CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE, PERDITE PECUNIARIE E ASSISTENZA
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE, PERDITE PECUNIARIE E ASSISTENZA
NELL’AMBITO DELLA VITA PRIVATA
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Contratto di assicurazione di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie e Assistenza nell’ambito della vita privata denominato
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO
Arbitrato | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. E’ parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contravvenzione | È una tipologia di reato, punita con l’arresto e/o l’ammenda. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Franchigia | Spese legali che rimangono in carico all’Assicurato |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
Uffici e negozi al dettaglio | Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici categoria catastale A10, e C1 |
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;
b) Sede legale: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
c) La Direzione Generale in Italia: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
d) recapito telefonico: x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet di DAS per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro.
In relazione ai nuovi criteri di valutazione degli indici di solvibilità previsti dalla vigente normativa:
· il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è stato del 241%;
· il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale minimo (MCR) è stato del 536%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.
Avvertenza:
La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all’Assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.
Si rinvia all’artt. 21 e 29.2 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alla tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata, lavorativa da lavoro subordinato e della circolazione stradale, in funzione del livello di copertura sottoscritto.
Il Contraente potrà scegliere infatti fra due forme di garanzia:
· Tutela legale Smart: offre tutela legale in ambito penale e civile extracontrattuale per la vita privata e l’abitazione di residenza;
· Tutela legale Plus: offre tutela legale in ambito penale, civile extracontrattuale, civile contrattuale e amministrativo per la vita privata, gli immobili direttamente utilizzati e per il lavoro dipendente.
Il Contraente potrà scegliere inoltre una o più garanzie aggiuntive:
· In aggiunta alla forma di garanzia “Tutela Legale Smart”:
a) Assistenza Pet & Bike: assistenza animali domestici e per la circolazione in bicicletta;
b) DAS in Movimento: per la tutela legale e la copertura di alcune perdite pecuniarie nell’ambito della mobilità e della circolazione.
· In aggiunta alla forma di garanzia “Tutela Legale Plus”:
a) Assistenza Pet & Bike: assistenza animali domestici e per la circolazione in bicicletta;
b) Tutela legale Extra: è una condizione aggiuntiva che elimina le limitazioni al numero di prestazioni assicurate e la franchigia;
c) Tutela immobili dati in locazione: estende la tutela legale ad abitazioni, negozi e uffici indicati in polizza, dati in locazione;
d) DAS in Movimento: per la tutela legale e la copertura di alcune perdite pecuniarie nell’ambito della mobilità e della circolazione.
Le garanzie sono suddivise nei seguenti rami assicurativi:
· Garanzie di Tutela Legale: tiene indenne/rimborsa l’Assicurato delle spese legali e peritali sostenute per le vertenze indicate in polizza;
· Garanzie di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx: indennizza/rimborsa l’Assicurato per il danno economico subito a seguito di perdita di lavoro come conseguenza diretta di una controversia di lavoro o di eventi connessi alla proprietà dell’abitazione di residenza o alla ricerca di un nuovo inquilino per un’abitazione data in locazione per la quale sia stato richiesto l’intervento di DAS per l’azione di sfratto per morosità;
· Garanzie di Assistenza: eroga servizi connessi al possesso di animali domestici e per la circolazione stradale con la bici, per gli eventi indicati in polizza.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia ai seguenti articoli:
· Tutela Legale – artt. 1, 2, 4, 5 e 7 delle condizioni di assicurazione;
· Perdite Pecuniarie – artt. 3, 6 e 8 delle condizioni di assicurazione;
· Assistenza – artt. 19 e 20 delle condizioni di assicurazione.
Avvertenze:
Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in ciascuna forma di garanzia nonché in specificati articoli:
Forma di garanzia / ambito | Articoli delle condizioni di assicurazione |
Tutela legale Smart | Cosa non è assicurato - art. 1.4; Numero massimo di prestazioni - art. 1.5 |
Tutela legale Plus | Cosa non è assicurato - art. 2.4 e art. 3.5; Numero massimo di prestazioni - art. 2.5 |
Tutela legale Extra | Art. 4.2 |
Tutela legale immobili locati a terzi | Cosa non è assicurato - art. 5.2 e 6.2 |
Tutela legale DAS in Movimento | Cosa non è assicurato - art. 7.4 e 8.4 |
Disposizioni che regolano tutte le prestazioni | Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS – art. 9 Franchigia - art. 10.1 |
Assistenza | artt.19 e 20 |
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1.2, 1.4.1 lett. a), 1.5, 2.4.1 lett. a); 2.5, 3.1.1 lett. a) e b), 3.2.1, 4.2, 5.1 lett. c), 6.1.2 e 6.1.3, 7.1, 7.4.1 lett. a), 8.1, 9 lett. e), 10.1, 19 e 20 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
Descrizione delle Garanzie | Massimale previsto dal contratto | Spesa sostenuta dall’Assicurato | Quota rimborsata da DAS | Quota non rimborsata, a carico dell’Assicurato |
Spese legali e peritali con Tutela Legale Plus - con franchigia di 1.500€ | 25.000 € | 27.000 € | 23.500 € | 3.500 € |
Spese legali e peritali con Tutela Legale Extra - senza franchigia | 25.000 € | 27.000 € | 25.000 € | 2.000 € |
Descrizione delle Garanzie | Massimale previsto dal contratto | Spesa sostenuta dall’Assicurato | Quota rimborsata da DAS | Quota non rimborsata, a carico dell’Assicurato |
Spese legali e peritali con Tutela Legale Plus - assistenza con legale di fiducia | 25.000 € | 20.000 € | 18.500 € | 1.500 € |
Spese legali e peritali con Tutela Legale Plus - assistenza con legale indicato da DAS | 25.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € |
Esempio di valore economico della controversia
Descrizione delle Garanzie | Valore minimo per usufruire della garanzia | Valore della controversia | Evento in garanzia? |
Controversie per risarcimento danni subiti | 500 € | 20.000 € | SI |
Opposizione ad una sanzione amministrativa per violazione di norma di legge | 1.000 € | 550 € | NO |
Esempio di periodo in cui la garanzia non è operante
Descrizione delle Garanzie | Data di decorrenza della garanzia | La garanzia non è operante | La garanzia diventa operante dal | Data del presunto inadempimento | Evento in garanzia? |
Controversie per inadempimento contrattuale | 01/11/2019 | nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza | 30/01/2019 | 29/12/2018 | NO |
15/02/2019 | SI |
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’assicurato deve dare comunicazione scritta a DAS di ogni aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Resta inteso che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere a DAS il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
In caso di diminuzione del rischio comunicata dal Contraente, DAS ridurrà il premio alla naturale scadenza o le rate di premio successive. Si rinvia all’artt. 27 e 28 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Premi
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3% ed è prevista l’applicazione di un diritto fisso di 3,01 euro per ogni
rata. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di € 750,00.
Avvertenze:
DAS può applicare uno sconto di premio automatico quando il Contraente attiva la copertura per il singolo anziché per il nucleo familiare. Si rinvia agli art. 2.2.2 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all’art. 24 delle condizioni di assicurazione.
8. Surroghe/rimborsi
Avvertenze:
Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze:
Il contratto prevede all’art.8 lett. h) delle condizioni di assicurazione che DAS non si farà carico delle spese rimborsate all’Assicurato dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato dovrà restituirle.
9. Diritto di recesso
Avvertenze:
Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l’assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni se a recedere è DAS, se a recedere è il Contraente l’Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso. Si rinvia all’art. 26 delle condizioni di assicurazione.
Una volta firmata la Polizza e pagato il Premio il Contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, con comunicazione scritta. L’Assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il Premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.
Se il Contraente o l’Assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la polizza si considera definitivamente accettata dal Contraente. Si rinvia all’art. 25 delle condizioni di assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo, mentre se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione, l’Assicurato:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato.
Si rinvia agli artt. 15 e 16 delle condizioni di assicurazione.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
12. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente secondo le modalità previste dall’art. 12 delle condizioni di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del sinistro si rinvia all’art. 14 delle condizioni di assicurazione.
Avvertenze:
Con riferimento alla sezione Assistenza, si precisa che la gestione e liquidazione dei sinistri è affidata alla Società Europ Assistance SpA Si rinvia alla sezione Assistenza delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché specificamente agli artt. 19 e 20 della stessa sezione.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X - Xxxxxx - XXX 00000;
fax 000 0000000 - e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
IVASS - Servizio Tutela Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
• l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 18 delle condizioni di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
• la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
• la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.
* * *
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Nota informativa Mod. N.I. 1811/DIF
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a novembre 2018.
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
TUTELA LEGALE SMART | Art. 1 | Pg. 2 |
TUTELA LEGALE PLUS | Art. 2-3 | Pg. 3 |
TUTELA LEGALE EXTRA | Art. 4 | Pg. 4 |
TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI | Art. 5-6 | Pg. 5 |
TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO | Art. 7-8 | |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI | Art. 9-18 | |
ASSISTENZA PET & BIKE | Art. 19-20 | |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Art. 21-33 |
GUIDA ALLA LETTURA
Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel Glossario.
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
ARBITRATO | È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. E’ parificata a un’azione in giudizio. |
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
CONTRAVVENZIONE | È una tipologia di reato, punita con l’arresto e/o l’ammenda. |
CONTRAENTE | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
DANNO EXTRACONTRATTUALE | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.. |
DELITTO | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
DIRITTO CIVILE | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. |
DOLOSO | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
FASE STRAGIUDIZIALE | E’ l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. |
FATTO ILLECITO | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
FRANCHIGIA | Spese legali che rimangono in carico all’Assicurato. |
MASSIMALE | La somma entro la quale DAS risponde per ogni Sinistro. |
NUCLEO FAMILIARE | E’ l’insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia. |
POLIZZA | Il documento che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
SANZIONE AMMINISTRATIVA | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
SINISTRO / EVENTO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SPESE PERITALI | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
SPESE DI XXXXXXXXXXX | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti. |
TRANSAZIONE | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
UFFICI E NEGOZI AL DETTAGLIO | Immobili che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con i codici categoria catastale A10, e C1. |
smart
TUTELA LEGALE SMART
ARTICOLO 1 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
1.1. - COSA E’ ASSICURATO CON LA FORMA DI GARANZIA SMART
1.1.1. DAS tutela i diritti dell’Assicurato negli eventi relativi alla vita privata extraprofessionale, alla proprietà e/o conduzione dell’abitazione di residenza e negli eventi che lo coinvolgono come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale;
b) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall’Assicurato a causa di Xxxxx illecito di terzi;
c) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell’Assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all’intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia (Fase stragiudiziale).
L’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’esistenza e l’operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
1.1.2. Per gli eventi e le garanzie sopra indicati DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza e salve le spese escluse dall’art. 9.
1.1.3. Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.2 - CHI E’ ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del Contraente, del suo Nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del Contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il Contraente, purché residenti in Italia.
1.3 - DOVE VALE LA COPERTURA
1.3.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tali Stati.
1.3.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
1.4 - COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
1.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per controversie relative a immobili diversi dall’abitazione di residenza del Contraente;
c) per controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
d) per diritto del lavoro, diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
f) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli a motore, mezzi nautici e aerei in genere;
g) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
h) per eventi derivanti da fatto doloso dell’Assicurato; in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l’Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da Doloso a colposo.
1.4.2. In caso di controversia tra il Contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
1.5 - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI
Per gli eventi indicati all’art. 1.1.1 lett. b) e c), DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie (Fase stragiudiziale) per un massimo di tre Sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre Sinistri la garanzia viene estesa anche all’azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro.
1.6 - QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
1.6.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
1.6.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
plus TUTELA LEGALE PLUS
QUESTA FORMA DI GARANZIA PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA IN ALTERNATIVA ALLA FORMA DI GARANZIA TUTELA LEGALE SMART
ARTICOLO 2- GARANZIE DI TUTELA LEGALE
2.1 - COSA È ASSICURATO CON LA FORMA DI GARANZIA “PLUS”
2.1.1 DAS tutela i diritti dell’Assicurato negli eventi relativi:
1. alla vita privata extraprofessionale, inclusi gli eventi che lo coinvolgono come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo;
2. a rapporti di lavoro subordinato, escluse le attività di medico e ostetrico/a;
3. alla proprietà e/o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate e proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica. La garanzia opera per:
a) difendersi in un procedimento penale;
b) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall’Assicurato a causa di Xxxxx illecito di terzi;
c) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell’Assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un’esclusione o perché l’evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio limitatamente all’intervento di DAS per la risoluzione amichevole della controversia (Fase stragiudiziale).
L’Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Xxxxxxxx l’esistenza e l’operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.
d) sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, comprese le controversie con il datore di lavoro;
e) sostenere controversie di Diritto civile relative al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riferite ad abitazioni e terreni assicurati;
f) sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
g) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa, davanti all’autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria. La garanzia include le sanzioni amministrative per la presunta inosservanza del D. Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quando l’Assicurato riveste la figura di committente di lavori di manutenzione o ristrutturazione di un immobile direttamente utilizzato;
h) sostenere davanti alla commissione tributaria provinciale competente un contenzioso tributario relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per redditi da lavoro dipendente o assimilato, redditi fondiari, per deduzioni di oneri da tali redditi o detrazioni di oneri dalla suddetta imposta. La garanzia include il pagamento delle spese per l’intervento di un difensore abilitato rientrante tra i soggetti indicati all’art. 12 del Codice del processo tributario (D. Lgs. 546/1992). La garanzia opera se il valore dell’imposta contestata è superiore a 1.000 euro.
2.1.2. A partire dal secondo anno di validità del contratto, la garanzia si estende inoltre ai seguenti atti di volontaria giurisdizione:
a) Separazione consensuale tra i coniugi effettuata esclusivamente con ricorso congiunto e tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS.
b) Domanda di divorzio effettuata esclusivamente tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati e comunicato a DAS. La garanzia opera se:
1. la separazione consensuale è avvenuta in vigenza del presente contratto;
2. il ricorso per la separazione consensuale è stato gestito da DAS come sinistro;
3. tra la data di omologazione della separazione consensuale e la data della domanda di divorzio c’è stata continuità della copertura assicurativa con DAS.
c) Assistenza legale nelle istanze di:
1. Interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, o revoca di tali provvedimenti;
2. Istituzione di un amministratore di sostegno a favore di un parente o di un congiunto, o revoca di tale provvedimento;
3. Dichiarazione di assenza, morte presunta o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.
2.1.3. Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l’azione in giudizio in ogni sua fase, fino all’importo del Massimale indicato in Polizza e salve le somme escluse dall’art. 9
2.1.4. Per i medesimi eventi DAS provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato:
a) ad erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
b) ad anticipare la cauzione eventualmente disposta dall’autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
2.2. - CHI È ASSICURATO
2.2.1. Le garanzie operano a favore del Contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del Contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non hanno la residenza presso il Contraente, purché residenti in Italia.
2.2.2. Se il Contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
2.3. - DOVE VALE LA COPERTURA
2.3.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa, per le garanzie indicate all’art. 2.1.1 lett. a), b) e c);
b) dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie indicate all’art. 2.1.1 d), ed e);
c) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, per le altre garanzie.
2.3.2 Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
2.4. - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
2.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia, del procedimento o il valore della Sanzione Amministrativa al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 500 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
b) per le controversie contrattuali, se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni;
c) per controversie relative all’acquisto e alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
d) per diritto di famiglia, ad eccezione degli atti di volontaria giurisdizione per i casi avvenuti dopo 365 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione;
e) per diritto delle successioni e delle donazioni;
f) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
g) per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei;
h) per la materia fiscale e tributaria, salvo quanto previsto nelle singole garanzie;
i) per controversie di lavoro subordinato e procedimenti penali quando l’Assicurato svolge attività di medico e ostetrico/a;
j) per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
k) per attività di natura politica e sindacale;
l) per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile o se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
m) per eventi derivanti da fatto doloso dell’Assicurato; in caso di procedimento penale per Delitto Doloso, la garanzia opera solo se l’Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale) o derubricazione del reato da Doloso a colposo;
n) per controversie nei confronti di DAS.
2.4.2. In caso di controversia tra Contraente e un’altra persona assicurata, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
2.4.3. Si precisa inoltre che, se l’Assicurato è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione:
a) in caso di procedimento per responsabilità amministrativa-contabile (giudizio di conto presso la Corte dei Conti), la garanzia opera esclusivamente se vi è condanna dell’Assicurato per colpa grave;
b) negli altri casi, la garanzia opera esclusivamente se l’Ente di appartenenza, tempestivamente e puntualmente informato, non sia obbligato al risarcimento delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 28 del CCNL.
2.5. - NUMERO MASSIMO DI PRESTAZIONI
Per gli eventi indicati all’art. 2.1.1 lett. b), c), d) e) f) DAS offre assistenza nella fase di risoluzione amichevole delle controversie (Fase stragiudiziale) per un massimo di tre Sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo; limitatamente ad un solo dei tre Sinistri la garanzia viene estesa anche all’azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro.
Queste limitazioni non valgono se il Contraente ha scelto la condizione aggiuntiva “Tutela legale Extra” riportata in Polizza e pagato il relativo
Premio.
2.6. - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
2.6.1. Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto. Fanno eccezione le seguenti garanzie:
a) le controversie contrattuali, per le quali un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che abbia avuto una durata di almeno 90 giorni;
b) l’assistenza legale negli atti di volontaria giurisdizione, per i quali l’evento è considerato in garanzia se avviene almeno 365 giorni dopo la decorrenza dell’Assicurazione.
2.6.2. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
ARTICOLO 3 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
3.1. - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA “INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROVERSIA DI LAVORO”
3.1.1. Se l’Assicurato, a seguito di una controversia di lavoro subordinato ha richiesto l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, e viene successivamente licenziato, DAS corrisponderà:
a) all’Assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato: un’indennità pari allo stipendio netto precedentemente goduto, fino a un massimo di tre mensilità, con il limite massimo di 5.000 euro;
b) all’Assicurato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato:
1. il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento per 12 mesi al servizio Linkedin Premium Career, offerto da Linkedin Ireland Unlimited Company, con il limite massimo di 300 euro;
2. il rimborso delle spese sostenute per usufruire dei servizi “CV Clinique” offerti da Trovolavoro Srl e disponibili sul sito xxxxx://xxxxxx. xxxxxxxx.xx, con il limite massimo di 200 euro.
3.1.2. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.
3.2. - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA “RIMBORSO SPESE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILE”
3.2.1. Se l’abitazione di residenza viene occupata abusivamente da terzi che non hanno avuto, nemmeno in passato, il titolo per condurlo o per accedervi, a seguito della richiesta di intervento di DAS per la garanzia di tutela legale, DAS corrisponderà inoltre un rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per:
a) spese sostenute dall’Assicurato per soggiornare in una struttura alberghiera in attesa di tornare in possesso dell’immobile;
b) spese per la riparazione e/o sostituzione delle porte di accesso all’immobile occupato.
3.2.2. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo.
3.3. - CHI È ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del Contraente, del suo nucleo familiare e dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico. Si considerano comunque assicurati il coniuge e i figli del Contraente di età inferiore ai 25 anni, anche se non aventi la residenza presso il Contraente, purché residenti in Italia.
Se il Contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
3.4. - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
3.5. - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
3.5.1. La garanzia “indennità di licenziamento a seguito di controversia di lavoro” è esclusa se l’Assicurato:
a) non risulta essere iscritto nelle liste di collocamento;
b) percepisce un’indennità derivante da trattamento di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riceve dal datore di lavoro il rimborso di eventuali stipendi non corrisposti a seguito di una sentenza di nullità del licenziamento e di reintegro. In tal caso DAS richiederà il rimborso dell’indennità corrisposta entro 60 giorni dalla richiesta.
3.5.2. La garanzia “rimborso spese per occupazione abusiva di immobile” è esclusa se viene occupata illegalmente un’abitazione diversa da quella di residenza del Contraente.
3.6. - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
extra TUTELA LEGALE EXTRA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto dopo le 24 del giorno in cui viene richiesta a DAS la prestazione di tutela legale ed entro la scadenza della Polizza. A tal fine farà fede la data di denuncia del Sinistro di tutela legale.
QUESTA CONDIZIONE AGGIUNTIVA PUÒ ESSERE ACQUISTATA A SCELTA DEL CONTRAENTE, CON IL PAGAMENTO DEL PREMIO AGGIUNTIVO INDICATO IN POLIZZA ED È OPERANTE SE INDICATA IN POLIZZA CON IL TESTO “TUTELA LEGALE EXTRA”.
ARTICOLO 4 - CONDIZIONE AGGIUNTIVA “TUTELA LEGALE EXTRA”
4.1. Con la presente condizione aggiuntiva vengono eliminate le limitazioni al numero massimo delle prestazioni previste dalla garanzia Tutela legale Plus, senza applicazione di alcuna Franchigia.
4.2. La garanzia viene inoltre estesa alle controversie relative all’acquisto di un’abitazione direttamente condotta dall’Assicurato, inclusi eventuali vizi occulti che si siano manifestati successivamente all’acquisto, a parziale deroga all’esclusione indicata all’art. 2.4.1 lett. c). Tale garanzia opera con un massimale di 8.000 euro per Sinistro. L’evento è considerato in garanzia se avviene dopo 180 giorni dal giorno di decorrenza del contratto o, se sottoscritta successivamente, della condizione aggiuntiva, e se l’Assicurato ne viene a conoscenza entro due anni dalla scadenza della Polizza.
TUTELA LEGALE IMMOBILI LOCATI A TERZI
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLA SEZIONE “TUTELA LEGALE PLUS” CON
IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO INDICATE IN POLIZZA. ARTICOLO 5 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
5.1. - COSA E’ ASSICURATO
Le garanzie indicate nella sezione Tutela legale Plus sono estese agli immobili ad uso abitativo o Uffici e negozi al dettaglio, indicati in Polizza,
locati a terzi con regolare contratto di locazione. La garanzia è estesa inoltre:
a) alle controversie per danni subiti all’immobile e/o al suo contenuto per Xxxxx illecito dell’inquilino;
b) all’assistenza legale per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti, senza l’intervento di un giudice (Fase stragiudiziale);
c) all’assistenza legale per esercitare l’azione di sfratto per morosità nei confronti dell’inquilino, compresa l’eventuale azione per il recupero dei canoni non corrisposti. Per questa garanzia DAS può applicare una Franchigia di 1.500 euro nei casi previsti dall’art. 10.
5.2. - COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia non opera per azioni di sfratto per motivi diversi dalla morosità dell’inquilino, quali ad esempio lo sfratto per finita locazione.
5.3. - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
5.4. - QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto trascorsi 90 giorni dal
giorno in cui decorre l’Assicurazione.
ARTICOLO 6 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
6.1 - COSA E’ ASSICURATO
6.1.1. Se l’Assicurato usufruisce della prestazione indicata all’art. 5.1 lett. c) “sfratto per morosità” su una abitazione locata a terzi, DAS offre il rimborso delle seguenti spese finalizzate alla ricerca di un nuovo inquilino:
a) pubblicazione di un annuncio a pagamento su quotidiani, riviste specializzate e/o portali web;
b) servizio di intermediazione svolto da un soggetto abilitato a norma di legge, anche tramite portali web.
6.1.2. La prestazione opera per un rimborso massimo di 300 euro.
6.1.3. Le garanzie sono operanti con il limite di una prestazione per anno assicurativo, indipendentemente dal numero di abitazioni assicurate locate.
6.2 - COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA La garanzia non opera per:
a) spese sostenute a seguito di un’azione di sfratto per la quale l’Assicurato non usufruisce della prestazione di tutela legale o se l’azione di sfratto non è coperta da questo contratto;
b) spese sostenute a seguito di azione di sfratto su immobili non ad uso abitativo assicurati con questo contratto.
6.3. - DOVE VALE LA COPERTURA
Le garanzie valgono per gli eventi accaduti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
6.4 - QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto dopo 180 giorni dal giorno in cui decorre l’Assicurazione.
TUTELA LEGALE DAS IN MOVIMENTO
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLA SEZIONE “TUTELA LEGALE SMART” O “TUTELA LEGALE PLUS”, CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN POLIZZA.
ARTICOLO 7 - GARANZIE DI TUTELA LEGALE
7.1 - COSA E’ ASSICURATO
7.1.1. La garanzia estende la tutela dei diritti dell’Assicurato anche negli eventi relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli conducibili con patente di categoria A o B e di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.
7.1.2. La garanzia opera con un massimale per evento di 100.000 euro, in deroga a quanto indicato in Polizza per le altre sezioni di tutela legale sottoscritte.
7.2 - CHI E’ ASSICURATO
7.2.1. Le garanzie operano a favore del Contraente e del suo nucleo familiare, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà.
7.2.2. Sono assicurati, anche se non risiedono con il Contraente:
a) il coniuge non legalmente separato, purché residente in Italia;
b) i figli di età inferiore a 25 anni, purché residenti in Italia.
7.2.3. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
7.2.4. Se il Contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
7.3 - DOVE VALE LA COPERTURA
7.3.1 Le garanzie operano per gli eventi che avvengono in tutto il mondo.
7.3.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi che insorgano in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
7.4 - COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
7.4.1. La garanzia è esclusa:
a) se il valore economico oggetto della controversia o del procedimento o se il valore della sanzione amministrativa applicata è inferiore a 250 euro;
b) per le controversie contrattuali, se la violazione, anche presunta, di una norma contrattuale avviene nei primi 90 giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. Questa limitazione non vale se la Polizza è stata emessa in sostituzione di un contratto analogo in essere con DAS per i medesimi rischi che abbia avuto una durata minima di 90 giorni;
c) per richieste di risarcimento di danni non derivanti da obbligazioni contrattuali causati dall’Assicurato a terzi;
d) se l’Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale);
e) per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente stradale, se non vi è accoglimento almeno parziale dell’opposizione;
f) se l’Assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l’Assicurato guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, l’esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.
7.4.2. In caso di vertenze tra più Assicurati, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.
7.5 QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se, sulla base dei criteri definiti nell’articolo 11, è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
ARTICOLO 8 - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE
8.1 - COSA E’ ASSICURATO
DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall’Assicurato:
8.1.1. Recupero punti e riesame patente di guida. Se l’Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell’Assicurazione, DAS rimborsa le spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, fino a un massimo di 1.000 euro.
8.1.2. Traino. DAS rimborsa le spese di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un’autofficina, fino a un massimo di 200 euro. Se l’evento è coperto da un’Assicurazione di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all’integrazione di quanto non liquidato dall’altra compagnia di assicurazione.
8.1.3. Diaria per sospensione illegittima della patente di guida. DAS rimborsa all’Assicurato, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate, una diaria giornaliera di 25 euro, nel caso di ritiro temporaneo della propria patente di guida in esecuzione di un provvedimento dell’autorità
italiana, esclusivamente se il provvedimento di sospensione della patente viene annullato a seguito di ricorso presentato dall’Assicurato e per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e quella di restituzione della patente, fino a un massimo di 180 giorni.
8.1.4. Diaria da fermo per sequestro del veicolo. In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto durante il periodo di validità della Polizza, DAS rimborsa le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto dall’Assicurato l’intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.
8.1.5. Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo. DAS corrisponderà un importo fisso di 100 euro complessivi se l’Assicurato deve provvedere alla duplicazione della patente, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, fino a un massimo di 400 euro.
8.2 - CHI E’ ASSICURATO
8.2.1. Le garanzie operano a favore del Contraente e del suo nucleo familiare, alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà.
8.2.2. Sono assicurati, anche se non risiedono con il Contraente:
a) il coniuge non legalmente separato, purché residente in Italia;
b) i figli di età inferiore a 25 anni, purché residenti in Italia.
8.2.3. Sono inoltre assicurati:
a) i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà del nucleo familiare;
b) i proprietari e i trasportati dei veicoli condotti dal nucleo familiare.
8.2.4. Se il Contraente ha scelto l’opzione “single”, le garanzie operano unicamente a suo favore.
8.3 - DOVE VALE LA COPERTURA
La garanzia indicata all’articolo 8.1.2. “Traino” opera per gli eventi che avvengono in tutti gli Stati d’Europa.
Le altre garanzie operano per gli eventi che avvengono in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
8.4 - COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
La garanzia è esclusa se l’Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o nel caso vengano applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del Codice della Strada, salvo i casi in cui sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).
8.5 - QUANDO UN EVENTO E’ CONSIDERATO IN GARANZIA
Un evento rientra nell’oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI
ARTICOLO 9 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 14 e 15;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
f) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l’Assicurato si costituisce parte civile. In ogni caso, DAS rimborsa fino a un massimo di 500 euro;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l’Assicurato dovrà restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
j) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
ARTICOLO 10 - IN QUALI CASI UNA QUOTA DELLA SPESA RESTA A CARICO DELL’ASSICURATO: LA FRANCHIGIA
10.1. Se l’Assicurato deve sostenere un’azione in giudizio per una controversia di Diritto civile o si rivolge al giudice per un atto di volontaria
giurisdizione coperto dalla Polizza, una quota della spesa resterà a suo carico se intende avvalersi dell’assistenza di un legale di propria fiducia anziché di un legale indicato da DAS. DAS infatti applicherà in questi casi una Franchigia assoluta pari a 1.500,00 euro sulle spese di cui dovrebbe farsi carico.
10.2. La Franchigia non verrà invece applicata nei seguenti casi:
a) se l’Assicurato intende avvalersi dell’assistenza di un legale indicato da DAS;
b) se l’Assicurato deve sostenere un procedimento penale o amministrativo;
c) se si verifica un conflitto di interessi fra l’Assicurato e DAS;
d) se l’Assicurato ha scelto la condizione aggiuntiva “Tutela legale Extra” e pagato il relativo Premio;
e) per le controversie e i procedimenti previsti dalla sezione garanzie “DAS in movimento”.
ARTICOLO 11 - COME SI DETERMINA LA DATA IN CUI AVVIENE UN EVENTO
11.1 Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’Assicurato, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
b) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall’Assicurato;
c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell’Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
d) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative e nel contenzioso tributario;
e) la data in cui è avvenuto l’incidente stradale che ha portato al sequestro del veicolo, in caso di presentazione di istanza di dissequestro;
f) la data di presentazione dell’istanza nei casi di volontaria giurisdizione.
11.2. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.
ARTICOLO 12 - COME RICHIEDERE L’INTERVENTO DI DAS: LA DENUNCIA DI XXXXXXXX
12.1. Per richiedere le prestazioni previste dall’Assicurazione l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
12.2. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della
tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
12.3. Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
12.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dall’Assicurazione, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
12.5 In caso di procedimento penale, l’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
ARTICOLO 13 - COME RICHIEDERE LA CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Per richiedere una consulenza legale telefonica l’Assicurato dovrà chiamare il numero verde , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 14 - MODALITA’ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
14.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private
-D. Lgs. 209/05). A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l’Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
14.2. DAS autorizzerà l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessaria la difesa dell’Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L’Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
14.3 Se il Contraente non ha scelto di sottoscrivere la condizione aggiuntiva Tutela legale Extra, l’azione in giudizio sarà autorizzata solo se il valore economico della controversia è superiore a 1.500 euro. Tale limite non si applica per i procedimenti penali o amministrativi.
14.3. Se DAS ha ritenuto che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’Assicurato che non condivida il parere di DAS può, in alternativa all’Arbitrato previsto all’articolo 18, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
14.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; in tal caso si ricorda che l’Assicurato potrebbe doversi fare carico di una quota delle spese (Franchigia), secondo quanto indicato all’art. 10;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
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c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
14.5. In caso di procedimento penale per Delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata ad assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o a derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
14.6. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
c) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura;
d) in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.
ARTICOLO 15 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dall’Assicurazione, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’Assicurato. Se l’Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 16 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 17 - ESONERO DI RESPONSABILITA’
17.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
17.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato.
ARTICOLO 18 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
18.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
18.2. L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
18.3. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
SEZIONE GARANZIE DI ASSISTENZA
18.4. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
QUESTE GARANZIE POSSONO ESSERE ACQUISTATE A SCELTA DEL CONTRAENTE, UNITAMENTE ALLE SEZIONI “TUTELA LEGALE SMART” O “TUTELA LEGALE PLUS”, CON IL PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO. LE GARANZIE OPERANO SE SONO RICHIAMATE IN POLIZZA.
PREMESSA
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri relativi alle garanzie di assistenza DAS si avvale di:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 XXXXXX.
con la quale l’assicurato ha facoltà di corrispondere per tutto quanto attiene la gestione dei sinistri del ramo assistenza.
ARTICOLO 19 - ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO ARTICOLO
Animale domestico | Si intende il cane o il gatto di proprietà del Contraente/Assicurato |
Massimale / Somma Assicurata | L’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro |
Prestazione | L’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato nell’accadimento di un sinistro rientrante nell’ Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia assicurativa |
Struttura Organizzativa | La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza |
19.1. COSA E’ ASSICURATO
19.1.1. CONSULENZA VETERINARIA
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria la
Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
19.1.2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia del proprio animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito a:
a. utilizzo di specifici prodotti alimentari;
b. utilizzo di integratori;
c. alimentazione specifica per i cuccioli.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
19.1.3. SECOND OPINION VETERINARIA
Nel caso in cui l’animale domestico di proprietà dell’Assicurato abbia un’alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico- diagnostica, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell’esperienza di veterinari qualificati.
L’Assicurato accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla pagina dedicata al prodotto “Miglior Amico” potrà scaricare e utilizzare il modulo che, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo indicato nello stesso, allegando la documentazione medica per la valutazione del caso e copia del documento di registrazione anagrafe animali d’affezione/anagrafe nazionale felina.
La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.
19.1.4. INVIO PET SITTER
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.
Nel caso in cui l’Assicurato, dovendo spostarsi dal proprio comune di residenza per presenziare ad un processo in qualità di testimone, si trovasse nell’impossibilità di accudire il proprio animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell’Assicurato.
Massimale:
DAS terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo 3 giorni per 1 ora al giorno. Operatività:
Europ Assistance per il primo invio richiede un preavviso di 3 giorni per consentire l’erogazione della prestazione.
19.1.5. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO
La prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un viaggio necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
19.1.6. SEGNALAZIONE DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA
La prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l’Assicurato, a seguito di malattia o infortunio del proprio animale domestico verificatosi durante un viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.
19.2. CHI E’ ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del contraente per l’animale domestico identificato in polizza.
19.3. DOVE VALE LA COPERTURA
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro, più precisamente:
- per la prestazione Consulenza in Viaggio: Mondo salvo diverse specifiche indicazioni;
- per le altre prestazioni: Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
00.0. COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA Sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale ad eccezione dei cani guida per non vedenti;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
f) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni;
g) animali domestici che abbiamo età superiore a dieci anni. Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.
19.5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa ai numeri 800.069106 - 02.58245321 appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 C.C.
ARTICOLO 20 - BIKE INSURANCE
DEFINIZIONI SPECIFICHE UTILIZZATE IN QUESTO ARTICOLO
Veicolo | La bicicletta con due ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì comprese le biciclette a pedalata assistita (pedelec o comunemente denominata e-bike), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. Ai fini della presente polizza non rientrano nella definizione di veicolo/velocipede i risciò, i tandem, i monopattini |
Viaggio | Qualunque spostamento dell’Assicurato che preveda l’utilizzo del Veicolo come sopra definito |
20.1. COSA E’ ASSICURATO
20.1.1. TRASPORTO BICICLETTA
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso che provvederà al trasporto del Veicolo dal luogo dell’immobilizzo, purché si trovi sulla rete stradale pubblica o aree ad essa equivalenti, al domicilio dell’Assicurato stesso. Qualora il fermo si verificasse al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada), l’Assicurato dovrà portare autonomamente il Veicolo su una strada pubblica per consentire l’intervento del mezzo di soccorso.
Massimale
DAS terrà a proprio carico le spese relative al trasporto sino ad un massimo di 20 Km tra andata e ritorno dal luogo del fermo. Gli eventuali chilometri in eccedenza rimarranno a carico dell’Assicurato.
Esclusioni
Sono escluse dalla Prestazione le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
20.1.2. RIENTRO DELL’ ASSICURATO O PROSEGUIMENTO VIAGGIO
Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente o venisse rubato, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa
che organizzerà il rientro dell’Assicurato (compreso il Veicolo) al suo domicilio/luogo di lavoro o ne organizzerà il proseguimento del viaggio
fornendo:
a) una bicicletta in sostituzione compatibilmente con le disponibilità sul luogo del fermo;
b) un biglietto autoferrotranviario;
c) la disponibilità di un taxi.
Massimale
DAS terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro e per Assicurato.
Esclusioni
Sono esclusi dalla Prestazione:
a) i casi di immobilizzo del Veicolo non dovuti a guasto e/o incidente;
b) le operazioni di ordinaria manutenzione;
c) le eventuali cauzioni richieste dalla società di noleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato. Dove previsto, le società di noleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione.
20.1.3. ASSISTENZA ALLA PERSONA - CONSULENZA MEDICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di Prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
20.1.4. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA
Qualora, successivamente ad una “Consulenza Medica”, emergesse la necessità che l’Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.
In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino purché si trovi entro 100 Km di percorrenza.
La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
20.1.5. INVIO DI UN FISIOTERAPISTA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato in seguito ad infortunio per incidente avvenuto durante l’uso del Veicolo, abbia bisogno di un fisioterapista a domicilio nel periodo di convalescenza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato un fisioterapista.
Massimale
DAS terrà a proprio carico l’onorario del fisioterapista fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa certificato di pronto soccorso o del medico specialista, attestante la diagnosi per la quale viene richiesto l’intervento del fisioterapista.
20.2. CHI E’ ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del Contraente.
20.3. DOVE VALE LA COPERTURA
Si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni vengono fornite.
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
00.0. COSA NON E’ ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:
a) pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare;
b) pratica di sport estremi con l’uso del Veicolo (a titolo esemplificativo: freeride, slopestyle downhill);
c) guerra, terremoti, eruzione vulcanica, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e) dolo dell’Assicurato;
f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
g) malattia;
h) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme- maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
i) tentato suicidio o suicidio.
20.5. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa ai numeri 800.069106 - 02.58245321 appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
20.6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la Prestazione.
20.7. PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’Assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
20.8. SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 21 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO
21.1. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza; se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’Assicurazione scade il giorno indicato in Polizza se non viene rinnovata.
21.2. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile.
ARTICOLO 22 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’Assicurazione viene rinnovata per un anno se non viene disdetta dal Contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all’art. 28.2.
ARTICOLO 23 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
23.1. Il costo dell’Assicurazione, detto Premio, è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in questi casi il Premio è aumentato del 3% e per ogni rata viene applicato un diritto fisso di emissione di 3,01 euro. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
23.2. Il Premio deve essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 24 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la Polizza prevede un Premio indicizzato, il Massimale e il Premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il Massimale e il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il Massimale, il Premio superassero il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il Contraente sia DAS possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il Massimale, il Premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il Contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 25 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO
25.1. Una volta firmata la Polizza e pagato il Premio il Contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l’Assicurazione cessa dalla data di decorrenza e il Premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge.
25.2. Se il Contraente o l’Assicurato richiedono una prestazione a DAS prima dei 30 giorni utili, la Polizza si considera definitivamente accettata dal Contraente.
ARTICOLO 26 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
26.1. Se il Contraente non ha più bisogno dell’Assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il Contraente di pagare le rate di Premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
26.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il Contraente sia DAS possono recedere dall’Assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il Contraente, l’Assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’Assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 27 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
27.1. Il Contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
27.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’Assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
ARTICOLO 28 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
28.1. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
28.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, può richiedere al Contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del Premio, fatto salvo il diritto di recesso, secondo quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile.
28.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’Assicurazione come previsto dall’articolo 1898 del Codice Civile.
28.4. Il Contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 29 - MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON DAS
29.1. Tutte le comunicazioni che l’Assicurato e il Contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere rilasciate per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di Assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la Polizza è assegnata.
29.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx;
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
c) per esercitare la facoltà di ripensamento o disdetta o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del Contraente può essere inviata anche mediante semplice e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx@xxx.xx, se il Contraente ha fornito a DAS il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.
29.3. Per denunciare un Sinistro, l’Assicurato dovrà seguire le modalità indicate all’art. 12; per richiedere una consulenza legale telefonica dovrà seguire quanto indicato all’art. 13.
29.4. Per esercitare il recesso a seguito di Xxxxxxxx il Contraente dovrà seguire le modalità indicate all’art. 26.2.
29.5. Qualora il contratto sia intermediato da un broker, le comunicazioni che il Contraente o l’Assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’Assicurato o al Contraente.
ARTICOLO 30 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
30.1. Se il Contraente e/o l’Assicurato hanno stipulato altre Assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, nel caso si verifichi un Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
30.2. Se il Contraente o l’Assicurato omettono intenzionalmente tale comunicazione, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
ARTICOLO 32 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 33 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dal presente contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
Condizioni di Assicurazione Modello CA2018/DIF - Documento aggiornato a novembre 2018
Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000 D.A.S.difesalegale@pec.D.A.S..it - www.D.A.S..it
Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n.98740
Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
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