LE GREEN COMMUNITIES TRA FORMA E SOSTANZA NELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LE GREEN COMMUNITIES TRA FORMA E SOSTANZA NELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Xxxxxxx Xxxxxxxx
(Segretario Comunale in aspettativa per Attività di Ricerca
presso l’Università degli Studi di Perugia, dove è Professore a contratto
di Istituzioni di Diritto Pubblico)
Data di pubblicazione: 22 giugno 2024
Il presente articolo è stato sottoposto a procedura di doppio referaggio anonimo
Le Green Communities tra forma e sostanza
nell’ordinamento della Repubblica italiana
Abstract (It.): quanti giuristi rimarrebbero spiazzati dinanzi ai quesiti emergenti dalla te- matica delle Green Communities? Eppure, si tratta di un istituto giuridico risalente nell’ordina- mento della Repubblica italiana: oltretutto rilanciato (seppur taluno preferirebbe dire “risco- perto”) dal celebre PNRR. Dal che il presente contributo intende offrire alcuni spunti (elemen- tari) di riflessione su di una disciplina pregnante nel diritto vivente ed ormai al crocevia tra forma e sostanza nell’ordinamento della Repubblica italiana.
Abstract (En.): how many jurists would be taken aback by the questions emerging from the topic of Green Communities? Yet, it is a legal institution dating back to the legal system of the Italian Republic: moreover relaunched (although some would prefer to say “rediscovered”) by the famous PNRR. Hence this contribution intends to offer some (elementary) ideas reflection on a discipline that is significant in living law and now at the crossroads between form and substance in the legal system of the Italian Republic.
Parole chiave: Green Communities, istituzioni repubblicane, sostenibilità, territorio, Unioni di Comuni.
Keywords: Green Communities, republican institutions, sustainability, territory, Unions of Municipalities.
∗ Segretario Comunale in aspettativa per Attività di Ricerca presso l’Università degli
Studi di Perugia, dove è Professore a contratto di Istituzioni di Diritto Pubblico.
SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi sulle Green Communities nell’ordinamento della Repubblica italiana. – 2. Aspetto definitorio: che cosa sono esattamente le Green Communities? – 3. Aspetto procedimentale: come si costituiscono le Green Communities? –
4. Aspetto funzionale: quali strumenti a disposizione delle Green Communities? – 5. Spunti conclusivi.
1. Cenni introduttivi sulle Green Communities nell’ordinamento della
Repubblica italiana
È a chiunque noto il celebre passo introduttivo del Capitolo VIII de I Promessi Sposi1: allorché il buon Don Abbondio (immerso nella sua superficiale lettura) domandò tra sé e sé chi fosse Carneade, «questo sconosciuto».
Mutatis mutandis, a non pochi giuristi, dinanzi al tema delle Green Communities verrebbe oggi una domanda non dissimile: cosa sono le Green Communities? Queste sconosciute.
* Il presente contributo è destinato alla pubblicazione degli Atti del Convegno interna- zionale su “Comunità Energetiche Rinnovabili, Green Communities e Transizione Energetica. Paradigmi e strumenti della sostenibilità”, a cura e direzione scientifica del Professor Xxxxxxx Xxxxx, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università La Sapienza di Roma.
1 G. DALLA TORRE, Carneade! Perché costui?, in Vita e Pensiero, 8/1938, 377-381; X. XXXXXXXX, Essere un Carneade. Per un modo di dire … Un anno di frasi fatte, in Enc. Treccani, agilmente reperibile (e consultabile) online: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxx- liana/articoli/parole/Modi_di_dire7.html.
Eppure, se verificassimo con scrupolo, le Green Communities non rappresentano affatto un istituto nuovo per l’ordinamento giuridico della Repubblica italiana2.
Da un lato, infatti, la disciplina normativa delle Green Communities rinverrebbe – già – i propri puntuali riferimenti a partire dal «collegato ambientale» alla Legge di stabilità del 2016 ovverosia, per intendersi, la Legge del 28 dicembre 2015, n. 221; che all’articolo 72 contempla una, specifica, disposizione (con chiarezza) rubricata «Strategia nazionale delle Green Community».
2 Per preziosi approfondimenti sul tema risulta significativo rimandare a quanto svi- luppato (già da qualche tempo ormai) negli studi dell’attenta dottrina, per cui si rimanda ex plurimis – e senza banali pretese di un’esaustività nei riferimenti – alle analisi sviluppate nei contributi di A. BONIFAZI - A. XXXXXXXXX, Piano d’azione green PMI, fondi tecnologie energetiche e Smart Cities e Communities, in Finanziamenti su Misura News, 10/2014, 5-12;
X. XXXXXXXXX, Green Community, in Enc. Treccani, agevolmente consultabile online: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxx_Xxxxxxxxx.xxxx; A. DI CAGNO, Le Green Communities: spunti per una ricostruzione giuridica e prospettive di attuazione tra pub- blico e privato, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 1/2022, 1-34; X. XXXXXXX, Beni comuni, norme, com- portamenti, in Riv. quad. dir. amb., 2/2022, 181-216; X. XXXXXXX - X. XXXXXXX - X. XXXXXXXXX
- X. XXXXXXXXX, “Il valore dei territori rurali e montani. Verso una strategia nazionale delle Green Community”. Rapporto di ricerca, in ISSiRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”), Roma 2022, agilmente reperibile, nonché consultabile, online al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx-xxx- tent/uploads/2022/09/Rapporto.pdf; A. MITROTTI, Xxx sentieri metodologici per lo studio “giu- ridico” delle zone montane nella Repubblica italiana, in questa Rivista, 2/2022, 496-591; V. PRUDENTE, Territori e comunità di energie rinnovabili. Quale ruolo per Regioni ed Enti locali?, in questa Rivista, 1/2023, 273-305; X. XXXXXXX, Il contributo delle aree montane alla transi- zione ecologica ed il nuovo modello delle Green Communities, in Il Piemonte delle Autonomie (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 2/2023, 5-14.
Dall’altro lato, prima ancora che intervenisse questa (oggi) basilare Legge richiamata: se andassimo a ritroso (con, attento, scrupolo) scopriremmo che l’uso del termine «Green Communities» comparve, persino, in un risalente progetto del 2010 promosso dall’allora Ministero dell’Ambiente e dall’UNCEM, precisamente, in relazione al (noto) Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013. Sicché, quanto meno nella storica prassi amministrativa della Repubblica italiana, quello delle Green Communities è un riferimento “in
Tuttavia, nonostante ciò e nonostante si tratti di un istituto non nuovo oggettivamente che ha rinvenuto finanche ulteriori sviluppi ordinamentali in anni successivi alla Legge statale del 2015, per esattezza, al livello di disciplina regionale (basterebbe dare un’occhiata alla Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 5 aprile 2019) – ad onta di tutto – per la gran parte degli studiosi le Green Communities rappresentano (pressappoco) una novità (ri)scoperta dal PNRR: nell’alveo della relativa Componente 1 (testualmente, dedicata ad Economia Circolare ed Agricoltura Sostenibile) all’interno della Missione 2 riguardante la “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”.
È così che ha fatto ingresso nel PNRR l’investimento 3.2: dedicato –
appunto – alle “Green Communities”.
3 A testimonianza dell’esperienza amministrativa risalente al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” (FESR) 2007-2013 si leggano le puntuali ricostruzioni pubblicate in S. D’XXXXXXXXXX, Verso la creazione di una Green Com- munity, in Abruzzo Impresa, 72/2012, 40; A. BONIFAZI - A. XXXXXXXXX, Piano d’azione green PMI, fondi tecnologie energetiche e Smart Cities e Communities, in Finanziamenti su Misura News, 10/2014, 5-12.
Dunque, sotto il profilo formale, si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall’articolo 72 della Legge n. 221/2015 ancorché rivitalizzato mediante le risorse destinate dal PNRR.
Ed in effetti quello delle risorse è stato – nella sostanza – il punto che ha bloccato l’effettiva attuazione nell’ordinamento repubblicano dell’istituto: per lo meno, fino all’attimo prima del rilancio (intrapreso) con il PNRR.
Nella sostanza però anteriormente al PNRR l’aspetto delle difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie non è stato il solo fattore ostativo al successo delle Green Communities: a ciò andava a sommarsi un altro verosimile profilo di difficoltà sostanziale, esattamente, rinvenibile nella complessità istituzionale in cui si articolava – seppur articolandosi tuttora – il mondo delle zone montane e rurali della Repubblica italiana.
4 Ex plurimis in dottrina appare prezioso rinviare alle fondamentali analisi di S. CAS- SESE, Crisi dei poteri locali e comunità montane, in X. XXXXXXX - B. DENTE - X. XXXXXXX, Le comunità montane (Quaderni regionali Formez, n. 4), Napoli 1974, 5-15; X. XXXXXXX, Le Co- munità montane nel processo di formazione e di attuazione della programmazione economica, in Riv. dir. agr., 3/1974, 632-643; X. XXXXXXX, Comunità montane e urbanistica, in Riv. dir. agr., 3/1974, 651-659; X. XXXXX, Gli enti pubblici con dimensione territorialmente definita: problemi vecchi ed esperienze nuove, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/1976, 531-560; X. XXXXX, Alcuni aspetti istituzionali delle Comunità montane, in Riv. amm. Rep. it., 1/1977, 1-12; A. PUBUSA, Comu- nità montane e comprensori nella “nuova” programmazione sarda, in Le Regioni, 1-2/1977, 74- 83; E.M. MARENGHI, Pianificazione intermedia e Comunità montane, in Riv. trim. dir. pubbl.,
Il punto però è che non essendo affatto mutato il contesto istituzionale delle zone montane ma essendo soltanto cambiate (rispetto alla Legge n. 221/2015) le circostanze inerenti alle risorse disponibili – con il PNRR – ci sarebbe da chiedersi (con tutta l’onestà intellettuale) quali realistiche prospettive esistano (a regime) per il futuro delle Green Communities nel nostro ordinamento.
1/1979, 154-182; G.C. DE XXXXXX, Organizzazione di comunità economiche e comunità poli- tico-amministrative nelle zone montane alpine, in Jus, 2/1985, 200-225; X. XXXXXXX, Comu- nità montane e Consigli di Valle, in Enc. giur., VII (1988), 1-6; X. XXXXXXXXX, Crisi dello Stato e problemi della montagna, in Il diritto dell’economia, 3/1993, 557-569; A. XXXXXXXX, Le Comunità montane dalla legge 142/1990 alla legge 97/1994: analisi e prospettive, in Riv. dir. agr., 3/1994, 416-432; I. XXXXXXXXXXXXX, La comunità montana nella “riforma Bassanini”, in Riv. amm. Rep. it., 9/1998, 803-807; X. XXXXXXXXX, Le comunità montane nell’ordinamento attuale: considerazioni e prospettive, in L’Amministrazione italiana, 7-8/2000, 1043-1055;
G.U. XXXXXXXX, Sul fondamento (o sulla mancanza di fondamento) costituzionale delle Comu- nità montane, in Giur. cost, 3/2005, 2120-2122; X. XXXXXXX XXXXXX, Le comunità montane, in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0/0000, 1-7, reperibile online su xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx.; X. XXXXXXXXX, La Corte chiarisce sulle Comunità montane, in Riv. AIC (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 2/2011, 1-5; F. PA- LAZZI, Transizione e prospettive del governo locale: verso la soppressione delle Comunità mon- tane, in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0/0000, 1-12, reperibile online su xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx; X. XXXXXXX
- X. XXXXXXXXXX, Analisi della normativa inerente ai territori montani, in ISSiRFA (Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie “Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx”), Roma, ottobre 2017, reperibile online su xxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxx-xxx- mativa-inerente-ai-territori-montani.html; A. GENTILINI, Comunità montane o Unioni di Co- muni montani?, in Italian Papers on Federalism (xxx.xxxx.xx), 2/2021, 20-37; X. XXXXXXX, La risposta istituzionale alle problematiche delle zone montane: in attesa di una (ormai immi- nente) nuova legge quadro e di una (auspicata) riorganizzazione dell’assetto amministrativo, in Queste istituzioni (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 1/2022, 116-129; G. DE FANO - X. XXXXXXX (a cura di), Il territorio rurale montano e la gestione sostenibile delle sue risorse, Milano 2022.
Del resto, le (preziose) risorse del PNRR hanno reso (di fatto) possibile il finanziamento di un numero (limitato) di 30 progetti di Green Communities: a fronte di ben 179 candidature rispetto all’avviso pubblico del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio.
Sennonché, per evitare di eludere – svuotando di senso – gli obiettivi perseguiti dal PNRR e per non frustrare oltremodo la disciplina delle Green Communities con esso valorizzata, sarebbe dirimente scongiurare che l’esaurirsi (inevitabile) delle risorse del PNRR finisca, poi, per esaurire (come già accaduto in passato) la fortuna dell’istituto in commento.
Altrimenti si ritornerebbe, tragicamente, al punto di partenza ordinamentale: a prima dello scoppio pandemico, a prima del PNRR ed a quando le Green Communities erano perfette sconosciute (come Carneade).
Ma, sappiamo bene che, per ragioni ambientali e sociali (oltre che per non secondari profili economici), oggi la tutela di numerosi interessi giuridicamente rilevanti per l’ordinamento repubblicano pone con forza il Paese dinanzi ad un punto di non ritorno rispetto al passato.
Ed allora il dato istituzionale rimane nevralgico perché permette di mantenere insieme sia l’aspetto formale della disciplina legislativa, ex art. 72 della Legge n. 221/2015, sia ogni (pur problematico) punto sostanziale sotteso al funzionamento delle Green Communities: con l’auspicabile finalità ordinamentale di condurre a regime la pertinente disciplina, così da consentirne la – più – lungimirante forma di realizzazione degli obiettivi, oggi, rilanciati con il PNRR.
Per questo, oltre che per pragmaticità analitica, appare importante a nostro avviso che gli studiosi e tutti gli addetti ai lavori si pongano, quanto meno, tre essenziali domande sulla disciplina delle Green Communities.
Il primo aspetto da considerare è quello definitorio: nella sostanza, che cosa sono le Green Communities?
Un secondo profilo da dover valutare – sul tema – è di carattere procedimentale: ci sarebbe, infatti, da domandarsi come si costituiscono le Green Communities?
Conseguentemente la terza angolazione di analisi della materia non potrebbe non ricadere su questioni di stretta natura funzionale: giacché, dopo i pregnanti interrogativi sollevati, il giurista attento dovrebbe financo domandarsi quali strumenti possano essere in sostanza utilizzati dalle Green Communities in relazione alle funzioni, competentemente, eserciate nell’ordinamento repubblicano.
Tre questioni sulle Green Communities cui qui si cercherà di dare qualche risposta: pur assolutamente perfettibile e migliorabile in quanto calati nella consapevolezza scientifica dell’ampiezza nonché (soprattutto) della notevole complessità teorica delle tematiche toccate che meriterebbero (senz’altro) approfondite sedi ad hoc di trattazione, ma che per evidenti ragioni di economicità espositiva risentono degli sforzi di un’efficace sinteticità offerta, specialmente, a beneficio degli operatori del diritto vivente.
2. Aspetto definitorio: che cosa sono esattamente le Green Communities?
Dinanzi al nodale interrogativo su cosa siano le Green Communities chiunque rimarrebbe di primo acchito assai spiazzato: perché in verità l’art. 72 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 non contempla una definizione – precipua – delle Green Communities.
E forse – ragionandoci – si potrebbe anche sostenere che il legislatore volutamente non ne abbia dato una definizione precisa: in termini soggettivi. Perché se rileggessimo, più volte, la disposizione di cui all’art. 72 summenzionato ne emergerebbe una descrizione in termini oggettivi e funzionali delle Green Communities: in cui non ne esiste un modello rigido e
soggettivamente predefinito (in senso generale ed astratto).
Laddove i tratti conformativi delle Green Communities risultano “plasmati” a partire dalla pianificazione a livello statale della Strategia Nazionale delle Green Communities tramite cui le Amministrazioni centrali contabilizzano il valore insito nei territori rurali e montani (come?) cogliendone le potenzialità di equilibrato sfruttamento di ogni pertinente risorsa (idrica, boschiva, paesaggistica ecc.) e solo da ciò (da questa fase pianificatoria di livello statale) si rivelerà poi possibile impostare in concreto (anche valorizzando tutti gli aspetti enucleabili dai rapporti sussidiari nell’ordinamento repubblicano) un Piano sub-statale di sviluppo sostenibile (a tutto tondo) e «non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico» – così recita testualmente il co. 2 di cui all’art. 72 della L. 221/2015 – ma comprensivo di un elenco “esemplificativo” di una gamma di azioni pubbliche che spaziano, a seconda delle risorse disponibili sui territori, dalla gestione del patrimonio agro-forestale, alla gestione integrata delle risorse idriche, alla produzione di energie da fonti rinnovabili locali, passando (per altro) per la gestione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nonché per lo sviluppo dell’efficienza energetica, sino non di meno al punto, nevralgico, di valorizzazione generale dello sviluppo sostenibile delle attività produttive ed in particolare dei profili di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali, compresi gli aspetti della connessa integrazione migliorativa dei servizi di mobilità nelle zone montane e rurali. Senza escludere da tutto ciò – financo – ogni profilo di una (complementare) promozione delle Comunità energetiche presenti sul territorio montano e rurale sub specie di uno «sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente» (così, recita l’ultimo periodo del secondo comma di cui all’articolo 72 della Legge n. 221/2015).
È leggendo – perciò – l’estesissimo campo di intervento funzionale di
quest’istituto che si comprende perché il legislatore non abbia dato una precipua definizione (nozionistica) in termini soggettivi delle Green Communities.
E la ragione è evidente: giacché la nozione soggettiva di Green Community è variabile, e flessibile, a seconda delle risorse, e degli interventi, oggetto di pianificazione sul territorio – di per sé – conformante l’esistenza empirica (naturale, prima che giuridica) delle diverse Green Communities.
Del resto, se ci riflettessimo è proprio per questo che la disposizione prevede che al livello statale si individui il “valore” dei singoli territori. Forse sta qui la tangibile, ma mutevole definizione soggettiva delle Green Communities: che a priori è in effetti insuscettibile di una generale definizione legislativa, essendo piuttosto bisognevole del ricorso a strumenti “integrati” di pianificazione quali atti maggiormente idonei (dal punto di vista istruttorio) ad individuare i profili tecnici per la concreta valorizzazione giuridica di ogni singola – e possibile – risorsa (ambientale, economica e sociale) costituente una Green Community.
Oltre tutto, il richiamo al concetto di integrazione tra atti pianificatori mette in evidenza come non esista solo la fase statale della “Strategia Nazionale delle Green Communities”: che infatti viene concretamente attuata attraverso un “Piano di sviluppo sostenibile” posto in essere a livello regionale, quale dimensione pianificatoria capace di fungere da giuntura tra la Strategia Nazionale e le varie prospettive locali di sviluppo delle risorse territoriali.
Difatti (a mente di quanto prescritto dal terzo comma nell’art. 72 della Legge n. 221/2015) sono le Regioni, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano, che con proprie leggi «possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base delle quali le Unioni di Comuni [rurali] e le Unioni di Comuni montani promuovono l’attuazione della Strategia Nazionale».
Sennonché è il livello di legislazione regionale (ratione materiae, competente in ragione della clausola di residualità ex art. 117, co. 4, della
Costituzione5) a dover disciplinare i termini ed i modi di esercizio del “Piano di sviluppo sostenibile” attuativo della Strategia Nazionale: in tal modo è soltanto sul piano della dimensione regionale e, per l’esattezza, della pertinente pianificazione che si potrà, in concreto, comprendere da chi è composta (soggettivamente) ogni Green Community.
5 Per approfondimenti sulla così detta clausola di residualità regionale intervenuta dopo la celebre revisione del Titolo V del 2001 si rinvia ex plurimis (senza – naturalmente – pretese di completezza nei riferimenti) ai preziosi contributi offerti da R. BIN, Le potestà legislative regionali, dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 4/2001, 613-630; X. XXXXXXX, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, 2-3/2002, 343-364; X. XXXXX, I limiti alla potestà legislativa regionale, in Le Regioni, 6/2002, 1357-1372; A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15-23; X. XXXXXXXXXX, Sull’arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 1/2003, 337-344; R. BIN, “Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regio- nale”. Rileggendo Xxxxx Xxxxxxx dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di Xxxxx Xxxxxxx, Napoli 2004, 295-342; X. XXXXXX, La riforma costituzionale e la legislazione regio- nale, in Le Regioni, 5/2005, 707-716; X. XXXXXXX, Legislazione esclusiva statale e potestà legi- slativa residuale delle Regioni, consultabile in xxx.xxxxxxx.xxx.xx, dicembre 2007; X. XXXXXX, Potestà residuale e “neutralizzazione” del Titolo V, in Scritti in onore di Xxxxxxx Xxxxxxxx, tomo III, Napoli 2008, 1597-1609; G. DI XXXXXX, C’erano una volta le materie residuali (nota a sent. 237/2009), in Le Regioni, 3/2010, 616-622; X. XXXXXX, La competenza residuale, in Le Regioni, 2-3/2011, 341-378; X. XXXXXX, Il legislatore competente. Statica e dinamica della potestà legislativa nel modello regionale italiano, Milano 2012; X. XXXXXXXX, Oltre i confini della “materia”. La potestà legislativa residuale delle Regioni tra poteri impliciti e sussidiarietà, Milano 2015; X. XXXXXXX - A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 della Costituzione nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. Analisi sistematica della giurisprudenza costi- tuzionale sul riparto di competenze fra Stato e Regioni 2001-2014, Napoli 2015; A. XXXXXXX, L’autonomia legislativa delle Regioni, rivista dall’angolo visuale dei diritti, e i suoi ossimori, in questa Rivista, 3/2018, 1-36.
Per questo una definizione generale ed astratta di che “cosa” siano (esattamente) le Green Communities in termini soggettivi non esiste nel nostro ordinamento: né al livello di legislazione statale (dove è presente la disciplina per una Strategia Nazionale) né al livello di legislazione regionale (cui compete la disciplina vera e propria di attuazione della Strategia Nazionale delle Green Communities, ad incominciare dalla normazione sui termini del fondamentale esercizio dell’attività amministrativa per l’approvazione dei basilari “Piani” – si noti il plurale utilizzato – di Sviluppo sostenibile, di livello, “regionale”).
Sicché in termini soggettivi ovvero – per intendersi – sotto la prospettiva di soggetto rilevante per l’ordinamento esiste una nozione flessibile, mutevole e di per sé variabile delle Green Communities nella Repubblica italiana: che dipende – cioè – dalle diverse risorse (naturali, ambientali, economiche, sociali) caratterizzanti ogni peculiare territorio montano o rurale e, conseguentemente, dagli interventi pianificatori differentemente previsti per ciascuna, singola e “concreta” Green Community.
3. Aspetto procedimentale: come si costituiscono le Green Communities?
Per rispondere alla domanda su come, in concreto, si costituiscono le Green Communities occorre avere presente anzitutto la summenzionata integrazione tra fasi di pianificazione: in primis – come scritto – il livello statale riconducibile alla Strategia Nazionale (così come, prevista ex art. 72 della L. n. 221/2015), in secondo luogo il livello regionale dei “Piani di sviluppo sostenibile” (quali atti di pianificazione oggetto di una – necessaria
– disciplina demandata alla competenza legislativa “residuale” di ogni
Regione)6.
Tuttavia, come è evidente, si tratta di livelli pianificatori tendenzialmente accomunati da una generalità ex ante (ma non ex post) nonché (per giunta) dalla capacità di regolare una serie di “specifici” (futuri) procedimenti amministrativi: per questo (al di là dell’ulteriore nesso di comunanza emergente nell’attività pianificatoria sub specie di necessario rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, a monte di ogni singolo piano) gli atti di pianificazione in questione sono bisognevoli di un
6 Per utili approfondimenti sulle nuove dimensioni degli strumenti di pianificazione si leggano in particolare E. BOSCOLO, Nuove dimensioni della pianificazione comunale, in F. DI LASCIO - X. XXXXXXXX (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città, Bologna 2017, 143-176; F. G. SCOCA - P. XXXXXX XXXXXXX - P. URBANI (a cura
di), Trattato di diritto del territorio, Torino 2018; X. XXXXXXX, Regionalismo e municipalismo alla prova della pianificazione urbanistica comunale, in Riv. giur. urb., 3/2020, 648-664; A. MITROTTI, Chiose sulla ratio del DUP di un Ente locale e spunti di snodo con l’autonomia comunale falcidiata dalle varianti ex lege agli strumenti urbanistici, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 1/2022, 1-59; X. XXXXXXXX, L’influenza del Pnrr sui processi di decisione politica, in Riv. AIC (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 3/2022, 222-238; X. XXXXXXXXX, Ma che cos’è questa “resilienza”? Un’esplorazione del concetto nella prospettiva del diritto delle amministrazioni pubbliche, in Riv. quad. dir. amb., 1/2023, 4-116; X. XXXXX, L’uso sostenibile del suolo e la città giusta, in Riv. quad. dir. amb., n. 2/2023, 143-159; G. A. PRIMERANO, Consumo di suolo e matrici della rige- nerazione, in Riv. giur. amb., 2/2023, 529-570; X. XXXXXXXX, Paesaggio, pianificazione e svi- luppo sostenibile, in Il diritto dell’economia, 2/2023, 305-321; A. BARONE, Il sindacato sugli atti di pianificazione o programmazione, con particolare riferimento al PNRR, in Il processo, 2/2023, 383-393.
provvedimento esecutivo7 (che ne specifichi e concretizzi i piani) a partire, naturalmente, dal primigenio provvedimento di tangibile costituzione della Green Community oggetto delle pianificazioni (statale, prima, e regionale, dopo).
Xx è per questo che l’ultimo periodo nel terzo comma di cui all’articolo 72 della Legge n. 221 del 2015 prescrive (con chiarezza) che «le Unioni di Xxxxxx e le Unioni di Comuni montani promuovono l’attuazione della Strategia Nazionale di cui al presente articolo».
Di talché ad essere deputate alla attuazione ed esecuzione della pianificazione “integrata” della Strategia Nazionale delle Green Communities sono – nella Repubblica – le “Unioni di Comuni”: montane e non montane, laddove però per non montane dovrebbe intendersi il riferimento alle Unioni di Comuni rurali giacché altrimenti si perderebbe la stessa ratio dell’istituto (nonché – non di meno – la ragione dei fondi del PNRR che hanno contribuito a rilanciarlo) a favore delle varie zone montane e rurali del territorio repubblicano.
4. Aspetto funzionale: quali strumenti a disposizione delle Green Communities?
Dopo i preliminari interrogativi riguardo la nozione di Green Community, e le domande afferenti al pertinente procedimento costitutivo nell’alveo dell’ordinamento repubblicano, sarebbe poi – del tutto – fisiologico spostare le nostre riflessioni sugli aspetti funzionali di quest’istituto ordinamentale:
7 Sul punto, sia consentito il rinvio a quanto sviluppato in A. MITROTTI, ‘Riserva di Amministrazione’ versus ‘Amministrazione per Legge’. Tendenze ed evoluzioni tra prassi poli- tica, giurisprudenza ed una rilettura dogmatica, in Nomos. Le attualità nel diritto (www.nomos- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 3/2020, 1-34.
che inevitabilmente spinge alla luce la curiosità dei giuristi su tanti (e legittimi) dubbi relativi agli strumenti utilizzabili dalle Green Communities per esercitare, competentemente, le relative funzioni attribuite per legge.
Ebbene, considerando che l’atto costitutivo di una Green Community è un provvedimento di una Unione di Comuni e che – per altro verso – delle Green Communities possono fare parte tanto soggetti pubblici (ovvero l’Unione dei Comuni, i Comuni e gli Enti territoriali interessati) che un variabile numero di soggetti privati secondo la diversità delle tangibili risorse oggetto di sviluppo sostenibile (nell’ambito di pianificazione, statale e regionale) – allora – per l’esercizio delle funzioni pubblicistiche riconducibili – dall’ordinamento – a ciascuna Green Community è assolutamente da valorizzare (a nostro avviso) il punto che l’articolo 72, co. 2, della Legge n. 221 del 2015 contempla relativamente all’apertura verso tutti gli istituti di
«un nuovo rapporto sussidiario».
Ma, soprattutto, la dimensione orizzontale della sussidiarietà può essere valorizzata nelle future Green Communities: attraverso i celeberrimi istituti della co-programmazione, co-progettazione e delle convenzioni (ex art. 55 e 56 del D.lgs. n. 117/2016) che (in effetti) potrebbero trovare terreno fertile (ed essere formalmente enucleate) già a partire dai Piani di sviluppo sostenibile,
8 Nella sterminata letteratura presente nel panorama della dottrina pubblicistica, sia consentito il – sintetico – riferimento ad A. MITROTTI, L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un’araba fenice, Napoli 2020.
Al di là del preziosissimo ricorso agli istituti del Terzo Settore ed alle potenzialità di nuovi rapporti sussidiari in senso orizzontale, gli strumenti esercitabili nell’alveo delle funzioni in capo alle Green Communities sono senz’altro rinvenibili nei classici elementi del diritto amministrativo italiano: attraverso l’adozione dei vari atti e provvedimenti amministrativi di competenza delle Unioni di Comuni costitutive ciascuna Green Community.
Senza escludere ad onor del vero l’utilizzabilità di accordi amministrativi:
sia tra le Green Communities ed i vari soggetti pubblici coinvolti (ex art. 15 L.
n. 241/1990), sia mediante accordi pubblico-privati integrativi o – anche – sostitutivi dei provvedimenti (ex art. 11 L. n. 241/1990), sempre, di formale competenza delle Unioni di Comuni costitutive ciascuna Green Community.
Naturalmente tra questi due poli, così, velocemente tratteggiati sinora ossia tra, da un lato, la percorribilità degli strumenti del Terzo Settore e, dall’altro lato, il ricorso all’esercizio dei classici poteri autoritativi delle Amministrazioni Pubbliche – di mezzo – si pone una vera e propria zona grigia o bianca (a seconda – cioè – dei punti di vista) in cui è possibile una sperimentazione degli istituti dell’ordinamento (vecchi e nuovi) rispetto alle esigenze competenziali delle Green Communities ed alle complementari finalità proprie del PNRR: solo per qualche esempio viene in mente l’utilizzabilità dei patti territoriali o degli accordi di programma quadro, ma pure la possibilità di una valorizzazione di alcuni istituti ancora poco noti
9 Sul Terzo Settore esiste ad oggi una letteratura estremamente copiosa, tuttavia per un’ampia panoramica recente del tema sia – qui – consentito rimandare agli studi pubblicati in A. MITROTTI (a cura di), Solidarietà, Economia e Terzo Settore, in Soc. dir., 15/2023 (fasci- colo monografico su “Solidarietà, Economia e Terzo Settore”).
come il contratto di fiume10 (fra l’altro, introdotto nell’ordinamento dall’art. 59 del «collegato ambientale» alla Legge di stabilità del 2016 e quindi coevo alle stesse Green Communities) o (perché no) il ricorso alla pregnante disciplina riconducibile agli Energy Performance Contracts11, a tacere –
10 Sui contratti di fiume si rimanda in particolare alle pregevoli analisi sviluppate in dottrina da X. XXXXXXX, La “governance” della risorsa idrica in agricoltura tra “green economy” e partecipazione, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 1/2016, 9-27; E. CRISTIANI, L’esperienza dei contratti di fiume: un laboratorio di gestione partecipata e condivisa delle risorse idriche, in Riv. dir. agr., 2/2017, 387-408; X. XXXXXXXXX, I “contratti” di fiume: gestione negoziata del territorio fluviale per la tutela delle acque e la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 68 bis cod. ambiente introdotto dall’art. 59, l. 28 dicembre 2015, n. 221), in Le Nuove leggi civili commentate, 5/2017, 910-929; A. PORTERA, I contratti di fiume, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 18/2017, 1-28; X. XXXXXXX, I contratti di fiume nella pianificazione ambientale, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 2/2021, 552-602; A. FORMICA, Il contratto di fiume quale strumento privilegiato per il contrasto al dissesto idrogeologico, in Riv. giur. urb., 4/2021, 900- 927; D. D’ORSOGNA - S. S. SCOCA, Note in tema di pianificazione idrografica e contratti di fiume, in Nuove Autonomie, 2/2023, 461-484; X. XXXXXXX, Risorse idriche, contratti di fiume e amministrazione condivisa, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 23/2023, 162-190.
11 Senza pretese di esaustività nei riferimenti maturati in dottrina si confrontino sul punto le preziose analisi sviluppate nei contributi di F. D’ANGELO, Amministrazioni pubbli- che e risparmio energetico: le Energy service companies (X.X.Xx.) nel settore pubblico, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2014, 224-260; X. XXXXXXX, La costituzione di partenariati pubblico- privati per la realizzazione di consumi energetici efficienti nelle Pubbliche Amministrazioni, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 1/2017, 1-34; X. XXXXXXX, Energy Performance Contract: il contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2/2017, 403-437; M.G. CAPPIELLO, Contratto di rendimento energetico e tutela dei terzi, in Riv. quad. dir. amb., 2/2018, 34-66; G. SCARCHILLO, Gli Energy Savings Performance Contracts nelle relazioni di partenariato tra Pubblica Amministrazione ed ESCo: una comparazione tra
peraltro – dell’assorbimento contenutistico che le Green Communities operano rispetto alle Comunità Energetiche (e dunque in relazione al ricollegabile quadro normativo), fino a giungere – oltre tutto – alla utilizzabilità dei così detti accordi di foresta12, oppure, ancora, alla (gravida) suscettibilità della valorizzazione dell’istituto di matrice europea dei “Gruppi di Azione Locale” (molto, più conosciuti forse con l’acronimo di G.A.L.13), tutto ciò senza
l’esperienza italiana e statunitense, in Riv. quad. dir. amb., 1/2019, 4-41; X. XXXXXX, L’Energy Performance Contract (EPC) quale operazione di partenariato pubblico privato per la riqualifi- cazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 5/2019, 1-37; I. XXXXXXXX, Le procedure di affidamento dell’“energy performance contract” nel settore pubblico, in Munus, 1/2021, 197-238. In materia sia altresì consentito, qui, il riferi- mento ad A. MITROTTI, Alle radici “pubblicistiche” degli Energy Performance Contracts (EPC), in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 2/2021, 116-157.
12 Al riguardo, in particolare, appare significativo rinviare agli studi sviluppati in V. ITALIA, Considerazioni sulla competenza legislativa sulle foreste e sulle filiere forestali, in Riv. dir. agr., 4/2018, 629-635; A. CROSETTI, Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo t.u.f., in Riv. giur. ed., 2/2019, 113-147; M. BROCCA, Gli accordi di foresta, in Riv. giur. urb., 4/2021, 871-899; L. DI SALVATORE, La rigenerazione delle aree interne per la realizza- zione di una transizione ecologica. Reti di imprese, foreste, “green jobs”, in Dir. rel. ind., 4/2022, 1049-1072.
13 Per degli approfondimenti si leggano, in particolare, gli studi pubblicati da F. MON- TEMURRO, I gruppi di azione locale: il motore per lo sviluppo delle aree rurali, in Comuni d’Ita- lia, 11/2004, 39-43; A. TAFURO - A. COSTA, Alcune indicazioni di policy per un’efficiente ed efficace governance dei Gruppi di Azione Locale (GAL), in Azienda Pubblica, 3/2013, 357-380;
B. PECORINO - X. XXXXX - X. XXXXXXXXXX, Qualità della network governance nelle aree rurali: il caso dei Gruppi di Azione Locale, in Riv. eco. agr., 1/2014, 77-102; A. SIMONATO - X. XXXXXXX, I Gruppi di Azione Locale (GAL): partenariati pubblico-privati per lo sviluppo lo- cale di tipo partecipativo. Un inquadramento giuridico, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx),
Insomma, la fantasia di ogni interprete ed in specie di ogni addetto ai lavori può trovare – pieno – sfogo negli spazi ordinamentali aperti dal nuovo istituto delle Green Communities.
5. Spunti conclusivi
Alla luce delle riflessioni emerse sin qui è possibile trarre alcune sintetiche considerazioni conclusive.
18/2020, 281-316; X. XXXXXX, Xxxx’assoggettamento al controllo del giudice contabile ex art. 5 Tusp della scelta di un ente locale di aderire a un Gal costituito in forma societaria, in Riv. Corte dei conti, 6/2023, 160-161.
14 Nell’ampia letteratura sviluppatasi in dottrina si rinvia (senza delle pretese di esau- stività nei riferimenti) ai preziosi contributi di L.R. PERFETTI, Sul nuovo Codice dei contratti pubblici. In principio, in Urb. App., 1/2023, 5-13; A.M. CHIARIELLO, Una nuova cornice di principi per i contratti pubblici, in Il diritto dell’economia, 1/2023, 141-161; X. XXXXXXX, Di- gitalizzazione, amministrazione e persona: per una “riserva di umanità” tra spunti codicistici di teoria giuridica dell’automazione, in Per. amm., 1/2023, 329-365; X. XXXXXXXX, Contratti pubblici e amministrazione del futuro, in CERIDAP, 3/2023, 24-43; A. XXXXXXX, Contratti pubblici e sostenibilità ambientale: da un approccio “mandatory-rigido” ad uno di tipo funzio- nale?, in CERIDAP, 3/2023, 64-98; X. XXXXXXXXXX, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi generali, in Gio. dir. amm., 3/2023, 287-301; M.R. SPASIANO, Principi e discreziona- lità nel nuovo codice dei contratti pubblici: primi tentativi di parametrazione del sindacato, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 24/2023, 222-239; X. XXXXXXX, Funzioni delle gare e principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Dalla giustapposizione al bilanciamento, in Gio. dir. amm., 1/2024, 96-106.
Dopo il decisivo rilancio (politico e – soprattutto – economico) del PNRR è preclusa (oggi) al giurista la possibilità di ignorare l’esistenza delle Green Communities nell’ordinamento della Repubblica italiana.
Sarebbe una lacuna grave: non tanto sul piano delle conoscenze personali, quanto per il fatto che si contribuirebbe ad acuire nell’ordinamento l’ineffettività passata di un istituto dalla portata e dagli effetti giuridici (senza dubbi) poderosi sul piano ambientale, economico e sociale.
15 Per approfondimenti sul celebre principio di sostenibilità nel panorama della lettera- tura giuspubblicistica appare, qui, significativo rimandare (senza alcuna pretesa di esausti- vità nel riferimento) agli studi sviluppati da F. SALVIA, Ambiente e sviluppo sostenibile, in Riv. giur. amb., 2/1998, 235-244; A. MAZZITELLI, La tutela dell’ambiente nella Costituzione. Il principio dello sviluppo sostenibile, Cosenza 1999; L. XXXXXXXX, Stabilità economica e diritti fondamentali. L’Euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino 2002; A. PIOGGIA, Le persone come risorsa strategica nell’amministrazione dello sviluppo sostenibile, in Riv. it. dir. pubbl. com., 5/2002, 1056-1080; X. XXXXXX, Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea, in Pol. dir., 4/2003, 581-608; X. XXXXXXXX - X. XXXX, Ecomusei e aree protette tra sussidiarietà e sviluppo sostenibile, in Il diritto dell’economia, 2/2008, 357-372; X. XXXXXXXX, Lo sviluppo sostenibile. La voce fle- bile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli 2010; F. CAPRI- GLIONE, Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile, Torino 2010; A. MAE- STRONI, La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale, Milano 2012; E. XXXXXXXX, Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile, in Il diritto dell’economia, 1/2015, 49-80; M. DE CILLIS, Diritto, economia e bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future, Trento 2016; X. XXXXXX, Xx
principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Torino 2017; X. XXXXXXXXX, La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 24/2020, 242-272;
E. XXXXXX, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Il diritto dell’economia, 1/2019, 493-529; X. XXXXXXX, La regolazione dell’economia circolare. Sostenibilità e nuovi pa- radigmi di sviluppo, Milano 2020; F. VETRÒ, Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neu- tralità climatica. Profili di “governance”: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel “nuovo ordinamento” dell’energia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2022, 53-104; X. XXXXXXXXXX, Eco- nomia e ambiente nel “tempo della Costituzione”, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 29/2022, 86-110.
16 La celebre Legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1 ha (per l’esattezza) modificato l’art. 81 della Carta (pressoché riscrivendolo), l’art. 97 della Costituzione (con il significativo inserimento della, nota, disposizione secondo cui «Le pubbliche amministrazioni, in coe- renza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la soste- nibilità del debito pubblico»), nonché gli artt. 117 (spostando la “armonizzazione dei bilanci” dal terzo comma al secondo comma, lett. e) e 119 della Carta (con aggiunte al primo comma ed una sensibile modifica al sesto comma). Per una preziosa ricostruzione dei complessi rap- porti tra sostenibilità finanziaria, governance europea, garanzia dei diritti fondamentali e modifiche interne nel nostro ordinamento repubblicano si rimanda (senza – ovviamente – alcuna pretesa di esaustività nei riferimenti) ai contributi di A. BRANCASI, L’introduzione
altro trascurare il collegamento con gli effetti sottesi agli artt. 9 e 41 della Costituzione, di recente novellati dalla celebre Legge costituzionale n. 1/2022; che fra l’altro ha sancito la (definitiva) “consacrazione” formale dei principi
del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 1/2012, 108-110; X. XXXXXXX, L’Europa imperfetta. UE: problemi, analisi, prospettive, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 3/2011; A. BAGNAI, Crisi fi- nanziaria e governo dell’economia, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 3/2011;
X. XXXXXXX, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Quest. giust., 6/2012, 92- 128; L. MERCATI, Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi contabili, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 2/2014, 1-19; X. XXXXXXXX, Il governo dell’economia tra Stati e processi di integrazione europea, in Riv. AIC (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 3/2014, 1-13; A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e ‘guerra delle razze’. Strategie di riattivazione del conflitto in Europa, in Riv. AIC (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 3/2015, 1-21; X. XXXXX, La crisi del debito pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 3/2016, 669-693; A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell’Unione Euro- pea, in Riv. AIC (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 1/2017, 1-16; X. XXXXX, I nuovi livelli essenziali di as- sistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Riv. AIC (www.rivi- xxxxxx.xx), 2/2017, 1-25; X. XXXXXXXX, Corte costituzionale e armonizzazione dei bilanci pub- blici: il difficile bilanciamento dei principi di autonomia e delle esigenze di unitarietà della fi- nanza pubblica, in Nomos. Le attualità nel diritto (xxx.xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 3/2017, 1-74 (specialmente pag. 18 ss.); A.F. URICCHIO, Il costo dei diritti tra controllo del debito, stru- menti di finanza straordinaria e “windfall taxes”, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1/2018, 3-29; G.F. FERRARI, Le fonti costituzionali, in G.F. FERRARI - E. MADEO (a cura di), Manuale di Con- tabilità Pubblica, Milano 2019, 26-29; A. XXXX, Diritti sociali e principio dell’equilibrio di bi- lancio: le dinamiche di un rapporto “complicato” nel prisma delle decisioni giudiziali, in Nuove Autonomie, 2/2020, 331-346; A. XXXXXX, Risanamento finanziario, garanzia dei livelli essen- ziali, poteri sostitutivi: riflessioni a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 2021, in Bilancio Comunità Persona, 2/2021, 50-81.
di una sostenibilità ambientale e sociale nell’alveo del nostro ordinamento
repubblicano17.
17 È noto come gli articoli 9 e 41 della Costituzione siano stati oggetto di una revisione intervenuta ad opera della celebre Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, per l’esattezza rubricata «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’am- biente». Per preziosi commenti nell’ampia dottrina maturata sul punto si rinvia (senza al- cuna pretesa di esaustività nel riferimento) alle brillanti osservazioni sviluppate in D. PO- RENA, Sull’opportunità di un’espressa costituzionalizzazione dell’Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell’articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 14/2020, 312-332; X. XXXXXXXXX, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costitu- zionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte la- cune, in Forum di Quad. cost. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 3/2021, 285-314; A.O. XXXXX, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito francese sulla Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, in DPCE online (xxx.xxxxxxxxxx.xx), 4/2021, 3391- 3430; X. XXXXXXXX, L’inserimento dell’ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 25 febbraio 2022; X. XXXXXXXX, L’ambiente nell’art. 9 della Costi- tuzione: un approccio in “negativo”, in Il diritto dell’economia, 1/2022, 15-30; X. XXXXXXX, La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive, in An. giur. eco., 1/2022, 7-26; M. CEC- CHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti Supreme e Salute (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 1/2022, 127-154; X. XXXXXXXXX, La disciplina sostan- ziale della tutela dell’ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un’analisi della riforma de- gli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Le Istituzioni del Federalismo, 4/2022, 797-820; A. MITROTTI, Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. Prime riflessioni sul “permitting” ambientale, in Soc. dir., 13/2022, 82-120; X. XXXXXX, «Anche nell’interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all’indomani della revi- sione dell’art. 9 della Costituzione, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx), 15/2022, 121-143;
X. Xxxxxxxxx, La tutela costituzionale dell’ambiente nella riforma degli articoli 9 e 41 della
Non è un caso, del resto, che proprio con il PNRR si sia deciso di rilanciare questo istituto delle Green Communities rimasto nel cassetto degli attrezzi che la Repubblica possedeva, già, dal 2015 per gestire, al meglio, il patrimonio agro-forestale, le diverse risorse idriche, l’energia da fonti rinnovabili locali, come pure il patrimonio edilizio ed infrastrutturale e l’incremento dell’efficienza energetica, sino all’ambiziosa valorizzazione generale dello sviluppo sostenibile delle attività produttive nonché in particolare dei profili di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali. Senza escludere, financo, le finalità dell’istituto protese – già, da tempo – a “valorizzare” ogni profilo di una – “complementare” – promozione delle
«Comunità energetiche» nell’ordinamento italiano18.
Costituzione: uno sguardo al ruolo delle Regioni e alle prospettive di attuazione del regionalismo differenziato, in questa Rivista, 2/2023, 637-669; A. LAMBERTI, Tutela dell’ambiente e Costi- tuzione. Il Magistero di Papa Xxxxxxxxx e l’impegno etico del giurista. (Parte Prima - La legge costituzionale n. 1 del 2022 tra “vecchi” e “nuovi” bilanciamenti), in Dir. fond. (www.diritti- xxxxxxxxxxxx.xx), 2/2023, 137-165; A. LAMBERTI, Tutela dell’ambiente e Costituzione. Il Ma- gistero di Papa Xxxxxxxxx e l’impegno etico del giurista. (Parte Seconda - Contrasto al cambia- mento climatico, “ecologia integrale” ed impegno etico), in Dir. fond. (www.dirittifondamen- xxxx.xx), 2/2023, 209-232.
18 Per dei preziosi approfondimenti sui profili delle Comunità Energetiche risulta prezioso rinviare ex multis – e senza pretese di completezza nei riferimenti – in dottrina ai contributi offerti da A. CELOTTO, Sovvenzioni ad agricoltori. Investimenti per riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in Giur. cost., 5/2001, 2846-2847;
X. XXXXXX, Il nuovo diritto dell’energia: il contesto comunitario e il ruolo degli organi europei, in Il Diritto dell’Unione Europea, 4/2006, 881-899; X. XXXXXXXX, Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo), in Riv. dir. agr., 2/2007, 246-258; X.X. XXXXXXXXX, Il governo dell’incertezza nella politica energetica: l’energia tra innovazione e sostenibilità ambientale, in Amministrare, 2/2009, 257-280; V.M. SBRESCIA, Politiche
energetiche, sviluppo sostenibile e integrazione comunitaria: dall’Europa la spinta verso le rinnovabili, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 1-2/2013, 195-207; X. XXXXX, Energie rinnovabili e modello europeo di regolazione dell’energia: profili di coerenza e compatibilità con il Terzo pacchetto, in G.F. FERRARI (a cura di), Energie rinnovabili e finanza locale. Una mappa internazionale, Roma 2014, 13-55; E. CUSA, La cooperazione energetica tra tutela dei consumatori ed economia sociale di mercato, in Giur. comm., 4/2015, 663-684; X. XXXXXXXXX, Accesso alle infrastrutture e riconoscimento dei costi nei mercati dell’energia, in Munus, 1/2017, 1-50; E. CUSA, Xxxxxxxx sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Orizzonti del Diritto commerciale, 1/2020, 71-126; E. CUSA, Il diritto dell’Unione europea sulle comunità energetiche e il suo recepimento in Italia, in Riv. trim. dir. eco., 2/2020, 287-329; X. XXXXXXXXXX, Il ruolo degli enti locali per lo sviluppo del territorio, nell’era della “Ripresa” e della “Resilienza”: verso nuovi assetti istituzionali?, in Per. amm., 1/2021, 139-173; X. XXXXXXXX - X. XXXXXXXXX, “Commoning” e comunità energetiche: approcci di “citizen science” nella produzione distribuita d’energia, in Munus, 3/2021, 715-745; G. LA ROSA, Le comunità energetiche rinnovabili: riflessioni sull’“affidabilità” del sistema di incentivazione di cui al decreto RED II, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 1/2022, 556-567; F. VETRÒ, Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di “governance”: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel “nuovo ordinamento” dell’energia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1/2022, 53-104; X. XXXX, Le “comunità energetiche” come nuovi modelli giuridici di sviluppo sostenibile. Prime note sull’esperienza francese, in XxxxxxxxXxxxxxx.xx, 3/2022, 425-447; X. XXXXX - X. XXXXXXXX, Premesse ad uno studio sulle Energy communities: tra governance dell’efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 4/2022, 603-646; X. XXXXXX - E. DE NICTOLIS, Le comunità energetiche tra democrazia energetica e comunanza di interessi, in Dir. soc., 4/2022, 589-639; X. XXXXX - X. XXXXXXXX -
A. IACOPINO, “Commoning” e territori: brevi spunti sulle potenzialità delle comunità energetiche, in Dir. soc., 4/2022, 643-674; X. XXXXXXX, Le comunità energetiche come comunità di dati, in Dir. soc., 4/2022, 691-734; R. PISELLI, Le comunità energetiche tra pubblico e privato: un modello organizzativo trans-tipico, in Dir. soc., 4/2022, 775-797; X. XXXXXXXX -
Rimangono sullo sfondo però le ampie difficoltà istituzionali per l’attuazione delle Green Communities: perché nonostante il PNRR abbia eliminato – per il momento – il problema delle risorse finanziarie utili a promuovere e realizzare un numero, di certo, incoraggiante di 30 Green Communities, nella Repubblica, di converso non sono state (però) modificate le disposizioni normative che hanno, di fatto, segnato il fallimento del quadro istituzionale delle comunità locali nelle zone montane e rurali – seppur – nella (proclamata) Repubblica italiana delle Autonomie19.
G. MURA, Le comunità energetiche come risorsa per il territorio. Lo scenario italiano ed europeo ieri, oggi e domani, in Dir. soc., 4/2022, 845-870; C. MARI, Le comunità energetiche: un modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xxx), 29/2022, 111-134; X. XXXXXXX GRIFFI, Le comunità energetiche portuali, in Diritto Pubblico Europeo - Rass. online (xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxx), 1/2023, 1-15; V. PRUDENTE, Territori e comunità di energie rinnovabili. Quale ruolo per Regioni ed enti locali?, in questa Rivista, 1/2023, 273-305; R. PISELLI, Comunità energetiche e modelli organizzativi, in Mercato Concorrenza Regole, 1-2/2023, 117-137; X. XXXXX, Le comunità energetiche rinnovabili nel sistema di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, in Giur. cost., 2/2023, 634- 643; X. XXXXXXXX, Comunità energetiche e tessuto urbano: nuove occasioni per un accesso solidale alle energie, in Riv. giur. urb., 3/2023, 486-512.
19 Ex plurimis in dottrina (e senza utopistiche pretese di una completezza nei riferi- menti) appare significativo rimandare alle autorevoli riflessioni di M. CAMMELLI, Ammini- strazione (e interpreti) davanti al Titolo X xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx Xx Xxxxxxx, 0/0000, 1273- 1304; X. XXXXXXX, La leale collaborazione nella Repubblica delle autonomie, in Dir. pubbl., 3/2002, 827-880; X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, L’autonomia istituzionale e normativa degli enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli, in Le Re- gioni, 2-3/2002, 445-482; X. XXXXXX - M. OLIVETTI (), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino 2003; X. XXXXXXX, Autonomia dei raccordi nell’assetto
Si allude al fatto autoevidente che nella Repubblica italiana l’impianto normativo (a monte) delle Green Communities (ed il suo effettivo successo) riposi (tuttora) sulle potenzialità dei poteri attuativi e, soprattutto, esecutivi posti in capo alle Unioni di Comuni: che, però, sono Enti locali di natura associativa (immersi in un panorama autonomistico – com’è quello italiano – estremamente articolato, nonché soggettivamente policentrico, giacché basato sui plurimi, e diversi, livelli territoriali di governo – già – esistenti e costituzionalmente “necessari”, ex art. 114 Cost., nell’ordinamento repubblicano).
Sicché, tutt’oggi l’effettività giuridica delle Green Communities poggia su di una forma di associazionismo strutturale tra Comuni (diversa dall’associazionismo funzionale – tipico – delle Convenzioni ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000) che in Italia ha avuto alterne fortune e che ad onta della celeberrima sentenza n. 33/2019 della Corte costituzionale ha mostrato tutte le debolezze segnate da ogni spinta statale all’associazionismo (“obbligatorio”) tra Enti locali20.
policentrico, Torino 2006; A. PIOGGIA - X. XXXXXXXX (a cura di), La Repubblica delle autono- mie nella giurisprudenza costituzionale. Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V, Bo- logna 2006; X. XXXXXX, Verso il federalismo “interno”, Torino 2009; M. CAMMELLI, Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2010, 309-331; C. DI MARCO - L.G. SCIANNELLA (a cura di), Dalla Repubblica delle Auto- nomie ad un nuovo (e indefinito) accentramento dei poteri nello Stato, Napoli 2014; L. VAN- DELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna 2015; A. MEALE, Il principio di leale colla- borazione tra competenze statali e regionali, in Giur. it., 3/2017, 733-737; X. XXXXXX, La Re- pubblica delle autonomie, una e indivisibile, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 7/2018, 68- 75.
20 Per dei preziosi commenti in dottrina si leggano, in modo particolare, le analisi in X. XXXXX, L’obbligatorietà di forme associative per gli enti locali fra tentativi di attuazione e
Sennonché – se al giurista è oggi preclusa la possibilità di ignorare l’esistenza delle Green Communities nell’ordinamento – al legislatore competente non dovrebbe per nulla passare inosservato il punto debole della disciplina di esecuzione di ogni Green Community: a pena di frustrare l’utilità delle (preziose) risorse del PNRR (nonché dei pertinenti obiettivi).
Nell’attesa di “auspicabili” interventi legislativi volti al miglioramento della disciplina di esecuzione dell’istituto al momento (come spesso accade nella prassi amministrativa della Repubblica21) le effettive sorti istituzionali delle Green Communities in Italia vengono, così, rimesse alla – mera –
ristabilimento dello status quo. Commento a Corte cost., 4 marzo 2019, n. 33, in Dir. fond. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 1/2019, 1-18; X. XXXXXXXXX, Associazionismo intercomunale e principio autonomistico, in Diritto e processo amministrativo, 2/2019, 317-340; A. XXXXXXX, Obbligatorietà delle forme associative dei Comuni e visione congiunturale delle autonomie locali, in Le Regioni, 2/2019, 523-533; D. MONE, L’associazionismo comunale tra autonomia, buon andamento e garanzia dei diritti fondamentali. Nota a sentenza Xxxxx Xxxx. x. 00 del 4 marzo 2019, in Dir. fond. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 2/2019, 1-11; A. GENTILINI, Il dimensiona- mento “eteronomo” degli enti territoriali “autonomi”: spunti di riflessione (e qualche provoca- zione) a margine di una giurisprudenza costituzionale oltremodo “coadiuvante”, in Giur. cost., 3/2019, 1957-1976; M. DE DONNO - X. XXXXXXXXX, Frammentazione comunale e contrasto allo spopolamento: la prospettiva italiana, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2020, 297-321; E. XXXXXXX, Ripensare le Istituzioni ai margini. I limiti della “governance” territoriale, tra spe- cialità urbana e aree interne, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2020, 323-345; X. XXXXXXX, Le Unioni di Comuni tra vincolo associativo e autonomia comunale, in Le Istituzioni del Fede- ralismo, 3/2022, 731-748; X. XXXXXXXXXXX, Il principio autonomistico e la questione dell’ade- guatezza dimensionale. Riflessioni sull’associazionismo comunale nei suoi sviluppi normativi e giurisprudenziali, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 19/2022, 1-42.
21 Di estremo interesse risultano le recentissime analisi (teorico-pratiche) pubblicate nel volume di A. MAZZAROLLI (a cura di), Enti Locali. Questioni giuridiche e casi pratici, Napoli 2023.
sensibilità (rectius, responsabilità) politica degli amministratori locali: gli unici a poter, in effetti, dominare i processi di associazionismo dei propri Enti. Senza escludere, d’altronde, l’importanza della laboriosità e della gravida fantasia assunta dai poteri gestionali della dirigenza spiegata negli Enti locali: cui spesso si deve, proprio, l’originale inveramento – nel panorama repubblicano – di diverse tipologie di Unioni di Comuni, tra loro parecchio differenti (notevolmente), a seconda del grado d’integrazione e cioè dell’intensità della condivisione delle funzioni oggetto di associazione tra gli
Enti comunali aderenti.
In tal senso si dipana nell’ordinamento vivente un variegato ventaglio amministrativo, in cui si scoprono per vero forme di Unioni comunali tra loro molto dissimili nella sostanza: che didatticamente possono qui distinguersi in modo veloce negli antipodi registrabili tra le Unioni soggettivamente costituite al mero scopo di istituire una nuova (formale) figura, nell’ordinamento, capace, però, di partecipare (con maggiori chances dei singoli Comuni) a bandi, avvisi o – comunque – ad istituti contemplati per l’ottenimento di finanziamenti e di converso tutte quelle altre forme, ben, più integrate di Unioni di Comuni in cui persino il personale impiegato negli Enti associati è in totale condivisone nell’Unione comunale22 (con il raggiungimento – così – di un grado elevatissimo di integrazione unionale; giacché non limitato all’aspetto strettamente funzionale, ma pure esteso ai profili organizzativi di una “condivisione” – strutturale – delle risorse umane, strumentali e, in particolare, finanziarie).
22 Un’altra parte, attenta, della dottrina pubblicistica italiana ha efficacemente argo- mentato – in proposito – come «accanto ad Unioni “mature” ed “in sviluppo”, vi sino vere e proprie Unioni “inattive” (ovvero, che non esercitano alcuna funzione)»: M. DE DONNO -
X. XXXXXXXXX, Frammentazione comunale e contrasto allo spopolamento: la prospettiva ita- liana, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2020, 309.
Naturalmente non è questa la sede per approfondire l’istituto (peculiare) delle Unioni di Comuni23, ma ciò che si vuole sottolineare con giusta prudenza è che al di là delle difficoltà giuridiche dell’associazionismo tra gli Enti locali (e dei connessi campanilismi “politici”) la strada istituzionale del successo a
23 Per utili approfondimenti si rinvia (senza pretese di esaustività nei riferimenti) ai contributi di X. XXXXXXXXX, Le forme associative e di cooperazione fra enti locali tra i principi di autonomia e di adeguatezza, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2000, 305-326; F. SPALLA, Unioni e fusioni comunali: sondaggio di Sindaci, in Amministrare, 3/2002, 435-464; E. BRACCI, Le forme associative tra Comuni, in La Finanza Locale, 5/2003, 757-780; P.P. MI- LETI, Le Unioni di Comuni. La cooperazione tra gli Enti locali quale scelta obbligata per i piccoli Comuni, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 11/2003, 1281-1286; X. XXXXXXX, Il personale nelle Unioni di Comuni, in Comuni d’Italia, 7-8/2005, 12-15; E. XXXX- XXXX, Le forme associative degli Enti Locali nella legislazione regionale, in Rivista Ammini- strativa della Repubblica italiana, 11-12/2009, 703-734; X. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXXXX, La dimensione territoriale e socioeconomica delle Unioni di Comuni, in Amministrare, 3/2011, 341- 361; X. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXXXX, Lo stato dell’arte dell’associazionismo intercomunale, in Amministrare, 1/2013, 133-152; X. XXXXXXX, Obbligo di esercizio “associato” delle funzioni e modelli di cooperazione a livello comunale, in Il Foro Amministrativo - C.d.S., 10/2013, 2879- 2910; X. XXXXX, Prime note a margine della sentenza n. 22 del 2014 della Corte costituzionale in materia di Unioni di Comuni, in XxxxxXxx.xx, 3/2014, 1-17; X. XXXXXXXXX, Le norme in materia di Unione e fusioni, in Gior. dir. amm., 8-9/2014, 794-804; X. XXXXXXXXX - X. TOR- TORELLA, La geografia delle fusioni, unioni e convenzioni intercomunali, in Amministrare, 1/2016, 177-192; X. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXXXX, Le fusioni e le Unioni di Comuni, in Amministrare, 3/2018, 477-487; M. DE DONNO, Ripensare le autonomie locali per attuare (dav- vero) il Titolo V della Costituzione: alcune riflessioni a partire dal PNRR e dal disegno di legge delega per la riforma del TUEL, in questa Rivista, 1/2022, 110-155; X. XXXXXXX, Le Unioni di Comuni tra vincolo associativo e autonomia comunale, in Le Istituzioni del Federalismo, 3/2022, 731-748; L. XXXX XXXX, L’associazionismo intercomunale. Brevi riflessioni sull’espe- rienza delle Unioni di Comuni nel Veneto, in Le Regioni, 5/2022, 1088-1118.
regime delle Green Communities, ovverosia dopo che il PNRR esaurirà le sue risorse, ben potrebbe passare (a nostro avviso) per una – sorta di – Unione di Comuni “di scopo” (travalicante le ritrosie campanilistiche di quei Sindaci – non di rado – accecati da fuorvianti concezioni del tutto ideologizzate sull’autonomia24): ossia una Unione comunale trasversale rispetto alla tipica
24 I tratti di concreta estensione e di tangibile fisionomia degli spazi, ad oggi, legittima- mente dispiegabili dall’autonomia di un ente territoriale nella Repubblica italiana affon- dano le proprie radici nella tradizione degli studi classici del diritto pubblico (che hanno messo, efficacemente, in luce i diversi profili giuridici del principio di autonomia) per cui, qui, pare assolutamente prezioso rinviare ex plurimis alle autorevoli riflessioni maturate in
V.E. ORLANDO, Su l’autonomia comunale. Note e proposte, in Arch. dir. pubbl. amm. it., 6/1902, 353-359; X. XXXXXX, Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato, in Studi di diritto pubblico in onore di Xxxxxx Xxxxxxxxxx nel XXXV anno d’insegnamento, Padova 1931, 431-441; A. AMORTH, Il problema della struttura dello Stato in Italia. Federalismo, re- gionalismo, autonomismo, Xxxxxxx Xxxxxxxx 0000; X. XXXX, Contributo alla teoria dell’autono- mia costituzionale, Napoli 1951; M.S. XXXXXXXX, Autonomia (saggio sui concetti di autono- mia), in Riv. trim dir. pubbl., 4/1951, 851-883; X. XXXXXX, Autarchia, autogoverno, autono- mia, in Riv. trim dir. pubbl., 2/1957, 277-292; M.S. XXXXXXXX, Diritto amministrativo, vol. I, Milano 1970, in specie 147-218; X. XXXXXXXXXX, Il bilancio della regione e degli enti locali, in Riv. amm. Rep. it., 10/1974, 741-756; E. XXXXXXXXX, “Autarchia”: profilo storico di un ter- mine giuridico in disuso, in Riv. trim dir. pubbl., 1/1980, 200-210.
Per un’analisi giuridica che tenga – per altro – conto del retroterra filosofico e politolo- gico del concetto di autonomia si leggano in particolare le analisi offerte da X. XXXXXX, La cattiva retorica dell’autonomia della politica, in il Mulino, 3/1994, 417-422; X. XXXXXX, Auto- nomia, in Parolechiave, 4/1994, 11-20; X. XXXXXXX, Autonomia. Tracciato di un lemma nel vocabolario amministrativo italiano dal Settecento alla Costituente, in Il Piemonte delle Auto- nomie (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 1/2014, 26-37; A. BUSSOLETTI, Autonomia e federalismo tra diritto e scienza politica: il pensiero di Xxxxxxxxxx Xxxxxx, in Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno, 1/2014, 393-414; X. XXXXXXXXX, L’autonomia e le sue esigenze, Milano 2018.
Dopo la celeberrima revisione costituzionale del Titolo V del 2001 in Italia il punto dei realistici spazi di autonomia degli enti territoriali “sub-statali” è divenuto sempre più im- portante (ma pure notevolmente più complesso e soggettivamente articolato) in ragione dell’accresciuta dialettica (molto, “vivace”) tra le vitali garanzie costituzionali nell’assetto policentrico del governo nella così detta “Repubblica delle Autonomie” e le controbilanciate “limitazioni” statali per l’unitarietà – e l’uniformità – del nostro ordinamento, tale per cui risultano, senza dubbio, di estremo interesse le preziose ed efficaci osservazioni di G. FAL- CON, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2-3/2002, 383-398; R. BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Co- stituzione, in Le Regioni, 2-3/2002, 365-382; X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, L’autonomia istitu- zionale e normativa degli Enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II della Costituzione. Il caso dei controlli, in Le Regioni, 2-3/2002, 445-482; A. XXXXXXX, La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle autonomie, e le nuove frontiere della normazione, in Le Regioni, 4/2002, 699-728; A. XXXXXXX, Riforma del Titolo V della Costituzione e Autonomie locali (notazioni introduttive), in Nuove Autonomie, 4-5/2002, 545-574; R. BIN, Le deboli isti- tuzioni della leale collaborazione, in Giur. cost., 6/2002, 4184-4190; X. XXXXXXXXX, Come è cambiato il controllo su Regioni e autonomie nel nuovo ordinamento, in Amministrazione civile, 4/2004, 8-16; X. XXXXXXXXXX, Il Federalismo italiano dopo Lorenzago. Considerazioni sulla riforma del Titolo V e sulla riforma della riforma, in Iustitia, 4/2004, 465-507; A. D’ATENA, Le autonomie sub-statali e le loro garanzie istituzionali, in Rass. parl., 3/2005, 643-671; B. CAVALLO, Teoria e prassi della Pubblica Organizzazione, Milano 2005; X. XXXXXXX, Il para- dosso italiano: “federalismo” ostentato e centralismo rafforzato, in Le Regioni, 4/2005, 469-474;
X. XXXXXXX, Riflessioni sull’autonomia normativa degli enti xxxxxx, xx Xx Xxxxxxx, 0/0000, 91- 111; V. ONIDA, Più o meno autonomia? Itinerari per una risposta articolata, in Le Regioni, 2- 3/2011, 575-580; G. PASTORI, Le autonomie territoriali nell’ordinamento repubblicano, in Il Piemonte delle Autonomie (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), 1/2014, 1-9; G.C. DE XXXXXX, Xx
natura di associazione strutturale tra Enti locali in quanto oggettivamente protesa allo scopo della precisa costituzione di una Green Community quale soggetto sul piano tecnico senz’altro, ben, più adeguato funzionalmente a perseguire le finalità di una gestione sostenibile, calibrata nonché specifica (si ricordi la flessibilità caratterizzante i punti strutturali ed i mezzi delle Green Communities) dei nodi di sviluppo reale di tutte le nevralgiche risorse ambientali, paesaggistiche, ecosistemiche, economiche, sociali e culturali (financo “identitarie”) connotanti, ex se, in natura ciascuna forma di collettività, così razionalmente, amministrata25.
disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2014, 21-45; X. XXXXXXXX, Il sistema delle autonomie locali, Bologna 2015;
F. BASSANINI - X. XXXXXXXXX - A. XXXXXXX XXXXXX - X. XXXXXXXX (a cura di), Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, Bologna 2016; X. XXXXXXX, Il nucleo intangibile dell’autonomia costituzionale dei Comuni, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzio- xxxx.xx), 1/2020, 121-133; A. XXXXXXX, Autonomia finanziaria degli enti locali e democrazia locale, in Jus, 1/2021, 153-173; X. XXXXXXX, Sorte dell’autonomia nei processi di trasformazione politica e al cospetto della pandemia, in Jus, 1/2021, 191-198; S. PAJNO, Le autonomie tra prin- cipio di sussidiarietà e principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, in Xxxxxxxxxxx.xx (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), 7/2023, 206-233.
25 Ex multis si legga, in dottrina, quanto ricostruito in X. XXXXXXXXXXXX, Tecnica e buona amministrazione nel bilancio di esercizio. Irregolarità e salvaguardia della certezza, in Rivista dei Dottori commercialisti, 5/1972, 889-948; X. XXXXXXXX, Valori costituzionali e re- sponsabilità amministrativa. Nuove prospettive della giurisprudenza contabile, in Riv. amm. Rep. it., 4/1995, 346-360; O. DE LEONARDIS, Parole chiave della (buona) amministrazione, in Amm. soc., 1/2001, 42-51; X. XXXXXXXXX, Autonomie locali, garanzie di legalità e sana ge- stione, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, 1-2/2004, 3-7; S. CAS- SESE, L’ideale di una buona amministrazione. Il principio del merito e la stabilità degli impie- gati, in Amministrare, 3/2007, 471-482; X. XXXXXX, L’influenza dell’ordinamento comunitario
A ben riflettere, tutto ciò rappresenterebbe lo sviluppo di nuovi modelli di governo delle comunità locali sul territorio repubblicano che (come auspicato in dottrina più di quarant’anni addietro) aspirano «al superamento della geografia a misura provinciale e all’invenzione di ambiti territoriali più funzionali»26: secondo inediti schemi pubblicistici, ancorché rispondenti ad un ammodernamento dei classici canoni di buon andamento amministrativo, maggiormente coerenti in sostanza (ed alle radici istituzionalistiche delle funzioni sul territorio27) sia col principio di legalità dell’azione pubblica, sia
sull’ordinamento nazionale nel perseguimento dell’obiettivo della sana gestione finanziaria, in Regioni e comunità locali, 6/2007, 15-21; X. XXXXXXX, Alla ricerca della buona amministra- zione perduta, in Questione giustizia, 4/2010, 7-24; A. XXXXXXX, Xxxxx note in tema di rapporti tra il principio di separazione tra attività politica e gestione amministrativa negli Enti locali ed il principio di sana gestione finanziaria (nota a T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 10 maggio 2012, n. 814), in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 3/2012, 37-43; X. XXXXXXXXXX, La Costituzione interpretata dalla pubblica amministrazione, in Xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (www.co- xxxxxxxxxxxxxxx.xx), 2/2018, 1-21; A. XXXXXXX, Verso un’Amministrazione democratica. Sui principi di imparzialità, buon andamento e pareggio di bilancio, in Dir. amm., 2/2019, 381- 412; X. XXXXXX, Efficienza amministrativa, principio di buon andamento e ruolo della Corte dei conti, in Dir. proc. amm., 1/2021, 127-154.
26 E.M. MARENGHI, Pianificazione intermedia e Comunità montane, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/1979, 155.
27 Di estrema preziosità risultano le classiche riflessioni caratterizzanti gli studi di X. XXXXXX, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, in Arch. dir. pubbl. amm. it., 2/1902, 114-128; X. XXXXXX, Principii di Diritto Costituzionale Generale, Milano 1946, 45 ss. Più di recente, in dottrina, pare significativo rinviare (senza alcuna pretesa di esaustività nei riferimenti) alle analisi sviluppate nei contributi di X. XXXXXXX, Essere di quel luogo. Brevi considerazioni sul significato di territorio e di appartenenza territoriale, in Pol. dir., 1/2003, 115-128; X. XXXXXX, L’equilibrio degli interessi nel governo del territorio, Xxxxxx 0000;
coi principi di equilibrata sostenibilità (oggi, costituzionalmente necessaria) delle risorse “esistenti” su ciascuna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx00 (xxxxx, peraltro, dimenticare, qui, la maggiore coerenza offerta dalle Green Communities rispetto a quell’indispensabile grado di “tecnicismo” a base della gestione amministrativa delle varie risorse, di interesse pubblico, eppure spesso il fattore tecnico è – tragicamente – assente nei classici apparati organizzativi e funzionali degli Enti locali), tanto più – per concludere – coerente con il trend da anni avviato – nella Repubblica italiana – per un rafforzamento degli sforzi di elaborazione di nuove (e sperimentali) forme di partecipazione dei cittadini all’esercizio delle funzioni pubbliche sul territorio29.
X. X. XXXXX, Le dimensioni costituzionali del governo del territorio, Milano 2007; M.A. CA- BIDDU, Territorio (governo del), in Amministrare, 3/2008, 309-324; X. XXXXXX, Nichilismo giuridico e territorio, Torino 2010; E.A. IMPARATO, Identità culturale e territorio tra Costitu- zione e politiche regionali, Milano 2010; X. XXXXXX, Territorio e ordinamento costituzionale. Antiche suggestioni e nuovi scenari, Napoli 2022; X. XXXXXX, Il territorio nell’ordinamento costituzionale. Un antico nomos dinanzi alle sfide del tempo presente, Napoli 2023.
28 Per alcuni spunti al riguardo sia, qui, consentito il rimando alle riflessioni sviluppate in A. MITROTTI, Xxx sentieri metodologici per lo studio “giuridico” delle zone montane nella Repubblica italiana, in questa Rivista, 2/2022, 496-591.
29 Può dirsi un “classico” – in tal senso – il raffronto con le riflessioni negli studi, pio- nieristici, sviluppati da X. XXXXXXX, La partecipazione pubblico-amministrativa, in Riv. trim. sc. amm., 3/1972, 442-485; X. XXXXXXXXXXX, I Consigli di quartiere tra autonomia del Co- mune e riserva di legge, in Le Regioni, 1-2/1976, 197-214; X. XXXXXX, La partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa regionale e di controllo sugli enti locali, in Amministrare, 1-2/1977, 11-28; G. PASTORI, Partecipazione e responsabilità nella pubblica amministrazione, in Stato e Regione, 3/1979, 94-96; X. XXXXXXX, Partecipazione e burocrazia: prospettive, in Riv. trim. sc. amm., 3/1980, 7-18; X. XXXXXXXXX, La Costituzione fra attuazione e revisione: lo
Stato in una società pluralista, in Iustitia, 1/1983, 14-29; X. XXXXXXX, Decentramento infraco- munale e promozione della partecipazione popolare: declino di un’idea e di una strategia istitu- zionale?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/1983, 247-289; A. XXXXXX, Xxxxxx politico e partecipa- zione, in Iustitia, 2/1984, 97-108; X. XXXXXXX, Xxxxxxxxxx, democrazia, partecipazione, in Jus, 1/1985, 81-87; S. P. XXXXXXXX, Riforma delle istituzioni e partecipazione popolare, in Quad. cost., 3/1992, 551-568; G. ARENA, Proposte per una riforma dell’Amministrazione, in Pol. dir., 3/1993, 493-529; X. XXXXXXXXX, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Ve- nezia 1994; G. ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia, Xxxx 0000. Più di recente, risultano – altresì – di estremo interesse le riflessioni offerte negli studi di F. PIZ- ZOLATO, Resistenza, conflitto, partecipazione. Vitalità democratica e forme istituzionali, Xxxxxx 0000.