La concessione dei mutui agli Enti
x. xxxxxxx
La concessione dei mutui agli Enti
Aprile 2000
sommario analitico
A F
accettazione della parte espropriata acquisto di beni
acquisto di beni immobili ammortamento
attestazione del responsabile del procedimento attestazioni del Segretario dell’Ente. automezzi speciali
C
cancellazione del ruolo cessione di credito
circolare n. VIII del 24 settembre 1999 compensazione amministrativa competenze tecniche
consorzi dei Comuni
contratto definitivo redatto in forma pubblica contratto di mutuo
contributo per la cassa di previdenza del professionista contribuzione statale, regionale e provinciale controfirma per accettazione
criteri per l'accoglimento delle richieste di mutuo
D
D. Legs. n.77/1995 D.M. 28/2/1995
debiti fuori bilancio decadenza del mutuo decorrenza dell'ammortamento delegazione di pagamento delibera CIPE del 20/12/1990
delibera del C.d.A. n.956/1999 delibera di assunzione del mutuo devoluzione dei mutui
dichiarazione del responsabile del procedimento differimento dell'ammortamento
direttore del lavori
Direzione Centrale del Credito, Attività Sociali e Previdenza integrativa
domanda di mutuo
E
enti mutuatari espropriazioni
estinzione anticipata del mutuo
estinzione anticipata di mutui già rinegoziati
fideiussione
G
garanzia
I
importo del mutuo indennità di esproprio. indennità di mora
indennizzo per l'estinzione anticipata indennizzo rinegoziazione insequestrabilità dei mandati interessi di mora
interessi di post ammortamento interessi di pre-ammortamento ipoteca
istruttoria IVA
L
legislazione di base
M
mandato di pagamento modello 274
mutuo ad erogazione differita
O
opinamento della parcella
ordinanza di deposito alla Cassa DD.PP.
P
perizie di variante e/o suppletive piano economico finanziario
premio compensativo dei rischi dell'operazione presupposti per l'accensione di prestiti progetto
R
rata
recupero coattivo del credito riduzione del mutuo
riduzione di mutui assistiti da contributo rinegoziazione dei tassi
rinuncia al finanziamento.
S
sconti di annualità
servitù coattive e/o volontarie settori di intervento
società di ingegneria soglia d'usura
somministrazioni in conto mutuo spese di amministrazione
spese notarili
T
tabella di ammortamento tassi di interesse
tassi equivalenti tasso usurario
tesoriere dell’I.N.P.D.A.P
U
ufficio tecnico
L’INPDAP, costituito con D. legs. n. 479/94, svolge - tra gli altri - le funzioni e i compiti della soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e, conseguentemente, amministra le Casse Pensioni degli Enti Locali, dei Sanitari, degli Insegnanti di Scuole Materne ed Elementari comunali, e degli Ufficiali ed Aiutanti Ufficiali Giudiziari.
Le risorse finanziarie per il finanziamento delle pensioni erogate dalle predette Casse sono rappresentate dai contributi previdenziali e dalle rendite derivanti dalle operazioni di investimento, secondo il seguente schema illustrativo.
MUTUI AGLI ENTI ED ALLE COOPERATIVE
TITOLI
INTERESSI
SOVVENZIONI
RENDITE
AFFITTI
IMMOBILI
SCONTI PARTECIPAZIONI
INVESTIMENTI
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA
PAGAMENTI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
INVESTIMENTI
ENTI LAVORATORI
Il complesso degli investimenti è costituito, ai sensi delle leggi n. 855/62 e n. 274/91, dall’impiego dei fondi in titoli di stato, partecipazione, sconti di annualità, in mutui alle cooperative edilizie, in mutui agli Enti locali (per la realizzazione di opere pubbliche).
Attualmente queste ultime forme di impiego coinvolgono l’INPDAP in un impegno notevole, sia per definire tutta una serie di situazioni pregresse sia per procedere all’attuazione della delibera del C.d.A. n. 956/1999, che prevede, tra l’altro, la rinegoziazione dei mutui in essere.
Da qui l’esigenza di offrire agli Enti mutuatari un documento di facile consultazione con lo scopo di rendere più agevole e diretto il processo di scambio delle informazioni tra gli Enti e l’INPDAP.
A ciò risponde il presente manuale, che viene distribuito a tutti gli Enti per il tramite degli Uffici Provinciali, d’intesa con l’ANCI
DR. XXXXXXX XXXXXXX
La Direzione Centrale del Credito ed Attività Sociali
Le modifiche strutturali intervenute a seguito dell'istituzione dell'INPDAP, hanno fatto scaturire l'esigenza, sempre più spesso manifestata dagli Enti mutuatari, di rendere note oltre l'attività creditizia svolta dall'INPDAP anche quella degli investimenti mobiliari che si estrinsecano, principalmente, nella concessione di mutui agli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche.
All'I.N.P.D.A.P., in questo settore, compete la funzione di Istituto mutuante il quale acquisisce, nell'attività di concessione dei mutui, tutte quelle garanzie specifiche previste per le Sezioni di Credito Fondiario delle Banche (quali ipoteche, fideiussioni, delegazioni irrevocabili di pagamento al Tesoriere, ecc.).
Tale impostazione emerge chiaramente dalla legislazione vigente in materia che, citandolo espressamente alla stregua della Cassa Depositi e Prestiti, consente all’I.N.P.D.A.P. le attività di che trattasi, ed è anche confermata dalla precedente impostazione delle strutture che nel campo operavano presso la ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.
La Legge 855/1962 parla chiaramente di investimenti e regola la relativa attività in modo coerente con quanto sopra affermato, e tale concetto è stato ribadito dalla legge 274/1991.
Ed è appunto in base alla descritta normativa che sono stati conces si i mutui ai vari Enti, previa delibera del Consiglio di Amministra zione, e mediante l'emanazione di provvedimenti amministrativi che, producendo effetti bilaterali, hanno generato, per entrambe le parti, una obbligazione "de mutuo dando et accipiendo".
Ed anche quando l'attività di accreditamento (vedi emissione del mandato di pagamento) -che deve compiere chi ha concesso il credito a favore del mutuatario- non è simultanea alla con clusione del contratto, la parte mutuante non può negare all'altra la "disponibilità" della somma mutuata ma ha l'obbligo di tenerla a disposizione in presenza del diritto del mutuatario di pretendere il comportamento pattuito non appena dovesse sorgere l'occasione della utilizzazione di tale somma.
La struttura che presiede a tali attività opera all’interno della Direzione Centrale del Credito ed Attività Sociali, e cura l’impiego dei fondi che vengono stanziati anno per anno sul cap 21401 cat.14 del bilancio I.N.P.D.A.P. ed è articolato nelle seguenti linee di attività:
• Mutui ad Enti e sconto di annualità
• Mutui a Cooperative Edilizie
• Vigilanza sulle riscossioni di rate di mutuo ad Enti ed a Cooperative Edilizie.
• Vigilanza sulle riscossioni Contributi Statali e Regionali su mutui ed annualità scontate.
Gli Enti mutuatari
art. 68 del T. U. n. 453 /1913
art. 1 della legge 13 /6/1962, n.855 art.27 della legge 8 agosto 1991, n.274.
Possono richiedere mutui all'I.N.P.D.A.P., quegli Enti espressamente indicati dalla normativa che regola la concessione dei prestiti da parte della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza:
Ne deriva, quindi, che possono chiedere finanziamenti sui fondi delle Casse pensioni amministrate dall’I.N.P.D.A.P.:
1. i Comuni,
2. i Consorzi di Comuni,
3. le Amministrazioni Provinciali,
4. le Comunità montane,
5. gli Enti di diritto pubblico soggetti al controllo dello Stato o in cui lo Stato abbia partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta purché assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del Tesoro;
6. gli Enti di diritto pubblico il cui personale risulti iscritto alle Casse Pensioni degli ex II.PP., purché assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del Tesoro;
7. le Cooperative edilizie, le Società od Enti costituiti allo scopo di costruire case economiche e popolari, senza finalità di lucro, purché assistiti da contributo statale o regionale.
La richiesta dei prestiti dovrà essere finalizzata ad un utilizzo diretto da parte dei mutuatari e, quindi, senza, costituire un tramite per procacciare finanziamenti a quegli Enti che ne sono esclusi.
Occorre, inoltre, tener presente che l'Istituto non finanzia l'Ente mutuatario, bensì l'opera da realizzare, e la legislazione tutela i mandati in conto mutuo vietandone il sequestro, l'opposizione o la sospensione del pagamento (art. 13 della legge 197/1983).
Al contrario, è consentita la compensazione amministrativa per qualsiasi somma dovuta dall'Ente mutuatario verso le casse pensioni che costituiscono il fondo su cui grava la somministrazione del mutuo (art. 12 della legge 855/1962).
Settori di intervento
In linea generale, possono essere finanziate tutte quelle opere che, essendo di pertinenza degli Enti, ne accrescano il patrimonio, facendone parte, almeno, per tutta la durata dell'ammortamento, e soddisfino le esigenze della collettività.
Ne deriva, quindi, che l'opera da realizzare deve essere di pubblica utilità e non può essere alienata prima del termine dell'ammortamento.
A titolo esemplificativo si elencano i tipi di opere generalmente accolti:
1 - opere di urbanizzazione primaria
2 - acquedotti
3 - opere cimiteriali
4 - opere stradali
5 - mercati
6 - case di riposo
7 - acquisto immobili da utilizzare per uso pubblico
8 - manutenzione straordinaria di immobili di proprietà
9 - arredi costituenti dotazione di base dell'opera costruenda
10 - automezzi speciali ( automezzi per la raccolta di rifiuti solidi urbani, scuolabus, ecc.)
11 - scuole
12 - caserme di carabinieri
13 - ogni altra opera di pubblica utilità, ritenuta finanziabile dal Consiglio di Amministrazione.
14 - debiti fuori bilancio, per la sola esposizione debitoria verso l'I.N.P.D.A.P., in termini di contributi previdenziali.
In relazione al punto 9) occorre tenere presente che i beni mobili costituenti dotazione di base possono essere finanziati soltanto contestualmente alla realizzazione dell'immobile (scuole, Uffici comunali, case albergo per anziani ecc.), escludendo ogni possibilità di finanziamento delle sole spese per le dotazioni anzidette
Con delibera n.1817/d/84 del 9 giugno 1994 adottata dal Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P., sono stati fissati i criteri per l'accoglimento delle richieste di mutuo, i quali hanno, però, un valore puramente indicativo e non tassativo.
Più semplicemente, si terrà conto:
• della natura dell'opera (se rientra tra le opere primarie contemplate nella delibera CIPE, del 20 dicembre 1990 -G.U. n.28 del 2/2/1991);
• dell'anzianità dell'ultimo mutuo che abbia come destinazione le opere di cui sopra.
Presupposti per l'accensione di prestiti
Possono essere concessi mutui a tutti quegli Enti previsti nell'art.1 della legge 13/6/1962, n.855 e nell'art.27 della legge 8 agosto 1991, n.274 purché non risultino morosi nei confronti dell'I.N.P.D.A.P. sia per rate di ammortamento mutui e sia per contributi previdenziali.
Inoltre non devono trovarsi nella situazione di dissesto finanziario e devono attenersi a quanto previsto dalla previgente normativa e confermato dai decreti xxx.xx n. 77/ 1995 (Sez.II - cap. IV- art 45 e 46) e n.336/1996 (art.13).
Il mutuo ad erogazione differita
L’attività di accreditamento (vedi emissione del mandato e/o bonifico di pagamento)
- che deve compiere chi ha concesso un prestito a favore di chi l’ha richiesto - almeno per i mutui concessi ai sensi delle leggi n. 855/1962 e n. 274/1991, non è simultanea alla conclusione del contratto (art. 46 d. legs. n.77/1995).
Ed anche se la parte mutuante non può negare all'altra la "disponibilità" della somma mutuata, tenendola a disposizione in attesa del diritto del mutuatario di pretendere il comportamento pattuito qualora dovesse sorgere la necessità dell’utilizzazione di tale somma, l’effettivo esborso avviene, comunque, con uno scarto temporale determinabile in diversi anni.
Il fatto che il mutuatario pretenda l’erogazione delle somme non appena sorge l'occasione della loro utilizzazione, farebbe pensare ad un’operazione di “credito semplice” quale il fido bancario ma, la richiesta di interessi passivi da parte del mutuante, per un periodo predeterminato e sull’intera somma accordata (anche se non erogata), collocano l’operazione, inequivocabilmente, tra “i mutui”.
La corresponsione, a favore del mutuatario, di interessi attivi di post ammortamento, potrebbe generare qualche perplessità sulla redditività dell’operazione di mutuo ma, se si considera che il mutuatario, sin dall’inizio dell’ammortamento, versa interessi passivi su tutta la somma mutuata e, quindi, anche sulle somme non utilizzate, il riconoscergli un interesse attivo del 2%, per giunta in regime di capitalizzazione semplice, dovrebbe seppur minimamente, soddisfare il mutuatario e mantenere la redditività dell’investimento.
La forbice tra tassi attivi e tassi passivi non dovrebbe, comunque, essere troppo aperta senza far venire meno quelle “caratteristiche sociali” che hanno sempre caratterizzato l’attività della concessione dei mutui agli Enti, la quale non ha mai inteso finanziare l'Ente mutuatario, bensì l'opera pubblica da realizzare, tant’è che la stessa legislazione ha sempre tutelato i mandati in conto mutuo vietandone il sequestro, l'opposizione o la sospensione del pagamento (art. 13 della legge 197/1983).
L'importo del mutuo
Come si è già avuto modo di dire, l'I.N.P.D.A.P. finanzia l'opera da realizzare (e/o da acquisire) e non l'Ente mutuatario e, quindi, assume particolare importanza la determinazione delle voci che costituiranno l'importo mutuabile.
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Sono imputabili in conto mutuo:
• l'ammontare dei lavori che risultano dal Q.T.E. approvato dall'organo tecnico dell'Ente locale;
• Il costo dei beni mobili, delle forniture e/o dell'acquisizione dell'area determinato dall'U.T.E. dell'Ente locale. In merito all'acquisto di beni immobili, sono finanziabili anche le relative spese notarili, omologate dall'Ordine dei Notai;
• le spese tecniche per indagini geodiagnostiche, di progettazione, di Direzione lavori, di collaudo ecc.;
• l'iva , per le sole spese mutuate, nella misura di legge vigente al momento della loro fatturazione.
Ammortamento
1) decorrenza
L.21/1/1978 n.843 -art.5 L.24/4/1989 n.144 -art.22 L.13/6/1962, n.855 - art 13
Per i mutui concessi alle società od Enti costituiti allo scopo di costruire case economiche e popolari, senza finalità di lucro, purché assistiti da contributo statale o regionale, l'ammortamento decorre dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è diventato abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario, la decorrenza può essere fissata al 1° gennaio immediatamente precedente alla data anzidetta.
L’ art. 13 della legge 13/6/1962, n.855, stabilisce, in deroga al disposto dell’art.85, libro II parte I del T.U. 2 gennaio 1913, n.453, che il Direttore Generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può differire di uno o più anni la decorrenza dell’ammortamento dei mutuo non garantiti da delegazione sulle entrate tributarie, (per es. garanzie reali quali le ipoteche).
Per gli altri Enti, invece, la norma è che l’ammortamento dei mutui decorra dal 1° gennaio immediatamente successivo a quello in cui si è perfezionata, con provvedimento amministrativo, la concessione del mutuo (T.U. 2 gennaio 1913, n.453; L.21/1/1978 n.843, art 5;L.24/4/1989 n.144 -
art.22 ecc.).
Ma anche per costoro, il comma 7 dell'art.5 della legge 20 dicembre 1995, n.539, di conversione del d.l.27 ottobre 1995, n.444, prevede la possibilità di far decorrere l’ammortamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di perfezionamento della pratica di mutuo.
E’ opportuno che gli Enti mutuatari manifestino la loro volontà di posticipare l’inizio dell’ammortamento, al momento della presentazione della richiesta di mutuo, oppure, per casi particolari, chiedano tale differimento entro il mese di settembre antecedente l’inizio dell’ammortamento originariamente stabilito con il provvedimento di concessione del mutuo, e questo per consentire lo svolgimento delle procedure di variazione delle condizioni di ammortamento (deliberazione del C.d.A. INPDAP n.281 del 10/4/1996).
Di conseguenza, sulle somministrazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la data di concessione del mutuo e quella di inizio di ammortamento, sono dovuti gli interessi di preammortamento calcolati al tasso di concessione del mutuo e con decorrenza dalla data di emissione del mandato al 31 dicembre immediatamente successivo. detti interessi saranno corrisposti dall’Ente mutuatario alla scadenza della prima rata di ammortamento, unitamente agli altri interessi maturati.
2) durata
d.lgs 25/2/1995 n.77
Il Decreto legislativo 25/2/1995, n.77 , all’art.46, comma 2. lett.a, stabilisce che l’ammortamento dei mutui degli EE.LL. non può essere inferiore a 10 anni.
Nel corso degli anni, i Comuni, i Consorzi di Comuni, le Amministrazioni Provinciali, le Comunità montane e gli Enti vari hanno ottenuto mutui con ammortamento in 10 o 15 anni.
Ma i decreti del Ministro del Tesoro 24/11/1997 e 28/5/1999, contrariamente a quelli precedenti, hanno fissato solo la misura dei saggi di interesse dei mutui senza collegare la durata degli stessi alla tipologia del mutuatario che ne avesse presentato richiesta (es. Enti fino a 15 anni e Cooperative fino a 20 anni).
In tal modo, sembrerebbe che anche gli Enti locali e gli Enti vari, alla stregua delle Cooperative edilizie, abbiano la possibilità di chiedere mutui di durata fino a venti anni.
Comunque, sia la delibera del C.d.A. n. 956 del 31/3/1999 e sia la circolare attuativa n. VIII del 24/9/1999, nel fissare la durata dell’ammortamento delle operazioni di rinegoziazione dei debiti residui, tornano a distinguere la durata degli ammortamenti a seconda delle tipologie dei mutuatari (enti fino ad un massimo di 15 anni mentre le cooperative edilizie fino a 20).
3) tassi di interesse
D.L.1467/1932 conv.L3/4/1933n.442
variazioni applicate ai provvedimenti non reg. alla C.C. D.M. 24/11/1997 (G.U. 6/12/97)
tasso7,80% ed 8,50%
D.M. 4/4/1991
tassi legati rigidamente al T.U.S. vigente alla data della determina D.M. 9/2/1993
tassi legati rigidamente al T.U.S. vigente alla data della delibera T.U.. app. con R.d. 2/1/1913 n.453
Compito del ministro del tes. fissarlo art.73 libro 1° cap.II D.M..28/5/1999 (g.U. n. 141 del 18/6/1999)
La normativa sui tassi di interesse applicati ai mutui concessi agli Enti locali è disciplinata, principalmente dal R.D. 2/1/1913 n° 453, dalla legge 3 aprile 1933 n° 442 di conversione del D.L. 10/11/1932 n° 1467 e dai vari D.M. con i quali ne viene man mano fissata la misura .
Il decreto ministeriale 28/5/1999 (in G.U. n.141 del 18/6/1999) ha fissato il saggio di interesse sui finanziamenti concessi e sugli sconti di annualità statali o regionali, nella misura unica del 6%.
Inoltre, ha stabilito che sulle somministrazioni si trattengono in anticipo:
• una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione ;
• un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari, anche questo, allo 0,50%, quale che sia la durata dell’operazione.
4) Tasso usurario
L’art.2 della legge 108/1996, dispone il limite oltre il quale scatta l’usura, cioè il 50% in più dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro, per ogni categoria di operazioni.
Ad un primo sommario esame del problema, i tassi applicati sui mutui in ammortamento con l’INPDAP, sembrerebbero tutti al di sopra o borderline rispetto alla soglia d’usura.
Comunque, una prima distinzione d’obbligo è quella di verificare il momento in cui i tassi sono stati pattuiti con i mutuatari.
Quindi, mentre non c’è alcun dubbio che, dopo l’entrata in vigore della legge 7/3/1996, n.108, la pattuizione di tassi eccedenti il limite previsto dall’art. 2 della legge stessa, faccia scattare la sanzione civile oppure la nullità del contratto ai sensi dell’art.1815, secondo comma, modificato dall’art 7 della legge 108/1996, rimane dubbia la facoltà di invocare tale xxxxxxxx per i mutui concessi anteriormente alla legge precitata.
Anche parte della giurisprudenza è dell’avviso che non sia configurabile alcun reato di usura qualora il tasso fisso convenuto per un mutuo acceso prima della legge 108/1996, superi nel corso dell’ammortamento la soglia d’usura.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP, con deliberazione n.956/1999, ha ritenuto che la problematica dei tassi usurari potesse trovare adeguata soluzione per i mutuatari, rinegoziando il debito residuo dei mutui, risultante al 31 dicembre 1999, al tasso del 6% nettamente inferiore ai saggi originariamente pattuiti.
L'istruttoria
•La domanda di mutuo
La domanda di mutuo deve contenere:
1. l’importo del mutuo che si vuole chiedere;
2. l'ammontare della spesa e/o del progetto approvato;
3. la durata dell'ammortamento prescelto (10 o 15 anni);
4. la firma del legale rappresentante o di altro funzionario all'uopo delegato a norma dello statuto dell'Ente;
5. il recapito telefonico e/o del fax per eventuali comunicazioni urgenti
Al momento della presentazione della domanda di mutuo, il Segretario o il dirigente responsabile del servizio o del procedimento ai sensi della legge n.142/1990, è chiamato ad attestare la situazione di "regolarità" dell'Ente Locale, nei confronti dell’I.N.P.D.A.P., per rate ammortamento mutui e per contributi previdenziali .
• Il progetto
L’art. 46 del decreto lgs. n.77/1995 ribadisce che prima dell’assunzione del mutuo, l’Ente locale deve aver già provveduto all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori che intende finanziare.
Comunque, qualora non sia stato ancora approvato il progetto esecutivo, è sufficiente che il Segretario dell’Ente mutuatario attesti l’intervenuta approvazione del progetto definitivo che contiene, di per sé, tutti gli elementi essenziali dei lavori da eseguire.
Le eventuali variazioni del progetto intervenute in corso d’opera, sono legate al rispetto dell’art. 8/ter della legge 216/1995 e dell’art 45 - 2° comma- del D. lgs n. 77/1995.
A corredo della documentazione per la concessione del mutuo, è sufficiente produrre la dichiarazione del Segretario dell’Ente mutuatario attestante l’intervenuta approvazione del progetto, in luogo dei relativi atti tecnici.
In caso di acquisto di beni mobili e/o immobili dovrà essere attestata l’intervenuta approvazione del preventivo di spesa previa dichiarazione di congruità espressa dall’U.T.E. dell’Ente locale.
Nel caso, infine, di acquisto di beni immobili in via privatistica, occorre trasmettere l’autorizzazione prefettizia rilasciata ai sensi dell’art. 2 della Legge 21 giugno 1896, n.218 e relativo regolamento di esecuzione.
• Il Piano economico finanziario
Il disposto dell'art.46 del decreto legislativo 30 12 1992 n. 504, recepito dal decreto legs. n.77/1995 (artt. 1 e 43), obbliga i Comuni, le Province, le Comunità montane le Aziende speciali ed i neo consorzi che sostituiscono le vecchie aziende consortili, ad assumere mutui sulla base di "appalti chiavi in mano" ed a prezzo non modificabile in aumento, esclu dendo, tra l'altro, la trattativa privata.
Le nuove disposizioni interessano l'esecuzione di quelle opere destinate all'esercizio di "servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale" mentre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, continuerebbero ad essere regolamentate dalla legislazione antecedente al decreto 504/1992.
La prima difficoltà che si presenta è quella di individuare le opere che rientrano sotto la dizione di "servizi pubblici", ma si è orientati a far ricadere sotto questa classificazione ogni attività che, in analogia all'attività di una qualsiasi impresa privata, presenta da una parte dei costi e dall'altra dei ricavi; tra queste ultime possono essere enumerate la costruzione di parcheggi a pagamento, di impianti di depurazione, di smaltimento di rifiuti s.u., di impianti sportivi non di quartiere, mentre resterebbero al di fuori le scuole, le strade, la pubblica illuminazione, gli uffici ecc.
Analogamente, si è dell’idea che non occorra il piano economico finanziario per quegli interventi che non sono suscettibili di produrre variazioni alle tariffe vigenti, quali la manutenzione straordinaria su opere già esistenti o di modesto importo.
Non viene richiesta la procedura dell'art.46 del decreto legislativo 30 12 1992 n. 504, per quei mutui riguardanti la realizzazione di opere per un importo inferiore al miliardo.
• La rata
L’ammortamento dei mutui avviene mediante il versamento di rate semestrali (k=2) posticipate scadenti al 30 giugno ed al 31 dicembre.
Il calcolo della rata avviene in regime di tassi equivalenti , a k-esimi di anno, secondo la formula:
M x ik
Rsem=
1-(1 + ik) - n
dove: M = capitale da ammortizzare i = tasso annuo di interesse
k = frazionamenti entro l’anno n = anni di ammortamento
tasso equivalente ik = ( 1+ i )1/k-1
Per esempio, la rata di un mutuo di lire 100.000.000, in 15 anni a rate semestrali (k=2), ammonta a lire 5.073.149
▪ la tabella di ammortamento
La tabella d’ammortamento per i mutui a tasso equivalente contiene, per ciascuna delle n*k frazioni di anno, sia la quota capitale che la quota interessi ed il debito residuo.
Esempio di tabella per un mutuo concesso alle condizioni di cui sopra:
numero semestralità | quota capitale | quota interessi | rata | debito residuo |
1 | 2.116.848 | 2.956.301 | 5.073.149 | 97.883.152 |
2 | 2.179.428 | 2.893.721 | 5.073.149 | 95.703.724 |
3 | 2.243.859 | 2.829.291 | 5.073.149 | 93.459.865 |
4 | 2.310.194 | 2.762.955 | 5.073.149 | 91.149.671 |
5 | 2.378.490 | 2.694.659 | 5.073.149 | 88.771.180 |
6 | 2.448.806 | 2.624.344 | 5.073.149 | 86.322.374 |
7 | 2.521.200 | 2.551.950 | 5.073.149 | 83.801.175 |
8 | 2.595.734 | 2.477.415 | 5.073.149 | 81.205.441 |
9 | 2.672.472 | 2.400.678 | 5.073.149 | 78.532.969 |
10 | 2.751.478 | 2.321.671 | 5.073.149 | 75.781.491 |
11 | 2.832.820 | 2.240.329 | 5.073.149 | 72.948.670 |
12 | 2.916.567 | 2.156.583 | 5.073.149 | 70.032.104 |
13 | 3.002.789 | 2.070.360 | 5.073.149 | 67.029.314 |
14 | 3.091.561 | 1.981.589 | 5.073.149 | 63.937.753 |
15 | 3.182.957 | 1.890.193 | 5.073.149 | 60.754.797 |
16 | 3.277.054 | 1.796.095 | 5.073.149 | 57.477.742 |
17 | 3.373.934 | 1.699.215 | 5.073.149 | 54.103.808 |
18 | 3.473.678 | 1.599.472 | 5.073.149 | 50.630.130 |
19 | 3.576.370 | 1.496.779 | 5.073.149 | 47.053.760 |
20 | 3.682.098 | 1.391.051 | 5.073.149 | 43.371.662 |
21 | 3.790.952 | 1.282.197 | 5.073.149 | 39.580.709 |
22 | 3.903.024 | 1.170.125 | 5.073.149 | 35.677.685 |
23 | 4.018.409 | 1.054.740 | 5.073.149 | 31.659.276 |
24 | 4.137.206 | 935.944 | 5.073.149 | 27.522.070 |
25 | 4.259.514 | 813.635 | 5.073.149 | 23.262.556 |
26 | 4.385.438 | 687.711 | 5.073.149 | 18.877.118 |
27 | 4.515.085 | 558.064 | 5.073.149 | 14.362.033 |
28 | 4.648.564 | 424.585 | 5.073.149 | 9.713.468 |
29 | 4.785.990 | 287.159 | 5.073.149 | 4.927.478 |
30 | 4.927.478 | 145.671 | 5.073.149 | - 0 |
•La mora
Il ritardo nel versamento delle rate di ammortamento rispetto alle scadenze previste nella determinazione di concessione del mutuo, fa scattare l’applicazione dell’indennità e degli interessi di mora.
1. Indennità di mora: si applica nel primo anno di ritardo nel pagamento delle rate ed è a carico del Tesoriere dell’Ente cui è stata notificata la delegazione di pagamento a garanzia del mutuo ( art. 3 della legge n.843/1978).Detta indennità, fino all’entrata in vigore della legge 9 agosto 1986, n.488, veniva calcolata nella misura fissa del 2% (se il pagamento era avvenuto con un ritardo massimo di tre giorni) oppure del 6%.
Dal 29 agosto 1986, data di entrata in vigore della citata legge n.488, l’indennità si applica facendo riferimento ai giorni di effettivo ritardo.
2. Interessi di mora: sono a carico dell’ente mutuatario e sono dovuti oltre l’anno di ritardo.
Essi vengono quantificati al tasso vigente al momento della scadenza della rata non versata, maggiorato dello 0,50% (legge 11 aprile 1938, n.498, art. 4).
Trascorso il tempo di 60 giorni che, di norma, viene accordato per il pagamento degli interessi moratori, si procede al recupero degli stessi mediante uno dei seguenti modi:
a) Compensazione amministrativa prevista dall’art. 13 della legge n.855/1962.
b) Compensazione amministrativa sugli ordinativi non aventi specifica destinazione, emessi a favore degli Enti morosi (art 531 delle nuove istruzioni generali del Tesoro);
c) Recupero con procedimento coattivo previsto dall’art. 6 del
R. D. di approvazione del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.
• La garanzia
La delegazione di pagamento
Agli Enti locali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni viene chiesto di rilasciare, a garanzia dei mutui ottenuti, delegazione , “pro solvendo” e non “pro soluto”, sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio (i primi due titoli, per le Comunità Montane), da notificare ai propri Tesorieri.
Per i mutui concessi ad un Consorzio di Comuni, con garanzia, pro quota, sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio dei Comuni consorziati, verrà chiesto il versamento della rata soltanto al Consorzio.
In questo caso, l’Istituto è dell’avviso che, da parte dei Comuni fidejubenti, dovranno essere, comunque, rilasciate le delegazioni ai propri Tesorieri i quali provvederanno a versare le quote loro spettanti, al Tesoriere del Consorzio che, a sua volta, pagherà l’importo delle intere rate alle rispettive scadenze.
La delegazione di pagamento, viene sottoscritta dal dirigente responsabile del servizio (per gli Enti locali) oppure dl rappresentante legale (Consorzi, Aziende speciali).
Inoltre, essa deve essere notificata nelle forme di legge, ma non è soggetta ad accettazione da parte del Tesoriere (art.48 comma 2 D. Legs n.77/1995), il
quale, da parte sua, è obbligato a vincolare i cespiti a favore del credito dell’Istituto mutuante, facendone cessare la disponibilità da parte del mutuatario.
Il Tesoriere, a sua volta, è impegnato al pagamento delle delegazioni alle rispettive scadenze con “l’obbligo del non riscosso per riscosso” ( art. 9 dei capitoli normali per l’esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette - D.M. 18/9/1923).
In caso di ritardato pagamento (art. 62 D. Legs. n.77/1995), è soggetto, quale debitore principale, a versare l'indennità di mora .
Qualora poi, non venisse ottemperato quanto previsto dagli atti di delega, si procederà al recupero coattivo del credito secondo la procedura prevista dal Regio decreto n.639/1910 e dall’art. 12 della legge n.855/1962.
• La fideiussione .
Gli Enti di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 1 della legge 13/6/1962, n.855, possono garantire i prestiti tramite fideiussione bancaria .
La documentazione necessaria per l’emissione formale del provvedimento di concessione ed ammortamento del prestito è costituita da:
1. Deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione del mutuatario assume il mutuo alle condizioni proposte;
2. Atto di fidejussione con la quale la Banca fideiubente si obbliga a corrispondere su semplice richiesta dell'I.N.P.D.A.P. quanto dovuto dall'Ente mutuatario per rate di ammortamento scadute e non pagate.
• L’ipoteca
E’ prassi chiedere che l’ipoteca venga iscritta per l’importo del prestito ottenuto maggiorato del 30% a titolo di interessi ed accessori.
La documentazione necessaria per l’emissione formale del provvedimento di concessione ed ammortamento del prestito è costituita da:
1. Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del mutuatario da cui risulti:
• l'assunzione del mutuo alle condizioni proposte;
• il consenso all'iscrizione, sull’immobile, dell’ipoteca di I° grado a favore dell'INPDAP ;
• la stipulazione del contratto di assicurazione per i rischi derivanti dall'incendio, scoppio da gas, da scaldabagno e in genere impianti di riscaldamento ad acqua calda e a vapore, caduta del fulmine, degli aerei, ricorso dei vicini, per l'importo globale ipotecato, con vincolo a favore dell'INPDAP.
1. Copia notarile dell'atto di consenso all'iscrizione ipotecaria a favore dell'I.N.P.D.A.P. e relativa nota originale di iscrizione. Detta ipoteca dovrà essere iscritta per l'importo della quota di mutuo maggiorata del 30% per interessi ed accessori;
2. Certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio da cui risultino lo stato delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni esistenti a carico dell’immobile offerto a garanzia, contro i successivi proprietari nel ventennio antecedente la stipula del contratto d’acquisto sino al decimo giorno successivo alla data di iscrizione ipotecaria di primo grado, a favore di questo Istituto. In via provvisoria è consentita la presentazione di apposita dichiarazione notarile.
La contribuzione statale, regionale e provinciale
Nel reperimento dei fondi necessari per la realizzazione dell’opera di interesse pubblico, l’Ente locale, che ha ottenuto da parte dello Stato, della Regione e/o della Provincia Autonoma, un contributo in conto interessi può devolverlo a parziale garanzia del mutuo concesso dall’I.N.P.D.A.P..
Il decreto di concessione del descritto contributo dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:
• l’importo dell’annualità costante ;
• il numero delle annualità (massimo 15);
• la decorrenza della corresponsione delle stesse (pari a quella dell’ammortamento del mutuo);
• la cessione diretta ed irrevocabile a favore dell’ I.N.P.D.A.P. quale Istituto mutuante.
• il capitolo di spesa del bilancio in cui risulta iscritta l’annualità.
Dopo l’inizio dell’ammortamento del mutuo, non è consentito all’Ente contributore di cambiare unilateralmente alcuna delle condizioni di concessione del contributo.
Entro la fine di ogni anno di ammortamento, viene trasmesso un tabulato che sostituisce il vecchio modello 274 e che, come questo, ha scopo meramente conoscitivo e non costituisce in nessun modo ruolo di pagamento. Ciò in quanto proprio nel decreto, l’Ente contributore risulta, appunto, impegnato formalmente ed irrevocabilmente a pagare le relative rate di contributo, alle scadenze previ ste, direttamente all’Istituto mutuante dall'inizio dell'ammortamento del mutuo e per il numero delle annualità promesse.
Dell'avvenuto versamento, poi, occorre che l’Ente contributore ne dia immediata comunicazione, mediante l'invio della copia della ricevuta debitamente autenticata, restando salva ogni facoltà per il recupero di eventuali altre somme insolute e di altro diritto, azione o ragione.
Al riguardo, si puntualizza che le annualità di contributo sono cedute pro solvendo e non pro soluto e rappresentano una contribuzione e non una garanzia sussidiaria. Pertanto, l’Ente mutuatario è chiamato a rispondere di qualunque ritardo, omissione di pagamento delle stesse, ed è, quindi, importante che si assicuri del loro regolare versamento al fine di evitare di vedersi sospendere l’erogazione del prestito oppure di vedersi commutare in quietanza d’entrata l’importo dei propri mandati di pagamento, ai sensi dall’art. 12 della legge n.855/1962.
• Delibera di assunzione del mutuo
Ai sensi dell’art.32 della legge 142/1990, la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale, è materia esclusiva dell'attività del Consiglio comunale stesso.
Nei casi in cui il Consiglio abbia stabilito i criteri generali in materia di investimenti mobiliari, si accettano anche le delibere adottate dalla Giunta che facciano espressamente riferimento al deliberato del Consiglio (art.89 legge 549/1995).
Il mutuatario, per accelerare i tempi, può trasmettere l'atto reso immediatamente eseguibile , (art.47, comma 3, della legge 127/1997) riservandosi, in un secondo momento, di rendere nota, tramite attestazione del Segretario, anche l'avvenuta esecutività della delibera una volta trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sull’albo pretorio (legge 127/1997).
• Attestazioni
Il Segretario, oltre a dichiarare, al momento di presentazione della domanda di finanziamento, che nei confronti del mutuatario non è stata accertata alcuna morosità per rate di ammortamento mutui e/o contributi previdenziali dovuti alle Casse Pensioni amministrate dall’I.N.P.D.A.P., al momento della formalizzazione del prestito è chiamato ad attestare, anche:
• l’intervenuta approvazione del progetto e/o del preventivo di spesa relativo alle opere da realizzare col mutuo;
• l’approvazione del bilancio consuntivo del secondo anno precedente quello di assunzione del prestito;
• il rispetto del limite di indebitamento, riferito al consuntivo del secondo anno precedente quello di assunzione del prestito;
• la mancanza di vincoli archeologici e/o paesaggistici sulla zona interessata dai lavori, ovvero, in caso di loro esistenza, che sia stato ottenuto il placet da parte della Sovrintendenza competente per territorio;
Il rispetto delle condizioni di cui alle suddette attestazioni, unitamente agli altri adempimenti che costituiscono il presupposto per il perfezionamento del prestito (come, per es., l’acquisizione del benestare della A.S.L. competente, qualora il mutuo sia destinato alla realizzazione di case albergo per anziani o di opere cimiteriali ecc.), è sufficiente indicarli nelle premesse della delibera di assunzione del finanziamento.
Le descritte attestazioni possono essere rilasciate anche dal Dirigente responsabile del Servizio o del procedimento.
Il contratto di mutuo
l. 440/1987 ; L.24/4/1989, n.144, art.22
D. leg.vo n.77/1995, art. 46
Com'è noto, tutti gli atti che comportano una spesa per gli Enti Locali debbano essere corredati dell'attestazione della copertura finanziaria del responsabile dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente mutuatario, pena la nullità degli stessi (art. 23 del D.L. n. 66/1989 - convertito nella legge n.144/1989- e ' art. 55 della legge n.142/1990).
Già nel precedente ordinamento l'art. 253 del T.U.L.C.P. del 1934 prevedeva l'impossibilità di procedere ad appalti, licita zioni od ordinativi, per spese finanziate con un mutuo, prima che lo stesso risultasse concesso ed il contratto stipulato.
Inoltre, soltanto per Enti diversi dalla Cassa DD.PP., dall’I.N.P.D.A.P. e dall’Istituto per il credito sportivo, la normativa vigente, prevede che il contratto di mutuo avvenga per stipula in forma pubblica, (legge n. 440/1987; L.24/4/1989, n.144, art.22; D. lgs. n.77/1995, art. 46)
Quindi, non appena acquisita la documentazione chiesta dopo l’iscrizione dell’impegno nel bilancio I.N.P.D.A.P., viene perfezionato il contratto di mutuo tramite una determinazione dirigenziale, in luogo di un contratto in forma pubblica.
La determinazione dirigenziale, come atto contrattuale, ha anche funzione riproduttiva di quanto, ad substantiam già concordato in precedenza tra le parti.
Infatti, da una parte, l’Istituto mutuante, tramite la delibera del C.d.A,. ha manifestato la volontà di concedere il prestito, dall’altra, il mutuatario con delibera del proprio Consiglio ha esternato la volontà di accettare le condizione proposte emettendo anche delegazione di pagamento a garanzia del mutuo.
Con la descritta determinazione si perfeziona la pratica di concessione del mutuo, e si mette in ammortamento lo stesso (vedi: § ammortamento), dando la possibilità all’Ente mutuatario di procedere all'indizione della gara d'appal to e/o di fornitura, oppure alla stipula dell’appalto stesso, senza incorrere in responsabilità oggettive e personali.
Non sono previsti controlli preventivi (ex lege 20/1994) sull’atto emanato dal Dirigente, atto, però, che è pur sempre sottoposto al controllo interno di regolarità amministrativa e contabile da parte della Ragioneria ed alla concomitante verifica di efficacia, efficienza ed economicità (D. lgs. 30 luglio 1999, n. 286).
Dopo le registrazioni contabili, unitamente alle tabelle di ammortamento vengono trasmessi all’Ente mutuatario due esemplari del provvedimento di concessione ed ammortamento del prestito, di cui uno dovrà essere restituito controfirmato per accettazione , da parte del legale rappresentante dell’Ente stesso.
La restituzione dell'esemplare controfirmato dal rappresen tante legale dell'Ente mutuatario, costituisce la condizione essenziale per poter dare inizio alla somministrazione del mutuo.
Le somministrazioni in conto mutuo
Al momento della conclusione del contratto di mutuo non avviene alcun trapasso del possesso della cosa mutuata da mutuante a mutuatario, ma l'attuazione dell'effetto traslativo del mutuo, che consiste pro prio in una forma di consegna differita, viene rimandata, dalla norma, al momento in cui sorge, per il mutuatario, l'occasione della utilizzazione di tale somma.
Pertanto, non appena se ne presenta la necessità, quest'ultimo rivolge istanza di somministrazione in conto mutuo, dimostrando di avere sostenuto la spesa per l'esecuzione dei lavori e/o per l'acquisizione di forniture o di beni (mobili o immobili) corredandola della documentazione giustificativa di spesa.
Per la somministrazione del mutuo, quindi, occorre produrre semplicemente:
- la domanda di somministrazione;
- la documentazione comprovante il sostenimento della spesa:
In merito alla domanda di somministrazione, essa deve contenere:
1. gli estremi del mutuo su cui grava l'erogazione (posizione, importo, ecc.),
2. la somma da erogare,
3. la denominazione del Tesoriere del mutuatario e la relativa xxxx (Xxxxxxx x xxxxxxxxxx)
0. xxxxxxx xxx x/x xxxxxxxx intrattenuto col Tesoriere e le connesse coordinate bancarie (codice ABI e codice CAB)
5. eventuale numero di c/c postale, qualora i preferisca come forma di accreditamento, il c/c postale.
La documentazione giustificativa di spesa ( S.a.l., certificato di pagamento, fattura ecc.), deve essere vistata ai sensi dell'art. 19 della legge 3/1/1978, n.1, dal responsabile dell'Ufficio tecnico, ovvero, in mancanza di tale Ufficio, dal Direttore del lavori (si tratta di un visto di corrispondenza, delle somme richieste, al mutuo ottenuto e non di un visto prettamente tecnico) .
L'inesistenza dell'Ufficio Tecnico deve essere appositamente attestata dal Segretario dell'Ente o dal Dirigente responsabile del Servizio o del procedimento .
In analogia a quanto previsto dalla Cassa DD.PP. con il D.M. 7/1/1998
– art.5, in sostituzione della documentazione giustificativa di spesa può essere trasmessa una dichiarazione del Dirigente responsabile del Servizio o del procedimento dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute da imputare in conto mutuo.
Le competenze tecniche
Le erogazioni per le competenze tecniche, qualora non si scelga di produrre la determina del responsabile del procedimento, vengono disposte dietro presentazione:
• - della domanda in carta libera a firma del legale rappresentante dell'Ente (o di altro funzionario previsto dallo statuto);
• - della specifica analitica delle prestazioni vistata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente e dall’Ordine professionale (o dal Collegio) cui è iscritto il tecnico redigente.
In merito alle stesse occorre tener presente che:
1.- non sono imputabili in conto mutuo le spese per l’opinamento della parcella, che, invece, spettano al professionista che l’ha presentata;
2.- sono imputabili, invece :
•il contributo per la cassa di previdenza del professionista
•l’IVA calcolata sulla specifica e sul contributo stesso, nella misura vigente al momento dell’emissione della fattura.
Nel caso in cui le competenze spettino ad una società di ingegneria o di progettazione, esse vengono erogate in base :
• alla domanda di somministrazione;
• alla la fattura vistata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico.
• alla delibera di liquidazione adottata dalla Giunta.
Acquisto di beni immobili
Di regola, il documento giustificativo di spesa, consiste nel contratto definitivo redatto in forma pubblica che dovrà indicare anche gli estremi della delibera consiliare con cui si è deciso l’acquisto e quelli dell’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall’U.T. (erariale) dell’Ente;
In casi eccezionali, può essere presentato il preliminare d’acquisto con l’impegno a produrre, entro breve tempo, il contratto definitivo.
Possono essere richieste anche le spese notarili, purché previste nel quadro economico del mutuo, dietro presentazione della parcella del notaio, vidimata dall’ordine e vistata dal responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente.
Espropriazioni
In base all’art. 834 c.c., previo pagamento di una giusta indennità, l’Ente locale può privare in tutto o in parte un soggetto privato di uno io più beni immobili per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
Competente al decreto di dichiarazione di pubblica utilità, è sempre l’autorità statale o regionale che procederà all’emissione della delibera che autorizza il pagamento dell’indennità.
Per l’erogazione della stessa, si dovrà produrre:
1. l’atto che autorizza il pagamento dell’indennità;
2. l’accettazione della parte espropriata :
Se l’indennità non viene accettata, l’espropriante può depositare il relativi importo presso la Cassa Depositi e Prestiti e per ottenerne l’erogazione è sufficiente produrre l’ordinanza di deposito (oppure la delibera di Giunta con la quale si è deciso il versamento alla Cassa DD.PP.)
Per quanto attiene le somministrazioni di indennità per la costituzione di servitù coattive e/o volontarie, le prime si possono equiparare agli espropri, mentre per le seconde ci si può rifare agli acquisti di beni immobili.
L’I.V.A
Per la relativa erogazione in conto mutuo, il certificato di pagamento deve contenere l’indicazione dell’aliquota IVA da applicare sui lavori eseguiti e/o sulle forniture prestate.
L’Ufficio, comunque, eroga l’I.V.A. nella percentuale minima di legge, riservandosi di integrarla qualora risulti giustificata dalla fattura, delibera, o altro documento di spesa.
Il mandato di pagamento
Dal 1° gennaio 1997, (vedi nota n.500183 del 7/2/1997 della Direzione Centrale di Ragioneria dell’INPDAP), i mandati di pagamento relativi ai mutui, vengono accreditati per il tramite del Tesoriere dell’I.N.P.D.A.P .,direttamente sui c/bancari o postali intestati al mutuatario.
Il mandato di pagamento è comprensivo degli interessi di post ammortamento maturati, che vengono indicati insieme alla quota di mutuo erogata, calcolati, nella misura unica del 2% (delibera C.d.A. n.956 del 31/3/1999) in regime di interesse semplice, dall’inizio dell’ammortamento alla data di emissione del mandato di pagamento.
E’ il caso di ricordare che gli interessi di pre-ammortamento vengono conteggiati alla data di emissione del mandato di pagamento, ma se ne chiede la restituzione unitamente alla prima rata del primo anno di ammortamento.
Per i mutui che iniziano l’ammortamento il secondo anno successivo alla concessione formale, gli eventuali interessi debbono essere versati al 31 dicembre di ogni anno di pre-ammortamento (legge 20/12/1995, n.539).
Sulle somministrazioni relative ai mutui concessi alle condizioni di cui ai XX.XX. 28/2/1995, 24/11/1997 e 28/5/1999 vengono operate le trattenute previste dagli stessi (vedi § relativo ai tassi di interesse).
Insequestrabilità dei mandati
La materia è regolamentata dall’art. 88, libro xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx 0 gennaio 1913, n. 453 che approva il T. U. delle leggi speciali riguardanti la Cassa DD. PP. e gli Istituti di Previdenza.
Quindi sui mutui concessi dalla ex Direzione Generale degli II.PP. - ora INPDAP- non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.
Inoltre, l’art. 13 della legge n.197/1983, citando espressamente la Cassa DD. PP. che , alla stregua degli Istituti di Previdenza, era ancora una Direzione Generale del Ministero del Tesoro, dichiara nulli ed improduttivi di effetti sospensivi, gli atti compiuti in difformità dal dettato della norma, a meno che non vi sia una decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Comunque, ai sensi dell’art. 12 della legge 13 giugno 1962, n.855, sui mutui concessi è prevista la compensazione amministrativa per qualsiasi somma dovuta alle Casse pensioni amministrate dalla ex Direzione Generale degli II.PP.
Devoluzione dei mutui
Nel caso di novazione oggettiva del prestito occorre distingue re se il mutuo sia già in ammortamento o meno.
1. Mutuo ancora da formalizzare.
Qualora si intendano eseguire opere diverse da quelle originariamen te indicate, viene predisposta apposita relazione da sottoporre alle valutazioni di competenza del Dirigente Generale del Credito, e, una volta acquisito il parere favorevole, si istruisce ex novo la pratica di mutuo, alle condizioni vigenti al momento della novazione oggettiva.
L'impegno nel bilancio I.N.P.D.A.P. rimane quello assunto al momento dell'accoglimento della richiesta originaria.
2. Mutuo già in ammortamento
Accade sovente che, una volta chiusa la contabilità finale dei lavori, il mutuo presenti ancora una certa disponibilità, e che l'Ente locale invece di chiedere la riduzione del prestito, faccia domanda per poter utilizzare la predetta somma residua:
1 - per nuovi lavori inerenti sempre il progetto realizzato;
2 -per nuovi lavori totalmente diversi dal progetto finanziato ma ugualmente urgenti.
In merito alle suddette richieste, occorre verificare, ai sensi della delibera n.1817/d/84 del 9 giugno 1994, adottata dal Commissario Straordinario dell’I.N.P.D.A.P., con la quale sono stati fissati i criteri per l'accoglimento delle richieste di modifica di destinazione dei prestiti (o di quote di prestiti) già concessi, se i nuovi lavori rientrino tra le opere primarie contemplate nella delibera CIPE del 20 dicembre 1990 .
Pertanto, in questa fattispecie, qualora venga richiesta la devoluzione totale o parziale del finanziamento - sia che si tratti di opere analoghe sia che si tratti di opere diverse da quelle inizialmente previste - viene predisposta, a una lettera di "nulla osta", a firma del Dirigente dell'Ufficio che concede i prestiti.
A completamento della pratica di novazione oggettiva di mutuo, viene richiesta la seguente documentazione:
a) delibera di devoluzione parziale o totale del mutuo;
b) dichiarazione del Segretario dell’Ente mutuatario attestante:
• gli estremi della delibera di approvazione del nuovo progetto;
• l'inesistenza di vincoli sulla zona dei nuovi lavori;
• gli estremi del nuovo piano finanziario, se previsto.
• l'inesistenza di morosità nei versamenti delle rate di ammortamento dei mutui concessi.
In questo caso vengono mantenuti sia il tasso che la durata di ammortamento stabiliti col provvedimento di concessione ed ammortamento del mutuo emesso per l'esecuzione delle opere originarie, e la quota di mutuo è immediatamente somministrabile.
L’art.49 comma 16, della legge27/12/1997, n.449, prevede, per la Cassa DD.PP., la possibilità per l’Ente mutuatario di accorpare le quote residue di più mutui e destinarle al finanziamento di altre opere pubbliche.
Detta possibilità viene recepita anche dall’INPDAP
Perizie di variante
Le perizie di variante e/o suppletive che restano nell’ambito dell’importo di mutuo concesso, devono essere rese note all’Istituto mutuante che si limita soltanto a prendere atto della loro approvazione. ( art. 2 della legge n. 412/1991
Riduzione del mutuo
Se, alla chiusura della contabilità dei lavori realizzati col prestito, si è verificata un’economia, il mutuatario può chiedere che l'importo del finanziamento venga ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto dello stesso.
Per i mutui assistiti da contributo in conto interessi (statale, regionale o provinciale), la rideterminazione del piano di ammortamento si rende necessaria qualora il decreto di accertamento della spesa ammessa a contributo modifichi alcune delle condizioni inizialmente previste nell'ammortamento del prestito (importo delle annualità di contributo, numero delle stesse, decorrenza del contributo ecc.).
Nel calcolo della nuova rata dovuta dal 1° gennaio successivo alla data di formalizzazione della riduzione del prestito, si tiene conto della quota di mutuo ammortizzata e non erogata.
In pratica, la quota di mutuo non utilizzata viene capita lizzata al tasso di interesse semplice del 2% annuo, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento, e sot- tratta al debito residuo ancora da ammortizzare.
Il risultato della sottrazione, costituirà la nuova quota capitale da ammortizzare per gli anni restanti, al tasso originario.
La documentazione prevista per la riduzione del mutuo è costituita, essenzialmente, dai seguenti atti:
• Istanza di riduzione del mutuo, a firma del legale rappresentante dell'Ente mutuatario o del Dirigente responsabile del servizio.
• Attestazione (ovvero altro atto) a firma del Segretario dell'Ente o del Dirigente responsabile del servizio, idonei a dimostrare che la contabilità dei lavori risulta conclusa e che, quindi, viene meno la necessità dell'intero finanziamento.
• Rinuncia e decadenza dei mutui
Rinuncia
E’ facoltà del mutuatario rinunciare al prestito ottenuto, presentando:
• Istanza formale, a firma del legale rappresentante dell'Ente mutuatario.
• delibera consiliare con la quale viene decisa la rinuncia al finanziamento.
Decadenza
L’Istituto mutuante può dichiarare decaduto il mutuo concesso, quando ci sia morosità nel versamento delle rate oppure, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della legge 13/6/1962, n. 855, qualora, trascorso un anno, l’Ente mutuatario non abbia ancora iniziato ad utilizzarlo.
Per tali situazioni si ritiene possa essere applicata in via analogica la normativa prevista per la Cassa depositi e prestiti dall’art. 11 del decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 7/1/1998, che disciplina la stessa materia.
Sia in caso di rinuncia che di decadenza, viene disposta la cancellazione del ruolo, con apposito provvedimento amministrativo
In considerazione che le somme mutuate sono restate a disposizione del mutuatario sin dall’inizio dell’ammortamento , nel calcolare il conguaglio tra quanto dovuto e quanto versato, si restituiscono le sole quote capitali estinte, trattenendo le quote interessi delle rate.
La Rinegoziazione dell’ammortamento
Gli Enti mutuatari, ai sensi dell'art 5 - punto 6 - della legge 20 dicembre 1995, n.539 ( di conversione del D.L. 27 ottobre 1995, n.444) contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale, hanno avuto già l’occasione di rinegoziare l'ammortamento del debito residuo dei mutui.
In sostanza si è trattato di una estinzione anticipata di mutuo mediante l'accensione di uno nuovo in 15 anni al tasso dell’8,5%.
Successivamente al 1995, sia a seguito della diminuzione dei tassi di interessi, che dell’emanazione della legge 108/1996, molti Enti hanno chiesto di rivedere i tassi dei mutui in ammortamento.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 del 31/3/1999, recepita dalla circolare n. VIII del 24 settembre 1999 , pubblicata sulla G.U.
n.233 del 4/10/1999, l’INPDAP ha reso note le condizioni e le modalità per una nuova rinegoziazione del capitale residuo dei mutui in corso di ammortamento in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 956 del 31/3/99 approvata dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
La rinegoziazione ha effetto a valere sull'esercizio 2000; l’ammortamento è fissato per un periodo non superiore a 15 anni con rate semestrali al tasso del 6% (D.M. del Tesoro 28/5/1999, in G.U. n. 141 del 18/6/1999).
L’operazione consiste nel:
• rilevare il residuo debito risultante al 31/12/99 dai piani di ammortamento dei i mutui concessi allo stesso mutuatario;
• calcolare, su ciascuno dei predetti importi, una semestralità di interessi ai rispettivi tassi di ammortamento, la cui somma - costituirà l’indennizzo posto a carico del mutuatario per l’operazione di rinegoziazione;
l’indennizzo non va applicato per i mutui concessi a tasso inferiore o pari al 6%;
• determinare l’importo totale dei residui debiti, che in aggiunta all’indennizzo, come sopra calcolato, formerà oggetto di concessione di un nuovo mutuo al tasso del 6% (tasso di rinegoziazione) per una durata non superiore a 15 anni.
• La morosità eventualmente riscontrata a richiesta del mutuatario potrà essere ricompresa nell’importo oggetto di rinegoziazione.
• Il nuovo piano di ammortamento sarà a rate costanti semestrali anziché bimestrali.
Per l'emissione del provvedimento formale di rinegoziazione deve essere presentata la seguente documentazione:
a) - deliberazione consiliare con cui si approva l'importo della rinegoziazione e le relative condizioni poste dall’ Istituto;
b) - atto di delega, da notificarsi al Tesoriere dell’ Ente .
Estinzione anticipata del mutuo.
Premesso che il mutuo si estingue alla scadenza naturale fissata col provvedimento formale di concessione dello stesso, talvolta il mutuatario ritiene necessario anticiparne l'estinzione come, per esempio, quando si presenti la necessità di alienare il bene realizzato col mutuo concesso.
Con circolare n. VIII del 24 settembre 1999, pubblicata sulla G.U. n.233 del 4/10/1999, sono state rese note le condizioni e le modalità per l’estinzione anticipata del capitale residuo dei mutui in corso di ammortamento in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 956 del 31/3/99 approvata dal Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
L’estinzione anticipata dei mutui è concessa previo versamento:
• del residuo debito risultante dai relativi piani di ammortamento al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda;
• di un indennizzo pari alla differenza fra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando, come tasso di sconto il tasso vigente all’atto della richiesta ed il residuo debito risultante dal vigente piano di ammortamento.
Per es.:se dobbiamo estinguere al 31/12/2000 un mutuo di lire 500.000.000, in ammortamento dal 1/1/1994 al 31/12/2008, al tasso dell’11,5%, per il quale l’Ente mutuatario sta versando un’annualità di lire 70.494.818 , dobbiamo calcolare il valore attuale delle 8 annualità non ancora versate utilizzando come tasso di sconto il tasso del 6%, attualmente previsto per i nuovi prestiti (vedi § tasso di interesse). Si ottiene, così, l’importo di lire 437.758.283. Questo sarà l’importo che dovrà versare il mutuatario suddiviso, quanto a lire 359.563.266 come debito residuo risultante dall’originaria tabella di ammortamento e, quanto alla differenza di lire 78.195.017 come indennizzo per l’estinzione anticipata.
Qualora l’estinzione anticipata riguardi un mutuo concesso ad un tasso inferiore e/o pari al tasso vigente all’atto della richiesta non è dovuto alcun indennizzo ma solo il residuo debito risultante dai piani di ammortamento alla data sopraindicata;
• di ogni eventuale morosità, relativa ai mutui concessi, nel rispetto delle date di riferimento adottate per i calcoli finanziari e dei relativi piani di ammortamento.
• In presenza di contributi statali e/o regionali sui mutui, le annualità non ancora scadute sono devolute al mutuatario. In alternativa, a richiesta del mutuatario l’Istituto può mantenere fermo il piano di ammortamento del contributo. In tal caso l’estinzione anticipata è condizionata alla conferma da parte dell’amministrazione erogatrice, sia dell’importo che del numero delle annualità del contributo stesso. L’Istituto resta comunque estraneo ad ogni riduzione del contributo. In presenza di mutui ipotecari, la cancellazione delle ipoteche avverrà a cura e spese del mutuatario e con l’intervento del rappresentante dell’istituto, ove richiesto.
• In presenza di disponibilità in conto mutuo, le stesse, unitamente ai relativi interessi, sono portate in detrazione di quanto dovuto per l’estinzione.
Per le estinzioni anticipate di mutui già rinegoziati ai sensi dell'art.5 - punto 6 - della legge 20 dicembre 1995, n.539 ( di conversione del D.L. 27 xxxx- xxx 1995, n.444) ed in base alla circolare n. VIII del 24 settembre 1999, l’indennizzo è calcolato utilizzando come tasso di sconto ai fini della
determinazione del valore attuale delle rate di ammortamento residue il tasso ufficiale di sconto, sostituito dal tasso ufficiale di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati alla cessata ragione normale dello sconto, vigente al momento della richiesta.
La documentazione prevista per l'estinzione anticipata del mutuo è costituita, essenzialmente, dai seguenti atti:
• Istanza formale, a firma del legale rappresentante dell'Ente mutuatario.
• Delibera consiliare con la quale viene decisa l'estinzione anticipata del finanziamento.
• Copia conforme del bollettino di versamento in C/C postale dell'importo del debito residuo risultante al 31 dicembre dell'anno in corso.
• Copia conforme del bollettino di versamento in C/C postale dell'importo dell’indennizzo previsto per l’operazione.
Debiti fuori bilancio
Legge n. 80/1991, art. 12 bis
D. l:vo n.77/1996 , art 37, art 37 D.L.24/7/1996, n.390, art.2
La possibilità di accendere prestiti per la copertura di debiti fuori bilancio di natura previdenziale nei confronti delle Casse Pensioni amministrate dall'I.N.P.D.A.P., è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione con atto
n.281 del 10 aprile 1996.
A tal proposito si rendono necessarie alcune precisazioni:
Premesso, innanzitutto, che l’Ente locale resta obbligato a reperire i relativi finanziamenti prima di approvare qualsiasi atto che costituisca impegno di spesa - pena l'illegittimità dell’atto stesso - , e premesso, ancora, che entro il 31 luglio 1991, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 80/1991, dovevano risultare riconosciuti, dopo averne reperito la copertura in bilancio pena la decadenza, tutti i debiti degli Enti locali, esiste ancora, e non solo in linea teorica, la possibilità che, anche dopo tale data e nonostante la vigenza della legge 142/1990, gli Enti locali possano essersi ancora indebitati ed aver riconosciuto ulteriori debiti fuori bilancio.
L'anzidetto termine è stato prorogato al 31/12/1996 dall'art. 2 del D.L. n.390/1996, per quei debiti fuori bilancio maturati al 13/6/1990, la cui conoscenza, però, si è avuta dopo il 15/7/1991.
Comunque, la norma è precisa e tassativa nello stabilire i requisiti del debito fuori bilancio (art. 12 bis della legge 80/1991 ed art. 37 del D. L.vo n.77/1995) richiamando anche le procedure amministrative da esperire per il relativo riconoscimento.
Ciò premesso, dunque, secondo la suddetta delibera n.281 del 10 aprile 1996, potranno essere accolte le richieste di quegli Enti che, risultato vano, secondo il dettato del D. Lgs. n.77/1995, ogni tentativo di ripianare i propri debiti preventivamente riconosciuti come debiti fuori bilancio, presentino istanza per ottenere il finanziamento necessario alla loro copertura, nell'intesa che si terrà conto solo dell'esposizione moratoria per contributi previdenziali verso l'I.N.P.D.A.P..
Documentazione prevista:
• Domanda di mutuo;
• Dichiarazione dell’Ufficio I.N.P.D.A.P. e/o della D.P.T. competente per territorio, da cui si rilevi l’ammontare dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Istituto;
• Dichiarazione del Segretario dell’Ente mutuatario attestante che i suddetti debiti sono stati riconosciuti come debiti fuori bilancio, indicando anche gli estremi della delibera consiliare di riconoscimento, debitamente divenuta esecutiva.
Successivamente alla determina di concessione del prestito che istituirà l’impegno nel bilancio I.N.P.D.A.P., per la messa in ammortamento dello stesso sarà necessario produrre:
• delibera consiliare di assunzione del mutuo;
• delegazione di pagamento sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ( i primi due titoli, per le Comunità Montane), da notificare ai propri Tesorieri.
Sconti di annualità
L.13/6/1962,n.855 art.1 L.23/12/1977,n.933 L.27/10/1951, n.1402
Quanto oggi viene correntemente svolto dalle imprese di factoring, negli anni scorsi era un’attività importante per la ex Direzione Generale degli II.PP., per l’investimento mobiliare dei fondi delle Casse pensioni.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è stato possibile autorizzare operazioni di sconto di annualità statali e/o regionali a favore di Enti e di privati, i quali, creditori a diverso titolo nei confronti dello Stato o delle Regioni, hanno potuto realizzare il netto ricavo delle annualità di pagamento, utilizzando l’istituto della cessione di credito.
L’operazione è stata sempre autorizzata ad un tasso superiore dello 0,50% rispetto a quello praticato per i mutui agli EE. Locali ma, il D.M. 28/5/1999, in una sorta di equiparazione delle varie tipologie di investimento dei fondi, ha fissato, anche per gli sconti di annualità, il tasso al 6%.
Le annualità oggetto dell’operazione debbono essere libre, integre e cedibili.
In definitiva non deve essere possibile ogni futura variazione della misura, del numero e delle scadenze delle stesse.
Lo strumento per ottenere la variazione del ruolo di spesa già emesso dal debitore principale (Stato o Regione) a favore del primo creditore (Ente, impresa o soggetto privato) è l’ atto di cessione del credito, di norma in forma pubblica e riconosciuto dal debitore.
In tal modo il nuovo creditore (cessionario) riscuote le annualità alle scadenze stabilite dal decreto di pagamento, e corrisponde, in unica soluzione, il loro valore attuale direttamente al soggetto che le ha cedute.
Per il pagamento dello sconto e la quietanza del mandato occorre:
a) domanda di erogazione
b) decreto di liquidazione da parte del debitore (Stato o Regione)
c) certificato di vigenza (se società) o certificato anagrafico (se privato) del cedente;
d) estremi del C/c su cui accreditare il netto ricavo e le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale è acceso il C/c .
Cenni sulla legislazione di base
oggetto legislazione note
Accesso ai documenti amministrativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 Regolamento attuativo adottato con
D.L.23 marzo 1992, n.304 Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi adottato con delibera del C.d.A. n. 257 del 21/2 1996 (G.U. 4/4/1996 n. 80)
Circolare INPDAP, n. 28 del 14/5/1996)
Acquisto beni mobili D.L. n.167/1987 possibilità anche per i mutui concessi dagli II.PP. di destinarli all’acquisto di beni mobili costituenti dotazione di base di beni immobili
Acquisto immobili in xxx xxxxxxxxxxxx
X.00/0/0000,x.000 autorizzazione prefettizia
Ammortamento (decorrenza)
L.21/1/1978 n.843 -art.5 decorrenza dal 1°gennaio,
successivo al perfezionamento del mutuo
Ammortamento (decorrenza)
Decreto legs. 25/2/1995, n.77 (Art. 46, comma 2, lett.b)
decorrenza dal 1°gennaio, successivo alla stipula del contratto di mutuo
Ammortamento (decorrenza)
L.24/4/1989 n.144 -art.22 decorrenza dal 1°gennaio
Ammortamento (decorrenza)
L. 20/12/95, n.539, art 5
delibera del C.A. INPDAP, n.281 del 10 aprile 1996
possibilità di far decorrere l'ammortamento dal 2° anno successivo alla concessione (da richiedere prima della formalizzazione del mutuo o, comunque, non oltre il mese di settembre)
Ammortamento (durata)
Decreto legs. 25/2/1995, n.77 (Art. 46, comma 2, lett.a)
L’ammortamento non può avere durata inferiore ai 10 anni
Anticipazione Legge 28 maggio 1997, n. 140, art. Divieto per le amministrazioni
5, di conversione del D.L. 28/3/1997, n. 79
pubbliche di accogliere richieste di anticipazioni sul prezzo dei lavori, di forniture o servizi.
Appalti (divieto di procedere ad)
art 253 TULCP del 1934 impossibilità di procedere a spese
prima di contrarre il mutuo
Assunzione del mutuo art.89 della legge 549/95 Nel caso in cui il Consiglio abbia
già espresso il proprio indirizzo, può deliberare anche la Giunta
Assunzione del mutuo L.8/6/1990 n.142 Competenza del Consiglio
Comunale
Atto di delega L.21/12/1978 n.843 art.3; art. 48-
comma 2- del D. L.vo n.77/1995
Per gli EE.LL., viene rilasciato sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio
Atto di delega L.4/7/1967 n.537 Le Aziende municipalizzate
possono delegare fino a 1/3 dei proventi dei servizi
Autenticazione di atti Circ. Funz. Pubbl. n.26779 /1988 attuativa della legge n.15/1968
Autenticazione di atti L.4/1/1968 n.15 norme sulla documentazione amministrativa
Bilancio consuntivo L.26/4/1989 n.155 art 19 comma
1°
Prima di assumere mutuo occorre approvare consuntivo 2°anno precedente
Bilancio preventivo L.26/4/1989 n.155 art 4 comma 9 Prima di assumere il mutuo
occorre approvare il bilancio preventivo con le spese del mutuo
Collaudo lavori L.10/12/1981,n.741 art.5 entro tre mesi dall'ultimazione
lavori
Compensazione amministrativa
L.13/6/1962,n.855 art.13 sui mandati dei mutui per recupero
di qualsiasi credito
Comunità montane L.15/4/1965,n.344 oltre ai consorzi dei Comuni,
anche le Comunità possono assumere mutui
Comunità montane (garanzia)
L.26/4/1989 n.155 art.4 comma 10 primi due titoli di bilancio
Comunità montane (indebitamento)
Concorso del Min. dell'Interno (F.I.O.)
L. 29 /10/1987 n.440, art. 8 Interessi del mutuo sommati agli
interessi precedenti < 25% delle entrate afferenti ai primi 2 titoli bilancio dell’anno di assunzione del mutuo
L.n.440/1987 e D.M.30/4/1989 misura del contributo corrisposto
in base al tipo di opera finanziata
Concorso del Min. dell'Interno (F.I.O.)
Circolare 27 aprile 1999 n. F.L. 18/99
Il contributo rimane invariato per quanto attiene alla misura ed alla durata, per i mutui contratti con la Cassa DD.PP. i cui debiti residui siano trasformati in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente
Consiglio Comunale (competenze)
- L.8/6/1990 n.142 art.32
- L. 28/12/1995, n. 549, (art.1
comma 89)
decide in materia di statuti comunali, mutui (non previsti, espressamente, in atti fondamentali del Consiglio comunale), piani finanziari, bilanci,acquisti e alienazione immobili ecc.
Contratto di
l. 440/1987; L. 24/4/1989, n.144,
La forma pubblica è necessaria per
mutuo(stipula di..)
art.22 e D. leg.vo n.77/1995, art.46 Enti diversi da Cassa DD.PP.,
Direzione Generale degli II.PP. (ora INPDAP) e Credito Sportivo
Contributi L. 3/8/1949 n.589 Possibilità di cedere contributi
statali a garanzia. di prestiti (estesa anche a quelli regionali)
Contributi regionali L.R.n.46/1986, art.10-2° comma Per il Friuli non è più possibile
cedere il contributo all'Istituto Mutuante
Copertura finanziaria
art.23 del D.L. n.66/1989
Pena la nullità, tutti gli atti di
della spesa convertito in legge n.144/1989; art. spesa debbono essere corredati
55 della L.8/6/1990 n.142
dall'attestazione sulla copertura finanziaria
Crediti (recupero) L. 13 /6/1962, n. 855 - art. 6 Possibilità di esperire la procedura
coattiva, prevista dal T.U. 14/4/1910, n.639
Crediti (recupero) R. d. di appr. T.U.14/4/1910 n.
639
Possibilità di esperire la procedura coattiva per il recupero
Debiti fuori bilancio L.28.2.1990,n.38-art.14 ter; legge
n.80/1991, art.12 bis e D. leg.vo n.77/1995, art.37
con somme derivanti da economie su mutui
Debiti fuori bilancio Delibera C.A. INPDAP, n.281 del
10 aprile 1996
Possibilità di finanziamento solo di debiti F.B. relativi a morosità nei confronti dell'INPDAP
Decadenza mutuo L.13/6/1962,n.855 art.14 dopo un anno dalla concessione
senza che sia stato somministrato
Delibere di assunzione L.8/6/1990 n.142 art.53 Legittimità regolarità tecnica e
di mutui da parte degli Enti locali (pareri sulle)
contabile effettuata dai servizi interessati e dal segretario. comunale
Istituti di previdenza e cassa dd. e pp.
T.U.. app. con X.x. 0/0/0000 n.453 libro I° artt. 1-2-3-7-9; libro II°
artt.2-68-70-88
Direzione (La) generale degli istituti di previdenza e la cassa dd. e pp.
Decreto luogotenziale 23/3/1919 n.1058
artt. 1-2-4-6-7-9-10-19-169-251-
256-257
Dissesto Finanziario D. legs. n.77/1995, e D. legs.
n.336/1996.
Presupposto per l'assunzione dei mutui è che il Comune non si trovi in dissesto
Documenti telematici D.P.R. 10/11/1997, n. 513 Regolamento recante criteri e
modalità di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti telematici
Economie su mutui (utilizzo)
L. 27/12/1997, n. 449 (art. 49 –
comma 16)
L’Ente mutuatario può accorpare le quote residue di più mutui e destinarle al finanziamento parziale e/o totale di altre opere pubbliche
Economie su mutui (utilizzo)
L.30/12/1991 n.412, art20 Presa d'atto di eventuali perizie
approvate con economie del mutuo
Enti mutuatari L.13.6.1962, n.855 Enti locali, Enti vari, Cooperative
Edilizie, Consorzi di Comuni
Entrate (classificazione)
D.P.R. 18/12/1979 n.696 Approvazione regolamento di
classificazione delle entrate e spese per Enti pubblici di cui alla legge 70/1975
Erogazioni (trattenute)
D.M. 28/5/1999 (G.U.n.141 del 18/6/1999)
Ritenute dello 0,50% per rischi operazione e dello 0,50% per spese di Amministrazione
Estinzione anticipata Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 956 in data 31/3/1999, e la circolare n.VIII del 24 settembre 1999
Fax L.n.80/1991 art.6 quater e L.412/91 art.6
Istituzione di un indennizzo
validi fino a querela di parte, purché ne risulti certa la provenienza
Garanzie per mutui (Enti locali)
L.5/12/1978, n.843 somme afferenti ai primi tre titoli di bilancio
Giunta Comunale (competenze)
L.8/6/1990,n.142 art.35 quelle non previste, dalla legge,
per il Consiglio
Impegni di spesa Ex art 23 L.155/89 e art. 55
L.142/90
Necessità della copertura formale e finanziaria degli impegni di spesa
Impegni di spesa L.8/6/1990,n.142 art.55 comma5 la copertura finanziaria è
presupposto di legittimità per gli atti consequenziali
Impegni di spesa (divieto)
L.24/4/1989 n.144 art.23 divieto per spese per servizi non
previsti
Indebitamento (limite) L.26/4/1989 n.155 art 4 comma 10 Interessi del mutuo sommati agli
interessi precedenti < al 25% dei primi 3 titoli bilancio consuntivo del 2° anno. Precedente all’assunzione del mutuo
Indebitamento Aziende municip. (limite)
Indebitamento Aziende servizi (limite)
Ingiunzione (procedimento)
L.29 /10/1987 n.440,art.10bis Interessi del mutuo sommati agli
interessi precedenti < al 25% delle entrate effettive accertate in base al conto aziendale
L.4/7/1967 n.537 art.2 delegazioni nel limite di 1/3 delle
entrate complessive accertate
T.U.n.639/1910 recupero coattivo di crediti
INPDAP D. legs. 30/6/1994 n. 479 (G.U. n.178 del 1/8/1994 )
Istitutivo dell’INPDAP
Interessi di post ammortamento
L.13/6/1962 n.855 art.14 sommati alle singole erogazioni
Interessi di post ammortamento
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 in data 31/3/1999, e la circolare n.VIII del 24 settembre 1999
Dal 1° gennaio 1999, sulle somme giacenti sui mutui degli Enti locali sono corrisposti nella misura del 2% in regime di interesse semplice.
Interessi di preammortamento
L.13/6/1962 n.855 art.14 L.21/12/1978 n.843 art.5
Calcolati al saggio di concessione e debbono essere restituiti con la prima rata di ammortamento.
Interessi di preammortamento
L. 20/12/95, n.539 Se viene posticipata la decorrenza dell'ammortamento, si conteggeranno gli interessi al 31 dicembre di ogni anno di pre- ammortamento
Investimenti mobiliari L.13/6/1962,n.855 art.1 Mutui, e sconti di annualità
degli II.PP.
Mandati sui mutui (pignoramento)
- T.U.. app. con X.x. 0/0/0000 n.453, art.88,libro 2°
- L.13/5/1983,n.197 art. 13
impossibilità di pignoramento o sequestro mandati Cassa DD.PP. e II.PP.
Mandati sui mutui (quietanza)
decr. luogotenenziale 23/3/1919 n.1058
art.19 = da parte dei tesorieri degli Enti mutuatari
Mandati sui mutui (quietanza)
art. 13 della legge 367/1994 e circolare Rag. gen. Stato, n.75 del 2/11/94
Impossibilità di riscuotere allo sportello i titoli di spesa
Mora (indennità) L.11/4/1938 n.498 art 4 si applica al delegato al
pagamento, nel primo anno di ritardo
Mora (indennità) L.21/12/1978 n.843 art.3 a carico dei Tesorieri e praticata
"una tantum"
Mora (indennità) L.10/8/1986 n.488 art.10
comma 7
indennità di mora - di cui L. 843/1978, art.3 - dovuta per i giorni di ritardato pagamento
Xxxx (interessi) L.11/4/1938 n.498 art 4 Saggio di concessione dei mutui,
vigente al momento della scadenza, maggiorato dello 0,50%
Norme sui procedimenti amministrativi
L.241/90 e reg. attuativo del D.L.304/1992
Sono previsti 105 giorni per le pratiche di mutuo
Opere finanziabili (criteri)
Delibera C.I.P.E. del 20/12/1990, (G.U. del 2/2/91, n.28)
Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di mutuo
Parastato L.20 marzo 1975, n.70
Parcelle (iva su..) L.22/3/1995n.85 di
conv.d.l.23/2/95 n.41
Contrariamente a quanto previsto dalla legge n.290/1990, l'IVA si calcola anche sul sul 2% della C.N.P.A.I.A.
Perizie di variante e suppletive
Legge n.412/1991, art 12 Se si resta nell'ambito del mutuo,
occorre dare notizia della loro approvazione ed il mutuante ne prende atto
Piano Economico e finanziario
D. legs. 30/12/1992,n.504, art 46 recepito dal d.legs n.77/1995 (artt. 1 e 43)
necessario per opere destinate all'esercizio di servizi pubblici
Piano Finanziario (necessità)
d. lgs. 25 febbraio 1995 n.77 (art 123, comma 1, lett.m)
Abrogazione dell’art. 4, commi 9 e
10 del decreto legge 2 marzo 1989,
n. 65 convertito dalla legge 26/4/1989 n.155, che obbligava all’approvazione del piano finanziario .
Polizze assicurative L.3/1/1978 n.1 art.13 garanzie equiparate alle
fidejussioni bancarie
Progetti (approvazione)
- L.26/4/1983 n.131 (art.13 commi Organo competente 2 e 3)
- L.8/6/1990 n.142
- L.11/2/1994 n.109 art.15
Progetti (approvazione)
LL.n.144 /89(art.22) e n.38/90
(art13) D. legs. n.77/1995, art 46
elemento costitutivo del contratto di mutuo
Responsabilità Ex art 23 L.155/89 e art. 55
L.142/90
relative alla copertura formale e finanziaria degli impegni di spesa
Rete gas ed acquedotti (ex novo)
L.3/11/1971,n.1069 Assunzione di mutuo dietro presentazione della delegazione su 1/3 dell’ammontare delle entrate delle costituende aziende
Revisione prezzi L. 359/1992, (art.3)
L. 498/1992
non esiste più la possibilità di accordare la rev. xxxxxx.
Revoche Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 in data 31/3/1999
Restituzione della sola quota capitale
Rinegoziazione del debito residuo dei mutui
L. 20/12/95, n.539, art5, punto 6 Delibera C.A. INPDAP, n.281 del 10 aprile 1996
Possibilità per gli EE.LL. di rinegoziare i debiti residui dei prestiti subordinandola al ripiano delle morosità nei confronti dell'INPDAP (tasso 8,5% e commissione del 2%)
Rinegoziazione del debito residuo dei mutui
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 in data 31/3/1999, e la circolare n.VIII del 24 settembre 1999.
Possibilità per gli EE.LL. di rinegoziare i debiti residui dei prestiti subordinandola al ripiano delle morosità nei confronti dell'INPDAP (tasso 6% e commissione pari ad una semestralità di interessi al tasso originario)
Rinunce Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 956 in data 31/3/1999.
Restituzione della sola quota capitale
Riordino e soppressione Enti xxxxxx.xx
L.24/12/1993 n.537 delega al Governo per il...
Ritenute di garanzia L.3/1/1978 n.1 art.22 pari al 5% e svincolabili con
polizza fidejussoria
Ritenute per infortuni D.P.R. 16 /7/1962 n.1063 art.19 pari allo 0,50% svincolabile col
certificato di regolare esecuzione
Sconto di annualità (operazione di..)
L.13/6/1962,n.855 art.1
Segretari e Ragionieri L.24/4/1989 n.144 art.25 comma
Comunali 18
responsabilità per spese autorizzate per servizi non previsti
Settori di intervento (priorità)
Somministrazioni lavori
Delibera CIPE del 20/12/90 (G.U. n.28/91)
Delibera del . Commissario straordinario dell’INPDAP n. 52/d/1 del 20/4/93
L.3/1/1978 n.1 art.19 L.24/4/1989 n.144 art.22
D. legs. 25/2/1995, n.77 (Art. 46, comma 2, lett.f)
Determinazione di criteri di priorità cui si dovranno indirizzare i mutui
Interventi primo gruppo delibera CIPE ( 20/12/1990) di importo inf. ai 4 miliardi, salvo motivazioni particolari.
in base ai documenti giustificativi di spesa
Somministrazioni lavori
D. Ministero del Tesoro 7/1/1998 (Art.5)
In analogia a quanto in vigore per la Cassa DD.PP.. l’erogazione può essere autorizzata anche in base alla dichiarazione del funzionario responsabile del procedimento nella quale risultino, analiticamente, la natura e gli importi delle spese sostenute dall’Ente locale
Stato avanzamento lavori e certificato di pagamento
R.D.25/5/1895 n.350 art.58 redatti dal Direttore dei lavori
Tassi di interesse sui mutui
D.L.1467/1932 conv.L3/4/1933 n.442
variazioni applicate ai provvedimenti non reg. alla C.C.
Tassi di interesse sui mutui
D.M. 28/5/1999 (G.U. n. 141 del 18/6/1999)
tasso fisso del 6% su tutte le tipologie di mutuo.
Tassi di interesse sui mutui
T.U.. app. con R.d. 2/1/1913 n.453
Compito del ministro del tesoro fissarlo art.73 libro 1° cap.II
Tasso usurario legge 7/3/1996, n.108, art.2: fissa il limite oltre il quale
scatta l’usura, cioè il 50% in più dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari rilevati trimestralmente dal Ministero del Tesoro
Tecnico Comunale (visto e responsabilità del)
L.3/1/1978 n.1 art.19 attesta la corrispondenza dell'erogazione alle spese previste nel mutuo
in mancanza dell'uff. tecnico comunale basta il visto del D.L.
Utilizzo del mutuo L. n. 1/1978 art 19
L. 29/10/1987 n. 440 (art 9
comma 2 lett. d)
D. legs. 25/2/1995, n.77 (Art. 46, comma 2, lett.f)
in base ai documenti giustificativi di spesa
Vincoli storici, artistici, archeologici
L. n.1089/1939 prima dell'approvazione dei progetti occorre accertarne l'esistenza, ed in caso positivo occorre ottenere il placet della Sovrintendenza per intervenire sull’immobile.