TRA
13/11/2020
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.p.A.
TRA
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - ISIN, (di seguito, Ente Aderente), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 000, in persona del Direttore e Rappresentante legale pro tempre, Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.p.A. -
INVITALIA, società con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale 05678721001, Partita IVA 05678721001, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 05678721001, (di seguito, INVITALIA), in persona dell’Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
1. L’Ente Aderente, istituto con Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.,, ai sensi degli articoli 1 e 6 del medesimo decreto, è l’autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom;
2. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 6 del citato Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l’Ente Aderente è dotato di “piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione;
3. l’Ente Aderente, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha attribuito particolare attenzione, in fase di programmazione, alle attività di monitoraggio ambientale e all’implementazione delle relative strutture tecniche di sorveglianza ubicate sul territorio nazionale, soprattutto al fine di prevenire e contrastare situazioni di emergenza, tenuto conto che i controlli sulla radioattività ambientale consistono anche nella raccolta immediata di dati ai fini di pronto allarme in casi di eventi particolari;
4. nella fase di programmazione delle risorse e della predisposizione del bilancio di previsione 2020, infatti, l’Ente Aderente ha attribuito priorità strategica all’individuazione e all’attuazione di soluzioni tecnologiche per far fronte all’obsolescenza degli apparati e della strumentazione di misura, e per garantire il potenziamento della capacità di monitoraggio;
5. l’Ente Aderente, più precisamente, intende implementare l’attuale sistema di monitoraggio con due stazioni ad altissima sensibilità in grado di misurare tracce di radioattività nel particolato atmosferico, e con 17 centraline di misura di intensità di dose gamma, in sostituzione di apparati presenti sul territorio nazionale che non garantiscono prestazioni adeguate agli obiettivi istituzionali e in molti casi sono anche malfunzionanti o addirittura non funzionanti;
6. l’Ente Aderente intende procedere alla selezione del fornitore di detti impianti e dei connessi servizi e lavori necessari per l’installazione degli stessi, ed al relativo affidamento, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016
7. INVITALIA, istituita con X.Xxx. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, ha lo scopo, tra l’altro, di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, configurandosi, a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006,
n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e in particolare delle disposizioni di cui al relativo articolo 1, co. 459-463, “quale ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” come espressamente definita dalla Direttiva 27 marzo 2007 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
8. il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, così come modificato dal D.M. 21 dicembre 2007, individua gli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di INVITALIA e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale;
9. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito Codice dei Contratti Pubblici) ha previsto, al relativo articolo 38, co. 1, che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
10. già dal 2012 INVITALIA opera come centrale di committenza, soprattutto per l’affidamento di lavori e servizi tecnici, allorquando l'articolo 55 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 24 marzo 2012, n. 27, ne ha riconosciuto le funzioni di centrale di committenza, in favore delle amministrazioni interessate, al fine di accelerare l’attuazione di interventi di rilevanza strategica per la coesione e la crescita economica;
11. INVITALIA realizza una quota superiore all’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
12. il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
13. con Delibera n. 484, del 30 maggio 2018, ANAC ha iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, co. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero della Difesa in ragione degli affidamenti in house all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA;
14. INVITALIA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha elaborato la “Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti” – annualità 2016, validata con nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 157322 del 10 maggio 2018;
15. all’esito delle interlocuzioni intercorse tra l’Ente Aderente e INVITALIA, preordinate a verificare la disponibilità di quest’ultima all’espletamento dei servizi di centrale di committenza per la indizione e gestione delle procedure di affidamento per conto dell’Ente Aderente, INVITALIA ha manifestato la propria disponibilità ad espletare i servizi richiesti, previa verifica dei profili di fattibilità, degli aspetti giuridici, finanziari e amministrativi, nonché previa condivisione dei contenuti del fabbisogno rappresentato dall’Ente Aderente ai fini della stipula di apposito atto convenzionale
16. alla luce di quanto precede, l’Ente Aderente e INVITALIA (di seguito, congiuntamente, le Parti) intendono addivenire alla presente convenzione per definire congiuntamente i termini e le modalità con le quali INVITALIA possa essere attivata per la realizzazione dei singoli interventi (di seguito, la Convenzione).
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
ART. 2 – Oggetto e attivazione.
2.1 Con la presente Convenzione, l’Ente Aderente, si impegna ad attivare INVITALIA, nei termini meglio dettagliati nel prosieguo del presente articolo 2, quale Centrale di Committenza per i seguenti interventi di seguito congiuntamente (Interventi):
i. fornitura e installazione di 17 nuove centraline per la misura del rateo di dose gamma ambientale, di cui 9 di tipo dosimetrico e 8 di tipo spettrometrico;
ii. fornitura e installazione di due stazioni ad alto volume per il monitoraggio delle concentrazioni di radioattività nel particolato atmosferico, con smantellamento degli shelter della rete Remrad ivi presenti e smaltimento dei rifiuti prodotti.
2.2 Successivamente, l’Ente Aderente potrà selezionare ulteriori ed eventuali nuclei di Interventi che le Parti potranno attivare a mezzo di eventuale sottoscrizione di Addendum alla presente Convenzione.
2.3 Con la presente Convenzione, al fine di accelerare ed efficientare l’attuazione degli Interventi, l’Ente Aderente attiva INVITALIA, con le modalità infra descritte:
i. come Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, co. 1, lett. i) e l), e all’articolo 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici, per indire e gestire, per conto dell’Ente Aderente, le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla realizzazione dei singoli Interventi, laddove ogni contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA verrà stipulato direttamente tra l’Ente Aderente e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso. Quanto precede, nel rispetto di ciò che è previsto dalla norma di cui all'articolo 1 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii.;
ii. per le attività di committenza ausiliarie, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 3, co. 1, lett. m), e all’articolo 39, del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento:
a. alla formazione, in nome e per conto dell’Ente Aderente, di un elenco di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. a), b) o c), e
dell’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, che INVITALIA, nell’espletamento delle attività di Centrale di Committenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo, potrà utilizzare, previa autorizzazione dell’Ente Aderente. Quanto precede, ferma la facoltà dell’Ente Aderente di avvalersi dell'Albo Fornitori di INVITALIA;
b. ai servizi per l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui al successivo paragrafo 2.11 del presente articolo;
2.4 Per le sole attività di cui al paragrafo 2.3, punto (i), che precede (attività di centrale di committenza), l’Ente Aderente attiverà INVITALIA, in relazione a ciascun Intervento, mediante un apposito atto di attivazione (di seguito, l’ Atto di Attivazione) da trasmettere ad INVITALIA con le modalità di cui al successivo paragrafo
2.8 del presente articolo, avente ad oggetto le informazioni iniziali necessarie a INVITALIA per svolgere le attività che saranno ad essa richieste in conformità al Programma degli Interventi.
2.5 L’Atto di Attivazione sarà predisposto dall’Ente Aderente conformemente al format allegato alla presente Convenzione sub Allegato 1: “Format Atto di Attivazione”. L’Atto di Attivazione conterrà, tra l’altro, il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento afferente il singolo Intervento, nominato dall’Ente Aderente ai sensi dell’articolo 31, co. 1, del Codice dei Contratti Pubblici, (di seguito, il RP), un cronoprogramma di massima relativo alla realizzazione dell’Intervento, nonché la specifica indicazione della copertura finanziaria relativa all’Intervento e all’attività richiesta ad INVITALIA ai fini della sua realizzazione.
2.6 Ogni Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che, acquisiti eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell’Atto di Attivazione, provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell’Atto di Attivazione a trasmettere all’Ente Aderente la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per l’/gli Intervento/i di cui trattasi si avrà per perfezionata. La richiesta di ulteriori elementi o informazioni necessari ai fini dell’accettazione dell’Atto di Attivazione comporteranno la sospensione del predetto termine di dieci (10) giorni, naturali e consecutivi, che riprenderà a decorrere una volta pervenuti dall’Ente Aderente gli elementi o informazioni richieste da INVITALIA.
2.7 Ogni Atto di Attivazione sarà inteso dalle Parti essere altresì corredato dalle “dichiarazioni di impegno” di cui al documento sub Allegato 2 : “Dichiarazione di Impegno”, rilasciate dall’Ente Aderente e tali da costituire il disciplinare in essere tra l’Ente Aderente ed INVITALIA per le attività da questa espletate quale Centrale di Committenza. Parte integrante di detto disciplinare, ancorché non materialmente allegata, sarà la documentazione progettuale dell’Intervento che verrà contestualmente consegnata dall’Ente Aderente ad INVITALIA.
2.8 La formale attivazione della centrale di committenza sarà preceduta da una verifica della documentazione tecnica da porre a base di gara. Durante questa fase di pre-attivazione, INVITALIA potrà richiedere modifiche e/o integrazioni in accordo a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
2.9 INVITALIA, dal canto proprio, acquisiti, se del caso, eventuali ulteriori elementi o informazioni in merito ai contenuti dell’Atto di Attivazione, provvederà entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’Atto di Attivazione a trasmettere all’Ente Aderente la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per l’Intervento di cui trattasi si avrà per perfezionata; l’accettazione conterrà il nominativo e i recapiti della persona nominata da INVITALIA, ex articolo 31, co. 14, del Codice dei Contratti Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di Committenza (di seguito, il RUP).
2.10 INVITALIA, inoltre, fermo restando - laddove applicabile al caso di specie - quanto previsto dall’articolo 77 del Codice dei Contratti Pubblici e fino all’istituzione dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, si atterrà, ai fini della nomina, ai sensi dell’articolo 216, co. 12, del Codice dei Contratti Pubblici, della Commissione giudicatrice, alle designazioni
dei componenti che saranno effettuate, in tempo utile, dall’Ente Aderente, conformemente a quanto previsto dal regolamento da questi adottato per la formazione delle Commissioni giudicatrici. In caso di ricorso a Commissari “interni” di INVITALIA, il relativo costo sarà rendicontato con le modalità di cui al successivo articolo 3.4 della presente Convenzione. Nel caso in cui si faccia ricorso a Commissari “esterni” alla stessa INVITALIA, tutti gli oneri relativi a detti Commissari “esterni” (per tali intendendosi quelli indicati come tali dal suddetto regolamento, nonché i Commissari di società in house diverse da INVITALIA) saranno interamente sostenuti a valere sul quadro economico dell’Intervento. INVITALIA potrà altresì avvalersi, per le attività di supporto alla Commissione giudicatrice, qualora necessario, del RP e/o del progettista e/o di altro soggetto dotato delle suddette professionalità comunque designato dall’Ente Aderente.
2.11 INVITALIA svolgerà tutte le procedure di aggiudicazione e le attività ad esse propedeutiche o correlate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; per le procedure di aggiudicazione utilizzerà la piattaforma telematica innovativa di cui la stessa si è dotata (di seguito, la “ Piattaforma Telematica”), in grado di gestire in modalità telematica sia i procedimenti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale sia le iscrizioni di operatori economici in albi fornitori.
ART. 3 – Risorse finanziarie.
ventimilanovecento/00)
per
IVA,
per
complessivi
€
115.900,00
(euro
centoquindicimilanovecento/00) che trova copertura finanziaria in termini di competenza e cassa, nel
3.1 Le Parti convengono che l’importo massimo delle somme che saranno assegnate a favore di INVITALIA per le attività da essa svolte per l’esecuzione degli Interventi di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2.1, della presente Convenzione, è pari fino a € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) oltre € 20.900,00 (euro
capitolo delle spese in conto capitale n.22009 “Impianti” del preventivo finanziario 2020, e che tali somme saranno oggetto di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 4.
3.2 Resta inteso tra le Parti che tutti gli oneri economici necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA, saranno a carico del quadro economico dell’intervento dell’Ente Aderente, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti i singoli Interventi. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall’applicazione degli articoli 208 (transazioni) e 205 (accordi bonari) del Codice dei Contratti Pubblici o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
3.3 Del pari, sono altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico del singolo appalto o affidamento strumentale alla realizzazione dell’intervento, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara, ancorché indetta e gestita da INVITALIA per conto dell’Ente Aderente, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all’ANAC dovuto ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della
L. 23 dicembre 2005, n. 266, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici designati dall’Ente Aderente o comunque “esterni” rispetto ad INVITALIA (ossia non appartenenti al proprio personale), necessari per l’esame delle offerte da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per la verifica della congruità di offerte anomale, nelle more dell’attivazione dell’Albo di cui all’articolo 78 del Codice degli Appalti. In tal caso gli importi afferenti i suddetti oneri o costi strumentali all’aggiudicazione della gara potranno essere trasferiti ad INVITALIA per i successivi pagamenti o essere corrisposti direttamente dall’Ente Aderente, nei termini che saranno meglio convenuti tra le Parti.
3.4 Fermo restando quanto precede, e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, della presente Convenzione, le attività svolte da INVITALIA saranno rendicontate all’Ente Aderente secondo le modalità
di seguito indicate, e da questo rimborsate, calcolato sulla presunzione di un impegno FTE (full time equivalent) di profili professionali interni ad INVITALIA, che costituiranno il gruppo di lavoro dedicato all’attività oggetto della presente Convenzione. L’importo anzidetto non tiene conto dell’eventualità residua della nomina di Commissari “interni” di INVITALIA, disciplinata dall’articolo 2, paragrafo 2.10, che precede. Le Parti potranno rideterminare l’importo anzidetto in considerazione delle nuove o maggiori esigenze manifestate dall’Ente, come previsto al precedente articolo 2.2 della presente Convenzione.
3.5 In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un’ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici, non troveranno applicazione nei confronti della INVITALIA e dei suoi dipendenti.
ART. 4- Modalità di rendicontazione.
4.1 Le attività svolte da INVITALIA saranno da questa rendicontate all’Ente Aderente mediante presentazione di un documento di “Rendicontazione delle spese”, corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte da INVITALIA su base semestrale. La “Rendicontazione delle spese” e la relazione a corredo saranno trasmesse da INVITALIA, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 8.2, della presente Convenzione, entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione.
4.2 INVITALIA, a fronte delle attività realizzate e previa valutazione positiva da parte dell’Ente Aderente della “Rendicontazione delle spese” da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione da parte di INVITALIA, ai sensi del precedente capoverso, potrà emettere fatture a valere sulle risorse disponibili di cui al precedente paragrafo 3.1 del precedente articolo 3.
4.3 L’Ente Aderente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione delle fatture medesime, mediante accredito su un conto corrente bancario dedicato alla gestione dei rapporti economici derivanti dalla presente Convenzione, i cui estremi saranno comunicati da INVITALIA.
4.4 La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è demandata al “Disciplinare per la rendicontazione” e relativa documentazione acclusa, di cui all’Allegato 3 alla presente Convenzione Quadro.
ART. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
5.1 Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.
ART. 6 – Definizione delle controversie.
6.1 Per ogni controversia tra le parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
ART. 7 – Durata, efficacia e proroga. Diritto di recesso e risoluzione. Modifiche.
7.1 La presente Convenzione ha durata sino al 31/12/2021, salvo successiva proroga, previo espresso accordo scritto delle Parti.
7.2 La presente Convenzione vincola INVITALIA fin dal momento della sua sottoscrizione, ma sarà obbligatoria per l’Ente Aderente solo dopo che sarà stata approvata nei modi di legge.
7.3 L’Ente Aderente può recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, qualora a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto della stessa intervengano fatti o provvedimenti tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per l’Ente Aderente medesimo, la esecuzione delle attività summenzionate. In tali ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del recesso, come individuata nella relativa comunicazione scritta all’uopo trasmessa dall’ Ente Aderente, che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte dell’Ente Aderente non avrà comunque effetto sull’Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte dell’Ente Aderente stesso.
7.4 Qualora sopravvengano mutamenti normativi che rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la Convenzione può essere risolta anticipatamente.
7.5 Le Parti riconoscono sin d’ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal singolo Atto di Attivazione trasmesso dall’Ente Aderente nel caso in cui quest’ultimo non provveda alla regolarizzazione degli atti consegnati ad INVITALIA, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell’Allegato 2 alla presente Convenzione.
7.6 Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
ART. 8 – Comunicazioni tra l’Ente Aderente e INVITALIA.
8.1 Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
- il Referente per l’Ente Aderente: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx PEC: xxxx-xxx@xxxxxxxxx.xx
E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Tel.: 0000000000 – 00 00000000/2002
- il Referente per INVITALIA è: il Responsabile Investimenti Pubblici Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
PEC: XxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx;
Fax x00 00 00000000
(di seguito, il Referente di INVITALIA).
L’eventuale sostituzione del predetti referenti è oggetto di preventiva comunicazione all’altra Parte e non comporta
la necessità di modificare la presente Convenzione.
8.2 Le comunicazioni tra INVITALIA e l’Ente Aderente, nell’ambito dei rapporti rinvenenti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra INVITALIA e l’Ente Aderente.
8.3 L’Atto di Attivazione e il disciplinare di cui lo stesso è corredato, nonché la comunicazione di accettazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2.4, della presente Convenzione saranno sottoscritti con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.), rispettivamente, dall’Ente Aderente e da INVITALIA, a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.
ART. 9 – La tutela dei dati personali.
9.1 Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:
• eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di autonomi Titolare;
• custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento;
• assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
• conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge;
• utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali;
• utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.
9.2 Le modalità del trattamento: le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto.
9.3 La comunicazione dei dati: le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del
GDPR; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell’ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
9.4 Persone autorizzate al trattamento: le Parti si obbligano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l’esecuzione del presente contratto, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
9.5 I diritti dell’Interessato e la violazione dei dati: i soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli Interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento del presente contratto.
9.6 I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.
ART. 10 – Codice di Comportamento e Codice Etico. Norme di rinvio.
10.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dell’Ente Aderente e il Codice Etico di INVITALIA.
10.2 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del Codice dei Contratti Pubblici.
10.3 Dalla presente Convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 11 – Riservatezza.
11.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di
tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici.
11.2 Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente paragrafo 11.1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..
ALLEGATI
• Allegato 1: “Format Atto di Attivazione”
• Allegato 2: “Dichiarazione di Impegno”
• Allegato 3 “Disciplinare di Rendicontazione”