ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
1. Come da provvedimenti in data 13 giugno 1956, per volontà del Consiglio di Amministrazione della Banca, del Presidente, della Direzione Generale e dall'accordo con la Commissione Interna, nonché nell'intento di aderire al desiderio espresso dal corpo degli impiegati dipendenti dell'Istituto, è stato deciso di costituire un "Fondo Integrativo per l'assistenza sanitaria del personale" a fare data dal 1 luglio 1956, per quanto riguarda il versamento dei contributi e dal 1 gennaio 1957 per le prestazioni.
2. E' costituito, come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile.
3. In seguito alla creazione del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese la disciplina del Fondo è stata modificata:
- dall’accordo collettivo del 19.12.2002;
- del 29 maggio 2003;
- del 29 luglio 2003;
- dal referendum indetto tra gli associati in data 06/10/2003;
- dal referendum indetto tra gli associati in data 14/10/2005.
Con efficacia giuridica dal 1 aprile 2007 ha avuto luogo la fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.a. (come da atto del 28 marzo 2007, n. rep. 22932 n. racc. 9944 a rogito notaio dr. Xxxxxxx Xxxxxx di Bergamo) con contestuale assunzione da parte dell’istituto incorporante della denominazione di “Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni”, in forma abbreviata anche “UBI Banca”.
Con accordo tra le parti sociali del 22.03.2007 viene confermata la disciplina nei confronti del Fondo.
Ulteriori variazioni statutarie sono state apportate con:
- referendum indetto tra gli associati in data 11.06.2007;
- referendum indetto in data 9.12.2009;
- referendum indetto in data 18.12.2012.
A decorrere dalle modifiche operate con quest’ultimo referendum, il “Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI”, assume la seguente denominazione: “Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca”, anche solo “Fondo Assistenza UBI Banca”;
- referendum indetto in data 21.11.2017;
- referendum indetto in data 05.06.2020;
- referendum indetto in data 21.12.2021. ARTICOLO 2 – SEDE
L'associazione ha sede in Brescia nei locali individuati in seguito a delibera dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 3 – DURATA
La durata del Fondo è collegata alla presenza di iscritti aventi diritto all’erogazione delle prestazioni, salvo il suo anticipato scioglimento da deliberare secondo le norme del presente Statuto e comunque sino alla data del 31.12.2103.
ARTICOLO 4 – TERMINOLOGIA
Nel presente Statuto viene utilizzata la seguente terminologia:
- Gruppo UBI Banca, composto da una pluralità di Società controllate: "Gruppo";
- UBI Banca S.p.a.: "Banca";
- Banca ed altre Società controllate: "Società";
- UBI Banca S.p.a. e Organizzazioni Sindacali Aziendali: "parti sociali";
- Organizzazioni Sindacali Aziendali: "XX.XX.";
- Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca: "Fondo";
- Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca: "Consiglio";
- Assemblea degli associati al Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca: "Assemblea";
- dipendente in servizio iscritto al Fondo detto anche "Associato in servizio", ex dipendente che ha aderito all’esodo anticipato ai sensi dell’art. 59, comma 3, Legge 27.12.1997 n. 449 detto anche “associato in esodo”; ex dipendente in quiescenza, iscritto al Fondo detto anche "Associato in quiescenza": “associato”;
- Statuto del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca: "Statuto";
- Regolamento del Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI Banca: "Regolamento".
ARTICOLO 5 – SCOPO
1. Il Fondo, ferma restando la centralità e l’opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Pubblico, ha lo scopo esclusivo di provvedere, nei limiti della contribuzione stabilita, al rimborso delle spese di assistenza sanitaria integrativa, aggiuntiva e/o sostitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nonché di assistenza sociale, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento, a favore dei dipendenti (in servizio, in esodo anticipato e ex dipendenti in quiescenza) associati e dei familiari e superstiti come previsto al successivo articolo 12.
Il Regolamento viene ad essere adottato dal Consiglio e integra le previsioni dello Statuto in ordine a tutti gli aspetti che richiedono l’adozione di soluzioni suscettibili di essere modificate nel breve periodo.
2. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, e all’erogazione delle prestazioni, nell’esclusivo interesse degli associati, secondo quanto disposto dal presente statuto e/o dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.
3. Il Fondo non ha finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà. Nell’ambito di tali principi, il Fondo si ispira a rigorosi criteri di equità.
4. Lo scopo dianzi enunciato si realizza attraverso:
- la partecipazione alla spesa sanitaria sostenuta mediante l'erogazione di prestazioni integrative, aggiuntive e/o sostitutive del Servizio Sanitario Pubblico;
- il concorso alle spese di assistenza sociale e/o di assistenza alla persona anche per mancanza di autosufficienza nell’espletamento delle attività quotidiane (L.T.C.).
5. Le predette finalità si realizzano con l’erogazione a favore degli associati e dei familiari di prestazioni attuabili in forma sia diretta sia indiretta, e quest’ultima mediante la sottoscrizione di contratti di assicurazione e convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione e/o soggetti idonei ed autorizzati ad assumere tali rischi. In caso di contratti di assicurazione e convenzioni con compagnie di assicurazione, per le obbligazioni sottostanti il Fondo agisce in nome proprio e per conto dei richiedenti.
6. Le prestazioni che realizzano tali finalità ed indicate nell’art. 14 (Prestazioni) dello Statuto verranno disciplinate nel Regolamento.
7. In base alla normativa tempo per tempo in vigore è facoltà del Fondo attivare forme di separazione amministrativa, contabile e patrimoniale dedicate alle singole attività indicate nei commi di cui sopra.
8. Durante la vita del Fondo, non potranno essere distribuiti a titolo di partecipazione ad utili, rimborsi di accantonamenti per recesso, rimborsi di versamenti agli eredi, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio.
ARTICOLO 6 – ASSOCIATI E DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
1. L’iscrizione al Fondo è libera e volontaria. Sono iscritti al Fondo, in qualità di associati:
a) la Banca e le Società del Gruppo UBI Banca S.p.a. aderenti;
b) i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato come individuati ai commi successivi e gli ex dipendenti iscritti al Fondo e titolari di un trattamento pensionistico da parte dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
b.1) i lavoratori dipendenti della Banca e delle Società dell’ex Gruppo Banca Lombarda e Piemontese già iscritti alla data del 22 marzo 2007;
b.2) i lavoratori dipendenti della Banca e delle Società del Gruppo UBI aderenti, assunti in epoca successiva alla data di cui alla lettera b. 1), che ne facciano richiesta.
Per i dipendenti della Banca e delle Società del Gruppo UBI non aderenti, l'associazione al presente Fondo avviene solo previa stipula di apposito accordo Sindacale. A decorrere dal 22 marzo 2007 saranno utili a tal fine anche i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi;
b.3) i lavoratori dipendenti provenienti da altre forme di assistenza sanitaria o da convenzioni assicurative sanitarie collettive presenti nelle Società del Gruppo interessate da operazioni straordinarie societarie, anche non compresi nelle tipologie di dipendenti contemplate alle precedenti lettere b.1) e b.2) e al successivo comma 2, lettere a) e b). L’adesione al Fondo deve avvenire entro il novantesimo giorno dalla data di efficacia dell’operazione straordinaria o comunque dalla data stabilita dall’apposito accordo tra le Parti Sociali.
2. Possono chiedere di mantenere l’adesione al Fondo:
a) gli associati in servizio che, maturata almeno un'iscrizione ininterrotta al Fondo di 5 anni, cessano dal servizio ed abbiano raggiunto i requisiti per la pensione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, purché ne facciano esplicita richiesta;
b) gli associati in servizio che cessano prima del compimento del quinto anno di iscrizione ininterrotta, purché ne facciano esplicita richiesta ed abbiano ottenuto dalle autorità competenti il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità e/o invalidità permanente;
c) i dipendenti aderenti agli esodi anticipati ai sensi dell’art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997 n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, altresì previsti da accordi Sindacali che si verifichino prima della maturazione del diritto al percepimento della prestazione pensionistica per vecchiaia o anticipata, anche senza attendere la prima finestra utile per l’erogazione della pensione pubblica e che non perdono la qualifica di associati in conseguenza dell’esodo anticipato, possono rimanere iscritti al Fondo a condizione che ne facciano apposita richiesta.
La contribuzione a carico dell’associato è la seguente:
- in caso di adesione all’esodo, versando la contribuzione annua in misura complessiva equivalente a quella prevista dall’art. 12 per gli associati in servizio, da versare al Fondo in quote mensili per quanto attiene il contributo individuale ed in quote annuali entro il mese di marzo per quanto attiene il contributo aziendale. Tale contributo si calcola sull'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali riparametrata su base annua e a orario intero, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del diritto alla pensione pubblica.
- al momento del raggiungimento del diritto all'erogazione della prestazione prevista dall’AGO, si applica la normativa prevista all'art. 12 del presente Statuto per gli associati in quiescenza.
Nel primo anno di accesso all’esodo il contributo dovrà essere versato entro 60 giorni dalla data di inizio dell'esodo.
2-bis. Possono altresì mantenere l’adesione al Fondo i lavoratori dipendenti già iscritti al Fondo che, per effetto di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. a favore di società o enti non facenti parte del Gruppo Ubi Banca, cessino il servizio presso la Banca o altra Società del Gruppo Ubi Banca, sempre che il mantenimento dell’adesione sia previsto dagli accordi tra fonti istitutive in sede di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In tal caso, l’adesione potrà essere mantenuta fino a quando il lavoratore resti alle dipendenze del cessionario dell’azienda o del ramo d’azienda. Il cessionario assume tutti gli obblighi previsti per le Società aderenti ed è tenuto alla contribuzione secondo quanto previsto dall’art. 12.
3. Ai fini dell'iscrizione al Fondo ed ai soli fini di cui al precedente comma 1, lettera b, punto b. 3, a tali soggetti viene riconosciuta l'effettiva anzianità di servizio maturata presso l'azienda di origine;
4. L’adesione al Fondo da parte di cittadini italiani o stranieri il cui rapporto di lavoro si costituisca all'estero non è consentita sia pure nei limiti della normativa comunitaria e con la possibilità, per il Consiglio, di concedere apposite deroghe motivate.
ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI ADESIONE E COSTI
1. L'iscrizione al Fondo:
a) avviene direttamente, tramite la Banca e le Società del Gruppo UBI aderenti o l’ufficio del Fondo, ed è preceduta dalla consegna della documentazione informativa sulla base delle disposizioni vigenti e di copia del presente Statuto e del Regolamento;
b) comporta l'integrale accettazione del presente Statuto e del Regolamento;
c) deve essere comunicata dal lavoratore entro il novantesimo (90°) giorno dalla data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o di pensionamento e deve contenere i documenti predisposti dal Fondo e consegnati o inviati al lavoratore al momento dell’assunzione;
d) in caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, l’associato deve allegare, oltre al modulo di adesione, anche copia della richiesta di pensionamento inoltrata all’Ente pensionistico di riferimento;
e) della Società avviene automaticamente con l’adesione al Fondo di uno o più lavoratori dipendenti della stessa.
2. Il dipendente in servizio o il pensionando possono aderire al Fondo anche oltre il termine di cui al precedente comma 1, lettera c, alle condizioni previste dal comma 8 dell’art. 14 del presente statuto.
3. L’accoglimento della richiesta di adesione di cui al precedente comma 2, ha effetto retroattivo dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o dalla data di pensionamento. Sempre da tale data decorrono gli obblighi contributivi di cui al presente statuto.
4. La qualifica di associato ed il contributo per le prestazioni non sono trasmissibili.
5. Nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b3, relativamente alla adesione e partecipazione al Fondo valgono le norme del presente Statuto e del Regolamento.
6. L’attivazione della posizione in favore del familiare fiscalmente a carico, avviene mediante apposita richiesta inoltrata al Fondo da parte dell’associato secondo la modulistica in uso presso il Fondo.
7. L’adesione al Fondo non prevede costi a carico degli associati e le spese generali di gestione non ricadono sugli stessi ma sono a carico della Società aderente come previsto al successivo articolo 30, comma 1.
8. Sono invece a carico degli associati per i familiari non fiscalmente a carico le seguenti spese:
a) Un contributo/premio fisso mensile tempo per tempo deliberato dal Consiglio del Fondo come indicato nel Regolamento delle prestazioni.
b) Altre eventuali spese tempo per tempo deliberate dal Consiglio del Fondo.
ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. La sospensione temporanea delle prestazioni, dirette ed indirette, è prevista nei seguenti casi:
a) mancato, incompleto o ritardato versamento del contributo individuale, nei termini previsti dal precedente art. 6 e dal Regolamento. La reintegrazione del diritto alle prestazioni e' subordinata alla regolarizzazione del versamento del contributo entro 90
giorni dall'inizio dell'inadempienza. In tal caso la prosecuzione delle prestazioni previste dal Regolamento, in assenza di accordi sindacali, anche individuali, che prevedono la normale copertura contributiva (società e lavoratore), è subordinata al versamento da parte dell’associato/a della contribuzione, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento;
b) assenza dal lavoro non retribuita di durata superiore al mese, ad esclusione delle assenze per maternità obbligatoria/facoltativa;
c) gravi inadempienze dell’associato, tali da attivare la procedura di esclusione ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto.
2. La sospensione è deliberata dal Consiglio ed è notificata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma legalmente riconosciuta, entro quindici giorni dalla deliberazione. Entro trenta giorni dalla data della notifica, l’interessato può impugnare la deliberazione avvalendosi della clausola di cui all’art. 36 del presente Statuto.
3. Nei xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x) xxx xxxxx 0 del presente articolo, l’impugnativa della deliberazione non ha effetto sospensivo della deliberazione stessa. Tuttavia il Fondo effettua adeguato accantonamento in relazione alle prestazioni sospese. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, l’impugnativa della deliberazione ha effetto sospensivo della deliberazione stessa.
4. La sospensione temporanea dell’erogazione delle prestazioni è attuata anche in costanza del rapporto di lavoro con la Banca o le Società del Gruppo aderenti.
ARTICOLO 9 – ESCLUSIONI DAL FONDO
1. In caso di accertamento di comportamenti dolosi da parte dell’associato finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni/rimborsi non dovute, ovvero ad evadere le prescritte contribuzioni per più di 3/6 mesi o per grave inosservanza delle norme dello Statuto, delle deliberazioni degli organi dell’associazione, l’esclusione, su proposta del Consiglio, è deliberata dall’assemblea ordinaria degli associati.
2. La deliberazione di esclusione dell’associato deve essere notificata all’interessato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma, anche elettronica, legalmente riconosciuta, entro i quindici giorni successivi dalla deliberazione. La delibera di esclusione può essere impugnata dall’interessato entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento della notifica, avvalendosi della clausola di cui all’articolo 36 del presente Statuto
3. La deliberazione diventa efficace con la notifica all’interessato, effettuata dal Presidente, della decisione arbitrale di cui all’art. 36 del presente Statuto. L’impugnativa della deliberazione da parte dell’interessato ha effetto sospensivo dell’esclusione.
4. L’esclusione dell’associato di cui al presente articolo non da diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.
5. In seguito all’esclusione, è comunque escluso qualsiasi diritto dell'associato sul patrimonio del Fondo.
ARTICOLO 10 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI ASSOCIAZIONE
1. Il rapporto tra l'associato e il Fondo è sciolto:
a) per recesso volontario da parte dell'associato per se o per i familiari;
b) per esclusione, perfezionata ai sensi dell’art. 9, del presente Statuto;
c) per risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca o altra Società del Gruppo aderente o con il cessionario di azienda o di ramo d’azienda di cui all’art. 6, comma 2-bis, non dovuta a pensionamento o esodo anticipato, salvo quanto previsto all’art.6, comma 2, senza contestuale attivazione dell’erogazione di pensione da parte dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
d) per decesso dell’associato;
e) per ogni altra causa di perdita dei requisiti di partecipazione.
2. Lo scioglimento del rapporto di associazione di cui al presente articolo non dà diritto ad alcun rimborso dei contributi versati.
3. In seguito allo scioglimento del rapporto di associazione, è comunque escluso qualsiasi diritto dell'associato, sul patrimonio del Fondo.
4. In costanza del rapporto di lavoro, lo scioglimento del rapporto di associazione esclude la possibilità di reiscrizione al Fondo. Eventuali richieste di nuova adesione devono essere deliberate all’unanimità da tutti i componenti il Consiglio.
5. L’uscita dal Fondo per cessazione del rapporto di lavoro con la Banca o altra Società del Gruppo aderente, determina la cessazione dell’obbligo alla contribuzione sia a carico del lavoratore sia a carico della Società e delle prestazioni.
ARTICOLO 11 – FAMILIARI E SUPERSTITI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
1. L’associato può ottenere le prestazioni previste dallo Statuto e dal Regolamento anche a favore dei familiari a carico e non a carico, mediante apposita richiesta scritta, corredata della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di seguito indicati nonché dello status fiscale di familiare a carico o non a carico in base alla normativa vigente. Il Consiglio può chiedere la presentazione di documentazione suppletiva.
2. Il diritto dell'associato ad ottenere le prestazioni del Fondo, per i familiari a carico e non a carico, cessa con lo scioglimento del rapporto di associazione di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del presente Statuto.
3. Sono considerati familiari a carico i soggetti conviventi che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) Sono considerati familiari a carico:
- il coniuge non divorziato e non legalmente separato;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi e affidati che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
a1) inabilità totale al lavoro;
a2) fino al compimento del 20° anno di età oppure fino al compimento del 28° anno di età nel caso di studenti regolarmente iscritti a Scuole Medie Superiori, statali, parificate o legalmente riconosciute, anche comunitarie, a Istituti equiparati, anche comunitari, a Università, anche comunitarie, a corsi di specializzazione post-universitari, anche comunitari e extra U.E.;
a3) per i figli non studenti fiscalmente a carico, è facoltà del Consiglio deliberare il limite di età per avere diritto alle prestazioni, e comunque non oltre il compimento del 28 anno di età.
b) I soggetti di cui alla precedente lettera a) rientrano nella fattispecie di familiari a carico a condizione che i redditi individuali di ciascuno di essi, previsti nell’anno in cui è emesso il giustificativo di spesa ed escluse comunque le pensioni di reversibilità, non superino i limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo in vigore e non siano titolari di reddito d’impresa commerciale o agricola o di lavoro autonomo prodotti anche in forma associata.
4. Il Fondo ha diritto alla ripetizione delle prestazioni erogate in caso di verifica della insussistenza dei requisiti indicati nel comma 3 del presente articolo.
5. In caso di decesso dell'associato, i familiari a carico mantengono il diritto alle prestazioni del Fondo come superstiti con l’obbligo di contribuzione come stabilito dal successivo art. 13.
Il coniuge, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affidati e i figli nascituri al momento del decesso dell’associato, per essere considerati a carico non devono superare il limite di reddito previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo in vigore con esclusione delle pensioni di reversibilità.
Hanno diritto alle prestazioni del Fondo i superstiti provenienti da Fondi di Assistenza o Fondi Sanitari comunque denominati, o da Polizze assicurative collettive della Banca o delle altre Società del Gruppo aderenti, in dipendenza di operazioni straordinarie societarie, che abbiano le caratteristiche e i requisiti previsti dal presente Statuto.
In caso di morte dell’associato il Fondo comunica agli eredi la documentazione necessaria per il mantenimento delle prestazioni a favore dei superstiti. Il rappresentante degli stessi superstiti (coniuge superstite, tutore, ecc.) deve inoltrare al Fondo la dichiarazione e la documentazione attestanti la qualifica di superstite entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della comunicazione sopra indicata. In caso di più superstiti aventi diritto e in assenza del coniuge, la comunicazione deve indicare l’elenco dei soggetti aventi diritto alle prestazioni ed il superstite delegato ad incassare le prestazioni in nome e per conto degli aventi diritto. In mancanza di tale indicazione, le prestazioni sono erogate al familiare più anziano d'età ed hanno effetto liberatorio per il Fondo.
In caso di superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo in vigore, escluse le pensioni di reversibilità, per il superstite cessa il diritto alle prestazioni, senza possibilità di riammissione.
6. Sono considerati familiari fiscalmente non a carico i soggetti conviventi che superano il limite di reddito fiscale previsto dalle norme sul reddito tempo per tempo vigenti:
a) il coniuge e il/la convivente more uxorio;
b) i figli conviventi;
c) i soggetti di cui alle lettere a) e b) superstiti alla morte dell’associato.
La condizione di convivenza more uxorio deve risultare dallo stato di famiglia o da attestazione rilasciata dall’amministrazione Comunale.
7. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei familiari a carico e non a carico si precisa quanto segue:
- non perde il diritto alle prestazioni il figlio che venga affidato al coniuge non associato;
- in caso di separazione o divorzio, i figli s'intendono comunque a carico dell’iscritto al Fondo;
- il figlio di genitori ambedue associati è convenzionalmente a carico della madre, salvo diversa comunicazione.
8. Non è considerato a carico:
- il coniuge o il/la convivente more uxorio dell'associato/a che abbia contratto matrimonio o abbia iniziato la convivenza dopo la cessazione dal servizio e i figli eventualmente nati da tale matrimonio;
- il coniuge o il/la convivente more uxorio dell'associato/a che abbia contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti il pensionamento e i figli eventualmente nati da tale matrimonio.
ARTICOLO 12 – MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ED ALTRE ENTRATE
1. Sono tenuti alla contribuzione al Fondo gli associati, la Banca e le Società del Gruppo aderenti.
2. Gli accordi collettivi aziendali stipulati tra la Banca, le Società del gruppo aderenti e le XX.XX tempo per tempo sottoscritti e vigenti fissano la contribuzione a carico della Banca e delle Società del Gruppo aderenti.
3. La contribuzione a carico degli associati viene determinata dal Consiglio. Al versamento della contribuzione in favore dei familiari possono, ad esclusione dei familiari superstiti, provvedere esclusivamente gli associati.
4. I contributi al Fondo sono versati dalle Società aderenti presso le quali sono in forza i lavoratori associati, secondo le modalità definite nel Regolamento.
5. La contribuzione al Fondo è costituita:
a) dai contributi a carico della Banca e delle Società del Gruppo aderenti, nella misura stabilita dagli accordi sindacali stipulati tra le parti sociali;
b) dai contributi a carico degli associati;
c) dai contributi degli associati per i familiari a carico e non a carico;
d) dai contributi a carico dei superstiti;
e) dai contributi a carico degli associati destinati alle prestazioni indirette.
6. Costituiscono altresì altre entrate del Fondo tutti gli altri proventi da destinarsi all’assistenza sanitaria, sia in gestione diretta sia indiretta, nonché all’assistenza sociale.
7. Costituiscono altre entrate destinate:
a) all’assistenza diretta:
- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- i contributi straordinari a ciò finalizzati;
- le eccedenze di cassa erogate dalla Banca e dalle Società aderenti.
b) all’assistenza indiretta:
- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- i contributi straordinari a ciò finalizzati;
- eventuali bonus previsti dalle polizze assicurative;
c) all’assistenza sociale:
- gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
- le donazioni, le elargizioni e disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
- le eccedenze di cassa erogate dalla Banca e dalle Società aderenti.
ARTICOLO 13 – PRESTAZIONI
1. Le prestazioni erogate dal Fondo hanno carattere esclusivamente economico e sono stabilite con apposito Regolamento approvato ed aggiornato dal Consiglio.
2. Il Fondo eroga agli associati, ai superstiti e ai familiari un contributo economico:
a) per le spese sanitarie, parasanitarie, sociosanitarie e di assistenza alla persona;
b) per le prestazioni di medicina preventiva;
c) straordinario riferito a spese di natura sanitaria e sociosanitaria eccedenti il rimborso ordinario previsto dal Regolamento. La concessione deve essere deliberata all'unanimità da tutti i componenti il Consiglio presenti alla riunione che è costituita con la presenza di almeno i 5/7 dei Consiglieri in carica;
d) per le spese di assistenza sociale nei limiti previsti dal Regolamento.
3. Il Fondo può erogare le seguenti prestazioni:
a) Prestazioni dirette a favore degli associati, dei familiari a carico e dei superstiti:
1) ricoveri in presidi ospedalieri e interventi ambulatoriali;
2) contributo per cure e protesi dentarie;
3) contributo per apparecchi ortodontici;
4) contributo per lenti correttive;
5) contributo per protesi e presidi;
6) contributi spese per altre prestazioni sanitarie (es. visite mediche specialistiche e altre prestazioni, diagnostica, psicoterapia/ psichiatria, prestazioni fisiche e riabilitative e assistenza alla persona, cure idropiniche e termali, prestazioni infermieristiche domiciliari, ecc.);
7) rimborso dei tickets;
8) prestazioni di medicina preventiva;
9) prestazioni straordinarie una tantum;
10) altre prestazioni di volta in volta deliberate dal Consiglio.
b) Prestazioni erogate indirettamente dal Fondo a favore degli associati, dei familiari a carico e non e dei superstiti.
Vengono definite dal Consiglio, prioritariamente mediante la stipulazione di apposite convenzioni/contratti con primarie Compagnie di Assicurazioni e soggetti autorizzati ad assumere tali rischi, sulla base della contribuzione a ciò finalizzata e delle altre entrate a tal fine destinate. Le prestazioni decorrono secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni/contratti.
In caso di gestione diretta delle prestazioni a favore dei familiari fiscalmente non a carico, le stesse vengono erogate nei tempi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato ed aggiornato dal Consiglio. E’ facoltà del Consiglio determinare un contributo annuo/mensile a carico degli aderenti da destinare alla copertura parziale/totale delle prestazioni e delle spese di gestione previste.
c) Prestazioni di assistenza sociale: vengono erogate a favore dei beneficiari in base a quanto stabilito dal Regolamento.
4. I plafonds delle prestazioni vengono riconosciuti ai beneficiari in proporzione al periodo temporale intercorrente tra la data di fine carenza e la data di scadenza del plafond di riferimento (calcolato in dodicesimi per le prestazioni con cadenza annuale o ventiquattresimi per le prestazioni con cadenza biennale o altre modalità definite dal Regolamento).
5. Le specifiche prestazioni ed i relativi limiti sono disciplinati dal Regolamento.
6. Le variazioni apportate al prontuario delle prestazioni devono essere comunicate tempestivamente agli associati e pubblicate sul sito WEB del Fondo e hanno effetto dal 1° gennaio successivo alla delibera attuativa delle modifiche tariffarie adottate dal Consiglio. In casi straordinari il Consiglio può determinare decorrenze diverse.
ARTICOLO 14 – PRESTAZIONI DIRETTE: CARENZA E FACOLTA’ DI RISCATTO
1. Le prestazioni dirette di cui all’art. 13 dello Statuto possono subire l’applicazione di un periodo di carenza, che potrà variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di dodici mesi a seconda delle prestazioni.
2. Il Consiglio ha la facoltà di stabilire periodi di carenza diversi non solo rispetto alle tipologie di prestazioni ma anche in riferimento alla platea di associati, dei destinatari delle prestazioni, dei famigliari e dei superstiti. Per l’ingresso di gruppi di associati individuati dall’art. 6, comma 1, lettera b3, inoltre, il Consiglio ha facoltà di stabilire periodi di carenza inferiori al minimo di tre mesi previsto al precedente comma 1.
3. Gli associati, i destinatari delle prestazioni, i famigliari e i superstiti, in conseguenza dell’applicazione della carenza, non potranno beneficiare delle prestazioni dirette per il numero di mesi relativi al periodo stabilito dal Consiglio a partire dalla data di iscrizione, che decorre, in ogni caso dalla data di accoglimento della richiesta di adesione dell’associato al Fondo. Non è ammesso il riscatto dei periodi di carenza previsti al comma 1. Per i soli lavoratori provenienti da operazioni societarie straordinarie o da altre forme di assistenza sanitaria collettiva definite da accordi Sindacali, il Consiglio ha facoltà di deliberare altre modalità per la copertura economica del periodo di carenza.
4. I figli nati, legittimati, adottati o affidati (per questi ultimi se assegnati in affido per un periodo minimo di 12 mesi), dichiarati fiscalmente a carico, durante il decorso del periodo di carenza dell’associato, seguono il periodo di carenza dell'associato stesso.
5. I figli nati, legittimati, adottati o affidati, dichiarati fiscalmente a carico, dopo il decorso del periodo di carenza dell’associato non hanno carenza.
6. Il figlio nato, legittimato, adottato o affidato, dichiarato fiscalmente a carico, deve essere comunicato al Fondo, con apposito modulo, entro tre (3) mesi dalla nascita/legittimazione, adozione o affidamento. Se la comunicazione scritta inviata dall’associato è successiva ai tre mesi, le prestazioni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo.
7. Il coniuge dichiarato fiscalmente a carico dell’associato durante o dopo il decorso del periodo di carenza dell’associato, ha i periodi di carenza previsti al precedente comma 1. La carenza decorre dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo.
In caso di superamento del limite di reddito fiscale, vengono sospese sia la contribuzione sia le prestazioni dirette riferite al familiare a carico. La ripresa del diritto alle prestazioni, se previste, non dà luogo ad un nuovo periodo di carenza.
8. L’iscrizione al Fondo o la prosecuzione del rapporto di associazione per esodo anticipato o per pensionamento che avvenga decorso il termine di novanta (90) giorni, è subordinata ad un periodo di carenza normato e calcolato come segue:
a) per i dipendenti in servizio:
a1) un periodo di carenza non riscattabile come stabilito al precedente punto 1 del presente articolo;
a2) un ulteriore periodo di carenza pari al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e la data di accoglimento della richiesta di adesione, arrotondato al mese intero e con un minimo di sei (6) mesi ed un massimo di 36 mesi. Per questo periodo di carenza aggiuntiva, in alternativa è facoltà del lavoratore di optare per il pagamento dell’equivalente contributo complessivo (individuale ed aziendale).
L’iscrizione al Fondo decorre, in ogni caso, dalla data di accoglimento della richiesta di adesione.
b) Per gli associati che hanno cessato il servizio o sono in esodo anticipato e che chiedono la prosecuzione del rapporto di associazione per avere raggiunto i requisiti per la pensione dell'Assicurazione Generale Obbligatoria:
b1) un periodo di carenza pari al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e la data di presentazione della richiesta di adesione, arrotondato al mese intero e con un minimo di 3 (tre) mesi. Per tale periodo di carenza aggiuntiva, in alternativa è facoltà dell’associato di optare per il pagamento dell’equivalente contributo complessivo (individuale ed aziendale);
b2) il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data della richiesta di adesione al Fondo come pensionato non può essere superiore ai 12 (dodici) mesi.
ARTICOLO 15 – PATRIMONIO
1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese di gestione non comprese nell’articolo 30 con:
a) la contribuzione a carico delle Società aderenti;
b) la contribuzione a carico dell’associato e dei superstiti;
c) la contribuzione a carico dell’associato per i familiari;
d) la contribuzione a carico del coniuge/convivente superstite per sé e per i propri figli a carico;
e) gli interessi, i premi, le rendite e gli altri frutti derivanti dall'investimento delle disponibilità accantonate o imputate a tali finalità;
f) le donazioni, le elargizioni e le disposizioni di ultima volontà a ciò finalizzati;
g) i contributi straordinari a ciò finalizzati;
h) i versamenti finalizzati all'assistenza diretta e indiretta.
2. Il patrimonio è rappresentato dai fondi di riserva.
3. I fondi di riserva si movimentano in relazione ai rispettivi avanzi e disavanzi di esercizio in base alle norme ed alle modalità che il Consiglio deve specificamente deliberare ed emanare mediante pubblicazione sul Regolamento.
4. I fondi di riserva del patrimonio possono essere:
a) Fondi per assistenza diretta:
sono costituiti per far fronte agli impegni per l’erogazione di prestazioni in forma diretta. La movimentazione e l’accantonamento ai Fondi vengono deliberati dal Consiglio in relazione al risultato d’esercizio conseguito nella gestione delle prestazioni dirette nonché in relazione alle previsioni di spesa formulate per l’esercizio.
b) Fondi per assistenza indiretta:
sono costituiti per far fronte agli impegni futuri di assistenza indiretta attuati, di norma, mediante la stipula da parte del Fondo di polizze assicurative ed è alimentato da:
- contributi a carico degli associati così come previsto dal Regolamento;
- eventuali bonus previsti dalle convenzioni assicurative;
- eventuali donazioni /elargizioni e/o da un contributo delle Società o del Fondo Assistenza stesso.
L’istituzione, i criteri di movimentazione e gli eventuali limiti di giacenza per ognuno dei Fondi per l’assistenza indiretta vengono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole dei 5/7 dei suoi componenti e devono essere pubblicati mediante aggiornamento del Regolamento.
c) Fondo per assistenza sociale:
Il Fondo è costituito per fare fronte agli impegni di assistenza sociale disciplinati nel Regolamento.
5. Il Fondo può istituire patrimoni separati ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.
6. Il Fondo può deliberare una sua trasformazione, fusione o scissione, secondo quanto stabilito dall’art. 42 bis c.c.
7. I criteri contabili per la redazione dei bilanci (preventivo e consuntivo) sono definiti nel Regolamento.
ARTICOLO 16 – INVESTIMENTI
1. Le attività e le immobilizzazioni sono costituite da:
- beni mobili e/o immobili di cui, a qualsiasi titolo, il Fondo divenga proprietario o di cui ottenga la disponibilità;
- titoli di stato o similari;
- depositi bancari;
- altri investimenti con basso rischio di perdita del capitale.
2. Il Consiglio, qualora si rendesse necessario, può acquistare beni mobili e/o software fino ad un massimo di Euro 50.000 (cinquantamila).
ARTICOLO 17 – GLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea ordinaria degli associati;
b) l’Assemblea straordinaria/referendaria degli associati;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) l’Organo di Controllo.
ARTICOLO 18 – ASSEMBLEA ORDINARIA, STRAORDINARIA E REFERENDARIA DEGLI ASSOCIATI
1. L’assemblea è composta dagli associati che possiedono i requisiti di partecipazione al Fondo. Ad essi è riconosciuto il diritto di voto per testa.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, esclusi i Consiglieri. Ogni associato può essere portatore di non più di 5 (cinque) deleghe.
3. In alternativa alle assemblee il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno e a suo insindacabile giudizio, può ricorrere al referendum. In ogni caso si ricorre all’Assemblea referendaria per l’elezione dei membri del Consiglio ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente Statuto.
4. La convocazione dell’Assemblea spetta al Consiglio nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio stesso.
L’assemblea ordinaria degli associati, straordinaria o referendaria, può essere altresì convocata su richiesta:
a) dell’Organo di Controllo;
b) di almeno 1/5 degli associati;
c) di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.
I richiedenti di cui alle lettere a), b) e c), devono indicare per iscritto al Consiglio gli argomenti da trattare.
La convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Nel caso il Consiglio non provveda a convocare l’assemblea, la stessa viene convocata dall’ Organo di controllo.
5. L’assemblea ordinaria degli associati e l’assemblea straordinaria, anche in forma referendaria, sono convocate secondo le modalità previste al successivo articolo 20, punto 3. Le assemblee anche in forma referendaria si ritengono regolarmente convocate con l’espletamento di tali formalità.
ARTICOLO 19 – COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE
1. L’assemblea è:
- Ordinaria degli associati;
- Straordinaria/referendaria.
2. L'assemblea ordinaria degli associati delibera sulle materie ad essa riservate dal presente Statuto e se lo ritiene necessario, approva il regolamento dei lavori assembleari. Sono riservate alla competenza dell'assemblea degli associati su proposta del Consiglio:
a) l'indirizzo generale del Fondo, con particolare riferimento alle linee programmatiche di gestione;
b) l’approvazione del bilancio annuale di previsione;
c) l’approvazione del bilancio consuntivo annuale;
d) l’esame di ogni altro argomento e le delibere conseguenti sottoposto al suo esame dal Consiglio;
e) l’elezione e la revoca dell’Organo di controllo, ai sensi dell'art.31;
f) la nomina del Presidente dell’Organo di Controllo;
g) la determinazione del compenso annuo dei membri dell’Organo di Controllo;
h) la delibera del compenso annuo dei componenti il Consiglio;
i) le modifiche al Regolamento Elettorale;
j) la nomina e il relativo compenso del Revisore contabile, ai sensi dell'art.32;
k) l’attuazione della funzione di Controllo Interno, la nomina e il compenso del responsabile, ai sensi dell'art.33;
l) la proposta relativa all'eventuale compenso per il Responsabile della struttura del Fondo;
m) la verifica sulle eventuali incompatibilità e sulla sussistenza o meno di eventuali conflitti di interesse ad essa sottoposti, di cui possono essere portatori i consiglieri ed i componenti dell’Organo di controllo.
n) l’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del l’Organo di controllo.
3. Sono di competenza dell'assemblea straordinaria degli associati anche in forma referendaria:
a) L’elezione mediante referendum dei membri del Consiglio la cui nomina spetta agli associati;
b) le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio purché esse siano poste all’ordine del giorno;
c) lo scioglimento anticipato del Fondo su proposta del Consiglio;
d) la nomina dei liquidatori, il loro numero, la loro sostituzione e determinazione dei loro poteri;
e) l’esame di ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio e le delibere conseguenti.
4. L’assemblea è convocata nel Comune dove ha sede il Fondo oppure, qualora il Consiglio lo ritenesse necessario, in ogni altro luogo all’interno della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 20 –CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
1. L’assemblea ordinaria degli associati e/o l’assemblea straordinaria degli associati, anche in forma referendaria, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga
necessario od opportuno o come previsto al precedente articolo 18, comma 4, in particolare l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio quando lo richiedono particolari esigenze.
2. Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria o straordinaria degli associati anche in forma referendaria, come previsto all’articolo 18, comma 5 con l’indicazione scritta degli argomenti da trattare e allegando la relativa documentazione. L’adunanza o l’indizione deve avvenire entro 40 giorni dalla richiesta.
3. L’assemblea ordinaria degli associati, la straordinaria anche in forma referendaria, sono convocate mediante affissione dell’avviso di convocazione e dei documenti oggetto di discussione presso la sede del Fondo, pubblicazione degli stessi sul sito WEB del Fondo, e spedito/inviato/consegnato agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’assemblea o per il referendum. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e può essere spedito e/o consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, “sms” (short message service), “mms” (multimedia messaging service) e similari, sito WEB) che permettano la conservazione in forma duratura dell’invio presso la sede sociale. L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza, in prima ed in eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
A soli fini meramente divulgativi l’avviso può altresì essere affisso presso le sedi della Banca e delle Società del Gruppo.
4. L’assemblea ed il referendum si ritengono regolarmente convocati con l’espletamento di tali formalità.
ARTICOLO 21 – MAGGIORANZE PER DELIBERARE
1. L'assemblea ordinaria degli associati è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% degli associati, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le delibere riguardanti i punti previsti all’articolo 19, comma 2, escluso la lettera n, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. La promozione dell’azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri e dell’Organo di Controllo, come previsto al precedente art. 19, comma 2, lettera n, deve essere deliberata come previsto al successivo comma 6, lettera a).
4. L’assemblea straordinaria degli associati è costituita validamente in prima convocazione se sono presenti in proprio o per delega almeno 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno il 50% + 1 di essi. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di scioglimento e liquidazione del Fondo la delibera deve essere assunta con il voto favorevole di ¾ degli aventi diritto al voto.
5. Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, l’associato in conflitto di interessi deve astenersi dal voto.
6. Il referendum sostitutivo di assemblea ordinaria o straordinaria, sarà ritenuto valido:
a) per quanto previsto al precedente art. 19, comma 2, lettera n, se partecipano al voto almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto e se la proposta è approvata da almeno il 50%
+ 1 degli aventi diritto;
b) per quanto previsto al precedente art.19, comma 3, lettera c, se partecipano al voto almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto e se la proposta è approvata da almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto;
c) per tutti gli altri argomenti sottoposti a votazione, se partecipano al voto almeno il 50% + 1 degli aventi diritto e le proposte referendarie sono approvate da almeno il 50% + 1 dei votanti.
7. L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, dal membro del Consiglio più anziano d’età.
8. Il Segretario del Consiglio, o in sua assenza la persona designata dai presenti, funge da segretario dell'assemblea ordinaria e ne redige il verbale.
Il Segretario dell'assemblea straordinaria anche in forma referendaria è un notaio.
ARTICOLO 22 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri in rappresentanza degli associati, della Banca e delle Società aderenti.
2. Il Consiglio è così formato:
a) 3 (tre) componenti sono nominati di diritto dalla Capogruppo per conto della Banca e delle Società aderenti, tra gli associati al Fondo;
b) 4 (quattro) componenti sono eletti dall’assemblea straordinaria degli associati, indetta in forma referendaria, tra gli associati al Fondo.
3. I Consiglieri rimangono in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il mandato è rinnovabile nel limite massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
4. Qualora durante il triennio venga/no a mancare uno o più consiglieri, ma non la maggioranza, si procede alla sostituzione nel seguente modo:
a) per i Consiglieri di cui al punto 2, lettera a), la Capogruppo per conto della Banca e delle Società aderenti provvede a nuova nomina;
b) per i Consiglieri di cui al punto 2, lettera b), dal candidato primo dei non eletti e, in mancanza, si ricorrerà ad un nuovo referendum;
c) se durante il triennio vengono a mancare, anche non contemporaneamente, più di quattro Consiglieri eletti o nominati, il Consiglio decade.
5. Il mandato del componente subentrante decade alla scadenza naturale del mandato degli altri membri del Consiglio.
6. Lo scioglimento del rapporto di lavoro, per motivi diversi dal pensionamento, comporta la decadenza dall'incarico di Consigliere, ad eccezione di quanto statuito all’art. 6, comma 2, lettera c) del presente Statuto.
7. Le dimissioni da consigliere hanno effetto immediato.
8. Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipa alle sedute consiliari senza giustificato motivo, decade dall'incarico. Sono considerate assenze giustificate quelle per ferie o per malattia o gravi motivi familiari.
9. I consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79, del 15 maggio 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Costituisce altresì presupposto di decadenza la sussistenza, in capo a ciascun consigliere, delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 5 del Decreto stesso. In caso di mancanza dei requisiti la sostituzione è effettuata alla prima adunanza utile.
10. All’atto della nomina o durante il mandato, i componenti del Consiglio dichiarano eventuali interessi rilevanti, propri o di soggetti con cui sono in relazioni familiari o di lavoro e/o affari. In occasione di operazioni, scelte o decisioni, il Consigliere dichiara al Consiglio e comunica all’Organo di Controllo gli interessi rilevanti che potrebbero essere a base dell’incompatibilità, propri o di soggetti con cui è in relazioni familiari o di lavoro e/o affari, e si astiene dalla votazione, se la decisione spetta al Consiglio.
11. Decade dalla carica di Consigliere chi si venga a trovare in insanabile e permanente conflitto di interessi. A tal fine, il Consiglio verifica periodicamente che gli interessi del Consigliere non siano in insanabile e permanente conflitto con quelli degli aderenti.
12. La carica di Consigliere è incompatibile con lo svolgimento presso la Banca o le Società del Gruppo di incarichi aziendali o sindacali che comportino la partecipazione alla stipula degli accordi sindacali aziendali collettivi e/o individuali.
A maggiore garanzia del rispetto della normativa sulla Privacy ed a salvaguardia dell'autonomia e della separatezza dei ruoli tra Fondo e Parti Sociali, la carica di Consigliere è incompatibile anche con:
a) lo svolgimento presso la Banca o le Società del Gruppo di mansioni a qualunque livello che nell'ambito della gestione o struttura/funzione comunque denominata, comportino la conoscenza e l'utilizzo delle informazioni rassegnate dagli Associati al Fondo, relativamente ai dati sensibili dell'associato e dei suoi familiari, alla natura o allo stato delle pratiche di rimborso presentate al Fondo, nonché ad eventuali situazioni di contenzioso insorte tra associati/familiari e il Fondo;
b) l'assunzione e l'esercizio di ruoli di responsabilità o incarichi di natura sindacale che comportino il coordinamento di organismi istituzionali o contrattualmente previsti a livello aziendale o di Gruppo.
I Consiglieri che vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità insorte successivamente al loro insediamento, devono darne comunicazione al Consiglio e decadono dalla loro carica.
La sostituzione del Consigliere incompatibile deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
13. In occasione del rinnovo del Consiglio, il Presidente uscente, o in caso di sua assenza il Vicepresidente uscente, convoca il nuovo Consiglio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del verbale di spoglio da parte del Presidente della Commissione Elettorale, ponendo all’ordine del giorno la verifica dei requisiti di eleggibilità e onorabilità in capo ai nuovi Consiglieri
14. Il Consiglio, presieduto dal Consigliere eletto che ha riportato più preferenze, nella sua prima riunione nomina:
a) il Presidente.
b) il Vicepresidente.
c) Il Responsabile della Struttura del Fondo.
d) il Segretario.
La nomina e/o l’eventuale revoca dalle cariche di cui al paragrafo precedente deve avvenire con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
15. Quando il Presidente viene scelto fra i Consiglieri eletti dagli associati il Vicepresidente viene individuato tra quelli nominati dalla Capogruppo per conto della Banca e delle Società aderenti e viceversa.
16. Qualora nella prima seduta del Consiglio non vengano rinnovate le cariche di cui al comma 14, il Consigliere che ha riportato più preferenze assume pro tempore le funzioni di Presidente e provvede a convocare le successive riunioni del Consiglio.
17. In caso di dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente il Consiglio, nella sua prima riunione da convocare senza indugio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione delle dimissioni, deve provvedere alle nuove nomine. In caso di impedimento da parte del Presidente per cause non dipendenti dalla propria volontà che non consentano il proseguimento dell’incarico, il Consiglio dovrà essere convocato dal Vicepresidente, entro il termine di cui al precedente paragrafo, per la nomina di un nuovo Presidente.
In caso di impedimento anche del Vicepresidente per cause non dipendenti dalla propria volontà che non consentano il proseguimento dell’incarico, il Consiglio dovrà essere convocata dal Consigliere più anziano nell’incarico; a parità di anzianità vale il criterio del più anziano d’età.
18. I Consiglieri uscenti restano in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
19. Il Responsabile della Struttura del Fondo e il Segretario restano in carica per la durata del mandato del Consiglio e per l’ordinaria amministrazione sino alla nomina dei nuovi incaricati.
20. Qualora il nuovo Consiglio non provveda al rinnovo delle cariche di cui al comma 14 lettere a), e b), del presente articolo, entro 90 (novanta) giorni dal proprio insediamento o all’attribuzione dei nuovi incarichi di cui al precedente comma 17 nel termine fissato, l’Organo di Controllo:
a) verifica il mancato rinnovo delle cariche entro 90 (novanta) giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio;
b) dichiara la decadenza dei Consiglieri;
c) nomina 3 (tre) commissari, per la gestione delle elezioni del Fondo scegliendoli anche tra i Consiglieri uscenti;
d) Indice nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio.
In tale ipotesi, il Presidente dell’Organo di Controllo e convoca il nuovo Consiglio ai sensi del comma 13 del presente articolo.
Il Consiglio può attribuire deleghe ad esclusione delle materie elencate nell’articolo 2381, comma 4, del codice civile.
Per lo svolgimento della sua funzione, il Consigliere assume tutte le informazioni utili allo svolgimento del suo mandato, anche estraendo copia dei documenti con la collaborazione degli uffici del Fondo, del Presidente, del Responsabile e dell’Organo di Controllo, escluse le richieste di rimborso contenenti dati sensibili.
Le elezioni dei Consiglieri avvengono mediante il sistema del referendum (art. 21) e sono disciplinate dal Regolamento Elettorale che fa parte integrante del presente Statuto.
ARTICOLO 23 – LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei poteri ordinari, per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Consiglio ha la responsabilità della gestione del Fondo con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo del Fondo, fatta eccezione per le decisioni che la legge e/o lo Statuto riservano all’Assemblea ordinaria degli associati o straordinaria, anche in forma referendaria.
3. Il Consiglio nomina il Segretario, anche tra i non Consiglieri.
4. In particolare, il Consiglio:
a) approva il progetto di Bilancio annuale di previsione da sottoporre all'assemblea ordinaria degli associati;
b) approva il progetto di Xxxxxxxx consuntivo annuale da sottoporre all'assemblea ordinaria degli associati;
c) incarica i Consiglieri addetti al controllo delle prestazioni erogate come previsto dal Regolamento;
d) definisce la tipologia delle prestazioni, le modalità e i limiti di erogazione delle stesse;
e) definisce gli aspetti operativi relativi all’impiego dei mezzi finanziari e approva il piano preventivo delle spese di gestione amministrative da definire con apposito capitolato, anche conferendo delega ad uno o più membri del Consiglio con obbligo di rendiconto periodico almeno trimestrale;
f) stabilisce sulla base delle risorse disponibili le linee guida per l’organizzazione e la gestione della Struttura del Fondo;
g) delibera sulle modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria in forma referendaria;
h) delibera sulle modifiche del Regolamento del Fondo nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 5 e 13 dello Statuto;
i) delibera sulla nomina di Commissioni consultive di carattere straordinario o permanente e sull’attribuzione di particolari incarichi;
j) convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria degli associati;
k) indice i referendum;
l) garantisce l'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti;
m) delibera sul recepimento delle modifiche inerenti alla contribuzione a carico delle Società del Gruppo aderenti;
n) propone lo scioglimento del rapporto di associazione;
o) delibera l’accettazione di donazioni, elargizioni, disposizioni di ultima volontà;
p) determina l’ammontare della quota del contributo, a carico della Banca e delle Società aderenti, destinato alla assistenza indiretta, secondo quanto statuito all’art.12 del presente Statuto;
q) delibera sulla nomina e revoca del Responsabile della struttura del Fondo stabilendone eventuali deleghe. Per la revoca è richiesta la maggioranza dei 5/7 del Consiglio;
r) propone l’eventuale compenso per il Responsabile della struttura del Fondo da sottoporre all’Assemblea qualora venga nominato un soggetto non dipendente da una Società del Gruppo;
s) raccoglie le candidature alla carica di Sindaco effettivo e supplente la cui elezione spetta all’Assemblea ordinaria degli associati;
t) delibera sul compenso per l’Organo di Controllo, il Revisore contabile, il Controllo interno, da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli associati;
u) delibera l’attivazione delle forme di separazione amministrativa, contabile e patrimoniale di cui all’art. 5 del presente statuto;
v) delibera le proposte di sospensione di cui all’art. 8 del presente statuto da portare all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli associati;
w) delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati e/o dalle società aderenti e promuove la costituzione del Collegio Arbitrale di cui all’articolo 36;
x) delibera sull’erogazione di prestazioni straordinarie e sussidi una tantum;
y) delibera sul compenso a favore dei componenti il Consiglio da sottoporre all’Assemblea ordinaria degli associati;
z) verifica le eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse a carico dei Consiglieri insorte anche durante il mandato e attiva le necessarie segnalazioni;
aa) propone all’Assemblea ordinaria degli associati l’eventuale attuazione della funzione di “Controllo Interno”, la nomina e il relativo compenso;
bb) adegua autonomamente lo Statuto a norme di Legge resesi obbligatorie; tali modifiche devono essere portate tempestivamente a conoscenza degli associati e dell’Assemblea ordinaria degli associati;
cc) delibera sul Regolamento Elettorale.
ARTICOLO 24 – CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma, presso la sede del Fondo, quando lo reputi opportuno, o quando lo richiedano almeno 1/3 dei Consiglieri in carica o l’Organo di Controllo, con avviso da spedirsi/inviarsi/consegnarsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza a ciascun componente del Consiglio e, nei xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx 0 (due) giorni prima. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto e può essere spedito/inviato/consegnato con qualsiasi mezzo (anche a mano) e/o sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica, “sms”, “mms” e similari) che permettano una conservazione in forma duratura dell’invio presso la sede sociale. La richiesta di convocazione del Consiglio da parte dei Consiglieri o dell’Organo di Controllo deve essere evasa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti in carica. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 14 e all’articolo 29 comma 1, lettera a).
3. Il Consiglio è ritenuto validamente costituito ed atto a deliberare, anche in mancanza delle suddette formalità previste dal precedente comma 1, in caso di presenza di tutti i Consiglieri e
dell’Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il verbale. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere tempestivamente redatto di norma entro la seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell’adunanza;
b) i partecipanti;
c) su richiesta dei membri del Consiglio, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno;
d) una breve sintesi del dibattito e il risultato delle votazioni;
e) deve consentire, l’identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
f) deve contenere, direttamente o anche per allegato, il testo dei documenti oggetto di discussione o informazione.
5. Il Presidente, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei presenti, ha facoltà di aggiornare la riunione, fissandone contestualmente la nuova data. In tale ipotesi non è necessaria una nuova convocazione scritta, ma non può più essere modificato l'ordine del giorno originario.
6. In casi di particolare urgenza, il Consiglio può riunirsi mediante l’utilizzo di modalità di “video/audio conferenza”.
ARTICOLO 25 - COMMISSIONI
1. Il Consiglio è composto di norma da amministratori non esecutivi e può costituire al suo interno Commissioni specializzate a presidio di aree di particolare delicatezza, per cui è massima l’esigenza della autonomia di giudizio. Queste hanno funzione consultiva e propositiva e, ove costituite, devono collaborare, insieme agli amministratori, allo svolgimento delle attività del Consiglio ed informarlo periodicamente sull’esercizio del mandato ricevuto. Un identico onere informativo ricade nei confronti dell’Organo di Controllo.
2. Il sistema di deleghe operative interne deve essere articolato in modo tale da garantire, in ogni momento, al Consiglio una adeguata informazione sull’andamento dell’attività delegata. Le deleghe sono conferite dal Consiglio che specifica nelle delibere di conferimento:
- i precisi poteri attribuiti alle Commissioni, definendone i limiti e in particolare precisando la necessaria conformità delle deleghe alle determinazioni delle linee direttive del Consiglio;
- la previsione di xxxx e tempi con cui i delegati tengono informati costantemente il Consiglio in merito all’attività svolta.
ARTICOLO 26 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
1. Ai membri del Consiglio è riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio sono di norma gratuite. Ai membri del Consiglio può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta nell’esercizio delle loro funzioni.
Tale eventuale compenso è deliberato dall’Assemblea ordinaria degli associati e resta invariato sino a diversa deliberazione assembleare. Esso è ripartito tra i Consiglieri aventi diritto, nelle proporzioni che vengono stabilite dal Consiglio stesso.
ARTICOLO 27 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, rappresenta l'associazione Fondo in giudizio e nei rapporti con i terzi e gli associati con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori o Consulenti Tecnici alle liti. Il
potere di rappresentanza spetta al Presidente, previa deliberazione del Consiglio recante la decisione di compimento dell'atto per il quale viene esercitato il potere di rappresentanza.
2. In caso di sua assenza, di suo impedimento o di dimissioni, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d’età.
3. Il Presidente del Fondo:
a) convoca e presiede le sedute del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite di norma preventivamente a tutti i Consiglieri;
b) inserisce nell’ordine del giorno specifici argomenti richiesti in forma scritta o verbale (se annotata nel Verbale del Consiglio) da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall’Organo di Controllo;
c) coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l’identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;
d) su mandato del Consiglio può sovrintendere alla gestione ordinaria del Fondo;
e) relaziona periodicamente il Consiglio sullo stato di attuazione delle deliberazioni assunte;
f) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, ne constata la regolarità della costituzione, verifica la validità delle eventuali deleghe e provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea;
g) tiene i rapporti con gli organismi esterni e le parti sociali;
h) comunica all’Organo di Controllo e successivamente informa il Consiglio, e alla prima occasione utile informa l'Assemblea sulla sussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità di cui sia venuto a conoscenza, specificandone la natura, di cui possono essere portatori i Consiglieri;
i) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o attribuito dal Consiglio.
ARTICOLO 28 - IL SEGRETARIO
1. Il Segretario può anche non essere associato al Fondo.
2. Il Segretario compila i verbali delle sedute del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea ordinaria.
ARTICOLO 29 – IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL FONDO
1. Il Responsabile della Struttura del Fondo:
a) è nominato dal Consiglio con il voto favorevole di almeno i 5/7 (cinque settimi) dei suoi componenti ed è individuato, preferibilmente, tra più nominativi segnalati dalla Banca;
b) può essere un membro del Consiglio;
c) propone al Consiglio le linee organizzative per l’efficiente gestione delle attività del Fondo;
d) ha la responsabilità della gestione amministrativa ordinaria del Fondo in caso di scioglimento del Consiglio, così come previsto all’articolo 22, comma 19:
e) ha la responsabilità dell’organizzazione del personale e degli uffici e provvede alla gestione sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio. Partecipa alle riunioni del Consiglio esclusi i casi in cui si debba trattare di potenziali conflitti di interesse fra il Responsabile della Struttura e il Fondo;
f) vigila sull’osservanza della normativa e del presente Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell’esclusivo interesse degli associati, adottando idonei accorgimenti organizzativi e dotandosi al riguardo dei necessari flussi informativi anche al fine di rispondere alle richieste di informazioni da parte del Consiglio e/o delle autorità competenti;
g) esercita i poteri che gli vengono conferiti dal Consiglio;
h) vigila sulla gestione finanziaria del Fondo;
i) è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio.
2. Il Responsabile della struttura del Fondo verifica la corretta applicazione/esecuzione delle norme contenute nelle convenzioni assicurative per l’erogazione delle prestazioni indirette.
3. La carica di Responsabile della Struttura del Fondo è incompatibile con la carica di Presidente, di Vicepresidente e di membro degli Organi di Controllo.
4. Il mandato del Responsabile è rinnovabile.
5. Con riferimento alle eventuali anomalie/irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione al Presidente, al Consiglio e a tutti gli Organi di Controllo e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Il Responsabile:
a) deve possedere i requisiti di onorabilità in analogia a quelli previsti dal D.M. Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79, del 5 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) deve vigilare sulla correttezza e trasparenza nei rapporti tra Fondo e associati;
c) deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza; deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti delle autorità competenti e delle autorità giudiziarie.
ART. 30 – OBBLIGHI DELLA BANCA E DELLE SOCIETA’ ADERENTI
1. La Banca pone a disposizione del Fondo, senza addebito di oneri al Fondo, il personale necessario al suo funzionamento. La Banca, inoltre, assume a proprio carico le spese generali di gestione e provvede, senza oneri a carico del Fondo, al servizio di cassa per il pagamento delle prestazioni, alla custodia e amministrazione dei titoli di proprietà del Fondo.
2. La Banca e le Società aderenti comunicano al Fondo (di norma entro il primo giorno del mese successivo) i dati anagrafici, retributivi, contributivi, nonché l’indirizzo di posta elettronica, e ogni altra informazione richiesta dal Fondo e necessaria ai fini della verifica dei requisiti per l’iscrizione del dipendente e delle relative contribuzioni al Fondo nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (c.d. Privacy).
3. Le stesse sono altresì responsabili della correttezza dei dati comunicati al Fondo e del versamento della contribuzione prevista dall'art. 12.
ART. 31 – ORGANO DI CONTROLLO
1. Di norma l’attività di vigilanza e di controllo contabile è assegnata ad un Collegio Sindacale costituito da 2 (due) membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Dei membri effettivi e supplenti, uno è eletto in rappresentanza della Banca e uno è eletto in rappresentanza degli associati. L’Assemblea ordinaria degli associati attribuisce ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.
3. Qualora su proposta del Consiglio l’Assemblea ordinaria degli associati affidi il controllo contabile ad un revisore contabile esterno o ad un Organo di Controllo Contabile, l’attività di vigilanza viene esercitata da un solo Sindaco, o dal subentrante supplente.
4. Il Consiglio raccoglie le candidature alla carica di membro effettivo e supplente dell’Organo di Controllo o per la carica di Sindaco effettivo e supplente e le sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli associati.
5. Tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
6. Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del codice civile. La carica di Sindaco è incompatibile con la qualifica di associato.
7. L’incarico può essere revocato solo per giusta causa ai sensi del codice civile.
8. La durata dell’incarico è di tre (3) esercizi e scade alla data dell’assemblea ordinaria degli associati convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il triennio è differito di un esercizio rispetto a quello del Consiglio ed il mandato è assegnato fino ad un massimo di tre volte consecutive. In caso di subentro di un Sindaco, la durata della carica del subentrante è la stessa del membro in carica all’atto del subentro.
9. L’Organo di controllo deve effettuare i controlli almeno ogni novanta giorni.
10. Le relazioni ed i verbali delle riunioni sono riportate in un apposito libro dei verbali debitamente sottoscritto e depositato presso la sede del Fondo.
11. Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio decade dall’incarico.
12. L’Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio;
13. L’Organo di controllo in particolare deve:
- redigere una relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio;
- vigilare sull’osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
- vigilare sulla legittimità di tutte le deliberazioni del Consiglio e delle assemblee degli associati, sulla compatibilità delle attività del Fondo con le sue finalità istituzionali;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- segnalare eventuali vicende in grado di incidere negativamente sull'equilibrio del Fondo nonché eventuali irregolarità rilevanti, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, ivi comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse in capo ai membri del Consiglio.
14. L'Assemblea ordinaria degli associati, su proposta del Consiglio delibera il compenso annuo dell’Organo di Controllo.
ARTICOLO 32 – IL CONTROLLO CONTABILE
1. L’attività di controllo contabile è esercitata dall’Organo di Controllo o da un revisore contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Tale incarico viene deliberato dall’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio e lo stesso ne raccoglie le candidature. La durata dell’incarico è di 3 (tre) esercizi.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al Codice Civile.
3. L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in apposito libro, che resta depositato presso la sede del Fondo.
4. L’Organo di Controllo Contabile deve:
a) verificare, nel corso dell’esercizio e almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, con particolare riguardo alla regolarità delle prestazioni erogate;
b) verificare se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che li disciplinano;
c) verificare se il bilancio sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del Fondo;
d) effettuare verifiche nella misura ritenuta necessaria per accertare se i dati contenuti nelle scritture contabili e in altri documenti di supporto siano attendibili e sufficienti quali presupposto per la redazione del bilancio d’esercizio;
e) esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio svolgendo un esame di conformità ai principi di revisione vigenti.
5. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede del Fondo a norma delle vigenti disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO 33 – SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO E SOGGETTO PREPOSTO ALLA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO.
1. E’ facoltà del Consiglio proporre l’adozione del sistema di “Controllo Interno”, inteso come l’insieme delle procedure attraverso cui viene posta in essere ogni attività, inclusi i relativi controlli, l’attribuzione delle competenze e l’individuazione dei compiti e dei soggetti preposti a tale funzione di Controllo Interno.
2. Alla funzione di Controllo Interno provvede un soggetto di comprovata capacità professionale individuato dal Consiglio.
3. L’assemblea degli associati, su proposta del Consiglio, delibera sull’attuazione del Controllo Interno.
4. La definizione del sistema del Controllo Interno è preceduta dall’individuazione e mappatura dei rischi operativi, finanziari, normativi e penali.
5. Il Consiglio definisce gli standard, i comportamenti e le procedure degli outsourcer esterni.
6. Il Consiglio rivede ed adegua periodicamente il sistema di Controllo Interno, seguendo se del caso le indicazioni formulate del soggetto preposto al Controllo Interno.
ARTICOLO 34 – MODIFICHE STATUTARIE
Le modifiche statutarie, salvo diversa disposizione previste all’articolo 40, diverranno immediatamente operative, dopo l'approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria anche in forma referendaria.
ARTICOLO 35 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
1. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione designa tre liquidatori. In ogni caso rimane in essere l’Organo di Controllo fino al termine delle operazioni di liquidazione.
2. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo, è necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. I liquidatori dovranno destinare, su indicazioni formulate dall’Assemblea ordinaria degli associati, le eventuali eccedenze che risultassero all'atto della chiusura della liquidazione.
4. La devoluzione di tale somma dovrà essere finalizzata ad enti senza scopo di lucro che esplicano attività di assistenza sanitaria o di previdenza complementare o attività analoghe privilegiando gli enti che svolgono tali attività a favore dei dipendenti o dei loro familiari all’interno del Gruppo UBI.
ARTICOLO 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra gli associati o gli associati e il Fondo, l’organo amministrativo e l’organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale del Fondo e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, può essere deferita al giudizio di un Collegio arbitrale irrituale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) designati da ciascuna delle parti e un terzo, con funzioni di Presidente, designato su accordo dei suddetti arbitri o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
2. Il Collegio arbitrale risiede nel comune, sede del Fondo e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e le competenze del terzo arbitro.
3. Gli arbitri giudicheranno secondo equità, in forma irrituale, con facoltà di stabilire anche il contenuto dei rapporti che le parti accettano come loro negozio. Essi dovranno dirimere la lite
entro 180 (centottanta) giorni dalla accettazione del terzo arbitro ed avranno l'onere di comunicare alle parti il contenuto della loro determinazione, accompagnandola con una succinta motivazione.
4. Le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti, anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.
ART. 37 – ESERCIZI E BILANCIO
1. L’esercizio del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dell’esercizio precedente, unitamente alla Relazione del Consiglio, è approvato dallo stesso entro il 30 aprile successivo.
3. Il bilancio d’esercizio e la relazione di cui al precedente comma 2, unitamente alla relazione degli Organi di Controllo, sono depositati presso la sede del Fondo a disposizione degli associati e delle Società aderenti, ed inviato agli stessi secondo le disposizioni previste agli articoli 18, 19 e 20.
4. Il bilancio deve essere reso noto agli associati con le medesime modalità obbligatorie di convocazione dell’assemblea.
ART. 38 – COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni delle assemblee sono effettuabili mediante pubblicazione sul sito WEB del Fondo e vanno inviate all’indirizzo internet depositato presso la sede del Fondo o a quello tempo per tempo attivato così come risultante dagli atti del Fondo.
2. Le comunicazioni effettuabili agli associati mediante posta ordinaria, posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo o al numero telefonico comunicati al Fondo dalla Banca e dalle Società o dagli associati.
3. Le comunicazioni effettuabili ai componenti dell’organo amministrativo e dell’Organo di Controllo mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta ordinaria, posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede del Fondo utilizzandosi all’uopo:
a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti l’organo amministrativo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto organo.
ARTICOLO 39 – FORO COMPETENTE
Per le controversie non deferibili al Collegio arbitrale il foro competente è quello del luogo ove ha la sede il Fondo.
ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non normato dal presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia e al Codice Civile in quanto applicabile.
2. Le disposizioni introdotte con il comma 2-bis dell’art. 6 trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda intervenuti a partire dal 01.01.2020.