UFFICIO AFFARI GENERALI IV SETTORE
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- Roma,
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di fornitura dell’infrastruttura tecnologica per la piattaforma SIDAF CIG 735007736B CUP F81B17000430007.
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di infrastruttura tecnologica per la piattaforma SIDAF , stipulato tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI …………. (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura sul portale “e-procurement” denominata “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 225/C/2018-7721-U/D1-Mas-88121/I- III del 30 gennaio 2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura relativa ad infrastruttura tecnologica per la piattaforma SIDAF in favore della Direzione Centrale Anticrimine, finanziata a valere su FSI 2014 2020 P. 19.2.3;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha all’uopo predisposto il capitolato tecnico, trasmesso con nota prot. 600/A/INF del 24/10/2017, comprensivo della base d’asta di
€ 311.600,00 IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera del XX/XX/XXXX in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le categorie merceologiche oggetto della procedura e per le classi di ammissione determinate dalla stazione appaltante;
d) sono pervenute nr. _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del XX/XX/XXXX, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “XXXXX.”, con sede legale in _ .
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e) a seguito delle verifiche di legge, l’Amministrazione è pervenuta alla determinazione di aggiudicare definitivamente la fornitura di che trattasi alla Società , con sede in al prezzo complessivo di € + IVA ;
f) La Società _ viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - (Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di infrastruttura tecnologica per la piattaforma SIDAF per la Direzione Centrale Anticrimine.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico e relativi allegati, che costituisce parte integrante del medesimo.
Il capitolato tecnico e l'offerta dell'Impresa nr. _del benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
L'ammontare del contratto è di € , cui sono da aggiungere € per I.V.A. al 22% per un valore massimo complessivo di Euro .
La fornitura comprende :
· Armadi Rack
· Server (enclosure e blade server)
· Storage
· Switch SAN
· Tape Library
· Licenze Software (Sistema di virtualizzazione, Backup, Sistemi Operativi, Basi di dati)
· Gruppo statico di continuità (UPS)
Connessi all’infrastruttura devono essere previsti i seguenti servizi professionali:
· Installazione, configurazione e migrazione nella nuova infrastruttura
· Servizi di formazione per il personale addetto ai sistemi ICT
· Servizi di manutenzione hardware e software
Etichette
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In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa/RTI/Consorzio aggiudicataria/o si impegna a rispettare le norme relative alla visibilità, ai fini dell’apposizione di etichette sulle apparecchiature oggetto di interventi cofinanziati, in conformità al “fac-simile” che verrà trasmesso al soggetto aggiudicatario.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2 - (Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli Appalti);
g) il D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
h) la legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di Fatturazione elettronica,
i) l’art.1 della L. 28/12/20195 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ;
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), e h) in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) h) i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3 - (Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile Generale di Progetto)
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Ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.L.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione del Contratto” con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa. Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa. Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4 - (Termini di adempimento e Verifiche di conformità)
4.1 - Termine di adempimento:
Entro 90 (novanta) giorni solari, decorrenti dalla data di inizio lavori, come definita al par. 5.1 del capitolato tecnico, l’Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1, secondo la tempistica di seguito dettagliata:
- consegna entro un massimo di 40 gg solari dalla data di inizio lavori;
- installazione entro un massimo di 20 gg solari dalla consegna di tutto il materiale
- configurazione entro massimo 30 gg solari a decorrere dal dalla fase di installazione.
4.2 – Verifiche finali
4.2.1 Verifica conformità finale – Piano di collaudo:
Contestualmente alla comunicazione di approntamento alle verifiche di cui al precedente punto “4.1 Termine di adempimento” l’Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione un “Piano di collaudo” contenente un efficiente programma di test e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del sistema fornito. Tale “Piano di collaudo”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica finale della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del proprio
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Direttore dell’Esecuzione del Contratto e di tale approvazione sarà data formale comunicazione all’Impresa mediante fax e/o PEC e/o consegna a mano dall’Amministrazione.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di collaudo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da effettuare sempre a cura dell’Amministrazione.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “ Piano di collaudo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
La verifica funzionale finale della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel capitolato tecnico, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, da un’apposita Commissione da nominarsi con Decreto Ministeriale ai sensi dell’art. 314, comma 5, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione. Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo stesso. Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5 - (Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi
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dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 6 - (Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:
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- riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell’Esecuzione del Contratto
- i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnato da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro15 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.Verranno applicate le penali di cui all'articolo 12 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa, non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministro dell’Interno che deciderà sentito il Comitato di cui all’articolo 22 del D.P.R. 7/08/1992, n.417.
Articolo 7 - (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di
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validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 8 - (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in
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relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9 - (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito favorevole della verifica di funzionalità del sistema, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 10 - (Manutenzione )
L’Impresa garantisce tutti gli apparati, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di verifica favorevole.
Il servizio di manutenzione degli apparati consiste nel ripristino delle complete funzionalità, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione nel rispetto dei livelli di servizio di cui al par. 6 del capitolato tecnico ed in particolare:
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indicatore | Valore soglia | Periodo di osservazione |
Manutenzione (guasti bloccanti) | − Tempi di intervento entro 6 ore dalla chiamata − Tempi di ripristino entro 12 ore dalla chiamata per il 95% dei casi e 18 ore dalla chiamata nei restanti casi | Trimestrale |
Manutenzione (guasti non bloccanti) | − Tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata − Tempi di ripristino entro 24 ore dalla chiamata per il 99% dei casi e 36 ore dalla chiamata nei restanti casi | trimestrale |
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa, compresi gli oneri assicurativi relativi ai rischi di trasporto eventualmente necessari in caso di ritiro e riconsegna della strumentazione durante il periodo coperto da garanzia.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione.
Articolo 11 - (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)
Eventuali ritardi rispetto ai termini previsti di cui all'articolo 4, del presente atto, comporteranno l'applicazione di una penale corrispondente all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo. Vengono inoltre previste le seguenti penali relative ai livelli di servizio per la manutenzione.
indicatore | Valore soglia | Penale |
Manutenzione (guasti bloccanti) | − Tempi di intervento entro 6 ore dalla chiamata − Tempi di ripristino entro 12 | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo |
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ore dalla chiamata per il 95% dei casi e 18 ore dalla chiamata nei restanti casi | ||
Manutenzione (guasti non bloccanti) | − Tempi di intervento entro 12 ore dalla chiamata − Tempi di ripristino entro 24 ore dalla chiamata per il 99% dei casi e 36 ore dalla chiamata nei restanti casi | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo |
Nell'ipotesi di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Parimenti, nell'ipotesi di applicazione di penali disciplinata dai precedenti capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 12 - (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria
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bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 14 - (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)
Il pagamento avverrà nelle seguenti tranche:
- costi della fornitura ( hardware e software) all’esito favorevole della verifica di conformità, per un costo complessivo di € IVA esclusa;
- manutenzione, per un costo complessivo di € IVA esclusa in canoni posticipati trimestrali.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui alla L.244/2007 da emettersi
- successivamente alla verifica di conformità per quanto attiene alla fornitura di hardware e software;
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- trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’approvazione del certificato di verifica di conformità/dichiarazione di regolare esecuzione, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Modalità di fatturazione
La fattura dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Ufficio Affari Generali – IV Settore, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 735007736B, nonché il CUP F81B17000430007.
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del FSI2014-2020”. La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto
19.2.3 - SIDAF della P. di S. “per la condivisione dati per il rafforzamento del controllo documentale di prima e seconda linea ai BCPs“ del FSI 2014 – 2020 ISF2 Borders, a valere su ISF2 , sarà oggetto di pagamento a cura della Stazione Appaltante direttamente al soggetto attuatore, previa verifica della regolarità della procedura di affidamento seguita, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale.
I pagamenti saranno subordinati all’accreditamento sul “Fondo di Rotazione” della quota comunitaria di risorse da parte della Commissione Europea, e, di conseguenza, nè l’Autorità di Gestione nè l’Amministrazione potranno essere ritenuti responsabili, quindi, degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del regolamento e dei regolamenti specifici”.
Tracciabilità
UFFICIO AFFARI GENERALI IV SETTORE
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite in violazione della normativa relativa alla tracciabili senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG: 735007736B CUP F81B17000430007 BANCA
IBAN:
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali bancari indicati, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.
Articolo 15 - (Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 - (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
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Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.
Articolo 17 - (Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
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Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18 - (Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza – Gradimento dell’Amministrazione)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’esecuzione oggetto della fornitura oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà
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essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza alla Direzione Centrale Polizia Criminale – Ufficio Affari generali – IV Settore.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informata la Direzione Centrale interessata.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 - (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20 - (Spese inerenti al contratto)
Le spese contrattuali, nascenti dal presente atto, sono a carico, senza possibilità di rivalsa, dell’Impresa.
Articolo 21 - (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
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A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Art. 22 - (Recesso dell’Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione,previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori,
servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Impresa non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.), l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23 - (Controversie contrattuali)
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Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 24 - (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio presso la PEC , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25 - (Oneri fiscali)
Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26 - (Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax o e-mail, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'Amministrazione, oltre alle ipotesi previste dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. o tramite la e-mail PEC comunicata dall’Impresa - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 5 (Scioperi e cause di forza maggiore), comma 3;
- articolo 6 (Rifiuto e ripresentazione alla verifica), comma 5;
- articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), commi 3 e 4;
- articolo 14 (Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), clausola risolutiva espressa;
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- articolo 27 (Risoluzione in caso di condanna penale), comma 2.
Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto comma del presente articolo, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27 - (Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28 - (Cessione del credito)
E’ esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
Articolo 29 - (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 30 - (Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
• articolo 4 - Termini di adempimento e Verifiche di conformità
• articolo 5 - Scioperi e cause di forza maggiore;
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• articolo 8 - Adempimenti antimafia e subappalto;
• articolo 12 - Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
• articolo 13 - Deposito cauzionale;
• articolo 14 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
• articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
• articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
• articolo 17 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
• articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
• articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
• articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale;
• articolo 28 - Cessione del credito.