TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000 XXX0000000XXX
TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 06/03/2019 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
TELECOM ITALIA S.p.A, sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0, capitale sociale Euro 00.000.000.000,10
=undicimiliardiseicentosettantasettemilioniduemilaottocentocinquantacinque/10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0, in persona del Procuratore e legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti a seguito di procura per atto Dott.ssa Xxxxxx De Franchis, Notaio in Roma, in data 29/10/2018 (n. rep. 10432 n. racc. 4945), (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la
Convenzione sino a concorrenza dell’importo globale massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell’importo globale massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo e importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 01/10/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.186 del27/09/2018;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture ed i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla
S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ed avente n 01.000035556 per un importo di Euro 984.000,00= (novecentoottantaquanttromila/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ed avente n. 01.000035557 per un importo pari ad Euro 32.150,00= (trentaduemilacentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “5” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “4” (Condizioni Generali), l’Allegato “9” (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “E” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “3” Patto di integrità, l’Allegato “7” contratto di avvalimento.
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “5”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “4”;
d) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Importo Globale Massimo della Convenzione: si intende l’importo corrispondente a 164.000.000,00 (centosessantaquattromilioni/00).
g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
h) “Fornitura Iniziale”: si veda Cap. 4 dell’App. 5 del Capitolato Tecnico;
i) “Fornitura Successiva”: si veda Cap. 4 dell’App. 5 del Capitolato Tecnico;
j) “Licenze Iniziali”: si veda Cap. 4 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
k) “Licenze Aggiuntive”: si veda Cap. 4 dell’Appendice5 del Capitolato Tecnico;
l) “Licenze Integrative”: si veda Cap. 4 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
m) “Subscription Online” si veda Cap. 4 dell’Appendice 5 del Capitolato Tecnico;
n) “Altre” si veda il Capitolato Tecnico e l’Appendice 5 del Capitolato Tecnico.
n) Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente;
o) “Consociata Iscritta”: per la presente Convenzione deve intendersi, anche in deroga a quanto previsto nell’Appendice A del Capitolato tecnico e nei documenti Microsoft in genere, le Amministrazioni o Enti come definite/i all’articolo 1, comma 1, lett. a), delle Condizioni Generali.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente in ogni coso le condizioni previste nella presente convenzione prevarranno sulle clausole contenute nella documentazione del fornitore e/o del Licenziatario.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Le modalità di utilizzo delle Licenze Microsoft sono disciplinate dall’Appendice A al Capitolato tecnico, recante “Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi”.
Le Parti danno espressamente atto di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole dell’Appendice A, costituente parte integrante del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione.
Le parti convengono espressamente che in caso di discordanza fra quanto previsto nell’Appendice A del Capitolato Tecnico e quanto previsto nella Convenzione e nelle
Condizioni Generali, prevarrà in ogni caso quanto previsto nella presente Convenzione e nelle Condizioni Generali.
Le parti convengono altresì che in caso di contrasto tra le previsioni contenute
nell’Appendice A e quelle contenute nell’Appendice 5 al Capitolato Tecnico, prevalgono le previsioni di cui all’Appendice 5.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information
Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement con i servizi connessi - descritte e specificati nel Capitolato Tecnico, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell’ Importo Globale Massimo pari a:
§ Euro 164.000.000,00 (centosessantaquattromilioni/00) suddiviso nei seguenti quantitativi massimi:
§ Euro 126.000.000,00= (centoventiseimilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Iniziali;
§ Euro 38.000.000,00= (treentottomilioni/00) per tutte le licenze oggetto delle Forniture Successive;
2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna: i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
3. La fornitura e i servizi connessi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto importo globale massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del
D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del
D. Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal 12/04/2019, data di attivazione della presente Convenzione; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’ importo globale massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura,
attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia
esaurito l’importo massimo previsto per le forniture iniziali, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 mesi decorrenti dalla data accettazione/data consegna, secondo quanto stabilito ai paragrafi 10.1.1 e 4.3 del Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 6 CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quello di attivare la procedura per consentire all’Amministrazione di ricevere a mezzo mail la lettera di benvenuto del Fornitore contenente gli elementi essenziali per l’accesso da parte dell’Amministrazione al sito web VLSC della Microsoft, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso.
3. In esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini riportati al paragrafo
5.2 del Capitolato Tecnico.
4. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell’offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle licenze (sia on-premises che subscription on line) oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo dei servizi ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e relative appendici; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura”, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi e dei beni delle forniture rese disponibili.
9. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
ARTICOLO 7 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi connessi previsti nell’ art 5 del Capitolato Tecnico per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e secondo le modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo nei giorni e orari indicati all’ paragrafo 5 del Capitolato tecnico, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero
progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, valore stimato di contratto, ecc.;
- Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- se prevista Data di Consegna;
- gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub “4E”.
5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
ARTICOLO 8 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le
successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti, pena l’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico, nelle sue appendici e nel successivo articolo 11 della presente Convenzione.
ARTICOLO 9 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono quelli risultanti dai prezzi del Listino di Riferimento Microsoft EA, Gruppo 1, per l’Utente Finale, Fascia D, di cui al par. 3.1 del Capitolato Tecnico ridotti di una percentuale dell’importo, pari alla percentuale di sconto offerta dal Fornitore e presente nella relativa Offerta Economica allegata alla presente Convenzione.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2 “Definizioni”. Più in particolare i corrispettivi saranno fatturati e liquidati secondo la seguente tempistica:
a) con riferimento alle Licenze Iniziali (come identificate al paragrafo 4.1.1 dell’Appendice 5 al Capitolato tecnico), in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento
dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura.
b) Con riferimento alle Licenze Aggiuntive (come identificate al paragrafo
4.2.1 dell’Appendice 5 al Capitolato tecnico) il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo Contratto attuativo, è versato in una unica soluzione al momento dell’acquisto. Il Listino di Convenzione riporta i tre distinti corrispettivi applicabili, determinati in ragione del numero di anni residui di Software Assurance (TrueUp 1Yr, TrueUp 2Yr, TrueUp 3Yr).
c) Con riferimento alle Licenze Integrative (come identificate al paragrafo
4.2.2 dell’Appendice 5 al Capitolato tecnico) “il corrispettivo è versato in una unica soluzione in relazione al numero di anni contrattuali residui della Software Assurance (1Yr remaining, 2Yr remaining, 3Yr remaining); il Listino di Convenzione riporta tre distinti corrispettivi (per 1Yr remaining, 2Yr remaining o 3Yr remaining) a seconda del numero disponibile di anni residui di Software Assurance.
d) Con riferimento alle Licenze Subscription Online (come identificate nel Capitolato tecnico e al paragrafo 4.2.3 dellA’ ppendice 5) le modalità di pagamento sono le seguenti: per i Prodotti “Cloud”: (i) se acquistati nell’ambito di una Fornitura Iniziale, il corrispettivo
sarà versato in 3 (tre) rate di pari importo, la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due anni di durata del contratto di fornitura;
(ii) se acquistati nell’ambito di una Fornitura Successiva (Aggiuntiva o Integrativa), il corrispettivo, fisso per tutta la durata del singolo contratto attuativo, sarà versato in una unica soluzione al momento dell’acquisto, ed è determinato in ragione della durata della fornitura, decorrente dal mese successivo a quello della data dell’ordinativo.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza sopra stabilita e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle
Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al
D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso gli indirizzi indicati in fattura.
Il Fornitore dichiara che i predetti indirizzi operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all’atto dell’accettazione dell’Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. A parziale deroga della previsione di cui all’art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del contratto attuativo per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
8. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1,
lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all’intero valore dell’Ordinativo di fornitura.
La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e l’Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art.
1454 c.c., diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
11. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
12. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a l l o 0,001%.
Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa alla tipologia di bene acquistato previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo.
rispetto ai termini di cui al comma 3.
13. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.
ARTICOLO 10 COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 11 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, come previsto dal paragrafo 1.1 dell’Appendice 3 (“Schede Indicatori di qualità”) al Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini perentori di consegna delle licenze d’uso Microsoft EA oggetto della Fornitura previsti dal precedente articolo 6, nonché dal paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore dell’Ordinativo di Fornitura , fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad
essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i
quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero
virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip
S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (Euro mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata operatività del Customer Care, di cui al paragrafo
5.3.1 del Capitolato Tecnico, che si protragga per oltre 24 (ventiquattro) ore, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00) per ogni giorno di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Come previsto dai paragrafi 1.3 ed 1.4 dell’Appendice 3 (“Schede Indicatori di qualità”) al Capitolato Tecnico, nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi al Customer Care di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico medesimo, il
Fornitore sarà tenuto a corrispondere una penale pari a € 100,00= (€ cento/00) per ogni mancanza riscontrata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In caso di ritardato invio dell’aggiornamento del listino, rispetto al termine previsto al par.3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. In caso di difformità dei contenuti o delle modalità di trasmissione dell’aggiornamento del listino per i mesi successivi alla Data di attivazione della Convenzione, così come previste al par. 3.1.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari ad € 3.000,00= (Euro tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che
l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.
10. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 18 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “G” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 18, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12 GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 ed avente n. 01.000035556 di importo pari ad Euro 984.000,00=(novecentoottantaquanttromila/00) in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A..
La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli
Ordinativi di Fornitura.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
8. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
9. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
10. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in data 25/03/2019 e avente n. 01.000035557pari ad un importo di Euro 32.150,00= (trentaduemilacentocinquanta/00).
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione la mancata
attivazione del “Customer Care” e la mancata comunicazione dei numeri dedicati entro la Data di Attivazione della Convenzione; in tal caso la Consip ha facoltà di risolvere la Convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 14 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 15 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 16 REVISIONE LISTINO
1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore può comunicare la proposta di aggiornamento del/i listino/i di Convenzione Microsoft EA per la valutazione di Consip, nei termini di cui al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico.
La proposta di aggiornamento del listino di Convenzione deve essere composta da:
a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione del/i prodotto/i introdotto/i rispetto al Listino, e del/i relativo/i prezzo/i;
b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione del/i prodotto/ introdotto/i rispetto al Listino e del/i relativo/i prezzo/i.
A tal fine, potrà essere richiesta da Consip ogni più idonea documentazione del/i prodotto/i offerto/introdotto/i rispetto al Listino Microsoft Enterprise Agreement.
2. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare l’aggiornamento. Consip potrà valutare negativamente l’introduzione di Licenza/e
sostitutiva/e relativi a prodotti da essa ritenuti di non interesse delle Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Fornitore potrà non fornire una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise
Agreement, solo ed esclusivamente in caso di “eliminazione dal Listino della Licenza medesima” accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip:
a) dichiarazione, in originale, di “eliminazione dal Listino” del legale rappresentante del
Produttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell’eventuale Licenza offerta in sostituzione,
4. All’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma, Consip ha la facoltà di:
- recedere in tutto dalla presente Convenzione;
- recedere in parte, eliminando dall’oggetto della Convenzione la/e licenza/e d’uso Microsoft non più a Listino, ovvero
- esonerare il Fornitore dalla fornitura del/la Licenza/e non più a Listino, con
l’introduzione in Convenzione della/e Licenza/e d’uso offerta/e in sostituzione.
5. Il Fornitore potrà proporre a Consip la modifica degli importi unitari di una determinata Licenza del Listino Microsoft Enterprise Agreement. Al fine di determinare il nuovo corrispettivo della/e Licenza/e d’uso verrà applicato lo sconto offerto in sede di aggiudicazione, riportato nell’Allegato
B. All’esito di tale determinazione in ordine al nuovo corrispettivo:
a) qualora la modifica del corrispettivo sia migliorativa per l’Amministrazione, Consip procederà all’accettazione del corrispettivo modificato e all’aggiornamento del listino;
b) qualora la modifica del corrispettivo sia peggiorativa per l’Amministrazione, Consip potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
- accettare gli importi unitari modificati ed aggiornare il relativo listino;
- esercitare il diritto di recesso, in tutto o in parte, dalla Convenzione, eliminando dall’ oggetto della Convenzione la Licenza che ha subito l’incremento degli importi unitari.
ARTICOLO 17 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012
attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del
D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel
formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di
rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
11 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del
D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le
Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
CONSIP S.p.A. | IL FORNITORE |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA Validità: dal 19/06/2018 al, 18/06/2021 Firma digitale: n. 3981615 | C.F.: MTRMSM70P29F839Q Certificatore: TI TrustTechnologies CA Validità: dal 23/11/2017 al, 22/11/2020 Firma digitale: n. 444343 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Consegna, Attivazione, verifica di conformità e accettazione); Articolo 7 (Servizi connessi); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Garanzia); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 18 (Clausola finale)
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali);; Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17(Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì
IL FORNITORE Il legale rappresentante |
Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
C.F.: MTRMSM70P29F839Q Certificatore: TI Trust Technologies CA Validità: dal 23/11/2017 al, 22/11/2020 Firma digitale: n. 444343 |
CAPITOLATO TECNICO
PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO
MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
QUINTA EDIZIONE
ID 1910
ALLEGATO 5
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
1. PREMESSA
1.1 Sintesi della Fornitura disciplinata dal Capitolato Tecnico
Il presente documento, suddiviso in dodici capitoli, disciplina per la Pubblica Amministrazione gli aspetti della fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement (Licenze d’uso Microsoft EA), relative al software proprietario del produttore Microsoft.
Sono disciplinati anche i servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.
1.2 Sintesi del contenuto del Capitolato Tecnico
Il presente Capitolato Tecnico, per ciascun paragrafo descrive:
il contesto dell’iniziativa relativa alla fornitura disciplinata - par. 2;
l’oggetto e la descrizione delle forniture - par. 3;
i massimali, la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi - par. 4;
le condizioni e le modalità di prestazione dei servizi connessi alla fornitura - par. 5;
i livelli di servizio richiesti - par. 6 e 7;
le modalità di esecuzione della fornitura - par. 8;
le attività di monitoraggio delle forniture - par. 9;
le modalità e gli strumenti per l’esecuzione delle verifiche di conformità - par. 10;
i requisiti di qualità, e lista delle appendici - par. 11 - 12.
1.3 Definizioni e Glossario del Capitolato Tecnico
Di seguito si elencano le principali definizioni, limitate e applicate al contesto delle forniture in oggetto:
“Fornitore”: l’operatore economico aggiudicatario della gara;
“Microsoft”: si intende la Società detentrice del copyright sul software oggetto del presente Capitolato e la persona giuridica Microsoft produttore delle Licenze d’uso Microsoft EA;
“Amministrazione/i”:si intende la/le Amministrazione/i Contraente/i, come definita/e nello Schema di
Convenzione, quindi la/le Amministrazione/i che utilizza/utilizzano la Convenzione mediante l’emissione dell’ordinativo di fornitura;
“Consociata Iscritta”: per la presente Convenzione deve intendersi, anche in deroga a quanto previsto nell’Appendice A del Capitolato tecnico e nei documenti
Microsoft in genere, le Amministrazioni o Enti come definite/i all’articolo 1, comma 1, lett. a), delle Condizioni Generali;
“Data di attivazione”: data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione;
“Data Ordine”: la data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, ovvero la data che comparirà nell’omonimo campo del database degli ordinativi sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx per la Convenzione in esame;
“Data di Accettazione”: la data di esito positivo della verifica di conformità; “Data di consegna”: la data di ricezione della Amministrazione contraente delle e.mail “lettera di
benvenuto” e/o “lettera di comunicazione”, dalla quale sul sito VLSC di Microsoft la fornitura risulta assegnata all’Amministrazione ordinante;
“Licenza d’uso on-premises” (Licenza d’uso in locale): s’intende la licenza a tempo indeterminato (Licenza d’uso in acquisto) o a tempo determinato (Licenza d’uso in locazione) ad installare, scaricare, accedere e ad utilizzare un prodotto presso
l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/inhouse o esterna/outsourcing);
“Licenza d’uso Online”: è la Licenza che consente alle Amministrazioni la fruizione diretta, via internet, delle funzioni informatiche tecnologiche e/o applicative disponibili da uno o più prodotti software della Microsoft, costantemente aggiornati nel corso della validità contrattuale.
“VLSC”: Volume Licensing ServiceCenter, sito della Microsoft (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx) per l’accesso alle licenze e al software Microsoft in licenza d’uso;
“Licenza d’uso Microsoft EA”: sono le licenze d’uso dell’offerta Microsoft EA, del tipo:
i) licenza d’uso on-premises a tempo indeterminato (in acquisto):
relativa allo specifico prodotto software e alla software assurance del medesimo specifico prodotto software o,
relativa alla sola software assurance del medesimo specifico prodotto software;
licenze d’uso Subscription on-premises a tempo determinato (licenza in locazione) relative allo specifico prodotto software ed alla software assurance del medesimo specifico prodotto, per tutto il periodo di locazione;
licenze d’uso Subscription Online: sono le licenze a tempo determinato relative a prodotti software di tipo Online le cui funzionalità sono costantemente aggiornate e fruite dall’Amministrazione Contraente via internet;
“Licenze d’uso Microsoft EA – Gruppo 1 on-premises ”: sono le licenze d’uso dell’offerta Microsoft EA, di tipo on-premises, appartenenti alle famiglie dei relativi prodotti software Microsoft, indicate al par. 3, Oggetto e descrizione della fornitura; la lista delle famiglie del Gruppo 1 può variare nel corso della durata della convenzione. “Licenze d’uso Microsoft EA – Gruppo 2 Prodotti con modalità Dual Use Right”: sono le licenze d’uso dell’offerta Microsoft EA, che prevedono la possibilità di essere utilizzate in modalità on-premises ovvero on line, appartenenti alle famiglie dei relativi prodotti software Microsoft, indicate al par. 3 - Oggetto e descrizione della fornitura; la lista delle famiglie del Gruppo 2 può variare nel corso della durata della convenzione. “EA”:Enterprise Agreement Microsoft, offerta d’acquisizione (programma) che
propone, tra l’altro, la fornitura per un minimo di 250 licenze d’uso (ad esempio, di almeno uno dei componenti della piattaforma del software desktop (Sistema Operativo Windows per PC, Office, Client Acces License Suite (CAL Suite) e di tutto il restante software prodotto dalla Microsoft;
“GOL”: Government Open License Microsoft offerta d’acquisizione (programma)
proposto alle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di licenze d’uso relative a tutto il software prodotto della Microsoft, oggetto della Convenzione “Licenze
d’Uso Microsoft Government Open License”;
“software assurance”: è la denominazione commerciale assegnata dalla Microsoft all’offerta costituita dall’aggiornamento evolutivo di uno specifico prodotto software reso dalla stessa Microsoft immediatamente fruibile dall’acquirente e da un insieme di vantaggi e servizi informatici correlati al prodotto software – detti Vantaggi della software assurance;
“aggiornamento evolutivo (upgrade)”: è l’aggiornamento alla nuova versione di un prodotto softwareche aggiunge nuove funzionalità (le correzioni dei difetti presenti nei prodotti software già rilasciati in commercio non costituiscono nuove funzionalità);
“Software Assurance”: nell’ambito della software assurance è la licenza d’uso relativa al software di ugrade ed ai Vantaggi;
Prodotto: sono tutte le Licenza d’uso Microsoft EA così come indicate al paragrafo
3) Oggetto e descrizione della fornitura e suoi successivi aggiornamenti;
prodotto software: indica tutti i pacchetti software della Microsoft relativi alle Licenze d’uso Microsoft EA così come indicate al paragrafo 3) Oggetto e descrizione della fornitura e suoi successivi aggiornamenti;
Sistema: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Altre definizioni: si veda anche l’Appendice 5 del Capitolato Tecnico, recante “Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell’EA della Microsoft”.
2 CONTESTO
Il Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione prende avvio nel 1999. L’art. 26 della legge finanziaria 2000 (L. 23 dicembre 1999 n. 488) introduce un nuovo Sistema di approvvigionamento di beni e servizi utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni. Tale disposizione attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche, Ministero) il compito di individuare, nel rispetto della normativa in materia di scelta del contraente, l’operatore economico fornitore di beni e servizi. I soggetti, così individuati, si impegnano ad accettare, sino a concorrenza
della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni. Con la stipula delle convenzioni vengono, poi, definite le condizioni contrattuali ed economiche che regoleranno i futuri rapporti contrattuali tra l’impresa e l’amministrazione nascenti a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
Con il D.M. 24 febbraio 2000, l’articolo 58 della Legge n. 388 del 2000 e il D.M. 2 maggio 2001, a Consip S.p.A. viene conferito l’incarico di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto del Ministero e delle altre amministrazioni.
Per la fornitura in oggetto le Amministrazioni operano la scelta secondo: quanto disposto dall'art. 68 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avente ad oggetto l'analisi comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: i) software appositamente sviluppato; ii) riutilizzo di software o parti di esso; iii) software libero a codice sorgente aperto; iv) software fruibile in modalità computing; v) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; vi) software combinazione delle precedenti soluzioni; principi di parità di trattamento, concorrenza, economicità, efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica.
Le Amministrazioni aderiranno alla Convenzione relativa alla fornitura di Licenze Microsoft EA qualora, dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, risulti:
motivata l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno dell'Amministrazione medesima,
a software liberi o a codici sorgente aperti, adeguati alle esigenze da soddisfare;
motivata la scelta di acquistare Prodotti del licensing Microsoft EA di tipo on-premises e/o di tipo Online;
che detto acquisto di Prodotti del licensing Microsoft EA, anche in composizione di licensing on-premises e online, sia economicamente più conveniente tra i differenti modelli di commercializzazione delle licenze d’uso Microsoft.
3 OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
3.1 Licenze d’uso Microsoft EA
Le Licenze d’uso Microsoft EA oggetto della presente fornitura sono relative alle piattaforme software Microsoft di interesse per la PA, denominate commercialmente:
Sistemi Operativi, di sicurezza e System Management, CRM, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx 000 e altro software di produttività individuale, Collaboration, SQL e Business Intelligence e Content Management, Development Application Platforms, System Management, Data Analisys.
Tutti i prodotti software delle piattaforme Microsoft sono raggruppati nei gruppi di famiglie ”Gruppo 1 On-Premises”, ”Gruppo 2 Dual Use Rights”
Le famiglie dei due Gruppi sopra indicate, i prodotti software di appartenenza e le relative licenze d’uso Microsoft EA, sono mensilmente aggiornati.
Tutte le licenze d’uso Microsoft EA di interesse per la PA, oggetto della fornitura, sono riportate nel Listino di “Licenze d’uso Microsoft EA Fascia D” di cui rispettivamente all’Appendice 4-1.
I listino riporta per ciascun prodotto le denominazioni della famiglia software e del Gruppo di apparenza.
Il Listino di Riferimento delle “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, di cui all’Appendice 4 del Capitolato Tecnico è mensilmente aggiornato.
Con riferimento ai prodotti software previsti nel Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, (Appendice 4 del Capitolato tecnico), le modalità d’uso, le condizioni e le limitazioni, , sono indicate nei
documenti “Condizioni relative ai Prodotti” e “Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online” (presenti sul sito web della Microsoft come più avanti specificato).
Rispetto alle suddette condizioni/limitazioni, prevalgono le condizioni e
limitazioni indicate all’Appendice 5 del Capitolato Tecnico, recante “Struttura del listino e principali clausole commerciali dell’EA Microsoft”.
Il documento “Condizioni relative ai Prodotti” sopra riportato è pubblicato e aggiornato sul sito Microsoft-nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “PUR/Product Terms” - alla
pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file “MicrosoftProductTerms(WW)(Italian)(mese anno di publicazione)”.
Qualora Microsoft modifichi il sito, il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.
Il documento “Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online” sopra riportato è pubblicato e aggiornato sul sito Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services
PUR/Terms” - alla pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file
“MicrosoftOnlineServicesTerms(Italian)(mese anno di pubblicazione)”. Qualora Microsoft modifichi il sito, il fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.
Ogni software in licenza d’uso on-premises, dovrà essere originale e conforme a quanto previsto nella documentazione Microsoft (guide, manuali o altra idonea documentazione descrittiva delle funzionalità del software).
Ogni software il licenza d’uso online e le rispettive funzionalità erogate dovranno essere conformi a quanto previsto nella documentazione Microsoft (guide, manuali o altra idonea documentazione descrittiva delle funzionalità del software).
L’oggetto della fornitura comprende anche i servizi e “Vantaggi” relativi alla Software Assurance, il Supporto Tecnico Microsoft, i servizi connessi e relativi livelli di servizio, di cui ai par. 5, 6 e 7.
3.1.1 Clausole contrattuali per le forniture dei singoli contratti attuativi
La descrizione della struttura del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, nonché le clausole che disciplinano le forniture di Licenze d’uso Microsoft EA di tutti i singoli contratti attuativi sono riportate nell’Appendice 5 – “Struttura listino e principali clausole commerciali
dell'Enterprise Agreement” e nella Appendice A – “Restrizioni e Diritti di utilizzo Aggiuntivi” del Capitolato Tecnico (documento Microsoft).
In caso di contrasto, l’Appendice 5 prevale sull’Appendice A.
Di seguito si riportano le principali clausole contrattuali da applicare ai singoli contratti attuativi: la Fornitura Iniziale (così come descritta nell’Appendice 5) può essere composta sino a 3 (tre) differenti gruppi (Profili Enterprise) di Prodotti della piattaforma desktop (Prodotti Enterprise, come definiti all’Appendice 5);
§ ciascun Profilo Enterprise è assegnato ad un numero di utenti o dispositivi predeterminato;
§ tutti i Prodotti Enterprise appartenenti allo stesso Profilo Desktop devono essere acquisiti in quantità eguale, pari al numero di utenti o dispositivi assegnato al Profilo stesso;
§ la fornitura di ciascun Prodotto Enterprise può contenere Licenze d’uso Microsoft EA di natura “on-premises” o di natura “Subscription Online” o una combinazione numerica delle due;
§ il quantitativo minimo ordinabile (QMO) della Fornitura Iniziale è di 250 Licenze d’uso Microsoft EA di Prodotti Enterprise.
Nel periodo di durata del contratto attuativo, tutti i Prodotti oggetto della presente Convenzione possono essere forniti alla Pubblica Amministrazione
nell’ambito di detti contratti solo ed esclusivamente con ordinativi immessi dal
portale degli acquisti della PA (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), rimanendo esclusi gli ordini diretti sul sito VLSC o altro sito o portale di Microsoft.
3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA
Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione.
I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento.
Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”.
Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi.
L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o
variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA.
Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione.
L‘aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione fermo restando che l’ introduzione di nuovi codici è ammesso solo nell’ ambito delle famiglie di prodotti già presenti (come indicato al punto 1.3 del Capitolalo Tecnico):
a) “lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo;
b) “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);
c) lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;
d) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.
Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A..
Resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara laddove è previsto che
l’Importo Globale Massimo della Convenzione è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights” e che le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a licenze online – concorrono a determinare il suddetto limite del
30% sull’Importo Globale Massimo. La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata.
L'acquisto della tipologia di licenze "dual right" sarà permesso alle sole Amministrazioni che in precedenza disponevano già di licenze Cloud a prescindere dalla pregressa modalità di acquisizione delle stesse.
Tale verifica sarà necessaria a fronte di ogni singola fornitura prima che possa essere accettato l’ordinativo dal fornitore.
4 MASSIMALI E DURATA
4.1 Importo Globale Massimo
L’appalto è in Lotto Unico per un Importo Globale Massimo di cui, e come meglio specificato, all’ art. 3 disciplinare di gara.
4.1.1 Forniture iniziale e forniture successive
L’Importo Globale Massimo è suddiviso in Importi Massimi di cui all’ art. 3 del disciplinare di gara.
4.2 Durata della convenzione
La durata della Convenzione è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla “Data di Attivazione”, così come definita nelle Condizioni Generali. Tale durata potrà essere prorogata, con le modalità e a fronte del ricorso dei presupposti previsti nella Convenzione medesima, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
4.3 Durata e termine del singolo contratto attuativo
Qualora l’Amministrazione Contraente stia rinnovando Software Assurance o le Licenze “Subscription” in base a uno o più contratti precedenti, la data di entrata in vigore sarà il giorno successivo alla scadenza del primo contratto. Negli altri casi la data di entrata in vigore sarà la Data di Consegna.
Il singolo contratto attuativo della Convenzione ha durata minima di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione/Data di Consegna con scadenza l’ultimo giorno del 36° (trentaseiesimo) mese (ad esempio, se la Data di Accettazione è il 2 dicembre 2019, il contratto attuativo scadrà il 31 dicembre del 2022).
5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
I servizi descritti nel presente paragrafo sono prestati a seguito della fornitura di Licenze d’uso Microsoft EA.
Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo di acquisto delle Licenze d’uso Microsoft EA.
5.1 Servizio di consegna
5.1.1 Consegna delle Licenze d’uso Microsoft EA
Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione dovranno emettere un ordine per l’acquisto di un quantitativo minimo di Licenze d’uso Microsoft EA, così come descritto al precedente par. 3.1.1. L’Amministrazione entro 2 (due) giorni
lavorativi dall’invio dell’ordine, potrà revocarlo; spirato il predetto termine
l’ordinativo sarà irrevocabile ed il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal presente Capitolato Tecnico e dalla Convenzione.
L’attività di ricezione degli Ordinativi di Fornitura sarà eseguita dal Fornitore attraverso il Customer Care di cui al successivo par. 5.3.
Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla “Data ordine” – sempre che l’Ordinativo di Fornitura non sia stato revocato – dovrà confermare
l’accettazione dell’ordinativo attraverso il Sistema. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso. In tal caso
l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
Il Fornitore entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla “Data ordine” dovrà attivare la procedura, prevista da Microsoft, in modo tale da consentire all’Amministrazione di ricevere – sempre dallo stesso Fornitore - la “Lettera di Benvenuto”, nel caso di Fornitura Iniziale, o la “Lettera di comunicazione” nel caso di Fornitura Successiva, per consentire all’Amministrazione l’accesso al sito VLSC, ed eventualmente ai portali Office 365 per la gestione delle Licenze Subscription online della Microsoft, presso i quali potrà verificare le Licenze d’uso Microsoft EA on- premises e/o le Subscription Online assegnate e le relative quantità ed accedere alle stesse.
Nel caso in cui la fornitura (Iniziale o Successiva) comprenda Subscription online, le “Lettere” sopra citate devono contenere anche l’”Invito all’Attivazione delle Licenze Online”, tale da consentire all’Amministrazione l’immediata verifica della disponibilità e la relativa attivazione tramite i portali di gestione Microsoft.
Dal sito VLSC l’Amministrazione potrà invece immediatamente verificare la disponibilità del Software in licenza d’uso on-premises.
Il Fornitore, entro il medesimo precedente termine, dovrà dare all’Amministrazione conferma dell’ordine e tempestiva comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata anche dell’avvio della procedura di presa in carico dalla Microsoft dell’ordinativo.
Per servizio di consegna delle licenze si intende la trasmissione all’Amministrazione dell’e-mail della “lettera di Benveuto/Comunicazione” contenente gli elementi necessari per i) l’accesso immediato dell’Amministrazione Contraente al sito VLSC della Microsoft, ii) la notifica dell’assegnazione delle licenze d’uso on-premises e/o online e delle relative quantità, iii) la verifica immediata tramite la funzione di download della disponibilità del software in licenza d’uso on-premises e, nel caso in cui l’ordine includa le licenze Subscription Online, iv) l’accesso immediato
dell’Amminstrazione Contraente ai portali Microsoft per la gestione di dette licenze
e per la verifica immediata, tramite la funzione di attivazione, della relativa disponibilità.
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo alle operazioni sul Sistema, alla trasmissione delle e-mail e al supporto necessario
all’Amministrazione per l’esecuzione dell’ordinativo che si completa con il download dal sito VLSC per le Licenze d’uso Microsoft EAon-premises e/o con
l’attivazione delle Licenze Subscription online, dai portali O365 della Microsoft. L’Amministrazione, ricevuta dal Fornitore la “lettera di Benvenuto” o la “lettera di Comunicazione”, effettuerà una verifica sulla consegna, in termini di: i) accessibilità al sito VLSC (per le licenze on-premises) e ai portali O365 (per le licenze Subscription Online), ii) verifica delle licenze d’uso on-premises e online assegnate e delle relative quantità, della disponibilità della funzione di download del software relativo alle licenze d’uso on-premises acquistate, e della disponibilità della funzione di attivazione dai portali di gestione delle licenze Subscription online acquistate.
In caso di esito positivo della verifica di consegna (verifica di conformità, punto a, del par. 10.1 del Capitolato tecnico), la data di ricezione di una delle due precedenti e-mail è la “Data Consegna” della fornitura presso l’Amministrazione contraente.
5.1.2 Consegna degli aggiornamenti relativi alla Software Assurance
Il fornitore garantisce nel corso della fornitura l’immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti degli aggiornamenti relativi alla software assurance e l’immediata disponibilità delle licenze d’uso e del rispettivo software per il download, attraverso il sito web della Microsoft
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx o via e.mail o via altri siti web che la Microsoft potrà adoperare senza ulteriore costo aggiuntivo per l’Amministrazione contraente.
Allo scopo, alla data di comunicazione di ogni genere di aggiornamento previsto dalla software assurance (Data di consegna della fornitura da Software Assurance), l’Amministrazione risulterà costantemente abilitata al sito VLSC della Microsoft per eseguire le seguenti operazioni:
§ accedere ai successivi aggiornamenti disponibili attraverso la Software Assurance;
§ eseguire il download delle licenze d’uso e del relativo software in licenza d’uso o in aggiornamento;
§ attivare le procedure previste per fruire dei servizi inclusi con la Software Assurance.
5.2 Tempi di consegna delle Licenze d’uso Microsoft EA
Nuove licenze - La Fornitura Iniziale che non include la sola “Software Assurance”
Allorquando l’Amministrazione sottoscriva per la prima volta un contratto di licensing EA la medesima dovrà ricevere la “lettera di benvenuto” entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla “Data Ordine” pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
Es. Data ordinativo 30 novembre 2018 | Lettera di benvenuto entro il 30 dicembre 2018 |
Contratti successivi - La Fornitura Iniziale include la “Software Assurance” (un nuovo contratto di licensing Microsoft EA per il proseguimento di un precedente contratto di licensing EA o di un precedente contratto di differente programma di licensing
Microsoft, per es.: Government Open License (GOL)): l’arrivo presso l’Amministrazione contraente della “lettera di benvenuto” (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di scadenza del contratto di fornitura di Licenze d’uso Microsoft EA o di altra forma di licensing Microsoft, precedentemente stipulato dalla singola Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
Es. Scadenza del contratto precedente: 30 settembre 2018 | Lettera di benvenuto: entro il 31 agosto 2018 |
Per il solo caso di un precedente contratto Microsoft EA, nel caso in cui la “Data di Accettazione” della fornitura , sia successiva alla data di scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto decorrerà comunque dal giorno successivo alla data di scadenza del precedente contratto Microsoft EA.
L’Amministrazione contraente deve indicare nell’apposito campo la data di scadenza del precedente contratto Microsoft EA.
Ordini Successivi di Licenze Aggiuntive, emessi nel corso di tutto il contratto attuativo: l’arrivo presso l’Amministrazione contraente della “lettera di
comunicazione” (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla “Data Ordine”, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
Es. Data Ordine: 20 novembre 2018 | Lettera di comunicazione entro il 20 dicembre 2018 |
Ordini Successivi di Licenze Integrative, emessi nel corso di tutto il contratto attuativo: l’arrivo presso l’Amministrazione contraente della “lettera di comunicazione” (consegna) dovrà avvenire entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla “Data Ordine”, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
Es. Data ordinativo: 20 novembre 2018 | Lettera di comunicazione entro il 20 dicembre 2018 |
Ordini Successivi di Subscription, emessi nel corso di tutto il contratto attuativo: l’arrivo presso l’Amministrazione contraente della “lettera di comunicazione”
(consegna) dovrà avvenire entro il termine perentorio del mese in cui l’ordinativo è divenuto irrevocabile, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione.
Es. Data ordinativo 20 novembre 2018 | Lettera di comunicazione entro il 30 novembre 2018 |
5.3 Servizi di Assistenza
5.3.1 Descrizione e requisiti del Customer Care
Il Fornitore dovrà/dovranno mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla Data di Attivazione della Convenzione, un Customer Care che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione in merito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) a:
Convenzione, modalità di ordine, consegna,
ricezione e smistamento degli ordini,
stato degli Ordinativi di Fornitura e del loro adempimento,
stato delle consegne,
orientamento al supporto Microsoft.
Il Customer Care del Fornitore (o, eventualmente dei Fornitori) dovrà avere:
un numerotelefonico;
un indirizzo di posta elettronicaordinaria.
Le chiamate al Customer Care, da parte delle Amministrazioni, dovranno essere accolte da un unico punto di risposta e non re-indirizzate su ulteriori numeri telefonici.
Il numero di telefono dedicato dovrà essere "Numero per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003 , n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell’anno, con esclusione della domenica e dei festivi:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30;
il sabato, dalle ore 8:30 alle ore12:30.
Dopo tali orari dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registrerà le chiamate, le quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.
Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori), pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione, dovrà garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
risposta entro 20”, per l’80% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore; percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.
Tali livelli di servizio dovranno essere documentati, su richiesta di Consip, tramite opportuni report, in forma di foglio elettronico, come descritto nel par. 8.3.
5.3.2 Gestione delle richieste di intervento
L’apertura delle chiamate di assistenza al Customer Care può essere effettuata esclusivamente xxx xxxxxxxx x xxx x-xxxx.
0.0.0 Apertura della chiamata via telefono
Il Fornitore dovrà/dovranno, contestualmente alla ricezione delle singole chiamate, assegnare e comunicare all’Amministrazione, all’interno della stessa chiamata, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l’indicazione della data ed ora di registrazione della richiesta stessa; allo stesso tempo tale comunicazione dovrà essere effettuata via e-mail all’indirizzo che
l’Amministrazione è tenuta a comunicare o ha già comunicato con l’Ordinativo d’Acquisto.
5.3.4 Apertura della chiamata via e-mail
Un messaggio automatico di ricevuta e-mail dovrà essere inviato in risposta ad ogni singola richiesta di intervento inviata dalla Amministrazione; entro e non oltre 4 (quattro) ore dalla ricezione della e-mail di richiesta intervento, il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà/dovranno comunicare via e-mail all’Amministrazione un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) con l’indicazione della data ed ora di registrazione della richiesta stessa e oggetto della chiamata.
5.3.5 Chiusura della chiamata
A fronte della risoluzione del problema che ha generato la chiamata, la chiusura della chiamata dovrà essere comunicata dal Fornitore al referente dell’Amministrazione contraente che ha fatto la richiesta di intervento; tale comunicazione dovrà avvenire via e-mail.
5.4 Garanzia del software Microsoft
Il Fornitore garantisce/garantiscono la funzionalità del software in Licenza d’uso Microsoft EA oggetto della fornitura e la sua corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel presente Capitolato Tecnico e comunque nella
documentazione tecnica dello stesso per 12 (dodici) mesi dalla “Data di Accettazione” della fornitura.
Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori), anche attraverso il Servizio di Assistenza Clienti Microsoft (per il periodo di Garanzia), garantirà/garantiranno alle Amministrazioni Contraenti la disponibilità di qualsivoglia indicazione in ordine ad eventuali malfunzionamenti (“bug”) del software, alle relative correzioni (Fix) e alle istruzioni delle attività da svolgere atte al superamento del malfunzionamento stesso, fino ad eventuale sostituzione gratuita di componenti nel caso di difetti inerenti il software.
In caso di malfunzionamenti le Amministrazioni contraenti dovranno contattare il Customer Care del/i fornitore/i, che provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Microsoft o a fornire i recapiti per un contatto diretto con la Microsoft, assicurando in ogni caso la corretta esecuzione del supporto richiesto.
5.5 Referenti delle Amministrazioni Contraenti
Le Amministrazioni si adopereranno affinché il proprio personale costituisca una interfaccia dei predetti servizi per il software Microsoft, anche attraverso l’individuazione di adeguate figure professionali, dotate ciascuna di una casella di posta elettronica. In particolare, le figure professionali dovranno essere le seguenti:
Responsabile delle comunicazioni: riceve e gestisce tutte le comunicazioni
trasmesse dalla Microsoft (lettera di benvenuto, ecc.), le autorizzazioni dell’amministratore Online e potrà concedere ad altri soggetti l’accesso Online;
Responsabile Software Assurance: riceve e gestisce le comunicazioni relative alle autorizzazioni Online per gestire i servizi di Software Assurance e per la gestione degli abbonamenti relativi agli altri supporti abbinati alla Software Assurance; riceve eventuali supporti di memorizzazione inclusi nel corrispettivo di fornitura;
Gestore del supporto: coordina le attività correlate ai servizi di supporto tecnico
6 VANTAGGI DELLA SOFTWARE ASSURANCE (SA)
L’”APPENDICE B – SOFTWARE ASSURANCE” del documento Microsoft “Condizioni relative ai Prodotti”, riporta la descrizione e le modalità per determinare le quantità spettanti di tutti i servizi e diritti inclusi con la Software Assurance, di cui al presente paragrafo, (“Vantaggi di Software
Assurance” inclusi nel corrispettivo di acquisto di Licenze d’uso Microsoft EA del tipo - Lic/SA o solo SA) ed i relativi livelli di servizio (SLA) dei servizi inclusi, inclusi i servizi di supporto.
I suddetti Vantaggi di Software Assurance variano per ciascun Prodotto. La Sezione 4 della descrizione di ogni Prodotto presente nel documento
Microsoft “Condizioni relative ai Prodotti” indica i “Vantaggi di Software Assurance” specifici assegnati a ciascuno di essi.
Il fornitore garantisce che gli aggiornamenti dei diritti e servizi inclusi con la software assurance siano disponibili al sito Microsoft xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, nel corso della durata
dell’intera Convenzione Microsoft EA.
7 SLA DELLE LICENZE ONLINE MICROSOFT
Nell’ambito della durata di ciascuna Licenza Subscription Online in approvvigionamento nel singolo contratto attuativo, il Fornitore garantisce
l’assistenza necessaria indirizzando l’Amministrazione Contraente al servizio di Assistenza Microsoft per le opportune attività atte al superamento del malfunzionamento/disservizio e garantisce che fornirà i livelli di servizio descritti nel “Contratto di Servizio per Microsoft Online Services”, limitatamente ai prodotti software rappresentati dalle relative Licenze d’uso Microsoft EA presenti nel Listino Microsoft EA per l’Utente Finale (Appendice 4 del Capitolato tecnico).
In caso di malfunzionamento le Amministrazioni contraenti potranno contattare il Fornitore per l’indirizzamento al servizio di Assistenza Microsoft.
Il “Contratto di Servizio per Microsoft Online Services” è aggiornato e pubblicato sul sito Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services SLA” - della pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file “OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(meseanno di pubblicazione)(CR)”.
Qualora Microsoft modifichi il sito, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente il nuovo link.
8 MODALITA’ DI ESECUZIONE
Consip S.p.A. avrà il compito di predisporre la sezione del Sito prevista per la Convenzione con tutte le informazioni utili agli utenti.
Il Fornitore ,assumendo verso le Amministrazioni il ruolo di Fornitore globale, deve/devono garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura; dovrà/dovranno quindi garantire gli ulteriori servizi connessi e/o attività contrattuali di seguito indicati.
8.1 Sezione Convenzioni su Xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il Fornitore dovrà/dovranno compilare il catalogo messo a disposizione da Consip S.p.A., così come indicato nel par. 8 del Disciplinare di gara ed ogni altra attività indicata nel successivo par. 8.2.
La compilazione del catalogo da parte dell’Aggiudicatario è, difatti, propedeutica all’attivazione della Convenzione e alla fruibilità dell’oggetto della Convenzione medesima da parte delle Amministrazioni.
Prima della relativa pubblicazione, il catalogo nonché ogni sua variazione, dovrà essere sottoscritto, nella sua versione di file .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del Fornitore (o, eventualmente dei Fornitori).
Il listino delle Licenze d’uso Microsoft EA sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi e termini contrattuali. In tale pagina sarà possibile scegliere il tipo e la quantità delle Licenze d’uso Microsoft EA da ordinare con relativo costo globale, inviare un ordinativo in formato elettronico al Fornitore e stampare copia cartacea dell’ordinativo medesimo.
8.2 Composizione di listini della Convenzione Microsoft EA
È a carico del fornitore la predisposizione mensile dei listini della Convenzione Microsoft EA.
8.3 Reportistica
Il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà/dovranno rendere disponibili a Consip S.p.A. alcuni dati, come meglio specificato nello schema di convenzione,
relativi alla rendicontazione e al monitoraggio dell’andamento della Convenzione. La modalità di invio dei flussi verrà comunicata al Fornitore (o, eventualmente ai Fornitori) successivamente all’aggiudicazione stessa, insieme agli ulteriori elementi e/o informazioni necessari (indirizzi, credenziali).
L’invio dei flussi potrà avvenire mediante:
invio ad un apposito indirizzo di posta elettronica;
upload dei dati secondo la procedura prevista dal Portale degli Acquisti in Rete della P.A.;
altra analoga modalità.
Per ulteriori indicazioni concernenti i dati di alimentazione del Sistema e le
tempistiche legate all’invio dei dati richiesti si rinvia al documento in Appendice 1, recante “Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di
Acquisto/Noleggio Beni/Servizi”.
8.4 Responsabile generale del Servizio
Per la gestione dei servizi a supporto, il Fornitore (o, eventualmente i Fornitori) dovrà mettere a disposizione un Responsabile Generale del Servizio per il quale dovrà fornire a Consip S.p.A, nell’ambito dei documenti necessari alla stipula della Convenzione (di cui al par. 8 del Disciplinare di gara), informazioni relative a:
Ruolo previsto,
generalità della persona,
titolo di studio,
l’anno di conseguimento,
qualifica professionale,
esperienza acquisita (con evidenza delle principali attivitàsvolte).
Se nel corso della Convenzione la persona individuata e selezionata non sarà disponibile, per qualsiasi ragione, a svolgere le attività previste, il Fornitore dovrà sostituirla tempestivamente, anche se in via temporanea, con figura professionale adeguata seguendo le indicazioni contenute nel presente
Capitolato Tecnico.
Il Responsabile Generale del Servizio dovrà essere un dipendente del Fornitore, ovvero legato a questi da un contratto di collaborazione in via esclusiva.
Tale Responsabile dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea di tipo tecnico/scientifico ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxx) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste, oppure dovrà essere in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ed avere conseguito, in aziende operanti nel settore dell’XX, xxxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) anni di lavoro, di cui 5 (cinque) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste.
Avrà la responsabilità delle seguenti attività:
cura esclusiva dei rapporti con Consip S.p.A. e con le Amministrazioni ordinanti;
impostazione, organizzazione, pianificazione e controllo di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
monitoraggio dell’andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi della Convenzione;
reporting mensile, e comunque su esplicita richiesta da parte di Consip, sull’andamento della Convenzione come descritto nel precedente par. 8.3;
gestione dei reclami/disservizi da parte delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A..
8.5 Assicurazione Qualità
Il Fornitore dovrà predisporre e fornire a Consip S.p.A. - ed alle Amministrazioni che ne faranno esplicita richiesta il Piano di Qualità relativo alla Convenzione ed ai contratti attuativi.
8.6 Piano di Qualità
Il Piano di Qualità del progetto di fornitura deve rispondere all’esigenza di:
fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure generali del sistema qualità del Fornitore già esistenti;
esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Fornitore, allo scopo di raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualità contrattualmente definiti;
dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal Fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio sistema, e per ciò descritte nel manuale qualità, o a procedure sviluppate per lo specifico contratto a supporto delle attività in esso descritte, in questo caso da allegare alpiano;
garantire il corretto e razionale evolversi delle attività contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la tracciabilità di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore, le Amministrazioni e Consip S.p.A..
In particolare i contenuti del Piano di Qualità dovranno essere elaborati secondo quanto previsto dalla norma ISO 9000 e, in particolare, dalla norma ISO 10005.
9 MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE
Nei seguenti paragrafi sono descritte le attività di verifica e controllo in corso d’opera del corretto andamento delle attività oggetto di Convenzione, sia in relazione al rispetto della conformità delle prestazioni contrattuali, che al raggiungimento degli obiettivi previsti contrattualmente.
9.1 Verifiche Ispettive
Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l’adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in corso di validità– apposite verifiche ispettive. I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all’Organismo di Ispezione incaricato, nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura relativa al pagamento delle verifiche ispettive svolte, sarà inviata dal suddetto Organismo al Fornitore previa emissione di benestare alla fatturazione di Consip S.p.A., allegato a detta fattura.
I costi a carico del Fornitore per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive non potranno superare lo 0,5% del valore degli OdF emessi al momento della verifica da parte dell’Organismo di Ispezione.
Il Fornitore (o, eventualmente, i fornitori) al momento della stipula della Convenzione è/sono, inoltre, tenuto/tenuti a costituire in favore della Consip S.p.A. una fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive. L’importo della predetta garanzia, pari a euro 32.150,00 (trentaduemilacentocinqanta
/00), è a carico del Fornitore.
Per l’espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e nello Schema delle Verifiche Ispettive, riportato nell’Appendice 2 del Capitolato Tecnico. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente Capitolato Tecnico.
Le “modalità di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali così come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di deroghe agli stessi le modalità che prevedono una scala di valutazione a 5 livelli non potranno essere applicate e la valutazione si baserà su due livelli (conformità/non conformità grave), ad esempio anche il ritardo di un solo giorno determinerà il verificarsi della “non conformità grave”.
Le verifiche ispettive potranno essere effettuate presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato ordinativi di fornitura attraverso il portale
“xxxxxxxxxxxxxxx.xx” .
L’Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l’attività di ispezione, compatibilmente con lo “Schema delle verifiche ispettive” e l’importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.
10 VERIFICHE DI CONFORMITÀ
10.1 Licenze Microsoft EA
L’Amministrazione contraente procederà, in occasione delle Forniture Iniziali e/o delle Forniture successive, alla verifica di conformità della fornitura, ai sensi del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità indicate nello Schema di Convenzione e riguarderà:
a) l’effettiva disponibilità:
del software Microsoft con esecuzione del download dal portale VLSC Microsoft;
delle licenze Subscription online, con la loroattivazione,
e la corrispondenza dei suddetti prodotti a quanto effettivamente ordinato.
b) la verifica di conformità delle licenze consegnate/attivaterispetto a quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d’uso;
c) la tempestività della comunicazione e la disponibilità durante tutto il corso della durata contrattuale:
degli aggiornamenti da Software Assurance e: i) del relativo software, con il download delle nuove versioni/edizioni (aggiornamenti), non appena esse sono commercializzate e distribuite dal sito VLSC della Microsoft; ii) delle funzionalità online fruibili con le nuove versioni/edizioni (aggiornamenti) , non appena esse sono commercializzate;
dei vantaggi e servizi derivanti dalla Software Assurance.
10.1.1 Verifiche di conformità: disponibilità e Corrispondenza del software
Le verifiche di conformità di cui ai precedenti punti a) e b) verranno effettuate dall’Amministrazione contrante in occasione della Fornitura Iniziale e delle Forniture Successive.
La verifica di conformità di cui al precedente punto a) dovrà essere effettuata dall’Amministrazione successivamente alla consegna, di cui al par. 5.1.1, eseguita a seguito di una fornitura iniziale o Successiva.
La verifica di conformità di cui al precedente punto b) dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione di una delle due lettere, “di
Benvenuto” o “di Consegna”.
Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, l’Amministrazione contraente
provvederà a redigere apposito verbale, in contraddittorio con il Fornitore se presente, che verrà considerato quale accettazione della fornitura e la data del verbale medesimo quale “Data di Accettazione” della fornitura. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto a), qualora non sia consentita l’effettiva disponibilità dell’accesso al software da parte dell’Amministrazione contraente, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a comunicare la successiva “lettera di benvenuto” o “lettera di comunicazione” e consentire l’accesso entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione. In caso di esito negativo della verifica di conformità di cui al punto b), qualora il Prodotto Software consegnato non sia rispondente a quanto ordinato, nonché ai requisiti tecnici e di conformità indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero non sia originale od integro, il Fornitore si impegna, ora per allora e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Contraente, a consegnare un nuovo Software entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui alla Convenzione.
10.1.2 Per tutte le Verifiche di conformità della fornitura di Licenze Microsoft EA
La data ed il luogo della verifica di conformità verranno comunicate
dall’Amministrazione al Fornitore con congruo preavviso, mediante invio di apposita e.mail al Customer Care.
L’Amministrazione Contraente, comunque, potrà procedere alle verifica di conformità anche in assenza del Fornitore.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere a campione a qualsivoglia tipologia di verifica di conformità.
Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno, altresì, effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture.
In caso di verifica di conformità a campione, la ripetizione della verifica di conformità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.P.C. M. n. 452/1997, potrà essere effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.
In ogni caso, dell’esito delle verifiche di conformità, l’Amministrazione dovrà darne comunicazione al Fornitore mediante mail al Customer Care di cui sopra.
11 REQUISITI DI QUALITA’
In coerenza con il documento “Linee guida per la qualità dei beni e dei servizi ITC per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, è stata realizzata una sintesi degli indicatori di qualità definiti per la fornitura dei prodotti e dei servizi connessi nell’ambito della Convenzione; essi sono riepilogati nella tabella seguente e dettagliati nell’Appendice 3. Tali indicatori verranno verificati in sede di verifiche ispettive.
Tabella 1 - Attività/Prodotti/Indicatori
Attività | Prodotto | Indicatore di qualità | |||
Caratteristica | Sotto Caratteristica | Acronimo IQ | Denominazione IQ | ||
Consegna | Codice: licenza, Software Assurance, Subscription | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCASO | Rispetto dei Tempi Contrattuali di Consegna (per singolo ordine) |
Reportistica | Codice: licenza, Software Assurance, Subscription | Efficienza | Efficienza temporale | RTCCR | Rispetto dei Tempi Contrattuali di Consegna della reportistica |
Gestione operativa Customer Care | Codice: licenza, Software Assurance, Subscription | Efficienza | Efficienza temporale | TRCT | Tempestività di Risposte Chiamate Telefoniche |
Gestione operativa Customer Care | Codice: licenza, Software Assurance, Subscription | Efficienza | Efficienza temporale | CTP | Chiamate Telefoniche Perdute |
Conformità ordinativi | Codice: licenza, Software Assurance, Subscription | Funzionalità | Accuratezza | COV | Conformità degli Ordinativi Verificati |
12 APPENDICI
Sono parte integrante del presente Capitolato Tecnico le seguenti appendici:
Appendice 1: Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Acquisto/Noleggio Beni/Servizi;
Appendice 2: Schema delle verifiche ispettive;
Appendice 3: Schede indicatoriqualità;
Appendice 4: Listino di Riferimento Microsoft EA per l’UtenteFinale;
Appendice 5: Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell’EA Microsoft;
Appendice A: “Restrizioni e Diritti sull'Utilizzo Aggiuntivi” del contratto EA per GP Microsoft (documento Microsoft).
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
1) Domanda
Requisiti di capacità economica e finanziaria - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5
Rif al “Disciplinare di gara art 7.2: requisiti di capacità economica e finanziaria: Si richiede se per la comprova del requisito si possano presentare in luogo dei bilanci i seguenti documenti: 1. Copia delle fatture riguardanti al fornitura di licenze sw; 2. Dichiarazione resa dal revisore contabile che attesti la misura e la tipologia del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione”.
Risposta:
Si conferma che la comprova del requisito può essere fornita anche mediante la produzione di (1.) copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono in formato pdf.; nonché (2.) mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.
2) Domanda
Chiarimenti pag.7 Disciplinare di Gara - 2065045 - Microsoft Enterprise Agreement 5
Buongiorno, chiediamo un chiarimento in merito alle verifiche ispettive, in quanto il costo stimato di € 32.150,00 a carico del Fornitore non è stato da noi compreso. Quando invece i costi delle verifiche vengono stimati, nel paragrafo precedente, pari allo 0.5% del valore degli ordinativi.
Risposta:
Le verifiche ispettive sono svolte su un campione di ordinativi di fornitura selezionato tra quelli spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva esecuzione di dette verifiche.
I costi per i quali si chiede di rilasciare apposita cauzione a garanzia del pagamento dell’Organismo di Ispezione incaricato, derivano da una stima – basata su dati storici e statistici - del numero di ordinativi campione che verranno ispezionati dall’Organismo di Ispezione, il cui costo è a carico del fornitore.
Ove l’anzidetta stima del numero di Ordinativi di Fornitura che saranno oggetto di verifica ispettiva risultasse sovradimensionata rispetto agli Ordinativi di Fornitura effettivamente emessi dalle PP.AA., i costi potranno essere inferiori rispetto all’importo garantito; viceversa, ove la stima risultasse sottodimensionata, i costi potrebbero risultare superiori all’importo garantito, ma non verranno richiesti al Fornitore.
In ogni caso i costi per l’esecuzione delle Verifiche ispettive non potranno superare il tetto massimo dello 0.5% del valore degli Ordinativi spiccati dalle PP.AA. fino al momento della effettiva verifica.
L’importo della predetta garanzia è quindi pari a Euro 32.150,00 come indicato nel § rubricato “GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE”.
3) Domanda
Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico - Allegato 5 al §1.3 (““Licenze d’uso Microsoft EA – Gruppo 2 Prodotti con modalità Dual Use Right”…la lista delle famiglie del Gruppo 2 può variare nel corso della durata della convenzione.”) e al §3.1 (“…” Le famiglie dei due Gruppi sopra indicate, i prodotti software di appartenenza e le relative licenze d’uso Microsoft EA, sono mensilmente aggiornate.”…”Il Listino di Riferimento delle “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, di cui all’Appendice 4 del Capitolato Tecnico è mensilmente aggiornato.”), la possibilità di aggiornare mensilmente i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights” (riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA - Fascia D”) permette che nel corso della Convenzione Consip risultante (MS EA-5) vengano inseriti prodotti di tipo Cloud Microsoft Azure/SaaS. Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 “DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI “SOFTWARE AS A SERVICES” PER IL CLOUD DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara “Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l’acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud.”
Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come “ALLEGATO B” nella circolare AgiD n. 3 del 9 aprile 2018, recante
«Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento “Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA” pubblicato da Consip e riportato nell’allegato "B" alla presente Circolare.”), considerando anche quanto riportato nella circolare AgiD n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica della PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l’accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro
ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID.”), quanto previsto nella documentazione della gara in
oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.
Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un’illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell’ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.
In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di inserire nel corso della convenzione MS EA 5 qualsivoglia ulteriore prodotto Microsoft che si configuri come licenza online, ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights”, riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA
- Fascia D”?
Risposta:
Le licenze “Dual Use Rights” così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d’ acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.
Apposita rettifica al Capitolato Tecnico, punto 3.1.2, è stata pubblicata da Consip il 25 ottobre c.a. al fine di dare maggiore chiarezza in merito all’ aggiornamento dei listini e eventuale inserimento di nuove famiglie di prodotti/servizi Cloud.
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 pubblicata lo scorso 25 ottobre.
4) Domanda
Con riferimento all’impostazione generale del Capitolato Tecnico - Allegato 5, che prevede l’inserimento di licenze Microsoft del tipo “Dual Use Rights” nel Listino di Riferimento delle “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D” (Appendice 4 del Capitolato Tecnico), si sottolinea che tali licenze sono in Cloud (servizi Online). Ciò è in contrasto con le indicazioni contenute nel documento Consip del 10 ottobre 2017 “DISPOSIZIONI PER IL PROCUREMENT DEI SERVIZI “SOFTWARE AS A SERVICES” PER IL CLOUD DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” che al §8 (LE CONVENZIONI) dichiara “Ad oggi sono disponibili Convenzioni relative al software (Oracle, Microsoft, IBM, Red Hat, Dell EMC) con possibilità, per alcune, di acquisto anche di licenze in Cloud di tipo SaaS quali Oracle, Microsoft e IBM. In prospettiva si prevede la possibilità che le Convenzioni software convergano in un unico strumento per l’acquisto di licenze software dal quale verranno escluse, dai futuri listini, le licenze di tipo Cloud.”
Inoltre, essendo il sopra citato documento CONSIP incluso come “ALLEGATO B” nella circolare AgiD n. 3 del 9 aprile 2018, recante
«Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica nella PA 2017 - 2019, con riferimento alle acquisizioni tramite Consip di servizi SaaS qualificati da AgID, si rimanda al documento “Disposizioni per il procurement dei servizi SaaS per il Cloud della PA” pubblicato da Consip e riportato nell’allegato "B" alla presente Circolare.”), considerando anche quanto riportato nella circolare AgiD n. 2 del 9 aprile 2018 recante «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» (si veda Art.1 “In particolare come previsto dal Piano Triennale per l’informatica della PA 2017 - 2019, Consip provvede ad abilitare l’accesso agli strumenti del mercato elettronico / convenzioni / accordi quadro ai soli Cloud Service Provider che erogano servizi IaaS e PaaS qualificati da AgID.”), quanto previsto nella documentazione della gara in oggetto sembra in contrasto con quanto previsto dalle attuali norme per le qualificazione AgID dei fornitori CSP e SaaS. Essendo tali qualificazioni tuttora in corso di esecuzione, si ritiene che il presente chiarimento abbia carattere di urgenza.
Si ritiene infine che ciò prefiguri una violazione dei principi comunitari e nazionali di concorrenza e par condicio, comportando un’illegittima restrizione della concorrenza ed un ingiustificato vantaggio competitivo nell’ambito dei servizi Cloud (licenze online) in capo ad un unico operatore economico (nella specie Microsoft), che oltretutto già detiene una posizione dominante nel settore delle licenze offline.
In base alle osservazioni di cui sopra, è corretto intendere che sarà rimossa dai documenti di gara la possibilità di utilizzo nel corso della convenzione MS EA 5 di qualsivoglia prodotto Microsoft che si configuri come licenza online ovvero servizio Cloud, come sono i prodotti del ”Gruppo 2 Dual Use Rights”, riportati nel listino al documento “MS EA-5 All 5 CT - App 4 - Listino di riferimento Microsoft EA
- Fascia D”?
Risposta:
Le licenze “Dual Use Rights” così come regolamentate nel Capitolato Tecnico, punto 1.3, sono parte integrante della Convenzione nei limiti d’ acquisto secondo quanto previsto nel capitolo 3 del Disciplinare.
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 pubblicata lo scorso 25 ottobre.
5) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7) Testo: “[…]
L’ importo totale a base d’asta di euro 164.000.000,00 viene così suddiviso:
€ 126.000.000,00= (centoventiseimilioni/00) per tutte le licenze oggetto degli ordinativi di Fornitura Iniziale.
€ 38.000.000,00= (treentottomilioni/00), per tutte le licenze oggetto degli Ordinativi di Fornitura Successivi. […]
L’Importo Globale Massimo è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights”. Le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a licenze online, concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull’Importo Globale Massimo.
La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata. […]
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.”
Domanda: Visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra Licenze On Premises (€ 114.800.000, pari al 70%) e Licenze “Dual Use Rights” (€ 49.200.000, pari al 30%), e che la quota del 30% riservata a queste ultime non può essere superata, si chiede di confermare che, al raggiungimento della quota del 30% di Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights”, anche nel caso in cui non sia esaurita la quota del 70% spettante alle Licenze d’uso On Premises, Consip si riserva
di incrementare, alle stesse condizioni, l’Importo Globale Massimo della Convenzione fino alla concorrenza di due quinti, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d’uso on premises (70% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Licenze “Dual Use Rights” (30% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma. La facoltà di incrementare, in costanza di durata, il massimale della Convenzione una volta esaurito, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985, è prevista solo quando l’intero valore della stessa sia esaurito. Pertanto, l’esaurimento anticipato di una delle due quote – pari al 70% per le Licenze On Premises (€ 114.800.000) e pari al 30% per le Licenze “Dual Use Rights” (€ 49.200.000) – non comporterà l’attivazione delle opzioni succitate. Si conferma invece che, una volta intervenuto il completo esaurimento del massimale, Consip, ove proceda nel senso di attivare sesto e/o settimo quinto, manterrà la medesima ripartizione percentuale tra le due distinte tipologie di Licenze.
6) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7) Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: si chiede di confermare che CONSIP potrà esercitare la facoltà di incrementare il quantitativo massimo fino ai due quinti dell’Importo Globale Massimo iniziale nel caso in cui sia esaurita la quota del 70% riservata alla Licenze d’uso On Premises, indipendentemente dal fatto che sia esaurita o meno la quota del 30% riservata alle Licenze “Dual Use Rights”, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Licenze d’uso on premises (70% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Licenze “Dual Use Rights” (30% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 5.
7) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)
Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: Visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell’Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell’Importo Globale Massimo ), si chiede di confermare che l’incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato all’esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, indipendentemente dall’esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Si conferma.
8) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI (pag. 7)
Testo: vedi testo Domanda n. 1
Domanda: visto che l’Importo Globale Massimo della Convenzione (€ 164.000.000,00) è suddiviso tra gli Ordinativi di Fornitura Iniziale (€ 126.000.000,00 pari al 76,83% dell’Importo Globale Massimo) ed Ordinativi di Fornitura Successivi (€ 38.000.000,00 pari al 23,17% dell’Importo Globale Massimo ), si chiede di confermare che l’incremento, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti potrà essere attivato anche all’esaurimento del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Successivi, indipendentemente dall’esaurimento anche del quantitativo massimo assegnato agli Ordinativi di Fornitura Iniziale, mantenendo la stessa ripartizione percentuale tra Ordinativi di Fornitura Iniziale (76,83% dell’Importo Globale Massimo aumentato) e Ordinativi di Fornitura Successivi (23,17% dell’Importo Globale Massimo aumentato).
Risposta:
Non si conferma.
9) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – VERIFICHE ISPETTIVE (pag. 8)
Testo: “I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione.
I costi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro 32.150,00”
Domanda: Fermo restando il limite massimo dello 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione, si chiede di confermare che l’importo di Euro 32.150 rappresenta comunque il limite massimo di costo a carico del Fornitore.
Risposta:
Si rinvia alla risposta fornita per il chiarimento n. 2.
Documento: Disciplinare di gara, 10. GARANZIA PROVVISORIA (pag. 12)
Testo: “1) L’offerta è corredata: da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 3.240.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice”
Domanda: Poiché il 2% dell’importo a Base d’Asta (Euro 164.000.000,00) previsto dall’art. 93 del Codice è pari a 3.280.000 Euro anziché
3.240.000 Euro, si chiede di confermare che l’importo richiesto per la garanzia provvisoria, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice, è pari effettivamente a 3.240.000 Euro.
Risposta:
Si veda l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
11) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - Parte VI – Dichiarazioni finali (pag. 21)
Testo: “In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”
Domanda: Si chiede di specificare se come data di pubblicazione del bando si intende:
A. Data di indizione, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx e indicato nel Bando di Gara al punto VI.5 “Data di spedizione del presente avviso” (26/09/2018)
B. Data di pubblicazione bando su GUUE, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx (27/09/2018)
C. Data di pubblicazione bando su GURI, come riportato sul sito xxx.xxxxxx.xx (01/10/2018)
Risposta:
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI (vale a dire a partire dal 01/10/2018).
12) Domanda
Documenti:
a)Disciplinare di gara, 19 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – Documenti per la stipula (pag. 28) b) Schema di Convenzione – PREMESSE – punto j
Testo: “che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva rilasciata dalla
ed avente n per un importo di Euro = ( / ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la garanzia rilasciata dalla ed avente n. per un importo pari ad Euro = ( / ) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;”
Domanda: Poiché nel Disciplinare non viene indicata la Polizza Assicurativa per la responsabilità civile tra i documenti per la stipula da produrre nel termine di 30 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, si chiede di confermare che tale polizza effettivamente non è richiesta nell’ambito della presente Gara, e quindi non dovrà essere riportata neanche nello Schema di Convenzione.
Risposta:
Si conferma. Trattasi di un mero refuso.
13) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (pag. 10)
Testo: “La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
[…]
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”
Si chiede di confermare che, qualora non sia possibile evincere dai bilanci, eventualmente corredati dalla Nota Integrativa, la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, è ammessa la comprova di tale requisito anche tramite copia delle fatture attestanti importo e causale della fatturazione, accompagnate da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Risposta:
Si conferma e si veda la risposta alla domanda n. 1.
14) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (pag. 15)
Testo: Tabella a pag. 15
Domanda: Si chiede di chiarire se le eventuali dichiarazioni specifiche fornite dal Concorrente ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE (ad esempio in merito agli Illeciti Professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice) vanno inserite a Sistema nella Sezione “DGUE- Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente” oppure nella Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
Risposta:
Le eventuali dichiarazioni specifiche ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE possono essere inserite sia nella Sezione “DGUE- Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente” oppure, a scelta del fornitore, nella Sezione “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”.
15) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – DOCUMENTI PER LA STIPULA
(pag. 27 e 28)
Testo: tutto quanto riportato a pag. 27 e 28
Domanda: Poiché non si trova corrispondenza tra i punti elenco indicati prima e dopo la frase “In caso di RTI e di Consorzi” si chiede di chiarire se la numerazione relativa alla documentazione richiesta dopo i 30 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione debba essere intesa a partire dalla lettera d) anziché dalla lettera a). In caso affermativo si chiede comunque di chiarire a quali documenti si fa riferimento nei punti elenco identificati con le lettere “i (eventuale)” e “j”.
Risposta:
La disciplina concerne la documentazione da produrre così come disciplinata nel paragrafo “DOCUMENTI PER LA STIPULA”, come riportato alle pagg. 27, 28 e 29 del Disciplinare di gara pubblicato, si intende sostituita – per un mero refuso redazionale – con il seguente (sono riportate in grassetto le modifiche):
“DOCUMENTI PER LA STIPULA:
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire alla Consip S.p.A.:
nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato 10 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs.
n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e subappaltatori);
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 13).
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni di seguito indicate; trova applicazione l’art. 93, comma 7, del Codice;
e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore della Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 0 del presente Disciplinare di gara;
f) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 4 dello Schema di Convenzione;
g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).
h) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione.
E’ in facoltà dell’aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera d) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera e) un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette cauzioni, secondo le modalità e condizioni indicate rispettivamente alle citate lettere d) e e).
In caso di RTI e di Consorzi:
la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso e dalle Consorziate esecutrici.
la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti f), g), h) (eventuale) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI, dall’Impresa mandataria;
(ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;[….]”.
16) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 29)
Testo: “Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2%, in favore delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A.
L’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.”
Domanda: Si chiede conferma che la percentuale indicata del 2% sia un refuso, essendo tale percentuale stabilita nella misura del 10% ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso affermativo, si chiede conferma che, nell’esempio riportato a pag. 29 (importo offerto pari a Euro 1.000.000 con ribasso del 24%), il valore della garanzia definitiva non ridotto sia pari a Euro 280.000 anziché Euro
58.000 come indicato nel Disciplinare.
Risposta:
La percentuale indicata del 2% è corretta. Si veda comunque l’Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
17) Domanda
Documento: Disciplinare di gara, 19 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA (pag. 30 e 31)
Testo: “Il Fornitore è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle Amministrazioni Contraenti con i singoli Contratti di Fornitura e per tutta la durata di questi ultimi, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari al 10 % del valore del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura: tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Tuttavia, sulla base di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione Contraente (quindi, sia con riferimento agli Ordinativi Principali di Fornitura, , è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 24% ed un valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura di euro 1.000.000,00.
Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993.
Le garanzie definitive devono essere rilasciate nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica.
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.
Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione Contraente ai fini dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
La garanzia rilasciata in favore della Consip S.p.A. copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in Convenzione e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.
Le garanzie rilasciate in favore delle singole Amministrazioni Contraenti coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi Principali di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. N. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di
Fornitura.
La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, sulla base delle modalità definite nello schema di Convenzione (art. 12) e nel facsimile di cui all’Allegato 5 al Disciplinare.
Qualora l’ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.”
Domanda: Si chiede conferma che l’intero paragrafo sia un refuso, essendo dovuta una unica garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 in favore delle Amministrazioni Contraenti e di CONSIP nella misura del 10% dell’importo complessivamente offerto in gara, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il Ribasso Offerto rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima (vedi anche domanda n. 12). In caso negativo, si chiede di:
a) confermare che trattasi di una garanzia aggiuntiva rispetto alla Garanzia definitiva calcolata sull’importo offerto in gara ai sensi dell’art. 103 del Codice;
b) confermare che tale garanzia aggiuntiva è dovuta a favore di ogni singola Amministrazione Contraente e per ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura di ogni singolo Contratto Attuativo;
c) chiarire in che modo il Fornitore potrà essere risarcito dei costi derivanti dall’emissione di tali garanzie, nel caso in cui, per qualunque motivo, l’Amministrazione Contraente decida di non emettere l’Ordinativo dopo che il Fornitore ha prestato la garanzia, essendo quest’ultima dovuta prima dell’emissione dell’Ordinativo stesso;
d) confermare che il paragrafo “La mancata costituzione della suddetta garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.” si riferisce unicamente alla garanzia definitiva calcolata sull’importo offerto in gara ai sensi dell’art. 103 del Codice, e non alle garanzie aggiuntive eventualmente dovute per i singoli Contratti Attuativi.
Risposta:
Si veda Xxxxxx Xxxxxxx x. 0.
18) Domanda
Documento: SCHEMA DI CONVENZIONE – Art. 12 GARANZIA pag 6
Testo:
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore dei documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.
Domanda: In considerazione delle difficoltà riscontrate più volte in passato nel recuperare dalle Amministrazioni i documenti attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, si chiede di prevedere, in alternativa, anche la possibilità di presentare l’elenco delle fatture quietanziate. In particolare si chiede di integrare il punto 9 inserendo il seguente paragrafo, già presente nella edizione 3 della Gara: “Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.”
Risposta:
La richiesta di integrazione non è accolta. La formulazione risulta essere quella formulata nello Schema di Contratto.
19) Domanda
Documento: CONDIZIONI GENERALI –ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
[…]
9. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso,
l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
Domanda: sulla base della definizione di Dato Personale quale “qualsiasi dato relativo a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” si chiede di confermare che tutti gli obblighi in capo al Responsabile del Trattamento, ivi inclusa la nomina dello stesso da parte delle Amministrazioni Contraenti, trovano applicazione solo laddove nell’ambito degli Ordinativi di Fornitura vengano trattati Dati Personali come sopra identificati.
Risposta.
Si conferma.
20) Domanda
Documenti:
a) DISCIPLINARE DI GARA - 14.3.1 Dichiarazioni integrative punto 7 pag. 21
“7. con particolare riferimento alla possibilità di poter essere nominato quale Responsabile <o Sub Responsabile> del trattamento dei dati personali dalle Pubbliche Amministrazioni in sede di Contratto di fornitura, sulla base di quanto previsto nello schema di Convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per assumere il ruolo di Responsabile/sub Responsabile del trattamento dei dati personali.”
b) Appendice 5 del Capitolato tecnico (“Struttura del listino e principali Clausole commerciali dell’Enterprise Agreement Microsoft”) paragrafo 7 – Trattamento Dati
“In caso di trattamento di dati personali effettuati per l’erogazione dei Servizi On Line Microsoft si atterrà a quanto previsto nelle “Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online” (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx) con particolare riferimento alle “Condizioni per la Protezione dei Dati” compreso l’Allegato IV “Condizioni del Regolamento Generale dell’Unione Europea sulla Protezione dei Dati”, ivi tutti richiamati per formarne parte integrante e sostanziale”.
Domanda: Il documento citato, a pag. 45, indica che:
“Microsoft rende effettivi gli impegni presi nelle Condizioni del GDPR per tutte le società a decorrere dal 25 maggio 2018. Tali impegni vincolano Microsoft nei confronti della Società indipendentemente (1) dalla versione delle Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online, che sono comunque applicabili a qualsiasi sottoscrizione specifica dei Servizi Online o (2) a qualsiasi altro contratto che faccia riferimento a tale allegato.
Ai fini dell’interpretazione delle presenti Condizioni del GDPR, la Società e Microsoft accettano che la Società sia il titolare del trattamento dei Dati Personali e che Microsoft sia il responsabile del trattamento di tali dati, tranne nei casi in cui la Società agisca in qualità di responsabile del trattamento dei Dati Personali, nel qual caso Microsoft sarà un altro responsabile del trattamento. Le presenti Condizioni del GDPR si applicano al trattamento dei Dati Personali, nell’ambito del GDPR, da parte di Microsoft per conto della Società. Le presenti Condizioni del GDPR non limitano né riducono gli impegni per la protezione dei dati personali che Microsoft assume nei confronti della Società nelle Condizioni per l’Utilizzo dei Servizi Online o in un altro contratto stipulato tra Microsoft e la Società. Le presenti GDPR non si applicano qualora Microsoft sia un titolare del trattamento dei Dati Personali.”
Si chiede di confermare che
1. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso Online, il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft, come previsto dal documento citato. In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12);
2. per gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises, il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente (interna/in house o esterna/in outsourcing) presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. In caso affermativo si chiede di indicare con quali modalità avverrà tale nomina da parte delle Amministrazioni Contraenti, dal momento che la documentazione di gara prevede la nomina in capo all’aggiudicatario che in questo caso opera esclusivamente in qualità di rivenditore (vedi all. 12).
Risposta:
Relativamente alla domanda n. 1, si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà Microsoft. Le modalità di nomina avverranno secondo la modulistica fornita dalla stessa Microsoft nell’Appendice 5 del Capitolato tecnico.
Per quanto concerne invece la domanda n. 2, e segnatamente per ciò che riguarda gli ordinativi di fornitura che comprendono Licenze d’uso On Premises si conferma che il Responsabile del Trattamento sarà il soggetto che gestisce l’infrastruttura informatica dell’Amministrazione Contraente presso la quale sarà installato il prodotto software Microsoft licenziato. Ne consegue pertanto che l’aggiudicatario non potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali da parte delle PA, considerato che il medesimo non effettuerà per le stesse alcun trattamento dei dati personali.
Divisione Sourcing ICT |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
Oggetto: “Gara per la fornitura di licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 5) – ID 1910”.
Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti xxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxx.xxx.xx
Rettifica sul Disciplinare di gara:
RETTIFICA N. 1
1) Al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, è aggiunta la seguente frase:
“- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;”
2) Inoltre, sempre al paragrafo 6 REQUISITI GENERALI, la seguente frase:
“- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare con la presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..”
si intende sostituita con la seguente frase:
“- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’X.X.XX. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i..
Si precisa, tuttavia, che:
- gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust;
- la stazione appaltante valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”.
RETTIFICA N. 2
Rettifica sul Capitolato Tecnico:
Il seguente paragrafo:
“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA
Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione del Gruppo di appartenenza della Licenza stessa. I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento. Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”. Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi. L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA.
Il primo aggiornamento è relativo al mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione. L‘aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione:
“lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo; “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);
a) della lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;
b) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di: i) nuove famiglie e relativo Gruppo di appartenenza di ciascuna di esse, ii) famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.
Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A.”.
Si intende sostituito col seguente:
“3.1.2 Listini delle Licenze Microsoft EA e aggiornamenti per la Convenzione Microsoft EA
Ad ogni aggiornamento del Listino di Riferimento “Licenze d’uso Microsoft EA per l’Utente Finale, Fascia D”, i corrispettivi di Convenzione sono determinati applicando all’importo unitario relativo a ciascuna Licenza d’uso Microsoft EA lo sconto di aggiudicazione.
I corrispettivi di convenzione sono espressi sino alla seconda cifra decimale, determinata con la regola dell’arrotondamento.
Il listino di Riferimento, di cui all’Appendice 4 del presente Capitolato Tecnico, così aggiornato ed adeguato costituisce il “Listino di Convenzione”. Il Listino di Convenzione è oggetto di aggiornamento nel corso della durata della Convenzione e sino alla chiusura di tutti i singoli contratti attuativi.
L’aggiornamento della casa madre include l’inserimento e/o rimozione e/o variazione delle singole Licenze d’uso Microsoft EA e/o degli importi unitari delle singole Licenze d’uso Microsoft EA. Il primo aggiornamento è relativo al
mese di attivazione della Convenzione Microsoft EA. Si richiede al fornitore l’aggiornamento del listino di riferimento ogni mese successivo a quello di attivazione per l’intera durata della Convenzione. L‘aggiornamento dei listini deve essere consegnata a Consip entro 14 giorni antecedenti il primo giorno del mese in aggiornamento nei formati
elettronici “foglio di calcolo” e “PDF”, e interamente firmati digitalmente, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione. L’aggiornamento del listino include anche la comunicazione a Consip delle seguenti liste
distinte, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione fermo restando che l’ introduzione di nuovi codici è ammesa solo nell’ ambito delle famiglie di prodotti già presenti (come indicato al punto 1.3 del Capitolalo Tecnico):
a) “lista degli aggiornamenti”, in termini di: i) nuovi codici prodotti, ii) codici prodotti rimossi, iii) codici prodotti di cui è variato solo il corrispettivo;
b) “lista delle correlazioni”, contenenti: i) le correlazioni tra codici prodotti nuovi e codici prodotti rimossi (sostituzione di codici prodotto o inclusione di un codice prodotto in uno o più codici prodotto o viceversa) e le analisi dei corrispettivi dei prodotti in correlazione, ii) i nuovi codici prodotti privi di correlazione, perché relativi a nuovi prodotti software (non di prodotti software oggetto di evoluzione tecnologica che sono invece in correlazione con codici prodotti che sostituiscono altri), iii) i codici prodotti rimossi privi di correlazione (prodotti software completamente ritirati dal mercato e non sostituiti o inclusi con altri codici prodotti nuovi o già esistenti);
c) lista “variazioni di corrispettivi” dei codici prodotto per cui è variato il solo prezzo;
d) “lista degli aggiornamenti delle famiglie di Licenze d’uso Microsoft EA/prodotti software e Gruppo di appartenenza”, in termini di famiglie rimosse e relativo Gruppo di appartenenza.
Qualora un mese non preveda alcun aggiornamento, si richiede, pena l’applicazione delle penali di cui allo schema di Convenzione, di inviare la relativa comunicazione a Consip S.p.A.
Resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara laddove è previsto che l’Importo Globale Massimo della
Convenzione è assegnato per il 70% alle Licenze d’uso Microsoft EA on-premises e il restante 30% alle Licenze d’uso Microsoft EA “Dual Use Rights” e che le Licenze d’uso Microsoft EA di “Transizione” - da licenze on-premises a
licenze online – concorrono a determinare il suddetto limite del 30% sull’Importo Globale Massimo. La suddetta soglia percentuale – del 30% per le Licenze di tipo “Dual Use Rights” - non potrà in nessun caso essere superata.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
(L’Amministratore Delegato) |
ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1. I termini indicati nella Convenzione hanno il significato di seguito specificato:
a) Amministrazioni o Enti: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a ricorrere alla Convenzione;
b) Amministrazione/i Contraente/i: la/e Amministrazione/i o gli Enti di cui alla lettera precedente che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
c) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 3;
d) Convenzione: la Convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e il Fornitore, alla quale sono allegate le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Ordinativo di Fornitura: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica;
g) contratto/i attuativo/i e/o contratto/i di fornitura: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione e che si perfeziona secondo le modalità indicate nelle presenti Condizioni generali;
h) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
i) Parte: Consip o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);
l) Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
m) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;
n) Sistema: Sistema telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione accessibile dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
o) Sezione Convenzioni: lo spazio web dedicato alle Convenzioni, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i., gestito dalla Consip S.p.A., contenente un’area riservata alla Convenzione;
p) Sito: il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
q) Certificato di verifica di conformità: attestazione di esecuzione a regola d’arte delle prestazioni, volta a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
Classificazione del documento: Consip Public
1 di 24
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dalle Amministrazioni contraenti al Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e dall’art. 7 delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 2
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ARTICOLO 3
UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni o dagli Enti a partire dalla data di attivazione indicata dall’articolo 5, comma 1, della Convenzione.
2. Nell’Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’ordinativo essere in regola con gli obblighi di registrazione.
Gli Ordinativi sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 del presente articolo.
3. L’utilizzo della Convenzione avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato F alla Convenzione, che le Amministrazioni Pubbliche e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni o gli Enti come definite/i nel precedente articolo 1, comma 1, lettera a).
5. Per potere acquistare attraverso la Convenzione ed emettere validi Ordinativi di Fornitura, il Punto Ordinante dell’Amministrazione Contraente deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l’abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l’apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano le Convenzioni mediante Ordinativi di Fornitura. L’Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.
7. Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni solari dal ricevimento degli ordinativi stessi, o nel diverso termine indicato nella Convenzione, informare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l’Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l’Ordinativo di Fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni solari dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. In tal caso l’Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
10. Per effetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni
sopra indicate.
11. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno solare successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti, o nel diverso termine indicato nella Convenzione. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip S.p.A. alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo contratto attuativo della Convenzione i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.
12. Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l’Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l’obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ii) alla nomina del Direttore dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai singoli contratti attuativi, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.
ARTICOLO 4
VALIDITÀ TEMPORALE DELLA CONVENZIONE
1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, per durata della Convenzione si intende il termine entro cui le Amministrazioni Pubbliche possono inviare l’Ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione medesima, Convenzione che comunque resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
2. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione.
ARTICOLO 5
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei relativi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
f) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
h) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
i) ad adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
j) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto della Convenzione, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che dalla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza.
11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli contratti attuativi; (b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente.
12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
13. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
14. I servizi e/o le forniture oggetto della Convenzione e dei singoli contratti attuativi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
15. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all’Amministrazione Contraente interessata.
ARTICOLO 6
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.
ARTICOLO 7
VERIFICHE ISPETTIVE E DI CONFORMITÀ
1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli contratti attuativi della medesima, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativi. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia agli Ordinativi di Fornitura sia alla Convenzione, così come stabiliti nel Disciplinare di Gara.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere la Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell’Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all’Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura a favore dell’Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l’Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l’inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all’Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.
7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad accertare la regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo qualitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo acquisto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni Contraenti potrà risolvere la presente
Convenzione e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal predetto articolo.
ARTICOLO 8
SUPERVISIONE E CONTROLLO
1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dalla Consip S.p.A. nell’ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
2. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008, provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.
ARTICOLO 9
IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE
1. I corrispettivi, indicati nella Convenzione, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Contraente, il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l’applicazione delle penali ivi previste.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del
presente articolo.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
6. Rimane inteso che l’Amministrazione contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nella Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
11. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del RTI medesimo.
In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione medesima.
13. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
14. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 24 delle presenti Condizioni Generali.
15. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
ARTICOLO 10
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip
S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 11 TRASPARENZA
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere
c) e d) del precedente comma per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 12
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip
S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione con quanto dovuto al Fornitore a
qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nella Convenzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo della Convenzione, potrà trovare applicazione l’articolo 14, comma 1, lett. h) delle presenti Condizioni Generali.
ARTICOLO 13 RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Convenzione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della presente Convenzione, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida X.X.XX.;
d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
e) mancata reintegrazione delle garanzie definitive eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e dei contratti attuativi, ai sensi dell’articolo 16 delle presenti Condizioni Generali;
g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 19 delle presenti Condizioni Generali;
h) nei casi di cui agli articoli 7 (Verifiche ispettive e di conformità); 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 11 (Trasparenza), 13 (Riservatezza), 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), 17 (Prescrizioni relative al subappalto), 18 (Divieto di cessione del contratto), 22 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e
23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, commi 5 e 6, delle presenti Condizioni Generali.
j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
l) in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c) nel caso in cui, ove sia prevista attestazione di qualificazione, nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. Inoltre, Consip Spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. La Consip e le Amministrazioni Contraenti, quando accertano un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con la Convenzione o con i contratti attuativi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e dei Contratti attuativi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora
l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere la Convenzione e/o i singoli Contratti attuativi, fermo restando il pagamento delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la Consip e/o l’Amministrazione Contraente e/o hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli contratti attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
8. Nel caso di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, Consip S.p.A. e/o l’Amministrazione Contraente, avranno diritto, in caso di garanzia definitiva unica, di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i, oppure in caso di una garanzia per Consip e più garanzie per le varie Amministrazioni contraenti, ciascuna avrà diritto di escutere la propria. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore maggior danno.
10. La Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art.
110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 15 RECESSO
1. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministratori potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. Qualora la Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 16
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati negli allegati del disciplinare di gara.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della/e garanzia/e prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di Consip di incamerare la garanzia a copertura di quanto versato.
ARTICOLO 17
PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO
1. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l’autorizzazione.
5. L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento della Convenzione (in caso di divisione in Lotti, per lo specifico Lotto).
7. Per le prestazioni affidate in subappalto:
A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni Regolamento UE n. 2016/679.
10. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
11. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
12. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
13. L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
14. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
15. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l’Amministrazione contraente possono risolvere la Convenzione e il Contratto attuativo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. Solo nel caso in cui sia presente nel disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cd. RTI sovrabbondanti, la Consip non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
18. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip ed all’Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
19. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Consip S.p.A., prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della Convenzione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
20. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati alla Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione.
21. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
22. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
23. La Consip S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
ARTICOLO 18
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.
ARTICOLO 19
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip
S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A., le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
ARTICOLO 20
FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Convenzione le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara nello specifico paragrafo che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
5. Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx del nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
6. Con la sottoscrizione della Convenzione ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione nelle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nella Convenzione e/o risolvere il contratto attuativo ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del
maggior danno. L’Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.a. che potrà risolvere la Convenzione.
12. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
ARTICOLO 22
CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARANZA
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.
ARTICOLO 23
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
10. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.)
n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni
Versione 1.1
Classificazione documento: Consip Public 25 luglio 2015
Indice
2.1 Regole di formato dei dati 4
3. Descrizione dei flussi di dati 6
3.1 Penali applicate 7
Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Convenzioni.
Il documento prevede i seguenti capitoli:
Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;
Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni.
I flussi richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese, precisamente nelle date 15 luglio e 15 gennaio.
Se non esistono dati reali da inviare per una o più tipologie di flusso, entro le stesse scadenze il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati.
L’invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, in particolare tramite la procedura “Gestione flussi” presente nell’area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori) appartenenti ai fornitori aggiudicatari, al cui interno è disponibile anche la funzionalità con cui comunicare l’eventuale assenza di dati da inviare per una o più tipologie di flussi.
Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore. Il Fornitore dovrà quindi effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti.
A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.
2.1 REGOLE DI FORMATO DEI DATI
Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:
I flussi dovranno essere prodotti in formato “file di testo”.
I campi di tipo “data” devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) – mese (2 digit) – giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
Esempio: per indicare che una penale è stata emessa il 29 settembre 2015, il campo DATA EMISSIONE PENALE dovrà assumere il valore 20150929.
I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:
CARATTERE SPECIALE
CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE
À a’
È e’
È e’
Ì i’
Ò o’
Ù u’
1° … 9° I … IX
10°, … 10mo, …
N° n.
… …
Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPORTO PENALE) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
I campi “importo” devono essere valorizzati a meno dell’IVA.
I flussi sono definiti con formato “variabile con carattere separatore”, con questo si intende dire che:
- all’interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
- la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
- non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell’ultimo campo del record. Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Penali applicate” secondo quanto appena detto:
123456|1|P|A1|20150929|100.22
34567|2|R|A2|20150912|
Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell’ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI
In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari di convenzione:
Penali applicate, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
Nel seguito vengono indicati la frequenza di invio ed i campi che lo compongono e per ogni campo viene indicata la posizione nel flusso, il nome e la descrizione del campo, la tipologia e la lunghezza del dato e se il campo fa parte della chiave identificativa del record.
Nella tabella seguente viene indicato quali di questi flussi sono richiesti per la specifica Convenzione:
TIPOLOGIA FLUSSO RICHIESTO
(S/N)
Penali S
3.1 PENALI APPLICATE
Frequenza: Semestrale (15 luglio e 15 gennaio)
SEQ | ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | TIPO DATI | LUNGH. | ID |
1 | IDENTIFICATIVO ORDINE | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di | Numero | 14 | Sì |
e-procurement) dell'ordine che ha generato il | |||||
contratto nell’ambito del quale è stata emessa la | |||||
penale. | |||||
2 | CODICE LOTTO | Lotto di riferimento all'interno della Convenzione. | Numero | 4 | Sì |
3 | CODICE CAUSALE | Codice identificativo della causale della penale, da | Testo | 1 | Sì |
valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale | |||||
di seguito riportata. | |||||
4 | CODICE MOTIVO | Codice identificativo del motivo della penale, da | Testo | 2 | Sì |
valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo | |||||
di seguito riportata. | |||||
5 | DATA EMISSIONE | Data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di | Data | Sì | |
PENALE | applicazione della penale da parte | ||||
dell’Amministrazione Contraente. | |||||
6 | IMPORTO PENALE | Importo della penale secondo quanto descritto dalla | Numero | 10,4 | |
comunicazione di applicazione della penale da parte | |||||
dell’Amministrazione Contraente (non applicabile in | |||||
caso di Risoluzione contratto). |
CODICE CAUSALE DESCRIZIONE
P Applicazione di penali
D Richiesta di maggior danno
R Risoluzione contratto
Tabella CAUSALE
CODICE MOTIVO DESCRIZIONE
A1 Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2 Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto A3 Difformità tra ordinato e consegnato
A4 Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione) A5 Integrità dei prodotti consegnati
B1 Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1 Servizi di fatturazione
D1 Qualità Call Center del Fornitore
E1 Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita) E2 Qualità Responsabile del servizio del Fornitore
Tabella MOTIVO
CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC
Classificazione del documento: Consip Public
Allegato 4 ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE – FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE
Indice
2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE 3
3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO 3
4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO 5
5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A” 6
5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B” 7
1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Scopo del documento è descrivere i flussi dati richiesti per le commissioni a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 (di seguito, per brevità, la Commissione).
Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli:
criterio di calcolo della FEE, che dettaglia la modalità di calcolo della commissione a carico del Fornitore;
tempistica e modalità di invio dei flussi, che indica i tempi e le modalità con cui il Fornitore dovrà inviare i flussi di dati;
descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti;
facsimile delle dichiarazioni e dei campi del tracciato, che specifica: i) i template da utilizzare in caso di indisponibilità della piattaforma (off-line) nonché il testo dei template presenti a Sistema; ii) ovvero il riepilogo del set delle informazioni richieste per l’invio dei flussi tramite sistema (on-line).
2. CRITERIO DI CALCOLO DELLA FEE
Il Fornitore, ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una Commissione pari allo 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell’IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
3. TEMPISTICA E MODALITÀ DI INVIO
3.1 Tempistica
Fermo quanto previsto nella Convenzione in tema di penali e di inadempimento agli obblighi di comunicazione, di seguito si fornisce una descrizione della procedura di cui alla tabella di sintesi sulla tempistica che il Fornitore è tenuto a rispettare nell’invio delle dichiarazioni e dei reports relativi alla Commissione.
Ai fini del calcolo dell’entità della Commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A.:
a) entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare, una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 conforme al facsimile di dichiarazione Lettera “B” attestante l’importo ivi richiesto, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla
Consip S.p.A. reports specifici, nel formato e con gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4;
b) entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture, una dichiarazione sostitutiva conforme al facsimile di cui alla Lettera “A” attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita alle fatture emesse nel mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A. reports specifici riportanti gli elementi di rendicontazione di cui al successivo paragrafo 4 relativamente a tutte le fatture emesse nel corso del mese di fatturazione di riferimento;
TABELLE DI SINTESI SULLA TEMPISTICA DI INVIO
3.2 Modalità di invio
Le dichiarazioni e i reports di cui al precedente paragrafo 3.1 sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante del Fornitore dovranno essere inoltrati, entro i termini contrattualmente previsti esclusivamente tramite il Sistema. Esclusivamente nell’ipotesi in cui vengano riscontrati malfunzionamenti del Sistema (accertati dalla Consip S.p.A. a fronte di apertura/e di ticket presso il call center) la Consip S.p.A. autorizzerà l’inoltro della suddetta documentazione tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni sostitutive attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relative sia al
semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
4. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DATI FATTURATO
Riepilogo dei campi dei tracciati relativi ai report mensili e semestrali.
DETTAGLIO DELLE FATTURE EMESSE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO | ||
seq | attributo | Descrizione |
1 | TIPO FATTURA | Indica il tipo di fattura. Valori ammessi: “Fattura”, “Nota di Credito”, “Nota di Debito” |
2 | NUMERO FATTURA | Numero identificativo della fattura |
3 | NUMERO FATTURA DI RIFERIMENTO | Da valorizzare in caso di nota di credito o nota di debito |
4 | DATA EMISSIONE FATTURA | Data di emissione della fattura nel formato gg/mm/aaaa |
5 | P. IVA AZIENDA EMITTENTE | Partita IVA dell’azienda che ha emesso la fattura |
6 | ID ORDINE PIATTAFORMA | Identificativo dell’ordine della piattaforma a cui fa riferimento la fattura |
7 | IMPONIBILE FATTURA | Importo al netto dell’IVA, relativa a quanto fatturato nell’ambito della presente Convenzione, riportato in fattura. |
Consip S.p.A. si riserva: i) previo congruo preavviso, di apportare ai surrichiamati campi modifiche, variazioni ed integrazioni; ii) di utilizzare le informazioni contenute nei medesimi campi quali base dati per i controlli a campione, per verifiche ulteriori rispetto a detti controlli nonché al fine di richiedere chiarimenti in merito sia alle informazioni fornite sia ad eventuali informazioni omesse.
5. FACSIMILE DICHIARAZIONI
5.1 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “A”
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DICHIARAZIONE PERIODICA AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA COMMISSIONE
La <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in via
cap codice fiscale partita IVA _ in persona del legale rappresentante
Ovvero in caso di RTI
La <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in via cap codice fiscale _ partita IVA e la <inserire ragione sociale della mandante>
(mandante) con sede in
via
cap
codice fiscale
partita IVA in persona del legale rappresentante;
DICHIARA
ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver emesso, nel corso del mese di con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell’ambito della Convenzione in oggetto, fatture per un importo complessivo pari ad euro al netto dell’IVA.
I valori di cui sopra sono dati dalla sommatoria di quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
, lì
Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
5.2 FACSIMILE DI DICHIARAZIONE LETTERA “B”
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DICHIARAZIONE SEMESTRALE RILASCIATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI DEL CALCOLO DELL’ENTITÀ DELLA COMMISSIONE
La <inserire ragione sociale del Fornitore> con sede in via
cap codice fiscale partita IVA _ in persona del legale rappresentante
Ovvero in caso di RTI
La <inserire ragione sociale della mandataria> nella sua qualità di impresa mandataria del RTI costituito con <inserire ragione sociale della mandante> (mandante) con sede in via cap codice fiscale _ partita IVA e la <inserire ragione sociale della mandante>
(mandante) con sede in
via
cap
codice fiscale
partita IVA in persona del legale rappresentante;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000 consapevole/i della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
DICHIARA
ai fini del calcolo dell'entità della commissione di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, di aver conseguito, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente nell’ambito della Convenzione/contratto in oggetto, un fatturato non superiore a euro al netto dell’IVA nel
semestre dell’anno .
Il valore sopra indicato include quanto riportato nel documento di dettaglio allegato alla presente dichiarazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
, lì
Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.
ALLEGATO 8
REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Classificazione del documento: Consip Public
REGOLE DEL SISTEMA DI
E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONSIP S.p.A.
Versione 6.0
Classificazione del documento: Consip Public
Novembre 2017
1 STORIA DEL DOCUMENTO
Nel corso della vigenza, il presente documento è stato oggetto delle modifiche e/o delle integrazioni dettagliate di seguito.
DATA PUBBLICAZIONE | VERSIONE | DESCRIZIONE | ARTICOLI MODIFICATI/INTEGRATI |
Giugno 2014 | 1.0 | Modifica soggetti che possono richiedere l’abilitazione | Artt. 36 e 51 |
Modifica elezione di domicilio e modalità di comunicazione | Art. 22 | ||
Modifica/aggiornamento/integrazione definizioni | Art. 1 | ||
Modifica modalità di aggiunta/sostituzione legale rappresentante | Art. 19 | ||
Modifica ricorso all’avvalimento | Artt. 35 e 36 | ||
Introduzione della definizione nonché la procedura relativa alla riassegnazione | Art. 37 | ||
Accesso alla documentazione in caso di provvedimento di Revoca/Annullamento | Artt. 1, 19 e 40 | ||
Novembre 2014 | Introduzione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2 bis Modifica alla disciplina del ricorso all’avvalimento: precedentemente ai sensi dell’art. 50 attuale ex art. 49 del D.Lgs 163/2006 | ||
Art. 36 Artt. 35 e 36 | |||
Dicembre2015 | Modifica alla disciplina dell’accesso alle registrazioni di sistema e alla richiesta di intervento tecnico | Art. 7 Art. 19 |
Modifica alla disciplina relativa all’aggiunta di un nuovo legale rappresentante Integrazione/specificazione dei tempi relativi alla sospensione Disciplina della RDO rivolta ad un unico fornitore | Art. 20 Art. 50 | |
Giugno 2016 | Allineamento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. legge di stabilità del 2016) che ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del Mepa ai lavori di manutenzione Allineamento al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” | |
Luglio 2017 | Adeguamento al nuovo impianto merceologico del Mercato Elettronico | |
Adeguamento al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” | Artt. 36 e 46 | |
Novembre 2017 | Modifiche sulla disciplina in tema di conservazione dei documenti inviati attraverso il Sistema | Art. 7, comma 2 Art. 24, commi 1 e 3 |
Modifiche su ruoli e responsabilità del Gestore del Sistema | Art. 7, commi 1, 2 e 4 |