ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
XXXXXXXX "X "XXXX XXXXXXXXXXXXX X.X. X. 00 DEL 08.04.2009
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
ai sensi dell' art. 18 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, dell’art. 11, commi 2 e ss.
della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990
tra
il COMUNE DI NONANTOLA (MO), di seguito denominato per brevità “Comune”, in persona del Direttore dell’Area Tecnica II, Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelvetere in Val Fortone (BN) il 14.12.1967, domiciliato per la carica presso la sede Comunale in Xxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxxx 00, che interviene nel presente atto non in proprio, bensì a nome, per conto e in legale rappresentanza del Comune di Nonantola, C.F. 00237070362, in quanto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 08.04.2009, che si allega in copia, facente parte integrante del presente accordo;
e
la Società XXXXXX S.R.L. con sede a Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxxx 00/X, C.F. 03129750364, in persona del legale rappresentante in carica Amministratore Unico Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Modena (MO) il 01.04.1971, C.F. MRLNNE71D01F257D, residente a Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx 0, proprietario del terreno distinto al foglio 55 mappali 258, 309, 542, 543;
di seguito denominato per brevità “Privato”,
Premesso che:
1. Il Comune ha attivato le procedure di formazione di una variante specifica al PRG vigente, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i, al fine dell'individuazione di un nuovo comparto di espansione denominato C.2N3 "Villa Emma bis", a destinazione prevalentemente residenziale, comprendente i terreni distinti al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543 di proprietà del Privato e i terreni distinti al foglio 55 mappali 306, 308, 350 (parte), 420, 421, 422 di proprietà di soggetti terzi (Pitcairn S.R.L., Immobiliare L'acetaia S.R.L., Xxxxxxxxxx Riciero).
2. Il vigente Piano Regolatore Generale disciplina, nello specifico, l’area di proprietà del
Xxxxxxx, indicata al precedente punto, come:
zona omogenea C, sottozona C.2, zona residenziale di espansione C.2 (con previsione di un comparto residenziale di espansione C.2N2 "Villa Emma", con superficie territoriale di mq. 4880), relativamente al foglio 55 mappali 258 (parte), 309;
xxxx xxxxxxxx X, xxxxxxxxx X.0, xxxx xxxxxxxxxxxx X.0, relativamente al foglio 55 mappali 542 (parte), 543 (parte);
zona per attrezzature pubbliche di servizio, relativamente al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258 (parte), 542 (parte), 543 (parte);
parcheggi pubblici, relativamente al foglio 55 mappali 258 (parte).
3. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 02.08.2007 il Comune ha autorizzato la presentazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto C.2N2 "Villa Emma", comparto di espansione residenziale, localizzato al confine nordovest del
parco della villa stessa. Tale autorizzazione prevedeva di includere all’interno del comparto di espansione anche alcuni terreni a nordest del piano, destinati a zona di completamento, (zona residenziale B1) e assegnava una potenzialità edificatoria complessiva di mq 1620.
4. A fronte del valore storico testimoniale ed architettonico che la villa ha per il territorio e la comunità di Nonantola, l’Amministrazione Comunale ha avviato trattative con il Privato volte a reperire, attorno all’area di pertinenza di Villa Emma, una fascia di rispetto da adibire a verde pubblico di mitigazione dell’edificato, in modo da valorizzare e salvaguardare l’area del parco e consentire, allo stesso tempo, la fruizione della nuova area verde da parte della popolazione del comprensorio circostante, di precedente edificazione, che ne risulta sprovvisto. Il Comune pertanto, valutata la possibilità di acquisire i terreni di proprietà del Privato a nordovest della villa, foglio 42 mappali 252, 253 e foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543, e i terreni di proprietà di terzi a sud di Villa Emma, foglio 55 mappali 308, 420, 421, 422, intende prevedere la realizzazione del parco sopracitato e di un tracciato ciclo pedonale che consenta il collegamento di via Xxxxxxxx di Xxxxxxxx, a nord di Villa Emma, con via Xxxx Xxxxxxxxxx, a sud della stessa, e con Via Mavora attraverso le aree distinte catastalmente al foglio 55 mappali 420, 421 e 422, in modo tale da migliorare la mobilità dell'edificato esistente.
5. In virtù di quanto sopra esposto, il Comune ha richiesto al Privato il perfezionamento di un accordo, ai sensi dall’art. 18 della L.R. 20/2000, per garantire la cessione bonaria all'Amministrazione Comunale dell'area di sua proprietà di cui al punto 4, (foglio 42 mappali 252, 253 e foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543), la quale verrà destinata, a zone per attrezzature pubbliche di servizio.
6. In forza del superiore e preminente interesse pubblico che l'Amministrazione intende perseguire con l'acquisizione dei terreni di cui sopra, il Comune ha proposto al Privato di accettare, a fronte della cessione di cui sopra, la rilocalizzazione della capacità edificatoria di mq 1620 relativa al comparto C.2N2 "Villa Emma" (foglio 55 mappali 258 (parte), 309) previsto dal vigente PRG al confine nordovest della proprietà della villa stessa, in altra area di proprietà di terzi, (Pitcairn S.R.L., Immobiliare L'acetaia S.R.L.), distinta al foglio 55 mappali 306 (parte), 350 (parte), classificata attualmente nel vigente PRG come zone per attrezzature pubbliche di servizio, che sarà inclusa nel nuovo comparto di espansione C.2N3 "Villa Emma bis" e che il Comune si impegna a cedere al Privato.
7. All'interno del comparto C.2N3 "Villa Emma bis", si configura pertanto, in relazione alla variante specifica al PRG vigente, la previsione di un'area edificabile con una superficie fondiaria di mq 5.700 circa e una superficie utile (SU) totale, a destinazione prevalentemente residenziale, di mq 1.620, maggiorata di una ulteriore SU di mq 480, dovuta ai maggiori oneri gravanti sul Privato.
8. Gli impegni di cui sopra comportano conseguentemente, la necessità di prevedere una variante specifica al PRG vigente, ai sensi dell'art.15 della L.R. 47/1978 e s.m.i., in relazione ai seguenti profili:
individuazione di un nuovo comparto di espansione C.2N3 "Villa Emma bis" con destinazione prevalentemente residenziale, comprendente i terreni distinti al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543 di proprietà del Xxxxxxx e i terreni distinti al foglio 55 mappali 306, 308, 350 (parte), 420, 421, 422 di proprietà di soggetti terzi (Pitcairn S.R.L., Immobiliare L'acetaia S.R.L.,Xxxxxxxxxx Riciero);
nuova destinazione urbanistica del fondo attualmente di proprietà del Privato, (foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543), da cedere al Comune come zone per attrezzature pubbliche di servizio;
rilocalizzazione della capacità edificatoria del comparto C.2N2 "Villa Emma" (foglio 55 mappali 258 (parte), 309), nel terreno di proprietà di terzi (foglio 55 mappali 306 (parte), 350 (parte)), che sarà compreso all'interno del nuovo comparto C.2N3 "Villa Emma bis", soggetto a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata.
9. Secondo quanto sopra delineato, le parti hanno convenuto di procedere nel seguente modo:
approvazione da parte del Consiglio Comunale della bozza del presente accordo ai sensi dell’art. 18 della LR 20/2000, con delibera di Consiglio Comunale n. 50, assunta nella seduta del 08.04.2009 e autorizzazione al Direttore dell’Area Tecnica II, Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, a sottoscriverlo;
sottoscrizione dell’accordo, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 20/2000;
procedura di approvazione di variante specifica al PRG, ai sensi dell’art.15 L.R. 47/1978;
approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata relativo al nuovo comparto di espansione C.2N3 "Villa Emma bis";
cessione al Comune, da parte del Privato, delle aree di cui al punto 4 delle premesse, contestuale alla stipula della convenzione relativa al piano particolareggiato che disciplinerà gli impegni dei soggetti attuatori del comparto C.2N3 “Villa Emma bis”;
cessione al Privato, da parte del Comune, dei terreni di cui al punto 6 delle premesse.
10. Pertanto, richiamati:
a) l’art. 18 (“Accordi con i privati”) della L.R. n. 20/2000 prevede che “gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi” e che “per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 11 della Legge n. 241 del 1990”;
b) l’art. 11 della L. 241/1990, titolato Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, che testualmente dispone: “Art. 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. (…) 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”
***
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Nonantola, rappresentato dal Direttore dell’Area Tecnica II, a ciò autorizzato con Decreto sindacale prot. n. 16417 del 01/09/2008, e il Privato si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 Premesse
1. Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 – Impegni del Privato.
1. Il Privato, in qualità di proprietario dei terreni di cui alle premesse, meglio indicato nell’all.
n. 1 del presente accordo, qualora il comparto C.2N3 “Villa Xxxx bis” venga attuato attraverso un piano particolareggiato di iniziativa privata, si impegna alla presentazione del piano, come individuato dalla variante specifica al PRG, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i., in conformità all’elaborato che si allega al presente accordo (all.n.2) e, una volta approvato il piano particolareggiato e stipulata la relativa convenzione, si impegna a cedere bonariamente al Comune le aree di sua proprietà distinte al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543, così da consentire al Comune, contrariamente alle vigenti previsioni di PRG, la realizzazione, a nordovest dell’area di pertinenza di Villa Emma, di una fascia di rispetto da adibire a zone per attrezzature pubbliche di servizio.
2. Il Privato si impegna ad accettare, in luogo della cessione dei terreni di cui sopra, il riconoscimento, da parte del Comune, della rilocalizzazione dei diritti edificatori del comparto C.2N2 “Villa Emma”, previsto dal vigente PRG, in altra area di proprietà di terzi, inclusa nel nuovo comparto di espansione C.2N3 "Villa Emma bis" (foglio 55 mappali 306 (parte), 350 (parte)) e alla concreta utilizzabilità degli stessi, ovvero al recepimento del presente accordo nello strumento urbanistico vigente.
3. Il Privato si impegna inoltre a sostenere i costi di frazionamento e le spese notarili legate al futuro atto di cessione dei terreni distinti al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 306 (parte), 309, 542, 543, come pure alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo comparto C.2N3 "Villa Emma bis" e, nell'ambito degli interventi edilizi interni al piano, al pagamento del contributo di costruzione per la quota relativa al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria.
4. Il Privato si, impegna infine, alla realizzazione del tracciato ciclopedonale che consente il collegamento di via Xxxxxxxx di Xxxxxxxx, a nord di Villa Xxxx con via Xxxx Xxxxxxxxxx, a sud della stessa e con Via Mavora, attraverso le aree distinte catastalmente al foglio 55 mappali 420, 421 e 422.
5. Il presente accordo è risolutivamente condizionato al suo recepimento nello strumento urbanistico vigente, mediante l'approvazione definitiva della variante specifica al PRG, entro il termine essenziale di mesi dodici (12) dalla sua sottoscrizione.
6. Xxxxx restando il dovere di ciascuna parte di rispettare gli impegni assunti, il presente accordo dovrà intendersi come definitivamente risolto e privo di qualsiasi effetto, se non sarà approvato entro i termini di cui al punto precedente e, altresì, se il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica non sarà approvato entro il termine essenziale di cui all’art. 3, punto 4. In
questo caso, di avveramento della condizione risolutiva, riprenderà automaticamente vigore l’attuale previsione di PRG nella parte in cui assegna natura edificabile al terreno attualmente del Privato, con gli attuali indici, ed il Comune si impegna ad assumere immediatamente tutti gli atti eventualmente necessari per formalizzare ed assicurare detto ripristino di destinazione urbanistica. Il Privato godrà dell'incondizionata facoltà, esercitabile a sua libera discrezione, di rinunziare all'avveramento di una o più delle condizioni risolutive di cui sopra, le quali si dà atto che si trovano dedotte nel presente accordo nel suo interesse.
7. Il Privato si obbliga ad inserire nei futuri atti di vendita il richiamo al presente accordo, specificandone il contenuto o allegandolo, così da farne parte integrante e rendere edotti i terzi acquirenti degli obblighi ivi previsti.
Articolo 3 – Impegni del Comune.
1. Il Comune si impegna a riconoscere la possibilità di edificare sul terreno (attualmente di proprietà di terzi) distinto in catasto al foglio 55 mappali 306 (parte), 350 (parte), nell'ambito dell'attuazione del comparto edificatorio C.2N3 "Villa Emma bis", meglio identificato nel Piano di Organizzazione Urbana (POU) allegato al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale (all. n. 2), una superficie utile complessiva pari alla rilocalizzazione della capacità edificatoria della proprietà del Privato e del bonus assegnato (mq 1620 + mq 480), con l’applicazione dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:
DESTINAZIONE PREVALENTE: RESIDENZIALE (MIN. 70%) a.1, a.2
(MAX. 30%) b.1, b.2
FUNZIONI AMMESSE
(escluso C.1.2a, C.1.2b, C.1.3) (*)
b.3 (A10, X0, X0, X0, X0, X0, X0, G4)
e.1
TIPO DI INTERVENTO: ASSOGGETTATO A PIANO PARTICOLAREGGIATO
INTERVENTI AMMESSI: TUTTI
SUP. UTILE MAX AMMESSA: mq. 2100
SUPERFICIE FONDIARIA: mq. 5.700 circa
ALTEZZA MASSIMA: mt. 9.50
INDICE DI VISUALE LIBERA: 0,5
PARCHEGGI: COME ART. 11
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.: 35% Sf DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA': ML 5.00
DISTANZE DALLE STRADE: ML 5.00 O ALLINEAMENTO DISTANZE DAI CONFINI DI ZONA D, E, F, G: ML 5.00
DISTANZE FRA PARETI FINESTRATE: ML 10.00
2. Il Comune si impegna a cedere al Privato (in cambio della cessione dei terreni distinti al foglio 42 mappali 252, 253 e al foglio 55 mappali 30, 258, 309, 542, 543, di cui all’art. 2, comma 1), i terreni distinti in catasto al foglio 55 mappali 306 (parte), 350 (parte). La permuta avverrà solamente dopo l’approvazione del piano particolareggiato relativo al comparto C.2N3 “Villa Xxxx bis”, contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica.
Le imposte graveranno sulle parti come per legge.
3. Il Comune, qualora il comparto C.2N3 “Villa Xxxx bis” venga attuato attraverso un piano particolareggiato di iniziativa privata, autorizza il Privato, anche prima della permuta, alla presentazione del piano.
4. Il Comune, ove le parti optino per un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, si impegna ad approvarlo entro diciotto (18) mesi dalla stipula del presente accordo.
5. Il Comune si impegna a promuovere l'avvio delle procedure per l’imposizione di vincolo indiretto finalizzato alla tutela dei terreni di cessione destinati a parco (zone per attrezzature pubbliche di servizio) e all'inedificabilità degli stessi (foglio 42 mappali 252, 253 e foglio 55 mappali 258, 309, 542, 543), solamente dopo la permuta dei terreni.
6. Il Comune, si impegna a recepire il presente accordo con la delibera di adozione dello strumento urbanistico entro e non oltre dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione del medesimo e a confermare le sue previsioni entro dodici (12) mesi dall’adozione mediante gli strumenti all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. 20/2000, il Comune precisa che gli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale, di tutela e riequilibrio del territorio che intende perseguire con le scelte di pianificazione definite con il presente accordo sono correlati all’esigenza di garantire la tempestiva attuazione del nuovo comparto C.2IG 1 e la realizzazione della fascia di rispetto da adibire a verde pubblico di mitigazione al confine sud della proprietà di Villa Emma;
Articolo 4 Validità dell' accordo
Ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 20/2000, il presente accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione.
Articolo 5 Controversie
Letto, confermato e sottoscritto Nonantola, lì 06.06.2009
Per il Comune
Direttore dell’Area Tecnica II, Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Per i Privati
Xxxxxxxx Xxxxx
Allegati:
1. Planimetria catastale con individuazione dell'area oggetto di accordo;
2. Planimetria con individuazione del Piano di Organizzazione Urbana (POU) del nuovo comparto C.2N3 "Villa Emma bis", in variante al PRG ai sensi dell'art.15 L.R. 47/1978;
3. Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) dei terreni interessati dal presente accordo;
4. Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 08.04.2009 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art.18 della L.R. 20/2000