SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato 5
SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura Aperta per la co-progettazione e gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.” - Progetto Finanziato con i fondi della Legge 285/97 - Scheda N. XVIII/4
GARA N. 7447203 - CIG N. 7922209DAB
INDICE
Articoli | Pagina | |
Contraenti e Premessa | 2 | |
Art. 1 | Oggetto del Contratto | 3 |
Art. 2 | Titolarità del servizio | 3 |
Art. 3 | Affidamento | 4 |
Art. 4 | Durata del contratto | 4 |
Art. 5 | Modalità di esecuzione del contratto | 5 |
Art. 6 | Modalità di svolgimento del progetto e contenuti prestazionali minimi | 5 |
Art. 7 | Personale impiegato e relativi obblighi | 7 |
Art. 8 | Responsabili del Progetto | 9 |
Art. 9 | Corrispettivo contrattuale | 9 |
Art. 10 | Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni/Monitoraggio e valutazione | 11 |
Art. 11 | Inadempimenti contrattuali e Penali | 11 |
Art. 12 | Responsabilità e tutela contro pretese e azioni di terzi | 12 |
Art. 13 | Cauzione e garanzie | 13 |
Art. 14 | Assicurazioni a carico dell'esecutore | 13 |
Art. 15 | Subappalto | 14 |
Art. 16 | Tracciabilità dei flussi finanziari | 14 |
Art. 17 | Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale | 14 |
Art. 18 | Protocollo di Integrità | 15 |
Art. 19 | Risoluzione del contratto | 17 |
Art. 20 | Proroga | 19 |
Art. 21 | Varianti | 19 |
Art. 22 | Quinto d’obbligo | 19 |
Art. 23 | Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice | 19 |
Art. 24 | Recesso del contratto | 20 |
Art. 25 | Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali | 20 |
Art. 26 | Oneri a carico dell'Operatore economico affidatario | 21 |
Art. 27 | Clausole vessatorie | 21 |
Art. 28 | Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario | 22 |
Art. 29 | Pretese di terzi | 22 |
Art. 30 | Risoluzione delle controversie | 22 |
Art. 31 | Norme finali | 22 |
L’anno ….., il giorno …… del mese di ….. in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. Rep. ……..
del ………..
TRA
ROMA CAPITALE – Municipio XIII Roma Xxxxxxx – C.F. 02438750586 e P. IVA 01057861005 –
rappresentata dal Direttore della Direzione Socio Educativa, Dott. …………………. e domiciliata/o per lo scopo in Roma, presso la sede municipale, di seguito denominata “Municipio”,
E
………………………………………………, C.F. ……………………., Partita IVA , con sede in
……………….. Via ………………….., nella persona del legale rappresentante …………………….., nato a
……………. il …………………, domiciliato per la carica presso la sede dell’organismo stesso, di seguito denominato “Organismo”,
PREMESSO
- Che con Determinazione Dirigenziale Rep. n. ……………….. è stata indetta gara n CIG
………………… per l’affidamento della gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.” – scheda progettuale N. XVIII/4 – Finanziato con fondi della Legge 285/97;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. Rep , in esito agli adempimenti e alle verifiche
ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, si è proceduto all’aggiudicazione e all’affidamento
del suddetto servizio alla ;
- Che il suddetto Operatore economico ha consegnato alla Direzione Socio Educativa del Municipio XIII:
1. la Garanzia Fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti con
Polizza n. ………………………, per un importo di € …………………. rilasciata da
…………………………. ……….. assunta al protocollo con n. …………….. del ;
2. copia della Polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del xxxxxxxxx xxxxxxx al protocollo Municipale con n. CS/ del
……………...;
PRESO ATTO
che il suddetto Organismo, risultato aggiudicatario della procedura, si rende disponibile alla stipula del presente contratto ed il Municipio XIII Roma Xxxxxxx accetta, nel rispetto di tutto quanto sotto definito;
Tanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la co-progettazione e gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.” – scheda progettuale N. XVIII/4 – Finanziato con fondi della Legge 285/97”.
La Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante ”Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” ha istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai comuni fondi per la realizzazione di progetti a livello locale.
La succitata Legge 285/97 promuove lo sviluppo di progetti territoriali, nei quali il minore ed il suo sviluppo come individuo sono finalità prioritarie di progetti flessibili ed articolati.
Il presente appalto si inserisce nella più ampia attività di prevenzione dei fenomeni di Disagio Sociale minorile espresso nell’ambito Scolastico e Familiare. L’idea di fondo è quella di creare un approccio di sistema rispetto alla fornitura di risposte/interventi/servizi multifattoriali con caratteristiche di forte integrazione tra Servizi, Scuole, Famiglie e loro Comunità. Le azioni previste dal progetto fanno riferimento a quelle relative all’art. 4 (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali), e a quelle relative all’art. 7 (Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) della Legge n. 285/97.
La logica che sottende l’azione progettuale è quella di aumentare la dimensione preventiva e di supporto grazie alla stretta co-progettazione con la rete delle scuole presente nel Municipio, in un’ottica di sistema interconnesso ed integrato scuole/servizi /famiglie. Tali sinergie si ispirano alle linee guida presenti nel “Protocollo d’intesa per il coordinamento e l’integrazione delle azioni finalizzate all’accrescimento del grado di inclusività nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema scolastico territoriale”.
Le Azioni progettuali avranno per oggetto:
- l’Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili: consistenti in interventi finalizzati ad aumentare il grado di inclusione e i processi di socializzazione, nonché a contrastare i comportamenti problema che impediscono i processi di apprendimento del bambino, da realizzarsi in ambito pre-scolare e scolare, presso le scuole dell’infanzia comunale e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del territorio del Municipio XIII;
- l’Azione 2 - Centro per le famiglie: consistente in percorsi di accoglienza, di ascolto, di sostegno alla genitorialità, di sostegno psicologico ed educativo, di servizio per il diritto di visita e di relazione e, qualora attuabili, di interventi di gruppo, con l’obiettivo di affrontare il disagio e le difficoltà dei giovani e delle loro famiglie, garantendo a ciascuno, secondo i propri bisogni, un ventaglio di azioni finalizzate al recupero di una buona relazione e di armonia nelle dinamiche interne alla famiglia stessa, da realizzarsi presso la sede distaccata del Servizio Sociale di Via Pier delle Vigne n. 3.
Gli obiettivi e le finalità specifiche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel Paragrafo A) 2) della Scheda di progetto/relazione tecnico illustrativa costituente parte integrate del presente contratto.
Art. 2 - Titolarità del servizio
Titolare del servizio per la co-progettazione e gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.– scheda progettuale N. XVIII/4 – Finanziato con fondi della Legge 285/97” è il Municipio Roma XIII – Direzione Socio Educativa, di seguito indicata come Stazione appaltante, che affida all’Operatore economico l’esecuzione delle attività.
Il presente contratto non istaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e il personale impiegato per lo svolgimento del servizio ed è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante ”Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
- il D. Lgs. n. 50/2016 (d’ora innanzi: Xxxxxx) e sue modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. – Prefetture – U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del
D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e xx.xx. e ii;
- il “Protocollo di azione – vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 Luglio 2015;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- le norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- l’offerta tecnica e economica presentata, in sede di gara, dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo;
Art. 3 – Affidamento
Il Municipio affida all’Organismo, che contestualmente accetta, senza riserva alcuna, l’incarico per la co- progettazione e gestione del “Progetto Innovativo e Sperimentale finalizzato all’accrescimento del grado di inclusività del sistema scolastico del territorio del Municipio XIII. Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili; Azione 2 - Centro per le Famiglie.– scheda progettuale N. XVIII/4 – Finanziato con fondi della Legge 285/97”, così come descritti nell’Offerta Tecnica presentata con prot del
…………… e alle condizioni e modalità tutte contenute nel presente Contratto, nel Bando di gara, nella Relazione Tecnica e nel relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che, anche se materialmente non allegati al presente atto, l’organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Art. 4 – Durata del contratto
La realizzazione del Progetto decorrerà dal al 31/12/2020, alla scadenza il rapporto si intenderà
risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta.
Come previsto negli atti di gara, è facoltà del Municipio l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consenta la possibilità di ripetizione del
servizio analogo, previo nulla osta da parte del Dipartimento Politiche Sociali sulla disponibilità dei fondi assegnati (Fondo Nazionale Legge 285/97), al fine di garantire la continuità del servizio offerto, presumibilmente fino al 30/06/2021, agli stessi patti, oneri e condizioni.
Comunque, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammessa la proroga limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Art. 5 – Modalità di esecuzione del contratto
L’affidatario del Progetto eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto con il massimo della professionalità per tutta la durata del contratto secondo le modalità espressamente individuate nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nell’Offerta Tecnica presentata con prot. ………………. del ……………
in co-progettazione con la Cabina di Regia del Progetto Legge 285/97 composta dal Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio, dalle due figure tecniche del Municipio XIII (1 Assistente Sociale e 1 Psicologa), dal rappresentante della Rete Interscolastica, da una rappresentane Poses delle Scuole dell’Infanzia comunali, dalla Psicologa e/o dall’Assistente Sociale del Servizio ASL Roma 1 - Distretto XIII T.S.M.R.E.E. competente e dal/dai coordinatore/i di entrambe le azioni dell’ente gestore.
Art. 6 – Modalità di svolgimento del progetto e contenuti prestazionali minimi
La modalità di svolgimento del progetto per le due Azioni sarà la seguente:
Azione 1 - Pacchetti di servizio flessibili per le scuole in favore della prevenzione del disagio e l’insorgenza dello stesso nei bambini: attuazione interventi che implementino le loro competenze, favorendo il raggiungimento e mantenimento delle loro autonomie personali e sociali.
Gli interventi si attivano in seguito alla rilevazione in ambito scolastico e successiva segnalazione al Servizio Sociale Municipale su situazioni non riguardanti la problematicità delle disabilità certificate già oggetto di specifici interventi, ma il più ampio e inesplorato ventaglio di tipologie di svantaggio inteso come svantaggio socio-culturale. In tal senso ogni alunno può manifestare BES - Bisogni Educativi Speciali - per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata.
Gli interventi saranno co-progettati in Cabina di Regia composta dal Direttore di Direzione Socio Educativa
del Municipio, dalle due figure tecniche del Municipio XIII (1 Assistente Sociale e 1 Psicologa), dal rappresentante della Rete Interscolastica, da una rappresentane Poses delle Scuole dell’Infanzia Comunali, dalla Psicologa e/o dall’Assistente Sociale del Servizio ASL Roma 1 - Distretto XIII T.S.M.R.E.E. competente e dal/dai coordinatore/i di entrambe le azioni dell’ente gestore.
I Pacchetti di servizio flessibili dovranno articolarsi nei seguenti interventi:
1) Sportello Psicologico con sede nella scuola richiedente, con destinatari i Minori, i Docenti ed i Familiari con una durata minima di due ore a settimana, con eventuale flessibilità da gestire con la scuola richiedente;
2) Laboratori sui linguaggi espressivi, sull’emozione, sull’affettività, sulla legalità rivolti soprattutto ai minori delle scuole secondarie di I° grado con eventuale flessibilità da gestire con la scuola richiedente;
3) Attività educativa a domicilio da attivare per un periodo da concordare con la scuola richiedente e i Servizi (Servizio Sociale e/o ASL);
4) Attività di gruppo e di classe derivanti da una programmazione specifica, da effettuare ad inizio anno scolastico, che vedano coinvolti minori e corpo docente, in situazione di disagio, con flessibilità da gestire con la scuola richiedente;
5) Laboratori di arti espressive, suono e movimento di gruppo da tenersi nella sede della scuola richiedente rivolti soprattutto ai minori delle scuole dell’infanzia Statale e Primaria, con flessibilità da gestire con la scuola richiedente;
6) Corsi di Formazione da svolgersi su richiesta delle scuole rivolti agli insegnanti ed ai Familiari degli alunni su eventuali problematicità riscontrate facenti capo alle aree Psico-Pedagogiche e/o di Disagio sociale;
7) Laboratori Tematici di gruppo da realizzare su specifiche richieste delle scuole rivolti agli alunni con attività riferite a titolo esemplificativo all’educazione ambientale, alla cittadinanza attiva, agli stili alimentari, dipendenze varie, ecc.., con flessibilità da gestire con la scuola richiedente;
8) Attività di Mediazione interculturale e/o con educatori facilitanti per attività di integrazione di minori stranieri e delle loro famiglie con eventuale insegnamento della lingua Italiana;
9) Utilizzo dei nuovi canali comunicativi 2.0 come portali dedicati su internet, media social e assistenze on line per l’eventuale implementazione delle attività sopraelencate.
Tra le nuove proposte:
10) “Nuova forma di Te” finalizzato all’elaborazione del lutto;
11) Educazione al rispetto della parità di genere, come prevenzione della violenza di genere. Per le scuole dell’infanzia comunale:
- Progetto di sostegno alla genitorialità con riflessioni su tematiche inerenti i comportamenti relativi
alla fascia di età dei bambini frequentanti ed i relativi modelli educativi offerti dagli adulti
N.B. Gli interventi relativi all’Azione 1 verranno svolti nel corso dell’anno scolastico, pertanto si interromperanno nel periodo di chiusura dell’attività didattica.
Le attività dell’Azione 1 potranno essere oggetto di varianti del contratto di ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., intese come un maggior numero di pacchetti di servizio flessibili da erogare, qualora ci sia disponibilità di fondi assegnati e autorizzati dal Dipartimento Politiche Sociali relativi alla ripartizione del Fondo Nazionale Legge 285/97.
Azione 2 - Centro per le Famiglie, è un insieme di interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, mirati al supporto alla genitorialità, alla prevenzione del disagio minorile, al sostegno delle relazioni familiari nelle diverse fasi di criticità legate allo svolgimento dei compiti educativi e in situazione di conflittualità e alle iniziative più specifiche e di sistema per le famiglie, ivi comprese le famiglie soggette a provvedimenti delle XX.XX.
Il Centro Famiglie intende affrontare il disagio e le difficoltà che i minori e le loro famiglie incontrano, garantendo a ciascuno secondo i propri bisogni, un ventaglio di azioni finalizzate al recupero di una buona relazione e di una armonia nelle dinamiche interne alla famiglia stessa.
Interventi previsti:
1) Percorsi di Sostegno alla genitorialità;
2) Servizio per il diritto di visita e di relazione (spazio neutro/protetto);
3) Sostegno psicologico ed educativo (genitori, minori e famiglie): finalizzato ad affrontare disagi e difficoltà emergenti in momenti critici, attraverso l’attivazione e la riorganizzazione delle risorse dell’individuo e/o della famiglia con l’obiettivo di favorire scelte e cambiamenti adattivi. Figura professionale;
4) Interventi sostenenti il processo di aiuto a favore delle famiglie anche sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
5) Supervisione clinica destinata agli operatori del settore minori del Servizio Sociale municipale
ed ai professionisti dell’ente appaltante impegnati nel progetto.
Ulteriori attività che potranno essere attuate e richieste in caso di un ulteriore finanziamento:
6) Lavoro di gruppo;
7) Incontri psico-educativi: hanno la finalità di aiutare i genitori ad accedere a informazioni corrette e basate sull’evidenza scientifica in particolare in materia di disturbi dello sviluppo;
8) Parent Training: attività di formazione condotta in gruppo rivolta a genitori di bambini con particolari difficoltà es disabilità, disturbi dell’apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, rendendoli consapevoli di comportamenti, pensieri, modalità comunicative e strategie educative nei confronti del figlio;
9) Percorsi Formativi di Approfondimento: con un ciclo di almeno tre incontri, intendono offrire ai genitori la possibilità di confrontarsi con un esperto, ma in gruppo, su interrogativi ed esperienze legate alla crescita dei figli, alla relazione di coppia e al rapporto col mondo circostante. Tali interventi si baseranno su “metodi attivi” di apprendimento (sapere - saper essere – saper fare) e si articoleranno in moduli che si avvalgono di tecniche specifiche che fanno parte dei metodi attivi: brainstorming, simulate e role playing.
Le attività di cui ai precedenti punti 6), 7), 8) e 9) dell’Azione 2 potranno essere oggetto di varianti del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. qualora ci sia disponibilità di fondi assegnati e autorizzati dal Dipartimento Politiche Sociali relativi alla ripartizione del Fondo Nazionale Legge 285/97. Tali attività, pertanto, dovranno essere contenute nell’offerta tecnica presentata e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.
N.B. Gli interventi relativi all’Azione 2 dovranno essere svolti con continuità per tutta la durata dell’appalto.
E’ inoltre a carico dell’Organismo, per entrambe le Azioni progettuali, la fornitura di materiali di consumo, di cancelleria e di brochure per la pubblicizzazione del progetto sul territorio del Municipio XIII.
Con riferimento all’Azione 2 si richiede la fornitura di n. 3 postazioni computer, n. 1 scanner, n. 1 pannello per proiezione, n. 1 registratore (per verbalizzazione colloqui) e di beni e materiale vario finalizzati alle attività dei minori (materiale didattico/educativo e piccoli arredi).
Art. 7 – Personale impiegato e relativi obblighi
Per la realizzazione degli interventi di cui all’Azione 1 – Pacchetti di servizio Flessibili, si richiedono le seguenti figure professionali minime:
- n. 1 coordinatore del progetto (Psicologo, Assistente Sociale);
- n. 1 Psicologo;
- n. 1 Assistente sociale;
- n. 2 Educatori professionali;
- n. 1 Mediatore culturale.
- Figure professionali “ad hoc” esperte sulla base dei pacchetti flessibili offerti dall’organismo concorrente.
Per la realizzazione degli interventi di cui all’Azione 2 – Centro per le Famiglie, si richiedono le seguenti figure professionali minime:
- n. 1 Assistente Sociale con funzioni di Coordinatore per indicativamente n. 5 ore settimanali
- n. 1 Assistente Sociale per indicativamente n. 25 ore settimanali
- n. 2 Psicologi per indicativamente n. 30 ore settimanali ciascuno
- n. 1 Psicologo supervisore per indicativamente n. 1 ora settimanale
- n. 1 Educatore professionale per indicativamente n. 10 ore settimanali
- n. 1 Operatore di Segreteria per indicativamente n. 8 ore settimanali
Le figure professionali necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all’Azione 2 sono specificate nel Paragrafo A) 3) della Scheda di progetto/relazione tecnico illustrativa costituente parte integrate del Bando di gara.
L’organismo aggiudicatario dovrà avvalersi – sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione appaltante – di personale adeguatamente qualificato con inquadramento minimo secondo quanto previsto dal CCNL del settore di riferimento.
Il Progetto potrà avere un unico coordinatore o un coordinatore per ciascuna Azione, sulla base della organizzazione dell’organismo concorrente, dovrà comunque essere garantito il coordinamento dell’intero Progetto in considerazione del fatto che le due Azioni risultano strettamente connesse e funzionali a dare continuità al sostegno e allo sviluppo globale delle famiglie destinatarie del progetto, per il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali. L’organismo dovrà avvalersi di coordinatori con un minimo di esperienza di 24 mesi, anche non continuativi, nel coordinamento nello specifico settore oggetto della gara, nonché in servizi analoghi, quali servizi di sostegno alla relazione genitori figli, anche in presenza di Autorità Giudiziarie e di prescrizioni ai familiari, servizi per il diritto di visita e di relazione, di contrasto della povertà e della violenza, azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il coordinamento dovrà:
– partecipare al lavoro di co-progettazione con la Cabina di Regia al fine di individuare gli interventi utili al soddisfacimento dei bisogni emersi;
– gestire e organizzare le richieste di attivazione dei pacchetti di servizio flessibili individuate durante il lavoro di co-progettazione per l’Azione 1;
– gestire e organizzare le richieste di attivazione degli interventi di prevenzione sostegno e cura della genitorialità di cui all’Azione 2;
– partecipare ad incontri periodici di monitoraggio e verifica del progetto con la Cabina di Regia come previsto nel Paragrafo A) 4) della Scheda di progetto/relazione tecnico illustrativa;
– predisporre la scheda riassuntiva degli interventi erogati per la rendicontazione del servizio e dei fondi Legge 285/97 erogati.
Con riferimento alle figure professionali di Psicologo, Psicologo Supervisore, Assistente Sociale ed Educatore, coinvolte nel Progetto, l’organismo dovrà avvalersi di personale con un minimo di esperienza di 24 mesi, anche non continuativi, nello specifico settore oggetto della gara, nonché in servizi analoghi, quali servizi di sostegno alla relazione genitori figli, anche in presenza di Autorità Xxxxxxxxxxx e di prescrizioni ai familiari, servizi per il diritto di visita e di relazione, di contrasto della povertà e della violenza, azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Con riferimento alle restanti professionalità (mediatore culturale, figura professionale “ad hoc” ed operatore di segreteria) l’organismo dovrà avvalersi di personale adeguatamente preparato.
Il Centro per la Famiglia dovrà operare per 5 giorni a settimana, indicativamente per un orario medio di 4 ore giornaliere, da svolgersi nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì, prevalentemente di pomeriggio, e il sabato di mattina.
Qualora nel corso dell’operatività del contratto l’Organismo sia costretto a sostituire alcune unità del personale impiegato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione al referente del servizio, indicando i nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Direttore della Direzione Socio Educativa ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione. In tal caso l’Organismo è tenuto a sostituire, nell’espletamento del servizio, entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo. In caso di inadempienza il Direttore della Direzione Socio Educativa potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
Qualora l’Organismo sia nell’impossibilità di sostituire il personale che, per qualsiasi motivo, dovesse assentarsi, lo stesso si impegna, previa comunicazione, a far recuperare, nell’arco di tre mesi dalla non effettuazione del servizio, le ore eventualmente non effettuate.
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alla diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro volontario, etc.), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e provvedendo al regolare e puntuale pagamento delle retribuzioni dovute.
L’Organismo affidatario è obbligato in particolare ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’affidatario per tutto il periodo di validità del contratto anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Municipio si riserva la facoltà di controllo sulla regolarità del trattamento economico del personale assunto. Qualora si riscontrassero inadempienze le stesse saranno contestate all’Organismo con invito a rimuoverle immediatamente. Nel caso che l’Organismo non ottemperi verrà applicata una penale pari al 10% del compenso.
In caso di riscontro di irregolarità tali da incidere sulla efficacia del servizio, il Municipio provvederà alla revoca dell’affidamento.
Il presente contratto non istaura alcun rapporto di lavoro tra il Municipio ed i singoli operatori dell’Organismo per l’espletamento del servizio.
Art. 8 – Responsabili del Progetto
Il Municipio indica, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Assistente Sociale Direttivo Xxxx X’Xxxxxx quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e, ai sensi dell’art. 101 del suddetto Decreto, la Psicologa Direttiva Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx quale Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) che provvederanno a curare i rapporti con l’organismo affidatario e a seguire lo svolgimento del servizio reso per verificarne la piena rispondenza all’offerta progettuale presentata.
Per la sua parte l’Organismo indica nella persona di il Coordinatore per la co-
progettazione con la Cabina di Regia Legge 285/97 e per la gestione e supervisione del progetto provvedendo a relazionare ai suddetti Responsabili del Municipio l’attività svolta con la proposizione di eventuali adeguamenti progettuali.
Art. 9 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto dal Municipio all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente appalto, al netto del ribasso proposto e per il periodo dal al 31/12/2020,
ammonta ad € ……………. al netto dell’I.V.A. al %, da corrispondersi in ratei bimestrali posticipati dietro
presentazione di regolare fattura corredata da relazione (Scheda progress) sullo svolgimento del servizio.
In via cautelare l’Amministrazione si riserva di sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione ove, da un successivo riscontro, si verifichi la non corrispondenza con il servizio prestato.
Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi necessari al funzionamento, pertanto, ogni relativo onere di qualsivoglia natura, derivante dalla gestione e dal funzionamento, è in carico in via esclusiva all'Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di Contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C. della regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto, nel capitolato e nella offerta progettuale proposta dall'Operatore economico Affidatario in sede di gara, che è parte integrante del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 - come modificato dall’art. 1, comma 586 della Legge 27 dicembre 2017,
n. 205 - e comma 3 del Codice, come introdotto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, all'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro trenta giorni.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Roma Capitale, provvederà a liquidare, dopo l'effettiva erogazione del servizio, quanto dovuto all'esecutore nei limiti di spesa indicati nel presente contratto.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Operatore economico affidatario dovrà presentare apposita fattura elettronica, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, accompagnata dalla relazione dell’attività svolta.
In caso di chiusura del servizio per motivi non dipendenti dalla Stazione appaltante il compenso dovrà essere decurtato di 1/22 per ciascun giorno di chiusura.
Le fatture dovranno essere intestate a Roma Capitale Municipio Roma XIII. Su ciascuna fattura dovrà inoltre essere indicato:
Municipio XIII Roma Xxxxxxx – Direzione Socio Educativa – Xxx Xxxxxxx, 000.
- il CIG (codice identificativo gara)
- il dettaglio del periodo e delle attività oggetto di pagamento
- il codice IBAN
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R n. 633/1972, cosi come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel
D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 19212012.
I termini di pagamento sono interrotti in caso di irregolarità rilevate e comunicate, fino alla data della loro regolarizzazione.
Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 3 della legge n. 98/2013 in caso di ottenimento da parte dell'Ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ove ricorra cessione di credito, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti come quello ricorrente. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 10 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni/Monitoraggio e valutazione
L’Operatore economico affidatario, con la metodologia e gli strumenti indicati nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, trasmetterà ai Responsabili municipali del progetto la relativa documentazione.
La Stazione Appaltante, con personale all'uopo destinato, ha facoltà di effettuare accertamenti e verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto.
L’Operatore economico affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente contratto.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
Attestazione di regolare esecuzione. Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 102 del Codice mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è svolta in corso di esecuzione ad ogni liquidazione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo seguente del presente contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 del Codice.
La Stazione appaltante provvederà, inoltre, ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione delle prestazioni tenendo presenti tra l'altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
Art. 11 - Inadempimenti contrattuali e Penali
La Stazione Appaltante esplica, nei confronti delle attività oggetto del presente contratto, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all'ottimizzazione degli interventi e si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Operatore economico possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente contratto.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro di Roma Capitale (come da Deliberazione C. C. n. 259 del 17/10/05).
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso in cui l'Operatore economico non rimuova la causa della inadempienza e non ottemperi a detto invito entro i termini fissati, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi. Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui sopra, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo al periodo in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio. L'accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio quali:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza
comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e 123 del Regolamento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 12 – Responsabilità e tutela contro pretese e azioni di terzi
L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo il Municipio da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto del contratto.
L’Organismo si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti o all’Amministrazione in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. Inoltre è sempre responsabile sia verso l’Amministrazione, sia verso i terzi della qualità del servizio fornito.
L’Organismo attesta di avere provveduto alla stipula con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa, che si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto, contro i rischi di:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune e gli utenti del servizio) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00= per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa nè eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro;
- Infortuni che possano colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a Euro 250.000,00 in caso di morte o di invalidità permanente.
L’operatività o meno delle coperture assicurative non libera l’utilizzatore dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di
ulteriore garanzia e il concessionario terrà indenne l’Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette.
Le suddette polizze vengono acquisite agli atti del Municipio XIII Roma Xxxxxxx con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 13 - Cauzione e garanzie
L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Ai sensi dell'art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Roma Capitale.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 45 del Codice.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 14 - Assicurazioni a carico dell'esecutore
L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia
responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L’Operatore economico affidatario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità di rischi verificabili ed adeguato alle valutazioni economiche correnti in materia di liquidazione di danni con una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e termina alla data di cessazione del servizio.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della sottoscrizione del contratto.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 15 - Subappalto
E' fatto espresso divieto, di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 105 del Dlgs n. 50/2016 e dell'art.1456 del C.C., in quanto trattasi di appalto di servizi socio-educativi di natura complessa, a garanzia della qualità degli stessi.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari
AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136 recante:
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L 17 dicembre 2010 n.217.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L n.187/201O, convertito con modificazioni dalla L n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010
n.136 così come modificato dall'art. 7 del D. L 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele
antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Municipio XIII Xxxxxxx l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019- 2020-2021 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4, lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale -approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020
approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 20 – Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 – Varianti
Potranno essere oggetto di Variante del contratto di appalto in corso di validità, ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora ci sia disponibilità di maggiori fondi assegnati e autorizzati dal Dipartimento Politiche Sociali relativi alla ripartizione del Fondo Nazionale Legge 285/97:
- con riferimento all’Azione 1, modifiche o varianti intese come un maggior numero di pacchetti di servizio flessibili da erogare;
- con riferimento all’Azione 2 – Centro per le Famiglie, l’inserimento delle seguenti attività, come previste nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale e nell’offerta progettuale prot. ………………. del ……………..:
1) Lavoro di gruppo;
2) Incontri psico-educativi: hanno la finalità di aiutare i genitori ad accedere a informazioni corrette e basate sull’evidenza scientifica in particolare in materia di disturbi dello sviluppo;
3) Parent Training: attività di formazione condotta in gruppo rivolta a genitori di bambini con particolari difficoltà es disabilità, disturbi dell’apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, rendendoli consapevoli di comportamenti, pensieri, modalità comunicative e strategie educative nei confronti del figlio;
4) Percorsi Formativi di Approfondimento: con un ciclo di almeno tre incontri, intendono offrire ai genitori la possibilità di confrontarsi con un esperto, ma in gruppo, su interrogativi ed esperienze legate alla crescita dei figli, alla relazione di coppia e al rapporto col mondo circostante. Tali interventi si baseranno su “metodi attivi” di apprendimento (sapere - saper essere – saper fare) e si articoleranno in moduli che si avvalgono di tecniche specifiche che fanno parte dei metodi attivi: brainstorming, simulate e role playing.
Art. 22 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal R.U.P. in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto se nominato o dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio affidato;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori del servizio che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento del servizio stesso.
L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e sensibili che come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45 comma 2, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
AI termine dell'incarico tutti i dati trattati per conto dell'Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti all'Amministrazione Comunale titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 26 - Oneri a carico dell'Operatore economico affidatario
Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
L’Operatore economico affidatario si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’Operatore economico affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l'Operatore economico affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’Operatore economico affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Operatore economico affidatario é tenuto osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A richiesta della Stazione Appaltante dovrà essere esibita idonea documentazione contributiva nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135/2000 e n. 259/2005.
L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica delle conformità delle prestazioni contrattuali.
L’Operatore economico affidatario si obbliga, inoltre, al rimborso delle spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. sostenute dalla Stazione Appaltante così come previsto dall’articolo 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nel presente contratto nell’art. 14 commi 1 e 2 e nell’art. 24 co. 1 di seguito riportate: "L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa".
"È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
" Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 28 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario
Le spese e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore comprese quelle relative al rimborso delle spese di pubblicazione sostenute dalla stazione appaltante così come da Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 Dicembre 2016.
Art. 29 - Pretese di terzi
L’Operatore economico garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall'Operatore economico per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto.
Art. 30 - Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 31 - Norme finali
Il presente contratto in formato analogico è conforme all’originale in formato digitale.
Il presente contratto viene redatto in numero di tre copie di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una ai fini della registrazione, da restituire al Municipio Roma XIII – Direzione Socio Educativa.
Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si deve far riferimento alla normativa vigente intervenuta in materia relativa alla gestione del servizio in oggetto e al rispetto di tutte le normative collegate secondo la ordinaria gerarchia delle fonti.
Costituiscono parte integrante del presente atto, anche se non allegati:
- Deposito cauzionale definitivo.
- Polizza assicurativa responsabilità civile.
- Bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico.
- Offerta progettuale ed economica dell'Organismo Affidatario. Letto, confermato e sottoscritto per incondizionata accettazione.
ROMA CAPITALE
Municipio XIII Roma Xxxxxxx
Il Direttore della Direzione Socio-Educativa
L’Organismo aggiudicatario