COMUNE DI FIRENZE
REP. n. 64724
COMUNE DI FIRENZE
CONSORZIO ZENIT - COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
CONTRATTO DI APPALTO
Servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemiladiciassette) questo giorno 13 (tredici) del mese di marzo, in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale posti in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Avanti a me Dott. Xxxxxxxx DEL REGNO, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXX nato a Ragusa il 10 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Servizio Sociale Professionale, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
2) Signor Xxxxxx XXXXXXX, nato a Orbetello (GR) il 14 giugno 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma in qualità di Vice Presidente del Consiglio
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di Amministrazione e Amministratore delegato del "CONSORZIO ZENIT - COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA" (d'ora in poi denominato "CONSORZIO ZENIT"), con sede in Firenze, Via Cittadella n. 31, numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 04139790481, giusta risulta da visura della CCIAA di Firenze del 09/03/2017 e iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. FI-28 del 15-02-1995,
Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;
PREMESSO che
- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali P.O. Interventi Minori e Famiglia n. 2016/DD/02859 del 3 agosto 2016 veniva indetta una procedura aperta per l'appalto del "Servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery” sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12" per il periodo settembre 2016 - agosto 2019" salvo la facoltà di ripetizione per ulteriori 3 anni, CIG 6670916607, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 22 settembre 2016 come risulta da verbale Rep. n. 64617, l'appalto in oggetto veniva provvisoriamente aggiudicato al "CONSORZIO ZENIT";
- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2016/DD/6028 del 13/9/2016 il suddetto servizio veniva prorogato al precedente aggiudicatario per i mesi settembre 2016 - ottobre 2016;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n.
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2016/DD/07183 del 2/11/2016 l'appalto relativo al "Servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery” mesi novembre 2016 - ottobre 2019 veniva aggiudicato definitivamente al "CONSORZIO ZENIT", fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui agli artt. 80 e 45 del D.Lgs. 50/2016 e veniva assunto a tale scopo l'impegno definitivo di spesa di Euro 1.009.607,60 (unmilionenovemilaseicentosette e sessanta centesimi) oltre Iva;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Sociali n. 2016/DD/01674 del 9/03/2017 veniva approvato il capitolato integrato sulla base della proposta tecnica presentata dal "CONSORZIO ZENIT";
- esecutrici del presente contratto sono: UNIONCOOP coop. sociale consortile a r.l. e L'AGORÀ COP. SOCIALE A R.L.;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- nei confronti di "CONSORZIO ZENIT", UNIONCOOP COOP. SOCIALE CONSORTILE A R.L., L'AGORÀ COP. SOCIALE A R.L., sono state
richieste le informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia con note rispettivamente:
PR_FIUTG_Ingresso_0021478_20170221 PR_FIUTG_Ingresso_0021493_20170221 PR_FIUTG_Ingresso_0021529_20170221
- la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime
disposizioni;
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- l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:
ART.1 – Oggetto dell’appalto
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente della Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Professionale, in esecuzione degli atti citati in premessa, affida al "CONSORZIO ZENIT" in persona del Signor Xxxxxx XXXXXXX, che accetta e si obbliga, il "Servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery sito in Firenze, in via del Guarlone, n.12" per il periodo novembre 2016 - ottobre 2019 CIG 6670916607, alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Promozione Diritti e Tutela dei Minori;
nonchè al seguente elaborato che sottoscritto digitalmente dalle Parti ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- Capitolato speciale di appalto approvato con la determinazione n. 2017/DD/1674;
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 non è stato redatto in quanto, ai sensi dell'art. 28 del capitolato, non sono rilevabili rischi da interferenze.
Il Signor Xxxxxx XXXXXXX, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio
oggetto del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui
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viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto
Le parti concordano che l'importo complessivo del presente appalto è fissato in Euro 1.009.607,60 (unmilionenovemilaseicentosette e sessanta centesimi) oltre Iva.
ART. 3 – Garanzie
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro 100.960,76 (centomilanovecentosessanta e settantasei centesimi) viene ridotto del 50% essendo il CONSORZIO ZENIT in possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art.
93 comma 7, D.Lgs. 50/2016 ed è stato costituito mediante polizza fideiussoria di Euro 50.481,00 (cinquantamilaquattrocentottantuno) n. 361031723 emessa da GENERALI ITALIA S.p.a. Agenzia Firenze 501, in data 09/11/2016.
ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL
13/08/10 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI
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DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il "CONSORZIO ZENIT" si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare il Consorzio suddetto con lettera protocollata al n. 79987 in data 09/03/2017 che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato le persone delegate ad operare su di esso come segue:
per il "CONSORZIO ZENIT":
- Medio Credito italiano Milano s.p.a., IBAN: XX00X0000000000000000000000, persona delegata: signor Xxxxxxx XXXXX, C.F: TSTTRS62M10A182L.
- per UNIONCOOP (esecutrice) Cr Firenze Ag. Agraria Firenze, IBAN: XX00X0000000000000000000X00, persona delegata: signor Xxxxxxx XXXXXXX, C.F. TNZRRT55H04C407K
- per AGORA' (esecutrice) Cr Firenze Ag. Agraria Firenze, IBAN: XX00X0000000000000000000X00, persona delegata signor Xxxxxxx XXXXXXX C.F. CPZCML59A17C351Z.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati.
Nel caso i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il
presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,
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della L.136/2010.
ART. 5 - Tutela della riservatezza
Il "CONSORZIO ZENIT" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
Il "CONSORZIO ZENIT" ha individuato la signora Xxxxxxx XXXXXXXX,
C.F. MNFBBR79E47C002W quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto.
Il Comune di Firenze nomina formalmente la signora Xxxxxxx XXXXXXXX, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.
Il "CONSORZIO ZENIT" si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.
Il "CONSORZIO ZENIT" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
ART. 6 - Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalita'
1) Il "CONSORZIO ZENIT" dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il
16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) Il"CONSORZIO ZENIT" dichiara di conoscere e di accettare la clausola
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto
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ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3) Il "CONSORZIO ZENIT" dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore
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al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
ART. 6 - Spese del contratto
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria e imposta di registro) e conseguenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00.
Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del D.Lgs. 460/97 art. 17 nonchè ai sensi del D.P.R. 642 del 1972, art. 27 bis dell'allegato B. Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia.
Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.
E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine
intere otto e parte della seguente fino a qui.
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery”
CIG. 6670916607
CPV: 85311000-2
Il presente capitolato è integrato sulla base dell’offerta presentata dal soggetto affidatario.
Art.- Premessa
Il servizio denominato “Centro Valery” (ex Centro Sicuro) è stato autorizzato nell’anno 2001 , ai
sensi dell’art. 21, lett. “e”, della L.R. 41/2005, come pronta accoglienza dei minori di ambo i sessi in situazione di abbandono. Nel corso degli anni il Centro si è contraddistinto per il suo forte collegamento ai bisogni del territorio migliorando alcune sue caratteristiche iniziali (sperimentazione temporanea madre-bambino, filtro telefonico per abuso e violenza, accoglienza MSNA).
Art. 2 – Finalità e obiettivi
Il servizio socio educativo di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “Centro Valery” è
finalizzato da una lato a fornire risposte immediate ed efficaci ai bisogni di tutela attraverso l’accoglienza residenziale dei minori in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di grave disagio socio-familiare, di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, dall’altro all’affiancamento del Servizio Sociale Professionale nella predisposizione di indagini valutative, svolte in equipe multi-professionale, finalizzate alla individuazione delle migliori strategie d’intervento socio educativo nei confronti del minor
Gli obiettivi che s’intende raggiungere sono:
costruire percorsi integrati e multidisciplinari di valutazione finalizzati alla predisposizione di progetti individualizzati di tutela rispondenti ai bisogni dei minori individuando le migliori strategie d’intervento con particolare attenzione agli allontanamenti di minori dal nucleo familiare in raccordo con il Servizio Sociale professionale;
fornire un servizio di accoglienza in regime residenziale (ad alta protezione e di pronta accoglienza) per 24 ore al giorno, per minori in stato di abbandono, di pregiudizio o in situazione di grave disagio socio-familiare;
garantire al minore la crescita in un idoneo contesto familiare sviluppando, in raccordo con il Centro Affidi ed il Centro Adozioni del Comune di Firenze, attività di valutazione multi professionale a sostegno delle responsabilità genitoriali;
fornire un accesso telefonico dedicato alle Forze dell’Ordine relativo alle donne e minori vittime di violenza maltrattamento e abuso.
Art. 3 - Oggetto dell'appalto
L’amministrazione comunale di Firenze (di seguito “Comune”) affida il servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “centro Valery”., sito in Firenze, in via del Guarlone,
n.12 a Consorzio di cooperative sociali Zenit, società cooperativa sociale consortile a r.l. con sede legale in Firenze xxx xxxxxxxxxx, x. 00 (xx seguito “Gestore”).
Il servizio organizzato in forma integrata e unitaria è articolato in due principali aree di intervento:
1) Area dell’accoglienza;
2) Area della tutela e della promozione dei diritti dei minori.
L’attività dell’area dell’ accoglienza si struttura secondo i seguenti moduli:
1. Modulo di accoglienza rinforzato ad “alta protezione”: rivolto alla pronta accoglienza di minori di ambo i sessi che, a causa della loro situazione di disagio psichico, di rischio personale e/o familiare, necessitano di forme di accoglienza transitorie, anche d’emergenza, ad “alta protezione” nell’arco delle 24 ore, segnalati dal Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze, dal servizio di Neuropsichiatria dell’Azienda Sanitaria e dalle Forze dell’Ordine. La permanenza di tali categorie di ospiti non può essere superiore a 30 giorni e, solo in caso di inderogabile necessità, prorogabile per ulteriori 30.
L’alta protezione deve intendersi come predisposizione e attuazione, da parte degli operatori del Centro, di interventi educativi finalizzati ad escludere per quanto possibile il rischio di allontanamento del minore e di contatti pregiudizievoli con persone non autorizzate o la messa in atto di agiti che potrebbero recare danno alla sua o altrui integrità psicofisica.
2. Modulo di pronta accoglienza: rivolto alla pronta accoglienza di minori di ambo i sessi, in situazione di abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e di protezione da rischi per l’integrità psico-fisica, ai sensi della normativa vigente in materia, segnalati dal Servizio Sociale del Comune.
Il Centro organizza la vita quotidiana dei minori inseriti in entrambi i moduli, in modo da garantire la continuità della frequenza scolastica (provvedendo, in collaborazione con i servizi, anche alla eventuale iscrizione), delle attività ludiche e sportive quotidiane in collaborazione con le risorse del terzo settore.
Il soggetto affidatario nell’ambito delle attività dell’area dell’accoglienza si obbliga ad accogliere fino ad un massimo di n. 8 ospiti di cui 2 riservati al modulo rinforzato ad alta protezione di cui al precedente punto 1.
In relazione alle funzioni specifiche di accoglienza, nei casi precedentemente elencati, il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento coordinato delle seguenti attività:
1. attività di pronta accoglienza in risposta alle situazioni di emergenza/urgenza;
2. attività di ascolto, osservazione, approfondimento e analisi dei bisogni individuali degli utenti inseriti in collaborazione all’attuazione dei progetti personalizzati predisposti dai Servizi Sociali del Comune responsabili della presa in carico dei singoli utenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e nell’ambito della regolamentazione e delle procedure operative del Comune di Firenze in materia di prestazioni socio-assistenziali nonché di supporto nel reperimento di strutture/ famiglie affidatarie per il superamento della situazione di emergenza;
3. collaborazione alla realizzazione dei progetti personalizzati predisposti dal Servizio Sociale Professionale del Comune responsabile della presa in carico dei singoli utenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e nell’ambito della regolamentazione e delle procedure operative del Comune di Firenze in materia di prestazioni socio-assistenziali;
4. per garantire una conduzione efficace dei percorsi dei minori, gli operatori fanno riferimento a principi di ordine psico-educativo, tra i quali il modello ecologico dello sviluppo umano sostenuto dal Programma PIPPI con l’utilizzo dei relativi strumenti ed il modello tecnico- organizzativo.
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5. supporto nel reperimento di strutture/ famiglie affidatarie per il superamento della situazione di emergenza;
6. tenuta della documentazione relativa al progetto individualizzato, alla cartella personale per ciascun utente accolto e alla tenuta dei registri per la rilevazione delle presenze quotidiane (inserimento, dimissione degli utenti e numero pasti);
7. elaborazione di relazioni relative ai singoli inserimenti, all’aggiornamento costante delle stesse, al superamento dell’emergenza e alle relative dimissioni;
8. invio segnalazione di inserimenti, trasferimenti e dimissioni alle Autorità competenti ed alla Direzione Servizi Sociali;
9. accoglienza dei genitori/parenti che si presentano per il riaffidamento del minore in collaborazione con le Forze dell’Ordine competenti all’identificazione, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e di concerto con il Servizio Sociale competente;
10. collaborazione con le Autorità competenti, le Forze dell’Ordine e ogni altro soggetto istituzionale necessaria per attivare i primi interventi a favore del minore (per es. distretto sanitario, iscrizione a corsi di formazione,ecc);
11. progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni ed alle condizioni dei minori accolti;
12. organizzazione del servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti;
13. realizzazione di un ambiente idoneo al mantenimento ed alla educazione di ciascun minore accolto, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale;
14. adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti di ciascun minore accolto con i familiari in vista di una riunificazione familiare;
15. partecipazione di ciascun minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio ed al progetto educativo individuale;
16. elaborazione di progetti personalizzati a favore di minori inseriti nel modulo di accoglienza rinforzato ad alta protezione in stretta collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sanitaria finalizzato al superamento delle criticità e diretto al reinserimento in contesto idoneo;
17. integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali;
18. interventi educativi, di animazione e di socializzazione (che favoriscano la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali esterne) strutturati sulla base delle necessità sia individuali che del gruppo dei minori ospiti, garantiti da personale socio educativo;
19. attività di vigilanza garantita nell’arco delle 24 ore da personale socio educativo;
20. svolgimento di attività programmate di tipo didattico, ludico, motorio e di animazione durante il periodo di permanenza degli ospiti (a tal fine si costituisce un programma settimanale del Centro con attività programmate ogni settimana con predisposizione di materiali e strumenti);
21. servizi di assistenza straordinaria in situazioni di particolari necessità tra cui si indicano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: accompagnamento dei minori in altre sedi (anche fuori Firenze) assistenza educativa presso strutture ospedaliere, assistenza di base, accompagnamenti dei minori presso altre strutture residenziali, altre situazioni di particolare necessità richieste dalla Direzione Servizi Sociali;
22. fornitura di corredo personale al bisogno e gestione personalizzata del guardaroba degli ospiti;
23. cambio e ritiro di biancheria piana, piumoni, coprimaterassi, asciugamani, accappatoio/telo bagno, nonché eventuali sostituzioni in caso di necessità;
24. servizio di lavaggio della biancheria piana (a titolo esemplificativo: da letto, da bagno), con frequenza almeno settimanale, oltre a tutte le volte che a seguito di particolari situazioni (per
esempio: le dimissioni di un minore) se ne ravvisi la necessità, nonché lavaggio e sanificazione all’occorrenza di coperte, guanciali, coprimaterassi e materassi;
25. lavaggio biancheria ed indumenti ad uso personale degli ospiti da effettuarsi preferibilmente all’interno della struttura;
26. acquisto di tutti i beni di consumo necessari all’espletamento di tutte le attività dell’area accoglienza previste dal presente capitolato tenendo conto dell’estensione della fascia d’età dei minori accolti (0 - 18 anni di età) con particolare riferimento a: acquisto di titoli di viaggio per trasporti pubblici urbani (abbonamenti e/o singoli biglietti), pagamento iscrizioni a corsi scolastici di ogni ordine e grado, materiale didattico (libri, fotocopie, corredo scolastico, quaderni, penne, ecc.), procedure e pagamento spese amministrative per il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno dei minori ospiti; fornitura di strumenti e ausilio ludico-didattici (giochi, dvd, ecc), pagamento canone TV e quanto altro si renda necessario;
27. fornitura giornaliera (7 giorni su 7) dei seguenti pasti: colazione, merenda, pranzo e cena, incluso il servizio di distribuzione e somministrazione dei pasti, pulizia e riordino con apparecchiatura e sparecchiatura tavoli. In caso di necessità l’aggiudicatario dovrà garantire la distribuzione del pasto in “monoporzione”. Tale servizio è assicurato dall’aggiudicatario alle condizioni riportate all’art. 9.
28. cambio di vestiti all’arrivo del nuovo ospite e un kit benvenuto per le prima necessità.
29. predisposizione di un piano di sanificazione ambientale nonché la fornitura del materiale e dei prodotti per l’igiene personale, l’addestramento del personale, la realizzazione delle pulizie una volta al giorno di camere, ufficio, ambienti comuni e due volte al giorno di bagni, cucina e dispensa, la pulizia a fondo delle camere una volta a settimana, la pulizia a fondo di vetri, finestre e tende di tutto il Centro una volta al mese. Provvede quotidianamente al controllo pulizie l’educatore referente.
30. presenza di disposizioni, procedure, protocolli educativi ed istruzioni per lo svolgimento delle diverse fasi del lavoro professionale e per affrontare e superare le criticità ed i momenti d’emergenza.
Per quanto riguarda le attività che l’equipe educativa svolge nelle diverse fasi dell’inserimento del minore e le relative prestazioni socio educative adottate si fa riferimento alle procedure di funzionamento disposte dalla Direzione Servizi Sociali.
L’attività dell’area della tutela e della promozione dei diritti dei minori si struttura principalmente secondo i seguenti moduli:
Modulo di Pronto Intervento Tutela: (figure specialistiche Assistente Sociale, Psicologo, Educatore Professionale) rivolto a sostenere gli interventi multi professionali di:
- allontanamento ai sensi dell’art. 403 del c.c. e/o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria: collaborazione con i Servizi nella realizzazione dell’allontanamento del minore e nel collocamento presso il centro o in altro luogo sicuro; in particolare, l’equipe multi professionale potrà realizzare, in accordo con il Servizio Sociale, una opportuna e approfondita indagine psicologica e sociale predisponendo un progetto di sostegno e recupero del rapporto genitori figli garantendo a tutti i soggetti coinvolti diritto di informazione e ascolto.
- approfondimenti, valutazioni, indagini su mandato dell’Autorità Giudiziaria. Il gestore adotterà metodologie di indagine tali da evidenziare i fattori di rischio e quelli di protezione del minore, creando un’alleanza educativa tra servizi e familiari e, nel contempo, aiutando le famiglie a raggiungere un’autentica consapevolezza nei confronti della situazione di pregiudizio che ha determinato l’intervento, garantendo il rispetto della scadenza richiesta dall’AG.;
- progetti personalizzati di fuoriuscita dei minori e minori con madre ospiti nelle strutture residenziali sostenendoli nel delicato passaggio verso percorsi di autonomia. L’intervento
degli operatori può riguardare anche l’attivazione di servizi di formazione, orientamento e/o inserimento lavorativo, reperimento di famiglie di appoggio o di volontari, reperimento di soluzioni abitative, monitoraggio e verifica del mantenimento degli impegni presi dal minore e dalla madre.
- sostegno alle famiglie naturali dei minori. In particolare l’attività svolta deve tendere a rimuovere le situazioni di rischio che hanno determinato l’allontanamento, potenziando le competenze necessarie per svolgere i compiti educativi e di cura nei confronti dei figli.
Modulo Affidamento: (figure specialistiche assistente sociale e psicologi) rivolto a sostenere, in collaborazione con il Centro Affidi ed il Centro Adozioni del Comune di Firenze, percorsi per il reperimento delle famiglie affidatarie attraverso l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza. Tale collaborazione si realizzerà organizzando iniziative informative e formative con tutti i soggetti del terzo settore e con la cittadinanza attraverso la ricerca di partner per il finanziamento di singole iniziative, il reperimento di locali, attrezzature e altri elementi per consentire l’organizzazione degli eventi ed i contatti con esperti e testimoni. Verranno altresì intrapresi percorsi di supporto alle famiglie affida trie e adottive attraverso la gestione di gruppi di sostegno e mutuo aiuto tra famiglie affidatarie e adottive. Particolare attenzione verrà dedicata anche alle famiglie d’origine del minore e al minore affidato che hanno necessità di essere coinvolte attivamente nel progetto di affido in modo da potenziare i fattori di resilienza personale, familiare e ambientale.
Modulo di Pronto Intervento Telefonico violenza: si tratta di una funzione di pronto intervento telefonico h 24 x 365gg l’anno (ascolto, prima valutazione e supporto nel reperimento di una struttura idonea e disponibile all’accoglienza) delle richieste di ospitalità in emergenza, provenienti dalle Forze dell’Ordine e/o dal Servizio Sociale Professionale e riguardanti donne sole o con figli, vittime di violenza, maltrattamento e/o abuso, effettuata anche in collaborazione con associazioni del Terzo Settore convenzionate con l’Amministrazione comunale.
Art. 4 – Luogo di esecuzione
Gli interventi e le attività oggetto del presente capitolato si svolgeranno, di norma, in apposita
struttura di proprietà del Comune di Firenze dotata di arredi e attrezzature, idonea a garantire la ricettività fino a un massimo di n. 8 persone è in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l’utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per le strutture adibite all'accoglienza. La struttura sita in Via del Guarlone, n.12 è ubicata in zona servita da trasporto pubblico. Il Comune concede in uso al soggetto aggiudicatario i locali da adibire a struttura per l’attività di accoglienza prevista nel presente capitolato, nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova. L’utilizzo dei locali e dei beni di proprietà comunale ai fini e per gli scopi del presente capitolato avviene mediante assegnazione degli stessi in uso da parte del Comune al soggetto affidatario per il periodo di durata del contratto di appalto, con le modalità e secondo le specifiche indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna nel rispetto dei seguenti vincoli generali:
a) sono vietate al soggetto affidatario utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato;
b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
c) per tutta la durata del periodo d’uso il soggetto affidatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad esso affidati;
d) i locali e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso;
e) al termine del periodo di uso verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.
Il personale del Comune, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.
Sono a carico del gestore le spese telefoniche, il rimborso della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (TARI), o di altro tributo a tale scopo istituito, qualora i locali in oggetto fossero considerati assoggettati, con le modalità ed i parametri di calcolo stabiliti nell’apposito Regolamento adottato dal Comune di Firenze.
Sono ancora a carico del gestore gli oneri per la sicurezza nella sua qualità di “datore di lavoro”. E’ a carico del gestore l’arredo di tutti i locali costituenti il complesso: camere, cucine, spazi comuni, sale mensa nonché la forniture di tutto quanto necessario alla cottura, conservazione degli alimenti e somministrazione dei pasti. La dotazione deve essere standard per questa tipologia di accoglienza e consentire di riservare, ove possibile, spazi di privacy per ciascun ospite.
Sono a carico del gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria agli immobili le spese per le utenze telefoniche e le spese condominiali, se dovute.
Il gestore s’impegna a effettuare interventi di manutenzione ordinaria della Casa, con riferimento a:
- impianti idraulici: riparazione e/o sostituzione di rubinetti, flessibili, docce, stasamento vasi e tubi in caso di rischio o provocato allagamento;
- impianti elettrici: interventi di natura ordinaria per guasti che comportino il malfunzionamento dell’impianto elettrico;
- attrezzature: riparazione, quando possibile, di strumenti e attrezzature in dotazione alla Casa (lavastoviglie, frigorifero, forno, piano cottura, televisori, radio, antenna, ecc.);
- interventi di vetreria, falegnameria e fabbro in presenza di rotture di vetri, serrature, porte e altro assimilabile;
- interventi ordinari di muratura e imbiancatura.
L’aggiudicatario si impegna a garantire anche l’esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, nonché di smaltimento di rifiuti ingombranti che si dovessero rendere necessari presso la strutture.
L’aggiudicatario garantisce, nello svolgimento dei propri interventi di manutenzione, il rispetto della normativa vigente in materia, anche in riferimento alla conformità degli impianti.
Gli interventi di manutenzione (a eccezione della piccola manutenzione) devono essere sempre previamente richiesti e autorizzati dal Comune, fatte salve le situazioni di effettiva emergenza, relativamente alle quali il gestore può procedere direttamente all’intervento informando la direzione “Servizi Sociali” (di seguito “Direzione”) nel più breve tempo possibile.
Il gestore svolgerà un audit, a cadenza annuale, per verificare l’andamento del sistema qualità ed i requisiti di accreditamento delle struttura.
Gli interventi di cui al presente articolo devono essere svolti tramite personale proprio o soggetti terzi (in subappalto o cottimo) in possesso delle necessarie abilitazioni.
Tutte le attività dovranno essere effettuate dal gestore con propria organizzazione, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e la conduzione dell’impianto di somministrazione di alimenti. Il gestore deve garantire il rispetto della normativa dell’Unione Europea, nazionale e regionale in materia d’igiene dei locali e degli alimenti;
Il gestore deve mantenere la struttura secondo quanto disposto dalla normativa in materia per le strutture adibite all'accoglienza, ed in particolare per le strutture di accoglienza di cui all’art.22, comma 1, lett. c della Legge Regionale 24/2/2005 n. 41 e articoli 8, 9, 10 (comma 1, lett. a e b) e 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L. R. 24/2/2005 n. 41 approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale 26/3/2008, n. 15/R.).
In tutta la cartellonistica e materiale che pubblicizza l’attività ivi compresi eventuali web, il gestore deve riportare il logo del Comune di Firenze e la seguente dicitura “ Struttura per l’accoglienza del Comune di Firenze gestita da nei locali messi a disposizione dall’amministrazione
comunale”.
Art. 5 - Destinatari del Servizio
Destinatari del Servizio di pronta accoglienza e di tutela minorile denominato “centro Valery”,
sono i minori di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti, esclusivamente in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze. Sono destinatari indiretti del servizio anche le famiglie di origine dei minori e le famiglie affidatarie.
Il gestore non può rifiutare l’ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono inseriti dai servizi sociali del Comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull’ingresso dell’ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.
Art. 6 – Modalità organizzative del servizio e relative figure professionali.
Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria,
al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto affidatario deve garantire la gestione coordinata e integrata dei servizi e delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze.
In particolare il soggetto affidatario si impegna nel seguente modo:
1) le attività dell’area dell’accoglienza di cui all’articolo 3 del presente capitolato devono essere assicurate dal soggetto affidatario, per il periodo di durata del presente contratto di appalto prevedendo le necessarie modalità di turnazione del personale impiegato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, per un impiego complessivo corrispondente ad almeno 9774 ore annuali di servizio. Il personale utilizzato dal soggetto gestore dovrà essere composto da Educatori professionali con Laurea in Scienze della formazione o titolo equipollente in possesso di esperienza pluriennale documentata nel settore dei servizi socio-assistenziali minorili, da animatori socio-educativi/educatori con esperienza comprovata nel settore minori e da assistenti di base, secondo i parametri stabiliti dalla normativa regionale vigente in materia (art. 21 L.R. 41/2005).
2) le attività dell’area della tutela e della promozione dei diritti dei minori di cui al precedente articolo 3 devono essere assicurate dal soggetto affidatario per l’intera durata del contratto di appalto, con l’apporto delle seguenti figure professionali:
n. 1 Assistente Sociale per n. 30 ore/settimanali;
n. 2 Psicologi per complessivamente n. 45 ore/settimanali con documentata esperienza di almeno 3 anni nei servizi di tutela minorile;
n. 1 avvocato esperto in materia minorile con funzioni di supporto legale con compiti di consulenza legale agli operatori.
Il monte ore indicato accanto a ciascuna figura professionale suindicata è comprensivo delle attività di programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l’attuazione del presente capitolato. Nell’ambito dei predetti interventi è altresì ricompresa la funzione di coordinamento multi- professionale di cui al successivo articolo 7.
Il Gestore, sulla base del progetto offerta, si obbliga a quanto di seguito indicato:
Area Accoglienza
Il funzionamento dei moduli di “alta protezione” e di “pronta accoglienza” è assicurato da un’equipe composta da n. 2 educatori professionali e n. 4 animatori cui si aggiunge il coordinatore psicologo, responsabile della conduzione del centro e della realizzazione dei percorsi dei minori.
Le ore complessive annue ammontano a 9834, di cui 3298 svolte da Educatori Professionali e 6536 da animatori; a queste si aggiungono 653 ore svolte da personale con qualifica di addetto ai servizi generali, presente dal lunedì al sabato preferibilmente in orario 12-14.
Non è presente la figura professionale di Addetto all’assistenza di base (ADB) sostituita dalla figura professionale dell’animatore per un totale di circa 1308 ore annuali (facenti parte delle complessive 6536). Le attività degli animatori includono pertanto lo svolgimento di attività di
igiene personale, cura della persona e dei propri spazi. Gli operatori garantiscono la reperibilità e la disponibilità all’accoglienza 24h su 24.
Il personale educativo adotta una flessibilità organizzativa che consente di adattare orari e ambienti del Centro al variare del gruppo degli ospiti.
L’articolazione interna degli operatori prevede:
- n. 2 educatori professionali: 1 che riveste la funzione di referente interno (in servizio dal lunedì al sabato compreso dalle h 8,30 alle 14 escluso i festivi e reperibile telefonicamente h24) con responsabilità della gestione di tutti gli aspetti della vita quotidiana del Centro e della realizzazione di quanto previsto nei progetti personalizzati e n. 1 educatore in turno.
- n. 4 animatori in turno.
- n. 1 Addetto ai servizi generali (ADD) presente per due ore al giorno preferibilmente nella fascia orario 12/14 in modo da garantire la compresenza al momento della somministrazione del pasto.
Le ore della fascia notturna sono tutte lavorative e agli operatori non è concesso dormire.
In caso di inserimento di minore 0-3 anni il gestore, in collaborazione con l’Amministrazione comunale garantirà il rispetto degli standard regionali attraverso progetti personalizzati.
E’ previsto altresì un budget aggiuntivo di 50 ore dell’Educatore Professionale Referente Interno dell’Area dell’Accoglienza per interventi di post dimissioni.
Area della tutela e della promozione dei diritti dei minori:
Il funzionamento dell’area tutela è assicurato da: 2 psicologi (1 psicologo a 38 ore settimanali e 1 psicologo a 7 ore settimanali), 1 Assistente Sociale a 30 ore settimanali nonché un avvocato esperto in tutela minorile.
L’orario di presenza degli operatori è caratterizzato da un ampio margine di flessibilità organizzativa.
Per garantire il raccordo operativo tra le 2 aree viene nominato un coordinatore unico per entrambe le aree nella figura dello psicologo il cui impegno si concretizza in 38 ore settimanali. Si formano due gruppi di lavoro:
equipe multi professionale composta dai due psicologi, l’assistente sociale ed educatore referente che si aggiunge solo quando il lavoro del gruppo riguarda i progetti dei minori presenti al Valery;
equipe educativa composta da Educatori professionali e animatori che lavorano al Valery cui si aggiunge il coordinatore psicologo.
Attività di supporto, supervisione e controllo: responsabili tecnici del Consorzio Zenit assicurano il supporto al coordinatore per la gestione dei servizi generali (pasti pulizia lavanderia); l’agenzia formativa supporta la cooperativa nella progettazione e gestione delle azioni formative previste dal Progetto; il responsabile di area di Zenit fornisce la supervisione tecnica al coordinatore; il responsabile di Qualità ed accreditamento garantisce il supporto per il funzionamento del sistema gestione qualità e svolge i controlli interni per verificare il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento della struttura.
Art. 7 - Coordinamento multi-professionale
Per l’attuazione del servizio di cui al presente capitolato è assicurata la funzione di
coordinamento multi-professionale, attraverso la costituzione di una equipe della cui composizione il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali richiamate al precedente articolo 6, punto 2.
Nell’ambito della funzione di coordinamento multi-professionale, il Comune di Firenze garantirà la presenza di:
N.1 Assistente Sociale con il ruolo di Responsabile dell’esecuzione del servizio;
N. 1 Assistente Sociale con funzione di “Case manager”;
Art. 8 – Durata dell’appalto
L’appalto ha una durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza presunta dal Settembre 2016, ovvero dalla data di affidamento del servizio, e fino ad Agosto 2019, salvo eventuali periodi di sospensione del servizio.
Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 35 e 63, comma 5 del Codice, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di tre anni a partire dalla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro e non oltre un mese prima della scadenza del contratto.
Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.
La durata del presente contratto può essere prorogato limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
La durata del contratto può essere prorogata, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, in corso di esecuzione limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Il Comune.
Art. 9 - Distribuzione e somministrazione dei pasti in struttura
Il servizio di distribuzione e somministrazione dei pasti di cui all’art. 3 del presente capitolato deve
essere assicurato dall’aggiudicatario alle condizioni di seguito esposte:
- I pasti devono essere preparati e confezionati presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, lo stesso giorno della consegna (compresi i giorni festivi), utilizzando confezioni adeguatamente sigillate in conformità ai requisiti previsti dalla legge ed idonei al trasporto.
- La preparazione dei pasti deve venire utilizzando prodotti definiti dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale di “prima” qualità, nonché nel rispetto di tabella dietetiche e menù tipo specifici, in misura congrua rispetto alle esigenze dei singoli utenti, nonché fornendo particolare attenzione ai bisogni alimentari delle diverse fasce di età dei bambini piccoli.
- I pasti devono essere composti da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta, pane, acqua. In presenza di bambini piccoli, dovranno essere garantiti alimenti idonei a seconda della fascia di età e delle indicazioni del pediatra. Dietro specifiche necessità e dietro richiesta inoltrata dal Comune devono essere fornire diete speciali.
- L’impresa aggiudicataria deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti dal centro cottura al Centro. Il centro cottura deve essere effettuato garantendo alla consegna la temperatura dei cibi a 65°. L’impresa può anche proporre nel “Progetto di gestione del servizio” modalità diverse di preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi ed idonei allo scopo.
- La consegna dei pasti deve avvenire in modo da garantire il pranzo per le ore 13,00 e la cena per le ore 19,30. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la possibilità di definire diversamente l’organizzazione del servizio.
- In un’ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione, potranno essere concordate tra le parti tra le parti modalità diverse di preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti.
- Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla necessaria autorizzazione sanitaria e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP) nonché in conformità alle norme in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di alimenti e bevande di cui al D.P.R. n. 227 del 26 marzo 1980 artt. 37 e 42.
La relativa documentazione deve essere trasmessa al Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’appalto.
- L’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, in proprietà o in altre forme, di un parco di automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne dei pasti.
- I mezzi di trasporto dovranno essere perfettamente in regola con le disposizioni normative vigenti in materia. In particolare, dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti, nonché coibentati e rivestiti internamente di materiale facilmente lavabile. Tali mezzi dovranno essere adeguatamente e costantemente sanificati e puliti.
- L’impresa aggiudicataria cura l’organizzazione dell’intero sistema di preparazione, trasporto e consegna fornitura dei generi alimentari e non (piatti, bicchieri, tovaglie, tovaglioli, posate, vassoi, ecc.) occorrenti per la ristorazione utilizzando materiale monouso.
Per i locali interessati alla somministrazione dei pasti il gestore provvede a controlli a campione della carica batterica.
Art. 10 Servizi aggiuntivi.
Il gestore si obbliga, sulla base del progetto offerta a:
Area Accoglienza
Il monte ore previsto per la figura di addetto all’assistenza di base è svolto dagli animatori.
E’ previsto, al bisogno, un servizio di mediazione culturale per 30 ore annuali per gli ospiti del Centro Valery.
L’educatore referente ha a disposizione fino ad un massimo di 50 ore aggiuntive per lo svolgimento di interventi di supporto post dimissioni.
Proposta dal gestore, in qualità di servizio aggiuntivo, ed in corso di valutazione e programmazione da parte dell’A.C. e in relazione alla vigente normativa regionale, la modalità di produzione dei pasti attraverso la predisposizione della “cucina di casa” i pasti potranno essere cucinati dagli operatori della struttura ed il Consorzio provvede a coprire le spese per adattare la cucina alla produzione del pasto.
Area della Tutela e della Promozione dei Diritti dei Minori
Si prevede inoltre una collaborazione con l’Amministrazione comunale dedicata al potenziamento delle iniziative del mese dell’Affido attraverso le seguenti attività che possono comunque essere modificate nei contenuti e nelle forme dall’AC pur mantenendo invariato il margine di spesa offerto:
segreteria e copertura dei costi organizzativi per una giornata di studio e confronto sulle buone prassi per la tutela dei minori e della promozione della genitorialità;
due incontri di promozione dell’affido per ciascun quartiere;
collaborazione a composizione e stampa dei materiali per la pubblicizzazione del mese dell’affido con creazione logo, slogan, lay-out grafico;
strumenti per potenziare la capacità di penetrazione della promozione sull’affido.
Il gestore provvede alla copertura della spese per la realizzazione di un sito web e di pagine dedicate su diversi social del Centro Affidi e del Centro Adozioni.
In potenziamento ai percorsi previsti dall’Amministrazione comunale attraverso gli operatori dell’Equipe Multiprofessionale, si realizza la gestione di un percorso di sostegno rivolto alle
famiglie neo affidatarie per un massimo di 40 ore annue di presenza di psicologo o Assistente Sociale (disponibilità anche per il sabato mattina) con servizio di animazione per bambini.
Art. 11 Volontari
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può garantire
anche la disponibilità di volontari compresi quelli del servizio civile regionale e nazionale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
I volontari operano all’interno della struttura organizzativa del gestore e agiscono sotto la direzione del coordinatore nominato dal gestore di cui al precedente art. 12.6.
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario è regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
L’affidatario assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale volontario, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti all’utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’amministrazione comunale.
Art. 12 Corrispettivo dell’appalto e modalità di pagamento e Aggiornamento dei Prezzi
L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è il seguente: € 1.014.680,00
(Eurounmilionezeroquattordicimilaseicentottanta/00) oltre IVA se dovuta.
L'importo annuale dell’appalto è il seguente: € 338.227,00 (Eurotrecentotrentottomiladuecentoventisette/00) oltre IVA se dovuta.
Tale importo è stato ottenuto in ragione del monte orario richiesto per lo svolgimento dei servizi, come meglio indicato nell’art. 6 del presente capitolato.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, in sede di presentazione dell’offerta economica. Il predetto importo è corrisposto nel caso in cui il numero degli utenti, per il solo modulo di pronta accoglienza di cui al precedente art. 3, sia pari a 6 (sei). Nel caso in cui mensilmente non si raggiunga tale numero di utenti, l’importo mensile da corrispondere al gestore si riduce del 20% del costo complessivo mensile calcolato su n. 6 utenti che nel corso del mese non hanno usufruito del servizio. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine ed altro), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l’impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L’impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Servizio Famiglia e Accoglienza, Xxxxx Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall’Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).
Le fatture, se in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:
• Codice IPA: W3UPXG ( per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
• Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
• Codice Cig : 6670916607
• Numero dell’impegno o degli impegni;
• Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell’impegno;
• Dizione “Scissione dei pagamenti”di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.
L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile, qualora ne ricorrano i presupposti, dietro richiesta del soggetto aggiudicatario e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti.
L’aggiornamento dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all’indice ISTAT-FOI dell’ annualità precedente.
Art. 13 Modifica del contratto
Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto può essere autorizzate dal RUP, senza una
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.
Al gestore può succedere, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nel bando e disciplinare che hanno indetto la procedura, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.
Il Comune può imporre al gestore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Art. 14 – Sospensione delle Prestazioni
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via
temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore d’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione della prestazione di servizi nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla decorrenza iniziale del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della prestazione di servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Art. 15 – I Controlli dell’Amministrazione Comunale e il controllo di Qualità
L’esecuzione del presente contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, con l’ausilio,
se nominato, del direttore d’esecuzione, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, la Direzione Servizi Sociali svolge i seguenti compiti:
a) espleta le funzioni di programmazione e coordinamento sulle attività oggetto dell’appalto;
b) svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste al gestore ed al numero e tipologia di utenti che accedono al servizio.
In ottemperanza al punto b) del presente articolo, il Committente predispone adeguati e specifici strumenti e azioni, come di seguito elencato:
E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento compreso in orario notturno, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore alle prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. In questo caso il Gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza , tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Dei controlli effettuati sarà tenuto a cura del gestore un apposito registro a fogli inamovibili. Per ciascuna verifica è apposta in calce la firma del legale rappresentante del gestore o suo rappresentante e del direttore d’esecuzione, dipendente del comune.
È facoltà del Comune effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.
Il Comune di Firenze si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.
Per rilevare l’efficacia e l’efficienza, il Gestore è tenuto a fornire la reportistica indicata all’art. 16 e ogni altra informazione ritenuta utile a questo scopo durante la fornitura del servizio oggetto del presente appalto.
Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore s’impegna a garantire, su indicazione del Comune, la somministrazione di questionari agli ospiti e ai propri dipendenti, la raccolta dei questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell’anonimato.
Art. 16 - Report Relativi alle Attività Svolte
Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, il gestore trasmette alla Direzione Servizi
Sociali, con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, entro e non oltre la prima settimana del mese, il report dell’attività svolta nel trimestre precedente.
Nel report dovrà essere sviluppata un’analisi approfondita, anche giornaliera ove necessario secondo il Committente, dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento, nonché alle attività formative e di aggiornamento programmate e attuate a favore degli operatori impegnati nel servizio. La relazione finale dovrà includere un report statistico concernente in generale tutti i dati e le informazioni utili per la valutazione generale dell’intervento.
Articolo 17 - Strumentazione Hardware e Software. Debiti Informativi
Per strumentazione hardware si intende l'insieme degli strumenti informatici necessari per la
gestione del servizio e del debito informativo verso il Comune: pc/laptop/stampanti e simili.
Per strumenti software si intendono sia gli applicativi propri del Comune che quelli scelti dall'aggiudicatario per lo svolgimento delle proprie attività, come quelli per i servizi di mailing post anche certificata, sistemi di scrittura e calcolo e simili.
Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente Capitolato per la corretta e completa messa a sistema delle attività a carattere sociale, per il loro monitoraggio e programmazione, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Gestore, pertanto, si impegna a:
a) informatizzare, anche con propri applicativi, quanto disposto nei precedenti articoli del presente Capitolato;
b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri nel Sistema Informativo del Comune, anche a mezzo di servizi web da realizzare congiuntamente, qualora il committente ne ravvisi la necessità;
d) utilizzare, per l'inserimento dei dati, i programmi specifici del Comune ogni qual volta se ne ravvisi l'esigenza e comunque a totale discrezione del Comune;
e) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica compresa la linea dati, necessaria all'attività di informatizzazione descritta nel presente Capitolato;
f) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;
g) predisporre uno spazio di storage "sicuro" per la raccolta dei dati personali descritti nel presente Capitolato, da concordare con il Comune.
Art. 18 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (nel prosieguo RUP) ha compiti di pianificazione e
gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi, secondo quanto stabilito dall’art. 31 del Codice.
Il RUP è nominato con provvedimento del dirigente di servizio, prima dell’inizio delle procedure di gara. In caso di mancata nomina il RUP è il dirigente responsabile del servizio.
Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.
Il RUP ha il compito di:
a) Provvedere a creare le condizioni affinché l’esecuzione del contratto possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l’esatto adempimento da parte del gestore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
c) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
d) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;
e) compie in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
g) conferma l’attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all’attestazione;
h) individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune addetto alla sorveglianza sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le prestazioni previste dal capitolato.
i) Presenta, al termine dell’esecuzione, una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate.
j) Svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, ove non nominato.
Art. 19 Compiti del Direttore d’Esecuzione e del Direttore Operativo.
19.1 Il Direttore d’Esecuzione. Il Direttore dell’esecuzione del contratto (nel prosieguo D.E.)
provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Il D.E. è nominato con provvedimento del dirigente di servizio, di norma, con il provvedimento che approva l’aggiudicazione definitiva.
Il D.E. collabora con il RUP nel controllo sull’esecuzione del contratto. In particolare svolge un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato.
19.2 Il Direttore Operativo. Per il controllo contabile e per la verifica di tutti gli aspetti amministrativi il R.U.P. si avvale anche di un direttore operativo (nel prosieguo D.O.) nominato con provvedimento del dirigente del servizio. Ove non nominato, le sue funzioni sono svolte dal D.E.
19.3 Funzioni comuni del Direttore d’Esecuzione e del Direttore Operativo. Nello svolgimento delle loro funzioni il D.E. e il D.O. sono tenuti ad utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ex art. 1176, comma 2,. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 del Codice Civile.
Il D.E. e il D.O., verificano la conformità di cui all’art. 102, comma 2 del Codice del contratto allo scopo di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
La verifica della conformità è svolta in presenza del RUP e dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione e conclusa entro 30 giorni.
Il D.E. redige apposito verbale sull’esito dell’attività di verifica, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione al gestore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il certificato è trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza. Il certificato è condizione per il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia definitiva.
Il gestore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il D.E. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
19.4 Funzioni del Direttore d’Esecuzione. Il D.E., sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, svolge le seguenti funzioni:
a) dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo;
b) dispone, ove necessario, l’esecuzione anticipata della prestazione nei casi di estrema urgenza o quando i servizi , per la loro natura, debbono essere immediatamente svolti.
c) ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107 del Codice compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri. Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al RUP.
d) verifica che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali sia alla qualità e quantità dei servizi previsti dal capitolato con particolare riferimento alla piena aderenza e conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel presente capitolato;
e) verifica l’adeguatezza delle prestazioni e delle attività svolte;
f) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione del lo stesso per grave inadempimento nei casi consentiti;
g) comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto;
h) Redige in contraddittorio con il gestore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata al gestore per le sue osservazioni che devono essere presentate al D.E. nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il gestore e, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
Le predette verifiche sono effettuate nel corso dell’intera durata del rapporto contrattuale e i loro esiti deve risultare da apposito processo verbale.
19.5 Funzioni del Direttore Operativo. Il D.O., sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone, ove necessario, un apposito verbale in cui sono indicate le aree e/o i locali dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del gestore, redigendo l’apposito inventario;
a) verifica attraverso appositi report la soddisfazione del cliente/utente finale;
b) verifica il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari nonché il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
c) provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio, accertando prima del pagamento che la prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
d) trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell’esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
e) al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata,verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
f) accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
g) verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ( art. 105, comma 14, del Codice);
h) effettua i controlli di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) anche nei confronti dell’eventuale impresa ausiliaria.
Art. 20 Strumenti Operativi.
Ove emanati, il RUP deve trasmettere al dirigente responsabile del servizio la seguente
documentazione:
a) L’ordine di servizio. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell’esecuzione, in quest’ultimo caso l’ordine di servizio deve essere vistato dal RUP.
L’ordine di servizio va comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza ed accettazione, fatte salve eventuali contestazioni.
Fatto salvo il caso di indicazioni di carattere non rilevanti, che il Direttore dell’esecuzione può impartire anche in via orale, l’ordine di servizio deve essere impartito in forma scritta e notificato anche a mano al gestore.
b) Il Processo verbale. Il processo verbale è lo strumento per l’accertamento di fatti di particolare rilevanza quali quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Esso è redatto dal D.E., di concerto con il D.O., e trasmesso al R.U.P.
c) Le relazioni per il RUP. Sono le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice.
Art. 21 - Obblighi e Responsabilità del Gestore.
Il gestore si impegna a non manomettere, modificare, estendere gli impianti assegnati dal Comune e
in particolare quelli elettrici; a non utilizzare prolungatori, spine multiple ecc., peraltro vietate dalle norme in materia di sicurezza degli impianti, e a rispettare in toto la vigente normativa disciplinante la materia. Il gestore si impegna altresì ad installare ed utilizzare apparecchiature per il rifasamento sulle linee in uso esclusivo di forza motrice (F.M.).
Al gestore è fatto assoluto divieto:
a) Di cedere o trasferire a qualsiasi titolo, in tutto e/o in parte, l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature assegnate, pena la risoluzione di diritto del presente atto. La violazione di tale obbligo comporta altresì il risarcimento per i danni diretti o indiretti causati.
b) Di eseguire interventi che comportino modifica delle strutture, degli impianti e delle attrezzature esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
c) Di esercitare nei locali in concessione attività diverse da quelle indicate nel presente capitolato
Al gestore è fatto obbligo:
a) Di mantenere gli spazi, gli impianti e le attrezzature assegnati in stato di perfetta efficienza, utilizzandoli con la massima diligenza e con obbligo di restituirli, al termine del contratto, in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;
b) Di documentare all’Amministrazione comunale, in caso di richiesta di intervento di manutenzione straordinaria agli impianti fissi costituenti la dotazione iniziale del locale, gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per il mantenimento in efficienza degli stessi;
c) Di provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio della propria attività, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
d) Di garantire negli scarichi acque reflue la conformità a limite di accettabilità previsti dalla tabella 3 allegato 5 X.X.xx. 152/99 e successive disposizioni correttive e integrative;
e) Di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria ed antinfortunistica;
f) Di osservare con puntualità le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Il gestore s’impegna:
a) a comunicare al Comune, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità. I nuovi operatori, prima di entrare in servizio devono partecipare ad una attività di formazione in ingresso della durata di 4 ore realizzata dal coordinatore; per la formazione continua gli operatori avranno un budget annuale procapite di 24 ore annuali retribuite; la formazione sarà organizzata dall’agenzia formativa del consorzio.
c) ad adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.
Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.
Art. 22 - Personale.
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
dell’autonomia organizzativa dell’impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’affidatario, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/2006, si impegna, nell’esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell’erogazione del servizio dal precedente appaltatore.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Il reimpiego del personale impiegato dal precedente Aggiudicatario è oggetto di attribuzione di specifico punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica.
L’aggiudicatario è tenuto ad applicare i contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze che ha indicato in sede di offerta, dovrà osservare le vigenti leggi e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L’aggiudicatario risponderà direttamente di ogni e qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti concernenti la normativa antinfortunistica nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.
Il contenimento del Turn Over nell’organico è un obiettivo prioritario del Gestore che adotta una serie di strategie per diminuire l’incidenza delle cause di tipo organizzativo sull’abbandono del
proprio posto di lavoro da parte degli operatori inerenti gli aspetti legati alla retribuzione, al carico di lavoro, al benessere organizzativo, al miglioramento delle competenze.
Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il soggetto aggiudicatario sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti dell’AC.
L’Aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna:
a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. L.vo n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
e) ad essere in regola con gli adempimenti e le norme previste dal D.Lgs 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell’avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;
f) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento;
g) a comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
h) a nominare uno o più coordinatori responsabili dell’esecuzione del piano di emergenza costituito da segnaletica indicante le vie di fuga, le uscite di sicurezza e i presidi antincendio già presenti nella struttura assegnata;
In linea con quanto previsto dalla “Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” della Commissione europea - Direzione generale per l’Occupazione, gli aff ari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell’ottobre 2010 e dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 34.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l’amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il personale non deve aver subito condanne per reati contro i minori e non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), dall’art. 564, 571, 572 del C.p. e per uno dei delitti puniti secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1966 nr. 66, dalla legge 01.10.2012 nr. 172, dalla
legge 3 agosto 1998 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, nr. 38 e dall’art. 3 comma 19 lett. a) della legge 15 Luglio 1999, nr. 94 .
Se nel corso del servizio un soggetto dipendente sia oggetto di indagine per uno dei predetti reati deve essere provvisoriamente allontanato dal servizio ovvero nel caso che per il predetto reato sia incriminato un amministratore della società lo stesso non può accedere alla struttura fino alla definitiva sentenza di assoluzione.
Art. 23 - Privacy
L’aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e
forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.
Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del gestore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo Atto di nomina a responsabile, l’aggiudicatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra l’aggiudicatario diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
L’aggiudicatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 196/03.
Art. 24 - Responsabilità in Materia di Sicurezza.
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve
garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. L’affidatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall’Affidatario.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il Comune è pertanto esonerato:
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
• da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura.
Art. 25 - Polizze Assicurative.
Il Gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
In particolare, l’aggiudicatario è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
Tale polizza:
deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 “unico”; max RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; deve coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
deve essere considerato terzo il Comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicatario e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 - responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03;
deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;
deve essere estesa alla copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00;
deve essere estesa ai danni da incendio a cose e fabbricati di proprietà del Comune di Firenze e/o di terzi, cagionati durante l’esercizio del servizio affidato, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
L’aggiudicatario deve inoltre segnalare immediatamente al Comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.
Il Gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:
Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.
L’aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare, per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.
Il numero degli utenti massimo da assicurare è indicato nel documento valutazione dei rischi redatto dall’appaltatore.
L’Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
Art. 26 – Garanzia Definitiva
Il gestore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il gestore.
La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale, e il rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 41, 42, 44 e 45.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Comune può richiedere al Gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
La garanzia fideiussoria a scelta del gestore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero della scadenza del rinnovo.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese
Art. 27 - Comunicazioni
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni
sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, quest’ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L’affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 28 - Rischi da Interferenze Inerenti la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui
si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 29- Esecuzione anticipata del contratto
Nelle more di stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere,
Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, per motivi di interesse pubblico, l’esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 90 giorni e comunque fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l’avvenuto annullamento da parte del TAR dell’affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l’aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.
Nel caso in cui il Comune decida di affidare al gestore l’esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l’annullamento da parte del TAR dell’aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest’ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 24 mesi
Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.
Art. 30 – Sciopero
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed
eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto all’appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Art. 31 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del
13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.
Art. 32 - Subappalto
L'Appaltatore potrà sub-appaltare il servizio con i limiti ed alle condizioni di cui all’art.118 del
D.LGS 163/2006 limitatamente all’attività di manutenzione degli immobili e degli impianti.
In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà l'Appaltatore.
Art. 33 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 34 - Dipendenti delle P.A. – Divieti
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo
il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.
Art. 35 - Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore
Il sottoscritto gestore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n.
159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
Art. 36 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – penali
I servizi oggetto dell’appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente
capitolato, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, saranno applicate al Gestore inadempiente, le seguenti penali:
Tabella: Casi di inadempienza Valery
INADEMPIENZA | PENALITA’ euro | in | |||
Mancata sostituzione (in caso di dimissioni) degli operatori. | € | 500,00 | |||
Mancato adeguamento alle anomalie riscontrate dal personale comunale e riferite al servizio. Per ogni settimana di ritardo | € | 100,00 | |||
Mancata tenuta negli archivi informatizzati della dotazione fornita agli utenti. | € | 200,00 | |||
Mancata registrazione, su apposito modello informatico, dei dati anagrafici degli ospiti ovvero mancata trasmissione al Comune. | € | 100,00 | |||
Mancata collaborazione nella predisposizione del progetto educativo personalizzato (PEI) . Per ciascun progetto. | € | 250,00 | |||
Mancata predisposizione di progetti relativi all’area della tutela e della promozione dei diritti dei minori | € | 250,00 | |||
Mancato monitoraggio del progetto (PEI) di ciascun minore. Per ciascuna azione di monitoraggio non effettuata | € | 100,00 | |||
Mancata collaborazione all’attività di coordinamento multi professionale | € | 200,00 | |||
Mancata trasmissione dei report relativi alle attività svolte | € | 200,00 | |||
Violazione di uno degli obblighi previsti dall’art. 16 e individuati dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) relativo a strumentazione hardware e software. | € | 200,00 | |||
Mancata attuazione nei tempi previsti dell’amministrazione comunale. Per ogni violazione | di | disposizione | € | 250,00 | |
Mancata redazione e mancata somministrazione della reportistica di cui all’art. 15 | € | 200,00 | |||
Violazione di uno degli obblighi previsti dal precedente art. 22: violazione di quanto previsto dalla lettera a) (obbligo di comunicare al Comune, su richiesta del Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione). Per ogni violazione | € | 200,00 | |||
Violazione di uno degli obblighi previsti dal precedente art. 22: violazione di quanto previsto dalla lettera b) (obbligo di impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità). Per ogni violazione | € | 200,00 | |||
Violazione di uno degli obblighi previsti dal precedente art. 22: violazione di quanto previsto dalla lettera c) (obbligo di adottare, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti; Per ogni violazione. | € | 200,00 | |||
Violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 22 in materia di personale. Per ogni violazione. | € | 200,00 | |||
Violazione di una delle disposizioni previste dall’art. 24 in materia di sicurezza. Per ogni violazione. | € | 200,00 | |||
Mancato rinnovo delle polizze assicurative. Per ogni giorno di ritardo | € | 200,00 | |||
Mancata comunicazione al comune della variazione delle proprie ragioni sociali | € | 200,00 | |||
Violazione della normativa sulla privacy | € 1.000,00 |
Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.
Il Comune, oltre all’applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 35 comma 1 lettera d) oltre alla richiesta di risarcimento danni.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.
Art. 37 Risoluzione Di Diritto – Clausola Risolutiva Espressa
Il Comune intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e dell’art.
108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 .
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
g) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
h) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
i) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
j) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice;
k) L’aggiudicatario avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
l) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
m) nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
n) nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
o) Mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell’offerta che sono stati oggetto di valutazione.
p) Qualora il Gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
q) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
r) Quando l’ammontare delle penali contestate ed applicate al Gestore abbia superato il 15% dell’importo complessivo del contratto
s) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 106 del Codice;
t) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
u) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall’ art 33;
v) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
w) Liquidazione, fallimento e d’avvio di procedure concorsuali;
x) La perdita d’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
y) In caso di DURC non regolare per due volte consecutive.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alIl gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, Il Comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E., se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, Il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell’esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il responsabile del procedimento.
Nel caso di risoluzione del contratto, Il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'onere da porre a carico del gestore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra società i lavori ove Il Comune non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice. Il Gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.
Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.
Art. 38 Recesso dal Contratto da parte del Comune
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) , il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati..
Art. 39 Recesso dal Contratto da Parte dell’affidatario.
In caso il Gestore receda anticipatamente dal contratto, il Comune, chiederà il risarcimento dei
danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.
Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.
Art. 40 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
Il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione del gestore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell' articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni previste dal presente capitolato.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il Comune conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.
Art. 41 Assoggettamenti Fiscali.
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere
fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.
Art. 42 Cessione del Credito.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente
autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazione comunale.
Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Comune solo se questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Il Comune si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
In ogni caso, l'amministrazione comunale può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Art. 43 Certificato di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al
direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.
Alla conclusione del presente contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.
All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al Gestore, l'emissione della fattura finale da parte del gestore.
Art. 44 Definizione delle Controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo
Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art.120 V comma.del citato D. Lgs.
Ai sensi dell’art. 209 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 45 Norme Transitorie e Finali
Il Gestore dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente
comunicazione entro il 31° giorno dalla sottoscrizione del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l’espletamento del servizio.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
2017.03.10.09.15
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