").
Sinistro
Evento dannoso, accidentale e imprevisto, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.
Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.
Smottamento
Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.
Società (altre)
Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.
Società Gestionaria
La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.
Sostanze Stupefacenti o Psicotrope
Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.
Struttura Organizzativa
È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).
Tariffa
I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.
Tempàri
Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.
Tempesta
Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.
Terzi
Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.
Tromba d'aria
Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.
Uragano
Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.
Valore assicurato
Il valore del veicolo esclusi:
⚫ gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente;
⚫ i sistemi di guida satellitare automatica o semi automatica delle macchine agricole.
Veicolo
autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova e macchine operatrici.
⚫ Limitatamente alla sezione Assistenza:
- Small, Medium, Large: autoveicolo per trasporto di cose, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta che:
- non superino a pieno carico i 3.500 kg;
- siano ad uso conto proprio o conto terzi.
- Small, Medium: autoveicolo per trasporto di cose, che non superi a pieno carico i 3.500 kg;
- camper: autocaravan, caravan a uso proprio (con esclusione dei veicoli in locazione o a noleggio) per il trasporto promiscuo di cose e/o persone, regolarmente assicurato con Polizza R.C.A., di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
Attenzione: i veicoli superiori a mt. 3,00 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.
- gommati pesanti: autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg, (autoarticolati, autotreni, autosnodati, trattori stradali e autoveicoli ad uso speciale).
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Premessa
Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:
⚫ Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
⚫ Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large e Gommati Pesanti
⚫ Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente
⚫ Garanzie C.V.T. (Incendio e Collisione con animali selvatici, Eventi atmosferici, Furto e Atti vandalici, Kasko)
⚫ Garanzie Aggiuntive (pacchetti Large, Ultrapower, Pluspower, Travel)
⚫ Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Xxxxxxxx spese di cura per infortunio).
Articolo 1
Dove vale la copertura
L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell'Unione Europea.
L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.
Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
Sezione Protezione Legale
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa e negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo in tutti i casi indicati nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione Protezione Legale.
L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.
Articolo 2
Quando e come devo pagare
Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.
Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati all'emissione della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.
Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia, che rilascerà il certificato previsto dalle disposizioni in vigore e la relativa Carta Verde (se prevista).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:
⚫ Se intermediario Agenzia: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società; contante, presso l'agenzia che ha emesso il Contratto, nei limiti previsti dalle vigenti.
Se intermediario Banca: addebito su conto corrente (sdd), bonifico bancario o pagamento mediante carte di credito sul sito internet della Società.
Articolo 3
Diritto di ripensamento
Entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.
Per avvalersi di questo diritto, il Contraente deve comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto alla Compagnia, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.
La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.
1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
Restituzione del premio
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Carta verde, se rilasciata) dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
Articolo 4
Modalità di sottoscrizione del Contratto
Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia.
Articolo 5
Quando inizia e quando finisce la copertura
Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:
a) annuale, il Contratto ha durata annuale;
b) annuale più frazione, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
c) temporanea, il Contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza.
I contratti stipulati nelle forme annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.
La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa.
L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo Premio, implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.
Qualora il Contraente non accettasse la proposta di xxxxxxx, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.
Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:
⚫ di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
⚫ di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.
In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.
Articolo 6
Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del codice civile), possono comportare l'annullamento della Polizza,
la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.
Articolo 7
Risoluzione del Rapporto
Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.
Articolo 8
Cessazione del rischio
In caso di:
⚫ vendita o messa in conto vendita del veicolo;
⚫ distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
⚫ nonché furto o rapina senza ritrovamento;
il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:
• fornendo la relativa documentazione e
• assumendo l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, salvo il caso di furto o rapina.
In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
La Compagnia, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:
⚫ trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
⚫ risoluzione del Contratto;
⚫ cessione del Contratto;
⚫ sospensione del Contratto.
Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione).
Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:
⚫ di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
⚫ locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
⚫ di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.
La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.
Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della
tariffa in vigore al momento della sostituzione.
Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso, ma procederà all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.
Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato
1/360 del premio netto annuo per ogni giorno non goduto
Rimborso premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l'ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.
Risoluzione del Contratto
Il contraente può risolvere il Contratto con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita dal momento dell'inoltro della copia:
⚫ del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
⚫ dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.
Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.
1/360 del premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua
Restituzione premio
Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:
⚫ previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
⚫ dal giorno successivo a quello della denuncia stessa.
Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.
Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.
Casi specifici
In caso di:
⚫ furto o rapina, senza ritrovamento,
⚫ incendio totale,
la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di Premio
C.V.T. corrisposta e non usufruita. Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di Premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.
In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.
Cessione del Contratto
Nel caso in cui il Contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.
Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.
Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per tal motivo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.
Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).
Sospensione del Contratto
Il contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato secondo le regole contenute nell'articolo "Sospensione della copertura assicurativa/riattivazione".
Articolo 9
Sospensione della copertura assicurativa/Riattivazione
Sospensione
Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto è tenuto a farne richiesta scritta alla Compagnia restituendo il certificato e la Carta Verde (se rilasciata) oppure autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi.
La sospensione:
⚫ ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
⚫ può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del Contratto.
All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice.
La sospensione non è consentita:
⚫ se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese;
⚫ per i contratti di durata inferiore all'anno;
⚫ per i contratti ceduti;
⚫ per i contratti amministrati con "libro matricola";
⚫ per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.
Riattivazione
La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del contraente per il medesimo o altro veicolo. Nel caso in cui si tratti del medesimo veicolo, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
⚫ del medesimo intestatario al PRA;
⚫ del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
⚫ stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe CU" dell'articolo 8 "Gestione del Bonus/Malus" (condizione speciale - I e L).
Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, diverso da quello assicurato sul Contratto oggetto di sospensione, l'operazione è ammessa purchè la proprietà sia:
⚫ del medesimo intestatario al PRA;
⚫ del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
⚫ di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.
La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purchè quest'ultimo risulti posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:
⚫ una durata minima pari o superiore a tre mesi, con la riattivazione, la scadenza annuale del Contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa;
⚫ una durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.
Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita
1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
Restituzione premio
Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi).
Articolo 10
Sostituzione del certificato
Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.
Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.
Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:
⚫ in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
⚫ in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
⚫ in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.
Articolo 11
Mancata autocertificazione distruzione/eliminazione Certificato e Carta Verde
Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se rilasciata), la
Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.
Articolo 12
Altre assicurazioni
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (ai sensi dell'art. 1910 C.C.).
Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.
Articolo 13 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:
- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).
Articolo 14 Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 15
Configurazione polizza a rinnovo
Le parti danno atto e convengono che alla scadenza contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:
⚫ dati riferiti alla tariffazione,
⚫ numero polizze R.C.A. per ogni settore,
⚫ numero polizze per famiglia di prodotto.
Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.
RC AUTO
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
Articolo 1
Che cos'è assicurato
La Compagnia assicura, in conformità della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.
Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre altresì la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.
La Compagnia inoltre assicura:
a) la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
b) i danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi provocati dall'incendio del veicolo assicurato, quando questo non è in circolazione
Fino a 300.000 euro per anno assicurativo
Copertura danni a mobili e immobili di terzi per incendio veicolo
Sono in ogni caso esclusi:
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni. La garanzia è prestata nel limite del massimale R.C.A. indicato in Polizza.
d) la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna, della Grecia e della Francia, dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in Polizza quando circoli agganciato a motrice propria di terzi.
e) la responsabilità dell'istruttore, nel caso di veicolo adibito a scuola guida, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
- l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
- l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. (condizione identificata in Polizza come condizione speciale B).
f) relativamente agli autobus, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
(condizione identificata in Polizza come condizione speciale C).
Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:
⚫ anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
⚫ per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.
Rimorchi - rischio statico
La garanzia vale esclusivamente se il rimorchio è staccato dalla motrice, per:
⚫ i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta;
⚫ i danni derivanti da manovre a mano;
⚫ i danni derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Rinuncia al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART).
La Compagnia, solamente per il primo Sinistro, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del Sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.
Terzi Trasportati (condizione speciale T)
La Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 del Codice della Strada, assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone.
Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico e allo scarico. L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo. La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale T.
Sgombero neve
Qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente l'assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato. La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale V.
Articolo 2
Cosa non è assicurato
L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:
a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:
⚫ dalla circolazione in aree aeroportuali;
⚫ dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
⚫ dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.
Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
Articolo 3
Limitazioni alla copertura
L'Assicurazione non è operante nel caso di:
⚫ conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a
12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
⚫ conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa solamente nel caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:
Guida in stato di ebbrezza | 5.000 Euro |
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | 20.000 Euro |
⚫ veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a
svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
⚫ veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
⚫ veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
⚫ veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
⚫ se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
⚫ danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia;
⚫ veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;.
Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.
Articolo 4
Attestazione dello stato di rischio
La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio".
Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:
⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione.
In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:
⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.
La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.
Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
Articolo 5
Formula tariffaria Franchigia (condizione speciale - E)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in Polizza.
Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto, il Contraente può scegliere, a seconda del tipo veicolo, tra una delle franchigie base riportate nelle tabelle che seguono:
Tabella Franchigia base
TIPO VEICOLO | FRANCHIGIA BASE |
Motocarro | 150 euro |
Autobus | 250 euro |
500 euro | |
Veicoli trasporto cose | 250 euro |
500 euro |
La gestione della franchigia riportata sul Contratto e della classe di merito C.U. avranno luogo sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole di seguito riportate.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione o di voltura e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga a quanto sopra, sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito C.U. vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella tabella che segue:
Tabella maggiorazione della Franchigia
TIPO VEICOLO | MAGGIORAZIONE DELLA FRANCHIGIA BASE |
Motocarro | 150 euro |
Autobus | 500 euro (per l'opzione fr. 250) |
1.000 euro (per l'opzione fr. 500) | |
Veicoli trasporto cose | 150 euro (per l'opzione fr. 250) |
200 euro (per l'opzione fr. 500) |
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO C.U.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato, il Contratto verrà emesso con l'importo della franchigia scelta dal Contraente e assegnato alla classe di merito C.U.:
⚫ riportata sull'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assicurazione;
⚫ sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione
1. Assegnazione alla classe.
Nel caso in cui non sia specificata la classe C.U. di assegnazione sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, la collocazione alla classe C.U. avrà luogo a seconda della formula tariffaria presente sull'attestazione, secondo le seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.
Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a) acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b) richiede al Contraente una dichiarazione scritta, per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e della Franchigia.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza alcuna maggiorazione della Franchigia.
4. Veicolo già assicurato all'estero.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
⚫ il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,
⚫ che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
⚫ sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa. Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione con targa italiana, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero.
In mancanza della documentazione giustificativa richiesta, il Contratto è assegnato alla classe di C.U. 14 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia".
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla franchigia base scelta.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione
Si procede all'assegnazione alla classe C.U. 18 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia" nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Si procede all'assegnazione alla classe C.U. 14 e la franchigia base sarà maggiorata dell'importo indicato nella "tabella maggiorazione della franchigia", nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo, indicato nella dichiarazione, con targa italiana.
7. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione C.U. (18), per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della Franchigia
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, l'importo della franchigia scelto dal Contraente, al momento dell'emissione del primo Contratto, non è soggetto a variazioni anche nel caso in cui, nel periodo di osservazione come sotto definito, la Compagnia abbia provveduto al pagamento anche
parziale di xxxxx conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.
Periodo di osservazione
È il periodo di tempo nel quale la Compagnia osserva e registra gli eventuali sinistri commessi o subiti dall'assicurato e si quantifica come segue:
⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
⚫ in caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
2. Gestione della classe C.U.
Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti di cui alla sezione "rinnovo del Contratto" della "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".
SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo oggetto di sostituzione (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate).
In caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito.
Articolo 6
Formula tariffaria Tariffa Fissa
E' la formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti dalla Compagnia nel periodo di osservazione.
Per gli aspetti normativi, quali a titolo esemplificativo quelli connessi alla gestione della classe C.U. e alla documentazione probatoria da esibire o fornire, si applicano, in quanto compatibili, quelli contenuti nella "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I - trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)".
Articolo 7
Formula tariffaria tariffa pejus (Condizione speciale G)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Pejus", che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l'applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
⚫ in caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al "Pejus" e alla classe di merito C.U. avviene:
⚫ sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
⚫ sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa
1. Assegnazione della classe
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
⚫ al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:
Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"
Classe C.U. di assegnazione | Sinistri nell'ultimo periodo di osservazione | |||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 o più Sinistri | |
Da classe 1 a classe 18 | Tariffa fissa (Pejus) | Pejus + 5% | Pejus + 15% | Pejus + 25% |
Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati
Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b. richiede al Contraente una dichiarazione scritta per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito C.U. e del Pejus.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.
4. Veicolo già assicurato all'estero
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"), sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus" di cui al punto 1 della presente sezione.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
5. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
⚫ alla tariffa Pejus.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe C.U., il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggiorazione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione.
Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
7. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Assegnazione della classe di merito
Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
⚫ con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
⚫ con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Impese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:
⚫ nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
⚫ e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo".
Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro
denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella delle regole evolutive della classe C.U.
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sinistri nel periodo di osservazione | |||
0 | 1 | 2 | 3 o più |
Tassa fissa (Pejus) | Pejus + 5% | Pejus + 15% | Pejus + 25% |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto b) e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del Premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:
⚫ alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
⚫ o alla Compagnia (per gli altri sinistri)
il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento dello stato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
⚫ sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
⚫ sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU
Premesso che:
⚫ in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
⚫ e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito C.U.:
⚫ in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all'omonima sezione contenuta nell'art. 8 "Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I conto proprio - L conto terzi)", per tutti i dettagli in termini di applicabilità.
Articolo 8
Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale: I trasporto cose conto proprio; L - trasporto cose conto terzi)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 30 classi di merito interne (dalla 1 alla 30) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.
Periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:
⚫ in caso di nuova emissione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
⚫ In caso di rinnovo: inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.
STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO
All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DI INGRESSO
1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 e alla classe interna:
- 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi;
- 4 per camper conto proprio uso privato se
- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta; oppure
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente è tenuto a fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134-comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
- copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato ad un famigliare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO
Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:
⚫ sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso altra Impresa di Assicurazione;
⚫ sulla base delle regole evolutive di cui alla sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.
Veicolo assicurato presso altra Impresa di Assicurazione
1. Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati;
⚫ alla classe di merito interna sulla base delle seguenti regole:
a) determinazione della classe interna di origine in base al numero delle colonne della sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio nelle quali non compaia l'indicazione N.D. (non disponibile) e/o N.A. (non assicurato) come da tabella sotto riportata. Attenzione: qualora l'attestazione di rischio sia scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il Contratto (anno corrente), nella determinazione degli anni assicurati, le annualità non valorizzate dalla tabella della sinistrosità pregressa, dovranno essere considerate come N.A. (non assicurato).
Tabella classe di origine per autoveicoli trasporto cose conto proprio
Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8 | |||||||||
Anni assicurati (Esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 |
4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 |
3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 |
2 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 |
<1 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 29 |
Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18 | |||||||||
Anni assicurati (Esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
2 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
<1 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
Tabella classe di collocazione per autoveicoli trasporto cose conto terzi
Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8 | |||||||||
Anni assicurati (Esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 |
5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 |
4 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 |
3 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
<1 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18 | |||||||||
Anni assicurati (Esclusi N.A. e N.D.) | Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
4 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
3 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
<1 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
b) Qualora dalla tabella della sinistrosità pregressa:
- non risultino sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato alla classe di origine;
- risultino sinistri pagati, con responsabilità principale e/o con responsabilità concorsuale, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito di origine maggiorata di 3 classi per ogni sinistro.
c) Nel caso di assunzione di un camper conto proprio ad uso privato per la collocazione della classe di merito interna si dovrà procedere come segue:
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia completamente valorizzata (assenza di N.A. o N.D.) e non risultano sinistri il Contratto verrà assegnato alla classe di merito interna 1;
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzata anche con N.A.
(escluso N.D.) e non risultano sinistri, il Contratto verrà assegnato alla classe di merito 4;
- in tutti gli altri casi non contemplati si applicano le regole di cui ai punti a) e b) precedenti.
2. Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe C.U. avrà luogo sulla base delle seguenti regole:
Formula "Tariffa fissa" | Assegnazione alla classe C.U. 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Formula "Franchigia" | Assegnazione alla classe C.U. secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa |
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
3. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati.
Se al momento della stipula del Contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:
a) acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
b) richiede al Contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.
Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.
La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa
Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe di C.U. e quindi interna, sulla base della dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.
4. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione
L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.
Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi (C.U. 14).
5. Veicolo già assicurato all'estero.
Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:
il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U. partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"), sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.
Le regole da applicare sono le seguenti:
a. in assenza di sinistri: classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe C.U. 4, ossia classe 14 - 10);
b. in presenza di sinistri: determinazione della classe di C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).
Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base delle regole di cui al punto 1 della presente sezione.
Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 10, se veicolo conto proprio, o 19, se veicolo conto terzi.
Il Contraente deve consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.
6. Polizza temporanea
Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:
⚫ alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
⚫ alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1;
⚫ alla classe di merito interna 4 per i camper uso privato.
Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e classe di merito interna come sopra indicato.
Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni il contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.
7. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione
Si procede all'assegnazione alla classe interna 30 (C.U. 18) nei seguenti casi:
Indisponibilità dell'attestazione di rischio | Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto. |
Società posta in liquidazione coatta amministrativa | Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio |
Validità dell'attestato di rischio | Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni |
Polizza temporanea | Mancata consegna della Polizza temporanea precedente |
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale | Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto |
Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:
⚫ la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
⚫ e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.
8. Revisione della classe di merito
L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione (interna 30 - C.U. 18) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.
RINNOVO DEL CONTRATTO
1. Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
⚫ con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
⚫ con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.
2. Determinazione della classe di merito in base ai sinistri definiti fuori periodo di osservazione
Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Compagnie fuori periodo di osservazione, ossia:
⚫ nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetti sinistri tardivi)
⚫ e segnalati dalla Banca Dati degli attestati di rischio (BDA) attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Detta procedura prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.
Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro
denuncia.
Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.
Tabella delle regole evolutive classi interne
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per autoveicoli trasporto cose conto proprio | |||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
11 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
12 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
13 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
14 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
15 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
16 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
17 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
18 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
19 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
20 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
21 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
22 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 |
23 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
24 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 |
25 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
26 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
28 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per autoveicoli trasporto cose conto terzi | |||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
6 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
7 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
9 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
10 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
11 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
13 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
14 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
15 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
16 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
17 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
18 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
19 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 |
20 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 |
21 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
22 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 |
23 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 |
24 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
25 | 23 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 |
26 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
28 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tabella delle regole evolutive classe C.U.
Classe di merito di provenienza | Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati" | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3. Passaggio senza seguito di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:
a) assegnerà il Contratto alla classe di merito interna/CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto b) e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
4. Riapertura di un sinistro
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» con i conseguenti conguagli del Premio.
5. Riscatto del sinistro
In occasione della scadenza di rinnovo è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabelle), offrendo:
⚫ alla Consap, (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
⚫ alla Compagnia (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.
6. Aggiornamento attestato di rischio
Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:
⚫ sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
⚫ sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la scadenza della stessa (cosiddetto sinistro tardivo). L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.
CAMBIO D'USO - CONVERSIONE DELLA CLASSE INTERNA
In caso di cambio d'uso del veicolo da conto terzi a conto proprio e viceversa, relativamente alla classe interna si applicano le seguenti tabelle di conversione.
Da Bonus/Malus Conto Terzi a Bonus Malus Conto Proprio
Classi di merito di provenienza CONTO TERZI | Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 6 |
14 | 7 |
15 | 8 |
16 | 9 |
17 | 9 |
18 | 10 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 13 |
22 | 13 |
23 | 14 |
24 | 15 |
25 | 16 |
26 | 17 |
27 | 17 |
28 | 18 |
29 | 19 |
30 | 20 |
Da Bonus/Malus Conto proprio a Bonus/Malus Conto terzi
Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO | Classi di merito di provenienza CONTO TERZI |
1 | 6 |
2 | 8 |
3 | 9 |
4 | 10 |
5 | 11 |
6 | 13 |
7 | 14 |
8 | 15 |
9 | 16 |
10 | 18 |
11 | 19 |
12 | 20 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 27 |
18 | 28 |
19 | 29 |
20 | 30 |
21 | 30 |
22 | 30 |
23 | 30 |
24 | 30 |
25 | 30 |
26 | 30 |
27 | 30 |
28 | 30 |
29 | 30 |
30 | 30 |
GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.
Premesso che:
⚫ in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
⚫ la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
⚫ in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
⚫ nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.
In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".
Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".
a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi.
Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
La sola classe C.U. sarà conservata dai cointestatari cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.
b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.
Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.
La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.
Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della sola classe C.U. maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.
c) Mancato buon fine della vendita
Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:
⚫ posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
⚫ o ritrovato a seguito di furto totale,
e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.
Al Contratto va allegata:
⚫ dichiarazione rilasciata dal rivenditore circa il mancato buon fine della vendita,
⚫ la copia del verbale di ritrovamento del veicolo, nel caso di furto.
d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.
L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stessa.
Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:
⚫ copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
⚫ copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
e) Veicoli in leasing o a lungo termine
Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata sia se provvede all'acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell'utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisa uno nuovo.
In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.
Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.
f) Veicolo intestato a portatore di handicap
Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
⚫ copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.
Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando
g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi
La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".
L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro famigliare convivente.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
⚫ autocertificazione dello stato di convivenza con il "de cuius" al momento del decesso.
h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.
⚫ copia della visura camerale per la verifica della compagine societaria.
La disposizione si applica anche in caso di veicolo acquistato in proprio da persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;
⚫ inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
- la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedono il veicolo
- copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale
i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali
La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.
La disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
⚫ copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.
j) Cambio di destinazione d'uso
Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.
Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia o sia stata risolta di diritto prima della scadenza naturale del contratto, il contraente potrà stipulare un nuovo contratto in data successiva alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.
Sarà assegnata la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.
Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia o sia stata risolta di diritto prima della scadenza naturale del contratto, il contraente potrà stipulare un nuovo contratto in data successiva alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata.
Al Contratto dovranno essere allegati:
⚫ dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.
Sarà assegnata la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.
Articolo 9
Formula tariffaria Franchigia con Bonus/Malus (condizione speciale: M - trasporto cose conto proprio; N - trasporto cose conto terzi)
Premessa
La presente Assicurazione è stipulata nella forma mista Franchigia con Bonus/Malus. La franchigia, scelta dal Contraente e precisata in Polizza, è fissa ed assoluta per ogni sinistro.
GESTIONE DEL CONTRATTO
Per la gestione del Contratto si osservano, ove compatibili, le medesime disposizioni di cui alla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I - conto proprio; L - conto terzi)" con le seguenti particolarità:
⚫ Il Contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
⚫ Le maggiorazioni di Premio (malus), previste dalla "Formula tariffaria Bonus/Malus (condizione speciale veicoli trasporto cose: I - conto proprio; L - conto terzi)" saranno applicate solo in presenza di sinistri, il cui importo liquidato anche parzialmente, nel periodo di osservazione, sia superiore all'importo della franchigia scelta dal Contraente.
⚫ Il passaggio da tariffa «Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale I/L) a tariffa «Franchigia con Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale M/N), è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del Contratto. Il Contraente sceglie l'importo della franchigia e il Premio viene calcolato con riferimento al coefficiente della classe di merito maturata nella tariffa «Bonus/Malus».
ASSISTENZA SEZIONE ASSISTENZA
NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI
Premessa
In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:
⚫ SMALL
⚫ MEDIUM
⚫ LARGE
⚫ GOMMATI PESANTI
Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE
Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.
Articolo 1
Che cos'è assicurato
Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.
In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura
Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:
⚫ dolo dell'Assicurato;
⚫ suicidio o tentato suicidio;
⚫ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
⚫ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
⚫ stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all' art. 2952 codice civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
DOVERI DEL CONTRAENTE
A parziale deroga dell'art. 1910 codice civile, l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.
Articolo 3
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL'ITALIA: al numero verde 000 000 000
DALL'ESTERO: al numero x00 00 00 00 00 00
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
⚫ targa del veicolo assicurato;
⚫ tipo di servizio richiesto;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:
⚫ siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
⚫ siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.
FORMULA AUTO | |||
FORMULE | S M A L L | M E D I U M | L A R G E |
PRESTAZIONI | |||
SOCCORSO STRADALE | |||
OFFICINA MOBILE | v | v | v |
TRAINO | v | v | v |
RECUPERO FUORISTRADA | v | v | v |
ASSISTENZA AL VEICOLO | |||
AUTO IN SOSTITUZIONE | v | v | v |
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA | v | v | |
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID | v | v | v |
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI | v | v | v |
INVIO PEZZI RICAMBIO | v | v | v |
RECUPERO VEICOLO | v | v | |
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE | v | v | v |
AUTODEMOLIZIONE | v | v | v |
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO | v | v | |
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO | v | v | v |
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO | v | v | v |
INVIO DI UN AUTISTA | v | v | v |
SPESE D'ALBERGO | v | v | v |
XXXXXXX PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO | v | v | v |
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ | v | v | v |
ANTICIPO SPESE LEGALI | v | v | v |
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE | v | v | v |
INTERPRETE A DISPOSIZIONE | v | v | v |
ASSISTENZA ALLA PERSONA | |||
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI | v | v | v |
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE | v | v | v |
CONSULENZA MEDICA | v | v | |
ANTICIPO SPESE MEDICHE | v | v | |
INVIO DI AUTOAMBULANZA | v | v | |
RIMPATRIO SALMA | v | v | v |
RIMPATRIO SANITARIO | v | v | v |
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | v |
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO | v | v | v |
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO | v | v | |
VIAGGIO DI UN FAMILIARE | v | v | v |
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP | v | v |
v = prestata vuoto = non prestata
SOCCORSO STRADALE
Articolo 4 Officina mobile
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:
a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | sulla rete autostradale. | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato. | ovunque. |
Tabella valida per punto d)
L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;
e) montaggio delle catene da neve:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | solamente per conducenti: ⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o ⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente. | per tutti i conducenti. |
Tabella valida per punto e)
Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.
CASI SPECIFICI
Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:
⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di:
⚫ danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
⚫ necessità di montaggio delle catene da neve.
In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:
⚫ riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
⚫ fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione
la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 5 Traino
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | sulla rete autostradale; | fuori dal comune di residenza dell'Assicurato; | ovunque; |
Tabella valida per punto e)
mette direttamente a disposizione dell'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:
1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 15 km | 25 km | 35 km |
Tabella valida per punto 3)
dal punto di fermo del veicolo o
4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | 10 km |
Tabella valida per punto 4)
dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.
Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.
Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
⚫ le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
CASI SPECIFICI
Il conducente:
⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente
ppuò chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 6
Recupero del veicolo fuoristrada
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | incidente | incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata |
che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in Polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 200 euro per sinistro | 1.200 euro per sinistro |
L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA AL VEICOLO
Articolo 7
Auto in sostituzione
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto parziale o tentato, xxxxxx tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente, qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;
che comporti l'immobilizzo del veicolo:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione | ⚫ per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o ⚫ per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o ⚫ nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o ⚫ a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi | ⚫ a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); ⚫ a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere |
mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 1.200 cc di cilindrata | ⚫ 1.200 cc di cilindrata o ⚫ 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il conducente | 1.600 cc di cilindrata |
senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | 10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) | ⚫ 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo ⚫ 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) |
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il carburante;
⚫ i pedaggi in genere;
⚫ multe e contravvenzioni;
⚫ eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc
…)
⚫ le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
⚫ le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.
Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
ESTENSIONI
L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | ⚫ 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio ⚫ 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse ⚫ 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente | ⚫ 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere ⚫ 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento. La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo. |
CASI SPECIFICI
Il Conducente:
⚫ di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo.
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FORMULA AUTO | 200 euro | 250 euro |
previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).
ESCLUSIONI
La prestazione non è operante per:
⚫ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
⚫ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
⚫ richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
⚫ immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
⚫ demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 8
Invio taxi per ritiro auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
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FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | 50 euro per sinistro | una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo". |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 9
Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un
N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo. Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata |
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 10
Supporto alla compilazione del modulo cai/cid
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FORMULA AUTO | su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi allOrganizzativa, a sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI/CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID). |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 11
Informazioni di carattere automobilistico e consigli tefonici
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | ⚫ viabilità e percorribilità auttrade e strade principali extraurbane; ⚫ condizioni meteorologiche sulle strade; ⚫ informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); ⚫ informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); ⚫ informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). | ⚫ viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; ⚫ condizioni meteorologiche sulle strade; ⚫ informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); ⚫ informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); ⚫ informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); ⚫ rete dei concessionari delle case automobilistiche; ⚫ punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; ⚫ punti di assistenza per riparazioni pneumatici; ⚫ caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; ⚫ ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione; |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 12
Invio dei pezzi di ricambio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 13
Recupero del veicolo
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FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o ⚫ furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato. Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. |
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Massimale | 500 euro IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 14
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o ⚫ furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente. |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio" |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 15 Autodemolizione
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FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito: ⚫ di guasto; ⚫ di incidente; ⚫ di incendio; ⚫ di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; ⚫ in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, ( DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) ; ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. |
La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo;
⚫ altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa |
Articolo 16
Abbandono legale del mezzo all'estero
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FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione. Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso. |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 17
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo
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FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: ⚫ certificato cronologico, ⚫ certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: ⚫ la targa del veicolo e ⚫ l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza. Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi. |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
Articolo 18
Viaggio per il recupero del veicolo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:
⚫ un biglietto aereo in classe economica o
⚫ un biglietto ferroviario in prima classe
di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
⚫ riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, xxxxx tentato o rapina parziale, rapina tentata o
⚫ ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 19
Invio di un autista
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza ed il conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
⚫ furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al conducente del veicolo indicato in Polizza
mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 20 Spese d'albergo
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ guasto;
⚫ incidente;
⚫ incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
che comporti:
⚫ l'immobilizzo del veicolo assicurato e
⚫ una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (conducente e trasportati) organizzandogli un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.
Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 300 euro | 600 euro |
Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 21
Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | ⚫ guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o ⚫ furto o rapina del veicolo | ⚫ guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o ⚫ furto o rapina del veicolo o ⚫ forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione |
permette agli Assicurati di:
⚫ continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
⚫ di rientrare al luogo di domicilio in Italia mettendogli a disposizione:
a) un biglietto aereo di classe economica o
b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 1.200 c.c. di cilindrata | se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata |
Tabella valida per punto c)
Sono a carico dell'Assicurato:
⚫ le spese per il carburante;
⚫ i pedaggi in genere;
⚫ multe e contravvenzioni;
⚫ eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc)
⚫ le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
⚫ le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.
Il Contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.
d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b), c) non siano disponibili.
Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 300 euro | 1.000 euro |
È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
CASI SPECIFICI
Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:
⚫ di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
⚫ con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
⚫ alla propria residenza o
⚫ alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 22
Anticipo spese di prima necessità
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: ⚫ la causa della richiesta; ⚫ l'ammontare della cifra necessaria; ⚫ il suo recapito; ⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. |
Massimale | 1.500 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 23
Anticipo spese legali
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o
⚫ fermo giudiziario o
⚫ arresto o
⚫ minaccia di arresto
anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 1.000 euro | 2.500 euro |
La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
⚫ la causa della richiesta,
⚫ l'ammontare della cifra necessaria,
⚫ il suo recapito,
⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
⚫ provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 24
Anticipo delle cauzioni penale e civile
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: ⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o ⚫ fermo giudiziario o ⚫ arresto o ⚫ minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: ⚫ la causa della richiesta, ⚫ l'ammontare della cifra necessaria, ⚫ il suo recapito, ⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato; ⚫ provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente |
Massimale | 6.000 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 25
Interprete a disposizione
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: ⚫ incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o ⚫ fermo giudiziario o ⚫ arresto o ⚫ minaccia di arresto o ⚫ infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese. |
Massimale | 1.000 euro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Articolo 26
Trasmissione di messaggi urgenti
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 27
Informazioni medico - sanitarie
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: ⚫ cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; ⚫ medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; ⚫ centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 28 Consulenza medica
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie). |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 29
Anticipo spese mediche
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.
Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.
La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.
Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:
⚫ la causa della richiesta,
⚫ l'ammontare della cifra necessaria,
⚫ il suo recapito,
⚫ le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.
L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Massimale | ⚫ 500 euro per sinistro senza garanzie di restituzione, ⚫ estendibili al massimo ad 2.600 euro per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 30
Invio di un'autoambulanza
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza. |
Massimale | 600 km di percorso complessivo andata e ritorno |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 31 Rimpatrio salma
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 4.000 euro | 5.000 euro |
anche se coinvolti più assicurati.
Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 32 Rimpatrio sanitario
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: ⚫ aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o ⚫ aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o ⚫ treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o ⚫ autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La prestazione non è operante: ⚫ per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o ⚫ qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 33
Trasferimento in centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:
⚫ aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo);
⚫ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
⚫ treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
⚫ autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 34
Trasferimento dal centro medico attrezzato
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:
⚫ erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
⚫ dimissione dal centro medico dopo la degenza
organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:
⚫ aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
⚫ treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
⚫ autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.
L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.
La prestazione è operante quando l'evento si verifica:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato | fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 35
Prolungamento del soggiorno
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno. |
Massimale | 600 euro per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 36
Viaggio di un familiare
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:
⚫ aereo in classe economica o
⚫ ferroviario in prima classe
di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | 7 giorni | 5 giorni |
a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza.
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 37
Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza a favore: ⚫ dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o ⚫ di un familiare residente in Italia un biglietto ⚫ aereo in classe economica ⚫ ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: ⚫ aereo in classe economica ⚫ ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia. |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Norme comuni a tutte le garanzie con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Articolo 38
Assistenza infermieristica post - ricovero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
uimane a carico della Compagnia il costo della prestazione entro il massimale di:
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali La richiesta della prestazione deve essere comunicata 2 giorni prima delle dimissioni e seguita dall'invio del relativo certificato |
Articolo 39
Assistenza fisioterapica post - ricovero
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
SMALL | MEDIUM | LARGE | |
FORMULA AUTO | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA | NON OPERATIVA |
ASSISTENZA GOMMATI PESANTI
Premessa
In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza dedicata ai Veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg.
Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
Articolo 50
Cosa è assicurato
Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e IMA Italia Assistance, sono garantite all'assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza dettagliati negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, il recupero del veicolo uscito di strada, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.
In tutti i casi, l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.
Le prestazioni coprono anche l'eventuale rimorchio, purché il sinistro avvenga quando il rimorchio è agganciato alla motrice regolarmente assicurata con il presente Contratto, fermo restando che i massimali previsti per le singole prestazioni includono sempre i costi sia della motrice che dell'eventuale rimorchio.
Articolo 51
Limitazioni alla copertura
Fermo restando le specifiche esclusioni riportate nei singoli articoli, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
dolo dell'Assicurato;
suicidio o il tentato suicidio;
abuso di alcoolici e psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
⚫ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
⚫ stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2952 cod. civ..
L'Assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
DOVERI DEL CONTRAENTE
A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 1910 del cod. civ., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla società che ha erogato la prestazione.
Articolo 52
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:
DALL'ITALIA: al numero verde 000 000 000
DALL'ESTERO: al numero x00 00 00 00 00 00
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
⚫ targa del veicolo assicurato;
⚫ tipo di servizio richiesto;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, che verranno liquidate entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e a condizione che sia riferita a prestazioni preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, deve essere inoltrata, insieme ai giustificativi in originale a:
IMA Servizi S.c.a.r.l.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx
Articolo 53 Soccorso Stradale
53.a Traino
Qualora in seguito a guasto o incidente, o per mancato rifornimento o congelamento del carburante, il veicolo risulti danneggiato o comunque impossibilitato a spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi - comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale - fino ad un massimo di 1.000 Euro per sinistro.
A richiesta dell'Assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'Assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell'Assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. La richiesta dell'Assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento. Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade normali il massimale previsto per la prestazione è comunque di 1.000 Euro per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, mentre rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa. Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.
Il soccorso stradale non è dovuto per foratura del pneumatico.
53.b Recupero del veicolo
Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 2.500 Euro per sinistro.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.
53.c Informazioni su rete costruttori
Su semplice richiesta telefonica da parte dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.
Articolo 54
Spese di rimessaggio
Qualora a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 250 Euro per sinistro. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.
Articolo 55
Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, sempreché siano reperibili presso i concessionari ufficiali italiani. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società fino ad un massimo di 500 Euro per sinistro.
La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del Proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.
Articolo 56
Consulti medici immediati
Qualora, in seguito ad infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'Assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa tramite i propri medici gli fornirà le informazioni e i consigli richiesti.
Articolo 57 Spese d'albergo
Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione del veicolo, l'Assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 150 Euro complessivi per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 58
Rientro dei passeggeri
Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato per almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:
- un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe), oppure
- un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di noleggio.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 250 Euro complessivi per sinistro.
In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 59
Invio di medicinali urgenti
Qualora, a seguito di infortunio conseguente ad incidente da circolazione, l'Assicurato necessiti per le cure del
caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società. La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 60 Rientro sanitario
Qualora, a seguito di infortunio conseguente a incidente, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
La prestazione non è altresì operante qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 61 Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in territorio italiano, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 2.500 Euro complessivi per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 62
Interprete a disposizione all'estero
Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato o di sequestro del veicolo in seguito ad incidente, l'Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 63
Anticipo spese legali
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto l'onorario di un legale fino ad un massimo di 500 Euro per sinistro.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
Articolo 64
Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di 3.500 Euro tanto per anticipo delle cauzioni.
La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza)
Premessa
La gestione dei Sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX sito internet: xxx.xxx.xx
in seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici
DALL'ITALIA:
al numero verde
000 000 000
DALL'ESTERO:
al numero
x00 00 0000 0000
Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica:
utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.
Articolo 1
Oggetto della Copertura Assicurativa
Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino al massimale di 11.000 per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art. 2:
a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
Le spese di cui ai punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. c).
L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.
Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del sinistro" per l'opzione tutela legale della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".
Articolo 2 Casi garantiti
Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".
Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:
⚫ I pedoni;
⚫ I ciclisti;
⚫ I conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
⚫ I passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato. Le garanzie valgono per:
a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 3 "Cosa non
è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. e) quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di Xxxxxxxx;
b) il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
e) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, punto i);
f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad Incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
g) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a 2.500 euro. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 3 - Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.
Articolo 3
Cosa non è assicurato
Le garanzie non sono valide:
a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;
c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
e) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx) e dell'art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di Incidente) del Codice della Strada;
f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di xxxxx viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 punto B) "Protezione legale Best" lett. e) delle presenti Condizioni Particolari di Polizza;
h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i) in materia fiscale ed amministrativa;
j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
k) per controversie con la Società.
Articolo 4
Decorrenza della garanzia
Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
b) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 6 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa" per l'opzione tutela legale entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Articolo 5
Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.
Articolo 6
Recupero di somme
I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.
Articolo 7
Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e la Società Gestionaria sulla gestione del sinsitro, sia l'Assicurato sia la Società Gestionaria possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e la Società Gestionaria contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.L'Arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società Gestionaria, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora L'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2020.
CORPI VEICOLI TERRESTI (CVT)
SEZIONE GARANZIE C.V.T.
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:
⚫ Incendio
⚫ Collisione con animali selvatici
⚫ Eventi atmosferici
⚫ Furto
⚫ Atti vandalici
⚫ Kasko
Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.
INCENDIO
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Articolo 1
Cosa è assicurato
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
⚫ incendio;
⚫ azione di un fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motopropulsore.
Articolo 2
Limitazioni alla copertura
Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:
⚫ causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
⚫ subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI
Articolo 3
Cosa è assicurato
La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.
La garanzia è prestata:
⚫ a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
⚫ alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Massimo 3.000 euro
(o valore commerciale del veicolo se inferiore)
Limite di indennizzo
Articolo 4
Limitazioni alla copertura
La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.
Alla garanzia Collisione con animali selvatici si applicano le limitazioni alla copertura previste per la garanzia incendio elencate al precedente art. 3.
Inoltre, la garanzia non è operante:
⚫ per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo, se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
⚫ per i danni avvenuti sulla rete autostradale.
EVENTI ATMOSFERICI
Articolo 5
Cosa è assicurato
La garanzia Eventi atmosferici può essere prestata in due forme: BASE ed ESTESA.
Garanzia BASE
La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo e indicati in Polizza, a seguito di:
⚫ trombe d'aria;
⚫ uragani;
⚫ bufere e tempeste;
⚫ grandine.
Garanzia ESTESA
A parziale deroga di quanto indicato nell'art. 6 "Limitazioni alla copertura", la garanzia è estesa, oltre ai danni materiali e diretti per gli eventi descritti nella garanzia Base, anche per quelli conseguenti a:
⚫ alluvioni e inondazioni;
⚫ invasione d'acqua conseguente ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
⚫ frane e smottamenti, purché non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche. LIMITAZIONI
Articolo 6
Limitazioni alla copertura
Le garanzie Base ed Estesa sono prestate:
⚫ purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/soggetti;
⚫ con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza. Sono esclusi i danni:
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ avvenuti a seguito di alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
FURTO
Articolo 7
Cosa è assicurato
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.
Articolo 8 Recuperi
L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.
RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 9 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.
RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
L'Assicurato può scegliere se:
⚫ trattenere l'indennizzo corrispostogli dalla Compagnia; in tal caso la Compagnia procede alla vendita del veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'Assicurato (art. 12 "Pagamento dell'indennizzo");
⚫ rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Compagnia, al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo stesso.
Se il danno è stato indennizzato parzialmente e il valore di quanto ricavato dalla vendita del Veicolo ritrovato è superiore all'Indennizzo pagato, la Compagnia procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato al netto delle spese necessarie per il recupero e delle spese di deposito.
Articolo 9
Limitazioni alla copertura
In relazione alla marca/modello le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.
Sono esclusi i danni:
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
⚫ subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici;
⚫ occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
ATTI VANDALICI
Articolo 10
Cosa è assicurato
La garanzia può essere prestata nella forma completa o Solo incendio doloso. Atti vandalici (forma completa)
La Compagnia indennizza i danni al veicolo avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.
In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo, regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Limitatamente ai danni parziali se si verificano:
entro il compimento del 4° | valore assicurato è il valore | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno dalla data di Prima | commerciale del veicolo al | come data di Prima |
immatricolazione | momento del sinistro | immatricolazione, rientrano in |
questa fattispecie i sinistri | ||
accaduti entro e non oltre il | ||
29.09.2022 | ||
dal compimento del 4° | valore assicurato è il 50% del | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno ed entro il | valore commerciale del veicolo | come data di Prima |
compimento del 7° anno | al momento del sinistro, | immatricolazione, rientrano in |
dalla data di Prima | comunque non inferiore a | questa fattispecie i sinistri |
immatricolazione | 1.750 euro | accaduti a partire dal |
30.09.2022 ed entro e non | ||
oltre il 29.09.2025 | ||
dal compimento del 7° | valore assicurato è il 30% del | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno dalla data di Prima | valore commerciale del veicolo | come data di Prima |
immatricolazione | al momento del sinistro, | immatricolazione, rientrano in |
comunque non inferiore a | questa fattispecie i sinistri | |
1.750 euro | accaduti dal 30.09.2025 in poi |
Solo incendio doloso
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti avvenuti al veicolo per il solo caso di incendio doloso.
La garanzia è prestata con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati in Polizza.
In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.
Limitatamente ai danni parziali se si verificano:
entro il compimento del 4° | valore assicurato è il valore | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno dalla data di Prima | commerciale del veicolo al | come data di Prima |
immatricolazione | momento del sinistro | immatricolazione, rientrano in |
questa fattispecie i sinistri | ||
accaduti entro e non oltre il | ||
29.09.2022 | ||
dal compimento del 4° | valore assicurato è il 50% del | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno ed entro il | valore commerciale del veicolo | come data di Prima |
compimento del 7° anno | al momento del sinistro, | immatricolazione, rientrano in |
dalla data di Prima | comunque non inferiore a | questa fattispecie i sinistri |
immatricolazione | 1.750 euro | accaduti a partire dal |
30.09.2022 ed entro e non | ||
oltre il 29.09.2025 | ||
dal compimento del 7° | valore assicurato è il 30% del | ipotizzando il 30.09.2018 |
anno dalla data di Prima | valore commerciale del veicolo | come data di Prima |
immatricolazione | al momento del sinistro, | immatricolazione, rientrano in |
comunque non inferiore a | questa fattispecie i sinistri | |
1.750 euro | accaduti dal 30.09.2025 in poi |
Indipendentemente dal valore assicurato identificato sulla base dello schema precedente, sul danno parziale liquidabile a termini di Polizza, sarà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza.
Articolo 11
Limitazioni alla copertura
La garanzia può essere convenuta nella forma senza scoperto o con scoperto.
La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabili sono indicati in Polizza. Sono esclusi i danni:
⚫ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali;
⚫ subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in
area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ da circolazione limitatamente alla garanzia atti vandalici;
⚫ occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
⚫ occorsi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
⚫ occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
KASKO
Articolo 12
Cosa è assicurato
La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti durante la circolazione dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:
⚫ collisione con altro veicolo a motore identificato (garanzia solo collisione);
⚫ collisione, urto o ribaltamento (garanzia completa).
Articolo 13
Limitazioni alla copertura
La garanzia kasko può essere prestata nelle seguenti forme:
⚫ garanzia completa
⚫ solo collisione,
con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati sul Contratto.
Sono esclusi i danni:
⚫ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
⚫ conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina e incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
⚫ avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
⚫ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;
⚫ alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
⚫ subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
⚫ causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
⚫ avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
⚫ occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata o il caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta di sanare la posizione formulata dalla Compagnia in fase di istruttoria del sinistro, presenti la Visura al PRA dalla quale si evinca la cancellazione, sospensione o revoca del fermo amministrativo;
⚫ agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie;
⚫ dovuti a vizi di costruzione;
⚫ riconducibili alla garanzia cristalli;
⚫ riconducibili alla garanzia Atti vandalici;
⚫ derivanti da incendio esplosione e/o scoppio;
⚫ occorsi:
- in autodromo;
- durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- durante la guida dell'allievo, su autoveicolo adibito a scuola guida, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
⚫ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni.
ESTENSIONE OPTIONAL E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE
Articolo 14
Cosa è assicurato
A parziale deroga di quanto indicato negli articoli "Limitazioni alla copertura" delle garanzie:
⚫ incendio,
⚫ collisione con animali selvatici,
⚫ eventi atmosferici,
⚫ furto,
⚫ atti vandalici,
⚫ Kasko,
la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.
L'indennizzo non potrà superare il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia furto).
L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a 8.000 euro.
Articolo 15
Limitazioni alla copertura
Si applica l'articolo "Limitazioni alla copertura" specifico della garanzia colpita (ad esempio: se colpita la garanzia Incendio trova applicazione l'art. 2 "Limitazioni alla copertura").
GARANZIE AGGIUNTIVE SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE
NORME COMUNI
Premessa
In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive. Il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti pacchetti:
⚫ LARGE
⚫ ULTRAPOWER
⚫ PLUSPOWER
⚫ TRAVEL
Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di assicurazione..
Articolo 1
Limitazioni alla copertura
Sono esclusi dall'Assicurazione:
⚫ i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
⚫ i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
⚫ i sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
COSA E' ASSICURATO CON IL PACCHETTO LARGE
Articolo 2
Spese di recupero e parcheggio
In caso di Furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa fino a concorrenza di 260 Euro per evento le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio dello stesso disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento.
Articolo 3
Xxxxx al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 Euro per sinistro.
Articolo 4
Spese per sostituzione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 250 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.
Articolo 5
Soccorso vittime della strada
L'assicurazione è prestata fino a 155 Euro per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Compagnia entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Articolo 6
Spese per la duplicazione della patente di guida
La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione ella
stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 7 Danni indiretti
L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in Polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.
L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Articolo 8
Garanzia tassa automobilistica
La Compagnia in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere all'assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata. La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.
COSA E' ASSICURATO CON IL PACCHETTO PLUSPOWER
Articolo 9
Spese di recupero e parcheggio
In caso di furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa fino a concorrenza di 500 Euro per evento, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.
Articolo 10
Xxxxx al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate
La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.
La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11
Spese per sostituzione o smarrimento chiavi
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di bloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 500 Euro per evento previa presentazione di regolare fattura.
Articolo 12
Soccorso vittime della strada
L'assicurazione è prestata fino a 155 Euro per i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Società entro il 7° giorno dall'avvenimento dannoso. L'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.
Articolo 13
Spese per la duplicazione della patente di guida
La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, con un limite di indennizzo di 250 Euro per sinistro, per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.
Articolo 14 Danni indiretti
L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in Polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.
L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di 11 euro per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
Articolo 15
Garanzia tassa automobilistica
La Compagnia in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, si impegna a corrispondere all'assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.
Articolo 16
Intervento autoambulanze
La Compagnia assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro. Il limite del rimborso è fissato in 155 Euro per sinistro.
Articolo 17
Spese di reimmatricolazione del veicolo per Furto con smarrimento delle targhe
In caso di smarrimento o Furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo Assicurato, la Compagnia, rimborserà fino alla concorrenza di 500 Euro per Sinistro, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.
La garanzia non è prestata se il danno risulta indennizzabile da altra garanzia prestata con la presente Xxxxxxx.
Articolo 18 Assicurazione cristalli
La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in Polizza, fino alla concorrenza di 750 Euro per anno assicurativo, se la sostituzione/riparazione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.
In alternativa, qualora la sostituzione/riparazione avvenga presso centri diversi da quelli indicati la garanzia sarà prestata fino a 400 Euro per anno assicurativo.
Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzia non è valida per:
- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.
COSA E' ASSICURATO CON I PACCHETTI ULTRA POWER E TRAVEL
Sono prestate le medesime garanzie del prodotto plus power, a differenza del seguente articolo:
Articolo 19 Assicurazione cristalli
La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo identificato in Polizza, con i seguenti massimali:
- riparazione: fino a 800 Euro per anno assicurativo;
- sostituzione:
⚫ fino a 800 Euro per anno assicurativo se la sostituzione avviene presso i centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, SOS Cristalli e Maestri Cristalli, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti);
⚫ fino a 400 Euro per anno assicurativo se la sostituzione avviene presso centri diversi da quelli indicati al punto precedente.
Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
La garanzia non è valida per:
- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto di Assicurazione.