CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE QUADRO
(ai sensi dell’art. 13 comma 9 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 e s.m.i.)
Tra l’Accademia Nazionale di Danza con sede in Xxxxx Xxxxxx XXX, 0 – 00000 XXXX (di seguito Accademia), rappresentata dal Direttore, prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx,
C.F. PLMMRA56A49H501N e il Liceo Coreutico
………………………………………………………………………………………………………… con sede in …………………………………………………………….…………………..……….…. (di seguito Liceo), rappresentato dal legale rappresentante/dal Dirigente Scolastico
………………………………………………………...….…………………………………………… C.F……………………………………………………………………………………………………..
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ed in particolare l’art. 2, l’art. 3 comma 1, l’art. 7 e l’art. 13 commi 6,7,9, l’Allegato A e Allegato E che definisce il piano degli studi del Liceo Musicale e Coreutico (art. 7, comma 4) richiedendo, in prima attuazione, specifica convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza (art. 13, comma 9);
VISTO il D.M. 211 del 7 ottobre 2010: Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”, in particolare l’Allegato A – Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l’Allegato E riguardante la declinazione degli obiettivi di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;
VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti coreutici pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di
formazione coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;
VISTO lo schema di regolamento recante “Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell’art. 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” Bozza maggio 2012-nonché la nota 22 marzo 2012 prot. AOODPER n. 2320 e la Nota 16 maggio 2012, prot. AOODGPER n. 3714 del MIUR- Dipartimento per l’istruzione- Direzione Generale per il personale scolastico, riguardante “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx”.
VISTE le note del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione generale per il personale scolastico n. 1348 del 21.04.2010, n.4968 del 11.05.2010, e n.5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino, e le successive note: A00DPIT n.272 del 14.03.2011 e n. 2320 del 29.03.2012 (in cui si specifica che i docenti delle discipline coreutiche saranno reclutati in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza) che forniscono istruzioni, tra l’altro, sull’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo Musicale e Coreutico” alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul reclutamento del personale da destinare all’insegnamento delle discipline coreutiche, le cui graduatorie di istituto, di II e III fascia, sono state istituite e aggiornate dal Decreto MIUR del 1° giugno 2017, n. 374.
Classi di Concorso:
A-57 (Tecnica della danza classica)
A-58 (Tecnica della danza contemporanea)
A-59 (Tecniche di accompagnamento alla danza).
CONSIDERATO che l’Accademia è l’unica Istituzione nazionale preposta all’insegnamento della danza ed è autorizzata a rilasciare i titoli previsti dall’articolo 3 del “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, (regolamento emesso con Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 8 luglio 2005, G.U. n. 243 del 18-10-2005), oltre ai diplomi accademici di II livello, secondo quanto previsto dai Decreti MIUR-AFAM n.92 e 93 del 22-10-2004;
VISTE le finalità della Rete Nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” il cui Accordo è stato sottoscritto il 23 novembre 2011 presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica e il cui atto di rinnovo è stato sottoscritto l’11 novembre 2015, nel corso dell’Assemblea Nazionale dei Dirigenti scolastici dei LMC statali e paritari;
RAVVISATA la necessità di accogliere le indicazioni fornite dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica così come quelle formulate dalla Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici” affinché anche dopo la sottoscrizione di convenzioni omogenee da parte di tutti i Licei Coreutici statali e paritari per il primo quinquennio di attivazione, sia stipulata nei successivi anni, un’ulteriore convenzione tra l’Accademia e il Liceo entro
il 30 ottobre di ciascun anno scolastico con validità annuale, biennale, triennale o quinquennale a discrezione del Liceo.
□ PER I LICEI DI NUOVA ISTITUZIONE:
ESSENDO necessario provvedere alla stipula di una specifica convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza (D.P.R. 8n. 89/2010, art. 13, comma 9), valida per l’intero ciclo quinquennale a partire dall’attivazione della prima classe;
□ PER I LICEI PER I QUALI LA CONVENZIONE E’ SCADUTA:
Concluso il primo quinquennio, è nella facoltà dei singoli Licei richiedere la stipula di una nuova Convenzione con validità annuale, biennale, triennale o quinquennale.
Il Liceo richiede dunque di stipulare una nuova Convenzione con validità
…………………………….……... (annuale, biennale, triennale o quinquennale), in quanto la validità di quella precedente sottoscritta il ……………………….……. è cessata il
………………………….…
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse e l’Allegato A sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 1 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
Il percorso di formazione dei Licei coreutici è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della danza, con la precipua finalità di assicurare allo studente un livello di competenze pratiche e teoriche nella danza classica e nella danza contemporanea, sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, favorendo la maturazione della necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica richiesta per l’accesso ai corsi accademici di Alta formazione coreutica presso l’Accademia Nazionale di Danza, nonché agli altri corsi universitari.
Le Parti, con la presente Convenzione, intendono perseguire le seguenti finalità:
– assicurare il supporto tecnico didattico necessario al funzionamento del Liceo coreutico, coerentemente con quanto indicato dal D.M. 211/2010;
– definire, nel rispetto delle indicazioni fornite dal MIUR e con riguardo alle competenze proprie dei contraenti, le modalità e le forme della collaborazione fra Accademia e Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l’istituzione del Liceo coreutico, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;
– favorire la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione rivolte al personale docente del Liceo coreutico, eventualmente anche in Rete o in collaborazione con Istituzioni, Enti e Associazioni;
– realizzare, congiuntamente e/o con la formula dello scambio, manifestazioni culturali, incontri, mostre, dibattiti, interagendo con il territorio, gli Enti Locali e altre istituzioni; le predette iniziative dovranno coinvolgere, preferibilmente, tutte le componenti scolastiche e saranno inserite nel Piano dell’Offerta Formativa del Liceo coreutico;
– collaborare per valorizzare i percorsi di eccellenza degli studenti iscritti al Liceo coreutico, favorendo percorsi (di alternanza scuola-lavoro) per le competenze trasversali e l’orientamento.
ART. 2 – ONERI DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Allo scopo di realizzare le finalità della presente convenzione, l’Accademia, a fronte di un contributo economico annuale indicato nel successivo art. 3, si impegna a:
– individuare un docente dell’Accademia quale Referente per il Liceo coreutico, comunicandone il nominativo al Dirigente Scolastico che provvederà a formalizzarne l’incarico. Al docente Referente sono affidati i compiti indicati nel successivo art. 4 della presente convenzione;
– individuare, se necessario, un secondo docente dell’Accademia quale componente delle
commissioni per l’ammissione al primo anno e per il passaggio al Triennio di indirizzo, previste dal successivo art. 5, segnalandone il nominativo al Dirigente Scolastico che provvederà a
formalizzarne l’incarico;
– assicurare il costante collegamento con il Liceo e il supporto, anche a distanza, alle attività didattiche del Liceo;
– assicurare che il docente Referente per il Liceo coreutico effettui almeno un intervento per anno scolastico, per un impegno complessivo di una giornata, in coincidenza con le sedute relative alle prove di ammissione o di orientamento al Triennio di indirizzo;
– trasmettere a conclusione di ciascun anno scolastico, la relazione tecnica del docente Referente per il Liceo Coreutico.
ART. 3 – ONERI DEL LICEO
Il Liceo, allo scopo di realizzare le finalità della presente convenzione e tenuto conto di quanto indicato nel precedente art. 2, si impegna a liquidare all’Accademia e ai docenti impegnati nelle attività oggetto della Convenzione i compensi forfetari così determinati:
– all’Accademia la somma forfetaria annuale di €. 600,00 (seicento), quale contributo per le spese organizzative, da liquidare entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico;
– al docente Referente dell’Accademia un compenso forfetario annuale di €. 1000,00 (mille), per l’attività di consulenza e per due interventi presso la sede del Liceo, per un impegno complessivo di 2 giornate, da liquidare entro sessanta giorni dalle prestazioni effettuate presso la sede del Liceo;
– in caso di rinnovo della Convenzione dopo il quinquennio, il Liceo ha facoltà di richiedere anche solo un intervento del docente Referente per ogni anno scolastico, per gli esami di ammissione o le verifiche di passaggio al Triennio di indirizzo, per un impegno complessivo di una giornata. Ogni singolo intervento prevede un compenso forfetario di €. 500,00 (cinquecento);
– per ciascun ulteriore docente dell’Accademia, con l’esclusione del docente Referente, un compenso forfetario giornaliero di €. 400,00 (quattrocento) per l’intervento presso la sede del Liceo, previsto all’art. 2;
– per ogni ulteriore intervento richiesto al docente Referente dal Liceo oltre ai due interventi previsti al precedente punto 2, verrà corrisposto un compenso forfettario giornaliero di €. 300,00 (trecento). Tale compenso si applica anche al docente dell’Accademia impegnato in ulteriori interventi oltre a quelli previsti al punto 2;
– il rimborso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, delle spese relative a viaggi, vitto ed eventuale alloggio, sostenute dai docenti dell’Accademia per effettuare le visite concordate e deliberate nel POF d’istituto, le verifiche annuali, le prove per l’ammissione al primo anno e per il passaggio al Triennio di indirizzo presso la sede del Liceo. In caso di ritardo nel pagamento che superi i sessanta giorni dalla prestazione professionale di ciascun docente, l’Accademia si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione. Nel caso di prima istituzione, il Liceo è tenuto al pagamento, secondo gli importi stabiliti nel presente articolo, della sola parte della collaborazione regolarmente eseguita, qualora non si raggiunga il numero minimo di studenti necessario per l’attivazione della prima classe, secondo quanto stabilito dall’Ufficio Scolastico di competenza. Le verifiche annuali del docente Referente dell’Accademia e le ammissioni
svolte presso la sede dell’Accademia Nazionale di Danza, in base a quanto stabilito nell’Allegato A, art. 1, comma 1 della presente Convenzione, non prevedono l’erogazione di compensi. Secondo quanto disposto al successivo art. 6, ai docenti dell’Accademia impegnati nelle commissioni, istituite all’occorrenza e nominate dal Dirigente Scolastico di ciascun Liceo statale, per la formulazione di graduatorie provinciali come stabilito dal Decreto MIUR 01.06.2017, n. 374 al fine di reclutare i docenti delle discipline dell’indirizzo coreutico, il Liceo si impegna a liquidare un compenso forfettario di €. 200,00 (duecento) a docente, per ogni giornata di seduta della commissione presso la sede dell’Accademia. Tale compenso si applica anche per le giornate di seduta della commissione per la valutazione di eventuali ricorsi.
ART. 4 – COMPITI DEL REFERENTE DELL’ACCADEMIA
Il docente dell’Accademia, Referente per il Liceo coreutico, tenuto conto di quanto stabilito dalla presente Convenzione, s’impegna a:
– partecipare alle verifiche annuali, alle prove di ammissione al primo anno e di orientamento al Triennio di indirizzo di cui all’art. 2;
– supportare le attività didattiche del Liceo coreutico attinenti alle discipline di indirizzo;
– fornire consulenza tecnica, su eventuale richiesta del Dirigente Scolastico del Liceo, in merito ai locali adibiti alle discipline coreutiche, per quanto concerne l’adeguatezza degli stessi alle norme previste dal regolamento ministeriale e relativamente alle dotazioni necessarie al regolare svolgimento delle attività coreutiche (sbarre, pianoforte, impianto audio-video, sussidi, ecc.).
ART. 5 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO COREUTICO
L’iscrizione al Liceo Coreutico, come previsto dal D.P.R. 89/2010 all’art. 7, comma 2, è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze coreutiche come precisato nell’Allegato A della presente Convenzione che disciplina, inoltre, le competenze richieste per l’ammissione ai successivi anni. Nella fase di prima attuazione la Commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art. 7, comma 2 del D.P.R. 89/2010, per l’ammissione al primo anno e per il passaggio al Triennio di indirizzo, è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta: nel caso di Liceo nel primo anno di istituzione, dal Dirigente Scolastico, dal docente Referente di cui agli artt. 2 e 4 della presente Convenzione, da un docente indicato dal Direttore dell’Accademia; dal secondo anno di istituzione, il docente Referente di cui agli artt. 2 e 4 della presente Convenzione e due docenti di discipline coreutiche in servizio presso il Liceo Coreutico (ove possibile, uno di tecnica della danza classica e uno di tecnica della danza contemporanea). Il Presidente della Commissione è il Dirigente Scolastico, nel caso di Liceo al primo anno di istituzione. Dal secondo anno di istituzione, presiede la Commissione un membro designato dal Dirigente Scolastico. Lo stesso Dirigente affida a uno dei membri le funzioni di Segretario verbalizzante che provvederà a redigere il verbale di tutte le operazioni condotte. Liceo e Accademia concordano preventivamente il calendario della sessione di prove di ammissione e le modalità organizzative. Le Commissioni, tenendo conto di quanto indicato dal Collegio dei Docenti, adotteranno preliminarmente le modalità organizzative e i criteri di valutazione dei candidati al fine di verificare nella maniera più corretta ed imparziale che essi posseggano le competenze di cui all’Allegato A per l’accesso alle classi liceali. Il calendario della sessione di prove e ogni altra informazione utile agli studenti che devono sostenere le prove di ammissione sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica. Al termine della sessione il Dirigente Scolastico pubblica all’albo e sul sito web l’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo Coreutico. Il Liceo assicura la presenza di un docente pianista accompagnatore a tutte le sedute delle Commissioni esaminatrici sia per le ammissioni sia per il passaggio dal I al II biennio; per il primo anno d’istituzione del Liceo, ove non si sia già provveduto all’individuazione del pianista accompagnatore, è consentito l’utilizzo di basi musicali.
ART. 6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO
Le Parti si impegnano ad attivare forme di collaborazione al fine di favorire:
– l’acquisizione di metodologie comuni tra docenti dell’Accademia e docenti di ambito coreutico del Liceo;
– la collaborazione concreta, soprattutto in fase di avvio, tra docenti esperti AFAM e docenti di ambito coreutico del Liceo, per giungere alla definizione delle competenze in uscita del Liceo che devono necessariamente essere correlate alle competenze in entrata dei corsi Triennali dell’Accademia;
– la sperimentazione, anche in relazione alla definizione delle competenze per accedere alle future classi di concorso di discipline coreutiche, nonché la rilevazione dei potenziali sviluppi e delle criticità del Liceo Coreutico in modo da poter fornire dati significativi anche ai fini di monitoraggi locali e nazionali;
– la raccolta di dati e materiali utili per la progettazione didattica e per i monitoraggi locali e nazionali. Il Liceo potrà avvalersi anche della consulenza dell’Accademia nel monitoraggio delle discipline dell’area di indirizzo del Liceo Coreutico, così come identificate dall’Allegato E del DPR 15 marzo 2010 n. 89 e meglio specificate nel D.M. 211/2010:
Tecnica della danza classica Tecnica della danza contemporanea
Laboratorio coreutico afferente alla Tecnica della danza classica
Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza Laboratorio coreografico della danza classica
Laboratorio coreografico della danza contemporanea Storia della danza
Storia della musica
Per agevolare le attività di monitoraggio, i docenti Referenti forniranno consulenza tecnica al Dirigente Scolastico ai fini della programmazione didattica annuale dei docenti del Liceo.
Per l’insegnamento delle suddette discipline si richiede necessariamente un diploma specialistico rilasciato dall’Accademia Nazionale di Danza o titolo straniero riconosciuto equivalente in base all’art. 5 della Legge 148/2002. Resta inteso che le lezioni delle discipline coreutiche e i laboratori coreutico e coreografico, sono accompagnate dal pianista accompagnatore inserito nella specifica graduatoria che include anche l’insegnamento di discipline musicali per la danza.
ART. 7 – NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 10 D.M. 363/98, sul Liceo gli obblighi previsti dal DLGS 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Liceo che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Il Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche, culturali o di spettacolo presso le proprie strutture, ed eventualmente in quelle dell’Accademia, siano assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni, anche in itinere. L’Accademia analogamente assicura che il proprio personale, impegnato nelle attività previste dalla presente Convenzione, ovvero nelle attività disposte al precedente art. 2 presso le strutture del Liceo, sia assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni, anche in itinere.
ART. 8 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI
Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, s’impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente Convenzione.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni, di cui alla presente Convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679 e del DLGS n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. Titolare dei dati è il Liceo.
ART. 10 – VALIDITA’, EFFICACIA, MODIFICHE
La sottoscrizione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dagli organi competenti delle rispettive istituzioni.
□ PER I LICEI DI NUOVA ISTITUZIONE:
La validità della presente Convenzione per l’intero ciclo QUINQUENNALE decorre dalla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Istituzioni ed è comunque subordinata all’effettiva attivazione della prima classe così come stabilito nel precedente articolo 3, comma3.
□ PER I LICEI PER I QUALI LA CONVENZIONE E’ SCADUTA:
Il Liceo richiede di stipulare una nuova Convenzione con validità …………………………….……...
(annuale, biennale, triennale o quinquennale), in quanto la validità di quella precedente sottoscritta il
……………………………………...……. è cessata il …………………………………….……….…
Vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalle Convenzioni stipulate tra le due Istituzioni per gli anni precedenti. La presente Convenzione potrà essere aggiornata di comune accordo, a condizione che le modifiche non compromettano le attività didattiche già avviate.
ART. 11 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un congruo termine entro il quale provvedere all’adempimento. Qualora persista l’inadempienza e/o non si raggiunga l’accordo entro 90 giorni dall’insorgere della controversia, la stessa verrà risolta nelle sedi di competenza.
VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO Roma,
Per l’Accademia Nazionale di Danza di Roma Per il Liceo
Il Direttore, Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Il Dirigente Scolastico / Legale rappresentante
ALLEGATO A
LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA REGOLAMENTO
SULLE MODALITA’ DI AMMISSIONE E VERIFICA DELLE COMPETENZE COREUTICHE
ART. 1 AMMISSIONI AL PRIMO ANNO
1. Sessioni
Per l’ammissione alla frequenza del primo anno è istituita dal Liceo Coreutico una sessione ordinaria di esami per ciascun anno scolastico. Una seconda sessione suppletiva potrà essere istituita per gli allievi che siano stati impossibilitati per motivi di salute documentati a sostenere la prova nella sessione ordinaria, o che siano stati ammessi con riserva di nuova valutazione a seguito di un recupero tecnico mirato, o che abbiano, successivamente allo svolgimento della sessione ordinaria, presentato l’iscrizione al Liceo Coreutico.
Le date, stabilite sulla base delle richieste pervenute al Liceo coreutico, sono concordate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, con il docente Referente dell’Accademia per le discipline coreutiche dell’Istituto.
Presso la sede dell’Accademia sono previste due sessioni straordinarie. Una nel mese di luglio e una nel mese di settembre. Le date, stabilite sulla base delle richieste pervenute al Liceo Coreutico, sono concordate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, con il docente Referente dell’Accademia per le discipline coreutiche dell’Istituto.
2. Le ammissioni si svolgono alla presenza della Commissione prevista dall’art. 5 comma 2 della Convenzione. Sono ammessi al Liceo Coreutico gli studenti ritenuti “idonei” in base ai requisiti d’accesso definiti dall’Accademia Nazionale di Danza nel Profilo di entrata a norma dell’art. 7, comma 2 del DPR n. 89/2010, di seguito specificati:
“L’ammissione al primo anno della sezione coreutica del Liceo musicale e coreutico è subordinata al possesso di requisiti fisici e tecnici che consentano allo studente di raggiungere al termine del quinto anno il livello qualitativo richiesto per l’accesso all’Alta Formazione coreutica. Riguardo alla tecnica lo studente deve dimostrare di possedere un allineamento posturale bilanciato e una corretta impostazione delle gambe, dei piedi, delle braccia, delle mani, della testa. Deve avere una buona capacità di orientamento nello spazio e uno spiccato senso ritmico. Le conoscenze tecniche devono includere gli elementi di base della sbarra e del centro, la costruzione corretta di tutte le piccole e grandi pose e dei relativi passaggi in equilibrio su una sola gamba. Nel salto, nel giro e nel
lavoro sulle punte l’allievo deve dare prova di possedere un’impostazione di base e la conoscenza dei passi principali”.
3. Lo studente che non risulta “idoneo” all’ammissione al primo anno presso il Liceo Coreutico statale o paritario dove ha presentato domanda non può sostenere ulteriore prova di ammissione presso un altro Liceo Coreutico statale o paritario. Lo studente che risulta, invece, “idoneo” all’ammissione al primo anno del Liceo Coreutico, ma non in posizione utile per essere inserito nella classe, può inoltrare domanda di ammissione in tutti i Licei Coreutici che dovessero avere disponibilità di posti.
ART. 2
AMMISSIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE
1. Lo studente che chiede l’ammissione alle classi successive alla prima, deve preventivamente frequentare, presso il Liceo in cui chiede l’iscrizione, alcune lezioni di Tecnica della danza classica e Tecnica della danza contemporanea nella classe precedente a quella richiesta. Ciò al fine di consentire la valutazione del livello di preparazione tecnica dello studente rispetto ai programmi svolti nella classe in cui si dovrà inserire. La valutazione positiva dei docenti di Liceo delle materie tecniche consentirà allo studente di sostenere la prova d’ammissione di fronte alla Commissione prevista dall’art. 5 della Convenzione.
2. Nel caso in cui la Commissione si esprima per l’ammissione dello studente ad una classe successiva alla prima, l’allievo sarà inserito nella nuova classe come prevede la normativa ministeriale vigente riguardo il passaggio ad un altro percorso di studi. Saranno attivate, ove necessarie, tutte le iniziative per il recupero in itinere al fine di colmare le eventuali lacune con particolare attenzione alle materie specifiche.
Nel caso in cui la commissione giudichi l’allievo non in possesso della preparazione tecnica adeguata per la classe per la quale tenta l’ammissione, ma che venga ritenuto in possesso dei requisiti tecnici richiesti per frequentare la classe precedente, la commissione potrà ammettere lo studente in una classe inferiore.
3. Il risultato positivo dell’ammissione consente allo studente di iscriversi unicamente presso il Liceo Coreutico in cui ha sostenuto la prova.
ART.3
VERIFICHE DI AMMISSIONE, VERIFICHE DI PASSAGGIO DAL I AL II BIENNIO, VERIFICHE ANNUALI
1. La Commissione della prova di ammissione al primo anno compilerà un verbale riepilogativo delle modalità adottate per la verifica e dei criteri di valutazione, nonché predisporrà un’apposita scheda di “Certificazione delle competenze in entrata” per ciascuno studente esaminato. Redigerà poi l’elenco dei candidati ammessi e quello, eventuale, dei candidati non ammessi. Il risultato positivo della “Certificazione delle competenze in entrata” darà luogo alla formazione di una graduatoria interna che potrà anche essere utilizzata dal Liceo in presenza di un numero limitato di posti disponibili.
2. La verifica orientativa per il passaggio dal 1° al 2° biennio si svolge preferibilmente tra maggio e giugno, prima dello scrutinio di fine anno scolastico, con il conseguente orientamento tra Sezione Danza classica o Sezione Danza contemporanea. Lo studente è valutato sulla base del percorso svolto nel biennio, dei voti ottenuti nelle due tecniche e del giudizio globale dei docenti di Tecnica della danza classica e di Tecnica della danza contemporanea. La verifica di passaggio consiste nell’esecuzione collettiva di una lezione di Tecnica della danza classica e di una lezione di Tecnica della danza contemporanea, svolte sul programma predisposto dai docenti delle suddette discipline. La Commissione avuto riguardo degli esiti delle verifiche, delle indicazioni dei docenti e delle aspirazioni degli allievi, formulerà il giudizio di orientamento che dovrà essere adeguatamente motivato.
3. Le verifiche annuali previste per l’ammissione dei candidati esterni al 2° anno del Primo biennio, al 1° e al 2° anno del Secondo biennio e al 5° anno, si svolgono di norma tra maggio e giugno con la supervisione del docente Referente dell’Accademia per le discipline coreutiche dell’Istituto.
ART. 4
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DELLE DISCIPLINE COREUTICHE
1. La programmazione didattica annuale delle discipline tecniche e dei laboratori ad esse afferenti è a cura dei docenti titolari delle materie specifiche che, tenuto conto del livello di “entrata” della classe, delle indicazioni nazionali del D.M. 211/2010 e delle indicazioni dell’Accademia Nazionale di Danza, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, annualmente monitorati dal docente Referente dell’Accademia per le discipline coreutiche dell’Istituto. I docenti di tutte le discipline dell’indirizzo coreutico, comprese quelle a carattere teorico (Teoria e pratica musicale per la danza, Storia della danza, Storia della musica), sono tenuti a consegnare, per opportuna informazione, copia della programmazione didattica annuale al docente Referente dell’Accademia entro il mese di dicembre dell’anno scolastico in corso.
2. Il processo di convergenza tra Liceo Coreutico ed Accademia Nazionale di Danza, per quanto attiene la definizione dei livelli di competenze teoriche e pratiche, renderà unitaria e pressoché uniforme, sul piano nazionale, la Programmazione delle discipline coreutiche nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascun istituto.