Regolamento Studenti ai sensi del D.M. 270/04
Regolamento Studenti ai sensi del D.M. 270/04
Sommario
Definizioni
TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
Articolo 1 - Anno Accademico
Articolo 2 – Immatricolazione e Iscrizione a Corsi di studio e Singoli Insegnamenti Articolo 3 –Iscrizioni ad anni successivi al primo e studenti fuori corso
Articolo 4 - Conseguimento di nuovo titolo accademico e riconoscimento dei crediti Articolo 5 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Articolo 6 –Documenti di riconoscimento e credenziali Articolo 7 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità Articolo 8 - Tracciamento del corso e visibilità
TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE
Articolo 9 - Trasferimento ad altro
Articolo 10 - Passaggi ad altro corso di laurea Articolo 11 - Trasferimenti da altro Ateneo Articolo 12 - Sospensione
Articolo 13 - Interruzione degli studi Articolo 14 – Decadenza
Articolo 15 – Rinuncia agli studi
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Articolo 16 - Certificazione e titoli
Articolo 17 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi Articolo 18 - Norme di disciplina
Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari
REG.STUD. rev. 0 del 2 marzo 2012 1/13
Articolo 20 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari
TITOLO IV – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Articolo 21 – Svolgimento delle prove di verifica in itinere Articolo 22 - Ammissioni agli esami
Articolo 23 - Svolgimento degli esami di profitto Articolo 24 - Conseguimento del titolo di studio
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 -Ambito di applicazione
Articolo 26 –Approvazione ed entrata in vigore
Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
a) Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
b) Xxxxxxxx, l’insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
c) Corso di laurea, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
d) Corsi di laurea internazionali, ovvero i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i corsi di studio in cui tutte le attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera e i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione;
e) Credito, la misura dell’impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale richiesto ad uno studente, di cui all'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo;
f) Immatricolazione, l’iscrizione dello studente a un corso di laurea di una delle università italiane per la prima volta nella sua vita;
g) Iscrizione, l’ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di laurea per l’anno accademico corrente;
h) Master universitario, il titolo rilasciato dall’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione, di almeno 60 CFU, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale;
i) Obbligo formativo aggiuntivo, le attività formative preordinate all’assolvimento e alla verifica dei debiti formativi, di cui all’art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo;
j) Studenti, coloro che sono iscritti o aspirano all’iscrizione ad un corso di laurea;
k) Raccolta di informazioni per lo studente, le informazioni relative alle regole dell’Ateneo, ai servizi offerti e ai Corsi di Laurea e alle attività formative nell'anno accademico, prioritariamente rese disponibili on-line;
l) Credenziali istituzionali, si intendono username e password richiesti per l’accesso ai servizi on line dell’Ateneo, per i quali è necessaria l’autenticazione;
m) Prova di verifica delle conoscenze, l’accertamento dell’adeguata preparazione iniziale;
n) Requisiti curriculari, gli elementi del percorso formativo, il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale;
o) Adeguatezza della personale preparazione, il livello delle conoscenze e delle competenze, verificato con modalità definite nei regolamenti didattici di corso di laurea e il cui possesso è richiesto per l’ammissione ad un corso di laurea;
p) Regolamento Didattico di Ateneo, il regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell’art. 11 del DM 270/04;
q) Regolamento Quadro, il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei del 22/10/2004 n. 270;
r) Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Studenti, l’ufficio dell’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti dei corsi di laurea.
TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
Articolo 1 - Anno Accademico
1. L’anno accademico inizia il 1 Novembre e termina il 31 Ottobre dell’anno successivo.
2. Le immatricolazioni ai corsi di Laurea restano aperte tutto l’anno.
3. Dalla data di immatricolazione decorrono i 60 giorni trascorsi i quali lo studente potrà sostenere gli esami di profitto previsti dal proprio corso di laurea.
Articolo 2 - Immatricolazione e Iscrizione a Corsi di studio e Singoli Insegnamenti
1. Al fine di ottenere l’immatricolazione o l’iscrizione ad un corso di laurea dell’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma, occorre presentare, a cura dello studente, apposita domanda indirizzata al Magnifico Rettore.
2. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all’Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” nei modi e nei termini stabiliti dall’Ateneo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla documentazione amministrativa.
3. Gli studenti - anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea magistrale, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso università estere - possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi, a singoli corsi di insegnamento attivati dall’Ateneo. Ci si può iscrivere fino ad un massimo di quattro corsi di insegnamento per anno accademico, per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite. Al termine dell'attività didattica è possibile sostenere il relativo esame e ottenere una certificazione dell’attività svolta.
4. Per i corsi di studio internazionali l’Ateneo stabilisce appositi termini e modalità per la presentazione o l’invio della domanda all’Università.
Articolo 3 - Iscrizioni ad anni successivi al primo e studenti fuori corso
1. Per iscriversi agli anni successivi al primo è necessario essere in regola con la posizione amministrativa. E’ in regola con l’iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione.
2. L’iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.
3. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si sono iscritti a tutti gli anni di corso previsti.
Articolo 4 - Conseguimento di nuovo titolo accademico e riconoscimento dei crediti
1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso, coloro che sono in possesso di un diploma universitario o di una laurea, o di laurea specialistica, conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, possono richiedere l’iscrizione anche a corsi di laurea o laureamagistrale.
2. L’eventuale domanda di riconoscimento della carriera svolta o dei crediti utili deve essere presentata al Consiglio di Facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà si pronuncia sulla prosecuzione degli studi, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal presente Regolamento, per i trasferimenti, dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo all’interessato.
4. L’università riconosce, inoltre, come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso.
5. Non sono previste altre motivazioni di revisione del piano degli studi individuale dello studente, con particolare riferimento ad eventuali e successive richieste di integrazione dei Crediti Formativi, ulteriori rispetto a quelli riconosciuti all’atto dell’immatricolazione: la situazione di crediti formativi universitari al momento di immissione all’interno del percorso accademico resta pertanto invariata fino all’intero completamento dello stesso.
Articolo 5 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, per l'ammissione al primo anno delle lauree e delle lauree magistrali regolate da normativa europea, è determinata dall'applicazione degli accordi internazionali vigenti e dalle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri.
2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria la valutazione caso per caso dei Consigli di Facoltà.
3. Analoga procedura è adottata per i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero.
Articolo 6 - Documenti di riconoscimento e credenziali
1. A seguito dell’ammissione a un corso di laurea, l’Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” rilascia allo studente un libretto, nonché le credenziali istituzionali.
2. Il libretto universitario costituisce documento di riconoscimento all’interno dell’Università.
3. Le credenziali istituzionali consentono l’autenticazione per l’accesso a servizi on line dell’Università; in particolare le credenziali istituzionali permettono di accedere alla piattaforma E- learning dell’Università, l’utilizzo di una casella di posta elettronica, che costituisce canale privilegiato per la comunicazione con l’Università e l’accesso alle informazioni generali sulla propria situazione e carriera universitaria e sulle iscrizioni effettuate nel corso deglianni.
4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto.
5. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.
Articolo 7 - Quota annuale di contribuzione e altre indennità
1. La tassa di iscrizione costituisce il contributo unico obbligatorio a carico dello studente. È concessa la possibilità di rateizzare il contributo unico in rate da corrispondere, secondo importi e scadenze annualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano l’addebito di un’indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l’importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello studente, in relazione a specifici servizi amministrativi.
4. Per i corsi di studio internazionali il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, con apposita delibera, importi e scadenze di pagamento della quota annuale di contribuzione a carico degli studenti.
5. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate - non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio.
6. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale qualora non sia in regola con i versamenti dovuti all’Ateneo o all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.
Articolo 8 - Tracciamento del corso e visibilità
1. L’attività dello studente è tracciata dalla piattaforma e-learning dell’Università, relativamente ai suoi tempi di permanenza all’interno della piattaforma, all’utilizzo dei momenti di didattica sincrona e asincrona, nonché dei risultati dei test di verifica effettuati.
2. Il percorso didattico online seguito dai singoli studenti è archiviato e conservato in formato digitale per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla conclusione del Corso di studi (o, comunque, dall’interruzione del rapporto tra studente e Università).
3. Le attività svolte dallo studente sono visibili, anche in tempo reale, soltanto al docente e al tutor nel pieno rispetto della privacy.
TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE
Articolo 9 - Trasferimento ad altro Ateneo
1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore, nei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici.
2. Lo studente è tenuto a versare il contributo di trasferimento fissato dal Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
3. Il Magnifico Rettore può autorizzare il trasferimento richiesto oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.
4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Articolo 10 - Passaggi ad altro xxxxx xx xxxxxx
0. Non è ammessa l’iscrizione contemporanea a più corsi di laurea.
2. E’ altresì previsto il divieto di contemporanea iscrizione fra corsi di laurea e master universitari di I livello e di II livello, ovvero fra corsi di laurea e dottorati di ricerca, nonché fra master universitari di I livello e di II livello e dottorati di ricerca, fatto salvo il ricorso agli istituti di cui agli articoli 12 e 13 del presente Regolamento.
3. Lo studente che intende passare ad altro corso di laurea deve presentare domanda di passaggio al Magnifico Rettore, nel periodo stabilito annualmente dagli Organi Accademici.
4. Il passaggio di corso di Xxxxxx, secondo i termini e le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche di appartenenza, è subordinato all’approvazione da parte degli Organi Accademici che valutano l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere con la conseguente possibilità di sostenere gli esami di profitto nella prima sessione disponibile.
5. Lo studente che chiede il passaggio presso un corso di laurea di questo Ateneo non può a sua volta richiedere ulteriore passaggio prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui sia stato effettuato il passaggio.
6. Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione, qualora non sia stata già versata, del contributo di passaggio fissata dal Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
7. Il Magnifico Rettore può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente. e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attivitàdidattiche.
8. Il foglio di congedo con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmesso al competente Ufficio Segreteria Studenti.
Articolo 11 - Trasferimenti da altro Ateneo
1. Pervenuto il foglio di congedo, lo studente è tenuto a regolarizzare la propria situazione amministrativa entro 30 giorni, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica.
2. Il trasferimento presso l’Università di studenti provenienti da altra università, secondo le modalità stabilite dalle competenti strutture didattiche di appartenenza, è subordinato all’approvazione da parte degli Organi Accademici che valutano l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, indicando l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere con la conseguente possibilità di sostenere gli esami di profitto nella prima sessione disponibile, dandone comunicazione in formato elettronico o cartaceo all’interessato.
3. Lo studente che si trasferisce presso un corso di laurea di questo Ateneo non può a sua volta richiedere ulteriore trasferimento ad altro Ateneo prima che sia trascorso un anno accademico da quello in cui sia stato effettuato il trasferimento.
Articolo 12 - Sospensione
1. Lo studente deve chiedere la sospensione degli studi nell’ipotesi di iscrizione a scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di I e di II livello, fino al conseguimento dei relativi titoli;
lo studente ha facoltà di chiedere la sospensione degli studi nelle seguenti ipotesi:
a) iscrizione a Istituti di formazione militare italiani fino al completamento dei relativi corsi;
b) servizio civile per l’anno accademico in cui ricade lo svolgimento del servizio;
c) nascita di figlio per l’anno accademico corrispondente o successivo alla data di nascita; la sospensione può essere richiesta da entrambi i genitori;
d) grave infermità, attestata da certificazione medica, di durata non inferiore a 6 mesi per l’ anno accademico corrispondente o per quelli successivi all’evento, per l’intera duratadell’infermità;
e) gravi motivi inerenti le condizioni personali e familiari dello studente, sottoposti all’apprezzamento discrezionale del Direttore Amministrativo.
2. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all’Ufficio Segreteria Studenti, secondo i termini e le modalità stabilite dalla compenti strutture didattiche di appartenenza.
3. Qualora lo studente voglia riprendere in seguito gli studi sospesi non è tenuto a versare la tassa di ricongiunzione.
4. Negli anni di sospensione lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera.
5. Nei casi disciplinati dall’articolo 10 commi 1 e 2 del presente Regolamento, lo studente decade dall’ultima iscrizione.
Articolo 13 - Interruzione degli studi
1. Lo studente che non rinnova l’iscrizione per almeno un anno accademico, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, interrompe gli studi.
2. Qualora intenda riprendere gli studi, lo studente deve presentare apposita istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore in cui chiede la ricongiunzione della carriera.
3. Gli studenti, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dall’iscrizione, devono effettuare il pagamento della tassa di ricognizione, per ogni anno di interruzione, oltre l’eventuale saldo delle tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico in cui è stata presa iscrizione.
4. Negli anni di interruzione, gli studenti non potranno compiere alcun atto di carriera.
Articolo 14 - Decadenza
1. Ai sensi dell’art. 149 del vigente T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, perde lo status di studente universitario per decadenza lo studente che abbia lasciato trascorrere otto o più anni accademici consecutivi senza compiere nessun atto di carriera universitaria: in altri termini, senza aver sostenuto alcun esame di profitto (sia con esito positivo che con esito negativo dello stesso). La decadenza non colpisce gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto previsti dal proprio piano di studio e che debbano sostenere soltanto l'esame di laurea.
2. Una volta maturato il periodo di inattività richiesto dalla predetta norma, la Segreteria Studenti predispone un apposito atto, che assume la forma del Decreto Rettorale, con il quale dichiara l’avvenuta decadenza.
3. Lo studente dichiarato decaduto presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma”, è tenuto ad iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano valutati dal Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della carriera pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli esami superati nel precedente corso di studi.
Articolo 15 - Rinuncia agli studi
1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. Lo studente rinunciatario è tenuto al pagamento delle tasse universitarie di cui fosse eventualmente in debito.
3. Allo studente rinunciatario, non in regola con il pagamento delle tasse universitarie, non possono essere rilasciati certificati relativi alla carriera universitaria precedentemente e regolarmente percorsa.
4. Lo studente rinunciatario non potrà ottenere rimborso di somme versate e se vorrà iscriversi allo stesso o ad altro corso di laurea sarà considerato alla stregua di chi si iscrive per la prima volta, fermo restando che potrà, comunque, chiedere la valutazione, in crediti, della carriera pregressa e dovrà, pertanto, produrre nuovamente la documentazione versando le tasse prescritte per l’immatricolazione.
5. Lo studente che abbia rinunciato agli studi presso altro Ateneo, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma”, è tenuto ad iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che gli esami sostenuti precedentemente siano valutati dal Consiglio di Facoltà, ai fini di un possibile riconoscimento, totale o parziale, della carriera pregressa; tale riconoscimento è subordinato alla verifica della non obsolescenza degli esami superati nel precedente corso di studi.
TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Articolo 16 - Certificazione e titoli
1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del Diploma Supplement, quale certificato integrativo del titolo di studio.
2. Per ottenere il rilascio di certificati in carta legale occorre presentare allo sportello tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti. La certificazione e i documenti relativi alla carriera universitaria saranno rilasciati qualora gli studenti siano in regola con i versamenti.
3. L’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.
4. In seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di laurea e di laurea magistrale, l'Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” rilascia un diploma di laurea sottoscritto dal Magnifico Rettore, dal Preside della Facoltà cui afferisce il corso di laurea e dal Direttore Amministrativo, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.
5. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le università partner.
Articolo 17 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
1. L’ Università Telematica San Xxxxxxxx Roma assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti di carattere informatico, idonei a facilitare l’accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.
2. L’Università Telematica San Xxxxxxxx Roma, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
Articolo 18 - Norme di disciplina
1. Gli studenti dell' Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro dell’Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
2. Lo studente è responsabile personalmente di eventuali alterazioni apportate al libretto. Qualunque alterazione, abrasione o cancellatura, a meno che non sia approvata con firma del Presidente della Commissione esaminatrice o dalla Segreteria Studenti, fa perdere validità al libretto e rende lo studente passibile di provvedimento disciplinare e, nei casi più gravi, di denuncia all’autorità giudiziaria.
3. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
4. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” provvede tempestivamente a informare l'Autorità Giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
5. Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari
1. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
2. La violazione deve essere formalmente contestata alla residenza dichiarata dallo studente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più attività formative;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
5. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente.
6. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Facoltà, in seguito a relazione del Rettore.
7. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
8. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
9. E’ ammesso ricorso al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c).
Articolo 20 - Registrazione dei provvedimenti disciplinari
1. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.
TITOLO IV – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
Articolo 21 - Svolgimento delle prove di verifica in itinere
1. L'organizzazione delle diverse tipologie di prove di verifica degli apprendimenti in itinere è di competenza di ciascun titolare della disciplina. Il titolare della disciplina vi provvede in collaborazione con il tutor.
2. Lo svolgimento delle prove di verifica degli apprendimenti in itinere può realizzarsi, secondo i casi, in modo individuale o in gruppo, con modalità sincrona o asincrona. In ogni caso, lo svolgimento della prova deve garantire l'accertamento dell'apporto individuale di ciascuno studente in modo che possa essere opportunamente valutato. I risultati delle prove di verifica degli apprendimenti in itinere sono annotati regolarmente e tempestivamente dal docente o dal tutor sul portfolio dello studente.
3. Per le ulteriori attività formative possono essere previste forme differenziate di verifica del profitto, come ad esempio mediante la certificazione dell'attività svolta nel caso del tirocinio e dello stage.
Articolo 22 - Ammissioni agli esami
1. Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e contributi, non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso, né fruire dell’offerta formativa attraverso la piattaforma e-learning. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera, nella parte in cui si riferisce il predetto difetto di pagamento.
2. Per l’ammissione agli esami è necessaria la frequenza on line alle varie attività didattiche. La frequenza on line sarà ottenuta mediante tracciamento in piattaforma. Lo studente si collegherà alla piattaforma e-learning, attraverso le sue credenziali istituzionali, dove potrà disporre del materiale didattico e fruire delle lezioni; il docente ed il tutor monitoreranno gli studenti sulla base di specifici reports, valutando l’accesso dello studente all’esame.
3. L’iscrizione ad un anno di corso dà diritto alla fruizione dell’offerta formativa attraverso la piattaforma e-learning, ed al sostenimento dei relativi esami, rispetto ai corsi previsti nel piano degli studi per l’anno di iscrizione o per gli anni precedenti.
4. Al Magnifico Rettore spetta un potere di vigilanza sulla carriera degli studenti per cui provvederà legittimamente all’annullamento degli esami in caso di violazione delle norme previste dai singoli Regolamenti dei Corsi di laurea.
Articolo 23 - Svolgimento degli esami di profitto
1. I crediti delle diverse attività formative vengono acquisiti dagli studenti con il superamento dei relativi esami di profitto finalizzati ad accertare la maturità intellettuale e culturale del candidato, e il possesso delle conoscenze e delle abilità riguardanti gli argomenti su cui verte l'esame.
2. L'esame di profitto può consistere, in prove di varia natura stabilite dal docente titolare di ciascuna disciplina - e pertanto può essere orale o scritto - ovvero in altre prove di verifica (prove pratiche, grafiche, colloqui) appositamente stabilite dal titolare dell’insegnamento.
3. Il tutor della disciplina è tenuto a seguire la preparazione dello studente, provvedendo eventualmente a stimolare lo studente stesso nel caso di insufficiente preparazione.
4. L’esame orale è pubblico, viene superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. La votazione massima è uguale a 30/30 con lode. La valutazione negativa non viene espressa mediante un voto: è annotata sul verbale con il relativo giudizio, fa parte del curriculum dello studente e non influisce sulla media della votazione finale.
5. Qualora lo studente non superi la prova di esame non può tornare a sostenere la stessa prova nella medesima sessione di esame.
Articolo 24 - Conseguimento del titolo di studio
1. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo regolamento didattico.
2. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di
elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.
3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica agli studenti dell’ Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato e altri titoli accademici rilasciati dall’Ateneo.
2. Con riferimento all’art. 10 comma 1, agli studenti dei corsi di specializzazione, di master universitario, nonché dei corsi di dottorato di ricerca, si applica il divieto di doppia iscrizione di cui all’art. 142 T.U. del 31.08.1933 n. 1952.
3. Con riferimento all’art. 16 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i Corsi di Specializzazione, l' Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” rilascia un diploma, sottoscritto dal Rettore, dal Direttore della Scuola e dal Direttore Amministrativo.
4. Con riferimento all’art. 16 comma 3, in seguito al superamento della prova finale prevista per i corsi di Master Universitario di I e di II livello, l'Università Telematica “San Xxxxxxxx Roma” rilascia il titolo di Master Universitario di I o di II livello, sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del Master e dal Direttore Amministrativo.
5. Con riferimento all’art. 16 comma 4, nei casi di master internazionali, ovvero di master che rilasciano titoli doppi, multipli o congiunti con università estere, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le università partner.
Articolo 26 - Approvazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento, deliberato dalle competenti strutture accademiche, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Con l’entrata in vigore del presente regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli corsi di laurea, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.