CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PISTA IN ASFALTO CON ESCLUSIONE DI RICOVERO O PER MEZZI RICOVERATI IN HANGAR CON CONTRATTO DI AFFITTO
CONTRATTO DI CONCESSIONE D’USO PISTA IN ASFALTO CON ESCLUSIONE DI RICOVERO O PER MEZZI RICOVERATI IN HANGAR CON CONTRATTO DI AFFITTO
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
SKYLINE S.r.l., con sede in 40064 Xxxxxx Xxxxxx XX, Xxx Xxxxxxxxxx, 0, Codice Fiscale 00829170620, in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Xxxxxxx Xxxxx di seguito denominata “CONCEDENTE”;
E
Sig./Ditta:.…………………………………………………………………………………………………………………….
Residente a:……………………………………CAP:………………in Via…………………………………………n°…… Telefono:…………………………..Cellulare:…………………………..e-mail:……………………………………………
Codice Fiscale:………………………………………………….Partita IVA:………………………………………………
In seguito denominato “UTENTE”
PREMESSO
- che il CONCEDENTE è proprietario del complesso immobiliare ad uso Aviosuperficie sito in comune di Ozzano dell’Xxxxxx, (Xxxxxxx), Xxx Xxxxxxxxxx, 0;
- che l’UTENTE è proprietario od esercente del velivolo marche:
- che i regolamenti allegati al presente contratto: ALLEGATO 1 (Regolamento dell’Aviosuperficie ) ed ALLEGATO 2 (Regolamento sull’uso della corsia di rullaggio e della pista in asfalto), sono parte integrante dello stesso e vengono sottoscritti per integrale accettazione dall’UTENTE,
ciò premesso dalle parti,
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
1) OGGETTO DEL CONTRATTO:
Il CONCEDENTE concede all’UTENTE di utilizzare in via non esclusiva la pista di volo in asfalto, sita all’interno del complesso immobiliare, per l’approdo ed il decollo del velivolo sopra identificato. L’utilizzo della pista potrà avvenire nei giorni di apertura del complesso, così come indicato nei regolamenti allegati ed, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni ivi fissate e delle vigenti normative. Il presente contratto è strettamente riservato e non può essere oggetto di cessione. L’UTENTE non potrà sostituire altri nell’utilizzo della pista, neppure a titolo gratuito, pena la decadenza di pieno diritto della concessione.
2) DURATA:
La durata della presente concessione decorre dal e terminerà il con tacito rinnovo alla scadenza, per ulteriori 6 (sei) mesi, ove non intervenga disdetta, da una delle due parti, da inviarsi 60 (sessanta) giorni prima della scadenza e da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da affidare agli uffici postali ed in questo caso farà fede il timbro di accettazione da parte dell’Ente Postale.
3) FACOLTA’ DI RECESSO:
E’ data facoltà a ciascuna delle parti di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con preavviso di giorni 60 (sessanta), da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata A/R da affidare agli uffici postali. Farà fede il timbro di accettazione da parte dell’Ente Postale. Eventuali canoni già pagati per periodo più lungo, verranno restituiti dal Concedente pro rata non utilizzata, escludendo ovviamente dal conteggio il periodo di preavviso.
La richiesta di recesso da parte del CONCEDENTE potrà avvenire a suo insindacabile giudizio e senza giusta causa.
4) LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITA’ DEL CONCEDENTE:
L’UTENTE ha facoltà di utilizzare, sotto la propria esclusiva cura e responsabilità, uno spazio esterno su aree in erba o all’interno dell’Hangar affittato, per lo stazionamento o il ricovero del proprio velivolo, esclusa peraltro ogni e qualsiasi obbligazione del CONCEDENTE in ordine alla sua custodia e con espresso esonero di responsabilità dello stesso ove si verifichino danni di qualsiasi natura ed entità al velivolo stesso.
Sigla Utente Sigla Skyline
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5) CORRISPETTIVO:
Il corrispettivo semestrale per l’utilizzo della pista viene concordemente fissato in Euro I.V.A. compresa, ovvero ad una cifra pari al 40% delle tariffe esposte (che comprendono l’hangaraggio del velivolo), da pagarsi anticipatamente entro i primi 15 giorni del periodo.
Le parti convengono sin d’ora, ove il contratto si rinnovi tacitamente, come previsto nelle clausola 2) che, a far tempo dall’inizio di ogni anno, il corrispettivo potrà essere aggiornato, a semplice comunicazione del CONCEDENTE, attraverso la pubblica esposizione delle nuove tariffe, con un aumento percentuale massimo pari al 10% dell’importo pagato l’anno precedente, che l’UTENTE dichiara sin d’ora di conoscere o presumere e quindi di accettare espressamente.
Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini di cui sopra, comporterà per l’UTENTE il recesso automatico del presente contratto ed il Concedente sarà quindi autorizzato ad impedire l’utilizzo della pista da parte dell’Utente.
6) OBBLIGHI DEL CONCEDENTE:
Il CONCEDENTE si impegna a svolgere tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista in asfalto e della corsia di rullaggio, al fine di mantenerle idonee all’uso convenuto.
L’UTENTE prende atto che è esclusa ogni obbligazione del CONCEDENTE in ordine alla custodia del velivolo, essendo la stessa a cura e responsabilità dell’Utente.
7) OBBLIGHI DELL’UTENTE:
L’UTENTE si obbliga per la durata del contratto:
- A rispettare quanto previsto nel presente contratto, nel “Regolamento dell’Aviosuperficie” e nel “Regolamento sull’uso della corsia di rullaggio e della pista in asfalto”.
- Alla stipulazione della necessaria assicurazione del velivolo contro responsabilità civile verso terzi.
- A fornire a richiesta del CONCEDENTE copia del certificato di immatricolazione e della assicurazione del velivolo.
- Ad utilizzare lo spazio per lo stazionamento del proprio velivolo sotto la propria esclusiva responsabilità, rinunciando, conseguentemente, sin da ora a richiedere al CONCEDENTE il risarcimento di ogni e qualsiasi forma di danno eventualmente occorso al velivolo, a suoi componenti e/o alla pertinenziale attrezzatura e strumentazione, nonché eventuali danni meteorologici.
8) DIRITTO DI RITENZIONE:
Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito ed in ogni caso, il mancato adempimento degli obblighi del contratto da parte dell’UTENTE, ove risulti causativo di danno per il CONCEDENTE, comporterà per il CONCEDENTE, la facoltà di esercitare il diritto di ritenzione sul velivolo di proprietà dell’UTENTE e ciò fino alla definizione di ogni pendenza.
9) MOVIMENTAZIONE DEL VELIVOLO:
L’UTENTE autorizza sin d’ora il CONCEDENTE alla movimentazione del proprio velivolo con posizionamento dello stesso in aree diverse nei seguenti casi:
- Recesso dal presente contratto da parte del CONCEDENTE o dell’UTENTE, decorso il periodo di preavviso.
- Scadenza dei termini contrattuali o mancato pagamento del canone entro i termini previsti.
- Manifestazioni aeree, mostre ed altre manifestazioni.
L’UTENTE rinuncia sin d’ora a richiedere al CONCEDENTE il risarcimento di ogni e qualsiasi danno eventualmente occorso al velivolo, anche di natura meteorologica, (per es. grandine, neve o vento), durante il suo stazionamento all’esterno.
10) CONTROLLI:
Il CONCEDENTE si riserva la facoltà di esercitare, personalmente o a mezzo mandatario, ogni controllo al fine di constatare le modalità d’uso da parte dell’UTENTE.
11) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:
Le clausole del presente contratto sono tutte interdipendenti ed essenziali, per cui l’inosservanza di anche una sola di esse produrrà per il CONCEDENTE la facoltà di ritenere risolto il contratto a norma dell’art. 1456 c.c., decorsi giorni dieci dall’avvenuta contestazione.
In particolare, fatto salvo il risarcimento del danno, produrranno la risoluzione di diritto del contratto:
- La cessione a qualunque titolo del presente contratto.
- La violazione, anche di un sol punto degli allegati “Regolamento dell’Aviosuperficie”e “Regolamento sull’uso della pista”.
- Il mancato pagamento del canone nei termini contrattuali previsti.
- L’inadempimento agli obblighi di cui sub 7.
- Lo svolgimento di qualsiasi attività didattica se non espressamente autorizzata.
Sigla Utente Sigla Skyline
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12) MODIFICHE AL CONTRATTO:
Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere pattuite ed accettate per iscritto da entrambe le parti, eccezion fatta per gli aggiornamenti automatici del corrispettivo di cui alla clausola n° 5 secondo capoverso.
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’UTENTE, a norma della legge 31.12.1996, n° 675 e successive modificazioni, autorizza il CONCEDENTE alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione dei propri dati personali contenuti nel presente documento.
14) FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, sarà competente, in esclusiva, il Foro di Bologna. Letto accettato e sottoscritto, Ozzano dell’Xxxxxx,
L’UTENTE SKYLINE S.r.l.
L’utente sottoscrive per espressa approvazione ex art. 1341 co. 2 x.x. xxxxx xxxxxxxx xx 0 (Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx), n° 2 (Durata ), n° 3 (Facoltà di recesso), n° 4 (limitazione della responsabilità del Concedente), n°5 (Corrispettivo), n° 7 Obblighi dell’Utente), n° 8 (Diritto di ritenzione), n° 9 (Movimentazione del velivolo), n° 11 (Clausola risolutiva espressa), n°14 (Foro competente).
L’UTENTE
PAGAMENTI
(indicare con una crocetta e firmare il tipo di pagamento prescelto)
# TRAMITE ADDEBITO CON CARTA DI CREDITO
L’UTENTE autorizza SKYLINE S.r.l. ad addebitare l’importo del corrispettivo indicato al punto 4) del presente contratto sulla seguente carta di credito tipo: n° Scadenza:
ed autorizza SKYLINE S.r.l. ad addebitare automaticamente gli importi del presente contratto anche per i taciti rinnovi, fino a ricevimento di un eventuale recesso, in forma scritta, della suddetta autorizzazione.
# TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Il corrispettivo dovuto, nei termini previsti al punto 5 del contratto, sarà versato tramite bonifico bancario a favore di Skyline S.r.l. a :
CREDEM S.p.A.
Filiale di San Xxxxxxx di Savena -BO-
Cod. IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
# TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
Ozzano dell’Xxxxxx Firma dell’Utente
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