Dalla lite all’accordo.
Dalla lite all’accordo.
Guida aggiornata alla Mediazione
delle Camere di commercio.
A cura di Unioncamere con il coordinamento di Xxxxxxx Xxxxxx - Area regolazione del mercato, concorrenza e politiche di genere e con la collaborazione dell’Univeristà Telematica “Universitas Mercatorum”.
La mediazione e la risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali
8
2
L’arbitrato e la mediazione: le principali caratteristiche
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Le ipotesi di mediazione civile e commerciale
2
Il procedimento di mediazione
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L’accordo di conciliazione: efficacia e vantaggi fiscali ed economici
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Incentivi fiscali e tariffe del servizio di mediazione
4
Le clausole di mediazione
La mediazione
e la risoluzione
alternativa
delle
Nella vita può capitare a tutti di essere coinvolti in conflitti che creano delle fratture in un rapporto. Quando, poi, si tratta di conflitti in cui una o entrambe le parti coinvolte sono delle imprese, non solo la frequenza di questi conflitti sale vertiginosamente, ma diventa prioritario, al tempo stesso, considerare la tempestività con la quale si risolve la controversia e la capacità delle parti di mantenere un buon rapporto anche dopo aver risolto il conflitto.
controversie
civili e
commerciali
Eppure, nella cultura italiana, una certa visione del conflitto e la centralità degli organi giurisdizionali hanno progressi- vamente portato a far prevalere l’idea che la via preferen- ziale per la risoluzione delle controversie fosse il ricorso all’autorità di un giudice che definisse, una volta per tutte, chi avesse torto e chi ragione.
La strada tracciata dal legislatore, fino a un certo momento storico, prevedeva come strumento principale di risoluzione delle controversie l’intervento di un giudice (terzo, imparziale ed equidistante dalle parti) che, in forza dell’autorità dello
Stato, dopo aver accertato i fatti e applicato loro le pertinenti norme di diritto, ovvero (ma in casi eccezionali) l’equità, emetteva una sentenza.
Una sentenza che, dopo l’eventuale utilizzo dei mezzi di im- pugnazione, determinava quella che viene definita “autorità di giudicato”, ossia l’immodificabilità di quanto accertato dal giudice.
In questo contesto, e come l’esperienza quotidiana dimostra, dall’esito del processo escono una parte vincitrice e una parte soccombente o, al più, due parti entrambe parzial- mente soccombenti. Tuttavia, quando un giudice ha deciso quale sia la parte che ha ragione e la parte che ha torto, non è detto che la sua decisione soddisfi immediata-
dal processo
escono una parte
vincitrice
e una parte
soccombente...
mente l’interesse della parte vittoriosa. Xxxx, il più delle volte, la sentenza prevede che la parte soccombente svolga una certa attività a favore di quella vincitrice, e quando quest’attività non viene spontaneamente realizzata, la parte vin-
citrice dovrà ricorrere, ancora una volta, al giudice per far eseguire coattivamente quanto ottenuto con la sentenza.
Il che implica, quindi, l’attivazione di un procedimento ese- cutivo i cui limiti, difficoltà e tempi sono universalmente noti. Per questo motivo, in modo sempre crescente negli ultimi anni, l’idea che lo Stato detenga il monopolio della risolu- zione delle controversie è stata progressivamente, e giusta- mente, smentita dal legislatore, che ha previsto incentivi sempre più articolati per favorire una risoluzione alternativa delle controversie.
Una risoluzione alternativa che, diversamente dalla risolu- zione giudiziale, non è fondata sull’autorità dello Stato quanto, piuttosto, sulla volontà delle parti e sulla loro auto- nomia privata.
Si sviluppano sempre di più così i due strumenti più impor- tanti di risoluzione alternativa delle controversie da sempre conosciuti: l’arbitrato e la conciliazione.
Due strumenti che il legislatore (con l’art. 2 della legge 580
del 1993 - poi rafforzato dal d.lgs. 23 del 2010) ha voluto diffondere sempre di più affidando alle Camere di commer- cio il compito di promuovere la costituzione di camere arbi- trali e di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti.
E così oggi, anche grazie al coordinamento di Unioncamere nazionale, le 102 Camere iscritte nel registro tenuto dal Mini- stero della Giustizia mettono a disposizione il
102 Camere
iscritte nel registro
tenuto dal Ministero
della Giustizia
offrono il servizio
di conciliazione
su tutto il territorio
nazionale.
servizio di conciliazione su tutto il territorio nazionale. Un servizio qualitativamente ineccepibile, come dimostrano anche le statistiche del Ministero sul successo delle mediazioni camerali. Negli ultimi tre anni le Camere di commercio hanno gestito complessivamente 45.020 pro- cedimenti di mediazione, con tempi
medi di definizione pari a 40 gg e con un valore medio delle controversie pari a Euro 115.000,00.
L’arbitrato e
la mediazione:
le principali
caratteristiche
L’arbitrato è uno strumento fondato esclusivamente sulla vo- lontà delle parti che desiderano che la soluzione della loro controversia venga individuata da un giudice privato anziché dal giudice statale. E quindi, anche in questo caso, come nel caso della sentenza emessa dal giudice, la decisione che as- sumerà il terzo (chiamata lodo) sarà una decisione che vin- colerà le parti. Differentemente dalla sentenza, che si impone alle parti per l’autorità dello Stato, qui il lodo si impone alle parti per effetto della iniziale decisione delle parti stesse di decidere la controversia con un arbitrato.
Rispetto al processo civile sicuramente l’arbitrato è pensato per risolvere le controversie in un tempo minore rispetto a quello del processo statale che oggi, secondo il nostro legi- slatore, è considerato equo se si conclude con una sentenza definitiva entro sei anni.
Ecco perché, al fine di incentivare un cambiamento di rotta e uno snellimento del sistema giudiziario italiano, il legisla- tore ha favorito sempre di più la risoluzione delle controver-
sie attraverso il ricorso alla mediazione: un’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole.
Anche nell’ambito della mediazione, quindi, vi è un terzo (e, cioè, il mediatore), come nel processo e nell’arbitrato, ma, differentemente dal giudice e dall’arbitro, il mediatore non avrà alcun potere di imporre alle parti una soluzione della loro controversia.
La mediazione è un procedimento attraverso il quale si fa- vorisce la conciliazione e quindi, è un procedimento che si conclude positivamente solamente se le parti raggiungono un accordo che realizza e soddisfa gli interessi di entrambe. Del resto, il primo vantaggio della mediazione è proprio quello di consentire alle parti di avere a disposizione un am- biente nel quale potersi confrontare per risolvere la loro con- troversia senza alcuna imposizione, valorizzando i propri interessi e senza necessariamente limitarsi a dover far va- lere i loro diritti.
Con la mediazione le parti si riappropriano del loro conflitto decidendo esse stesse, con l’aiuto del mediatore, il contenuto dell’accordo che pone termine alla loro controversia.
Con la mediazione
le parti decidono,
con l’aiuto
del mediatore,
il contenuto
dell’accordo.
Un contenuto - e qui risiede un secondo vantaggio della mediazione rispetto al
processo e all’arbitrato - che non è mai predeterminato, poiché le parti sono libere di costruire il loro assetto negoziale come meglio credono, potendo comunque, naturalmente, disporre anche di diritti diversi da quelli della controversia in oggetto. Come è ormai pacificamente riconosciuto, la mediazione consente di raggiungere soluzioni che né giudice né arbitro potrebbero mai prevedere.
In questo contesto, il mediatore è colui che opera come un catalizzatore per far reagire due elementi chimici.
Una metafora che spiega bene il rapporto che esiste tra me- diatore (il catalizzatore), le parti (gli elementi) e l’accordo
amichevole (il prodotto della reazione): il compito del me- diatore è soltanto quello di favorire il dialogo tra le parti af- finché queste trovino un accordo soddisfacente che ponga termine alla loro controversia e che vincolerà le parti soltanto perché queste lo hanno voluto.
Con la mediazione, in modo alquanto sorprendente, il con- flitto può rappresentare, più che causa della rottura di un rapporto tra imprese o tra imprese e consumatori, la ragione stessa della prosecuzione di quel rapporto.
In altre parole, il risultato finale non vedrà, come nel processo o nell’arbitrato, un vincitore e un soccombente, ma due vin- citori. Ecco perché, richiamando la teoria dei giochi, il pro- cesso (civile e arbitrale) è un gioco a somma
Il compito
del mediatore
è soltanto quello
zero (win-lose), mentre la mediazione non ne- cessariamente (win-win).
di favorire
il dialogo
tra le parti.
Visti gli innegabili vantaggi sia per le imprese e i consumatori coinvolti in una controversia, sia anche per il sistema giudiziario nel suo
complesso, il legislatore si è posto l’obiettivo di diffondere sempre di più la mediazione come metodo di risoluzione delle controversie, prevedendo - con l’approvazione del decreto le- gislativo n. 28 del 2010, oggi profondamente modificato dal decreto legge n. 69 del 2013 - una disciplina organica rela- tiva proprio alla mediazione civile e commerciale.
Il legislatore, infatti, con l’approvazione del decreto legisla- tivo 4 marzo 2010, n. 28, così come successivamente modi- ficato, ha disciplinato un modello di mediazione per favorire il più possibile il ricorso alla mediazione e il raggiungimento dell’accordo anche nell’ambito delle controversie transfron- taliere, sempre più frequenti nelle realtà imprenditoriali anche di piccole dimensioni.
Sempre a tal fine, il legislatore ha voluto prevedere un am- biente idoneo a svolgere gli incontri di mediazione - gli or- ganismi di mediazione, pubblici e privati, devono essere iscritti presso un registro tenuto dal Ministero della giustizia, devono essere dotati di certi requisiti come la serietà e l’ef-
Sintesi - La mediazione è un metodo di risoluzione alterna- tivo delle controversie che consente, con l’aiuto di un me- diatore qualificato e super partes, di risolvere una lite trovando un accordo amichevole in tempi brevi e con costi contenuti e predeterminati.
Il mediatore non è un giudice e nessuna decisione viene im- posta: le parti coinvolte possono dunque conciliare e con- cludere la mediazione firmando un accordo, ma qualora non dovessero riuscire a trovare un accordo, sono libere di ab- bandonare il procedimento in qualsiasi momento.
Gli Organismi
di Mediazione devono
garantire requisiti
di serietà ed efficienza
oltre alla massima
riservatezza sulle
informazioni relative
ai casi trattati.
ficienza, devono poter garantire la mas- sima riservatezza e devono mettere a disposizione solo mediatori con una specifica formazione e sempre ag- giornati. Inoltre, per lo svolgimento del servizio viene richiesto il paga- mento di indennità sempre chiara- mente predeterminate e pubblicate.
Dall’altro lato, vengono riconosciute, alle parti che raggiun- gono un accordo all’esito di un procedimento di mediazione, alcuni vantaggi, come ad esempio l’esenzione dell’accordo dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, o la possibilità che il verbale di accordo possa acqui- stare l’efficacia di titolo esecutivo. Un’efficacia che consen- tirà al creditore di poter iscrivere un’ipoteca sui beni del debitore e, soprattutto, nel caso in cui il debitore non adem- pia spontaneamente, di poter ottenere la prestazione dovuta tramite un processo esecutivo.
Per comprendere perché la mediazione rappresenta oggi un’opportunità, soprattutto per le imprese, specialmente se confrontata con i tempi, i costi e i risultati della giustizia civile, è bene approfondire in quali casi è possibile e in quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione.
Le ipotesi
di mediazione
civile
e commerciale
La mediazione è possibile per tutte le controversie civili e commerciali che abbiano ad oggetto diritti disponibili: in pratica, i casi in cui la mediazione non può essere tentata sono molto limitati e riguardano, principalmente, i procedi- menti in materia di stato e capacità delle persone.
Inoltre, il legislatore ha previsto che, in certi casi, prima di proporre un’azione davanti al giudice, il tentativo di media- zione sia obbligatorio.
Questi casi sono rappresentati dalle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ri- sarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L’obbligatorietà del tentativo si riferisce alle controversie che coinvolgono materie che rappresentano una percentuale consistente dell’attuale carico giudiziario.
La legge prevede, poi, che il giudice, anche nel caso di un
processo in grado di appello, una
La mediazione è obbligatoria
per le controversie in materia
di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica
volta valutata la na- tura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, possa ordinare alle parti un tentativo di
e sanitaria, da diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
mediazione. Il legislatore, però, non ha previsto l’obbligo di ten-
tare la conciliazione per molte, se non addirittura, per quasi tutte, le controversie in materia d’impresa e societaria o nei rapporti tra impresa e consumatori in generale.
Certo vi sono leggi speciali che già regolano certe ipotesi (come, ad esempio, le controversie telefoniche, quelle in ma- teria di subfornitura o in materia di turismo), ma l’impressione è che il legislatore non abbia adeguatamente preso in con- siderazione le controversie societarie o tra imprese.
A tal proposito, pur tuttavia, le parti possono reciprocamente obbligarsi a tentare la conciliazione prima di promuovere un’azione in giudizio sia inserendo una clausola al momento della firma di un contratto, sia dopo la nascita di un’even- tuale controversia e a prescindere da quanto stabilito dal contratto.
Infatti, il d.lgs. 28/2010 stabilisce che “se il contratto, lo statuto, o l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta espe- rito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta
nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”. Questo, in pratica, è il caso in cui le parti hanno ritenuto opportuno un tentativo di conciliazione ancor prima di una loro eventuale e futura controversia.
Ma anche negli altri casi (quelli in cui il tentativo di conci- liazione non viene considerato dalle parti al momento della chiusura di un accordo contrattuale), ogni volta che esiste l’obbligo di tentare la conciliazione, laddove la parte dovesse agire in giudizio senza aver preventivamente esperito quel tentativo, il giudice dovrà assegnare un termine affinché le parti depositino una domanda di mediazione davanti a un organismo di mediazione e, quindi, tentino di trovare un accordo tra loro.
Viceversa, nell’ipotesi in cui la parte invitata non si presenti, senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, non soltanto il suo comportamento potrà essere valutato dal giudice nel successivo processo, ma il giudice la potrà condannare al versamento all’entrata del bilancio dello Stato
di una somma di importo corrispondente al contributo uni- ficato dovuto per il giudizio.
Sintesi – La mediazione deve avvenire presso appositi or- ganismi di mediazione iscritti in un registro tenuto dal Mi- nistero della giustizia e dove operano mediatori qualificati. Il ricorso a questo strumento è supportato da incentivi fiscali e procedimentali. Il legislatore ha poi disciplinato ipotesi di mediazione obbligatoria (da legge, su ordine del giudice o da contratto) e ipotesi di mediazione volontaria.
Oggi, a carico della parte che non attiva la procedura di mediazione quando obbligatoria, o che non partecipa senza giustificato motivo a un procedimento di mediazione al quale è stato obbligatoriamente invitato, sono previste sanzioni sia processuali che economiche.
Come si svolge il procedimento di mediazione e quali sono le sue principali caratteristiche?
Prima di tutto, la parte che vuole o deve promuovere un tentativo di mediazione deve depositare la domanda presso l’organismo di mediazione competente per territorio.
Il procedimento
Nella domanda, la parte dovrà indicare l’organismo, la con- troparte da invitare in mediazione, l’oggetto e le ragioni della sua pretesa.
di mediazione
Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, la mancanza di questo passaggio determina l’impossibilità di presentare una domanda giudiziale. L’obbligo delle parti di essere as- sistite da un avvocato durante tutto il procedimento, è stato introdotto dal decreto legge 69 del 2013 e riguarda alcune ipotesi di mediazione, e cioè quelle dove l’obbligatorietà de- riva dalla legge o dall’ordine del giudice, ma non da una clausola contrattuale di mediazione. La presenza dell’avvo- cato è in ogni caso consigliabile anche quando non è obbli- gatoria, poiché può far conseguire alle parti alcuni vantaggi.
Contestualmente alla presentazione della domanda è pos- sibile allegare anche documenti eventualmente specificando chiaramente che si tratta di documenti “confidenziali” o “riservati”. In quel caso la loro visione sarà possibile soltanto al mediatore e sarà certamente preclusa alla controparte e, ovviamente, a terzi.
Un esempio: se un socio intende impugnare una delibera dell’assemblea di società per azioni nella quale ha espresso voto contrario, dovrà proporre un’azione giudiziaria entro trenta giorni dalla data della delibera.
Quel termine sarà rispettato anche se entro il trentesimo giorno dalla delibera il socio avrà depositato e comunicato
Presentare la domanda di mediazione non espone mai la parte al rischio che, nel periodo necessario allo svolgimento della mediazione, il diritto che si intende far valere in giudizio possa prescriversi o che la parte possa decadere dall’azione giudiziaria necessaria per far valere quel diritto.
alla società, la domanda di mediazione con l’impugnazione della delibera assembleare in oggetto.
Se poi il tentativo di mediazione dovesse fallire, il socio potrà e dovrà proporre la domanda giudiziaria nei trenta giorni successivi alla data di deposito del verbale di fallita mediazione presso la segreteria dell’organismo.
In seguito al deposito della domanda (è possibile depositare la domanda anche online), il responsabile dell’organismo no- minerà un mediatore tra quelli iscritti presso il suo organismo (ed eventualmente un co-mediatore se la controversia dovesse presentare profili tecnici) e fisserà il primo incontro di media- zione entro trenta giorni dal deposito della domanda. L’incontro di mediazione potrà avvenire presso la sede dell’organismo di mediazione o, con un certo risparmio in termini di tempo e di eventuali spese per gli spostamenti, direttamente via internet. Durante tutto il procedimento, il mediatore si adopererà af- finché le parti raggiungano un accordo amichevole.
Nel corso del primo incontro di mediazione il mediatore ha il compito di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitando loro (e i loro av- vocati) a pronunciarsi sulla possibilità di iniziare la pro- cedura di mediazione e, in caso positivo, di procedere con lo svolgimento.
Il primo incontro, quindi, consente alle parti di esaminare con il mediatore la ragionevole possibilità che la media- zione, nel caso concreto, possa consentire di giungere a un accordo di conciliazione.
Nel primo incontro
il mediatore
ha il compito
di chiarire alle parti
la funzione
e le modalità
di svolgimento
della mediazione.
Questo primo incontro è sostanzialmente gratuito se, all’esito dello stesso, le parti non sono disposte a proseguire il tentativo di conciliazione. Le uniche spese ri- chieste saranno soltanto, oltre alle spese vive, le spese di avvio pagate al momento del deposito della do- manda dalla parte attivante e quelle
pagate dalla parte inviata al momento della sua adesione. Inoltre, se la parte attivante ha partecipato a questo primo incontro potrà dimostrare di aver rispettato l’obbligo del previo esperimento del tentativo di conciliazione, mentre la parte invitata al primo incontro eviterà, partecipando, le conseguenze processuali ed economiche che il legislatore ha previsto per il caso di sua mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Una volta che le parti hanno deciso di svolgere la mediazione, il tentativo entra nel vivo e il mediatore potrà aiutare le parti a raggiungere un accordo.
Il mediatore avrà la possibilità di ascoltare le parti in sessioni separate: si tratta di un passaggio fondamentale, perché quanto viene riferito da una parte al mediatore in quella sede, non potrà essere riferito dal mediatore all’altra parte senza il consenso della parte dichiarante. Questo aspetto è di grande rilievo, perché una volta che tra le parti è sorto un conflitto, molto spesso non si è disposti a rivelare all’altra
parte informazioni “strategiche” relative, per esempio, al proprio core business ma che sono, assai spesso, necessarie per poter raggiungere un accordo.
Sintesi: Il procedimento di mediazione inizia con la presen- tazione di una domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente per la controversia. Il respon- sabile dell’organismo nomina un mediatore e fissa la data del primo incontro di mediazione. Nel corso del procedimento di mediazione, caratterizzato dalla massima riservatezza - sia verso terzi che nei confronti dell’altra parte coinvolta - il mediatore si confronterà con le parti, sia durante incontri congiunti che in sessioni separate, aiutandole a raggiungere un accordo amichevole. Per ridurre i costi e favorire la par- tecipazione, le Camere di commercio offrono la possibilità di svolgere il procedimento e l’incontro di mediazione anche direttamente on line.
Questa naturale chiusura nei confronti dell’altra parte po- trebbe ostacolare il confronto di interessi delle parti neces- sario per poter giungere ad un accordo soddisfacente. Ma con l’aiuto del mediatore si potrà far convergere le parti su un assetto negoziale condiviso senza che l’una sia neces- sariamente a conoscenza degli interessi dell’altra.
Il procedimento di mediazione è, infatti, caratterizzato da una duplice garanzia di riservatezza: una impedisce a terzi di venire a conoscenza di quanto detto e fatto dalle due parti nel corso di un procedimento di mediazione. L’altra garantisce che le comunicazioni tra una parte e il solo me- diatore restino riservate anche nei confronti della contro- parte.
Grazie a quella riservatezza, inoltre, le parti avranno anche la possibilità, spesso poco o affatto valorizzata, di confron-
xxxxx con l’altra parte rispetto al loro rapporto e con specifico riferimento alla loro controversia. Questo, prima che que- st’ultima venga proposta davanti al giudice e che diventi conseguentemente pubblica.
Omologazione presso Presidente del Tribunale.
A cura delle parti.
Avvocati non ci sono o non certificano
Titolo esecutivo
Avvocati certificano non contrarietà ordine pubblico
norme imperative
Adesione alla Procedura**
Parte invitata Avvocato*
Parte attivante Avvocato*
Primo incontro
Mediatore
Parte attivante
Raggiungono un accordo amichevole
(verbale di accordo)
Non raggiungono un accordo (verbale negativo)
Decidono di proseguire nella mediazione (verbale positivo
di chiusura primo incontro)
Non raggiungono l’accordo di proseguire
nella mediazione (verbale negativo)
Notaio
Registri immobiliari
Se deve essere trascritto/intavolato
Registro (Agenzie entrate)
Queste attività sono a cura
delle parti
Verbale + Accordo
amichevole VERBALE DI ACCORDO
Parte invitata
Domanda
+Data
+Mediatore
+Moduli per adesione
Individua data primo incontro
Nomina Mediatore
OdM
Deposito presso Segreteria OdM
Domanda di mediazione
*La presenza dell’avvocato è necessaria soltanto nelle mediazioni obbligatorie (comma 1bis e comma 2 dell’art.5 dls 29/2010).
**Per il Regolamento, ai fini di facilitare l’organizzazione degli incontri, la parte invitata può aderire inviando entro 7 giorni prima dell’incontro, il modulo di adesione alla Segreteria. In genere, è ammessa l’adesione fino al giorno precedente all’incontro.
Al termine del procedimento di mediazione le parti po- tranno aver raggiunto, o no, un accordo amichevole.
L’accordo di
conciliazione:
efficacia
e vantaggi
Chi partecipa al tentativo di mediazione può sempre e in qualunque momento decidere di abbandonare il tavolo di mediazione e, soprattutto, il mediatore non potrà mai im- porre alle parti una certa soluzione; non ha il potere di im- porre una decisione neppure quando, su richiesta delle parti, dovesse essere chiamato a presentare una proposta di soluzione della controversia.
fiscali
ed economici
Se le parti non trovano un accordo, l’incontro di media- zione termina e il mediatore redige un verbale di mancato accordo.
Quando, invece, viene raggiunto un accordo che rispec- chia gli interessi di entrambe le parti, queste redigono il testo del loro accordo amichevole (aiutate eventualmente dai loro consulenti e avvocati) e, subito dopo, il mediatore redige un verbale di accordo al quale allega il testo del- l’accordo raggiunto.
L’accordo che le parti hanno raggiunto può avere differenti contenuti e non può essere determinato a priori: non sono previste soluzioni predeterminate e le parti possono eserci- tare la loro autonomia privata nella sua massima espres- sione, accordandosi su soluzioni che nessun giudice o arbitro potrebbero mai imporre loro.
È proprio questa una delle caratteristiche principali che ren- dono la mediazione una procedura in grado di giungere a una soluzione che non conosce necessariamente un vincitore e un soccombente, bensì due vincitori.
L’accordo
Sono le parti che decidono, liberamente, di sottoscrivere un accordo perché lo hanno ritenuto idoneo a soddi- sfare i loro interessi.
non stabilisce
chi ha torto
o ragione
ma soddisfa
L’accordo di conciliazione raggiunto sarà vinco- lante per le parti come un contratto che ha forza di legge tra le parti.
entrambe le parti.
Così come le parti devono rispettare a quanto previsto da una sentenza, così le parti dovranno
rispettare quanto previsto nell’accordo. E se una parte non dovesse adempiere spontaneamente, l’altra potrà facilmente utilizzare il verbale di accordo come titolo esecutivo e cioè non sarà necessario che una delle parti debba intentare, nei confronti dell’altra, un processo contenzioso.
Esempio: A seguito dell’omologazione del verbale di ac- cordo la parte creditrice potrà procedere esecutivamente nei confronti della controparte e può anche accendere
Anche se l’accordo amichevole, diversamente dalla sen- tenza, non è deciso dalle parti, normalmente viene eseguito. Una delle maggiori preoccupazioni delle parti è proprio quella che la controparte non adempia alle obbligazioni as- sunte. La legge prevede che il verbale di accordo, se formal- mente regolare e non contrario a norme imperative o all’ordine pubblico, possa divenire un titolo esecutivo grazie a un procedimento, detto di omologazione, di competenza del Presidente del tribunale.
un’ipoteca giudiziale sui suoi beni immobili. Ecco allora che, esemplificando, se la società Alfa ha convenuto con la società Beta una dilazione del pagamento di quanto dovuto a novanta giorni dall’accordo e la società Beta non dovesse adempiere, Alfa potrà, previa omologazione del verbale di accordo, procedere direttamente alla notifica di un precetto e del successivo pignoramento dei beni di Beta soddisfacendo così coattivamente i propri diritti.
Inoltre, la legge riconosce un ruolo molto importante agli avvocati che assistono le parti in mediazione. Ed infatti, laddove tutti gli avvocati che abbiano assistito le parti sot- toscrivono l’accordo amichevole, certificando che quell’ac- cordo non sia contrario a norme di ordine pubblico o norme imperative, l’accordo amichevole sarà immediatamente utilizzabile come titolo esecutivo, senza necessità di ricor- rere neppure all’omologazione dell’accordo da parte del presidente del tribunale.
Incentivi
fiscali
e tariffe
del servizio
di mediazione
Secondo il d.lgs. 28/2010, chi si avvale della mediazione ha di- ritto a dei vantaggi fiscali. Infatti, “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. È prevista, inoltre, la detraibilità delle indennità di mediazione: viene riconosciuta alle parti che pagano l’indennità agli or- ganismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. In caso di successo della mediazione, il credito d’imposta, com- misurato all’indennità stessa, è fino a un tetto massimo di cinquecento euro. Nel caso in cui la mediazione non vada a buon fine, il credito d’imposta si riduce della metà.
Sintesi – Al termine del procedimento di mediazione le parti possono aver raggiunto un accordo amichevole che il media- tore registrerà in un apposito verbale. L’accordo sarà vinco- lante per le parti e potrà acquisire efficacia di titolo esecutivo che consente anche l’iscrizione di ipoteca giudiziaria. Inoltre, il legislatore ha previsto incentivi fiscali a favore delle parti che hanno partecipato al procedimento di mediazione.
L’indennità di mediazione - stabilita dal d.i. n. 180 del 2010 e s.m.i. del Ministero della Giustizia di concerto con il Mini- stero dello Sviluppo Economico - comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dal- l’Organismo di mediazione per la gestione della procedura. Le tariffe sono commisurate al valore della controversia, come indicato nella tabella riportata di seguito, e gli im- porti dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra di loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Or- ganismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti.
In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto se-
condo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda, la parte invitata versa le spese di avvio al momento dell’adesione.
Le spese di mediazione sono corrisposte in misura non infe- riore alla metà prima dell’incontro di mediazione e sono do- vute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
Le spese di mediazione comunque devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di mediazione.
Tariffario di riferimento per la mediazione delle Camere di Commercio
SPESE DI AVVIO | € 40,00 (+IVA)* (€ 48,80) | |
SPESE DI MEDIAZIONE Valore | Spesa per | Importo |
della lite | ciascuna parte | con IVA |
Fino a € 1.000,00 | € 43,33 (+ IVA)* | € 52,86 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 86,67 (+IVA)* | € 105,74 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 160,00 (+IVA)* | € 195,20 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 240,00 (+IVA)* | € 292,80 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 400,00 (+IVA)* | € 488,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 666,67 (+IVA)* | € 813,34 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.000,00 (+IVA)* | € 1.220,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 1.900,00 (+IVA)* | € 2.318,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 2.600,00 (+IVA)* | € 3.172,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € 4.600,00 (+IVA)* | € 5.612,00 |
*(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)
La partecipazione a un procedimento di mediazione può ri- velarsi, anche nei casi in cui il tentativo è obbligatorio, una scelta strategica vincente.
Le clausole
di mediazione
La mediazione è assolutamente un’opportunità e merita un’adeguata valorizzazione. Per questo si consiglia alle parti di regolare autonomamente alcuni aspetti del procedimento di mediazione che potrebbero essere fondamentali in caso di una controversia. In primo luogo, in tutti i casi in cui la me- diazione non è obbligatoria, è opportuno valutare l’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione. Così, laddove do- vesse nascere una controversia, le parti avranno immediata- mente una visione più chiara e potranno superare il conflitto con un accordo che eviterà che i loro rapporti si xxxxxxxxxxx o, nel peggiore dei casi che si interrompano definitivamente. Co- munque, l’accordo amichevole avrà come effetto anche quello di contenere i costi (come ad esempio i costi del processo op- pure gli interessi dovuti nel periodo necessario al giudice per emettere la sentenza).
L’inserimento della clausola appare peraltro utile anche laddove il tentativo di conciliazione è previsto come obbli- gatorio. Attraverso le clausole le parti possono preventiva- mente accordarsi sulla scelta degli Organismi di mediazione e del luogo dove la procedura deve svolgersi. Infatti, sebbene per legge sia previsto il ricorso presso l’or- ganismo di mediazione competente per territorio, questa competenza territoriale generalmente è derogabile. La vo- lontà delle parti ha quindi modo di esplicarsi non solo ri- spetto all’eventuale accordo ma anche rispetto alle modalità con cui tentare di raggiungerlo.
L’autonomia delle parti, quindi, risulta evidente non solo in riferimento al contenuto dell’eventuale accordo amichevole, ma anche rispetto alle modalità attraverso le quali
È sempre
poter raggiungere quell’accordo.
opportuno
inserire
la clausola
di mediazione.
Tutto questo conferma l’assoluta flessibilità di que- sto strumento di risoluzione alternativa delle con- troversie e la sua adattabilità a qualunque esigenza
delle parti. Dimostrando ancora una volta che la concilia- zione è solo una questione di volontà.
Sintesi - Per integrare le disposizioni della Legge, è pos- sibile e anche auspicabile inserire nei contratti delle spe- cifiche clausole di mediazione. Per esempio, è possibile prevedere l’obbligo di un tentativo di mediazione anche nei casi in cui non è previsto per legge, scegliere un or- ganismo di mediazione diverso da quello competente per territorio e, eventualmente, anche il nome del mediatore iscritto all’organismo che si occuperà di gestire il proce- dimento di mediazione.
risolta senza schemi precostituiti ottenendo risultati che n
CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - CON- TRATTO
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di [ ] e risolte
Le clausole
secondo il Regolamento da questa xxxxxxxx0.
1 Nel caso di contratto concluso con un consumatore si dovrà aggiungere la presente clausola: «Nel caso il cliente, ai sensi dell’art. 3 Codice del consumo, sia un consumatore, qualora le parti intendano adire l’Autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente inderogabile è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.».
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE - STATUTO
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com- prese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o con- tro gli organi sociali , saranno devolute a un tentativo di con- ciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento
da questa adottato.
CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO - ARBITRO UNICO/ COLLEGIO ARBITRALE- STATUTO
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com- prese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o con- tro gli organi sociali, saranno devolute a un tentativo di con- ciliazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di e risolte secondo il Regolamento
da questa adottato.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le mede- sime controversie saranno risolte mediante arbitrato se- condo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Il Tribunale Arbitrale sarà
composto da un arbitro unico/Collegio arbitrale, nominato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di…… e deciderà secondo diritto1.
1 Nell’arbitrato societario l’opzione secondo equità va esaminata con cura alla luce dell’art. 36 d.lgs.17/01/2003, n.5
CLAUSOLA MEDIAZIONE E ARBITRATO - ARBITRO UNICO/COL- LEGIO ARBITRALE - CONTRATTO
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di mediazione presso l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio ……. e risolte se- condo il Regolamento da questa adottato.
In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le me- desime controversie saranno risolte mediante arbitrato se- condo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Il Tribunale Arbi-
trale sarà composto da un arbitro unico/collegio arbitrale nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo 1
1 Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.
Unioncamere Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx