Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. relativo a prestazioni di ricovero e ambulatoriali nell’ambito del piano operativo aziendale...
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda ULSS 9 Scaligera e la struttura CLINICA SAN XXXXXXXXX S.r.l. relativo a prestazioni di ricovero e ambulatoriali nell’ambito del piano operativo aziendale attuativo per il recupero delle liste di attesa ai sensi della DGR n. 162/2022 per l’anno 2022
Premesso che:
• l’erogatore privato accreditato Clinica San Xxxxxxxxx S.r.l. è soggetto in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in virtù del Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 81 del 14/05/2020 e dell’accreditamento istituzionale ai sensi della DGR n. 1095 del 6/8/2020 per l’erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e/o per quelle di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione ospedaliera;
• l’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l’Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
• ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
• ai sensi dell’art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
• la DGR n. 162 del 22 febbraio 2022 ha approvato, in allegato A, la rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa con il fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e di ridurre le liste di attesa, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, attribuendo alla ULSS 9, per l’attuazione di quanto disposto, un’importo complessivo pari a € 9.399.302 di cui € 3.647.725 destinati per la contrattazione con gli erogatori privati accreditati insistenti sul territorio di competenza;
• con deliberazione aziendale n. 248 del 11 marzo 2022 questa Azienda ULSS, nel prendere atto della DGR
n. 162/20221, ha approvato il proprio Piano Operativo Aziendale attuativo prevedendo, tra l’altro, la possibilità di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale anche da privato accreditato;
• con deliberazione aziendale n. 621 del 14/06/2022 questa Azienda ULSS ha preso atto del finanziamento previsto dalla DGR n. 162/2021 per la contrattazione con gli erogatori privati accreditati ed avviato l’iter amministrativo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali ai sensi delle vigenti disposizioni;
• il presente accordo si applica esclusivamente alle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale finalizzate al recupero delle liste d’attesa per l’anno 2022, in supero ai tetti di spesa previsti dalla DGR n. 925/2021, per quanto attiene gli erogatori ospedalieri privati accreditati, e dalla DGR n. 101/2022 per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.
Tutto ciò premesso e considerato
tra
l’Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Xxxxxxxx n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del legale rappresentate Direttore Generale Xxxx.
Xxxxxx Xxxxxxx
e
la Clinica San Xxxxxxxxx S.r.l. (di seguito erogatore privato accreditato) in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X, c.f. 00420560237/p.iva 03831150366 , il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.,
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO CONTRATTUALE
Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero e/o di specialistica ambulatoriale, da parte dell’erogatore privato accreditato, a favore degli assistiti dell’Azienda ULSS, in regime di extra budget per l’anno 2022, così come individuate nell’allegato 1, parte integrante del presente accordo, con oneri a carico del SSR nell’ambito delle funzioni accreditate.
Art. 2 – Obblighi dell’erogatore privato accreditato
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l’erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un’adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell’arco dell’intero periodo contrattuale.
L’erogatore privato accreditato nell’esercizio della propria attività garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, della normativa di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresa quella emanata da ANAC in relazione ad ogni aspetto inerente l’esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:
a) tariffe per le prestazioni di ricovero ospedaliero, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
b) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
c) verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario;
d) incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
e) utilizzo dei ricettari;
f) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
g) compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
h) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
i) completa integrazione con l’Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni di ricovero;
j) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio;
k) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.
L’erogatore privato accreditato deve, inoltre:
I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
II. rispettare quanto disposto dalla DGR n. 610 del 29 aprile 2014 ad oggetto “Definizione dei valori minimi di riferimento per il personale di assistenza del comparto dedicato alle aree di degenza ospedaliera. Articolo 8, comma 1, della L.R. 29 giugno 2012, n. 23. Deliberazione n. 179/CR del 30 dicembre 2013” pena la revoca dell’accreditamento;
III. adempiere a quanto previsto dall’art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
IV. concorrere all’ottimizzazione dell’offerta complessiva dell’Azienda ULSS, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost..
L’erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.
L’erogatore privato accreditato assicura l’osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dell’accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile ed acconsente all’effettuazione di verifiche e controlli da parte dell’Azienda ULSS ai sensi di quanto riportato all’art. 3.
L’erogatore privato accreditato eroga le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale solo agli assistiti residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 9 Scaligera senza distinzione rispetto al distretto di appartenenza.
Art. 3 – Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS effettua le attività di verifica e controllo sull’applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo Aziendale di Controllo.
L’Azienda ULSS effettua accertamenti a campione sull’effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente all’erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’esecuzione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall’erogatore privato accreditato.
Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
La remunerazione delle prestazioni di cui all’art. 1 e all’allegato 1 avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, applicando alla stessa uno sconto pari al 13%. L’Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento di specifica rendicontazione e specifica regolare fattura.
Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all’art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
L’erogatore privato accreditato avrà la facoltà di richiedere, entro il 30/9/2022, il trasferimento di quote finanziarie del tetto di spesa non utilizzato tra una macroarea ed un’altra, ovvero tra le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale o viceversa, per la successiva valutazione e autorizzazione da parte dell’Azienda ULSS.
Rimane in capo all’Azienda ULSS la possibilità di richiedere all’erogatore, entro il medesimo termine di cui al precedente capoverso, gli spostamenti summenzionati al fine di ottimizzare il bilanciamento tra domanda ed offerta di prestazioni sanitarie.
Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento
L’erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla L.R. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Art. 6 – Durata dell’accordo
La durata del presente accordo è limitata all’anno 2022.
Non è ammessa proroga automatica. L’Azienda si impegna a convocare prontamente la controparte, in caso di ulteriori provvedimenti e conseguenti finanziamenti, per valutare congiuntamente l’opportunità di integrare il presente accordo ridefinendo nel contempo le richieste di cui all’allegato 1.
Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
L’erogatore privato accreditato accetta che:
• l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS e l’erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento, deve stipulare un nuovo accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
• ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l’Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all’erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all’erogatore privato accreditato attinente all’autorizzazione, all’esercizio o all’accreditamento previamente accertato dall’Azienda ULSS;
b) accertamento dell’insussistenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione all’esercizio o per l’accreditamento;
c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
d) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l’erogatore privato accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
L’Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all’erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l’accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Art. 8 – Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Art. 9 – Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Art. 10 – Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.
Art. 11 – Imposta di registro e imposta di bollo
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. L’imposta di bollo è a carico dell’erogatore privato accreditato.
Art. 12 – Xxxxx di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Clinica San Xxxxxxxxx S.r.l. Per l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Data
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell’erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).
Letto, firmato e sottoscritto
Per Clinica San Xxxxxxxxx S.r.l. Per l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO 1
Modalità operative Accordo per il recupero liste di attesa a seguito pandemia COVID ai sensi della DGRV 162/2022 per l’anno 2022 Deliberazione Ulss 9 Scaligera n. 621 del 14/06/2022
IMPORTO COMPLESSIVO LORDO ASSEGNATO: € 326.965,02
PRESTAZIONI DI RICOVERO
Importo lordo assegnato: € 188.168,61
Si richiama di seguito quanto previsto dalla DGR 162/2022 in relazione ai criteri specifici da valutare nell’erogazione delle prestazioni del presente accordo in relazione al recupero della Liste di Attesa:
In particolare i criteri specifici per i ricoveri sono i seguenti:
• Recupero delle prestazioni non erogate tenendo conto sia della classe di priorità (Classe 1: Interventi maggiori, chirurgia oncologica e trapianti;
Classe 2: Interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di rilevo;
Classe 3: Interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di minore complessità),
sia della data di inserimento in lista più lontana nel tempo (principio di equità nell’accesso;
• Revisione dell’attribuzione delle classi di priorità che, in quanto azione clinica, è di pertinenza dello specialista competente;
• Revisione della gestione complessiva delle sale operatorie sulla base dei principali criteri di efficientamento presenti anche in letteratura(es: anticipazione di inizio intervento, riduzione degli intervalli di turnover, ottimizzazione dei tempi di posizionamento, efficientamento dell’utilizzo della pre-sala operatoria;
• Definizione di percorsi di gestione e presa in carico post –intervento (es. PDTA frattura di femore, PDTA protesi anca e ginocchio) che prevedano una semplificazione del percorso di cura postoperatorio e una riduzione dei tempi di attesa.
Le suddette prestazioni a beneficio degli assistiti dell’ULSS 9 Scaligera, relative al periodo oggetto dell’Accordo contrattuale, vengono prenotate direttamente dalla Clinica San Xxxxxxxxx, sulla base delle proprie liste di attesa,
La rendicontazione di questa tipologia di pazienti, oltre a seguire la consueta procedura informatica dovrà avvenire trasmettendo al competente Ufficio, in concomitanza con l’invio del flusso SDO del mese successivo, un elenco (in formato excel) riportante i seguenti dati:
Cognome Nome
Data di nascita Codice Fiscale Comune di residenza
Numero scheda nosologica Codice DRG e relativo importo
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Importo lordo assegnato: Euro 138.796,41
Le prestazioni da erogarsi ai sensi del presente accordo dovranno essere ricondotte prevalentemente alle seguenti branche specialistiche:
Branca | Fabbisogno Ulss 9 Scaligera | Importo attribuito |
Radiologia | Ecografie, ecocolordoppler TSA e Arti Inferiori, RMN encefalo senza e con MDC, articolari, rachide | 94.689,48 |
Cardiologia | Prime visite/Visite di controllo Ecocolordopplergrafia cardiaca | 8.000,00 |
Oculistica | Altre prestazioni (interventi ambulatoriali) | 36.106,93 |
TOTALE | 138.796,41 |
Le suddette prestazioni, a beneficio degli assistiti dell’ULSS 9 Scaligera, relative al periodo oggetto dell’Accordo contrattuale, vengono prenotate:
• interventi ambulatoriali: prevalentemente dalla Clinica San Xxxxxxxxx srl sulla base delle proprie liste di attesa;
• branca di Cardiologia e Radiologia: gestite direttamente dall’ULSS 9 Scaligera.
La rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali avverrà mediante il flusso mensile (SPS) con la corretta valorizzazione del campo “regime di erogazione” con il codice “07”.