per il Cantone Ticino, al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, fino al 30 giugno 2023
Domanda intesa a conferire carattere obbligatorio generale
per il Cantone Ticino, al contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, fino al 30 giugno 2023
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le parti contraenti, l’Associazione Studi d’Ingegneria e Architettura Ticinesi (ASIAT) da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e Unia dall’altra, con domanda del 20 settembre 2019 chiedono il con- ferimento dell’obbligatorietà generale a livello cantonale ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per gli ingegneri, gli architetti e le professioni affini, qui di seguito riportate.
Art. 4 | Applicazione del contratto, Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) e Commissione di ricorso |
4.1 Per l’interpretazione e l’applicazione del CCL è designata una Commissione Professionale Paritetica Cantonale (CPC) (…).
Art. 5 | Compiti |
5.1 La CPC ha il compito di applicare e far rispettare le disposizioni previste dal presente CCL. Inoltre essa, in caso di necessità, deve provvedere ad interpre- tare le disposizioni contrattuali, conciliare le divergenze di opinioni e risol- vere le controversie relative al CCL.
5.2 La CPC svolge i seguenti compiti:
a) adottare gli opportuni provvedimenti per l’applicazione del CCL (…); (…)
c) allestire il calendario di lavoro;
d) verificare i calendari di lavoro aziendali e speciali;
e) conciliare le divergenze di opinione tra l’azienda e il lavoratore, soprat- tutto riguardo l’assegnazione alle classi salariali;
f) conciliare le controversie tra l’azienda e il lavoratore relative alla sicu- rezza del lavoro e alla prevenzione delle malattie;
g) eseguire controlli salariali e inchieste sulle condizioni di lavoro nelle aziende. La CPC può affidare l’esecuzione di tali compiti alle Sotto- commissioni regionali (SR);
h) eseguire i controlli negli studi professionali e sui cantieri nel rispetto dei disposti del CCL;
(…)
k) amministrare i proventi del contributo paritetico; (…)
m) decidere sulla concessione di sussidi a corsi di formazione e di perfezio- namento professionale organizzati da persone o enti vincolati dal presen- te CCL;
Art. 7 | Controlli aziendali e accertamenti |
7.1 Per l’esecuzione dei controlli giusta l’art. 5, alla CPC deve essere concessa la possibilità di consultare tutti i documenti necessari per lo svolgimento del suo compito.
Art. 8 | Decisioni |
(…).
8.2 La CPC è autorizzata a decretare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento scritto;
b) pena convenzionale:
I. | in casi di mancata concessione di prestazioni pecuniarie fino ad un massimo pari all’importo della prestazione dovuta; |
(…) | |
III. | in tutti gli altri casi fino ad un massimo di fr. 50’000.–; |
(…)
8.4 La parte inadempiente si assume le spese procedurali.
Art. 11 | Contributi paritetici |
11.1 Per la copertura delle spese derivanti dall’applicazione del CCL (…) è istituito un contributo paritetico, da versare alla CPC, del seguente am- montare:
a) Contributo fisso dei datori di lavoro: tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL devono versare un contributo di esecuzione e di controllo pari a CHF 12.50 al mese;
b) Contributo dei lavoratori: tutti i lavoratori assoggettati versano un con- tributo dello 0,4% del salario determinante LAInf. La parte del lavora- tore viene dedotta ogni mese dal salario del lavoratore e deve figurare nel conteggio salario.
11.2 È fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori. Il datore di lavoro è responsabile del pa- gamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
(…)
11.4 L’introito totale (contributo paritetico) della CPC verrà utilizzato:
a) per l’esecuzione e l’applicazione del CCL compresa l’organizzazione e la realizzazione dei controlli;
b) per il sostegno e il finanziamento della formazione e del perfeziona- mento professionale.
Art. 15 | Formazione continua e perfezionamento professionale |
Il lavoratore con l’accordo del datore di lavoro può partecipare a dei corsi per la formazione continua e il perfezionamento professionale. Il lavoratore o il datore di lavoro sottoposto al presente CCL, a condizione che al momento della richie- sta siano in regola con il pagamento dei contributi paritetici, possono chiedere alla Commissione paritetica un sussidio per i costi sostenuti.
Il sussidio copre le spese del tempo di lavoro se il corso è svolto durante la gior- nata lavorativa, le spese di trasferta e la tassa di iscrizione.
Art. 16 | Durata normale del lavoro |
16.1 La durata ordinaria settimanale di lavoro, è di:
16.1.1 40 ore al massimo per gli apprendisti, disegnatori, pianificatori (classifi- cazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), ripartite su cinque giorni
16.1.2 42.5 ore al massimo per gli stagisti, progettisti, tecnici, maestri, architetti, ingegneri (classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 3, 4, 5, 6, 7, 9), ri- partite su cinque giorni
16.1.3 42 ore al massimo per gli amministrativi (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 8), ripartite su cinque giorni
(…)
16.3 È considerato tempo di lavoro il tempo in cui il lavoratore è a disposizio- ne del datore di lavoro. Il tempo per recarsi dall’ufficio al cantiere è con- siderato tempo di lavoro.
16.4 Le pause durante le quali il lavoratore può lasciare il posto di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.
16.5 Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.
Art. 17 | Ore supplementari, ore straordinarie e supplementi salariali |
17.1 È ammesso prestare ore in più rispetto alla durata ordinaria settimanale del lavoro secondo l’art. 16, nel rispetto della Legge sul lavoro, queste sono definite ore supplementari.
Le ore supplementari sono ammesse solo in via eccezionale e quando l’urgenza e la necessità sono chiaramente dimostrate.
Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2), le ore supplemen- tari complessive non possono superare le 15 ore mensili.
17.2 Le ore supplementari vanno pagate a salario base o compensate in tempo libero d’intesa col datore di lavoro entro la fine dell’anno.
Il saldo delle ore supplementari risultanti deve figurare sul conteggio mensile del salario. A fine anno il saldo deve essere azzerato.
(…)
17.4 Supplementi salariali
17.4.1 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori. (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 )
a) Per il lavoro prestato nei giorni festivi e per il lavoro notturno e do- menicale è riconosciuto un supplemento salariale del 50%, queste in- dennità sono da pagare al più tardi alla fine del mese successivo in cui vengono maturate.
b) È lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00 e festi- vo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali per il Cantone Ticino.
Art. 18 | Indennità di trasferta |
18.1 Il lavoratore occupato fuori sede ha diritto al rimborso completo di tutte le spese sostenute come previsto dall’art. 327a del CO, ivi comprese le spese di sussistenza.
18.2 Se il lavoratore, d’intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore proprio egli ha diritto al rimborso di un’indennità pari a 0.60 CHF/km.
L’indennità non è dovuta se il lavoratore inizia o finisce la sua giornata la- vorativa direttamente su un cantiere e il tragitto e il tempo di viaggio ri- spetto alla sua abitazione sono inferiori a quelli dell’usuale tragitto tra l’abitazione e la sede dell’azienda.
Art. 19 | Vacanze |
(…)
19.4 Durante le vacanze il lavoratore non può eseguire lavori per conto di terzi, rispettivamente non può compromettere l’obiettivo del riposo.
19.5 I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono calcolati come giorni di vacanza; il lavoratore è tenuto ad informare immediata- mente il datore di lavoro della malattia o dell’infortunio verificatosi duran- te le vacanze. Convalescenza e cura non sono considerate vacanze. Rima- ne comunque riservato quanto dispone l’art. 329b del CO.
Art. 20 | Giorni festivi |
20.1 Il lavoratore ha il diritto a beneficiare di tempo libero nei giorni festivi previsti nel Canton Ticino.
20.2 Per i giorni festivi parificati alla domenica il lavoratore ha diritto al salario e non deve essere tenuto al recupero di lavoro (sono tali Capodanno, Epi- fania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Festa Nazionale Svizzera, Assun- zione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano).
20.3 Per i giorni festivi non parificati alla domenica il lavoratore non ha diritto al salario e può essere tenuto al recupero (remunerato) del giorno libero effettuato (sono tali San Xxxxxxxx, Festa del lavoro, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Xxxxxx e Paolo, Immacolata). (…).
20.4 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) non è dovuto il re- cupero dei giorni festivi non parificati alla domenica.
Art. 21 | Congedi |
21.1 Il lavoratore ha diritto ai congedi usuali, previa richiesta al datore di lavoro.
21.2 Al lavoratore devono essere concessi i seguenti congedi remunerati:
a) Matrimonio del lavoratore: 3 giorni;
b) Matrimonio di parenti: 1 giorno;
c) Nascita di un figlio: 3 giorni;
d) Morte del coniuge, figlio o congiunto: 3 giorni;
e) Funerale di parenti: ½ giornata;
f) Trasloco: 1 giorno;
g) Visite mediche e dentistiche: il tempo necessario
21.3 Se l’evento avviene in un giorno dove il lavoratore non doveva lavorare o durante le vacanze non vi è obbligo di remunerazione da parte del datore di lavoro.
21.4 Nei casi di congedo non elencati all’art. 21.2 il diritto al salario viene de- terminato secondo l’art. 324a cpv. 1 CO.
21.5 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori (Classificazione vedi appendice 1 e 2: punti 1, 2 ) sono concessi al la- voratore i seguenti congedi e attività:
a) Matrimonio del lavoratore: 5 giorni;
b) Trasloco: 2 giorni;
Art. 22 | Servizio obbligatorio (militare, servizio protezione civile e civile) |
(…).
22.2 Durante il servizio obbligatorio il lavoratore percepisce l’indennità di compensazione per la perdita di guadagno.
22.3 Se il datore di lavoro anticipa il salario al lavoratore che svolge servizio obbligatorio, il datore di lavoro ha diritto alle indennità di perdita di gua- dagno a compensazione dello stipendio anticipato. Se l’indennità di perdi- ta di guadagno supera l’80% dello stipendio, il datore di lavoro deve ver- sare il supplemento al lavoratore.
(…)
22.5 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2) il lavoratore ha dirit- to nei casi normali di corsi di ripetizione o corsi speciali considerati, ai fi- ne del servizio militare, come corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola reclute al 50% se celibe e all’80% se coniugato x xxxx- be con obblighi di assistenza. (…).
Art. 23 | Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia |
23.1 Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore presso un’assicurazione svizzera che garantisca almeno l’80% del salario, per la durata di 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi. La polizza d’assicurazione può prevedere un termine di attesa (per un massimo di 30 giorni) tra l’inizio della malattia e l’indennizzo da parte dell’assicurazione. Durante un even- tuale termine di attesa il datore di lavoro paga al lavoratore l’80% del sala- rio a partire dal 3° giorno. Per i primi 2 giorni di assenza non vi è diritto al salario o all’indennizzo assicurativo (periodo di carenza).
23.2 Il premio dell’assicurazione è a carico in parti uguali del datore di lavoro e del lavoratore.
23.3 Il lavoratore è tenuto a presentare un certificato medico dal terzo giorno di inabilità al lavoro.
23.4 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2):
a) I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore presso una cassa malati svizzera (…) che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la durata di 720 gior- ni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
b) Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare il salario al 100% nei primi trenta giorni di malattia.
c) In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla lavoratrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo il parto. Alla la- voratrice è comunque assicurato quanto stabilito dalla Legge sulla ma- ternità.
Art. 24 | Assicurazione per perdita di xxxxxxx in caso di infortunio professionale e non professionale |
(…)
24.6 Per le seguenti funzioni professionali: Apprendisti, disegnatori, pianifica- tori (classificazione vedi appendice 1 e 2: punto 1, 2):
a) I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il lavoratore contro gli in- fortuni professionali e non professionali presso una compagnia di assi- curazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno di infortu- nio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L’assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
b) Il datore di lavoro si impegna a versare il salario al 100% nei primi 30 giorni di assenza per infortunio. Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni assicurative.
Art. 26 | Decesso del lavoratore e indennità |
(…)
26.2 In caso di decesso del lavoratore durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve pagare il salario per 2 mesi a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per altri 3 mesi sem- preché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.
Art. 28 | Pagamento del salario |
28.1 Il salario mensile viene pagato in 13 mensilità dal datore di lavoro entro l’ultimo giorno del mese. (…).
28.2 Di regola il salario viene pagato in franchi svizzeri. Le parti possono ac- cordarsi, per iscritto, per un salario in valuta diversa.
28.3 Il salario viene versato al netto dei contributi sociali e assicurativi e dell’eventuale imposta alla fonte.
Art. 29 | Assunzione, tempo di prova e fine del contratto |
29.1 I primi 3 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova.
29.2 Durante il periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto in ogni momento con preavviso di sette giorni.
(…)
29.4 Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di 2 mesi e in se- guito con preavviso di 3 mesi.
29.5 La disdetta deve essere notificata in forma scritta. (…).
29.6 Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro sin tanto che il lavoratore è al beneficio di prestazioni assicurative per malattia o infortunio.
(…)
29.8 Il rapporto di lavoro cessa automaticamente e senza disdetta con il rag- giungimento dell’età ordinaria di pensionamento o con l’assegnazione di rendita di invalidità, senza preventiva disdetta.
Art. 31 | Apprendisti |
31.1 Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in materia di forma- zione professionale.
31.2 Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un periodo dell’anno in cui sono soggetti all’obbligo di frequenza dei corsi scolastici di formazione professionale.
31.3 Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25 giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.
31.4 Il premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e non pro- fessionali degli apprendisti è a carico del datore di lavoro.
Art. 35 | Classi salariali e loro adeguamenti |
35.1 I salari minimi sono elencati nell’apposita tabella (Appendice 2) corri- spondente alla convenzione salariale del presente contratto.
APPENDICE 1:
CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI PROFESSIONALI E DELLE PROFESSIONI ASSOGGETTATE AL PRESENTE CCL
1 | In formazione | |
Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è: in formazione (Appendi- ce 2, Convenzione salariale, Punto 1) | ||
– | Presenza di un contratto di apprendistato | |
– | Anticipo inizio apprendistato: inizi anticipati di massimo 4 settimane | |
– | Formazione in azienda prevista dal piano di studi | |
2 | Disegnatori, pianificatori | |
I diplomi con una scuola professionale con attestato di capacità (AFC) rico- nosciuta dalla Confederazione; I diplomi di una scuola tecnica equivalente; Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente; |
3 | Stagista in formazione | |
Nelle seguenti situazioni, la tipologia del salario è: stagista in formazione (Appendice 2 – Convenzione salari, Punto 3): | ||
– | Reinserimento o nuovo orientamento: Gli stage di massimo 6 mesi per il reinserimento o un nuovo orientamento. Lo stagista è in grado di docu- mentare e motivare le ragioni del reinserimento o i motivi che l’hanno portato a valutare un nuovo orientamento professionale. | |
– | Fine studi: Lo stage di massimo 12 mesi di fine studio per i neo laureati o diplomati di scuole o istituti di formazione professionale a tempo pieno entro un anno dall’ottenimento del diploma. | |
4 | Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C | |
I diplomi con una scuola professionale di qualità e di tecnica (ST) ricono- sciuta dalla Confederazione; | ||
I diplomi con una scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) ricono- sciuta dalla Confederazione; | ||
I diplomi di una scuola tecnica equivalente; | ||
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente; | ||
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG C). | ||
5 | Scuola professionale Superiore | |
Le persone con una maestria federale, riconosciuta dalla Confederazione |
6 | Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B |
Architetti x xxxxxxxxx (Bachelor): | |
I diplomi di una scuola tecnica superiore (STS-ETC) riconosciuta dalla Con- federazione; |
I diplomi di un Haute école spécialisée (HES) riconosciuta dalla Confedera- zione; |
I diplomi di una scuola tecnica equivalente; |
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG B). |
7 | Politecnico o equivalente, REG A |
Architetti x xxxxxxxxx (Master): | |
I diplomi di una scuola politecnica (EPFL - EPFZ) riconosciuta dalla Confe- derazione; | |
I diplomi di una scuola tecnica equivalente; | |
Le persone iscritte in qualità di architetto o ingegnere alla Fondazione dei Registri svizzeri dei professionisti nei rami dell’ingegneria, dell’architettura e dell’ambiente (REG A). |
8 | Amministrativi |
I diplomi di una scuola commerciale con attestato di capacità (AFC) ricono- sciuto dalla Confederazione; | |
I diplomi di una scuola commerciale equivalente; | |
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale equivalente. |
9 | Altri - Non classificabile da 1 a 8 |
Le persone che beneficiano di una formazione o un’esperienza professionale per un ruolo esterno all’operatività principale dell’azienda. |
APPENDICE 2:
CONVENZIONE SALARIALE
STIPENDI MINIMI SALARIALI ANNUI
Stipendio compresa 13a, Stipendio mensile minimo = annuo: 13 Convenzione per tutti i collaboratori del campo d’applicazione
Tipologia | Architettura CHF/anno | Civile CHF/anno | RVCS CHF/anno | Elettrico CHF/anno | Specialisti CHF/anno | ||
1 | In formazione: su 40h settimanali | ||||||
1.1 | Apprendista 1° anno | 6’400.00 | 6’400.00 | 6’400.00 | 6’400.00 | 6’400.00 | *) |
1.2 | Apprendista 2° anno | 9’228.00 | 9’228.00 | 9’228.00 | 9’228.00 | 9’228.00 | |
1.3 | Apprendista 3° anno | 13’369.00 | 13’369.00 | 13’369.00 | 13’369.00 | 13’369.00 | |
1.4 | Apprendista 4° anno | 17’510.00 | 17’510.00 | 17’510.00 | 17’510.00 | 17’510.00 | |
2 | Disegnatori, pianificatori: su 40h settimanali | ||||||
2.1 | 1° anno | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | |
2.2 | 2° anno | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | |
2.3 | 3° anno | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | |
2.4 | 4° anno | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | |
2.5 | 5° anno | 64’968.00 | 64’968.00 | 64’968.00 | 64’968.00 | 64’968.00 | |
3 | Stagista in formazione su 42.5h settimanali | ||||||
3.1 | Stagista | 21’012.00 | 21’012.00 | 21’012.00 | 21’012.00 | 21’012.00 | |
4 | Progettisti, Scuola tecnica ST, SSST o equipollente, REG C su 42.5h settimanali | ||||||
4.1 | 1° anno | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | |
4.2 | 2° anno | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | 48’679.00 | |
4.3 | 3° anno | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | 54’111.00 | |
4.4 | 4° anno | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | 59’567.00 | |
4.5 | 5° anno | 61’567.00 | 61’567.00 | ||||
4.6 | 6° anno | 64’968.00 | 64’968.00 | ||||
5 | Scuola professionale Superiore su 42.5h settimanali | ||||||
5.1 | Maestria Federale | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |||
6 | Scuola universitaria professionale o equivalente, REG B su 42.5h settimanali | ||||||
6.1 | 1° anno | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | 60’000.00 | |
6.2 | 2° anno | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | |
6.3 | 3° anno | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
7 | Politecnico o equivalente, REG A: su 42.5h settimanali | ||||||
7.1 | 1° anno | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | 62’000.00 | |
7.2 | 2° anno | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | |
7.3 | 3° anno | 68’000.00 | 68’000.00 | 68’000.00 | 68’000.00 | 68’000.00 | |
8 | Amministrativi: su 42h settimanali | ||||||
8.1 | 1° anno, 1 anno di pratica nella professione | 46’800.00 | 46’800.00 | 46’800.00 | 46’800.00 | 46’800.00 | |
9 | Altri - Non classificabile da 1 a 8: su 42.5h settimanali | ||||||
9.1 | 1° anno, 1 anno di pratica nella professione | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 | 46’853.00 |
*) Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo studio
Campo d’applicazione
1. L’obbligatorietà generale è valida per tutto il Canton Ticino
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
A. a tutti gli studi, aziende o parti di azienda (datori di lavoro) attivi nel set- tore dell’architettura, dell’ingegneria civile, dell’ingegneria edile e terri- toriale (urbanistica, trasporti e mobilità);
B. a tutti i lavoratori delle aziende menzionate al punto A, a eccezione dei quadri dirigenti con salario superiore a fr. 85’000.–.
Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, al Diparti- mento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.
Bellinzona, 5 maggio 2020 | Dipartimento delle finanze e dell’economia Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, Bellinzona |
Domanda intesa a conferire carattere obbligatorio generale per
il Cantone Ticino, al contratto collettivo di lavoro per il settore autotrasporti, fino al 30 giugno 2024
(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)
Le parti contraenti, l’Associazione svizzera dei trasporti stradali (ASTAG) se- zione Ticino da una parte, Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino (OCST) e Les Routiers Suisses (LRS) Regione Ticino e Moesano dall’altra, con domanda del 6 maggio 2019 chiedono il conferimento dell’obbligatorietà gene- rale a livello cantonale ad alcune disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore autotrasporti, qui di seguito riportate.
Art. 2 | Periodo di prova - disdetta |
2.1 I primi tre mesi sono considerati periodo di prova. Durante questo periodo il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento, per la fine di una settimana lavorativa, con preavviso di 7 giorni.
2.2 Trascorso il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto, da ambo le parti, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini di preav- viso:
a) un mese nel primo anno di servizio;
b) due mesi tra il secondo e il nono anno di servizio;
c) tre mesi in seguito.
Art. 3 | Cauzioni - danni |
3.1 Il datore di lavoro può esigere le prestazioni di una cauzione ai sensi dell’art. 330 del CO.