CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI
Allegato 1) al Capitolato Tecnico
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SERVIZI AMBIENTALI
30.06.2008
….omissis…..
Art. 6 – Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi
PREMESSA
In caso di avvicendamento nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi di cui all’art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, le imprese sono tenute a osservare le seguenti disposizioni relativamente al subentronella gestione e al rapporto di lavoro del personale.
Tali disposizioni trovano applicazione, in termini di reciprocità, anche nel caso di avvicendamento tra imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del Servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.
In deroga all’art. 67 del vigente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di Cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.
2. L’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato – ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970 nonché quello di cui all’art. 55, lett. C) del vigente CCNL – addetto in xxx xxxxxxxxx xxxx specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.
Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell’organico di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione qualora l’impresa cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.
3. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l’impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso; vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrale B; ente previdenziale di appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.
4. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.
In pari tempo, l’impresa cessante trasmette alla RSU o, in mancanza, alle RSA e alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti l’elenco nominativo dei dipendenti interessati,
distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l’indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.
5. Qualora l’anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 4, l’azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.
6. A decorrere dal 240° giorno precedente l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l’impresa cessante non dà luogo a promozioni al livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, semprechè non ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 16 del vigente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 3.
7. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l’assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 2, l’impresa subentrante:
a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell’aggiudicazione ufficiale della gestione dell’appalto/affidamento all’impresa cessante e alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
b) richiede formalmente all’impresa cessante nonché al committente l’elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 4;
c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazionedi cui alla precedente lettera b), promuove incontri – ai quali può partecipare l’impresa cessante, per quanto di competenza – con le rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l’assunzione del personale interessato;
d) nell’ambito degli incontri di cui alla lettera c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell’organizzazione/erogazione del servizio.
8. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l’impresa cessante consegna all’impresa subentrante, oltre alla documentazione di cui al comma 7, lett. b), anche quella concernente:
• il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e successive modificazioni;
• le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l’inizio della nuova gestione;
• le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell’art. 42, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;
• le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di legge e del vigente CCNL;
• le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il Libretto formativo del cittadino – di cui all’art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e al Decreto Ministero Lavoro 10.10.2005;
• l’iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente.
9. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 2, assunto ex novo dall’azienda subentrante nella gestione dell’appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell’anzianità di servizio determinata dall’effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle
dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
L’azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i c.c.n.l. dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.
10. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:
a) nel contesto degli incontri di cui al comma 7, lett. d), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall’effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal vigente CCNL o da accordi collettivi inerenti l’organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l’azienda uscente;
b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico ai sensi del Protocollo 23.7.1993 in vigore presso l’azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall’articolo 2, lettera C) del vigente c.c.n.l.;
c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.
11. L’eventuale differenza retributiva individuale determinata dall’attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall’art. 16 del vigente CCNL sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:
a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello di inquadramento;
b) di ogni passaggio di livello d’inquadramento;
c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all’art. 2, lett. B) del vigente CCNL.
Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lettera c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle XX.XX. stipulanti congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti.
12. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 26.2.1982, n. 54 e dell'art. 6 della Legge 29.12.1990, n. 407 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell’azienda subentrante.
13. E’ fatto salvo il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della legge 8.8.1991, n. 274.
14. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un’impresa che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l’impresa subentrante si incontrerà con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle XX.XX. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni ex novo comunque regolate integralmente dal presente CCNL.
NOTA A VERBALE
L’esame congiunto di cui al comma 10, lett. a) del presente articolo si effettua anche nel caso in cui l’impresa cessante si riaggiudichi la gestione dell’appalto/affidamento di servizi di cui all’art. 3 del vigente CCNL.
DICHIARAZIONI CONGIUNTE
Le Parti stipulanti si danno atto che:
a) l’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito in legge 28.2.2008 n. 31, stabilisce la non applicabilità dell’art. 24 della legge n. 223/1991 alla fattispecie, regolata dal presente
articolo, relativa all’avvicendamento di imprese nel medesimo appalto con correlata assunzione da parte dell’impresa subentrante del personale ivi impiegato;
b) le parti confermano l’impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6.8.2001, prot.n. 1308/M35, agli Assessorati territoriali ed alle Direzioni territoriali del lavoro in ordine all’applicazione della legge 12.3.1999, n. 68, nel senso di non considerare aggiuntiva l’occupazione derivante dal subentro negli appalti ai fini della predetta normativa.
Art. 7 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
L'impresa, anche aggiudicataria dell’appalto/affidamento, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con la R.S.U. o in mancanza con le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del precedente articolo 6.
Art. 8 – Esternalizzazioni/Internalizzazioni
Le esternalizzazioni delle attività aziendali, di cui all’art. 3 “Campo di applicazione”, comma 1, che le parti intendono disciplinare sono:
1) quelle da effettuarsi mediante appalto o altre forme di affidamento;
2) quelle da effettuarsi mediante la costituzione di apposite società;
3) quelle da effettuarsi mediante affidamento da parte dell’Ente pubblico.
1. I contratti di cui al precedente comma, punto 1) relativi ai servizi ambientali, di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL, stipulati dalle imprese a partire dal 18.9.2008,fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria in calce al presente articolo, saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l’ammissione delle imprese alle gare, quali: iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell’art. 86, comma 3bis, del D.Lgs. 12.3.2006 n. 163;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici, la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge n. 68/1999 e D.Lgs. 8.6.2001 n. 231;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l’applicazione dell’art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale – sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l’esternalizzazione comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l’impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle XX.XX. stipulanti,congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti, in merito alle condizioni generali di
svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all’eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, i rappresentanti sindacali, di cui al precedente punto 3, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall’impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
6. Qualora l’azienda esternalizzi le attività di cui all’art. 3 “Campo di applicazione”, comma 1, mediante la costituzione di nuova società, di cui al 1° comma, p. 2) del presente articolo, effettuata successivamente alla data di sottoscrizione del presente CCNL, anche al personale di nuova assunzione viene applicato il CCNL del settore dei servizi ambientali.
7. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l’azienda è tenuta a dare informazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
8. Nel caso di acquisizione di rami d’azienda o di nuove gestioni di servizi affidati da Enti pubblici, di cui al comma 1 punto 3 del presente articolo, l’azienda che fosse tenuta, in forza di legge o di contratto, ad assumere personale già addetto al ramo o al servizio di cui ha acquisito la gestione, potrà scaglionare il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL, nell’eventualità che sia più favorevole di quello derivante dal CCNL in precedenza applicato, secondo una gradualità temporale da definire a livello aziendale. Qualora nell’arco temporale di dodici mesi non venga raggiunto l’accordo tra le parti, la gradualità temporale in cui ripartire l’eventuale maggior costo esistente tra i due contratti dovrà essere pari a tre anni.
9. Nel caso di applicazione dell’art. 2112 cod. civ., ferma restando l’anzianità di servizio già acquisita dal lavoratore, lo stesso conserva il maturato economico già conseguito a tale titolo prima dell’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., maturato che concorre a determinare l’importo massimo previsto per gli aumenti periodici di anzianità dall’art. 27 del presente CCNL. Per gli aumenti periodici di anzianità successivi all’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., al lavoratore si applica la cadenza prevista dal citato art. 27, fino a raggiungere l’importo massimo di cui al comma 6 dell’articolo medesimo.
NOTA A VERBALE
In relazione al divieto di subappalto di cui al punto 1, lett. h) e ad eventuali contenziosi, le parti, secondo le vigenti disposizioni di legge, si impegnano a fornire la valutazione ed interpretazione condivisa dei contenuti e delle finalità della norma.
NORMA TRANSITORIA
a) I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all’art. 3, comma 1, del vigente CCNL in essere alla data del 18/9/2008, sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
b) I contratti relativi ai servizi ambientali di cui all’art. 3 comma 1, del vigente CCNL stipulati successivamente alla data del 18/9/2008, nonché le eventuali proroghe dei contratti di cui al comma precedente sono disciplinati dalle norme del presente articolo, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1, lett. d) ed al punto 6, che entreranno in vigore ed avranno piena efficacia a far data dal 1° maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI
Le parti stipulanti convengono di svolgere, nell’arco di vigenza del CCNL, un’azione di monitoraggio dell’applicazione del presente articolo, i cui esiti saranno oggetto di esame tra le parti in sede di rinnovo del CCNL”
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