Regolamento
Regolamento
Disposizioni e criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
(Testo del Regolamento regionale n. 3/2016 pubblicato sul BURC n. 24 del 02.03.2016, parte prima, coordinato con le modifiche apportate con Regolamento Regionale n. 13/2016 pubblicato sul BURC n.
97 del 29.09.2016, parte prima)
)
NB: in caso di differenze tra il presente documento ed i testi dei Regolamenti n. 3/2016 e n. 13/2016 pubblicati sul BURC prevalgono questi ultimi
Sommario
Art. 1 - Oggetto ed Autorità competenti 1
Art. 2 - Definizioni 1
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi 1
Art. 4 - Soggetti responsabili 1
Art. 5 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio 2
Art. 6 - Manutenzione e controllo 2
Art. 7 - Controlli di efficienza energetica 2
Art. 8 – Accertamenti ed ispezioni 2
Art. 9 - Oggetto dell’ispezione a cura dell’autorità competente 3
Art. 10 – Cadenza delle ispezioni 3
Art. 11 - Esecuzione delle ispezioni 4
Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati 6
Art. 13 – Situazioni particolari 6
Art. 14 – Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti 6
Art. 15 – Informazione e formazione 7
Art. 16 – Contributi 7
Art. 17 – Ispezioni con addebito 8
Art. 18 – Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici 8
Art. 19 – Sanzioni 8
20. Norme transitorie 8
21 Norme finali 9
Allegato 1 - Definizioni 1
Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi 3
Allegato 3 - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto 5
Allegato 4 - Cadenza ispezioni 6
Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza 7
Allegato 6 - Tariffe ispezioni con addebito 8
Art. 1 - Oggetto ed Autorità competenti
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii., del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n. 74/2013) e dell'art. 6 c. 1 della l.r. n. 41/2011, detta i criteri generali per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria.
2. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs 112/1998, dell’art. 129 del D.P.R. 380/2001, dell' art. 39 della l.r. n. 34/2002 e dell'art. 1. c.1 della l.r. n.14/2015 e della DGR n. 403/2015 risultano individuate, quali autorità competenti in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici:
a) i comuni di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria aventi una popolazione superiore a quarantamila abitanti;
b) la città metropolitana di Reggio Calabria, per i comuni, diversi dal capoluogo, ricompresi nel territorio della stessa;
c) l'amministrazione regionale, per i restanti comuni.
3. La regione Calabria esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici; di gestione del catasto impianti nonché le funzioni di autorità competente ai sensi del precedente comma attraverso il competente Dipartimento " Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali".
4. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della Legge 10/1991, l’autorità competente effettua le attività di accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica ed ispezione degli impianti termici, con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni pubblici e/o privati, dei quali sia stata verificata la qualificazione e l’indipendenza secondo quanto riportato nell’allegato C del D.P.R. n.74/2013.
5. Le autorità competenti individuate al precedente comma, sulla base di specifici protocolli d’intesa e previa comunicazione alla Regione Calabria, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite dal presente Regolamento.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell’allegato 1.
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi
1. I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2.
Art. 4 - Soggetti responsabili
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del
D.P.R. n.74/2013.
2. Il terzo responsabile informa l’autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.
3. Il cambio di responsabilità (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) deve essere comunicato all’Autorità competente a cura del nuovo responsabile:
a) entro 10 giorni lavorativi se il cambio è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale;
b) entro 30 giorni lavorativi se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.
4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui al comma 5, lettere
b) e c) del D.P.R. 74/2013, devono essere comunicate all’Autorità competente entro 2 giorni lavorativi, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.
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Art. 5 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio
1. La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 e 5 del D.P.R. n.74/2013.
Art. 6 - Manutenzione e controllo
1. Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall’ art.7 del D.P.R. 74/2013 con le cadenze ivi previste.
2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
3. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici (di seguito “manutentore”), esegue dette operazioni a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, utilizzando i modelli previsti dalle norme vigenti in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto. Il rapporto di controllo tecnico è consegnato al responsabile dell’impianto che lo conserva allegandolo al libretto di impianto.
Art. 7 - Controlli di efficienza energetica
1. In occasione delle attività di controllo e manutenzione di cui all’art.6, con le cadenze previste al successivo comma 7, sugli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché sugli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW si eseguono i controlli di efficienza energetica compilando, in tutte le sue parti, il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica indicato nell’allegato A del DPR 74/2013 secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale o, in carenza, secondo i modelli approvati con Decreto ministeriale dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.
2. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmessa telematicamente al Catasto di cui al successivo art.15 entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell’impianto. La ricevuta di avvenuta acquisizione viene resa disponibile sul Catasto.
3. All’atto dell’inoltro del documento alla banca dati, al manutentore viene richiesto il versamento di un contributo secondo quanto specificato al successivo articolo 16.
4. Il pagamento del contributo deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel sistema del Catasto.
5. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica del rapporto di controllo al Catasto.
6. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione è inferiore al minimo di legge o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l’impianto non sicuro all’utilizzo, la trasmissione avverrà senza il pagamento del contributo previsto e l’impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell’Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato al successivo articolo 17.
7. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo secondo la tempistica riportata in Allegato 3.
Art. 8 – Accertamenti ed ispezioni
1. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW, dotati
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di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione nonché gli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW.
2. Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica da parte dell’Autorità competente è sostitutivo dell’ispezione.
3. Nella fase di accertamento dei rapporti di controllo e di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza:
a) qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l’Autorità competente deve segnalare tempestivamente l’anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l’eventuale ausilio di un ispettore, provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell’impianto. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08;
b) laddove si riscontrino altre anomalie e/o difformità, l’Autorità competente programma un’immediata ispezione con addebito;
c) nel caso in cui risultino difformità tra i dati in possesso dell’Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che gli verranno richieste dall’Autorità competente stesso. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.
Art. 9 - Oggetto dell’ispezione a cura dell’autorità competente
1. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
2. L’ispettore, prioritariamente, procederà ad esaminare i possibili interventi di risparmio energetico indicati, sotto forma di check-list, nel pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica.
Art. 10 – Cadenza delle ispezioni
1. Sono soggetti ad ispezione gli impianti di cui all’art.9 comma 9, lettere a), b) c), d), e) ed f) del
D.P.R. n. 74/2013 , secondo le cadenze ivi previste.
2. Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate prioritariamente a partire dagli impianti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. n. 74/2013 e dagli impianti che presentano una delle seguenti caratteristiche:
a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui all’art. 8;
b) mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.
3. Sono a altresì effettuate ispezioni ogni anno sul 3% degli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria con anzianità superiore a 15 anni, nonchè degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, con anzianità superiore a 15 anni;
4. In allegato 4 è riportata la cadenza delle ispezioni per ciascuna tipologia di impianto.
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Art. 11 - Esecuzione delle ispezioni
1. L’ispezione sull’impianto termico è annunciata al responsabile dell’impianto, a cura dell’Autorità competente, con almeno 15 giorni d’anticipo mediante:
a) apposita cartolina di avviso (o altro mezzo idoneo, compresa la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l’utente ed il personale incaricato delle ispezioni,
successivi all’invio della cartolina di cui sopra;
c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso è addebitato un importo pari al 50% di quello previsto al successivo art. 17 a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità sopra esposte.
4. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3, l’Autorità competente, su segnalazione dell’ispettore, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.
5. Il responsabile dell’impianto:
a) in caso di impedimento ad essere presente durante l’ispezione può delegare una persona maggiorenne di propria fiducia;
b) ha facoltà di farsi assistere, durante l’ispezione, dal proprio manutentore;
c) deve mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo
rapporto di efficienza energetica;
2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all’art. 7 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 74/2013;
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08;
4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.
6. L’ispettore
a) deve:
1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;
4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
6) compilare il rapporto di prova in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell’impianto, una copia sarà inoltrata telematicamente all’Autorità competente attraverso il Catasto e l’altra farà parte del proprio archivio;
b) non deve:
1) eseguire interventi sull'impianto;
2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori ed informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l’impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;
c) accerta:
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1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;
2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 5 lettera c);
3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
4) che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione
siano state eseguite secondo le norme vigenti;
7. L’ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli “Interventi atti a migliorare il rendimento energetico” e la parte relativa alla “Stima del dimensionamento del/i generatore/i”. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell’impianto, tramite l’Autorità competente, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.
8. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
9. La mancanza del libretto di impianto e/o l’accertamento della mancata effettuazione dell’ultimo controllo e/o dell’ultima manutenzione di cui al precedente art. 6 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, l’autorità competente e il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; una copia della dichiarazione di conformità dovrà essere inviata all’Autorità competente.
11. Nel caso in cui, durante l’ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall’allegato B del
D.P.R. 74/2013 e ss.mm.ii, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’art. 4, comma 6, lettera
e) del D.P.R. 74/2013. Il responsabile dell’impianto, dopo l’intervento di manutenzione, dovrà inviare all’Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale. Nel caso che la suddetta dichiarazione non venga inviata nel predetto termine, l’Autorità competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.
12. Se durante l’intervento manutentivo di cui al comma 11 si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall’allegato B al D.P.R. 74/2013 il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avviserà l’Autorità competente circa la sostituzione del generatore di calore che avverrà entro il suddetto termine utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale.
13. Trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che l’Autorità competente abbia ricevuto, la dichiarazione di cui al comma 11 o la comunicazione di avvenuta sostituzione del generatore o la scheda identificativa dell’impianto attestante la sostituzione del generatore, sarà applicata al responsabile dell’impianto la sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii..
14. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell’impianto termico all’Autorità competente, per altri 60 per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell’impianto trasmette all’Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.
15. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dai precedenti commi non si rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l’Autorità competente effettua una ispezione con addebito.
16. Nel caso che l’ispezione di cui al comma 15 dia esito negativo, sono applicate le sanzioni amministrative di cui al comma 5, art. 15 del D.lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. Qualora l’impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai
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sensi dell’art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche.
Art. 12 – Impianti termici o generatori disattivati
1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere all’Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d’impianto.
3. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all’Autorità competente.
Art. 13 – Situazioni particolari
1. Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni trasmettendo all’Autorità competente la scheda identificativa dell’impianto aggiornata.
2. Qualora l’ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione, inesistenza dell’impianto termico o presenza di apparecchiature che non rientrano nella definizione di impianto termico, l’ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all’art. 14.
3. Se durante l’ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l’utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 12 o con invio al di fuori dei termini previsti nello stesso articolo, quest’ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui comma 3 dell’art. 11.
4. Nel caso di rifiuto del responsabile dell’impianto o del suo delegato a sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all’interessato.
Art. 14 – Catasto Regionale e Catasti delle Autorità competenti
1. La Regione Calabria e le Autorità competenti di cui al precedente art. 1 comma 2 concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
a) La Regione Calabria istituisce, gestisce e aggiorna il Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d’ora innanzi denominato semplicemente "CIT-CAL". Tale strumento, previsto dall’art. 10, comma 4, lettera a) del D.P.R. 74/2013, contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti nel più ampio strumento, riportato alla successiva lettera b), gestito da ciascuna Autorità competente.
b) Ciascuna Autorità competente individuata al precedente art. 1 comma 2 istituisce ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato semplicemente "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo dei dati sul CIT-CAL.
2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:
a. scheda identificativa dell’impianto;
b. libretto di impianto;
c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
d. rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità competente;
e. documenti di gestione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
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3. Ogni impianto censito sarà individuato nel Catasto da un “codice impianto” assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.
4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Calabria, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al precedente comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all’atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.
5. Per i nuovi impianti l’accatastamento deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.
6. Nel caso in cui l’impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E’ compito dell’operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
7. In tutte le situazioni sopra descritte, l’installatore all’atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull’impianto, attestano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.
8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del d.lgs 192/2005:
a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.
Art. 15 – Informazione e formazione
1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e a diffondere il presente regolamento.
2. La Regione , ai sensi dell’art. 10 comma 4 del DPR 74/2013 provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, nonchè ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.
3. La Regione e le autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore (manutentori e installatori) e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l’aggiornamento professionale degli operatori del settore nonchè a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.
Art. 16 – Contributi
1. Come stabilito all’art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni disposte d’ufficio, è prevista la corresponsione di un contributo versato in occasione dell’invio del rapporto di controllo di efficienza energetica.
2. Nel rispetto del principio di equità, tale contributo è determinato secondo modalità uniformi sul territorio regionale ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile nominale dell’impianto e della tipologia, secondo quanto riportato in Allegato 5.
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3. Il contributo è versato dal soggetto responsabile dell’impianto al manutentore in occasione dei controlli di efficienza energetica previsti dal precedente articolo 7. Il predetto contributo è integralmente versato dal manutentore all’Autorità competente attraverso le modalità stabilite dai commi 4 e 5 del precedente articolo 7.
4. Il contributo è destinato alla copertura dei costi di gestione del Catasto, delle azioni di informazione territoriali e delle azioni di aggiornamento degli ispettori nonchè alla copertura degli accertamenti e delle ispezioni effettuate dalle autorità competenti individuate al precedente art. 1 comma 2.
Art. 17 – Ispezioni con addebito
1. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell’ispezione e le modalità di pagamento.
2. Le tariffe delle ispezioni con addebito sono stabilite in funzione del tipo di impianto e per potenza, come riportato in Allegato 6.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito con interessi e spese a carico del debitore.
Art. 18 – Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici
1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013, con cadenza biennale le autorità competenti trasmettono alla Regione una relazione sulle ispezioni effettuate e sulle attività di informazione realizzate.
2. Ai fini della relazione di cui al comma precedente, il periodo di riferimento della stagione termica ha, convenzionalmente, come inizio il primo agosto di ogni anno e come termine il 31 luglio dell’anno successivo,
3. La Regione predisporrà la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale prevista dal comma 10, art. 9 del D.P.R. 74/2013 entro il 31 dicembre dello stesso anno, prevedendone la divulgazione.
Art. 19 – Sanzioni
1. Per l'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 10/91, dal D.Lgs 192/2005 e dall’art. 11 del DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l’autorità competente definita all’art. 1 del presente Regolamento che provvede ad irrogare la sanzione minima prevista dalle norme di cui al precedente comma.
20. Norme transitorie
1. Sino alla messa in funzione del Catasto di cui al precedente articolo 14 il rapporto di controllo di efficienza energetica, dovrà essere:
a. compilato e firmato digitalmente dal manutentore, utilizzando i modelli in formato PDF editabile messi a disposizione dall’amministrazione regionale;
b. corredato della ricevuta di versamento del contributo;
c. trasmesso, unitamente al libretto di manutenzione, esclusivamente a mezzo PEC all’Autorità competente.
2. I controlli di efficienza energetica trasmessi alle autorità competenti entro la data di entrata in vigore del DPR 74/2013 (12.07.2013) conservano la validità temporale definita al punto 5 dell’allegato L al dLgs 192/2005. Il relativo rapporto deve essere rilasciato:
− secondo i modelli allegato F o G al d.Lgs 192/2014, se relativo a controllo di efficienza energetica effettuato prima del 15-10-2014;
− secondo il modello approvato dal D.M. 10-02-2014, se relativo a controllo effettuato in data successiva al 15-10-2014.
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21 Norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURC.
2. Il competente Dipartimento "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e politiche sociali" con propri atti provvede a predisporre ed approvare la modulistica indicata ai precedenti articoli e ad avviare tutte le attività di dettaglio (acquisizione catasto informatico, campagne informative, eventuale selezione di ispettori e relativa formazione, accordi con associazioni di categoria, ecc.) entro centoventi giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento sul BURC
3. Le Autorità competenti individuate al precedente art. 1 c. 2 lett. a) e b) adeguano le proprie disposizioni in materia entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento sul BURC.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rimanda al DPR 74/2013 ed alle vigenti normative in materia, in quanto applicabili.
5. Le eventuali sopravvenute modifiche alle norme nazionali richiamate dal presente regolamento si intendono automaticamente recepite dallo stesso senza necessità di adeguamento.
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Allegato 1 - Definizioni
(art. 2 c. 1 del Regolamento)
1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
2. autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dall'amministrazione regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
4. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
5. cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
6. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
7. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
8. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
9. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;
10. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
11. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
12. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
13. generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
14. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
15. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
16. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
17. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
18. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;
19. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
20. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
21. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
22. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
23. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
24. organismo esterno è un soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
25. personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i
requisiti di cui all’allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, l’ispettore può operare come parte
dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula un’apposita convenzione;
26. pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
27. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
28. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
29. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il
generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
30. potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
31. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
32. rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
33. rapporto di prova è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione;
34. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
35. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
36. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
37. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la
potenza termica del focolare;
38. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il
proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;
39. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato
40. Scheda identificativa dell’impianto è la scheda presente nei libretti di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura dei soggetti di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.;
41. Servizi energetici degli edifici:
a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
42. soggetto esecutore: autorità competente o organismo esterno delegato all’esecuzione degli
accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
43. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
44. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
a) prodotto dalla combustione;
b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);
c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
45. “teleriscaldamento” o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
46. terzo responsabile dell'impianto termico: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
47. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
48. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
49. valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
Allegato 2 - Principali riferimenti legislativi e normativi
(art. 3 c. 1 del Regolamento)
• Statuto regionale approvato con l.r. n. 25 del 19.10.2004;
• Legge regionale n. 41 del 04.11.2011 (Norme per l'abitare sostenibile);
• Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).
• LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
• D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2103.
• D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.
• X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 x xx.xx.xx. (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).
• D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.
• X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.
• D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.
• DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.
• D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.
• DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.
• D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
• DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.
• D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.
• Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.
• Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.
Allegato 3 - Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto
(art. 7 c. 7 del Regolamento)
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica (1) [kW] | Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) | Rapporto di controllo di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10≤ P≤100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P > 100 | 1 | |||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10≤ P≤100 impianti con generatori aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni | 4 | Rapporto tipo 1 | |
10≤ P≤100 impianti con generatori aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni | 2 | |||
P > 100 | 2 | |||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 ≤ P≤100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P >100 | 2 | |||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P≥12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica | P ≥12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P>10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerativi | Microcogenerazione | Pel<50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel≥50 | 2 | Rapporto tipo 4 |
P – Potenza termica utile nominale Pel – Potenza elettrica nominale
1 I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso impianto inteso come stesso sottosistema di distribuzione – Vedi FAQ n. 5 pubblicate da MiSE a tal proposito: “Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.)”
Allegato 4 - Cadenza ispezioni
(art. 10 c. 4 del Regolamento)
Servizio | Alimentazione | Potenza termica utile nominale(1) | % impianti soggetti ad ispezione d’ufficio | Cadenza ispezioni | Note |
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria | Gas metano o GPL | 10≤ P≤100 anzianità superiore a 15 anni | 3% | ogni anno | |
P > 100 | 100% | ogni 4 anni | |||
Combustibile liquido o solido | 10≤ P<20 | 2% | ogni anno | ||
20≤ P≤100 | 100% | ogni 4 anni | |||
P > 100 | 100% | ogni 2 anni | |||
Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria | Macchine frigorifere/ Pompe di calore | 12≤ P≤100 anzianità superiore a 15 anni | 3% | ogni anno | |
P > 100 | 100% | ogni 4 anni | |||
Cogenerazione e teleriscaldament o | P > 100 | 100% | ogni 4 anni | ||
Impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità | tutte le voci precedenti | tutte le voci precedenti | 100% | Secondo le cadenze temporali indicate per il tipo di alimentazione e di potenza termica utile dell'impianto | Ispezione con addebito (vedi art. 17) |
Impianti per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati rendimenti inferiori ai limiti fissati nell’allegato B al DPR 74/2013, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione | tutte le voci precedenti | tutte le voci precedenti | - | Su richiesta del responsabile dell’impianto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del DPR 74/2013 | Ispezione con addebito (vedi art. 17) |
Allegato 5 - Contributi per fasce di potenza
(art. 16 c. 2 del Regolamento)
Tipologia impianto | Potenza termica complessiva [kW] | Contributo | Cadenza del versamento |
Impianti con generatore di calore | - Impianti di potenza 10 ≤ P<35 con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni - Impianti di potenza 10 ≤ P<35 alimentati a combustibile liquido o solido | € 18,00 | Secondo quanto previsto in Allegato 3 per la tipologia d'impianto |
- Impianti di potenza 10 ≤ P<35 con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni | € 10,00 | ||
- Impianti di potenza 35≤ P≤100 con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, ≤ 8 anni - Impianti di potenza 35≤ P≤100 alimentati a combustibile liquido o solido | € 46,00 | ||
- Impianti di potenza 35≤ P≤100 con generatori alimentati a gas, metano o GPL aventi anzianità, desumibile dalla data di entrata in esercizio, > 8 anni | € 23,00 | ||
Impianti con pompe di calore, macchine frigorifere | 12≤ P≤100 | € 18,00 | |
Impianti con generatore di calore, pompe di calore, macchine frigorifere | 100< P<350 | € 80,00 | |
P ≥ 350 | € 120,00 | ||
Micro- cogenerazione e cogenerazione | Pel<50 | € 80,00 | |
50≤ Pel<1000 | € 120,00 | ||
Pel≥1000 | € 160,00 |
Allegato 6 - Tariffe ispezioni con addebito
(art. 17 c. 2 del Regolamento)
Tipologia impianto | Potenza termica complessiva [kW] | Contributo |
Impianti con generatore di calore, pompe di calore, macchine frigorifere | 10≤ P<35 | € 150,00 |
35≤ P<100 | € 250,00 | |
100≤ P<350 | € 350,00 | |
P ≥ 350 | € 400,00 | |
Micro-cogenerazione e cogenerazione | Pel<50 | € 350,00 |
50≤ Pel<1000 | € 400,00 | |
Pel≥1000 | € 600,00 |