Metal Carp srl
Metal Carp srl
Xxx Xxxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxx - Xxxxxxx
Tel. 030/0000000 - 0000000 Fax 030/603960
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
C. F. e P. I.: 02948800988 R.E.A. 492574 Cap. Soc. €. 100.000,00 i.v.
Doc n° 27 IS-CONVE Rev.0 del 22/01/2016
Condizioni generali di fornitura
Le presenti condizioni generali di fornitura vengono applicate da Metalcarp srl (di seguito denominata MC) ad ogni contratto che comporti la produzione e consegna di manufatti di carpenteria metallica di seguito denominati merce o particolari. Eventuali deroghe e/o modifiche di dette condizioni generali di fornitura dovranno essere esplicitamente concordate fra MC ed il Committente e ratificate per iscritto.
1) Oggetto della fornitura
1.1 Il presente contratto si intende riferito unicamente alla merce descritta nelle condizioni particolari di fornitura, restando escluso qualsiasi ulteriore bene, attività o servizio non espressamente contemplato nell’ordine.
1.2 La fornitura ha come oggetto, componenti e particolari metallici le cui caratteristiche di composizione chimica e tipologia delle materie prime impiegate, funzionalità e durata, procedimenti di controllo e, in generale, ogni elemento connesso alla loro conformazione ed al loro utilizzo, sono state definite dal Committente, il quale dichiara che le strutture metalliche oggetto della fornitura, così come sono richieste, sono idonee all’uso che egli intende farne.
1.3 Sono escluse da questa dichiarazione le forniture di prototipi e campioni sperimentali eventualmente richiesti.
1.4 In particolare, il Committente dichiara:
- Di aver preventivamente dato a MC tutte le specifiche tecniche particolari del prodotto
- Di assumere ogni e più ampia ed esclusiva responsabilità in relazione alla conformità delle strutture metalliche richieste per essere inserite nel proprio prodotto finale, in termini di funzionalità, sicurezza, e rispondenza del proprio prodotto finale a norme giuridiche e/o tecniche, o allo stato delle conoscenze tecniche disponibili.
- Di aver fatto espressa richiesta delle merci aventi la composizione, le caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali descritte.
- Di aver valutato e ponderato le caratteristiche tecnico/costruttive delle merci e di averle riscontrate ed accettate come perfettamente conformi all’uso e/o applicazione al quale egli intende destinarle.
2) Modifiche dell’ordine
2.1 MC si riserva di non accettare variazioni dell’ordine già acquisito, sia quantitative sia qualitative, che fossero richieste dal Committente.
2.2 MC, nel caso di modifiche dei prodotti contrattuali imposti da interventi normativi, giuridici e/o tecnici del settore specifico della produzione di strutture metalliche, o da adeguamento dello stato dell’arte, sia con riferimento agli aspetti prestazionali che funzionali, non sarà tenuto a farne applicazione nella esecuzione del presente contratto.
2.3 In ogni caso, ove si dovesse procedere a modifiche concordate dell’ordine, comunque motivate, esse saranno precedute dalla realizzazione di un campione di struttura metallica, che dovrà essere testato e verificato dal Committente, e soltanto a seguito del suo benestare scritto, si procederà alla realizzazione e fabbricazione dei particolari modificati.
2.4 MC, in caso di modifica dell’ordine, si riserva in ogni caso di apportare modifiche ai prezzi ed ai termini di consegna originariamente previsti.
2.5 Nel caso in cui non venissero accettate le variazioni delle condizioni contrattuali in relazione alle modifiche apportate ai prodotti, il Committente resterà obbligato a ritirare la merce secondo le caratteristiche e secondo l’ordine originario.
3) Termine di consegna
3.1 Il termine di consegna per prodotti specificato nelle condizioni particolari, deve intendersi indicativo, e comunque, sul termine di consegna è concessa una tolleranza di 10 giorni lavorativi.
3.2 La data di consegna stabilità nell’ordine, si intende soltanto per merce pronta e resa franco lo stabilimento di MC, salvo che non sia diversamente pattuito nelle condizioni particolari di fornitura.
3.3 Il termine di consegna potrà essere differito per intervento di cause fortuite o di forza maggiore, e per incendi o scioperi, e per il tempo strettamente necessario.
3.4 In ogni caso il Committente non potrà chiedere penali, sconti, riduzioni di prezzo o indennizzi per danni in conseguenza del ritardo salvo accordi diversi concordati fra le parti.
4) Resa della merce / Modalità di consegna
4.1 La consegna delle merci si intende effettuata al momento della comunicazione, da parte di MC al Committente, che i prodotti sono disponibili presso la sede di MC.
4.2 Qualora il Committente non provveda al ritiro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di disponibilità della merce, MC avrà facoltà di considerare automaticamente risolta la vendita e di disporre della merce per la cessione a terzi, o per qualunque altro utilizzo, e fatta salva la richiesta di risarcimento, e con facoltà di trattenere quanto già eventualmente ricevuto dal Committente, a titolo di acconto sul maggior danno conseguente alla risoluzione.
4.3 Ove non intendesse avvalersi di tale facoltà, che nel caso verrà comunicata per iscritto al Committente , MC addebiterà i costi di deposito, quantificati in una somma corrispondente allo 0.1% del corrispettivo totale netto delle merci, per ogni giorno di ritardo, per non più di trenta giorni (computandosi eventualmente la penale anche per i primi quindici di cui al capoverso che precede), decorsi i quali l’ordine si intenderà risolto per fatto e colpa del Committente, con conseguente obbligo al risarcimento dei danni.
4.4 La resa si intende Franco stabilimento di MC. Il trasporto è eseguito per conto, rischio e responsabilità del Committente ed a sue spese.
4.5 Ove fosse convenuto che le spese di trasporto siano a carico di MC, il rischio di danni, perdita e/o deterioramento delle merci, sarà a carico del Committente.
4.6 I costi di imballo sono a carico del Committente.
4.7 Le spese di spedizione straordinarie, celeri o di qualità particolari, e/o altre spese necessarie per tempi di consegna chiesti dal Committente, saranno ad esclusivo ed integrale carico dello stesso.
5) Prezzi e Pagamenti
5.1 I prezzi concordati fra MC ed il Committente si devono intendere validi solo per la presente fornitura salvo differenti accordi sottoscritti fra le parti.
5.2 MC si riserva il diritto di modificare i prezzi concordati in funzione a eventuali variazioni che possono intervenire, non per volontà di MC, sulla totalità o sulla parzialità dei valori che compongono il prezzo finale di vendita
5.3 Il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato nelle modalità, con le scadenze e nei termini espressamente specificati nelle condizioni particolari di contratto, restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme qualunque sia la modalità di pagamento prescelta.
5.4 Per nessun motivo e nessun titolo il Committente potrà differire i pagamenti rispetto alle scadenze pattuite.
5.5 In caso di ritardo nei pagamenti, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, MC addebiterà al Committente, il quale rinuncia ad ogni eccezione e contestazione al riguardo e senza nessuna necessità di messa in mora, gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente aumentato di sei punti.
5.6 Lo stesso xxxxx si applicherà nel caso di rinnovo dei pagamenti dilazionati.
5.7 Eventuali contestazioni della merce non daranno diritto al Committente al differimento o sospensione dei pagamenti e/o alla loro mancata esecuzione.
5.8 MC avrà diritto di interrompere le consegne eventualmente ripartite nel tempo, qualora si siano verificati ritardi nei pagamenti da parte del Committente.
5.9 In nessun caso le somme dovute al Committente quale corrispettivo delle merci di cui al seguente ordine, potrà essere compensato con altri contro-crediti, di qualunque natura ed a qualunque titolo vantati dal Committente nei confronti di MC, così come non potranno essere applicate riduzioni, deduzioni o vantate contro richieste di pagamento rispetto alle somme dovute in dipendenza del presente ordine.
5.10 La fattura sarà emessa da MC all’atto della consegna delle merci, e riporterà, oltre alle condizioni e termini di pagamento, la descrizione delle merci ed il numero dell’ordine.
6) Garanzie
6.1 MC garantisce la costruzione effettuata alla regola dell'arte e secondo disegni e capitolati forniti dal Committente
6.2 E' obbligo da parte del Committente verificare, all'atto del ricevimento delle merci, che le suddette siano conformi alle specifiche, disegni e capitolati forniti a MC.
6.3 Qualora venissero accertati vizi o difformità nelle merci fornite da MC, il Committente dovrà provvedere a segnalare detti vizi o difformità tramite raccomandata o tramite mail certificata entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento delle merci. In caso MC non riceva comunicazione scritta entro il termine stabilito, le merci fornite da MC si devono considerare accettate, nella loro totalità, dal Committente per il quale decade il diritto di inoltrare eventuali futuri reclami a MC per ogni e qualsiasi vizio o difformità legate alle lavorazioni effettuate da MC.
6.4 La garanzia di cui al punto 6.1 fornita da MC sulle merci consegnate non opera nel caso in cui:
a) Il difetto sia conseguenza di cattiva e/o errata installazione, manutenzione e/o conservazione
b) Xxxxx stati fatti trattamenti o manomissioni che rendano le merci non più conformi al loro stato originario, o ne compromettano l’impiego
c) Le merci siano state installate in un prodotto finito o parzialmente finito, in relazione al quale le merci fornite e le relative specifiche tecniche non risultino idonee in termini di funzionalità, durata, affidabilità e sicurezza
d) Le caratteristiche tecniche, strutturali, qualitative e prestazionali delle merci fornite, anche in funzione della sicurezza, non siano compatibili con quelle di altri prodotti, apparecchi, sostanze, con i quali entrino in contatto in sede di incorporazione in un prodotto finito, o con situazioni ambientali, o di utilizzo, che per la loro natura possano alterare o modificare, in qualunque misura, le caratteristiche delle merci fornite.
e) Il difetto sia conseguenza di un impiego non conforme alle specifiche tecniche fornite, di un uso errato, improprio, irrazionale o negligente da parte del Committente o dell’utilizzatore finale del prodotto .
f) Il difetto non sia stato denunziato con lettera raccomandata a.r. o tramite mail certificata direttamente a MC entro 5 (cinque) giorni dalla scoperta del difetto.
6.5 La garanzia fornita da MC relativa al punto 6.1, si deve intendere completamente estranea dal termine di garanzia concesso dal Committente a terzi e/o agli utilizzatori del prodotto finito in cui le merci siano state incorporate o inserite.
6.6 L’invio di parti difettose presso MC è a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto.
7) Clausola di esonero da responsabilità
7.1 MC declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose, oltre che nei casi in cui la garanzia al punto 6.1 non è operante ai sensi dell’articolo precedente, per danni a persone, cose o animali se:
a) i danni sono causati da:
1) Negligenza, incuria, uso improprio e/o errato utilizzo da parte del Committente e/o da parte dell’utilizzatore finale del prodotto in cui le merci siano state incorporate e/o inserite;
2) Mancata o errata o scarsa manutenzione;
3) Modifiche o manomissione dei prodotti forniti;
4) Incidenza della presenza di altri prodotti e/o sostanze e/o componenti che, in qualunque modo, possano pregiudicare la funzionalità, la durata, le caratteristiche strutturali e naturali delle merci oggetto della fornitura;
b) il difetto che ha cagionato il danno non esisteva al momento in cui MC ha consegnato le merci;
c) lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, all’epoca della consegna delle merci contrattuali al Committente, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
d) i prodotti non siano stati utilizzati da personale adeguatamente informato e formato;
e) il soggetto danneggiato, pur consapevole del difetto o del pericolo che ne deriva, vi si sia involontariamente esposto;
f) si tratta di danni indiretti di qualsiasi tipo (perdita di produzione, perdite di profitto o vendite, fermi macchina o linea, interventi dell’autorità, ritiro dal mercato, ecc.).
7.2 In ogni caso, l’entità del risarcimento che per qualunque ragione o causa, MC dovesse essere tenuto a pagare al Committente e/o terzi, in dipendenza della messa in circolazione del prodotto finale, non potrà superare il valore complessivo delle merci fornite a fronte dell’ordine oggetto della contestazione.
7.3 Il medesimo limite al risarcimento sarà applicato nel caso in cui MC fosse chiamato a rivalere, e/o a manlevare, e/o garantire, e/o a tenere indenne il Committente e/o terzi fabbricanti dei prodotti finiti, nei quali le merci siano state incorporate e/o inserite, per danni arrecati agli utilizzatori finali dei prodotti (persone, animali o cose), ed anche nel caso in cui i danneggiamenti dovessero proporre domanda diretta di risarcimento nei confronti di MC , con diritto di rivalsa nei confronti del Committente , per la differenza del maggior danno risarcito.
8) Cessione dei crediti
8.1 MC avrà facoltà di cedere a terzi i crediti relativi al corrispettivo della fornitura oggetto del presente contratto, a ciò acconsentendo il Committente, che con la sua sottoscrizione di questo documento, esprime il proprio consenso preventivo all’eventuale cessione del credito.
9) Mutamento delle condizioni patrimoniali e/o insolvenza dell’Acquirente
9.1 MC avrà diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1461 c.c., qualora intervengano mutamenti nelle condizioni patrimoniali del Committente.
9.2 In ogni caso MC avrà diritto di risolvere la vendita non ancora eseguita e/o di annullare l’ordine, senza alcuna responsabilità nei confronti del Committente, mediante semplice comunicazione scritta, qualora si verifichi uno dei seguenti fatti:
- il Committente sia dichiarato fallito, o sia ammesso a procedura concorsuale;
- il Committente formuli proposte di concordato stragiudiziale, anche non dirette nei confronti di MC;
- liquidazione o scioglimento della società, ove l’acquirente sia rappresentato da un soggetto costituito in forma societaria;
- avvio della procedura di amministrazione controllata in capo al Committente;
- il Committente sia sottoposto a procedure esecutive, mobiliari e/o immobiliari, abbia subito sequestri, o se siano stati emessi nei suoi confronti decreti ingiuntivi;
- il Committente abbia ricevuto, da parte di istituti di credito, revoche di affidamenti o di linee di finanziamento;
10) Tutela della privacy – Riservatezza
10.1 Le parti si danno atto che i dati personali comunicati e/o scambiati, anche in fase di informative pre-contrattuali, hanno formato e formeranno oggetto di trattamento ai sensi e per gli effetti e con le finalità di cui alla L. 31/12/96 n° 675, e successive modifiche, e del D.Lgs.30/6/2003 n° 196.
10.2 Le parti si impegnano a mantenere il più stretto riserbo in relazione alle informazioni costruttive, applicative e commerciali dei prodotti del Committente delle quali verranno a conoscenza del presente contratto.
11) Unicità del contratto
11.1 Il presente contratto si intenderà come unico regolamento del rapporto contrattuale intercorrente fra le parti.
11.2 Esso costituisce e rende inefficaci ogni ulteriore e preventivo accordo fra le parti inerente a quanto oggetto della presente fornitura.
11.3 Qualora fossero in qualunque modo applicabili ed efficaci rispetto al rapporto disciplinato dal presente contratto, altri contratti, condizioni contrattuali contestuali o successive, le clausole del presente contratto si intenderanno prevalenti.
12) Modifiche ed integrazioni
12.1 Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto sarà valida solamente se concordata fra le parti in forma scritta.
13) Comunicazioni
13.1 Tutte le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente contratto saranno valide solamente se fatte per iscritto, anche via fax o per scambio di posta elettronica.
13.2 Tutte le comunicazioni dovranno essere fatte agli indirizzi indicati nell’intestazione per MC e nell’indicazione del Committente.
13.3 Le parti si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei dati aziendali, ivi incluse coordinate bancarie, e dati necessari per la contabilizzazione della vendita
14) Controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l’applicazione, l’interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Brescia.
Il Committente è tenuto a far pervenire a MC eventuali richieste di chiarimenti o richieste di deroga alle presenti condizioni di vendita entro 5 giorni solari. Xxxxx ricevendo oltre questo periodo, MC riterrà le presenti condizioni di vendita accettate in ogni singola parte e le riterrà applicabili a tutte le forniture. MC informerà il Committente di eventuali e future revisioni delle presenti condizioni di vendita.
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente tutte le clausole del su esteso contratto