FOGLIO INFORMATIVO(ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche) OPERAZIONI DI FACTORING CONFIRMING
FOGLIO INFORMATIVO (ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche) |
OPERAZIONI DI FACTORING CONFIRMING |
Condizioni in vigore dal giorno 11 aprile 2018 e valide fino a nuovo avviso - La presente non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del codice civile ma adempimento delle disposizioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti ai sensi degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, 385 e successive modifiche ed integrazioni (il “TUB”).
INFORMAZIONI SULL’ INTERMEDIARIO |
Denominazione: MBFACTA S.p.A. Sede legale e amministrativa: Xxx Xxxxx 0, 00000, Xxxxxx Numero di telefono cui rivolgersi per informazioni e/o per la conclusione contratto: 02/28999191 sito internet: xxx.xxxxxxx.xx, indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx Società con socio unico MEDIOBANCA S.p.A. Capitale Sociale interamente versato: euro 120.000.000 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 04706200153, REA: 1032193 Società iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB al n. 150, codice meccanografico Banca d’Italia 31019.3 Società aderente all’Associazione Italiana per il Factoring ASSIFACT (di seguito “MBFACTA” o l’”Intermediario” o il “Factor”) |
DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE |
Nome, cognome, qualifica del soggetto: Estremi dell’iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): Indirizzo: Telefono Email (se esistente) |
FACTORING CONFIRMING |
⮚ Che cos’è il factoring È un contratto diretto a facilitare la gestione, lo smobilizzo e l’incasso dei Crediti, generalmente di natura commerciale, vantati da un Fornitore verso uno o più Debitori preventivamente valutati dal Factor. ⮚ Caratteristiche del prodotto finanziario Con la stipula della convenzione tra il Debitore e MBFACTA, il Debitore ha la facoltà di segnalare al Factor i Fornitori interessati a beneficiare dei servizi di factoring offerti dal Factor. Con la stipula del contratto di factoring con uno o più Fornitori del Debitore, MBFACTA si assume l’incarico di mandataria all’incasso dei Crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Xxxxxxxx e da quest’ultimo inseriti nel Portale e si rende disponibile, a proprio insindacabile giudizio, a: • acquistare i predetti Crediti, su richiesta del Fornitore (operata sul Portale); • effettuare il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione dei predetti Crediti, su richiesta del Fornitore (operata sul Portale); • concedere al Debitore Xxxxxx, su richiesta di quest’ultimo, una dilazione di pagamento dei Crediti ceduti, ulteriore rispetto al Termine di Pagamento indicato in Fattura. ⮚ Finalità del prodotto finanziario Questo prodotto permette: • sia al Xxxxxxxx di ottimizzare il rapporto con i propri Fornitori, razionalizzando e semplificando le procedure di pagamento nei confronti degli stessi e coordinando elasticamente i pagamenti medesimi con le proprie esigenze di tesoreria; • sia al Fornitore di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante, di acquisire eventualmente la garanzia del buon fine dei propri Crediti commerciali e di ridurre i costi interni. |
⮚ Rischi a carico dei Clienti • Il Debitore, con l’inserimento dei Crediti nel Portale, riconosce detti Crediti come certi, liquidi, validi a tutti gli effetti ed esigibili al termine di pagamento indicato in fattura, obbligandosi incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1988 del codice civile, al pagamento degli stessi a favore di MBFACTA e rinunciando, ora per allora, ad eccepire compensazioni, vincoli, gravami e/o ulteriori circostanze che possano ritardare, ridurre e/o escludere il pagamento dei Crediti. • MBFACTA avrà il diritto di richiedere al Fornitore la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione oltre spese (anche legali) ed interessi (anche moratori) convenzionalmente pattuiti (ovvero, in caso di mancata pattuizione, previsti ex lege), da calcolarsi a decorrere dalla data di valuta del pagamento del Corrispettivo della Cessione sino alla data della restituzione, qualora il Debitore non paghi il Credito ceduto alla scadenza o comunque sussistano a carico del Fornitore gli obblighi restitutori contrattualmente previsti per le Cessioni Pro Solvendo ovvero qualora si verifichi la decadenza della garanzia Pro Soluto. | ||||
DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI AI CLIENTI | ||||
PER IL FORNITORE | ||||
Voci | Costi | |||
Interessi corrispettivi | Tasso di interesse nominale annuo anticipato o posticipato applicabile alle operazioni in valuta Euro (divisore civile 365/366) | 5% (in misura fissa o ancorata al Parametro di Indicizzazione). In caso di tasso anticipato, gli interessi verranno pre-calcolat secondo la formula dello sconto commerciale. | ||
Tasso di interesse nominale annuo anticipato o posticipato applicabile alle operazioni in valuta diversa dall’Euro (divisore anno commerciale 360) | LIBOR della medesima divisa del finanziamento + 3%. In caso di tasso anticipato, gli interessi verranno pre-calcolat secondo la formula dello sconto commerciale. | |||
Interessi moratori | Tasso di interesse moratorio per le operazioni in valuta Euro e in valuta diversa dall’Euro | Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 de D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge. | ||
Commissioni di factoring | Commissione di “Gestione” | 2,00% “una tantum” sull’importo nominale dei Crediti ceduti a lordo delle note credito oppure 1,00% mese o frazione mese sull’importo nominale dei Credit ceduti al lordo delle note di credito. | ||
Commissione “Pro Soluto” | 2,00% “una tantum” sull’importo nominale dei Crediti ceduti per quali il Factor si è assunto la cd. garanzia Pro Soluto (il rischio d insolvenza dei Debitori in relazione al pagamento dei Crediti stessi) al lordo delle note di credito. oppure 1,00% mese o frazione mese sull’importo nominale dei Credit ceduti per i quali il Factor si è assunto la cd. garanzia Pro Soluto (i rischio di insolvenza dei Debitori in relazione al pagamento de Crediti stessi), al lordo delle note di credito. | |||
Commissione di “Plusfactoring” | 0,50% per ciascun mese o frazione del mese di ritardato pagamento del Credito ceduto, da applicarsi sul valore nominale dello stesso. | |||
Commissione di “Servicing” | 5% sull’ammontare dei Crediti incassati a seguito dell’attività d recupero, stragiudiziale e/o giudiziale, effettuata dal Factor pe conto del Cliente, su specifico mandato da quest’ultimo rilasciato. | |||
Spese | Spese per l’istruttoria della pratica e per l’eventuale registrazione contrattuale | € 750,00 “una tantum”. | ||
Spese annue di rinnovo pratica | € 350,00. | |||
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica | € 100,00 per ogni Debitore Ceduto. | |||
Spese di tenuta conto | € 40,00 mese o frazione mese. | |||
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario | Al costo. | |||
Spese “Handling”, per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura) | €10,00 per ciascun documento rappresentativo dei Crediti cedut (es. Fattura). | |||
Costo copia singolo documento | € 1,00 se reperibile on line. | |||
€ 10,00 se in formato cartaceo. | ||||
Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili | € 150,00 per ciascuna dichiarazione. |
Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento richiamato o prorogato. | ||||||||||||
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei che elettronici | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento insoluto, salvo il maggior onere che venisse addebitato al Factor per effetti domiciliati presso gli uffici postali ovvero per la levata del protesto. | ||||||||||||
Canone del servizio Factoring” annuale | “Home | € 150,00. | |||||||||||
Spese legali | Al costo. | ||||||||||||
Spese notarili | Al costo. | ||||||||||||
Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela | € 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi da servizio “Home Factoring” (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite). | l | |||||||||||
Altre spese oltre alle condizioni economiche sopra riportate (e.g. oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta. | Al costo. | ||||||||||||
Valute | Valute d’incasso e d’accredito in conto | 15 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti ricevute bancarie) od altri mezzi d’incasso “salvo buon fine”; | , | ||||||||||
5 giorni bancario. | lavorativi | per | gli | incassi | pervenuti | a | mezzo | bonifico | |||||
Valute applicate alle erogazioni | 4 giorni lavorativi rispetto alla valuta di addebito sul c/c del Factor. | ||||||||||||
PER IL DEBITORE | |||||||||||||
Voci | Costi | ||||||||||||
Interessi corrispettivi in relazione alle dilazioni di pagamento concesse dal Factor | Tasso di interesse nominale annuo posticipato applicabile alle operazioni in valuta Euro (divisore civile 365/366) | 5% (in misura fissa o ancorata al Parametro di Indicizzazione). | |||||||||||
Tasso di interesse nominale annuo posticipato applicabile alle operazioni in valuta diversa dall’Euro (divisore anno commerciale 360) | LIBOR della medesima divisa del finanziamento + 3%. | ||||||||||||
Interessi moratori | Tasso di interesse moratorio per le operazioni in valuta Euro e in valuta diversa dall’Euro | Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell’art. 1 del D.Lgs. 192/2012) e comunque nei limiti di legge. | |||||||||||
Spese | Spese per l’istruttoria della pratica e per l’eventuale registrazione contrattuale | € 750,00 “una tantum”. | |||||||||||
Spese annue di rinnovo pratica | € 350,00. | ||||||||||||
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica | € 100,00 per ogni Debitore Ceduto. | ||||||||||||
Spese di tenuta conto | € 40,00 mese o frazione mese. | ||||||||||||
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario | Al costo. | ||||||||||||
Spese “Handling”, per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura) | €10,00 per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura). | ||||||||||||
Costo copia singolo documento | € 1,00 se reperibile on line. | ||||||||||||
€ 10,00 se in formato cartaceo. | |||||||||||||
Spese per dichiarazioni prodotte ad uso dei revisori contabili | € 150,00 per ciascuna dichiarazione. | ||||||||||||
Spese per incasso tramite documenti | € 12,00 per ciascun documento. | ||||||||||||
Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo | € 6,00 per ogni effetto e/o altri mezzi d’incasso di tipo cartaceo. | ||||||||||||
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV) | € 4,00 per ogni incasso. | ||||||||||||
Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei sia elettronici | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento richiamato o prorogato. |
Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d’incasso sia cartacei che elettronici | € 8,00 per ciascun effetto e/o documento insoluto, salvo il maggior onere che venisse addebitato al Factor per effetti domiciliati presso gli uffici postali ovvero per la levata del protesto. | ||||||||||
Spese per richieste d’esito a fronte di effetti e/o documenti | € 8,00 per ciascuna richiesta d’esito. | ||||||||||
Canone del servizio Factoring” annuale | “Home | € 150,00. | |||||||||
Spese legali | Al costo. | ||||||||||
Spese notarili | Al costo. | ||||||||||
Spese invio comunicazioni non obbligatorie alla clientela | € 10,00 per ogni comunicazione effettuata con mezzi diversi dal servizio “Home Factoring” (le comunicazioni operate con tale mezzo sono gratuite). | ||||||||||
Altre spese oltre alle condizioni economiche sopra riportate (e.g. spese di impianto e tenuta del Portale, oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta). | Al costo. | ||||||||||
Valute | Valute d’incasso e d’accredito in conto | 15 giorni lavorativi per incassi effettuati a mezzo portafoglio (effetti, ricevute bancarie) od altri mezzi d’incasso “salvo buon fine”; | |||||||||
5 giorni bancario. | lavorativi | per | gli | incassi | pervenuti | a | mezzo | bonifico | |||
Valute applicate alle erogazioni | 4 giorni lavorativi rispetto alla valuta di addebito sul c/c del Factor. | ||||||||||
⮚ Parametri indicizzati e Floor Clause. Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell’andamento del parametro. Parametri di Indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1,3,6 mesi, rilevazione giornaliera, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: Il Sole 24 ore. Qualunque parametro di indicizzazione previsto nel contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0. ⮚ Xxxxxxxx di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il “TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la “Legge Antiusura”), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell’apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet di MBFACTA o sul sito internet della Banca d’Italia xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx/Xxxxx/Xxxx. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. Resta espressamente inteso che laddove il tasso effettivo globale (il “TEG”) - determinato ai sensi delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” di Banca d’Italia del 12 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni - risultasse eccedere il tasso soglia usura - determinato ai sensi dell’art. 2, comma IV, della Legge Antiusura - quest’ultimo tasso sarà da intendersi immediatamente applicabile al rapporto in luogo di quello pattuito (ad esempio in caso di applicazione di interessi moratori). ⮚ Conteggio, contabilizzazione ed esigibilità degli interessi. Il conteggio, la contabilizzazione e l’esigibilità degli interessi avverrà secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cliente. | |||||||||||
RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI | |||||||||||
⮚ Recesso e norme di trasparenza del rapporto (cd. ius variandi):. ciascuna parte, purché adempiente, può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso e/o penalità e/o spese di chiusura rapporto. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.118 TUB, il Factor, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta al Cliente nei modi e nei termini previsti dalla legge, con preavviso minimo di 2 (due) mesi. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto alla applicazione delle condizioni precedentemente praticate. ⮚ Tempi massimi di chiusura del rapporto ed effetti dello scioglimento del contratto: in caso di scioglimento e salvo diverso accordo, le parti procederanno alla liquidazione del rapporto entro il termine di 15 (quindici) Giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso perverrà alla parte destinataria o dal verificarsi dell’effetto risolutivo. Lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle Cessioni e delle dilazioni di pagamento già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie assunte dal Cliente. ⮚ Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie: in caso di controversia, così come pubblicizzato sul sito xxx.xxxxxxx.xx, il Cliente potrà presentare Reclamo all’Ufficio Reclami dell’Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: MBFACTA S.p.A., Ufficio Reclami, Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx o, per via telematica, all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o all’indirizzo PEC xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. MBFACTA darà risposta entro 30 (trenta) Giorni dalla data di ricezione del Reclamo. Qualora il Factor non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o non risponda, o comunque il richiedente non sia soddisfatto della risposta e non intenda per il momento adire l’Autorità Giudiziaria, potrà presentare ricorso |
all’apposito organo costituito presso Banca d’Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell’articolo 128-bis TUB (Arbitro Bancario Finanziario - “ABF”). Per sapere come rivolgersi all’ABF, è possibile consultare la guida pratica ABF presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o sul sito xxx.xxxxxxx.xx oppure chiedere informazioni agli uffici operativi della Banca d’Italia o al Factor. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e l’Intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria (l’elenco degli organismi di Mediazione è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). L’organismo di mediazione prescelto dal Factor è il Conciliatore Bancario Finanziario (il cui sito è xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e la cui procedura per la conciliazione è esplicitata nel regolamento consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxx.xx), ferma restando la facoltà del Cliente di rivolgersi ad un differente organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all’ABF. Per ulteriori informazioni il Cliente può consultare la sezione “Trasparenza” sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. | ||
LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo) | ||
“MBFACTA” o “Cessionario” o “Factor” | indica MBFACTA S.p.A., come sopra identificata, nonché il soggetto estero in possesso delle idonee autorizzazioni per esercitare l’attività di factoring o quella bancaria, di cui la stessa si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. | |
“Cedente” o “Fornitore” | indica qualsiasi soggetto giuridico qualificabile come imprenditore ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera (a), della Legge 52/1991, fornitore di beni e/o servizi a favore del Debitore, interessato alla stipula di un contratto di factoring con MBFACTA. | |
“Debitore” | indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti da quest’ultimo vantati nei suoi confronti. | |
“Cliente” | indica il Fornitore o il Debitore che stipula con MBFACTA un contratto inerente i servizi finanziari da quest’ultima offerti. | |
“Credito” | indica: a) il credito pecuniario sorto o che sorgerà da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell’esercizio della propria attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a). | |
“Portale” | indica il portale web di titolarità del Factor sul quale vengono caricati, da parte del Debitore, i Crediti. | |
“Cessione” | indica il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile. | |
“Debitore Ceduto” | indica il soggetto tenuto ad effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Factor per effetto della Cessione. | |
“Pro Solvendo” | indica la mancata assunzione, da parte del Factor, del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti oggetto di Cessione. | |
“Pro Soluto” | indica l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di insolvenza del Debitore in relazione ai Crediti oggetto di Cessione (cd. garanzia Pro Soluto). | |
“Plafond” | indica l’importo massimo entro il quale il Factor è disposto ad assumere il rischio di insolvenza di un determinato Debitore Ceduto in relazione ai Crediti ceduti ed, eventualmente, la misura dell’assunzione di rischio per ogni singolo Credito oggetto di Cessione. | |
“Corrispettivo della Cessione” | indica quanto dovuto dal Factor al Cedente a fronte della Cessione del Credito, pari al valore nominale del Credito stesso. Il Corrispettivo della Cessione sarà corrisposto dal Factor all’effettivo incasso del Credito ceduto ovvero decorsi 210 (duecentodieci) Giorni dalla scadenza originale (il Termine di Pagamento), prorogata (il Termine di Pagamento Prorogato) o convenzionalmente determinata (il Termine Maturity) del Credito ceduto. Il Factor, su richiesta del Xxxxxxx e a proprio insindacabile giudizio, potrà anticipare, in tutto o in parte, il Corrispettivo della Cessione. | |
“Fattura” | indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito. | |
“Termine di Pagamento” | indica la scadenza di pagamento del Credito, come originariamente riportata in Fattura. | |
“Termine di Pagamento Prorogato” | indica la scadenza di pagamento del Credito, come formalmente prorogata (rispetto a quella riportata in Fattura) in forza di uno specifico accordo tra il Fornitore e il Debitore Ceduto e approvata dal Factor. |
“Termine Maturity” | indica la scadenza convenzionalmente attribuita al Credito dal Fornitore e dal Factor ai fini del calcolo degli interessi sulle somme anticipate dal Factor a titolo di Corrispettivo della Cessione. | |
“Parametro di Indicizzazione” | indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Qualunque parametro di indicizzazione (es. EURIBOR, LIBOR, ecc), anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0 (la cd. floor clause). | |
“Interessi corrispettivi” | indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor per il pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione o per la concessione di una dilazione di pagamento. Il conteggio, la contabilizzazione e l’esigibilità degli interessi avviene secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cliente. | |
“Interessi moratori” | indica l’importo dovuto dal Cliente al Factor per il ritardato pagamento di una somma di denaro. | |
“Commissioni di factoring” | indica il compenso dovuto dal Cliente al Factor: • per la gestione dei Crediti oggetto di Cessione (la Commissione di “Gestione ”), calcolata “una tantum” oppure per mese o frazione del mese, normalmente all’atto della Cessione, sull’importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito; • per l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento del Debitore Ceduto (la Commissione “Pro Soluto”), calcolata “una tantum” oppure per ciascun mese o frazione del mese, normalmente all’atto della Cessione, sull’importo nominale dei Crediti ceduti per i quali il Factor si è assunto la c.d. garanzia Pro Soluto al lordo delle note di credito; • per la garanzia, d’ordine e/o pagamento, rilasciata dal Factor nell’interesse del Cliente e a favore di terzi creditori (la Commissione di “Rilascio Garanzia”), calcolata “una tantum” sull’esposizione nominale della garanzia oppure per ciascun mese o frazione del mese di durata dell’impegno, sull’ammontare della garanzia; • per il ritardato pagamento del Credito oggetto di Cessione (la Commissione di “Plusfactoring”), calcolata per ciascun mese o frazione del mese di ritardato pagamento, sul valore nominale del Credito stesso; • per l’attività di recupero, stragiudiziale e/o giudiziale, effettuata dal Factor per conto del Cliente, su specifico mandato da quest’ultimo rilasciato (la Commissione di “Servicing”), calcolata sull’ammontare dei Crediti incassati a seguito dell’attività di recupero effettuata. | |
“Spese Handling” | spese di lavorazione e gestione di ciascun documento rappresentativo dei Crediti Ceduti (es. Fattura). | |
“Valuta” | data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi. | |
“Reclamo” | Indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) al Factor un suo comportamento anche omissivo. |