REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENZIA FORESTAS
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AGENZIA FORESTAS
Convenzione in forma di scrittura privata
fra l’Amministrazione Regionale e l'Agenzia Forestale Regionale per lo Svi- luppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n°8.
L’anno duemiladiciotto addì del mese di Luglio, presso gli uffici della Direzione generale enti locali e finanze - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, in Xxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxxxxx
TRA LE PARTI
- Xxxxxxxxx Xxxxxx, nata a Decimomannu il19/01/1961, in qualità di Direttore Gene- rale Enti Locali e finanze dell’Assessorato Enti locali e finanze della Regione Au- tonoma della Sardegna e ivi domiciliato per la carica rivestita presso Xxxxx Xxxxxxx 000, Xxxxxxxx, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X.
- Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx nato a Milis il 08/03/1966, il quale interviene non in proprio ma in nome e per conto dell’l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna, di seguito denominata FORESTAS, e domiciliato per gli atti relativi alla carica rivestita, presso la sede della suddetta Agenzia sita in Xxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxxxx - Codice Fiscale 03669190922.
PREMESSO CHE
- ai sensi della legge regionale del 27 aprile 2016, n°8, l'Agenzia può sotto- scrivere convenzioni con altre pubbliche Amministrazioni, finalizzate alla rea- lizzazione di attività di mutuo interesse, ivi compreso la consulenza e l’ assi- stenza tecnica a soggetti pubblici e privati in materie forestali e ambientali,
nonché la manutenzione dei siti ed il concorso alla riduzione dei rischi di in- cendio.
- l’articolo 15 della legge n. 241/90 rubricato “Semplificazione dell’azione am- ministrativa” abilita le amministrazioni pubbliche a concludere tra loro, anche al di fuori delle ipotesi nelle quali è prevista l’indizione di una conferenza di servizi a norma del precedente articolo 14, “accordi” aventi ad oggetto la di- sciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse co- mune;
- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP - oggi ANAC) con Deter- minazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal cam- po di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consi- stere nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisio- ne dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazio- ne di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pa- gamenti di corrispettivi;
- Agenzia Forestas e La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e da ANAC, intendo- no, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;
- detto accordo è inteso a disciplinare attività di gestione delle aree verdi del patrimonio regionale di cui all’elenco allegato, effettuate in comune accordo fra le parti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali
VERIFICATO CHE
L’accordo di cui alla presente convenzione, potrà consentire dei miglioramenti nei servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di efficienza nella gestione dei processi delle due Amministrazioni contraenti.
TUTTO CIO' PREMESSO E VERIFICATO
con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti, men- tre confermano e ratificano la precedente premessa narrativa formante parte so- stanziale e integrante della presente convenzione, concordi stipulano e conven- gono quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
La Regione autorizza e delega l’Agenzia Forestas ad effettuare i lavori aree verdi del patrimonio regionale di cui all’elenco allegato che verranno indicati nel pro- gramma di attività di cui al successivo art. 3. L’Agenzia si impegna ad eseguire le attività con le proprie attrezzature (ovvero con quelle messe a disposizione dalla Regione) e il personale operativo e tecnico che verrà all’uopo individuato, in for- ma gratuita, eseguendo le attività previste dalla Legge istitutiva (LR 8/2016) La Regione attesta che gli stessi sono nella sua disponibilità, liberi da contratti con terzi, servitù, limitazioni d’uso di qualsiasi natura nonché sussistenza di godimento di usi civici. Sono oggetto del presente accordo la disciplina delle attività di gestio- ne delle aree verdi del patrimonio regionale di cui all’elenco allegato, effettuate in comune accordo fra le parti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali,
La Regione si impegna a fornire il supporto tecnico ed economico per il manteni- mento e miglioramento delle infrastrutture, degli impianti, e dell’arredo e del verde.
Art. 2 – Durata
La durata del presente accordo è stabilita sino allo svolgimento delle prestazioni previste nello stesso e comunque per un periodo non superiore ai 60 mesi;
Art. 3 – Programma di Attività
Per consentire una razionale gestione dei beni affidati, l’Agenzia, d’intesa con l’Amministrazione Regionale, redige un programma di attività, con orizzonte an- nuale, in cui sono descritte le finalità connesse con la gestione e le necessarie azioni da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi. All’uopo l’Amministrazione Regionale si farà carico dell’ottenimento di tutte le autorizza- zioni necessarie per lo svolgimento delle attività programmate.
Art. 4 – Obblighi reciproci
L’Agenzia Xxxxxxxx metterà a disposizione per l’attuazione del programma, il pro- prio personale tecnico e amministrativo, nonché quello operativo, i mezzi e le at- trezzature disponibili. La Regione potrà mettere a disposizione dell’Agenzia at- trezzature e mezzi disponibili e/o provvedere all’acquisto dei medesimi nel limite delle risorse destinate all’attività in parola. Sono a carico della Regione le spese relative al materiale necessario da utilizzarsi (indicate nel programma di cui all’art. 3) oltre che i materiali di consumo relativi alle piccole lavorazioni da realizzarsi per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.
L’Amministrazione Regionale individuerà, in sede di programmazione, i materiali e le risorse che potrà destinare alla realizzazione delle attività.
Art. 5 - Impegni comuni
L’Amministrazione regionale e Agenzia Forestas si impegnano, altresì, a divulga- re eventuali risultati scaturiti dal presente accordo attraverso convegni, pubblica- zioni scientifiche e qualsiasi altro mezzo di divulgazione. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà intellettuale delle parti sottoscrittrici e po- tranno essere utilizzati nell’ambito dei propri compiti istituzionali e dovranno reca- re diciture e loghi di entrambe le Amministrazioni.
Art. 6 - Garanzie e norme di richiamo
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente Accordo si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
Art. 7 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclu- sione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.
Art. 8 - Foro competente
Per ogni controversia sorgente dal presente Accordo è competente il Foro di Ca- gliari. Resta altresì inteso che, essendo la parte normativa del presente atto og- getto di ampia valutazione tra le Parti, non trova applicazione nel caso di specie l’art. 1341 c.c.
La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata con registrazione in caso d’uso, nella qual circostanza le spese saranno a carico della parte richie- dente. Costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative xxxxxxxx xxx comprese quelle contenute negli atti richiamati, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano
quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, co- munque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
La presente convenzione, sottoscritta dalle parti mediante l’apposizione della fir- ma digitale ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), è formata da n. 9 articoli e si compone di n. 7 (sette) pagine di carta semplice di scrittura informatizzata,
Cagliari, lì
Letto, firmato, sottoscritto
Il Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx
AGENZIA FORESTAS Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx