Direzione Acquisti
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Il Direttore
ERRATA CORRIGE
Procedura di gara n° DAC.0152.2020 “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina - Catania, tratta Giampilieri (e) - Fiumefreddo (i), 1° Lotto Funzionale Fiumefreddo (i) - Taormina (i)/Letojanni (e), compresa la realizzazione dell’Interconnessione Taormina - Letojanni e la dismissione degli impianti della linea attuale fra Fiumefreddo e l’allaccio con la linea storica. CUP J11H02000070008 – CIG 8441086C84.
L’art. 28 del contratto posto a base di gara, rubricato “Riserve dell’Appaltatore”, che riporta al comma 2 quanto segue:
“2. Salva l’applicazione delle disposizioni in materia di accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.”
Deve intendersi modificato come segue:
“2. Salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 28 bis e 29, le riserve dell’Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – comunicato
Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015
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l’accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.”
Il comma 4 dell’art. 28 “4. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1 comma 10 del D. L. 32/2019 – come modificato in sede di conversione dalla L. 55/2019 – ove applicabile.” è da intendersi eliminato.
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Viene inserito nel contratto posto a base di gara l’art. 28 bis rubricato “Disposizioni in materia di Accordo Conciliativo” che prevede quanto segue:
“ARTICOLO 28 bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO CONCILIATIVO
1. In relazioni a controversie insorte tra le Parti e oggetto di riserve, le Parti stesse potranno nominare ciascuno un amichevole compositore con il compito di effettuare in buona fede un serio tentativo per il raggiungimento di un accordo conciliativo, assegnando di comune accordo un termine per l’esperimento di tale tentativo e restando inteso che il tentativo stesso potrà essere avviato solo con l’accordo di entrambe le Parti.
2. I due amichevoli compositori, previa acquisizione (i) della relazione del Direttore dei Lavori, (ii) della relazione dell’organo di collaudo, se nominato e (iii) di quant’altro ritenuto necessario per l’esperimento del tentativo, possono sentire - congiuntamente o separatamente - i rappresentanti delle Parti, per acquisire le necessarie informazioni.
3. I due amichevoli compositori, entro il termine assegnato, eventualmente prorogato in accordo con
entrambe le Parti, invieranno alle Parti stesse una lettera congiunta nella quale: (i) indicheranno una loro condivisa e motivata proposta non vincolante di accordo conciliativo, senza posizioni non congiuntamente condivise; (ii) oppure si limiteranno a dare atto, senza motivazioni, che il loro tentativo di accordo conciliativo non ha avuto successo. Resta ferma la facoltà delle Parti di accettare o meno la proposta condivisa degli amichevoli compositori.
4. Il compenso spettante a ciascuno dei due amichevoli compositori viene determinato nella misura del 30% (trenta percento) dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398. Oltre a tale compenso, spetta a ciascuno dei due amichevoli compositori il rimborso delle spese documentate e autorizzate dalle Parti.
I compensi da riconoscere ai due amichevoli compositori sono per il 50% (cinquanta percento) a carico di RFI, e per il 50% (cinquanta percento) a carico dell’Appaltatore.”
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L’art. 29 del contratto posto a base di gara, rubricato “Accordo Bonario”, che riporta al comma 1 quanto segue:
“1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario.”
Deve intendersi modificato come segue:
“1. Alla presente Convenzione si applicano le previsioni dell’art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 63.2 delle CGC, in materia di accordo bonario, fermo restando che le riserve
eventualmente già sottoposte agli amichevoli compositori di cui al precedente art. 28 bis, non potranno essere trattate in sede di accordo xxxxxxx e non contribuiranno al calcolo della possibile variazione dell’importo contrattuale.”
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Tutti i restanti articoli restano invariati e sul Portale Acquisti è disponibile lo schema di contratto modificato.
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Infine si allega alla presente il format che dovrà essere utilizzato per la costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al comma 2 dell’art. 9 rubricato “Anticipazione del prezzo”.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento Xxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXX XXXXXXXX 15.12.2020
17:18:44 UTC