ACCORDO DI RISERVATEZZA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra , (di seguito indicata con ) in persona del legale rappresentante dott./dott.ssa
, con sede legale in Via n. -
e P.IVA ,
E
( ), c.f.
Confindustria Dispositivi Medici, (di seguito indicata con CDM) in persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 0/X, c.f. 97123730158.
NONCHÉ
il membro del Comitato Scientifico del progetto pilota Primary Site, (di seguito indicato con nome e cognome) in persona del dott./dott.ssa , residente in , via , c.f.
,
PREMESSO CHE
a) La è impresa che opera nel comparto dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche nella loro più ampia accezione.
b) Confindustria Dispositivi Medici, è l’associazione nazionale di Confindustria che rappresenta le imprese che operano nel settore dei dispositivi medici e delle tecnologie biomediche nella loro più ampia accezione. Nello specifico si occupa di sviluppare attività di supporto e tutela delle imprese ad essa associate, nonché, attraverso la sua società di servizi, Confindustria Dispositivi medici Servizi (CDMS) e di consulenza e aggiornamento professionale, anche attraverso soluzioni e percorsi di formazione personalizzati, indirizzati alle necessità delle aziende e dei professionisti che operano nel settore dei Dispositivi Medici.
c) CDM è partner del progetto denominato Progetto pilota Primary Site per PMI e start-up è volto allo sviluppo del Federated Innovation Model – modello destinato a promuovere lo sviluppo di un ecosistema a supporto dell’innovazione in cui accrescere la rete di relazioni tra soggetti quali imprese, associazioni, università, centri di ricerca, acceleratori e incubatori di impresa e ricerca clinica.
d) Tutte le Parti coinvolte nello sviluppo Federated Innovation Model del sono già coperte da accordo di riservatezza bilaterale (Memorandum of Understanding) sottoscritto in data 30 ottobre 2019 e da accordi di riservatezza relativi a tutte le attività che rientrano nell’intero progetto MIND.
e) CDM ha interesse a ricevere candidature da parte di 10 piccole, medie imprese e start-up – associate e non associate a CDM – i cui dispositivi innovativi siano nelle fasi di pre-brevettazione, brevettazione o post-brevettazione.
f) È interesse di valutare la candidatura della per il Progetto pilota Primary Site e utilizzare le informazioni fornite da sul dispositivo, al fine della valutazione secondo i criteri di selezione riportati nel bando del progetto (All.1)
g) Le Parti hanno manifestato reciproco interesse ad analizzare in dettaglio dati ed informazioni reciproche e, pertanto, intendono con il presente Accordo definire criteri, modalità e limiti di utilizzo di detti dati e informazioni (di seguito complessivamente le “Informazioni Riservate”)
h) Con il presente atto le Parti ritengono, quindi, opportuno disciplinare gli obblighi di riservatezza che
, CDM e dovranno reciprocamente rispettare in relazione ad atti, fatti, documenti e in generale informazioni relative al
Tanto premesso le Parti, anche a titolo di sorte e alea
CONVENGONO
1. PREMESSE
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. OGGETTO
2.1 Il presente Accordo disciplina l’obbligo di riservatezza cui sono tenute reciprocamente le Parti, rispetto alle informazioni, ai dati e alle conoscenze in genere, definiti come strettamente riservate, ai sensi degli articoli seguenti, di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione della fase di valutazione della candidatura al Progetto pilota Primary Site comunicate dalla stessa , e necessarie alla valutazione della candidatura.
3. DEFINIZIONE
3.1 Ai fini del presente accordo, si intendono per “Informazioni Riservate” le informazioni, i dati, le schede tecniche i formulati e le conoscenze tutte rivelate o consegnate da una parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano identificati come di natura “confidenziale”.
3.2 Le informazioni, i dati, le schede tecniche, i formulati e le conoscenze in genere relative al dispositivo medico di cui in premessa sono in proprietà esclusiva della
4. ESCLUSIONI
Il termine “RISERVATO” non può esser associato a informazioni, dati e conoscenze che abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di dominio pubblico al tempo in cui sono stati divulgati o siano divenuti di dominio pubblico per atto o comportamento non imputabile a CDM e ;
b) la cui divulgazione sia imposta all’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento, o dall’attuazione di un provvedimento di pubblica autorità;
c) siano rivelate a CDM e da terzi che ne abbiano il diritto e di cui esiste prova documentale. In tal caso, CDM e dovranno trasmettere alla la
comunicazione ricevuta dal terzo. In ogni caso, CDM e dovranno trattare tali
informazioni, dati e conoscenze come strettamente riservate, salvo diversa autorizzazione scritta della
;
d) siano note a CDM e prima della sottoscrizione della presente scrittura privata. Anche in tal caso, CDM e dovranno rendere edotta la della circostanza e, in ogni caso, dovranno trattare tali informazioni, dati e conoscenze come strettamente riservate, salvo diversa autorizzazione scritta della ;
5. APPLICABILITÀ
5.1 È obbligo di CDM e vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che abbiano conoscenza di qualsivoglia informazione ritenuta strettamente riservata.
5.2 CDM e comunicheranno le informazioni strettamente riservate al proprio personale e/o ad eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.
6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E MANLEVA
6.1 dovrà fornire alla CDM e , per il corretto svolgimento dei rispettivi incarichi, esclusivamente informazioni ottenute lecitamente, veritiere e corrette.
6.2 In ipotesi di inadempimento da parte di , alle obbligazioni di cui alla presente scrittura, CDM e
con la sottoscrizione del presente accordo, sono manlevate da eventuali richieste di risarcimento danni che dovessero loro pervenire.
6.3 , nell’ipotesi di inadempimento all’obbligo di cui al punto 6.1 che precede, si impegna a tenere indenne CDM (inclusi soci, dipendenti, consulenti e terzi affidatari) e , e comunque a risarcire i danni e a rimborsare le spese (comprensive degli interessi e dei costi sostenuti), che CDM (inclusi suoi soci, dipendenti, consulenti o collaboratori) e dovessero sostenere in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, da parte di terzi nei loro confronti in relazione alle attività indicate in premessa.
7. MISURE DI SICUREZZA
7.1 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segreti e ad assicurare che non sia, in alcun modo, compromesso il carattere della loro riservatezza.
8. RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
8.1 Alla scadenza, in ipotesi di mancata selezione al progetto pilota Primary Site di e in ogni caso di risoluzione per qualsiasi motivo della presente scrittura, le Parti si impegnano reciprocamente, su richiesta scritta, a riconsegnare eventuali documenti originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali, all’atto della consegna, sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze riservate in essi contenuti.
9. DURATA, RINNOVO E VALIDITÀ
9.1 Le informazioni oggetto della presente scrittura privata devono essere utilizzate da CDM e
esclusivamente per gli scopi specificati in premessa.
9.2 Questo accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà durata per il periodo di anni 3, successivo alla chiusura della fase di selezione.
9.3 Nel caso di risultati brevettabili e di avvio della procedura di brevetto le obbligazioni di segretezza e di confidenzialità sussisteranno finché diverranno di pubblico dominio, non per violazione della presente scrittura.
9.4 L’efficacia del presente accordo non cesserà nell’ipotesi in cui le Parti non proseguano nelle trattative.
10. LEGGE APPLICABILE
10.1 Il presente accordo è regolamentato dalla Legge Italiana.
11. CLAUSOLE FINALI
11.1 La presente scrittura non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
11.2 Le Parti non potranno cedere a terzi la presente scrittura.
11.3 Se una qualsiasi clausola della scrittura privata dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, la scrittura verrà interpretata nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata, salvo non si tratti di clausola essenziale.
11.4 La presente scrittura, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti in materia, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.
12. FORO COMPETENTE
12.1 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo di riservatezza e di ogni atto che ne costituirà esecuzione, nulla escluso, sarà unicamente competente il Foro di Milano.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, lì
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Milano, lì
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Confindustria Dispositivi Medici
Milano, lì
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole: artt. 1_ Premesse,2_ Oggetto,3_Definizione, 4_Esclusioni, 5_Applicabilità, 5_Obblighi di segretezza e manleva, 6_Obblighi di Sicurezza e Manleva ,7_Misure di Sicurezza, 8_Restituzione di documenti, 9_Durata, rinnovo e validità, 10_Legge applicabile, 11_Clausole Finali e 12_Foro competente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
, lì
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milano, lì
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Confindustria Dispositivi Medici
Milano, lì
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