Comune di Casatenovo
Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA XXXXX XXXXXXXXX IN CAMBIO DI PRESTAZIONI MANUTENTIVE :
Il COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx 0, cod. fisc. e part. IVA 00631280138, qui rappresentato dalla Sig.ra:
- Arch. XXXXXXX XXXX, nata a Lecco il 13/12/1969, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione.;
e
l’Associazione Sentieri e Cascine, con sede a Casatenovo in Xxx Xxxxx xx 00, cod. fisc. e part. IVA 09402451036, qui rappresentata dal Sig.:
- Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Besana in Brianza (MI) il 06/01/1953 - cod. fisc. BFFFNC53A06A818M, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Associazione stessa;
Premesso che:
- il Comune di Casatenovo è proprietario dell’immobile sito in Via Xxxxx Xxxxxxxxx su area contraddistinta dal mappale n° 2979 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 200 del 22/11/2012, è stata approvata la concessione in uso, per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2013, della seguente porzione del fabbricato sopra citato:
- locale (locale A) del fabbricato comunale denominato “Corte Grande” sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, di complessivi mq 14,49, su area da distinguersi al mappale n° 2979 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, ad uso deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle proprie attività.
Ritenuto di concedere in uso all’Associazione Sentieri e Cascine il sopra citato locale;
Considerato che non vi sono motivi che ostino a tale concessione, in quanto non emerge alcuna previsione di immediato utilizzo della porzione di immobile qui interessata da parte dell’Ente comunale;
Rilevata la necessità di procedere in tal senso per addivenire ad una formale definizione dell’uso di tale fabbricato, tenuto conto degli scopi statutari del concessionario in questione e della rilevanza
sociale delle attività espletate da detto operatore, in linea con l’interesse pubblico dell’Ente, ed in considerazione delle finalità di cui all’art. 5 del vigente Statuto Comunale;
Rilevato altresì che l’Associazione Sentieri e Cascine svolge iniziative come la “Giornata Ecologica”, esegue per conto del Comune la mappatura dei sentieri e collabora con l’Assessorato all’Ecologia, ed in particolare esegue le verifiche della segnaletica e manutenzione della stessa;
Viste le disposizioni del Codice Civile;
Rilevato che le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità ed alle condizioni tutte contemplate nella presente convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata deliberazione G.C. n° 200/2011.
Tutto ciò premesso e considerato
L’ anno duemiladodici, il giorno del mese di presso il Palazzo Municipale, tra le parti contraenti sopracitate.
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
Con la presente convenzione, di cui le premesse costituiscono parte integrante, il Comune di Casatenovo concede in uso all’Associazione Sentieri e Cascine come innanzi rappresentata, per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2013, un locale (locale A) ad uso deposito del fabbricato comunale denominato “Corte Grande” sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, xxxxx xxxxx, di complessivi mq 14,49, su area da distinguersi al mappale n° 2979 sub 29 della Sezione Censuaria di Cassina De’ Bracchi, come meglio identificato e contornato in colore rosso nell’elaborato grafico qui allegato quale parte integrante e sostanziale (All. “A”).
L’accesso a tale locale sito in “Corte Grande” avviene attraverso la sala civica comunale di Cassina De’ Bracchi, pertanto non sarà possibile accedervi durante lo svolgimento presso detta sala civica di manifestazioni preventivamente autorizzate dal Comune.
ART. 2 DURATA
La presente convenzione ha la durata indicata a punto 1) del precedente articolo.
La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile; pertanto, alla relativa scadenza, eventuali decisioni di ulteriore concessione in uso di parti dell’immobile dovranno essere oggetto di apposito provvedimento dell’Organo comunale competente in carica in detto periodo.
Il Comune di Casatenovo può richiedere al concessionario la restituzione, anche prima della scadenza della presente convenzione, della parte di immobile oggetto della concessione in uso in parola; tale esigenza dovrà essere comunicata per iscritto all’Associazione in parola almeno n° 6 mesi prima della data di rilascio.
All’Associazione sopra richiamata viene riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa motivata comunicazione da far pervenire, per iscritto, all’Ente comunale almeno n° 3 mesi prima dell’eventuale recesso.
ART. 3 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI CONCESSI IN USO
L’Associazione Sentieri e Xxxxxxx potrà adibire la porzione di immobile qui concessa in uso esclusivamente come magazzino per il deposito di materiale ed attrezzature occorrenti per l’espletamento delle proprie attività. Alla scadenza della convenzione ovvero nel caso di eventuale anticipato rilascio della porzione di locale in concessione ex precedente art. 1 - penultimo e ultimo comma, il predetto concessionario dovrà lasciare detto locale libero e sgombro da qualsiasi cosa.
Il concessionario è tenuto a custodire e conservare la parte di immobile di cui trattasi con diligenza ed in buon stato. Relativamente alle spese per il relativo uso, valgono le disposizioni del Codice Civile.
Non è consentito al concessionario concedere a terzi il godimento della porzione di immobile in uso senza il consenso del Comune di Casatenovo.
ART. 4 OBBLIGHI E ONERI DELLE “PARTI”
L’Associazione Sentieri e Cascine si impegna a svolgere, a proprie spese, la manutenzione ordinaria della porzione di immobile oggetto della presente convenzione.
L’Associazione Sentieri e Cascine si impegna a svolgere iniziative come la “Giornata Ecologica”, esegue per conto del Comune la mappatura dei sentieri e collaborare con l’Assessorato all’Ecologia, ed in particolare esegue le verifiche della segnaletica e manutenzione della stessa;
Sono a carico del “Comune” le eventuali spese inerenti la manutenzione straordinaria dell’immobile medesimo.
ART. 5 RESPONSABILITA’ DELLA “ASSOCIAZIONE”
L’Associazione Sentieri e Cascine dovrà essere in possesso, per il periodo di durata della convenzione, di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile, tale da coprire danni o incidenti derivanti dall’uso delle strutture e impianti di cui alla presente convenzione.
ART. 6 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE
L’Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi:
- per inosservanza da parte dell’Associazione Sentieri e Cascine degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione;
- qualora l’Associazione in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale;
- qualora si pervenga allo scioglimento della Società.
In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.
ART. 7 CONTROLLI
L’uso in conformità di quanto contemplato dalla presente convenzione sarà verificato dal Servizio comunale Tecnico/LL.PP. attraverso controlli opportuni.
ART. 8 CONCLUSIONE
In conclusione di quanto sopra, le “Parti” hanno provveduto a sottoscrivere il presente accordo che si compone di n° 4 pagine, oltre all’allegato “A”.
La presente convenzione potrà essere modificata, tassativamente e a pena di nullità, solo mediante atto scritto.
Per tutto quanto non previsto dalle parti nella presente convenzione varranno le disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI CASATENOVO p. L’ASSOCIAZIONE SENTIERI E CASCINE
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO IL PRESIDENTE
Arch. Xxxxxxx Xxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx