Bando Pubblico
Bando Pubblico
Per assegnazione in proprietà
Di lotti nel piano degli insediamenti produttivi - P.I.P.
S c a d e n z a o r e 1 3 , 3 0 d e l 1 2 / 0 9 / 2 0 1 6
Richiamata la Determinazione n. 784 del 28/07/2014
CON LA QUALE IL DIRETTORE DELL' “AREA 5 – URBANISTICA – EDILIZIA – SPORTELLO UNICO” HA INDETTO UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTI NEL P.I.P.
SI RENDE NOTO
CHE IL COMUNE DI SELARGIUS INTENDE CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ A PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE, IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA, SVOLGANO ATTIVITÀ ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI ANNESSI, COMPATIBILI CON LE DESTINAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA URBANISTICA, UN LOTTO COMPRESO NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON DECRETO DELL’ASSESSORE REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA N. 291/U DEL 09.03.1982.
Art. 1) SOGGETTI DESTINATARI
Il lotto del piano sarà destinato ad attività riferite ad insediamenti piccoli industriali, artigianali commerciali e di servizi, con il seguente ordine di precedenza:
a) ATTIVITÀ GIUDICATE RUMOROSE O INQUINANTI UBICATE ALL’INTERNO DEL PERIMETRO EDIFICATO
(attività incompatibili con la destinazione residenziale nelle zone A, B e C);
b) ENTI PUBBLICI ED IMPRESE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE, NELL’AMBITO DI PROGRAMMI GIÀ APPROVATI DAL CIPE E/O GENERICAMENTE DITTE CHE GIÀ FRUISCANO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (ES.: SOTTOSCRITTORI DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER PIA, PATTI TERRITORIALI ETC., FINANZIAMENTI U.E. ETC.);
c) PROPRIETARI DELLE AREE ESPROPRIATE PER OO.PP. PURCHÉ OPERINO NEI SETTORI ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI E SERVIZI ANNESSI, A CONDIZIONE CHE PER LO STESSO ESPROPRIO NON ABBIANO GIÀ USUFRUITO DI ALTRE AGEVOLAZIONI NELLE ASSEGNAZIONI DI TERRENI (P.D.Z., P.I.P.);
d) IMPRESE GIÀ OPERANTI ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CHE NECESSITANO DI UN AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO PER COMPROVATE ESIGENZE, DICHIARATE CON PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ ANCHE IN TERMINI OCCUPAZIONALI. NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA SOGGETTI CHE SIANO STATI GIÀ ASSEGNATARI O RICOMPRESI IN GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE, POI DICHIARATI DECADUTI NON PER CAUSE DIPENDENTI DALLA LORO VOLONTÀ, QUALI QUELLE DIPENDENTI CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA, QUANTO PER INADEMPIENZA A PRECEDENTE CONVENZIONE. QUESTI SOGGETTI AVRANNO UN ORDINE DI PRIORITÀ INFERIORE A QUELLI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO “E”.
e) TUTTI GLI ALTRI IMPRENDITORI ECONOMICI CON PRIORITÀ PER QUELLI LOCALI.
È fatto divieto ai concorrenti:
− di partecipare con più richieste sia in forma singola che associata; Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 18/04/05, si definisce:
- MEDIA L’IMPRESA CHE:
A) HA MENO DI 250 OCCUPATI;
B) HA UN FATTURATO ANNUO NON SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO, OPPURE UN TOTALE DI BILANCIO ANNUO NON SUPERIORE A 43 MILIONI DI EURO.
- PICCOLA L’IMPRESA CHE:
A) HA MENO DI 50 OCCUPATI;
B) HA UN FATTURATO ANNUO OPPURE UN TOTALE DI BILANCIO ANNUO NON SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO.
Art. 2) PRESCRIZIONE SEDE LEGALE DITTA ASSEGNATARIA
La Ditta assegnataria si obbliga altresì ad istituire la propria sede legale nel Comune di
Selargius.
Art. 3) CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE
IL CORRISPETTIVO DI CESSIONE DELLE AREE URBANIZZATE È STATO DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 11 DEL 18.03.2014 PARI A € 58,00/MQ, COMPRENSIVO DI SPESE GENERALI E ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. SONO ESCLUSI, E RESTANO A CARICO DELL’ASSEGNATARIO GLI ONERI DEL COSTO DI COSTRUZIONE, SE DOVUTI PER LEGGE.
Sono altresi’ esclusi dal corrispettivo, pertanto restano a carico dell’assegnatArio, gli eventuali oneri di frazionamento, nonché le spese di rogito e gli oneri fiscali.
Art. 4) IMPORTO A BASE DI GARA LOTTO 53/A
a) €. 64.264,00 Corrispettivo cessione area (DICESI EURO SESSANTAQUATTROMILADUECENTOSESSANTAQUATTRO/00)
b) €.92.857,46 CORRISPETTIVO VALORE SOPRASSUOLO (DICESI EURO NOVANTADUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/46)
Art. 5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Asta pubblica, per il lotto identificato all’articolo 4 si svolgerà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con l’importo posto a base di gara.
LA GARA SARÀ AGGIUDICATA AL CONCORRENTE CHE AVRÀ FORMULATO L’OFFERTA ECONOMICA RISULTANTE CON L’APPLICAZIONE DEL MAGGIOR RIALZO OVVERO DEL MINOR RIBASSO OFFERTO AL SOLO CORRISPETTIVO DI CUI ALLA LETTERA A) ART. 4 CHE DOVRA’ COMUNQUE NON ESSERE SUPERIORE AL 70% DELL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA. SI PROCEDERA’ ALLA ASSEGNAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UN’UNICA OFFERTA VALIDA.
SI PRECISA CHE NON E’ AMMESSO RIBASSO D’ASTA AL VALORE DEL SOPRASSUOLO ESISTENTE DI CUI ALLA LETTERA B) ART. 4
Art. 6) DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE RICHIESTE
PARI AL 2% (DICESI DUEPERCENTO/00) DELL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELL'IMMOBILE PER IL QUALE SI CONCORRE, SECONDO GLI IMPORTI POSTI A BASE DI GARA RIPORTATI ALL’ARTICOLO 4 DEL PRESENTE BANDO. LA CAUZIONE PROVVISORIA, SARÀ SVINCOLATA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE, E DOVRA’ ESSERE PRESTATA, IN ALTERNATIVA, MEDIANTE:
- assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Selargius;
- POLIZZA ASSICURATIVA O BANCARIA A FAVORE DELL’ENTE AVENTE VALIDITÀ ALMENO 6 MESI;
- VERSAMENTO PRESSO BANCA INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNALE (VIA TRIESTE) O BONIFICO SUL CONTO IBAN:XX00X 00000 00000 00000 00000 00. NELLA CAUSALE DI DOVRÀ ESSERE RIPORTATA LA DICITURA: "CAUZIONE PROVVISORIA PER ASSEGNAZIONE LOTTI PIP - “LOTTO 53/A"
La cauzione è infruttifera e deve avere validità per almeno CENTOTTANTA GIORNI dalla data di presentazione dell'offerta. Il deposito cauzionale sarà incassato, a titolo di penale, nel caso in cui si verifichi la decadenza dall’assegnazione, a seguito di rinuncia all’acquisto o per inadempimento degli obblighi derivanti dall’assegnazione e connessi alla stipula della convenzione. la cauzione provvisoria prestata dovra’ espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario (comune di selargius).
Resta salva la facoltà per l’Ente di richiedere il risarcimento di ulteriori eventuali danni causati al Comune dall’inadempimento.
In tal caso, inoltre, il Comune si riserva la facoltà di designare quale assegnatario il soggetto che succede in graduatoria, che dovrà espressamente confermare l’offerta resa in sede di gara, se coerente col bando, o di attivare una nuova procedura. Si precisa che la cauzione verrà svincolata, in capo ai concorrenti non assegnatari, entro il 180° giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Art. 7) LOTTI DISPONIBILI
IL LOTTO DISPONIBILE, LA SUPERFICIE ED IL COSTO DI CESSIONE DI OGNI SINGOLO LOTTO SONO SPECIFICATI NEL DOCUMENTO “ELENCO DEI LOTTI DISPONIBILI” ALLEGATO AL PRESENTE BANDO PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE (ALLEGATO N. 1).
LE DESTINAZIONI PREVISTE, GLI INDICI ED I PARAMETRI EDILIZI, DI PARCHEGGIO, DI AREE A VERDE E GLI ALTRI INDICI PREVISTI DALLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA VIGENTE SONO SPECIFICATI NEL DOCUMENTO “PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” ALLEGATO AL PRESENTE BANDO PER FARNE PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE (ALLEGATO N. 2).
Il prezzo per ogni lotto, partendo dal costo a metro quadrato, tiene conto dello stato di fatto del terreno alla data di pubblicazione del bando. Il partecipante dichiarerà di accettare l’immobile nello stato in cui si trova.
Art. 8) TERMINI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE, DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CESSIONE E DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
- NON OLTRE QUINDICI GIORNI DALLA ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BENEFICIARIO, LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NE NOTIFICHERÀ GLI ESITI AL BENEFICIARIO, COMUNICANDO ALTRESÌ I DATI TECNICI RELATIVI ALLA INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO E DEL PREZZO DI CESSIONE, INVITANDOLO, INOLTRE, A CONFERMARE LA
VOLONTÀ ESPRESSA IN SEDE DI SELEZIONE ED A PROVVEDERE AL VERSAMENTO DI UN ACCONTO DEL
10% ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA STESSA.
In caso di inottemperanza si considererà il beneficiario rinunciatario con il conseguente incameramento della polizza fideiussoria.
LA RESTANTE PARTE DEL CORRISPETTIVO, PARI AL 90% DEL COSTO TOTALE DEL LOTTO ASSEGNATO, POTRÀ ESSERE VERSATA:
a) IN UN’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE DELLA FIRMA DEL CONTRATTO. IL CONTRATTO, PENA DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE, DOVRÀ ESSERE STIPULATO ENTRO SEI MESI DALLA COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.
b) Qualora si optasse per il pagamento rateale (tre rate semestrali), L’INTERESSATO DOVRÀ PRODURRE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PAGAMENTO. IL CONTRATTO DOVRÀ ESSERE STIPULATO NEI TERMINI PRECEDENTEMENTE INDICATI (entro sei mesi dalla comunicazione dell’assegnazione definitiva). LA POLIZZA, I CUI CONTENUTI CONTRATTUALI DOVRANNO ESSERE QUELLI STABILITI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DOVRÀ ESSERE ACCETTATA DALL’AMMINISTRAZIONE QUALE ENTE O SOGGETTO BENEFICIARIO.
La costruzione degli edifici dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- IL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO DOVRÀ ESSERE ACQUISITO ENTRO 5 MESI DALLA FIRMA DELLA CONVENZIONE DI CESSIONE DELL'AREA;
- I LAVORI DI COSTRUZIONE DOVRANNO AVERE INIZIO E FINE COME STABILITO DAL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE ALLA DATA DI ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE.
L'INOSSERVANZA DEI SUDDETTI TERMINI, SALVA LA FACOLTÀ DI PROROGA IN CASO DI GRAVI E DOCUMENTATI
MOTIVI, ESTRANEI ALLA VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO, CHE SIANO SOPRAVVENUTI AD IMPEDIRE L'INIZIO DEI LAVORI O A RITARDARLI DURANTE LA LORO ESECUZIONE, COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 5.
Art. 9) CONDIZIONI PER LA CESSIONE
La cessione del lotto avviene esclusivamente in diritto di proprietà mediante atto pubblico. La Ditta assegnataria deve:
a) DESTINARE L’AREA ALLE FINALITÀ INDICATE NELL’ATTO DI CESSIONE;
b) EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO COMPLETO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREESISTENTE SECONDO IL TERMINE PREVISTO NEL CRONOPROGRAMMA. IN CASO DI INADEMPIENZA SI PROVVEDERÀ ALLA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE A FAVORE DI ALTRI AVENTI DIRITTO. TALE SCADENZA POTRÀ ESSERE PROROGATA, IN CASO DI DOCUMENTATE MOTIVAZIONI, QUALI IMPEDIMENTI NON DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELL'OPERATORE.
c) PRESENTARE UN QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO BASE AI FINI DEL CALCOLO DEL COSTO DI CESSIONE E/O DI LOCAZIONE E PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. IL PREZZO UNITARIO VIENE STABILITO IN 600 €/MQ DI REALIZZATO.
La cessione delle aree è assoggettata alle seguenti clausole risolutive da richiamarsi espressamente nel contratto di cessione, con esplicita dichiarazione dell’acquirente di accettarle senza riserve:
A) realizzare il programma d'insediamento che ha determinato la cessione dell'area entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato dal richiedente. Il termine di cui sopra, intendendo come tale la messa a regime dell'attività, è considerato trascorso infruttuosamente anche in caso di parziale non funzionale realizzazione del programma;
B) l'utilizzazione dell'insediamento non deve risultare difforme, neanche in parte, da quella indicata nel programma approvato di fatto con l'assegnazione dell'area;
C) non è consentita la cessione a terzi, né a titolo di affitto, comodato o ad altro titolo, ad eccezione dei seguenti casi:
- decorsi cinque anni dall'acquisizione del titolo di agibilità dell'immobile, previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- NEI SOLI CASI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, PER DECESSO O GRAVE MALATTIA CHE IMPEDISCA ALL'IMPRENDITORE LA NORMALE CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ.
In tal caso il terzo subentrante dovrà farsi carico dei medesimi oneri già assunti dal cedente all'atto della cessione;
D) Nel caso in cui il concessionario intenda avvalersi delle forme contrattuali della locazione finanziaria, la società di leasing dovrà impegnarsi all'integrale rispetto delle norme del presente Regolamento e l'esercizio del riscatto dovrà essere vincolato a favore del concessionario del lotto. In caso di inadempimento del conduttore e di successiva risoluzione del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing dovrà alienare il bene locato alle condizioni previste dal Regolamento per la concessione dei lotti Del Piano per gli Insediamenti Produttivi e dal contratto di cessione. Le condizioni di cui sopra dovranno
ESSERE CONTENUTE ANCHE IN ALTRE FATTISPECIE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO NON QUI ESPRESSAMENTE RICHIAMATE.
E’ fatto divieto di porre in essere operazioni speculative di ogni tipo sul lotto assegnato, quali cessioni di fabbricati o parti di essi finalizzate all’insediamento di nuovi operatori non assegnatari, pena la revoca dell’assegnazione.
Le unità immobiliari costruite potranno essere date in locazione solo in presenza del titolo di agibilità, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale comunque secondo le condizioni di cui al precedente punto “C”.
Il canone di locazione iniziale non potrà essere determinato in misura superiore al 3% del costo dell'intervento di cui al quadro economico di cui al precedente punto “3”, calcolato secondo i criteri di cui sopra. Le aggiuntive spese condominiali e di manutenzione ordinaria gravanti sui locatari non dovranno in ogni caso superare il 30% del canone di locazione.
Il canone di locazione, suscettibile di revisione con periodicità non inferiore al biennio, si aggiornerà applicando la seguente formula:
- Cr = C1 x I2/II
- Cr = canone revisionato;
- C1 = canone iniziale di cui al comma primo;
- I2 = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data della revisione;
- II = indice ISTAT del costo di costruzione noto alla data del contratto di locazione.
Le limitazioni di cui al presente articolo vigono per tutto il periodo di durata dei vincoli.
In caso di inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti verranno applicate le seguenti sanzioni:
- DECADENZA, CON RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 1456 CC, IN CASO DI CESSIONE NON AUTORIZZATA DEL LOTTO INEDIFICATO E/O DELL'UNITÀ IMMOBILIARE COSTRUITA SULLO STESSO;
- PENALE DI € 0,10/MQ DI LOTTO PER OGNI GIORNO DI ULTERIORI MESI DUE, RISPETTO AL TERMINE DI MESI CINQUE, DECORRENTI DALLA DATA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE, PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO, CON DECADENZA AUTOMATICA E RISOLUZIONE EX ART 1456 CC IN CASO DI RITARDO SUPERIORE AI SETTE MESI DALLA FIRMA DELLA CONVENZIONE;
- DECADENZA, CON RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 1456 CC, IN CASO DI RITARDO RISPETTO AL TERMINE FISSATO PER L'INIZIO DEI LAVORI, SALVA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE UNA PROROGA, NON SUPERIORE A SEI MESI, PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI ESTRANEI ALLA VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO CHE NE IMPEDISCANO L'INIZIO ENTRO I TERMINI STABILITI (FERMO RESTANDO IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE I LAVORI);
- DECADENZA IN CASO DI RITARDO RISPETTO AL TERMINE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SALVI I CASI DI RICHIESTA DI PROROGA PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI, ESTRANEI ALLA VOLONTÀ DEL CONCESSIONARIO, CHE SIANO SOPRAVVENUTI A RITARDARE I LAVORI DURANTE LA LORO ESECUZIONE; PER LA PARTE NON ULTIMATA IL CONCESSIONARIO DOVRÀ ATTIVARE LA PROCEDURA PER OTTENERE UN
NUOVO TITOLO ABILITATIVO E PROVVEDERE AL VERSAMENTO DEGLI EVENTUALI ONERI;
- Gli atti che stabiliscono prezzi di vendita o canoni di locazione superiori ai limiti indicati nel presente atto, sono nulli per la parte eccedente i limiti stessi. La nullità può essere fatta valere dal Comune e da chiunque ne abbia interesse;
- INCAMERAMENTO DELLA POLIZZA per la rata inevasa per mancato versamento delle rate alle scadenze prefissate, fatta salva la possibilità di attivare recuperi coattivi mediante ingiunzione ai sensi del RD 639/1919;
- DECADENZA, CON RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 1456 CC E CONSEGUENTEMENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, NEL CASO DI GRAVI E RIPETUTE VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI RICHIEDERE DI DETERMINARE I PREZZI DI CESSIONE OVVERO DI DETERMINARE O MANTENERE I CANONI DI LOCAZIONE NELLA MISURA RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI SOPRA INDICATI;
- IL COMUNE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PRONUNCIARE LA REVOCA DALLA CONCESSIONE CON
CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ QUALORA, SUCCESSIVAMENTE, VENGANO MENO I REQUISITI DI IDONEITÀ SIA SOGGETTIVI CHE OGGETTIVI, CHE COSTITUISCONO I PRESUPPOSTI INDISPENSABILI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O CHE SIANO RICHIESTI DALLA LEGGE SIA PER LA COSTITUZIONE CHE PER LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IPOTESI DI FALLIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE.
Al fine di agevolare la possibilità di finanziamento da parte di istituti bancari e/o finanziari a
FAVORE DEL CONCESSIONARIO, IL COMUNE AUTORIZZA IN SEDE DI CONVENZIONE, SE RICHIESTA, LA ISCRIZIONE DI GARANZIE IPOTECARIE SULL’AREA PAGATA A SALDO, PREVEDENDO ESPRESSAMENTE CHE UNA EVENTUALE VENDITA A SEGUITO DI PIGNORAMENTO POSSA AVVENIRE SOLO A FAVORE DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER ESSERE CONCESSIONARIO E PREVIA COMUNICAZIONE AL COMUNE, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI INSERITI UTILMENTE NELLA GRADUATORIA DEGLI ASSEGNATARI, RIMASTI INSODDISFATTI PER ESAURIMENTO DEI LOTTI DISPONIBILI. IN OGNI CASO DOVRÀ PREVEDERSI L’ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE, ESCLUDENDOSI IL SUBENTRO NEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL
CONCESSIONARIO.
Art. 10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
LA DOMANDA, SECONDO LO SCHEMA MESSO A DISPOSIZIONE DAL COMUNE, POTRÀ ESSERE INVIATA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE O AGENZIA DI RECAPITO AUTORIZZATA, O CONSEGNATA A MANO AL PROTOCOLLO DELL’ENTE ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 12/09/2016 E DOVRÀ COMUNQUE PERVENIRE, A PENA D’ESCLUSIONE, ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA DATA D’INVIO; TRASCORSO TALE TERMINE NON VERRÀ RICONOSCIUTA VALIDA ALCUNA DOMANDA, ANCHE SE SOSTITUTIVA O AGGIUNTIVA DI DOMANDA PRECEDENTE. CONSEGUENTEMENTE L’APERTURA DELLE BUSTE PER LA VERIFICA DELL’INTEGRITÀ DEI PLICHI E LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AVVERRÀ SOLO TRASCORSI I 7 GIORNI DALLA SCADENZA DEL BANDO.
Le richieste dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
“Comune di Selargius – Area 5, via Istria n. 1 – 00000 Xxxxxxxxx - XX”
L’ufficio protocollo del Comune effettua i seguenti orari:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 13.30; IL MARTEDÌ DALLE 15.30 ALLE 17.30.
Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere l’indicazione del nominativo e indirizzo del mittente e la dicitura:
“Selezione pubblica per l’assegnazione in diritto di proprietà di lotto P.I.P.” Saranno inammissibili:
− LE DOMANDE SPEDITE O PERVENUTE ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO;
− LE DOMANDE CHE NON SIANO FIRMATE CON FIRMA AUTENTICA O CON ALLEGATO IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
− LE DOMANDE CONDIZIONATE O ESPRESSE IN MODO INDETERMINATO O CON RIFERIMENTO AD ALTRE DOMANDE.
Art. 11) TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara il concorrente dovra’ produrre un plico chiuso idoneamente controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione. si precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica effettuata, con nastro adesivo o ceralacca tale da impedire ogni accesso. il plico dovra’ pervenire con qualunque mezzo di spedizione entro le ore 13,30 del giorno 12/09/2016 all’ufficio protocollo del comune di selargius e dovra’ contenere i dati del concorrente (denominazione/indirizzo/recapito telefonico/fax/mail certificata indirizzata al: Comune di selargius area 5 – xxx xxxxxx x. 0 – 09047 selargius RIPORTANTE LA DICITURA: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA “ALIENAZIONE LOTTO 1 O LOTTO 2” SCADENZA ORE 13,30 DEL GIORNO 12/09/2016 (NON APRIRE) .
SI AVVERTE CHE SI PROCEDERA’ ALLA ESCLUSIONE AUTOMATICA DI TUTTE LE OFFERTE PERVENUTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE ENTRO LA DATA E ORA INDICATI.
È possibile consegnare il plico a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius, nei giorni feriali:
- DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13.30,
- IL MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 17.30.
In tal caso è rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, che la persona incaricata della consegna è tenuta a richiedere e conservare poiché l’esibizione di tale ricevuta potrà essere richiesta al concorrente a conferma della regolare consegna effettuata .
OLTRE IL TERMINE STABILITO NON POTRÀ ESSERE VALIDAMENTE PRESENTATA ALTRA OFFERTA ANCHE SE SOSTITUTIVA OD INTEGRATIVA DI OFFERTA PRECEDENTE.
L’INVIO DEL PLICO RIMANE A TOTALE RISCHIO E SPESE DEL MITTENTE, RESTANDO ESCLUSA OGNI RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVE, PER QUALSIASI MOTIVO, IL PLICO NON PERVENGA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO INDICATO. PERTANTO, PER LA RICEVIBILITÀ DELL’OFFERTA FANNO FEDE LA DATA E L’ORA DI RICEZIONE DEL PLICO ALL’INDIRIZZO SOPRA INDICATO. I CONCORRENTI DOVRANNO INDICARE L'INDIRIZZO
P.E.C. AL FINE DELL'INVIO DELLE COMUNICAZIONI (LA MANCATA INDICAZIONE ESONERA L'AMMINISTRAZIONE DA RESPONSABILITÀ PER TARDIVO O MANCATO RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI)
Art. 12) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
IL PLICO CHIUSO IDONEAMENTE CONTROFIRMATO E SIGILLATO SUI LEMBI DI CHIUSURA, A PENA DI ESCLUSIONE DOVRA’AL SUO INTERNO CONTENERE, PENA ESCLUSIONE, DUE BUSTE, ANCH’ESSE CHIUSE E IDONEAMENTE SIGILLATE. LA PRIMA RIPORTANTE LA DICITURA BUSTA A (DOCUMENTI AMMINISTRATIVI) E LA SECONDA BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA) E DOVRANNO CONTENERE:
- BUSTA A (DOCUMENTI AMMINISTRATIVI) DOVRA’ CONTENERE PENA ESCLUSIONE: BUSTA “A” - “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI, CAUZIONE” - CONTENENTE:
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA (REDATTA UTILIZZANDO IL MODULO DI DICHIARAZIONE UNICA MODELLO A), CORREDATA DI FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ, DATATA E SOTTOSCRITTA DAL CONCORRENTE, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, OVVERO, PER I CONCORRENTI NON RESIDENTI IN ITALIA, DICHIARAZIONE IDONEA EQUIVALENTE, SECONDO LA LEGISLAZIONE DELLO STATO DI APPARTENENZA, CONTENENTE IL RIFERIMENTO AL LOTTO OGGETTO DELL'OFFERTA, CON LA QUALE ATTESTI, ASSUMENDOSENE LA PIENA RESPONSABILITÀ, A PENA D'ESCLUSIONE:
✓ Dichiarazione di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 RESA DAI SOGGETTI PARTECIPANTI E/O LEGALI RAPPRESENTANTI E DI TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI AL COMMA 3 DEL MEDESIMO ART. 80 (MODELLO B). LE DICHIARAZIONI DI CUI AL MODELLO B DEVONO ESSERE RESE, PENA ESCLUSIONE, ANCHE DA PARTE DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DI UN SOCIO O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; DEI SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO DEL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI, SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO. IN OGNI CASO L'ESCLUSIONE E IL DIVIETO OPERANO ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI
CHE VI SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA. L'ESCLUSIONE NON VA DISPOSTA E IL DIVIETO NON SI APPLICA QUANDO IL REATO È STATO DEPENALIZZATO OVVERO QUANDO È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO QUANDO IL REATO È
STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA.
✓ Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) NON ANCORA
formalmente costituito, la domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
✓ Nel caso di consorzi DI CUI AGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.LGS. 50/2016 LE DICHIARAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ GENERALE DEVONO ESSERE RESE ANCHE DA PARTE DEI CONSORZIATI PER I QUALI IL CONSORZIO CONCORRE, SEGUENDO IL MODELLO "D". IN CASO DI
AGGIUDICAZIONE I SOGGETTI ASSEGNATARI NON POSSONO ESSERE DIVERSI DA QUELLI INDICATI.
L'oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente alle attività da eseguire.
✓ (NEL CASO DI RTC O CONSORZIO STABILE GIÀ COSTITUITO): MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA PER ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, REGISTRATO AI SENSI DEL DPR 131/1986.
✓ NON SI È TENUTI AD INDICARE LE CONDANNE QUANDO IL REATO È STATO DEPENALIZZATO OVVERO
PER LE QUALI È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO QUANDO IL REATO È STATO DICHIARATO ESTINTO (DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE) DOPO LA CONDANNA OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA.
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare di essere a conoscenza delle
sanzioni penali, previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Tutte le suindicate dichiarazioni potranno essere successivamente verificate da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
2) Dichiarazione personale, di insussistenza cause di esclusione e presa visione bando di gara, secondo l’allegato b, resa da:
- Titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- I soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- I soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice;
- Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- Direttore tecnico o socio unico persona fisica;
3) RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA MOTIVANTE LA RICHIESTA DELL’AREA, DALLA QUALE SI EVINCA L’ATTIVITÀ ECONOMICA CUI L’INSEDIAMENTO VERRÀ DESTINATO E LA DIMENSIONE DELLO STESSO, ANCHE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA SUPERFICIE DELL’AREA RICHIESTA, COMPLETA DI CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DI STUDIO DI FATTIBILITÀ SOTTOSCRITTO DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO ISCRITTO ALL’ALBO;
4) DICHIARAZIONE DI ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI AUTORIZZATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/1993, ATTESTANTE LA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEL RICHIEDENTE, RILASCIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 41 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E L.R. 5/2007;
5) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE SOTTO L’ASPETTO URBANISTICO – EDILIZIO, SOTTOSCRITTA DA UN PROFESSIONISTA ABILITATO;
6) ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 2% DEL CORRISPETTIVO DI ASSEGNAZIONE A BASE D’ASTA, A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA, DA PRESTARE MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO AL COMUNE DI SELARGIUS O IN ALTERNATIVA POLIZZA ASSICURATIVA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELL’ENTE AVENTE VALIDITÀ DI ALMENO 180 GIORNI DAL TERMINE PREVISTO NEL BANDO PER LA SCADENZA DELLA OFFERTA. L'ISTANZA DOVRÀ ESSERE CORREDATA, ALTRESÌ, DALL’ IMPEGNO DEL GARANTE A RINNOVARE, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI AL MOMENTO DELLA SUA SCADENZA NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LA CAUZIONE SARÀ SVINCOLATA AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE. L'ISTANZA SARÀ ALTRESÌ CORREDATA, A PENA DI ESCLUSIONE, DALL'IMPEGNO DI UN ISTITUTO BANCARIO O DI UNA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI TRA QUELLE ABILITATE A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DI UNO DEI PREDETTI INTERMEDIARI FINANZIARI A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (CAUZIONE DEFINITIVA DEL 10%), QUALORA L'OFFERENTE RISULTASSE
affidatario. Il contratto di polizza dovrà prevedere: espressa rinuncia alla preventiva
escussione, ai sensi dell’art. 1944 del C.C., del debitore principale e pagamento della polizza a semplice richiesta entro 15 giorni dal ricevimento; svincolo della polizza in uno dei seguenti modi: restituzione, da parte del Comune di Selargius, della polizza stessa in originale con annotazione di svincolo oppure attestazione di svincolo; foro competente quello dell’Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune di Selargius. La cauzione è
infruttifera. Il deposito cauzionale del 2% è a garanzia della stipulazione del contratto. Resta salva la facoltà per l’Ente di richiedere il risarcimento di ulteriori eventuali danni causati al Comune dall’inadempimento. La polizza sarà restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
7) COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA OVVERO DI CHI SOTTOSCRIVE (E DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA - SE TRATTASI DI SOCIETÀ DI CAPITALI, DI TUTTI I SOCI - SE TRATTASI DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, DEI SOCI ACCOMANDATARI - SE TRATTASI DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE).
BUSTA B (OFFERTA ECONOMICA) DOVRA’ CONTENERE PENA ESCLUSIONE:
L’OFFERTA ECONOMICA, REDATTA IN CARTA RESA LEGALE SOTTOSCRITTA DAL CONCORRENTE O DAL RELATIVO LEGALE RAPPRESENTANTE (IN CASO DI OFFERTA PROVENIENTE DA PERSONA GIURIDICA), CONTENUTA IN UNA BUSTA (BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA LOTTO 53/A) SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI, POSTA ALL’INTERNO DEL PLICO. IN TALE BUSTA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, ALTRI DOCUMENTI.
L’OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA È VINCOLANTE ED IRREVOCABILE SINO AL CENTOTTANESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA MARCA DA BOLLO NON COSTITUISCE CAUSA DI ESCLUSIONE. IN TAL CASO, IL CONCORRENTE È INVITATO A REGOLARIZZARE L’OFFERTA ENTRO IL TERMINE DI 5 GIORNI. L’OFFERTA ECONOMICA DEVE INDICARE IL PREZZO A CORPO OFFERTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL LOTTO IN DIRITTO DI PROPRIETA’.
L’OFFERTA ECONOMICA DOVRÀ ESSERE ESPRESSA IN CIFRE ED IN LETTERE IN MODO INEQUIVOCABILE E PERFETTAMENTE LEGGIBILE: IN CASO DI DISCORDANZA TRA L’OFFERTA ESPRESSA IN CIFRE E QUELLA ESPRESSA IN LETTERE, AVRÀ VALORE QUELLA PIÙ VANTAGGIOSA PER IL COMUNE (ART. 72, COMMA 2 R.D. 827/24). SI PRECISA CHE IL RIBASSO SI DOVRA’ RIFERIRE ESCLUSIMENTE AL VALORE DEL LOTTO E QUINDI ALL’IMPORTO DI €. 64.264,00
PER LA FORMULAZIONE DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO PREFERIBILMENTE L’ALLEGATO C ALLA
Determinazione del Direttore Area 5 n°784 del 28/07/2016.
PROCURA SPECIALE NOTARILE
Qualora l’offerta economica sia sottoscritta da procuratore speciale, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare all’offerta PROCURA SPECIALE NOTARILE, ovvero copia autentica della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione d’offerta e tutti i documenti necessari alla verifica di detti poteri.
LE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE, IN REGOLA CON L'IMPOSTA DI BOLLO E REDATTE ESCLUSIVAMENTE SULL’APPOSITO MODULO ALLEGATO E DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE, DI SEGUITO ELENCATI E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXX.XXXXXXXXX.XX.XX, DOVRANNO CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE:
I Concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo presso le aree oggetto del presente bando e dichiarare l’accettazione del lotto nello stato dei luoghi in cui si trova.
SI RICORDA CHE TUTTI I DOCUMENTI E I CERTIFICATI RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO POSSONO ESSERE PRODOTTI IN ORIGINALE, IN COPIA AUTENTICATA O RESA CONFORME ALL’ORIGINALE OPPURE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA IN CARTA LIBERA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000; IN QUEST’ULTIMO CASO, ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.
L’Amministrazione Comunale, sia in fase di istruttoria tecnica preliminare che nel corso dell'esame a cura dell’apposita Commissione, potrà richiedere in qualsiasi momento i chiarimenti o le integrazioni sanabili che ritenesse utili e necessarie ai fini del compiuto esame delle
DOMANDE.
La documentazione mancante, per la quale non è prevista l’automatica esclusione in sede di gara, deve essere obbligatoriamente prodotta entro 10 (DIECI) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione formulata dall’Amministrazione Comunale.
IL MANCATO RISPETTO DI TALE TERMINE COMPORTA L’ESCLUSIONE DELL’ISTANZA OVVERO LA MANCATA ASSEGNAZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI.
Art. 13) MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA AREA
Le domande pervenute nei termini verranno sottoposte all’esame di una Commissione appositamente nominata, che verificherà, il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione alla selezione.
DOPO UN'ISTRUTTORIA TECNICA PRELIMINARE DA EFFETTUARE A CURA DELL' “AREA 5 – URBANISTICA – EDILIZIA
– SPORTELLO UNICO” LE DOMANDE TORNERANNO ALLA COMMISSIONE DI CUI SOPRA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, SULLA BASE DEI CRITERI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 61 DEL 10.10.2013 DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO. LA GRADUATORIA AVRÀ VALIDITÀ DI ANNI TRE, A DECORRERE DALLA DATA DI ESECUTIVITÀ DEL RELATIVO ATTO DIRIGENZIALE.
Per le aziende in possesso dei requisiti di cui al presente bando, non assegnatarie ma inserite nella graduatoria così ottenuta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare lotti in tutte quelle aree P.I.P. che dovessero rendersi disponibili in un momento successivo.
Nei casi in cui non si concretizzasse il definitivo trasferimento in proprietà delle aree assegnate, nei tempi e nei modi di cui al Regolamento per la concessione dei lotti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi, ovvero in caso di formale rinuncia degli aventi diritto, l'Amministrazione Comunale è tenuta a richiedere alle ditte utilmente collocate in graduatoria - fino ad esaurimento - l’eventuale disponibilità all'acquisizione delle aree interessate, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni 10 (dieci) dalla notifica.
AVVERSO LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA, PUÒ ESSERE RICHIESTO UN RIESAME, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DATA DI AFFISSIONE DELLA STESSA ALL'ALBO PRETORIO, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, INDIRIZZATA AL DIRETTORE DELL' “AREA 5 – URBANISTICA – EDILIZIA – SPORTELLO UNICO”OVVERO MEDIANTE INVIO DI
MAIL CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx IN TALE IPOTESI IL DOCUMENTO IN FORMATO PDF/A DOVRA’ ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE.
Nei successivi trenta giorni lavorativi la Commissione, esamina i rilievi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente articolo.
L'ufficio comunale di riferimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP, al quale sono indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.
Art. 14) DEPOSITO CAUZIONALE
ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA, L‘ASSEGNATARIO È OBBLIGATO A PRESTARE, CON EFFETTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, SOTTO FORMA DI CAUZIONE O FIDEIUSSIONE A SCELTA DELL’AFFIDATARIO, LE GARANZIE DI SEGUITO ELENCATE:
1) UNA GARANZIA NELLA MISURA DEL 10% DEL COSTO COMPLESSIVO DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, (COSÌ COME INDICATO NEL QUADRO ECONOMICO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5 COMMA 3 E DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE) GARANZIA A TUTELA DELLA CORRETTA E PUNTUALE ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE, O EVENTUALE COPERTURA DELLE SPESE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DI LUOGHI, RESOSI NECESSARIO IN CASO DI REVOCA, RINUNCIA O DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE. LA GARANZIA, A TUTELA DELL’ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI OGGETTO DELL’ATTO DI CONCESSIONE, SARÀ SVINCOLATA ALL’ AGIBILITÀ.
2) OVE, NEL SUDDETTO TERMINE DI 60 GIORNI, L’AGGIUDICATARIO NON ABBIA OTTEMPERATO A QUANTO RICHIESTO, SI PROCEDERÀ CON ATTO MOTIVATO ALL’ANNULLAMENTO DELL’ASSEGNAZIONE E ALL’INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA. SI PROCEDERÀ ALL’INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE ANCHE NELL’ IPOTESI DI RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DELL’AREA.
Art. 15) PENALI
IN TUTTI I CASI DI DECADENZA, RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE, VERRÀ APPLICATA UNA PENALE PARI AL 10% DELL'INTERO CORRISPETTIVO DI ASSEGNAZIONE, SALVI I MAGGIORI DANNI.
Le opere totalmente o parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune all'acquirente decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da due tecnici esperti nominati rispettivamente dal Comune e dall'assegnatario, ed in caso di mancato accordo, da un terzo
nominato dal Presidente del Tribunale di Cagliari. Le spese della stima peritale verranno
DETRATTE DALL'INDENNITÀ.
La decadenza, che opera di diritto, nonché la revoca della concessione, saranno formalizzate mediante atto unilaterale dell'Amministrazione in forma pubblico - amministrativa, con oneri a
CARICO DELL'ASSEGNATARIO IN AGGIUNTA ALLE PENALI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, O IN ALTERNATIVA POTRÀ STIPULARSI CONTRATTO BILATERALE.
Art. 16) CLAUSOLA PARTICOLARMENTE ONEROSA
L’indennizzo delle sole opere riconosciute conformi e funzionali, sarà riconosciuto al concessionario esclusivamente dopo la vendita dell’immobile retrocesso da parte dell’amministrazione comunale. In caso gara deserta si procederà a nuova gara con la riduzione del prezzo sino ad individuare il nuovo concessionario. L’indennizzo sarà determinato sulla base del prezzo della nuova assegnazione.
Art. 17) SPESE CONTRATTUALI
Spese, imposte e tasse comunque dovute per la cessione delle aree, ivi comprese quelle relative alla stipulazione e trascrizione dei contratti, resteranno a carico dell'acquirente, il quale potrà invocare i benefici fiscali previsti dalla legge.
Art. 18) DISPOSIZIONI FINALI
INFORMAZIONI E COPIA DEL BANDO POSSONO ESSERE RICHIESTI PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DEL COMUNE DI SELARGIUS, NEI SEGUENTI ORARI DI APERTURA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8,30 ALLE 13,30; MARTEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,30 - TEL. 000 0000000/315 – FAX. 000 0000000 -
XXX@XXXXXX.XXXXXXXXX.XX.XX - NUMERO VERDE : 800 398 674
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È l’xxx. Xxxxxxxxx Xxxx, RESPONSABILE SUAP E DIRETTORE DELL' “Area 5 – Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico”, - TEL 000 0000000 FAX 000 0000000 - xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx AL QUALE PUÒ ESSERE INDIRIZZATA OGNI ULTERIORE RICHIESTA DI INFORMAZIONE, PRESSO:
XXXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXX XX XXXXXXXXX - XXX XXXXXX, 0 – 00000 XXXXXXXXX - XX ORARIO DI RICEVIMENTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 11:00 – 13:30, MARTEDÌ ORE 15:30 – 17.30, E-MAIL XXXXXXXX.XXXX@XXXXXX.XXXXXXXXX.XX.XX - TELEFONO 070/8592.231, FAX 070/0000000.
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune:
PER QUANTO NON SPECIFICATO NEL PRESENTE BANDO SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO AL Regolamento per la concessione dei lotti nel Piano per gli Insediamenti Produttivi APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° 61 DEL 10.10.2013.
Contro il presente bando è ammesso ricorso al TAR Sardegna, ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto ex art. 119 del D. lgs 104/2010 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Resta inteso che in caso di controversia sarà competente il foro di Cagliari.
SELARGIUS, 29/07/2016
ALLEGATI:
1) Elenco dei lotti disponibili
2) Piano degli insediamenti Produttivi – Norme tecniche di attuazione
3) Xxxxxx domanda e suoi allegati
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INFORMATIVA D.LGS. 196/2003
Si informa, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 recante Codice in materia di tutela dei dati personali, che i dati personali delle persone fisiche, enti privati e pubblici (intesi nella accezione più ampia) ottenuti, ovvero altrimenti acquisiti, nell’ambito della attività del Comune di Selargius necessaria alla procedura di cessione delle aree del Piano di Zona, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza cui è comunque doveroso attenersi. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali dirette, connesse o strumentali alla attività predetta. La natura del consenso è facoltativa, ma si informa che un eventuale dissenso al trattamento dei dati potrebbe determinare l’impossibilità a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione del lotto SS.CC.R.
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1. DI OTTENERE LA CONFERMA DELL'ESISTENZA O MENO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI, E LA LORO COMUNICAZIONE IN FORMA INTELLIGIBILE;
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
A) L'AGGIORNAMENTO, LA RETTIFICAZIONE OVVERO, QUANDO VI HA INTERESSE, L'INTEGRAZIONE DEI DATI;
B) LA CANCELLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE IN FORMA ANONIMA O IL BLOCCO DEI DATI TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE, COMPRESI QUELLI DI CUI NON È NECESSARIA LA
CONSERVAZIONE IN RELAZIONE AGLI SCOPI PER I QUALI I DATI SONO STATI RACCOLTI O SUCCESSIVAMENTE TRATTATI;
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
INCARICATI.
C) L'ATTESTAZIONE CHE LE OPERAZIONI DI CUI ALLE LETTERE A) E B) SONO STATE PORTATE A CONOSCENZA, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL LORO CONTENUTO, DI COLORO AI QUALI
I DATI SONO STATI COMUNICATI O DIFFUSI, ECCETTUATO IL CASO IN CUI TALE ADEMPIMENTO SI RIVELA IMPOSSIBILE O COMPORTA UN IMPIEGO DI MEZZI MANIFESTAMENTE SPROPORZIONATO RISPETTO AL DIRITTO TUTELATO.
A) PER MOTIVI LEGITTIMI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, ANCORCHÉ PERTINENTI ALLO SCOPO DELLA RACCOLTA;
B) AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO A FINI DI INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO O DI VENDITA DIRETTA O PER IL COMPIMENTO DI RICERCHE DI MERCATO O DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE.