CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (2019)
Etea Group
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (2019)
1. INTERPRETAZIONE
1.1 I termini utilizzati nelle presenti condizioni qui definiti hanno il seguente significato: Condizioni di Acquisto Etea Group: le con- dizioni Etea Group contenute nel presente contratto; Contratto: l’Ordine di Acquisto accettato o eseguito dal Venditore; Merci: le merci e/o servizi (o parti di essi) forniti dal Venditore all’Acquiren- te, oggetto del Contratto; Acquirente: qualunque società appar- tenente al gruppo Etea Group, che agisce direttamente quale parte contraente e/o in rappresentanza di altre società del grup- po Etea Group; Ordine di Acquisto: il modello d’ordine standard di acquisto dell’Acquirente, di cui le presenti Condizioni sono au- tomaticamente parte integrante; Venditore: il soggetto, l’azien- da o la società che accetta e/o eseguisce l’Ordine di Acquisto; Specifiche: le specifiche delle Merci indicate dall’Acquirente al Venditore o dal Venditore all’Acquirente secondo quanto con- cordato tra le parti.
2. APPLICAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI
2.1 Le presenti Condizioni di Acquisto Etea Group sono le uniche condizioni sulla base delle quali l’Acquirente intende stipulare un contratto con il Venditore e sono le sole condizioni che regolano il Contratto, con esclusione di ogni altro termine o condizione. Qualsiasi variazione apportata dal Venditore alle presenti Con- dizioni è inefficace se non espressamente accettata per iscritto dall’Acquirente.
2.2 L’Ordine di Acquisto è un’offerta valida da parte dell’Acquiren- te per l’acquisto di Merci solo se redatto in forma scritta. Gli Ordini di Acquisto trasmessi oralmente sono ritenuti offerte valide solo se confermati per iscritto dall’Acquirente. Gli Ordini di Xxxxxxxx si ritengono accettati dal Venditore a seguito di accettazione espressa o di esecuzione, anche parziale, dell’Ordine di Acquisto. L’accettazione, implicita o espressa, di un Ordine di Acquisto co- stituisce accettazione delle Condizioni di Acquisto Etea Group e delle condizioni specifiche riportate nell’Ordine di Acquisto.
3. MODIFICHE ALLE MERCI
3.1 Nel rispetto di quanto previsto alla successiva clausola 3.2, l’Acquirente ha sempre diritto, previa comunicazione, di modi- ficare le quantità, le Specifiche, le modalità di imballaggio o di consegna, il luogo e la data di consegna e/o le modalità di esecu- zione del Contratto.
3.2 Qualora una modifica, proposta ex articolo 3.1, determini un incremento o una diminuzione dei costi e/o dei tempi necessari per l’esecuzione del Contratto, il prezzo e/o i termini di consegna potranno essere conseguentemente e ragionevolmente adegua- ti. Tuttavia l’incremento del prezzo e/o la proroga dei tempi di consegna o di esecuzione sono vincolanti solo se espressamente accettati per iscritto dall’Acquirente.
3.3 Laddove, successivamente all’ultimo acquisto o all’approva- zione delle Merci, si verifichino o si prevedano modifiche signifi- cative alle materie prime o ai metodi di produzione, il Venditore deve prontamente informare per iscritto l’Acquirente. Poiché l’Acquirente necessita di informare i propri clienti e dipendenti delle eventuali modifiche sopra menzionate, il Venditore si im- pegna a comunicare, prima di applicare tali modifiche, quanto segue: (a) la lista dei componenti delle Merci di volta in volta in vendita; (b) la variazione in quantità di uno o più componenti; e
(c) ogni ulteriore informazione relativa alle modifiche non atti- nenti ai componenti o ai processi del Venditore.
4. QUALITÀ E DIFETTI
4.1 II Venditore garantisce che le Merci sono della migliore qua- lità, progettazione e materiale disponibile, sono prive di difetti, sono pienamente conformi all’Ordine di Acquisto e alle Specifi- che e che sono idonee allo scopo inteso dall’Acquirente. Le pre- senti garanzie non escludono gli ulteriori diritti dell’Acquirente o rimedi previsti dalle norme di legge nonché ogni altra garanzia fornita dal Venditore. Fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni di Servizio Etea Group, laddove le Merci da fornire siano o com- prendano dei servizi, questi dovranno essere svolti con la dovuta diligenza e cura conformemente alle migliori pratiche industriali.
4.2 II Venditore deve conformarsi alle norme di igiene applicabili all’industria alimentare, alle norme di sicurezza vigenti e ai siste- mi di garanzia di qualità richiesti ed approvati dall’Acquirente. Il Venditore deve inoltre adottare ogni misura necessaria atta a garantire la completa tracciabilità delle Merci e dei relativi com- ponenti o parti di esse.
4.3 In qualunque momento sino alla consegna di cui all’articolo 9, l’Acquirente ha diritto di ispezionare e verificare le Merci, lo sta- bilimento, il processo e le procedure del Venditore. Se a seguito di tali ispezioni l’Acquirente ritiene che le Merci, lo stabilimento e/o il processo e/o le procedure non siano conformi all’Ordine di Acquisto o alle Specifiche, l’Acquirente deve informare il Vendi- tore, il quale è tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare la conformità; l’Acquirente mantiene il diritto di richiedere ulteriori prove ed ispezioni.
4.4 L’ispezione non esclude la responsabilità del Venditore per le Merci né riduce o inficia gli obblighi del Venditore e i diritti dell’Acquirente previsti dal presente Contratto.
5. INDENNIZZO
5.1 Per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di consegna o dalla completa esecuzione del Contratto, il Venditore si impegna a mantenere indenne l’Acquirente contro ogni perdita, danno, costo e spesa (compresi oneri e spese legali o professionali nei limiti della ragionevolezza) sofferti, sostenuti o corrisposti dall’Ac- quirente a seguito delle azioni del Venditore, dei suoi agenti o subappaltatori, qui di seguito elencate:
(a) Difetti relativi alla esecuzione, qualità o materiale, ivi inclusi errori di progettazione e vizi occulti;
(b) Merci o servizi forniti non conformi;
(c) Esecuzione non conforme del servizio oggetto del Contratto;
(d) Richieste di danni da parte dei dipendenti, agenti, clienti o soggetti terzi nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi perdita, danno, costo o spesa da questi sostenuta (definiti globalmente “Perdita”) laddove tale Perdita sia stata causata da o derivi dalle Merci a seguito dell’inadempimento diretto o indiretto, negligen- za, mancata o ritardata esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Venditore.
5.2 La medesima garanzia si applica anche nei confronti dei pezzi di ricambio forniti dal Venditore. In relazione alla garanzia per vizi occulti delle Merci non sussistono limiti temporali.
6. RIMEDI
6.1 Fatto salvo ogni ulteriore diritto, l’Acquirente ha la facoltà, in caso di inadempimento del Venditore o di consegna di Merci- anche se accettate- non conformi al Contratto, di avvalersi a sua discrezione di uno o più dei seguenti rimedi:
(a) Risolvere l’Ordine di Acquisto;
(b) Non accettare (in toto o in parte) e restituire le Merci a spese e rischio del Venditore, con obbligo del Venditore di rimborsare completamente le Merci così rese;
(c) Richiedere, a discrezione dell’Acquirente, di rimediare a qua- lunque difetto o di sostituire le Merci, nonché di svolgere ogni altra opera necessaria atta ad assicurare il soddisfacimento dei termini contrattuali, il tutto a spese del Venditore;
(d) Rifiutare ogni futura fornitura di Merci;
(e) Eseguire, a spese del Venditore, qualsiasi lavoro necessario per rendere le Merci conformi ai termini contrattuali; e (1) Xxxxxx- dere il risarcimento per i danni eventualmente subiti a seguito dell’inadempimento contrattuale del Venditore.
7. GARANZIA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDENNIZZO
7.1 II Venditore garantisce che le Merci consegnate o i servizi resi, la vendita e l’utilizzo delle Merci secondo il loro normale uso, non violano alcun brevetto, copyright o segreto commerciale di terzi.
7.2 II Venditore si impegna a difendere, indennizzare e manlevare l’Acquirente, i suoi successori, assegnatari, clienti e utilizzatori dei prodotti dell’Acquirente, da e contro qualunque reclamo, azio- ne legale, perdita e danno, compresi eventuali onorari per spese legali, costi sostenuti, derivanti dalla violazione di un brevetto, copyright o segreto commerciale di terzi, laddove tale violazione derivi dall’utilizzo o vendita delle Merci o dei servizi.
8. ASSICURAZIONE
8.1 II Venditore si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura globale comprendente la responsabilità contro terzi, la responsabilità contrattuale (danni a cose e persone), la responsa- bilità prodotto ed indicando l’Acquirente come terzo assicurato. Dietro richiesta, dovrà fornire all’Acquirente il relativo certificato assicurativo. La copertura assicurativa minima dovrà essere pari a Euro 5 (cinque) milioni per evento.
9. CONSEGNA
9.1 I termini di consegna sono specificati nell’Ordine di Acqui- sto secondo i termini INCOTERMS vigenti. Se non diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, le consegne sono accettate dall’Acquirente soltanto durante le normali ore di lavoro. Lo scari- co deve avvenire sotto la direzione e alla presenza dell’Acquirente.
9.2 I termini di consegna sono specificati nell’Ordine di Acqui- sto secondo i termini INCOTERMS vigenti. Se non diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, le consegne sono accettate dall’Acquirente soltanto durante le normali ore di lavoro. Lo scari- co deve avvenire sotto la direzione e alla presenza dell’Acquirente.
9.3 I termini contrattuali di consegna sono considerati essenziali. Fatti salvi i rimedi indicati alla clausola 6, laddove le Merci non vengano consegnate nei termini previsti l’Acquirente ha diritto di:
(a) risolvere il Contratto in toto o in parte;
(b) rifiutare le Merci ed il relativo pagamento, nonché le eventuali future consegne;
(c) recuperare dal Venditore le spese ragionevolmente sostenute dall’Acquirente per l’acquisto di Merci sostitutive da un altro for- nitore; e
(d) richiedere il risarcimento di ogni costo, danno o spesa ad- dizionale sostenuti dall’Acquirente derivanti dalla ritardata con- segna delle Merci; per ogni settimana di ritardo viene applicata una penale pari al 3% del valore dell’Ordine di Acquisto, fatti salvi danni ulteriori.
9.4 Laddove l’Acquirente concordi per iscritto che la consegna avvenga a rate, ogni consegna dovrà essere corredata da contrat- to. L’Acquirente ha diritto di risolvere l’intero contratto in caso di mancata consegna anche di una singola rata da parte del Ven- ditore.
9.5 Se le Merci consegnate eccedono la quantità ordinata, l’Ac- quirente non è tenuto a corrispondere il prezzo per l’eccedenza, la quale sarà restituita a spese e a rischio del Venditore.
9.6 Le Merci non si considerano accettate dall’Acquirente se non sono trascorsi almeno 7 giorni per l’ispezione a partire dalla data di consegna. Fatto salvo ogni ulteriore rimedio, l’Acquirente ha
diritto di richiedere la restituzione e la sostituzione delle Merci ri- sultate difettose a seguito di ispezione o, entro un lasso di tempo ragionevole, in caso di scoperta di un vizio occulto.
10. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO
10.1 Indipendentemente dai termini INCOTERMS indicati nell’Or- dine di Acquisto, (a) la proprietà delle Merci fornite dal Venditore
si trasferisce all’Acquirente al momento del relativo pagamento o della consegna, in funzione di quale evento si verifichi per primo;
(b) il Venditore rimane responsabile per le eventuali perdite o danni alle Merci sino alla consegna ex articolo 9. Alla consegna, il Venditore cessa di essere responsabile per le eventuali perdite o danni. I danni o perdite derivanti da imballaggi non conformi applicati dal Venditore, rimangono a carico del Venditore indi- pendentemente dal momento in cui si siano verificati.
11. ISTRUZIONI PER L’IMBALLAGGIO
11.1 Le Merci dovranno essere adeguatamente condizionate, eti- chettate, imballate secondo le istruzioni dell’Ordine di Acquisto, in modo da garantire il raggiungimento della destinazione indi- cata nell’Ordine in buone condizioni, il corretto maneggiamento e identificazione.
11.2 Tutte le Merci pericolose devono essere imballate separa- tamente rispetto alle altre, in conformità alla clausola 12 sotto riportata.
11.3 Laddove il Contratto comprenda spedizioni multiple e/o de- stinazioni diverse, il Venditore effettuerà le singole spedizioni solo dietro richiesta. La spedizione dovrà essere conforme alle istru- zioni di spedizione contenute nell’Ordine di Acquisto o specifica- mente indicate dallo stabilimento dell’Acquirente destinatario.
11.4 Laddove per la spedizione si utilizzino dei contenitori a xxx- xxxx, i contenitori dovranno essere resi al Venditore, a spese di questo ultimo.
12. MERCI PERICOLOSE
12.1 Le merci pericolose devono essere contrassegnate dal Ven- ditore con il Simbolo Internazionale di Pericolo ed indicare i com- ponenti dei materiali. I documenti di trasporto (o documenti cor- rispondenti) devono indicare i rischi e il nome dei materiali.
12.2 Le merci devono essere accompagnate da istruzioni per i casi di emergenza. Tali istruzioni devono essere redatte per iscrit- to, o contenute in etichette o contrassegni.
12.3 Tutte queste informazioni devono essere redatte in lingua inglese e nella lingua locale del paese di destinazione.
12.4 II Venditore deve conformarsi ai requisiti di legge del paese di consegna e agli accordi internazionali relativi all’imballaggio, etichettatura e trasporto delle merci pericolose fornite.
12.5 II Venditore deve prontamente comunicare all’Acquirente tutte le informazioni in suo possesso o disponibili sui rischi poten- ziali non noti relativi al trasporto, alla movimentazione o all’uso delle Merci fornite.
13. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E Al REGOLAMENTI
13.1 Le Merci fornite devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile, regolamenti, disposizioni normative e per- messi necessari.
14. PREZZO
14.1 II prezzo delle Merci è indicato nell’Ordine di Acquisto. Il prezzo, salva diversa disposizione dell’Acquirente, è comprensivo di ogni onere, fatte salve eventuali tasse che per legge sono a carico del Venditore.
14.2 II prezzo o gli oneri non possono essere incrementati, salvo diverso accordo dell’Acquirente.
14.3 II Venditore dovrà emettere fattura all’Acquirente. La fattura dovrà essere emessa al momento della spedizione delle Merci, ma inviata separatamente. La fattura deve includere il numero d’Ordine d’Acquisto.
15. PAGAMENTO
15.1 II pagamento delle Merci deve avvenire entro 60 giorni a partire dalla fine del mese successivo al ricevimento della fattura, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
15.2 Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge, l’Acquirente si riserva il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dal Venditore all’Acquirente con qualunque importo pagabile da parte dell’Acquirente al Venditore in base al Contratto.
16. PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE
16.1 I materiali, le attrezzature, gli utensili, gli stampi, nonché copyright, diritti di progettazione e qualunque altro diritto di pro- prietà intellettuale relativo ai disegni, specifiche o informazioni, in qualunque forma consegnati dall’Acquirente al Venditore o da questi utilizzati per la produzione delle Merci, sono e rimango- no di proprietà esclusiva dell’Acquirente (“Proprietà dell’Acqui- rente”). Le Proprietà dell’Acquirente sono custodite sotto la re- sponsabilità del Venditore in buone condizioni fino al momento della restituzione all’Acquirente e non possono essere utilizzate in modo o per usi diversi da quanto specificato nelle istruzioni o autorizzazioni scritte fornite dall’Acquirente. In assenza di diver- se indicazioni scritte, tali informazioni potranno essere utilizzate unicamente per gli scopi previsti dal Contratto.
16.2 Qualunque invenzione, scoperta, processo tecnico o applica- zione ideata o applicata dal Xxxxxxxxx, dai suoi impiegati, agenti, subappaltatori, da soli o insieme ad altri, nello svolgimento del Contratto, dovrà essere comunicata a Etea Group, sarà di pro- prietà esclusiva di Etea Group e sarà considerata Informazione Confidenziale.
17. INTERRUZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE MERCI O DEI RICAMBI
17.1 II Venditore si impegna:
(a) Fatto salvo quanto previsto al punto (b) sotto riportato, a produrre Merci dello stesso tipo di quelle indicate nell’Ordine di Acquisto e relativi pezzi di ricambio per la riparazione o la sosti- tuzione di parti delle Merci per tutto il periodo di durata normale di vita delle Merci, in accordo ai requisiti dell’Acquirente e ad un prezzo equo e ragionevole;
(b) se intende cessare di produrre le Merci o i ricambi, a dare all’Acquirente non meno di 180 giorni di preavviso scritto prima di tale cessazione; e
(c) nei casi descritti al punto (b) sopra riportato, a rendere di- sponibile all’Acquirente, in unico lotto di acquisto, ad un prezzo equo e ragionevole le quantità di Merci e ricambi che l’Acquiren- te ragionevolmente riterrà di necessitare per futuri rinnovamenti, riparazioni o sostituzioni delle Merci.
18. RISERVATEZZA
18.1 II Venditore non può scattare fotografie a nessuna attrezza- tura, impianto o proprietà dell’Acquirente senza il preventivo con- senso scritto. Il Venditore si impegna a mantenere strettamente riservato ogni know-how commerciale o tecnico, le specifiche, invenzioni, processi, iniziative o informazioni confidenziali relative all’attività o ai prodotti dell’Acquirente da questi comunicate al Venditore o suoi agenti. Il Venditore si impegna a comunicare tali informazioni confidenziali esclusivamente ai propri impie- gati, agenti o subappaltatori che necessitano di conoscerle per lo svolgimento degli obblighi assunti dal Venditore nei confronti dell’Acquirente; dovrà inoltre assicurare che tali impiegati, agenti o subappaltatori siano soggetti ad obblighi analoghi di riserva- tezza nei confronti del Venditore.
18.2 II Venditore si impegna a non pubblicizzare o rendere pub- blico il fatto di aver stipulato con l’Acquirente un contratto per la fornitura delle Merci e non potrà utilizzare i marchi o i nomi commerciali dell’Acquirente nella pubblicità o nei propri mate- riali promozionali, salvo consenso scritto preventivo.
19. SOSPENSIONE
19.1 In qualunque momento l’Acquirente ha diritto di sospen- dere interamente o parzialmente il Contratto. In caso di esercizio di tale diritto, l’Acquirente si impegna ad estendere i termini per l’esecuzione del Contratto per un periodo di tempo ragionevole e a pagare al Venditore gli eventuali importi dovuti ed esigibili alla data di sospensione, nonché a rimborsare al Venditore eventua- li costi diretti che questi abbia ragionevolmente sostenuto per effettuare la sospensione in accordo con le istruzioni dell’Acqui- rente.
20. RECESSO E RISOLUZIONE
20.1 L’Acquirente ha diritto, in qualunque momento e senza giu- stificazione, di recedere dal Contratto in toto o in parte dando al Venditore un preavviso scritto in base al quale tutte le opere previste dal Contratto dovranno essere interrotte. L’Acquirente si impegna a corrispondere al Venditore una compensazione equa e ragionevole per il lavoro in fase di svolgimento al momento del recesso; tale compensazione esclude ogni mancato guadagno o perdita consequenziale.
20.2 L’Acquirente ha diritto, in qualunque momento, di risolvere il Contratto previa comunicazione scritta al Venditore, laddove:
(a) il Venditore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e non abbia posto rimedio entro 14 giorni dalla relativa notifica dell’Acquirente;
(b) venga intrapresa un’azione esecutiva o di conservazione del patrimonio sui beni del Venditore;
(c) venga intrapresa una procedura fallimentare o concorsuale contro il Venditore, venga raggiunto un accordo con i creditori o il Venditore venga messo in liquidazione, tranne il caso di liqui- dazione volontaria al solo scopo di riorganizzazione o fusione, o venga avviata qualsiasi procedura legale relativamente all’insol- venza del Venditore;
(d) il Venditore cessi o intenda cessare di svolgere la propria atti- vità; o
(e) la posizione finanziaria del Venditore si deteriori in misura tale da pregiudicare, secondo il ragionevole giudizio dell’Acquirente, la capacità del Venditore di adempiere adeguatamente ai propri obblighi previsti dal Contratto.
20.3 La risoluzione del Contratto, per qualunque causa avvenga, non pregiudica i diritti e i doveri dell’Acquirente maturati prima della risoluzione. Gli obblighi previsti agli articoli 1, 16, 18 e 24 rimangono validi ed applicabili indipendentemente dalla risolu- zione del Contratto.
21. CESSIONE E SUBAPPALTO
21.1 II presente Contratto non può essere, neppure parzialmen- te, ceduto, assegnato o subappaltato dal Venditore se non con il preventivo consenso scritto dell’Acquirente. In ogni caso, il Vendi- tore rimarrà solidamente responsabile unitamente al cessionario, assegnatario o subappaltatore.
22. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
22.1 Entrambe le parti hanno il diritto di rinviare la data di con- segna o di pagamento, di annullare il Contratto o di ridurre il vo- lume delle Merci ordinate laddove l’esecuzione sia impedita o ritardata a causa di un evento di forza maggiore, purché l’even- to di forza maggiore sia immediatamente notificato per iscritto all’altra parte.
22.2 Per forza maggiore si intende qualunque evento al di là di ogni ragionevole controllo, compresi fatti naturali, inondazioni, tempeste, guerre, rivolte, sommosse, che impedisca ad una delle parti di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi.
22.3 Se l’impedimento all’adempimento dei propri obblighi per- dura per un periodo continuo superiore a 60 giorni, l’altra parte è autorizzata a risolvere il contratto con efficacia immediata con preavviso scritto all’altra parte. In tal caso nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell’altra, tranne per quanto riguarda i diritti e i doveri maturati prima di tale risoluzione che continue- ranno ad esistere.
23. RAPPORTO TRA LE PARTI
23.1 L’Acquirente ed il Venditore sono parti indipendenti e nul-
la in questo contratto o in qualunque Ordine di Acquisto emes- so potrà essere interpretato tale da rendere una parte agente o rappresentante legale dell’altra per qualunque scopo esso sia. Inoltre, nessuna delle parti avrà l’autorità di assumere o creare obblighi per conto di o a nome dell’altra parte.
24. DATI PERSONALI
24.1 In conformità al Regolamento europeo n. 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, i dati personali potranno essere oggetto di trattamento automatizzato da parte dell’Acquirente o di uno dei suoi subappaltatori a fini statistici di ricerca di clienti, promozione del rapporto commerciale con il Venditore, offerta di servizi aggiuntivi e fidelizzazione (ordini, fatturazione, messa a disposizione, cessione, locazione o scambio dei file di clienti e potenziali clienti, negoziazione commerciale, organizzazione di webinar, gestione degli insoluti e contenziosi).
24.2 A tale riguardo, il Venditore è al corrente del fatto che:
• il responsabile del trattamento e destinatario di tali dati perso- nali è l’Acquirente o uno dei suoi subappaltatori;
• i dati personali saranno distrutti appena non saranno più ne- cessari e al più tardi entro dieci (10) anni dalla conclusione del rapporto commerciale con il Venditore, in ogni caso, i dati ne- cessari per adempiere a un obbligo di legge o regolamentare potranno essere conservati per il tempo necessario ad adempiere a tale obbligo;
• l’interessato ha diritto ad accedere ai suoi dati personali, a retti- ficarli, a limitarne il trattamento, ad ottenerne la cancellazione, la portabilità e l’eliminazione, a ritirare il proprio consenso, nonché a presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali (“GPDP”). Egli può, altresì, opporsi all’utilizzo dei suoi dati personali a fini di prospezione e in generale al trattamento dei suoi dati personali per motivi legittimi. I diritti succitati posso-
no essere esercitati contattando l’Acquirente all’indirizzo di po- sta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx. L’interessato può impartire istruzioni generali specifiche, rispettivamente a terzi di fiducia certificati dal GPDP o al responsabile del trattamento, in relazione alla conservazione, cancellazione e comunicazione dei suoi dati personali dopo la sua morte. L’interessato può altresì de- signare una persona incaricata della esecuzione di tali istruzioni e può modificarle in qualunque momento. In assenza di istruzioni impartite durante la vita dell’interessato, gli eredi potranno eser- citare determinati diritti, tra cui, in particolare, il diritto di accesso.
25. CLAUSOLE GENERALI