Contract
Quarto atto aggiuntivo all’Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art 1, comma 11, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali , nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” e dell’articolo 8, comma 6, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”
TRA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (nel seguito “CDP”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale euro 3.500.000.000,00 i.v., iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Enti Pubblici di CDP ed in forza dei poteri conferiti con determina n. AD/P/453/15, in data 14 ottobre 2015, dall’Amministratore Delegato di CDP, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx,
E
Il Ministero dell’economia e delle finanze (nel seguito “MEF”), in persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro,
parti del presente atto aggiuntivo all’ Addendum (nel seguito le “Parti”)
PREMESSO
- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg. 3 foglio 110;
- che l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 0000, x. 00 (xx “D.L. 35/2013”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
- che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l’Addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg. 3 foglio 209 (di seguito, l’“Addendum”);
- che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione enti locali, di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg. 1553;
- che in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 31 del D.L. 66/2014, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167 registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;
- che in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 32 del D.L. 66/2014, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040 registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2014, reg. 2634;
- che in data 10 aprile 2015 è stato sottoscritto tra CDP e MEF il rinnovo della Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 30817 del 14 aprile 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 7 maggio 2015, reg. 1333 (di seguito, la “Convenzione”);
- che il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ( il “D.L. 78/2015”) prevede che: “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro”;
- che il successivo comma 7 del medesimo articolo 8 dispone che “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità”;
- che il successivo comma 8 del medesimo art. 8 prevede che: “Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente”;
- che l’art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 (il “D.D. 7/8/2015”), adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.L. 78/2015, prevede che “Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.” (di seguito le “Anticipazioni ex D.L. 78/2015”);
- che l’art. 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 dispone che “I criteri e le modalità per l'accesso da
parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.” (di seguito, il “Quarto Atto Aggiuntivo”);
- che l’art. 2, comma 2, del D.D. 7/8/2015 dispone che “Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullità, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.”;
- che l’art. 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015 dispone che “Le anticipazioni saranno concesse entro
15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all’articolo 1 (di seguito, il “Criterio di Ripartizione ex art. 8 D.L. 78/2015”) e saranno restituite con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.”
- che l’art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015 prevede che il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro alla data della pubblicazione del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
- che il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 192 del 30 settembre 2015, recante “Debiti enti locali: su anticipazioni liquidità da erogare agli enti locali tasso interesse allo 0,756%”;
- che è stata acquisita l’intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all’art. 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015;
Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Nel presente atto, i termini in lettera maiuscola, se non diversamente stabilito, hanno il significato loro attribuito nell’ Addendum.
3. Per quanto non diversamente stabilito nel presente atto, alle Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015 si applicano le previsioni di cui all’Addendum, in quanto compatibili.
Articolo 2
(Attività concernenti le Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015)
1. Con la sottoscrizione del Quarto Atto Aggiuntivo all’Addendum, CDP provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
I. ricevere le domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 inviate dagli enti locali e compilate, a pena di nullità, utilizzando il modello allegato sub 1 al Quarto Atto Aggiuntivo (di seguito, la “Domanda di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015”);
II. verificare la completezza formale delle Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 pervenute dagli enti locali ed il rispetto del termine di presentazione delle medesime, di cui al successivo articolo 3, comma 1;
III. trasmettere al MEF un elenco delle Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 accolte ed un elenco delle Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 rigettate;
IV. determinare l’importo delle Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015 spettanti a ciascun ente locale, sulla base delle Domande di anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 pervenute complete entro il termine di cui al successivo articolo 3, comma 1, proporzionalmente sulla base del rapporto tra le somme determinate ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del DL 78/15 e dell’art. 2, comma 3, del
D.D. 7/8/2015 e l’importo complessivo delle anticipazioni richieste e accolte, come approvate dal MEF alla scadenza del termine di presentazione delle Domande di anticipazione ex art. 8
D.L. 78/2015 di cui al successivo art. 3, comma 1;
V. concedere, entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 di cui al successivo art. 3 comma 1 (il 25/11/2015), ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015, le Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015, come calcolate secondo il Criterio di Ripartizione ex art. 8 D.L. 78/2015;
VI. stipulare, mediante scambio di corrispondenza e senza necessità di autentica delle firme, i contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 sulla base del contratto tipo di anticipazione allegato sub 2 al Quarto Atto Aggiuntivo (di seguito, i “Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015”);
VII. erogare le Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015 agli enti locali beneficiari, in conformità ai Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015, previa acquisizione della formale certificazione, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente e dell’organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, secondo quanto previsto dall’Articolo 8, comma 8 del D.L. 78/2015;
VIII. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate di rimborso delle Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015, comprensive di capitale ed interessi, nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015;
IX. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti dai Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015;
X. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti locali delle Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015;
XI. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento, ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, ossia mediante trattenute delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto
del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24;
XII. conservare, archiviare e rendere disponibile al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 ed ai Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015.
2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell’esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, quest’ultima si avvalga dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del Quarto Atto Aggiuntivo non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1 tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme erogate ai sensi dei Contratti di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015.
4. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’accesso degli enti locali all’Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015)
1. Le Anticipazioni ex art. 8 D.L. 78/2015 possono essere richieste esclusivamente dagli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL, presentando alla CDP la Domanda di Anticipazione ex art. 8
D.L. 78/2015, redatta sulla base dello schema allegato sub 1 al Quarto Atto Aggiuntivo, entro il 10/11/2015, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede la data di ricezione, da parte di CDP, della Domanda di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015. Le Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 potranno essere inviate esclusivamente mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, con documento informatico, in formato pdf o pdf/a firmato digitalmente;
- via telefax, ai numeri indicati da CDP, con successivo inoltro dell’originale;
- consegna a mano dell’originale.
2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della Domanda di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 farà fede, a seconda dei casi, (a) la conferma di avvenuta ricezione prodotta dal sistema informatico della CDP, nel caso di posta elettronica certificata, (b) la data di ricezione del telefax da parte di CDP, nel caso di invio per telefax, e (c) il protocollo assegnato dalla CDP alla ricezione,
in caso di consegna a mano. In tale ultimo caso, le Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 dovranno essere consegnate durante i normali orari di apertura degli uffici.
3. Le Domande di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 che risulteranno parzialmente compilate ovvero prive delle prescritte sottoscrizioni saranno ritenute non accoglibili.
4. L’importo di ciascuna Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 sarà calcolato da CDP secondo il Criterio di Ripartizione ex art. 8 D.L. 78/2015 e una volta erogato da CDP, dovrà essere destinato dall’ente locale, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.L. 78/2015, al pagamento:
a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014;
b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
5. Successivamente alla concessione dell’Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015, ai fini del perfezionamento del Contratto di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015, l’ ente locale dovrà inviare mediante telefax alla CDP: i) il contratto tipo di anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale saranno indicati l’importo e la durata di ammortamento dell’ anticipazione concessa ii) la certificazione formale sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente locale e dell’organo di revisione dello stesso ente, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, utilizzando il modello allegato sub 3 al Quarto Atto aggiuntivo; il Contratto di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015 sarà perfezionato all’atto della restituzione da parte della CDP all’ ente locale (mediante telefax) del Contratto di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015 sottoscritto dalla CDP per accettazione. L’acquisizione da parte della CDP del rapporto di trasmissione positivo del telefax sancirà il perfezionamento del Contratto di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015. L’ente locale provvederà successivamente, nel rispetto dei termini previsti dal Contratto di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015, ad inviare alla CDP due originali del Contratto di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015, uno dei quali sarà restituito dalla CDP all’ente, sottoscritto per accettazione.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, all’atto dell’erogazione delle Anticipazioni ex art. art. 8 D.L. 78/2015, e, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all’immediata estinzione dei debiti di cui al precedente comma 4. Dell’avvenuto pagamento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili l’ente locale fornisce formale ed analitica certificazione alla CDP, redatta sulla base dello schema allegato
sub 4 al Quarto Atto Aggiuntivo, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, entro 45 giorni dalla data di erogazione delle Anticipazioni ex art. art. 8 D.L. 78/2015.
7. I pagamenti degli enti locali di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento dovrà essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti.
8. Ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l’ente locale dovrà pubblicare il piano dei pagamenti dei debiti di cui al precedente comma 4 sul proprio sito internet, per importi aggregati per classi di debiti, e dovrà comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederà al pagamento dei debiti suddetti.
9. L’Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015 potrà avere durata massima fino a 30 anni a decorrere dalla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015. L’ente locale dovrà rimborsare l’Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015 mediante il pagamento, a partire dall’anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata effettuata l’erogazione, di rate costanti, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 31 maggio di ciascun anno.
10. Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, determinato dal MEF ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015, è pari allo 0,756%.
Articolo 4 (Allegati)
1. Al presente atto aggiuntivo sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015;
- Allegato 2 – Contratto tipo di Anticipazione ex art. art. 8 D.L. 78/2015;
- Allegato 3 – Schema di certificazione avvenuto pagamento 75% debiti (relativamente alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente);
- Allegato 4 - Schema certificazione pagamento debiti.
Roma,
Il Responsabile dell’Area Enti Pubblici della Cassa depositi e prestiti società per azioni
Il Dirigente generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro – Ministero economia e finanze
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Allegato 1
EPxxx
(SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell’Ente)
Schema di domanda di anticipazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 0000, x. 00, (xx “D.L. 78/2015”), e dell’articolo 2 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 (il “X.X. 0/0/0000”).
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
ENTE (indicare denominazione) (di seguito l’”Ente”)
…………..…………………………………………………………………………………………………………… Prov. ………
Protocollo Ente n. ………………………… Data Protocollo Ente …………………………
Oggetto: richiesta di anticipazione di liquidità di cui all’articolo 8, comma 6, del D.L. 78/2015, e dell’articolo 2 del D.D. 7/8/2015
I sottoscritti
- , nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,
- , nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell’Ente,
CHIEDONO,
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del Quarto Atto aggiuntivo all’addendum stipulato tra la CDP e il MEF in data xx xx 2015 (di seguito, il “Quarto Atto aggiuntivo all’Addendum”), ed in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la concessione di un’anticipazione di liquidità con scadenza 31 maggio (non oltre il 31 maggio 2045) - a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-
1
Da trasmettere esclusivamente mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell’originale;
- consegna a mano dell’originale.
legge 8 aprile 2013, n. 35 e non più dovute, nel limite di 650 milioni di euro, nonché di un ulteriore importo complessivo pari a 200 milioni di euro iscritto in conto residui della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del suddetto Fondo, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto-legge del 19 giugno 2015 (di seguito il “D.L. 78/2015”), nonché dall’articolo 2 del D.D. 7/8/2015 per il pagamento dei debiti verso terzi per un importo complessivo di € , (euro / ).
Allo scopo, dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il predetto importo complessivo si riferisce al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, di debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine del 31 dicembre 2014, ovvero di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio pluriennale, di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
I sottoscritti prendono atto che l’importo dell’anticipazione sarà determinato, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015, proporzionalmente sulla base del rapporto tra le somme determinate ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del DL 78/15 e dell’art. 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015 e l’importo complessivo delle anticipazioni richieste e accolte.
Ai fini del perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del contratto tipo allegato al Quarto Atto aggiuntivo all’Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF, i sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la loro responsabilità, quanto segue:
- di aver preso visione dell’Addendum e del Quarto Atto aggiuntivo all’Addendum e di accettare i termini e le condizioni ivi previsti per la presentazione della domanda di anticipazione e per la concessione della stessa;
- che l’Ente non può procedere ai pagamenti dei debiti di cui sopra a causa di carenza di liquidità;
- che i pagamenti in favore dei creditori dell’Ente saranno effettuati nel rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013, e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento sarà imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti;
- che il piano dei pagamenti dei debiti di cui sopra sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, per importi aggregati per classi di debiti;
- che l’Ente provvederà, all’atto dell’erogazione dell’anticipazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, all’immediata estinzione dei debiti di cui all’articolo 8 del DL 78/15, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 1 del D.L. 35/2013. L’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, comunicherà ai propri creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l’importo e le date entro cui provvederà al pagamento dei debiti di cui sopra;
- che l’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell’anticipazione oggetto della presente richiesta nonché a soddisfare per tutta la durata dell’anticipazione medesima i presupposti di impignorabilità
delle somme destinate al pagamento delle suddette annualità previsti dall’articolo 159, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che, ai sensi del comma 8, dell’art. 8, del DL 78/15, l’Ente produrrà alla CDP, in occasione dell’invio della proposta contrattuale, formale certificazione, sulla base dello schema tipo reso disponibile dalla CDP, dell’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
Di seguito si indicano:
- l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP invierà eventuali comunicazioni relative alla presente istanza: ;
- il codice IBAN del Conto corrente di Tesoreria Unica intestato all’Ente ;
- il Referente dell’ente e il numero telefonico (per eventuali contatti)
Nome Cognome Tel.
Il Legale rappresentante Il Responsabile finanziario
(timbro e firma leggibile) (timbro e firma leggibile)
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
lì, , / / 1
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di anticipazione (il "Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15") finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per gli scopi, come infra descritti, nei termini e alle condizioni di seguito indicati.
La presente proposta è valida dalla Data di Proposta sino al 2015 per le Domande di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15 (come di seguito definite) pervenute entro il 2015.
* * *
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15 TRA
(l’“Ente”) rappresentato da
2, in qualità di , il quale dichiara di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15, attribuiti mediante _ [ESTREMI DEL/I PROVVEDIMENTO/I DA CUI DERIVA IL POTERE DEL FIRMATARIO DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 8, COMMA 6, D.L. 78/15]
E
1 Inserire data (gg/mm/aa).
2 Copia del documento d’identità del firmatario deve essere allegata al Contratto di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015.
Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/15 (la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (il “MEF”) in forza dell’Addendum (come di seguito definito) e del Quarto Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);
PREMESSO CHE
a) l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, (il “D.L. 35/2013”) prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti
S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
b) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l’addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg 3, foglio 209 (di seguito, l’“Addendum”);
c) il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione enti locali, di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
d) in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;
e) in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi nei confronti di enti e società partecipate, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014 2014, reg. 2329;
f) in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’art. 32 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2013, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040, registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2014, reg. 2634;
g) il comma 6 dell'articolo 8 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, (il “D.L. 78/2015”) prevede che: “Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro.”;
h) il successivo comma 7 del medesimo articolo 8 dispone che “Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità”;
i) il successivo comma 8 del medesimo art. 8 prevede che: “Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente”;
j) che l’art. 1 del Decreto direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 (il “D.D. 7/8/2015”), adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del D.L. 78/2015, prevede, tra l’altro, che “Le risorse di cui al comma 6 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non più dovute, nonché iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.” (di seguito, le “Anticipazioni ex art. 8, comma 6, D.L.78/2015”);
k) l’art. 2, comma 1, del D.D. 7/8/2015 dispone che “I criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di cui all'art. 1, nonché per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della CDP.” (di seguito, il “Quarto Atto Aggiuntivo”);
l) l’art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015 prevede che Il tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni 2014 è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del D.D. 7/8/2015 e pubblicato sul sito del medesimo Ministero;
m)in data _/_/_ è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF il Quarto Atto Aggiuntivo approvato in data con decreto del Direttore Generale del Tesoro, registrato in data alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MEF e della CDP;
n) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 192 del 30 settembre 2015, relativo al tasso di interesse da applicare alle Anticipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.D. 7/8/2015;
o) l’Ente ha presentato alla CDP domanda di anticipazione di liquidità (la “Domanda di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015”) sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato al Quarto Atto Aggiuntivo;
p) l’Ente prende atto che l’importo dell’Anticipazione ex art.8, comma 6, D.L. 78/2015 (come di seguito definita), secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.D. 7/8/2015, è stato determinato proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all’articolo 1 del medesimo D.D. 7/8/2015;
q) l’Ente con provvedimento n. , assunto in data / / esecutivo a tutti gli effetti di
legge, ha deciso di assumere con la CDP un’anticipazione di € , (euro
/ ) (l’”Anticipazione ex art. art. 8, comma 6, D.L. 78/2015”) per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (le “Spese”) secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all’art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi;
r) l’Ente ha fornito alla CDP formale certificazione, secondo lo schema allegato sub. 2 al presente Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente e dell’organo di revisione, attestante l'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;
s) l’Ente ha fornito alla CDP il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
t) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il contratto tipo approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato al Quarto Atto Aggiuntivo e che le dichiarazioni rese nella Domanda di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 sono corrette e veritiere;
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. Nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Addendum” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015” indica l’operazione oggetto del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;
“Codice Etico” indica il codice etico adottato da CDP e reso da questa disponibile nel proprio sito internet xxx.xxx.xx;
“Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015” indica il presente contratto di anticipazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente;
“D.L. 35/2013” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L.
78/2015;
“D.D. 7/8/2015” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8 D.L. 78/2015; “Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;
"Data di Erogazione" indica il settimo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
"Data di Inizio Ammortamento” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Data di Pagamento” indica il 31 maggio di ciascun anno;
“Data di Proposta” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
“Data di Scadenza” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
"Debito Residuo" indica, ad ogni data, l’importo indicato nel Piano di Ammortamento;
“Domanda di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Ente” indica l’ente locale, specificato nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, che contrae l’anticipazione;
“Erogazione ” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L.
78/2015;
“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Interessi di Mora” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma6, D.L. 78/2015;
“MEF” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato per addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del sito Internet della CDP; “Modello D. Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel proprio sito internet xxx.xxx.xx;
“Periodo di Interessi” ha il significato di cui all’articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento predisposto e trasmesso dalla CDP entro il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa Data di Erogazione;
“Quarto Atto Aggiuntivo” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Somma Anticipata” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
“Spese” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015; “Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nel Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6,
D.L. 78/2015;
“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente. “TUEL” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2 Oggetto, scopo e durata
1. La CDP concede all’Ente, che accetta, l’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per
l’importo complessivo di € , (euro / ) (la
“Somma Anticipata”) che sarà erogato in corrispondenza della Data di Erogazione.
2. L’Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Anticipata al pagamento delle Spese.
3. L’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 ha durata fino al / / (la “Data di Scadenza”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (anche la “Data di Inizio Ammortamento”).
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sulla Somma Anticipata maturano interessi in misura dello 0,756% nominale annuo (il “Tasso di Interesse”).
2. L’ammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 è suddiviso in periodi di interessi, ciascuno della durata di 12 (dodici) mesi (il ”Periodo di Interessi”) fatta
eventualmente esclusione per il primo periodo di interessi. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).
3. La prima Data di Pagamento è fissata in corrispondenza del 31 maggio 2016.
4. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse sono corrisposti dall’Ente, per ciascun Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi. Il suddetto tasso di interesse dovrà essere applicato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360.
5. Qualora il suddetto tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 8, configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Articolo 4
Erogazione e condizioni sospensive
1. La Somma Anticipata è erogata direttamente all’Ente.
2. L'Erogazione avviene attraverso versamento della Somma Anticipata, mediante bonifico bancario, nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato intestato all’Ente IBAN .
3. L’obbligo della CDP di effettuare l’Erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione ai sensi del successivo Articolo 10 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
4. L'Ente si impegna, ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 14, del D.L. 35/2013, a seguito dell'erogazione della Somma Anticipata, a provvedere all'immediata e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla Data di Erogazione, estinzione delle Spese, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi. Al fine di attestare la suddetta estinzione delle Spese, l'Ente dovrà fornire formale certificazione alla CDP, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente sulla base del modello allegato al Quarto Atto Aggiuntivo, entro 45 giorni dalla Data di Erogazione.
5. La CDP è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Anticipata per il pagamento delle Spese.
Articolo 5 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la
durata dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, le somme occorrenti al rimborso dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l’esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell’esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l’Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l’identità del nuovo Tesoriere.
4. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nonché a soddisfare per tutta la durata dell'Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’Articolo 159, comma 3, del TUEL.
5. L’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento alla Data di Pagamento prevista dal Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, l’Agenzia delle Entrate provvederà a carico dell’Ente a trattenere le relative somme, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.
Articolo 6 Rimborso dell'Anticipazione
1. L’Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base del Piano di Ammortamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
Articolo 7
Rimborso anticipato volontario
1. E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di effettuare il rimborso totale o parziale dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Data di Pagamento, a partire dalla scadenza annuale del 31 maggio 2016, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato parziale, l’Ente dovrà indicare alla CDP l’importo che intende restituire anticipatamente. A seguito del rimborso anticipato parziale la CDP inoltra all’Ente il nuovo piano di ammortamento, rideterminato a seguito del rimborso stesso.
3. In caso di rimborso anticipato, l’Ente dovrà corrispondere alla CDP l’intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e:
I. in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende restituire anticipatamente;
II. in caso di rimborso anticipato totale, la differenza tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.
Articolo 8 Interessi di mora
1. Nel caso di ritardo da parte dell’Ente nell’effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base all’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull’importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale annuo (gli “Interessi di Mora”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull’importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Xxxx decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l’avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 per inadempimento dell’Ente, come previsto dall’Articolo 10 del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
Articolo 9 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti in adempimento dell’obbligo di rimborso ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito, nel conto corrente di cui al comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le
coordinate della CDP indicate nel. Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP.
3. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, è tenuto a:
(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle rate di rimborso dell’Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione;
(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale.
Articolo 10 Risoluzione
1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) destinazione della Somma Anticipata ad uno scopo diverso dal pagamento delle Spese;
c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015;
d) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
e) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015, ad eccezione di quella relativa alla certificazione di cui all’art. 4, comma 4, del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015.
2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi del Quarto Atto Aggiuntivo, comunicherà all’Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l’intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l’importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall’Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell’Articolo 14 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall’Ente ai sensi dell’Articolo 14 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP e il MEF rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel presente contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel presente contratto fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 11 Compensazione
1. Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Articolo 12 Trattamento fiscale
1. Il Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 è esente dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Articolo 13 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all’indirizzo e al numero di fax
sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Fax: x000000000000
Att.: Area Enti Pubblici Ente:
Fax: PEC:
Att.:
Articolo 14 Dichiarazioni e impegni dell’Ente
1. L’Ente dichiara:
a) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul sito internet di quest’ultima.
b) di avere preso visione dell’Addendum pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
c) di avere preso visione della nota del 7 maggio 2013, prot. 36140, con la quale il MEF ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”
- Sezione enti locali, di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
d) di avere preso visione del Quarto Atto Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni;
e) di non aver potuto procedere all’estinzione delle Spese a causa di carenza di liquidità;
f) che le Spese rappresentano debiti certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2014 ovvero debiti per i quali è stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. L’Ente si impegna a:
a) non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01: (i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e (iii) i collaboratori esterni della CDP;
b) pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 35/2013, il piano dei pagamenti delle Spese sul sito internet dell’Ente, per importi aggregati per classi di debiti;
c) comunicare ai propri creditori, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 35/2013, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale provvederà al pagamento delle Spese.
Art. 15 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015 o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
* * *
Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Anticipazione ex art. 8, comma 6, D.L. 78/2015:
- Articolo 4 (Erogazione e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Risoluzione)
- Articolo 11 (Compensazione)
- Articolo 15 (Foro competente)
[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE ]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL FIRMATARIO RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI EX ART. 8, COMMA 6, COMMA 8, D.L. 78/15
Allegato 3
EPxxxA
(SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell’Ente)
CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI
Schema di certificazione ai sensi dell’Articolo 8, comma 8, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Via Goito, 4
00185 ROMA1
ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…
Prov. ………
Posizione …………………………. Protocollo Ente n. ………………………… Data Protocollo Ente
………………………..…
Oggetto: certificazione di cui all’articolo 8, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78.
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario
dell’ente e il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’organo di
revisione, a norma del comma 8 dell’articolo 8 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e del comma 5 dell’articolo 2 del D.D. del 07/08/2015, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente, ai sensi del DL 35/13 e/o DL 102/13 e/o articolo 31 del DL 66/14 e /o articolo 32 del DL 66/14, certificano e attestano sotto la propria responsabilità:
a) l’avvenuto pagamento dei debiti, nella misura non inferiore al 75%,
b) l’effettuazione delle relative registrazioni contabili.
Il Responsabile del servizio finanziario Il Responsabile dell’organo di revisione
(timbro dell’Ente e firma leggibile) (firma leggibile)
1Da trasmettere esclusivamente mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell’originale;
- consegna a mano dell’originale.
Allegato 4
EPxxxA
(SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell’Ente)
CERTIFICAZIONE PAGAMENTO DEBITI
Schema di certificazione ai sensi dell’Articolo 8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, e Decreto del Direttore generale del Tesoro del 7 agosto 2015
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Via Goito, 4
00185 ROMA1
ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...… Prov. ………
Posizione …………………………. Protocollo Ente n. ………………………… Data Protocollo Ente ………………………..…
Oggetto: certificazione di cui all’articolo 1, comma 14, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35.
Il sottoscritto …………………….………………………... nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell’ente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le somme erogate dalla CDP quale anticipazione di liquidità ai sensi del contratto di Anticipazione per i debiti verso terzi stipulato in data sono state destinate, anche tenuto
conto di quanto disposto all’art. 6, comma 9, del D.L. 35/2013, nonché all’art. 8, comma 6, del D.L. 78/2015 (di seguito “D.L. 78/2015”), all’immediata estinzione dei debiti verso terzi certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2014, dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che:
- le somme erogate sono state utilizzate secondo i criteri di priorità di pagamento previsti dall’art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero dai contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti ed inoltre dichiara, che sono state effettuate le relative registrazioni contabili;
- nel caso in cui l’ente abbia già usufruito di precedenti anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013, del
D.L. 102/2013 e del D.L. 66/2014, nella presente certificazione non sono presenti pagamenti che si riferiscono a titoli di spesa giustificativi già inclusi nelle precedenti certificazioni relative alle suddette anticipazioni, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ne ha dato atto nell’allegato modello di dettaglio dei pagamenti e ha anche specificato le motivazioni afferenti l’ulteriore utilizzo di tali titoli giustificativi di spesa;
- i pagamenti sono stati effettuati entro i 30 giorni successivi all’erogazione effettuata da CDP S.p.A a norma dell’articolo 1, comma 14, del D.L. 35/2013, ovvero, in caso contrario, il sottoscritto ha indicato i motivi del ritardato pagamento nell’apposita colonna dell’allegato modello di dettaglio dei pagamenti.
In relazione a quanto sopra, si allega alla presente certificazione il dettaglio dei pagamenti (Modello EPxxxB) effettuati da questo Ente nei confronti di terzi, debitamente firmato.
Il Responsabile del servizio finanziario (timbro dell’Ente e firma leggibile)
1Da trasmettere esclusivamente mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, con documento informatico in formato pdf o pdf/a, firmato digitalmente (indirizzo PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx);
- via telefax, al numero 06.42214026, con successivo inoltro dell’originale;
- consegna a mano dell’originale.
EPxxxB
(SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE LOCALE o in caso di inoltro tramite Posta Elettronica Certificata, indicazione dei dati dell’Ente) ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI DALL’ENTE LOCALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL D.L. 78/2015
ENTE ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……Prov. ………
Posizione ……………………….. Protocollo Ente n. ………………………… Data Protocollo Ente ………………………..………
Dati del creditore | Fattura/ altro (numero) | Fattura / altro (data) (*) | Fattura/ altro già presente in precedenti certificazio ni (*) | Motivazioni | Importo debito di parte corrente | Importo debito di parte capitale | Data di pagamento (**) | Motivazioni |
Totale per natura debito | ||||||||
Totale generale |
(*) Indicare SI / NO; in caso affermativo specificare le motivazioni nella colonna successiva (es. pagamento parziale, ecc..);
(**) Nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato entro i 30 giorni successivi all’erogazione dell’anticipazione, specificare le motivazioni nella colonna successiva.
Pagina ---- di ----
Note per la compilazione:
1. In caso di utilizzo di più fogli, apporre la firma su ciascuno dei fogli utilizzati.
Il Responsabile del servizio finanziario (timbro dell’Ente e firma leggibile)
2. Utilizzare una sola riga a seconda trattasi di debito di parte corrente ovvero di parte capitale e inserire l’importo nella relativa colonna.
3. Nell’ultimo foglio della certificazione compilare il totale dei pagamenti effettuati per debiti di parte corrente e quello per debiti di parte capitale, nonché il totale generale.
4. Numerare ciascun foglio sulla base del numero complessivo dei fogli utilizzati.