SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PALESTRA “D. ORI” E DEL PALASPORT “L. LEONI” - POSTI NEL CAPOLUOGO IN VIA DON MINZONI ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
COMUNE DI COLLECCHIO Provincia di Parma |
Viale Libertà, 3 - CAP 43044 - 🕿. 0521/301266 – fax 0521/301120 - P.I./C.F. 00168090348
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PALESTRA “D. ORI” E DEL PALASPORT “X. XXXXX” - POSTI NEL CAPOLUOGO IN VIA DON MINZONI
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
Lo scopo della presente concessione riguarda la gestione, l’utilizzo, la conservazione ed il miglioramento della struttura e della Palestra D. Ori, per le fasce d’orario eccedenti l’uso scolastico e del Palazzetto X. Xxxxx, posti in Xxx Xxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx, per finalità sportive e di aggregazione sociale
Nel presente capitolato il Comune di Collecchio viene denominato in seguito per brevità Comune, mentre la ditta
/società concessionaria viene denominata per brevità Gestore.
La finalità prioritaria è quella della promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità di Collecchio ed in particolare ai giovani.
I criteri di fondo cui si deve ispirare la gestione sono:
a) la ricerca della massima qualità nella conduzione della struttura e degli impianti e nella organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
b) garantire l’uso più aperto, completo ed equo della struttura e degli impianti, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenti e delle diverse caratteristiche delle attività;
c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma soprattutto a sviluppare la pratica sportiva nel Comune di Collecchio perseguendo in tal modo il pubblico interesse.
L’uso degli impianti per manifestazioni diverse da quelle compatibili con le strutture, organizzate dal gestore o da altri soggetti/associazioni, dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio sport del Comune, almeno dieci giorni prima della manifestazione.
E’ vietata a pena di revoca immediata dell’affidamento, la subconcessione della presente gestione.
ART.2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata della convenzione è fissata in cinque anni, con decorrenza dal 01.01.2021 a tutto il 31.12.2025, con possibilità di rinnovo.
Il Comune potrà revocare l’affidamento in qualsiasi momento con preavviso di tre mesi per ragioni di pubblico interesse, per gravi motivi e per provate inadempienze contrattuali.
ART. 3 - RISERVA DEL COMUNE
Il Comune e per esso l’Assessorato allo Sport, si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti, salvo l’impegno a ripristinare lo stato dei luoghi, per propri fini e manifestazioni, previo accordo con il Gestore e salvaguardando il calendario d’uso degli impianti.
ART. 4 – IDENTIFICAZIONE IMPIANTI
Le strutture oggetto del presente capitolato sono situate nel territorio del Comune capoluogo – Via Don Minzoni, così denominati:
PALESTRA D. ORI – Palestra ad uso scolastico PALAZZETTO DELLO SPORT X. XXXXX
LA CURA E GESTIONE DELLE AREE A VERDE PERTINENZIALI COMPRESE TRA LE PALESTRE E I PLESSI SCOLASTICI;
ART. 5 – MODALITA’ D’USO E D’ACCESSO DEGLI IMPIANTI
Il Gestore è tenuto a gestire l’impianto garantendo il massimo utilizzo e la fruibilità secondo criteri propri dell’uso per la promozione culturale e sportiva in genere. Le modalità di utilizzo delle palestre e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale (piano di utilizzo) presentato in sede di offerta, le cui priorità sono:
- garantire un’apertura minima giornaliera delle palestre dalle ore 8,00 alle ore 23 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato, oppure sino alle ore 19,00 in caso necessità motivata;
- promuovere, attuare, coordinare e pubblicizzare tutte le forme di attività motoria e ricreativa compatibili con la natura degli impianti;
L’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi si ispira al principio del libero accesso agli stessi a favore dei cittadini del comune di Collecchio.
L’uso degli impianti per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dalla società concessionaria tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:
• attività delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Collecchio;
• attività per disabili;
• attività connesse ad attività formative di base;
• utilizzo da parte della pubblica amministrazione,
• utilizzo da parte di gruppi o associazioni locali di carattere amatoriale, sportivo ecc.
• utilizzo da parte di singoli cittadini;
• attività delle società sportive con sede a Collecchio e con la maggioranza dei tesserati residenti nel comune che effettuano attività con atleti fino a 18 anni;
L’utilizzo per attività scolastiche è gratuito.
Al fine di permettere un uso appropriato della struttura e degli impianti sportivi, il Gestore curerà di predisporre, sulla base delle richieste pervenute un programma di massima di utilizzo degli stessi, concordandolo con il Comune entro il 30 agosto di ogni anno.
Detto programma dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso l’impianto.
In sede di predisposizione del programma su indicato, il concessionario è invitato a tenere nel massimo conto possibile le indicazioni formulate dall’Assessorato allo sport del Comune di Collecchio, nell’interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione della disciplina sportiva.
L’Amministrazione ed il Gestore assumono il reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l’interruzione delle attività programmate. Il Gestore assume l’impegno di assicurare ai partecipanti delle varie attività sportive , la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni , segnalando di volta in volta, la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare l’utenza.
Il gestore si impegna a garantire che l’ingresso e l’utilizzo della palestra adibita alla pesistica sia consentito sono in presenza di personale in possesso dei requisiti previsti dalla pertinente normativa regionale vigente.)
ART. 6 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO – MANUTENZIONI ORDINARIE
L’affidamento del servizio di cui all’articolo precedente, comprende:
a) la gestione dell’organizzazione delle attività;
b) la conduzione degli impianti, ovvero il compimento di tutto quanto è necessario per il regolare funzionamento degli stessi;
c) sfalcio delle aree pertinenziali;
In particolare II gestore è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e strutture concesse, nonché a quella straordinaria che derivi da omessa o non sufficiente manutenzione ordinaria, fatto salvo la gestione dell’impianto di riscaldamento che rimane in carico al Comune di Collecchio.
Gli adempimenti di manutenzione ordinaria sono riportati a titolo esemplificativo nell’allegato piano di conduzione tecnica delle strutture, al cui rispetto il concessionario, è tenuto;
Il Gestore deve ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare dovrà dotarsi di un Servizio di Prevenzione e Protezione, redigere i necessari documenti di valutazione di tutti i rischi e il Piano di Emergenza.
Deve, inoltre, garantire l’organizzazione della sicurezza ai sensi del suddetto Decreto Legislativo, in particolare gestendo le strutture e gli impianti con personale qualificato in possesso di comprovata idoneità tecnico professionale alla mansione.
II Gestore deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
ART. 7 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
Fatto salvo l’obbligo da parte del gestore di provvedere alle manutenzioni e riparazioni ordinarie, le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico dell’Amministrazione comunale.
Il Gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune, dimostrando di aver effettuato le periodiche manutenzioni ordinarie, la necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di riparazioni urgenti, rientranti nella straordinaria manutenzione, potrà provvedere lo stesso Gestore, previa deliberazione di Giunta Comunale.
Il rimborso delle spese sostenute avverrà a seguito delle relative fatture e a successiva verifica dei lavori eseguiti.
ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire: cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto ai sensi dell’art 103 del dlgs 50/2016.
Art. 9 - REFERENTE
Il Gestore dovrà, al suo interno, nominare un referente ed un suo sostituto che intratterrà i rapporti con l’Ufficio Sport e con l’Ufficio tecnico del Comune.
ART. 10 - ONERI A CARICO DEL GESTORE
Il Gestore ha l’obbligo di mantenere sulla struttura e sugli impianti personale qualitativamente e quantitativamente necessario (assistenza agli utenti, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, sicurezza, primo soccorso, pubblico spettacolo) all’adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, antincendio ed emergenza.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Gestore può valersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’amministrazione comunale da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il Gestore ha pure l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
Oltre agli obblighi altrove previsti in altri articoli della presente convenzione, il Gestore si impegna:
- a riconsegnare l’impianto alla scadenza della concessione nello stato di consegna di cui al verbale relativo, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
- a sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti all’organizzazione dell’attività;
- alla apertura e chiusura dei locali e riordino degli attrezzi;
- a consentire l’accesso agli impianti a dipendenti del Comune o a soggetti comunque da quest’ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di controllo sul funzionamento del servizio;
- a prestare la propria collaborazione ad eventuali iniziative o manifestazioni programmate e organizzate dall’Amministrazione che si svolgono nell’impianto;
- dovrà, inoltre, essere intestatario dei contatori di luce, di acqua e del contratto telefonico, della Tari e di eventuali altre tariffe/tasse; le relative spese saranno a carico del gestore;
- alla gestione e la conduzione dell’impianto elettrico (compresa l’illuminazione) e idrico-sanitario, con riferimento alle manutenzioni ordinarie;
- a tenere gli impianti perfettamente funzionanti e conformi alla normativa antinfortunistica;
- alla gestione, custodia degli impianti e al coordinamento dell’uso degli impianti, con chiusura e apertura quotidiana degli stessi;
- ad avere la disponibilità di tutti i mezzi meccanici, gli attrezzi, materiali per l’igiene e pulizia della struttura, per le disinfestazioni, per il servizio di assistenza sanitaria ( primo soccorso) e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio;
- ad eseguire lo smaltimento di tutti i materiali di risulta, con assunzione di oneri e spese;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà presentare al Comune una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte negli impianti sportivi nell’anno precedente in particolare dovrà fornire i dati relativi a:
• manutenzioni ordinarie eseguite;
• orari di apertura di ciascun impianto;
• orari di utilizzo degli spazi da parte delle associazioni/società sportive, del pubblico e delle scuole, organizzazione di corsi sportivi e relativa affluenza;
• Inoltre entro tale termine, il gestore dovrà presentare regolare rendiconto economico (costi e ricavi) dell’anno precedente. La mancata presentazione di tale documento sarà motivo di non pagamento del canone annuo. La comunicazione della recessione dovrà avvenire entro il successivo mese di febbraio.
- A fornire un numero adeguato di addetti all’emergenza, al primo soccorso e all’antincendio (da valutare puntualmente in relazione al tipo di attività svolta, tra cui corsi, insegnamento, pulizia, custodia, sicurezza, manifestazioni con presenza di pubblico) e personale adeguatamente formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e del D.M. del 16/03/98;
- A rispettare le norme e i protocolli per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività svolte nelle palestre.
ART. 11 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone( ivi compresi eventuali dipendenti, volontari, soci ecc.) e alle cose arrecati in conseguenza della gestione degli impianti e non potrà in alcun modo responsabilizzare il comune; pertanto si obbliga a tenere indenne il comune da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta a tal fine avanzata da terzi, anche oltre gli importi di copertura assicurativa sotto indicati.
A tal fine si impegna a:
- a stipulare apposita polizza R.C.T.( responsabilità civile verso ) con massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 per sinistro, sia per danni a persona che per danni a cose ed animali, rischio incendio dei beni immobili e mobili in essi contenuti; la polizza dovrà altresì prevedere l’estensione dell’assicurazione alla Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro ( R.C.O) con massimali non inferiori a €. 2.500.000,00 per prestatore d’opera infortunato e per sinistro, la cui copia dovrà essere depositata presso l’Ufficio Sport del Comune.
ART. 12- TARIFFE , ORARI E RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Il Gestore è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale e ad adeguarsi alle successive variazione apportate. Il Gestore ha facoltà ad effettuare proposte in ordine alle tariffe stesse, e può in ogni momento diminuire le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe sono introitate dal Gestore.
L’uso della struttura e degli impianti sportivi da parte della Amministrazione comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite è a titolo gratuito.
Gli orari di apertura degli impianti sono stabiliti all’inizio di ogni anno di comune accordo tra Amministrazione Comunale e Gestore. Gli orari suddetti saranno resi noti alla collettività a cura del concessionario.
ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Collecchio a fronte della gestione , perfetta cura e manutenzione ordinaria degli impianti, corrisponderà al Gestore il canone annuo posto in sede di gara, in ribasso sull’importo a base di gara di € 59.000,00 oltre IVA di legge.
Il canone annuo, derivante sarà corrisposto in tre rate anticipate con scadenza:
1^ rata 31 gennaio; 2^ rata 31 maggio;
3^ rata 30 settembre di ciascun anno.
Il canone potrà essere rivisto in ribasso qualora le condizioni di redditività degli impianti, a fronte di sponsorizzazioni o di maggiori tariffe introitate , aumentino.
E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell’intero complesso.
ART. 14 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
La consegna dell’impianto avviene previa redazione di un verbale di inventario in contraddittorio fra il Gestore e un incaricato del Comune. In detto verbale sono descritte le parti componenti l’impianto, accessori, infissi con specificazione delle qualità e dello stato di manutenzione e di ogni eventuale riserva espressa dalle parti.
Allo scadere del contratto sarà redatto con la stessa modalità un verbale di riconsegna dell’impianto. Ogni riserva attinente la gestione, anche se precedentemente espresse da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.
ART. 15 – CONTROLLI PERIODICI
L’Amministrazione, per garantire la gestione efficace ed efficiente del servizio, si impegna a mantenere un rapporto costante e costruttivo di confronto con il Gestore.
ART 16 - MIGLIORIE
Il Gestore può apportare all’impianto migliorie, previa autorizzazione del Comune, che al termine della gestione entrano nel patrimonio del Comune.
II Gestore può inoltre proporre l'effettuazione di migliorie riguardanti interventi strutturali tesi a ridurre il costo di funzionamento della struttura (risparmio energetico) e migliorie impiantistiche (adeguamenti e riqualificazioni).
Il Gestore potrà inoltre proporre migliorie destinate da una migliore fruibilità dell’impianto all’ampliamento della attività sportiva, che verranno valutate in sede di gara, ai fini della qualità del progetto di gestione. Le opere, una volta realizzate dal Gestore, previa autorizzazione del Comune, rimarranno di proprietà dello stesso e costituiranno parte integrante sul suo patrimonio, senza compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso.
ART. 17 - DIVIETO DI SUB-APPALTO
Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, è vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.
Il Concessionario potrà valersi di ditte specializzate per la conduzione dei servizi di pulizia, custodia, biglietteria e pubblicità, nonché per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di quelle previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale
ART. 18 - CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE E PENALITA’
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, previa formale diffida ad adempiere l’esecuzione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto qualora si verifichino i seguenti motivi:
- mancata effettuazione con la dovuta diligenza delle opere di manutenzione ordinaria oltreché mancata reintegrazione delle dotazioni;
- irregolare conduzione degli impianti;
- grave inadempimento e /o reiterate ( almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni della presente convenzione;
- arbitrario abbandono della struttura e degli impianti;
- mancato perseguimento delle finalità proprie della struttura e degli impianti sportivi;
- danni agli ospiti, fruitori, Amministrazione comunale derivanti da dolo o colpa grave;
- non ottemperanza di quanto stabilito dalla presente convenzione;
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di revocare l’affidamento per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento, dandone preavviso con lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l’Associazione /Società Sportiva o venisse modificato l’atto costitutivo mutandone i principi a cui oggi è ispirato.
In ogni caso la revoca dell’affidamento per i motivi di cui al presente articolo non fa sorgere in capo al Gestore alcun diritto al risarcimento dei danni o a compensi di alcuna natura.
Nel caso si riscontrino inadempienze che non comportano la revoca della concessione si procederà all’applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna inadempienza contrattuale.
ART. 19 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all’applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Parma.
ART. 20 - RICHIAMI NORMATIVI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, viene fatto rinvio alle norme di cui appresso, in quanto compatibili:
- norme in materia di affidamento di pubblici servizi;
- norme disciplinanti la contabilità generale dello Stato;
- norme in materia sanitaria;
- norme in materia di Sicurezza;
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formazione del contratto, comprese le spese di registrazione, fanno carico al gestore.
ART. 22 – DISPOSIZIONI DI RINVIO
1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:
a. dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l’attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);
b. dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;
c. dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi;
2. Le parti danno atto che l’esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del medesimo D.lgs 09.04.2008, n. 81, in quanto:
non essendo prevista (nell’espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale del Gestore e di quello del Comune , non vi sarà alcuna interferenza fra essi;
essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale del gestore, nell’espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso al pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza del pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell’impianto sportivo, ma forse li ridurrà.
Si allega al presente schema: