Contract
N. di Repertorio
N. di Raccolta
Contratto per l’affidamento della “fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software” aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano.
CIG gara: 6076837C85 CUP: D59J14002020002 CIG derivato REGIONE TOSCANA : 6382947E7B
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre in Xxxxxxx, Xxx xx Xxxxxx, 00 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore Generale della Direzione Organizzazione e Sistema Informativo n. 4767 del 05/10/2009, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge
SONO COMPARSI:
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza Duomo, n. 10, rappresentata dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Montalto di Xxxxxx (VT) il 29/05/1957, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore “Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia”, competente per materia, nominato con decreto n. 4307 del 29/09/2015 del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente
atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 6683 del 23/12/2014, esecutivo a norma di legge;
- Computer Care S.r.l., con sede legale a Xxxxx Xxxxxxxxxx (FI), Via provinciale Lucchese, n. 141, codice fiscale e partita IVA n. 02266590484, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Firenze il 22/04/1974, in qualità di Legale rappresentante, domiciliata per il presente atto presso la sede della Società.
La società Computer Care S.r.l. interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le società:
- Dell S.p.A., con sede legale a Milano, Viale Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx n. 6, codice fiscale e Partita IVA n. 12289830155, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Milano;
- T.T. Tecnosistemi S.p.A., con sede legale a Prato, Xxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale e Partita IVA n. 03509620484, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Prato;
- Data Pos S.r.l. con Socio Unico, con sede legale a Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale n. 040890110033 e Partita IVA n. 05143180486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze,
giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, a rogito del Dr. Xxxxxx Xxxxxx, notaio in Prato, n. 2851 di Repertorio e n. 2188 di Raccolta in data 26/10/2015 che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dr. Xxxxxx Xxxxxx, si allega al presente contratto quale “Allegato A”.
Io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo della identità personale e poteri di firma dei
comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni
PREMESSO
- che con decreto n. 6683 del 23/12/2014 veniva indetta, ai sensi degli articoli 3 comma 37, 55 comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/2006, una gara, mediante procedura aperta da svolgere con modalità telematica, per l’affidamento della “fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software” aperto alle adesioni delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. 4322 del 09/09/2015, si è provveduto ad approvare i verbali di gara e, nelle more del controllo risultante dall’Informazione prefettizia relativa a tutte le società costituenti il Raggruppamento, è stato aggiudicato l’appalto allo stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011;
- che alla data odierna risultano pervenute le informazioni prefettizie relative alle società Computer Care S.r.l. e T.T. Tecnosistemi S.p.A., mentre non risultano ancora pervenute quelle relative alle società Dell S.p.A. e Data Pos S.r.l.;
- che il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva delle società costituenti il Raggruppamento ai fini della stipula del presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico–amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida al Raggruppamento che, nella persona della Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx, accetta e si obbliga a realizzare la “fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di Lavoro (PdL) degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da personal computer, stampanti, dispositivi aggiuntivi e software”.
Il Raggruppamento si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato come “Capitolato”) che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato B”.
- nell’offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start.
Le società partecipano al Raggruppamento nelle percentuali ed eseguiranno le prestazioni come di seguito indicato:
- Computer Care s.r.l.: quota 46,61%; prestazioni: 100% Tabella I-A; 100%Tabella I-B; 100% Tabella I-C; 100% Tabella III; 100% Tabella IV; 29% Tabella V;
24,77% Tabella VI;
- Dell S.p.A.: quota: 28,51%; prestazioni: 60,04% Tabella II; 71%Tabella V; 7,08%
Tabella VI; 100% Tabella VII-C;
- T.T. Tecnosistemi S.p.A.: quota: 15,35%; prestazioni: 39,96% Tabella II;
- Data Pos s.r.l.: quota: 9,53%; prestazioni: 68,15% Tabella VI.
Le quote di esecuzione delle prestazioni/partecipazione al Raggruppamento indicate in fase di partecipazione alla gara e sopra riportate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale in quanto dipendenti dalle attività richieste dall’Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la durata contrattuale.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di 60 mesi dalla data di verifica di conformità positiva del Progetto Pilota.
Alla scadenza contrattuale l’Amministrazione potrà richiedere al Raggruppamento la proroga del contratto fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi e per un importo massimo di Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così come indicato all'art. 5 del Capitolato e al punto II.2 del Bando di gara.
Il Raggruppamento, a seguito della richiesta di proroga, è obbligato a proseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni per il periodo indicato dall’Amministrazione.
ART. 3 – AVVIO DELL'ESECUZIONE
Le postazioni di lavoro ubicate presso le Direzioni della Giunta Regionale ai fini della realizzazione del Progetto Pilota sono numero 300.
L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Capitolato, decorre dal giorno successivo alla data odierna di stipula.
ART. 4 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) oltre IVA nei termini di legge.
Gli importi delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelli indicati nel Dettaglio Economico, presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all’originale, si allega al presente contratto quale “Allegato C ”.
L’Amministrazione garantisce fin da ora il raggiungimento dell’importo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre IVA nei termini di legge, per la fornitura di dispositivi hardware, per l'acquisto dei servizi di P.U.C. e per l'assistenza hardware e software sulla base delle effettive quantità di PdL presenti in Regione Toscana.
La Regione Toscana si riserva la possibilità di:
− acquisire, nell’arco temporale di vigenza contrattuale, fino alla concorrenza dell’importo massimo consentito, non garantendo comunque il raggiungimento di tale importo;
− variare le quantità fra le tipologie richieste nel Dettaglio Economico, in quanto le quantità espresse sono state indicate solo ai fini del calcolo del prezzo complessivo per l’attribuzione del punteggio e non sono vincolanti per l’Amministrazione in sede di espletamento dell’appalto;
− poter variare il tipo di apparati in base agli aggiornamenti tecnologici presenti sul mercato intervenuti nel corso del contratto nei limiti dell'importo offerto dal Raggruppamento per il corrispondente apparato, secondo quanto previsto al successivo articolo 10.
L’importo di Euro 22.015,00 (ventiduemilaquindici/00) indicato dal Raggruppamento nella tabella VIII del Dettaglio Economico presentato in sede di gara corrisponde al costo, a carico della Regione, per l’utilizzo di servizi a listino
erogati dal TIX 2.0 e necessari al Raggruppamento per l’espletamento dell’appalto. Tali servizi verranno acquisiti direttamente da Regione Toscana sul contratto “Progettazione e realizzazione dell’infrastruttura del nuovo TIX, migrazione dei servizi e gestione del Tuscany Internet Exchange”.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e da quelle contenute nell’offerta tecnica presentata dal Raggruppamento.
ART. 5 – ADESIONE AL CONTRATTO
Il presente contratto viene stipulato da Regione Toscana anche quale centrale di committenza di cui all’art. 33 del D. Lgs. 163/2006, dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché ai sensi dell’art. 42 e dell'art. 53 della L.R. 38/2007.
Gli importi per i quali è prevista l'adesione al presente contratto sono così suddivisi:
− Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) oltre IVA, per l'adesione ai sensi dell'art. 53 della L.R. 38/2007 da parte degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, degli enti parco regionali, dell'Azienda agricola regionale di Alberese, del Consiglio Regionale;
− Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre IVA, per l'adesione ai sensi dell'art. 42 della L.R. 38/2007 degli enti regionali, degli enti locali, e degli enti e amministrazioni indicate all'art. 2 comma 1 della L.R. 38/2007;
− Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, per eventuale proroga dell'adesione per gli enti di cui all'art. 53 L.R. 38/2007;
− Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) oltre IVA, per eventuale proroga dell'adesione per gli enti di cui all'art. 42 L.R. 38/2007.
L'adesione al contratto potrà avvenire solo successivamente alla verifica positiva da
parte di Regione Toscana del Progetto Pilota di cui all'articolo 3 del Capitolato.
Il Raggruppamento è tenuto, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati a consentire l'adesione al contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nel presente contratto, anche a favore del Consiglio Regionale, degli Enti dipendenti della Regione nonché delle stazioni appaltanti e degli Enti aggiudicatori aventi sede nel territorio regionale toscano.
Gli Enti interessati potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, previa verifica da parte della Regione della capienza economica dell'importo massimo di adesione e della presentazione della cauzione, nei termini previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, calcolata nella misura percentuale del 17,26 % rispetto all’importo contrattuale di adesione.
Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico degli stessi.
La Regione Toscana non assume alcun impegno nei confronti del Raggruppamento nel caso in cui gli Enti in questione non usufruiscano di questa possibilità.
Analogamente a quanto previsto per Regione Toscana – Giunta Regionale, qualora la Regione Toscana si avvalga della facoltà di proroga del contratto, anche gli enti aderenti potranno esercitare tale facoltà nei rispettivi limiti di importo sopra indicati. Ai sensi dell’art. 274 del DPR 207/2010 gli Enti aderenti nomineranno un responsabile del procedimento ed un direttore di esecuzione.
ART. 6 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DAL RAGGRUPPAMENTO
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Raggruppamento se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Regione Toscana nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del DPR 207/2010.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Raggruppamento, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 7 – MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE
Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni Regione Toscana potrà richiedere al Raggruppamento le variazioni contrattuali di cui all’art. 311 del DPR 207/2010.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Raggruppamento si obbliga, ai sensi del comma 6 dell’art. 311 del DPR 207/2010, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Regione Toscana purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico del Raggruppamento maggiori oneri.
ART. 8 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Secondo quanto indicato dal Raggruppamento, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema web ap@ci, Il Raggruppamento si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema web ap@ci la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto, ed in particolare si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web ap@ci o tramite CNS o tramite username e password (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx).
La modalità di comunicazione prescelta dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
9.1 Modalità di fatturazione:
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata, secondo le
seguenti modalità:
− la fatturazione delle voci classificate nel Dettaglio Economico alle tabelle I-A, I- B e I-C (PUC, assistenza software, assistenza e manutenzione hardware), dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata sulla base delle effettive quantità (medie nel periodo) dei dispositivi facenti parte il parco macchine dell'Amministrazione;
− la fatturazione delle voci classificate nel Dettaglio Economico alla tabella II (fornitura) dovrà essere effettuata alla consegna dei dispositivi ordinati;
− la fatturazione delle voci classificate nel Dettaglio Economico alla tabella III (servizio installazione/sostituzione dei dispositivi) dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata. Allegati alle fatture dovranno essere emessi specifici report relativi alle attività svolte nel trimestre che evidenzino gli SLA mantenuti negli stessi;
− la fatturazione delle voci classificate nel Dettaglio Economico alle tabelle IV (interventi manutentivi fuori dall'orario di lavoro) dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata. Allegati alle fatture dovranno essere emessi specifici report relativi alle attività svolte nel trimestre;
− la fatturazione della voce classificata nel Dettaglio Economico alla tabella V (rinnovo licenze McAfee) dovrà essere effettuata con cadenza annuale all'attivazione delle licenze;
− la fatturazione delle voci classificate nel Dettaglio Economico alla tabella VI (supporto sistemistico di secondo livello) dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale posticipata;
− la fatturazione della voce classificata nel Dettaglio Economico alla tabella VII-C (Strumento per la gestione del parco macchine e per la gestione delle richieste di
intervento) dovrà essere effettuata alla consegna delle licenze ordinate.
I servizi PUC, Assistenza e manutenzione hardware e software, erogati nel corso del Progetto Pilota saranno fatturati alla conclusione del Progetto Pilota. Allegati alle fatture dovranno essere emessi specifici report relativi ai servizi erogati.
Le fatture, intestate alla Regione Toscana – Settore “Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia”, codice fiscale 01386030488, Codice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, e dovranno riportare il codice CIG 6382947E7B ed il codice CUP D59J14002020002.
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).
Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a Regione Toscana per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza.
Con riferimento alla trasmissione a Regione Toscana delle fatture emesse dalle società mandanti del RTI, la società Computer Care S.r.l. (capogruppo), è tenuta a comunicare a Regione Toscana, secondo la modalità indicata al precedente articolo 8, di essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle società mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni ed importo.
La comunicazione a Regione Toscana da parte della capogruppo costituisce condizione per l’accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle società mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica
comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, Regione Toscana rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 4 del DPR 207/2010, le società costituenti il Raggruppamento ed il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione, le società costituenti il Raggruppamento ed il subappaltatore, dovranno riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.
9.2 Pagamenti
9.2.1 Pagamenti in corso di esecuzione:
Ricevuta la fattura, emessa secondo le modalità sopra indicate, i relativi pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di apposita dichiarazione da parte del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Toscana
procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali ed assicurativi per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del direttore di esecuzione e/o dalla data del certificato di conformità fino alla emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Raggruppamento per detto periodo di sospensione dei termini.
9.2.2 Pagamenti a saldo:
Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità (definitivo) alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa delle società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 6 comma 3, lettera e) del D.P.R. 207/2010, previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio.
L’Amministrazione segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate dalle risultanza del DURC.
Si applicano gli articoli 4 e 5 del DPR 207/2010 con riferimento all’intervento
sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva del Raggruppamento e del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto dall’Amministrazione direttamente nei confronti del subappaltatore, con l’obbligo da parte del Raggruppamento di comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Le società costituenti il Raggruppamento sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010; a tal fine la società capogruppo ha indicato i conti corrente dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica intestati ai componenti del Raggruppamento nonché i soggetti delegati ad operare sugli stessi, così come risulta dal documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” che si allega al presente contratto quale “Allegato D”.
La società capogruppo è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare
sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, avvalendosi dei conti correnti bancari indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i seguenti codici CIG: 6382947E7B e CUP: D59J14002020002.
I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della società capogruppo sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica presso la Banca CR Firenze S.p.A. – Agenzia di Xxxxxxxx (FI) – con codice IBAN: IT 57 K 06160 02848 100000007853 o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
La società capogruppo si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti
rapporti di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società cooperativa, Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della società capogruppo.
La Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. La Regione Toscana, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al Raggruppamento fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
I pagamenti da parte degli Enti aderenti al presente contratto, relativamente agli importi di rispettiva competenza, sono predisposti secondo quanto previsto dagli ordinamenti del singolo ente e nel rispetto di quanto stabilito nel singolo atto di adesione.
ART. 10 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Nel corso dell’esecuzione del contratto, qualora si presenti la necessità, dovrà essere garantito l’aggiornamento tecnologico dei dispositivi oggetto della fornitura.
In considerazione dell’alto grado di evoluzione tecnologica e di mercato dei dispositivi in questione, la Regione Toscana ed il Raggruppamento definiranno di comune accordo periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, un “Piano di aggiornamento tecnologico” di tutti i dispositivi in riferimento alla tecnologia del momento.
Il Raggruppamento o la Regione Toscana potranno proporre nuovi dispositivi che si
renderanno disponibili sul mercato. Il Raggruppamento dovrà presentare apposita scheda tecnica del prodotto offerto in gara, avallando le caratteristiche equivalenti del nuovo prodotto ed evidenziando le caratteristiche migliorative. Non è ammesso che il Raggruppamento proponga prodotti aventi caratteristiche inferiori del prodotto offerto in gara.
In ogni caso il nuovo prodotto dovrà essere proposto allo stesso prezzo del prodotto sostituito, o inferiore nel caso in cui il prezzo di listino relativo al nuovo prodotto sia inferiore al prezzo offerto nel Dettaglio Economico del prodotto sostituito.
Regione Toscana ritenuti congrui i nuovi prodotti e verificato la corrispondenza dei relativi prezzi con quelli dei prodotti offerti in gara, procederà all'inserimento dei medesimi nel suddetto “Piano di aggiornamento tecnologico”.
La Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare ricerche di mercato, nelle forme e nelle modalità che riterrà più opportune, tese alla valutazione della congruità dei nuovi dispositivi.
Il “Piano di aggiornamento tecnologico”, debitamente sottoscritto fra le parti, costituirà nel tempo aggiornamento del contratto originario e quindi sua parte integrante, valido, oltre che per Regione Toscana, anche per gli Enti R.T. e gli Enti della P.A. Toscana.
Regione Toscana nel corso dell’esecuzione del contratto e, anche in relazione al Piano di aggiornamento tecnologico, si riserva la facoltà di richiedere al Raggruppamento la dismissione di servizi ritenuti non più utili allo svolgimento della propria attività istituzionale.
ART. 11 – DIRETTORE DI ESECUZIONE
L’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per la Regione Toscana.
Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx è nominato quale Responsabile a supporto della erogazione dei servizi contrattualizzati per conto del Raggruppamento.
Ogni Ente aderente al presente contratto potrà individuare un direttore di esecuzione del contratto che gestirà le attività e i servizi previsti nel presente contratto.
ART. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito all’art. 6 del Capitolato.
ART. 13 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta quali “Quota parte di tutti i servizi oggetto dell’appalto” ed è consentito nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
Il Raggruppamento, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana per maggior danno arrecato.
ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO
E’ ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e
dalla Legge 21/02/1991, n. 52.
La società capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice CIG: 6382947E7B e codice CUP: D59J14002020002.
La Regione Toscana provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.
Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione Toscana.
La notifica alla Regione Toscana dell’eventuale cessione del credito deve avvenire anche tramite il sistema web ap@ci.
ART. 15 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL RAGGRUPPAMENTO
Il Raggruppamento è tenuto ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
Le società costituenti il Raggruppamento sono sottoposte a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assumono a proprio carico tutti gli oneri relativi, inclusi quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.
Le società costituenti il Raggruppamento sono obbligate ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Raggruppamento, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso il Raggruppamento non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento di danni.
Le società costituenti il Raggruppamento, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, sono obbligate a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovranno adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul Raggruppamento restandone sollevata la Regione Toscana.
Il Raggruppamento è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, secondo quanto indicato al successivo articolo 21.
Proprietà intellettuale: il Raggruppamento esonera la Regione Toscana da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione. In particolare, assicura che la Regione Toscana è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a
seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre il Raggruppamento è tenuto a manlevare la Regione Toscana da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
Il Raggruppamento assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Toscana di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni la Regione Toscana, ha diritto di richiedere al Raggruppamento il risarcimento di tutti i danni.
Per le parti compatibili si applica l’art. 165 del DPR 207/2010 relativo ai sinistri alle persone e cose.
ART. 16 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penali nelle seguenti ipotesi:
− in caso di ritardo nella conclusione di ciascuna delle Fasi del Progetto Pilota, verrà applicata una penale pari ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni solari;
− in caso di verifica negativa di una delle fasi del Progetto Pilota e di assegnazione di un termine di 15 giorni per il superamento dell'anomalia riscontrata, verrà applicata una penale di 250,00 euro per ogni giorno necessario fino al superamento dell'anomalia;
− a seguito di non rispetto degli SLA contrattualizzati relativi ai punti 02.01, 02.02,
02.04 e 02.05 dell'art. 2.2 “Livelli di servizio” del Capitolato ivi compresi gli
interventi di manutenzione svolti al di fuori dell'orario contrattualizzato, verrà applicata una penale di Euro 500,00 su ogni singolo intervento di ogni singola voce che non risulta rispettare i livelli previsti;
− a seguito di non rispetto degli SLA contrattualizzati di cui al punto 02.03 dell'art.
2.2 “Livelli di servizio” del Capitolato, ivi compresi gli acquisti delle licenze di cui all'art. 2, relativi ai singoli ordini di esecuzione, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell'importo di ogni singolo ordine per ogni giorno di ritardo nella consegna complessiva; per consegne parziali l'importo della penale dell’1 per mille sarà calcolato sull'importo corrispondente alle consegne residue.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvederà a contestare al Raggruppamento, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte del Raggruppamento di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui il Raggruppamento non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile allo stesso, l’Amministrazione provvederà ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 20, che dovrà essere reintegrata dal Raggruppamento senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Raggruppamento non procederà con
l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 145 comma 4 del DPR 207/2010, il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel Capitolato e nel presente contratto; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo delle penali superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale, l’Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi del comma 3 dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
Il Raggruppamento è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Regione Toscana per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 2 del Capitolato; qualora il Raggruppamento non adempia, la Regione Toscana ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del DPR 207/2010:
- il contratto verrà risolto in caso di ottenimento del DURC delle società costituenti il Raggruppamento negativo per due volte consecutive;
- verrà pronunciata la decadenza dell’autorizzazione al subappalto in caso di DURC relativo al subappaltatore negativo per due volte consecutive.
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
– in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati alla presente commessa pubblica;
− in caso di subappalto non autorizzato dalla Regione Toscana;
− nel caso di accertamento/verifica negativo/a di una delle fasi del Progetto Pilota o dell'intero Progetto Pilota, successivo/a a precedente accertamento/verifica negativa;
− nel caso di superamento dei livelli di servizio richiesti ai punti 02.01 e 02.02 dell'art. 2 del Capitolato, su due trimestri consecutivi o non consecutivi nell'arco temporale di 12 mesi;
− nel caso di non rispetto del tempo di consegna indicato al punto 02.03 dell'art. 2 del Capitolato, su due ordinativi consecutivi o non consecutivi nell'arco temporale di 12 mesi;
− nel caso non si raggiunga il 100% delle installazioni/sostituzioni concordate giornalmente entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine indicato al punto
02.04 dell'art. 2 del Capitolato;
− nel caso di non rispetto del limite nel trimestre, persistenza della problematica nel trimestre successivo, del tempo di realizzazione dell'intervento indicato al punto
02.05 dell'art. 2 del Capitolato.
In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 20, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
Al di fuori dei casi sopra specificati l’Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell’esecuzione accerti che comportamenti del Raggruppamento concretano grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell’articolo 136 del DPR 207/2010, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto la Regione Toscana applica la disciplina degli articoli da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. espressamente previste nel presente contratto e per le quali vige la relativa disciplina,.
Le condizioni per l’applicazione delle penali e per la risoluzione del contratto valgono anche per gli Enti che aderiscono al contratto, relativamente alla loro specifica parte di prestazione.
ART. 17 – PROFILI PROFESSIONALI
Durante l’esecuzione dell’appalto nell’ipotesi in cui il personale indicato e/o fornito per lo svolgimento delle attività contrattuali non abbia caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei curricula consegnati, Regione Toscana si riserva di richiederne la sostituzione con altro personale idoneo e che sia in possesso delle caratteristiche/competenze indicate nell’Allegato C “Profili professionali” al Capitolato per lo specifico profilo professionale.
Qualora il personale incaricato debba essere sostituito da parte del Raggruppamento o su richiesta di Regione Toscana, i sostituti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nell’Allegato C “Profili professionali” al Capitolato per lo specifico profilo professionale e il Raggruppamento dovrà, a documentazione di questo, consegnare i curricula dei sostituti al momento della sostituzione.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti che il personale incaricato non abbia le caratteristiche minime richieste per lo specifico profilo professionale, verrà assegnato, ai sensi dell’art. 1454 del c.c., un termine di 15 giorni per la sostituzione
del personale con altro che abbia le caratteristiche minime richieste; trascorso il suddetto termine senza che l’inadempienza venga risolta, il contratto sarà risolto di diritto.
ART. 19 – UTILIZZO DEI SERVIZI TIX 2.0
Il pagamento dei servizi indicati dal Raggruppamento nella Tabella VIII del Dettaglio Economico per l’utilizzo dei servizi Tix 2.0, come esplicitato al precedente articolo 4, sarà a totale carico di Regione Toscana non essendo ricompreso nel presente appalto.
Nel caso in cui i servizi indicati dal Raggruppamento nella tabella VIII del Dettaglio Economico non siano sufficienti al funzionamento del sistema proposto, e sia necessario acquisire ulteriori servizi o livelli di servizio superiori, il dirigente responsabile del contratto imputerà gli eventuali costi aggiuntivi, secondo il listino Tix 2.0, al Raggruppamento. Tali costi aggiuntivi saranno detratti dalle fatture ammesse al pagamento.
ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 789628 del 19/10/2015, con la quale la società ELBA Assicurazioni S.p.A. si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse del Raggruppamento stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 431.500,00 (quattrocentotrentuno- cinquecento/00).
L’atto suddetto è conservato agli atti dell’Ufficio.
L’importo è stato ridotto del 50% in quanto le società costituenti il Raggruppamento sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, così come risulta dal certificato n. IT14/1025.00 del 11/12/2014 rilasciato da SGS Italia S.p.A. per la
società Computer Care S.r.l., dal certificato n. 19.5000 del 25/01/2015 rilasciato dalla National Standards Authority of Ireland per la società Dell S.p.A., dal certificato n. SQ021002 del 29/05/2015 rilasciato da CSI S.p.A. per la società T.T. Tecnosistemi S.p.A. e dal certificato n. 15108/06/S del 06/08/2015 rilasciato da RINA Service S.p.A. per la società Data Pos S.r.l. a Socio Unico presentati in copia conforme all’originale e conservati agli atti dell’Ufficio.
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina il Raggruppamento Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 e secondo quanto previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 12/03/2007. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
Il Raggruppamento, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali
venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato “B” al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 22 – REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salva, a partire dalla seconda annualità contrattuale, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 con le modalità stabilite nell’art. 115 del decreto
stesso.
In mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso la revisione viene operata sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
ART. 23 – RECESSO
La Regione Toscana si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Raggruppamento con un preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di recesso della Regione Toscana, il Raggruppamento ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto al Raggruppamento di recedere dal contratto.
ART. 24 – RECESSO EX D.LGS. N. 159/2011
La Regione Toscana si riserva di avvalersi, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs.
n. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dall’Informazione prefettizia antimafia relativa alla società Dell S.p.A. e/o Data Pos S.r.l. con Socio Unico dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto
concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al
D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico del Raggruppamento.
ART. 26 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del X.Xxx. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 45/R del 7/08/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- per le parti compatibili con la suddetta normativa, nel “Capitolato generale d’appalto per i contratti di forniture e di servizi” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 861 del 30.07.2001.
ART. 27 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 28 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 9 - Fatturazione e pagamenti, 16 - Penali e risoluzione del contratto, 15 - Obblighi e responsabilità del Raggruppamento, 23 - Recesso, 24 - Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011 e 27 - Foro competente.
ART. 29 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI
Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.
******************************************************************** Xxxxxxxxx, xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 30 pagine elettroniche e parte della pagina n. 31 che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verificazione Aruba Sign e nello specifico:
1) per l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx del certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con validità dal 06/04/2011 al 06/04/2017;
2) per la Sig.ra Xxxxxx Xxxxxxxxx del certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert Firma Qualificata con validità dal 21/03/2014 al 21/03/2017;
3) per il Dr. Xxxxxx Xxxxxx, Notaio del certificato di firma digitale rilasciato dal Consiglio Nazionale del notariato Certification Authority con validità dal 02/12/2014 al 02/12/2017.