SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per l’esecuzione della Fornitura ed implementazione di una soluzione di sicurezza IoT/OT – Codice Appalto n. 70505 – Codice CIG n. ……………. – Contratto SAP n. ………………….
TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 (nel seguito, per brevità, anche “ASPI”), in persona di …………… (C.F. …), nella sua qualità di pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto
essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”) e di
…………… (C.F. …), il quale/la quale interviene nel presente atto quale firmatario/a, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta procura
E
……………………, con sede e domicilio legale in ……………………, Via ……………………. - Codice
Fiscale n…………………- Partita I.V.A. n… , in persona del/della Sig. / Sig.ra , (C.F.
…), nella qualità di pro tempore giusta i poteri a lui/lei conferiti, / [eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità
di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con , avente sede legale in
…………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. (Mandante)
con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… , Codice Fiscale n.
…………… e Partita I.V.A. n. (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”);
Codice fornitore …………………….
di seguito, anche definiti congiuntamente “Parti”
PREMESSO:
- che ASPI è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già “A.N.A.S.”) (di seguito, per brevità, anche “Concedente”);
- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. …… del ,
sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento delle attività di cui in epigrafe;
- che, a seguito dell’anzidetta procedura, è risultato/a aggiudicatario/a …………… (di seguito, anche,
“Appaltatore”) che ha presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa / ;
- che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente contratto;
- / [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. …/… in data …/…/… per Dott. … Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile di …, le Imprese … … … si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa …, conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /
- / [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] l’impresa …, nella documentazione prodotta nella procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società “…”, con sede legale in …, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …, e la società “…”, con sede legale in ……, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …; /
- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
- che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attività” si intendono il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto;
- che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
- che l’applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva
valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI. Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l’esecuzione delle attività indicate in epigrafe che consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’acquisto ed implementazione di un sistema combinato di asset management, network monitoring e vulnerability analysis per i dispositivi OT e applicativi di controllo a supporto (Industrial Automation and Control System, IACS) in uso presso la Committente.
La natura e la descrizione delle attività oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e nei documenti allegati al presente contratto così come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore.
Tali documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- Capitolato Tecnico;
- Condizioni generali per acquisto di beni e servizi in ambito informatico;
- Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione dei contratti per l’acquisizione di prestazioni e servizi
IT;
- Lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”);
- Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;
- Garanzia Definitiva;
- Polizza RCT/O;
- / Contratto di avvalimento /.
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra.
Articolo 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi/delle forniture oggetto del contratto è pari a € … (…/…), oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi di cui € 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza /.
Articolo 4 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.
Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:
- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’appalto;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli/e realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto, in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE”;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nello schema del presente contratto, nel Capitolato Tecnico ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
/ [in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l’incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell’offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /
Articolo 5 ANTICIPAZIONE
Il presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si darà luogo all’anticipazione del prezzo.
Articolo 6 REVISIONE PREZZI
In conformità all’art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo della fornitura, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo FOI, elaborati dall’ISTAT e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del Codice.
Il Committente verificherà la variazione dell’indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni variazione sarà rappresentato dal valore dell’indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta. Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così anche per i successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l’indice medio del semestre, il quale verrà confrontato con l’indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo della fornitura in modo da determinare l’applicazione o meno del meccanismo di revisione.
L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento avverrà in relazione all’80 per cento dell’importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento o, laddove l’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di
riferimento e sarà corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento della accertata variazione.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l’importo del primo Stato di Avanzamento successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all’Appaltatore le modalità con cui l’importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore nei confronti del Committente.
Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene operato in eccesso all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l’accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.
La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.
Articolo 7
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE
Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.
La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano.
Le comunicazioni tra il Committente e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 8 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Il Committente ha individuato l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto.
Articolo 9 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore è il Sig nato a
…………………. il …………. firmatario del presente atto nella sua qualità di / giusta procura
allegata al presente contratto. /
Articolo 10 DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) è il sig , nominato dal Committente e chiamato
a controllare l’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.
Articolo 11
REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione del presente contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione della fornitura appaltata. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice.
Il Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il Responsabile Unico del Progetto per l’esecuzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attività ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice.
Il Responsabile Unico del Progetto, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente contratto.
Articolo 12 GARANZIA
L’Appaltatore garantisce la corretta funzionalità delle licenze software e componenti hardware fornite per l’implementazione della soluzione per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di attivazione delle stesse.
In detto periodo l’Appaltatore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza o difformità di quanto fornito rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto, fatto salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.
L’intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena la problematica si manifesti. Qualora l’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o difformità, il Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A/R, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore.
Articolo 13 GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva nella misura del … % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice) dell’importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante …………………
rilasciata da …………… in data …………………
Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del Codice.
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalità di cui all’art. 117, comma 8 del Codice. L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice.
Articolo 14 COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo
svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.
A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. … stipulata con … avente un massimale unico
per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15 TEMPISTICA DELL’APPALTO
Il termine di esecuzione delle prestazioni è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
AVVIO ESECUZIONE
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dà avvio all’esecuzione delle prestazioni entro 10 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto (kick off meeting).
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) si riserva la possibilità di posticipare il kick-off meeting e, dunque,
l’avvio all’esecuzione delle prestazioni, oltre ai succitati 10 giorni.
L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di fornitura.
Il DEC comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. All’esito dell’incontro il DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti e la data del kick-off meeting sarà assunta come Data di inizio dei lavori (DIL).
In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.
Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale.
PENALI
In caso di mancato rispetto degli SLA indicati al par. 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’Allegato B – Capitolato Tecnico da parte dell’Appaltatore, troveranno applicazione le penali previste al suddetto par. 6 Service Level Agreement (SLA) e Penali dell’allegato “Capitolato Tecnico” cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Superata tale percentuale, ferma restando l’applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 124 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Articolo 16
RISERVE DELL’APPALTATORE
Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
a) la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
b) l’indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell‘appalto;
c) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell‘appalto.
Se l’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.
Il DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.
Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.
Ove il DEC registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate in contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.
Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità.
All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio.
L’Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.
Articolo 17
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA
L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.
a) Pagamenti
Articolo 18 PAGAMENTI
Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità.
Nello specifico:
- Con riferimento alla componente di fornitura delle licenze SW soluzione OT-AD, OT-AI, OT-VM, OT- NE, il pagamento sarà effettuato in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall’attivazione delle licenze stesse.
- Con riferimento alle attività progettuali e al servizio SOC, i pagamenti verranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità.
Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente. Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.
Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto/i corrente/i , indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono [verificare di volta in volta]:
- …, nato a … il …, Codice fiscale: …;
- …, nato a … il …, Codice fiscale: ….
Si precisa altresì che l’impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT) …………….
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al DEC del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC.
I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.
b) Modalità di fatturazione
/ [in caso di RTI] Ove l’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l’incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante dal Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /
Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:
Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP
Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero del SAL di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN
Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell’IVA
Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.
Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
Il numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.
c) Gestione contabilità
Gli Stati di avanzamento verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP/Responsabile di Fase esecutiva provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verrà richiesta dal Committente entro i successivi 7 giorni.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La contabilizzazione dei servizi/ delle forniture oggetto del presente appalto avverrà nel seguente modo:
Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”.
Articolo 19
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.
Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni e in particolare:
- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Tecnico e non specificato nel presente documento.
Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c.
Articolo 20
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
Ai sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L’Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.
Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.
Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.
Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità,
l’ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.
In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Articolo 21
TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:
1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza.
2. Promuovere l’adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3. Rafforzare l’attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4. Includere la tutela dell’ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. A tal fine l’Appaltatore dovrà:
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 22 SICUREZZA SUL LAVORO
L’attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.
L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 23 ATTIVITÀ DI AUDIT
Durante l’esecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare l’applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.
A tal fine, l’Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento. Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente all’oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.
Il Committente si impegna a rendere edotto l’Appaltatore delle risultanze dell’attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.
Articolo 24
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.
Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120, comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:
a) utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità delle attività o di sue parti (valore massimo 5 % importo complessivo del contratto);
b) interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
c) maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo 8% importo complessivo del contratto).
Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, qualora sia l’Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio
– propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l’istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, l’istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell’entità della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.
Articolo 25
CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO
La cessione del credito è disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente per la
corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto è
nulla.
SUBAPPALTI
Articolo 26 SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI
// [Se in sede di gara l’appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto e, pertanto, lo stesso è vietato. /
/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: ……………………….
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 119, comma 17 del Codice, le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.
É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attività oggetto dell’appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.
Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.
Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l’Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il DEC, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.
Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.
Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - l’Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l’importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, l’Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
e) dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico- professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
g) dichiarazione resa dall’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l’esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:
✓ per l’impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l’inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;
✓ l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
✓ in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
✓ qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:
I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Si precisa infine che:
• in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”, l’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC, prima dell’inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto
ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.
• l’Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al DEC esecutiva gli stati di avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l’ammontare delle attività contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
• con riferimento alle attività affidate in subappalto, il DEC, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice;
• l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l’intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;
• dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l’importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l’indicazione del relativo importo finale;
• l’Appaltatore dovrà esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.
SUBCONTRATTI
Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.
Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite l’indirizzo PEC del Committente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx.
La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività sub-affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all’art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
L’Appaltatore dovrà comunicare al DEC, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i., al DEC, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).
Articolo 27 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresì, al presente atto.
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
Ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 28
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.
Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto.
Articolo 29 VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.
L’Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali del Committente medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura.
La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma l’applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato II.14 del Codice.
Articolo 30
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
In materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, si applicano le disposizioni di cui al documento
“Condizioni Generali per acquisto di beni e servizi in ambito informatico”, allegato al presente Contratto.
Articolo 31 NON ESCLUSIVA
Il presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto all’Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nel contratto stesso.
Articolo 32 IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.
È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.
È, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione delle attività assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, l’Appaltatore
sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo,
su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. È fatta salva l’applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.
Articolo 33 MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.
L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero.
Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.
Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:
a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;
b) il Committente avvisi l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.
Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.
Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:
1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;
2) una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che
ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell’Appaltatore;
3) una violazione relativa all’architettura di rete;
4) altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;
5) altri fatti non imputabili all’Appaltatore. /
Articolo 34 PUBBLICITÀ
Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.
L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.
Articolo 35
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”,
/“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.
Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente
affidamento.
In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta
un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l’irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto:
a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.
Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando
nei confronti dell’Appaltatore:
1) sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.
Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui:
a) l’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
b) risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.
Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:
▪ La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale
l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
▪ Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.
Nel caso in cui l’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.
▪ Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.
▪ Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
▪ In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione. Resta fermo quanto stabilito dall’art. 122, comma 6, del Codice.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Articolo 36 RECESSO
Ai sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto secondo le modalità di seguito precisate.
Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice.
Articolo 37 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la fideiussione di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.
Articolo 38 RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.
Articolo 39
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 40
COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice.
Articolo 41 REGIME FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.
Articolo 42 SPESE DELL’APPALTO
L’Appaltatore è tenuto a corrispondere l’imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.
L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le eventuali spese di stipula del contratto e dei suoi allegati, delle spese di registrazione del contratto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di registro degli atti di contabilità e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.
Pertanto, è cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo aziendale: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxXXXX@xxx.xxxxxxxxxx.xx indicando nell’oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto n. …” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”, l’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione.
In ogni caso, sarà obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest’ultimo dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato l’atto nonché del relativo pagamento dell’imposta di registro dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 43 CLAUSOLA ETICA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l’Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia.
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.
L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.
L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo
Autostrade per l’Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l’Italia S.p.A. o del Portale fornitori (HWTP) mediante l’inquadramento del seguente QR Code:
Articolo 44 ANTIRICICLAGGIO
In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella “scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 45
ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA L. N. 48 DEL 18.03.2008
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e di avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei reati informatici dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla previgente normativa in materia.
Altresì dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware) e che l’adempimento della prestazione oggetto del presente contratto non comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla summenzionata normativa.
Articolo 46
INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15- 22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
• Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è Xxxxxx Xxxxxxxx quale Responsabile della Direzione IT & Digital Transformation della stessa Società.
Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
• L’Appaltatore …
Articolo 47
NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l’Appaltatore di trattare dati personali comuni, dati di videosorveglianza e dati di geolocalizzazione di cui il Committente è Titolare, lo stesso provvederà a nominare, con separata lettera inviata dal Responsabile Tecnico/RUP - di cui si allega il testo in bozza - l’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.
Del pari, l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.
Articolo 47
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 48
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.
Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.
* * *
Resta espressamente inteso che, con l’accettazione del presente contratto, l’Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.
* * *
Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti
HWTP all’interno della specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall’apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”, “tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, “pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “tutela dell’ambiente e della sicurezza”, “sicurezza sul lavoro”, “attività di audit”, “modifica del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di conformità”, “proprietà intellettuale, industriale e commerciale”, “manleva”, “risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”, “risoluzione delle controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.”
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.