Avviso 1/05
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario – FOR.TE.
Avviso 1/05
Interventi di promozione di Piani Individuali di formazione continua
1. Premessa
For.Te., Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua del terziario, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre 2002 è stato istituito a seguito dell’accordo interconfederale del 12 settembre 2002, tra Confcommercio, Xxx, Ania, Confetra, e Cgil, Cisl, Uil. Tale accordo è stato stipulato a seguito di quanto disposto dall’art. 118 della Legge 388/2000.
For.Te. intende promuovere Piani formativi, aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo delle Attività (POA) per il 2004-2005. I Piani sono finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità e della capacità competitiva delle imprese nei comparti del Commercio-Turismo-Servizi, Creditizio-Finanziario, Assicurativo e della Logistica- Spedizioni-Trasporti.
For.Te. opera nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 della Legge 388/2000, dall’art. 48 della Legge 289/2002 e del comma 151 art. 1 della Legge 311/2004, nonché nel rispetto della Circolare
n.36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 e dei relativi allegati.
2. I Piani individuali
Il presente Avviso finanzia Piani individuali di formazione continua concordati tra le Parti Sociali.
I Piani individuali possono essere composti da uno o più Progetti di formazione continua. Tali Piani hanno come obiettivo l’aggiornamento, la riqualificazione professionale e/o l’adeguamento e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle lavoratrici.
3. Risorse
⏹ Commercio-Turismo-Servizi | € 1.417.954,38 |
⏹ Creditizio-Finanziario | € 794.054,45 |
⏹ Assicurativo | € 283.590,88 |
⏹ Logistica-Spedizioni-Trasporti | € 340.309,05 |
4. Soggetti presentatori |
Per il finanziamento dei Piani individuali, il presente Avviso stanzia risorse pari a € 2.835.908,76. Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti, così come di seguito indicato:
I soggetti che possono presentare un Piano, a seconda del Comparto di riferimento, sono indicati in
Appendice 1.
5. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici1 delle imprese aderenti a For.Te.
In considerazione delle caratteristiche strutturali dei comparti Commercio-Turismo-Servizi e Logistica-Spedizioni-Trasporti, sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i lavoratori stagionali2 che nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Piano abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed iscritte al Fondo.
L’impresa dovrà indicare il Comparto al quale il Piano afferisce.
Ogni impresa, pena l’esclusione dal finanziamento, potrà presentare un solo Piano. Il numero ammissibile di Progetti per Piano, a seconda del comparto di riferimento, è indicato in Appendice 1.
Ogni Progetto formativo è relativo ad un solo lavoratore.
6. Soggetti erogatori dell’attività formativa
L’impresa che presenta il Piano, a seconda del Comparto di riferimento, dovrà individuare i corsi formativi per il lavoratore e la lavoratrice fra l’offerta formativa dei soggetti individuati in Appendice 1. Le attività formative devono essere da questi erogate.
7. Durata dei Piani e contributi concessi
1 Si tratta dei lavoratori per i quali le imprese sono tenute a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni. Sono da considerarsi come imprese tutti i datori di lavoro che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria.
2 Ivi compresi i lavoratori in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di precedenza, i lavoratori assunti con contratto a termine a fronte di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Le azioni previste nel Piano formativo individuale dovranno concludersi ed essere rendicontate entro il 5 dicembre 2005.
Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale è indicato, per il relativo Comparto, in Appendice 1.
Le imprese che presentano i Piani debbono cofinanzarli, secondo quando indicato in Appendice 1, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di Stato (Appendice 2).
8. Regimi di aiuto
Gli interventi di Formazione continua da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, secondo quanto indicato in Appendice 2.
Le imprese dovranno scegliere per quale regime optare tra:
− Regolamento CE n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004;
− Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004.
9. Criteri per la presentazione dei Piani
Il Piano di Formazione continua deve essere presentato dal 20 luglio al 30 settembre 2005.
Il Piano deve essere corredato da autodichiarazione, secondo lo schema di cui all’Allegato 1, e da:
− formulario di presentazione del Piano redatto on-line (il facsimile è riportato all’Allegato 2)
contente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto;
− Accordo tra le Parti Sociali.
10. Procedure di selezione
For.Te. procede alla verifica dei criteri di ammissibilità dei Piani individuali che viene riscontrata preventivamente alla valutazione.
Non saranno considerati ammissibili i Piani:
a) pervenuti a For.Te. oltre il 30 settembre 2005;
b) non compilati on-line attraverso l’Area riservata For.Te. Avviso 1/05 presente sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx;
c) i cui destinatari non corrispondano a quelli indicati al punto 5;
d) i cui presentatori siano diversi dai soggetti indicati in Appendice 1;
e) i cui erogatori della formazione siano diversi dai soggetti indicati in Appendice 1;
f) il cui contributo richiesto sia superiore a quanto indicato in Appendice 1;
g) privi della documentazione prevista al punto 9;
h) il cui numero di Progetti all’interno del Piano sia superiore a quanto previsto in Appendice 1.
Inoltre non è ammissibile la presentazione di più di un Piano da parte della medesima impresa. I Piani sono valutati dai rispettivi Comitati di Comparto del Fondo.
La valutazione dei Piani formativi è fatta, a seconda del Comparto, sulla base dei criteri indicati in
Appendice 1.
I Comitati di Comparto procedono all’assegnazione del punteggio sulla base del peso dei singoli indicatori di valutazione e al termine redigono quattro graduatorie, una per ogni comparto, sulla base del punteggio globale attribuito a ciascun Piano. I Piani sono finanziati in ordine al punteggio acquisito, fino ad esaurimento delle risorse.
In caso di non approvazione del Piano, l’impresa che lo ha presentato potrà fare ricorso al Consiglio di Amministrazione di For.Te. entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà tutti i ricorsi inoltrati. In caso di accoglimento, For.Te. provvederà al finanziamento dei Piani riesaminati fino ad esaurimento delle risorse appositamente accantonate, come previsto nel Piano operativo di attività di For.Te.
Qualora la richiesta complessiva delle risorse dei Piani individuali ammessi a finanziamento sia inferiore alle disponibilità dell’Avviso 1/05, For.Te. si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione dei Piani.
Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani individuali ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, For.Te. si riserva la possibilità di finanziare con altre risorse, a scorrimento e nel rispetto di quanto previsto dal POA, i Piani presenti in graduatoria.
11. Obblighi dell’impresa ammessa al finanziamento
L’impresa dovrà recapitare a For.Te. con raccomandata A/R, entro il 5 dicembre 2005, pena la revoca del contributo, il rendiconto delle spese sostenute. Non fa fede il timbro postale.
I contributi saranno erogati in un’unica soluzione previa presentazione della seguente documentazione:
• copia conforme del giustificativo di spesa emesso dal Soggetto erogatore in cui siano evidenziati i costi per singolo allievo;
• documentazione, prodotta dal Soggetto erogatore, da cui si evinca in maniera chiara e univoca il possesso dei requisiti di cui al punto 6;
• attestato di partecipazione del lavoratore o della lavoratrice rilasciato dal Soggetto erogatore.
L’impresa dopo l’inoltro del Piano individuale a For.Te. potrà, eventualmente, far frequentare al lavoratore e alla lavoratrice, il corso prescelto. Solo a seguito dell’autorizzazione al finanziamento del Piano, saranno riconosciute le spese sostenute dall’inizio dell’attività formativa nella misura indicata dal Fondo, sempre che siano state rispettate le disposizioni richiamate nel presente Avviso.
12. Monitoraggio e controllo dei Piani
L’attività formativa finanziata dal Fondo è soggetta a controlli.
Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento.
Conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 36 del 18 novembre 2003 del Ministero del Lavoro, le imprese sono responsabili dell’attività amministrativa e sono tenute a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari.
13. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La documentazione di cui al punto 9, necessaria per la presentazione del Piano, dovrà pervenire in busta chiusa, in originale e copia, a For.Te., Xxx Xxxxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx, a partire dal 20 luglio 2005 e fino al 30 settembre 2005.
Il Piano formativo individuale dovrà essere compilato on line sul sito www.fondoforte.it3. Sulla busta deve essere indicato in calce a destra “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua – For.Te. Piano di Formazione continua individuale – Avviso 01/05 - Comparto ”.
Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 17.00 del 30 settembre 2005.
Le domande pervenute successivamente al termine suddetto saranno dichiarate inammissibili.
3 La sua completa compilazione fornirà la versione cartacea da allegare all’autocertificazione.
14. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso è disponibile sul sito internet del Fondo xxx.xxxxxxxxxx.xx. For.Te. potrà fornire, attraverso l’indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxx.xx, ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente Avviso.
Ai sensi dell’art. 13 del testo unico sulla privacy decreto legislativo 196/03, come successivamente modificato dalla legge 188/04, nell’ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.
In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, For.Te. informa che:
a) i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. La banca dati è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
b) le principali finalità della raccolta dei dati sono relative alla:
- raccolta, valutazione, selezione dei piani formativi inviati a For.Te. dalle imprese partecipanti dei comparti commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto, creditizio-finanziario e assicurativo;
- gestione dei piani formativi finanziati;
- formazione dell’indirizzario per l’invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
c) il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei piani formativi. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da For.Te. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il soggetto presentatore e/o l’impresa aderente comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
d) i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
e) i dati possono essere integrati da altri dati raccolti presso enti o organismi convenzionati (INPS, INAIL) o presso archivi pubblici.
Roma, 20 luglio 2005
Il Vice Presidente Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
Appendice 1
Erogatori, numero di Progetti e massimali, criteri di Valutazione
⏹ Comparto Commercio/Turismo/Servizi
Possono PRESENTARE i Piani formativi:
a) datori di lavoro iscritti al Fondo che versano i contributi contro la disoccupazione involontaria e che applicano integralmente i contratti collettivi di riferimento4. I predetti soggetti potranno essere assistiti, anche mediante la presentazione del Piano formativo, dalle organizzazioni costituenti il Fondo, dalle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni costituenti il Fondo, nonché da enti bilaterali partecipati dalle associazioni costituenti il Fondo e/o dalle organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate;
b) in caso di gruppo di imprese, la Società capogruppo, esclusivamente per i propri lavoratori e lavoratrici, o per quelli del Gruppo ovvero una delle società costituenti il gruppo;
c) consorzi di imprese costituite ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, per i propri lavoratori e lavoratrici o per quelle delle aziende consorziate;
d) Associazioni Temporanee di Impresa e/o Associazioni Temporanee di Scopo.
Possono EROGARE i Progetti Individuali:
a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,
b) soggetti accreditati presso FORTE, secondo il Regolamento,
c) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.
d) Università e strutture ad esse collegate.
NUMERO MASSIMO di Progetti individuali presentabili dall’azienda:
• Imprese che occupano 250 dipendenti ed oltre: 20 Progetti individuali.
• Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249: 10 Progetti individuali.
• Imprese che occupano fino a 49 dipendenti: 5 Progetti individuali.
Nel caso di presentazione da parte di una impresa di più progetti individuali, questi dovranno riguardare differenti percorsi e relativi contenuti formativi (condizione di ammissibilità).
Accordo sindacale
Il presente Avviso finanzia Piani individuali di formazione continua concordati tra le Parti sociali. Le Parti sociali costituenti il Fondo, ovvero le organizzazioni alle stesse aderenti/affiliate stipuleranno accordi volti a facilitare la presentazione di piani ai diversi livelli.
Il CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO per ogni singolo Progetto individuale:
Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 inclusi eventuali oneri fiscali non deducibili.
Le imprese coinvolte nel percorso formativo devono garantire il finanziamento di almeno il 20% del costo del Progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di stato5. Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FOR.TE.; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.
4 Per contratti collettivi di riferimento si intendono i contratti nazionali, territoriali, aziendali
5 Per i lavoratori stagionali, potrà costituire quota di cofinanziamento anche il costo del lavoro relativo al periodo di occupazione che eventualmente coincida con il periodo di partecipazione al Progetto formativo individuale; resta comunque l’obbligo del cofinanziamento dell’impresa al Progetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE dei Progetti:
Assistenza tecnica dell’Ente Bilaterale | ❑ Si 15 punti ❑ No 0 punti |
Coerenza fra motivazioni aziendali, motivazioni del lavoratore, profilo professionale del lavoratore interessato e programma corsuale | ❑ Fino a 60 punti |
Numero dipendenti dell’impresa | ❑ Da 1 a 49 dipendenti: 25 punti ❑ Da 50 a 249 dipendenti: 15 punti ❑ Da 250 dipendenti: 10 punti |
⏹ Comparto Creditizio-Finanziario
Possono PRESENTARE i Piani formativi:
Datori di lavoro iscritti al Fondo alla data di presentazione delle domande di finanziamento, per i propri dipendenti.
I lavoratori e le lavoratrici possono essere iscritti dall’Azienda ai corsi organizzati da:
a) università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,
c) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
d) società di consulenza e formazione con 5 anni di esperienza sul mercato e con un fatturato di almeno 2 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato.
NUMERO MASSIMO di Progetti individuali presentabili dall’azienda:
• Imprese con oltre 5.000 dipendenti: 20 Progetti individuali.
• Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 1.000 e 5.000: 10 Progetti individuali.
• Imprese con meno di 999 dipendenti: 5 Progetti individuali.
Suddivisione risorse
• Imprese con oltre 5.000 dipendenti: 45% della disponibilità finanziaria
• Imprese da 1.000 fino a 5.000 dipendenti: 30% della disponibilità finanziaria
• Imprese fino a 999 dipendenti: 25% della disponibilità finanziaria
Le risorse eventualmente non impegnate in uno o più dei raggruppamenti sopra indicati potranno essere utilizzate per finanziare progetti aziendali individuali di classi di imprese che abbiamo ricevuto richieste oltre la propria disponibilità.
Accordo sindacale
Accordo tra le Parti sociali sottoscritto in data 13 luglio 2005.
Il CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO per ogni singolo Progetto individuale:
Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 inclusi eventuali oneri fiscali non deducibili.
Le imprese coinvolte nel percorso formativo devono garantire il finanziamento di almeno il 30% del costo del Progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di stato. Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FOR.TE.; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE dei Progetti:
Motivazioni aziendali, profilo professionale del lavoratore interessato e programma corsale | ❑ Coerente 40 punti ❑ Sufficientemente coerente 20 punti ❑ Per niente coerente 0 punti |
Processi formativi atti alla riconversione professionale e programma corsuale presentato | ❑ Coerenti 40 punti ❑ Sufficientemente coerenti 20 punti ❑ Per niente coerenti 0 punti |
Partecipazione personale femminile al Piano Formativo. | ❑ meno del 35% 0 punti ❑ dal 35% 20 punti |
⏹ Comparto Assicurativo
Possono PRESENTARE i Piani formativi:
Datori di lavoro iscritti al Fondo alla data di presentazione delle domande di finanziamento, per i propri dipendenti.
I lavoratori e le lavoratrici possono essere iscritti dall’Azienda ai corsi organizzati da:
a) università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,
c) soggetti accreditati presso FORTE, secondo il Regolamento,
d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
e) società di consulenza e formazione con 5 anni di esperienza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato.
Numero massimo di Progetti individuali presentabili dall’azienda:
• Imprese che occupano 1000 dipendenti ed oltre: 12 Progetti individuali.
• Imprese con un numero di dipendenti compreso tra 400 e 999: 6 Progetti individuali.
• Imprese che occupano meno di 399 dipendenti: 4 Progetti individuali.
Suddivisione risorse
• Azienda con 1000 dipendenti e oltre: 60% della disponibilità finanziaria.
• Azienda da 400 a 999 dipendenti: 15% della disponibilità finanziaria.
• Azienda fino a 399 dipendenti: 25% della disponibilità finanziaria.
Le risorse eventualmente non impegnate in uno o più dei raggruppamenti sopra indicati potranno essere utilizzate per finanziare progetti aziendali individuali di classi di imprese che abbiamo ricevuto richieste oltre la propria disponibilità.
Accordo sindacale
Accordo tra le Parti sociali definito nell’ambito del Comparto Assicurativo in data 8 giugno 2005.
Il CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO per ogni singolo Progetto individuale:
Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 inclusi eventuali oneri fiscali non deducibili.
Le imprese coinvolte nel percorso formativo devono garantire il finanziamento di almeno il 30% del costo del Progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di stato. Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FOR.TE.; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE dei Progetti:
Motivazioni aziendali, profilo professionale del lavoratore interessato e programma corsale | ❑ Coerente 40 punti ❑ Sufficientemente coerente 20 punti ❑ Per niente coerente 0 punti |
Processi formativi atti alla riconversione professionale e programma corsuale presentato | ❑ Coerenti 40 punti ❑ Sufficientemente coerenti 20 punti ❑ Per niente coerenti 0 punti |
Partecipazione personale femminile al Piano Formativo. | ❑ meno del 35% 0 punti ❑ dal 35% 20 punti |
⏹ Comparto Logistica/Spedizioni/Trasporti
Possono PRESENTARE i Piani formativi:
Datori di lavoro iscritti al Fondo alla data di presentazione delle domande di finanziamento, per i propri dipendenti.
I lavoratori e le lavoratrici possono essere iscritti dall’Azienda ai corsi organizzati da:
a) università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
b) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle regioni italiane,
c) soggetti accreditati presso FORTE, secondo il Regolamento,
d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
e) società di consulenza e formazione con 5 anni di esperienza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell’ultimo bilancio approvato.
Numero massimo di Progetti individuali presentabili dall’azienda:
• grande impresa (oltre 250 dipendenti) – 10 Progetti individuali
• media impresa (da 50 a 250 dipendenti) – 7 Progetti individuali
• piccola impresa (da 25 a 49 dipendenti) – 5 Progetti individuali
• piccolissima impresa (da 1 a 24 dipendenti) – 5 Progetti individuali
Accordo sindacale
Accordo tra le Parti sociali sottoscritto in data 11 luglio 2005.
Il CONTRIBUTO MASSIMO CONCESSO per ogni singolo Progetto individuale:
Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 inclusi eventuali oneri fiscali non deducibili.
Le imprese coinvolte nel percorso formativo devono garantire il finanziamento di almeno il 30% del costo del Progetto, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli aiuti di stato. Il costo del lavoro non potrà essere ammesso al contributo di FOR.TE.; potrà tuttavia costituire parte del cofinanziamento delle imprese.
CRITERI DI VALUTAZIONE dei Progetti:
Coerenza profilo corsuale | tra motivazioni professionale e | aziendali, programma | ❑ Coerente ❑ Non coerente | fino a 70 punti (non finanziabile) |
L’impresa ha beneficiato di finanziamenti erogati a valere con l’Avviso 1/04 | ❑ No ❑ Si | 10 punti 0 punti | ||
Dimensione dell’impresa | ❑ Da 1 a 24 dipendenti: ❑ Da 25 a 49 dipendenti: ❑ Da 50 a 250 dipendenti: ❑ Oltre 250 dipendenti: | 20 punti 15 punti 10 punti 5 punti |
Appendice 2: Normativa relativa agli aiuti di Stato
Ai fini della determinazione del contributo concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai citati Regolamenti e specificati di seguito.
Regime di aiuti alla formazione (Regolamento 68/01 sugli aiuti alla formazione, modificato ed integrato dal Regolamento n. 363/2004).
L’aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate a seconda della dimensione dell’impresa, del tipo di formazione impartita e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell’impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:
Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera a) del Trattato
Per progetti di Formazione generale6 | Per progetti di Formazione specifica7 | |
GRANDI IMPRESE | 60 % | 35 % |
PMI8 | 80 % | 45 % |
Contributi per le imprese stabilite nelle aree art. 87 lettera c) del Trattato
Per | progetti | di | Per | progetti | di |
6 Per «formazione generale», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è «generale» se, ad esempio,
— è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
— è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
7 Per «formazione specifica», ai sensi del Regolamento 68/01 si intende la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente
8La Raccomandazione n. 1422 del 6 maggio 2003 della Commissione Europea ha determinato i requisiti sulla base dei quali un'impresa può essere definita "PMI".
La nuova definizione, che decorre a partire dal 1º gennaio 2005, sostituisce la precedente raccomandazione 96/280/Ce. Ai sensi della nuova Raccomandazione, la Piccola e media Impresa è distinta in: impresa di medie dimensioni, impresa di piccole dimensioni, impresa di piccolissime dimensioni.
L’ impresa di media dimensione e' quella che ha:
− un numero inferiore a 250 dipendenti;
− un fatturato annuale minore o pari a 50 milioni di euro (era 40 milioni nel 1996);
− un totale di bilancio che non supera i 43 milioni di euro (27 milioni nel 1996). L’ impresa di piccole dimensioni è quelle che ha :
− meno di 50 dipendenti;
− un fatturato minore o pari a 10 milioni di euro (era 7 milioni nel 1996);
− un totale di bilancio sempre di 10 milioni (era di 5 milioni nel 1996). Si considera di piccolissime dimensioni l'impresa che ha:
− meno di 10 dipendenti,
− un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di euro (cifra in passato non definita),
− la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale.
Formazione generale | Formazione specifica | |
GRANDI IMPRESE | 55% | 30 % |
PMI | 75 % | 40 % |
Altre aree
Per progetti di Formazione generale | Per progetti di Formazione specifica | |
GRANDI IMPRESE | 50 % | 25 % |
PMI | 70 % | 35 % |
Con riferimento al destinatario finale, le intensità di cui al riquadro precedente sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori e lavoratrici svantaggiati9.
Quando l’aiuto riguarda il settore del trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
− il partecipante al progetto non è un membro attivo dell’equipaggio, ma soprannumerario;
− la formazione venga impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.
Aiuti di importanza minore (“de minimis”)
Il Xxxxxxxx proponente può optare per l’erogazione dell’aiuto alla formazione in conformità al Regolamento CE n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore, così come modificato ed integrato dal Regolamento n. 1860/2004 (“de minimis”). La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello per il quale si chiede il contributo e i 2 precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 100.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.
La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.
Il regime in questione si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:
− al settore dei trasporti10;
9 I lavoratori svantaggiati sono così definiti in base all’articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001:
− qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell’avviso pubblico sul quale viene richiesto l’aiuto);
− qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
− qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
− durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
− qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
− durante i primi sei mesi dall’assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.
10 In attesa del Regolamento comunitario che estende anche a questo settore i benefici del “de minimis”.
− a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
− agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
− attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).
L’impresa che intenda avvalersi del regime “de minimis” allegherà al progetto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i contributi pubblici ricevuti nell’ultimo triennio consentono l’applicazione del regime in questione11.
La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
11 Ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo, e dunque alla sua attuale realtà economico – giuridica. Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.