ALLEGATO 1 all’Avviso Pubblico
ALLEGATO 1 all’Avviso Pubblico
Convenzione per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo “Xxxxxxx Pesenti Pigna”
Articolo 1 – Oggetto
1) Il COMUNE concede, in concessione, secondo la disciplina indicata nel presente atto, a
(di seguito CONCESSIONARIO) la gestione dell’impianto sportivo “Xxxxxxx Pesenti Pigna” (di seguito IMPIANTO), come rappresentato nella planimetria allegata sub. a) alla presente e così costituito:
a) n.1 campo da calcio omologato FIGC ad 11 giocatori per ospitare partite fino al livello dilettantistico Serie D Interregionale, con fondo in erba naturale, di dimensioni regolamentari (105x64), dotato di
n. 4 torri faro e tribuna coperta;
b) edificio di servizio composto da quattro spogliatoi con annesse docce e servizi igienici, uno spogliatoio arbitri, segreteria, sala stampa, infermeria, n. 1 magazzino, un locale attualmente adibito a bar, una biglietteria, n.1 reparto caldaia; n.1 reparto quadro elettrico; n.1 parcheggio antistante l’ingresso; servizi igienici;
c) spazi di servizio composti da ingressi, disimpegni viali;
d) altro locale e magazzino annesso al complesso di cui al punto b);
e) pista di atletica outdoor omologata a 6 corsie;
f) pista di atletica indoor con annessi servizi igienici;
2) L’IMPIANTO è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: verrà stilato un apposito Verbale di consegna in contradditorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO che descriva lo stato manutentivo dello stesso.
3) Per l’ordinaria gestione dell’IMPIANTO verranno utilizzate le attrezzature di proprietà comunale elencate nell’inventario allegato sub. b).
4) L’IMPIANTO è concesso in gestione per la realizzazione del Progetto a carattere sportivo, aggregativo e sociale (di seguito PROGETTO), allegato sub c) alla presente concessione quale parte integrante e sostanziale. Il PROGETTO ha le sue basi negli sport del “calcio” e dell’“atletica”, discipline che dovranno essere garantite per tutta la durata della concessione.
5) Il CONCESSIONARIO dovrà utilizzare e far utilizzare l’IMPIANTO in modo corretto, nel rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene, nonché delle leggi in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti oggetto della presente concessione, ivi compresa le norme emanate nel tempo, sia a livello centrale che regionale, per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Articolo 2 – Finalità
1) Con la presente concessione, il COMUNE tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
a) potenziare le infrastrutture per lo sport in favore dei cittadini alzanesi e della promozione dell’identità territoriale;
b) promuovere e potenziare gli sport del calcio e dell’atletica in un’ottica progettuale di equilibrio e complementarità;
c) promuovere le attività sportive, in particolare rivolte alle fasce minorili;
d) collaborare con le istituzioni scolastiche per la promozione dello sport nelle scuole;
e) promuovere stili di vita salutari, anche al fine di contrastare la dispersione scolastica, garantire l’inclusione sociale, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri, scoprire e orientare le attitudini personali, evitare fenomeni di emarginazione e di marginalizzazione;
f) valorizzare i soggetti associativi, qui in particolare quelli sportivi, operanti sul territorio;
g) ottenere una conduzione economica.
Articolo 3 – Durata e canone della concessione
1) La presente concessione ha durata dal 01/08/2022 al 31/07/2027, salvo recesso anticipato per i casi espressamente previsti nel presente accordo. In ogni caso è escluso il tacito rinnovo.
2) Prima della naturale scadenza, le parti si ritroveranno per la valutazione di un’eventuale proposta di una nuova concessione.
3) Al termine del periodo di affidamento in concessione l’immobile di proprietà pubblica dovrà essere
restituito al COMUNE nella sua piena integrità: verrà stilato un apposito verbale di riconsegna in contradditorio tra COMUNE e CONCESSIONARIO, che descriva lo stato manutentivo e le attrezzature concesse in dotazione, come da allegato sub. b).
4) In virtù dell’onerosità della gestione e delle controprestazioni richieste quali “obblighi di pubblico servizio”, come meglio descritte nel successivo art. 6 e nel PROGETTO, non viene previsto il pagamento di un canone a carico del CONCESSIONARIO.
5) La natura economica delle attività svolte è ammessa, in coerenza con le finalità di cui al precedente art. 2, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario del PROGETTO, della sostenibilità economica della programmazione prevista, della gestione e manutenzione dell’IMPIANTO. Eventuali utili derivanti da attività gestite dal CONCESSIONARIO diverse da quelle istituzionalmente svolte e derivanti dall’utilizzo dell’impianto desumibili dal rendiconto di cui al successivo art. 6 comma 5 dovranno essere reinvestiti durante la successiva stagione in migliorie sull’IMPIANTO o in iniziative di carattere sportivo e/o sociale sul territorio di Alzano Lombardo.
6) Il CONCESSIONARIO riscuoterà le entrate derivanti dalle iscrizioni alle attività promosse e dalle tariffe di utilizzo della struttura, come da condizioni di seguito disciplinate. In ogni caso i servizi erogati sono attuati con criterio di sussidiarietà e solidarietà, con esclusione di qualsiasi scopo lucrativo, essendo forniti agli utenti in modo gratuito o a tariffe agevolate e senza modalità commerciali.
Articolo 4 – Attuazione del PROGETTO
1) Nel rispetto delle finalità richiamate al precedente art. 2 e della funzione pubblica dell’IMPIANTO dato in concessione, il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare il PROGETTO ed a formulare un programma annuale con l’obiettivo di implementare l’utilizzo degli spazi e l’offerta di attività che in ogni caso dovrà riguardare sempre sia l’ambito calcistico che quello dell’atletica.
2) COMUNE e CONCESSIONARIO danno atto che il programma relativo alla prima annualità contrattuale, valevole dal 01/08/2022 al 31/07/2023, è costituito dalle attività ordinarie e dal rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 6.
3) Il CONCESSIONARIO si impegna a presentare al COMUNE entro il 30 aprile di ciascuna delle successive annualità contrattuali un programma relativo al successivo anno sportivo. Un’apposita commissione, istituita dal Responsabile dell’Area Socio Culturale, provvederà a valutare tale programma secondo i criteri di cui all’allegato d) definendo il finanziamento aggiuntivo in base alle somme individuate dalla Giunta Comunale, come definito al successivo art. 8.
Articolo 5 – Rapporti tra CONCESSIONARIO E COMUNE
1) Il CONCESSIONARIO risponde integralmente di tutti gli obblighi e gli impegni previsti nella presente concessione, nessuno escluso.
2) Qualora l’istanza sia presentata in forma associata/congiunta tra più operatori, è fatto obbligo:
a) sottoscrivere la presente convenzione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli operatori coinvolti;
b) designare un soggetto referente che in nome e per conto degli altri operatori sarà responsabile nei confronti del COMUNE degli obblighi contrattuali per l’attuazione della presente concessione.
3) In particolare, il referente individuato sarà l’interlocutore unico del COMUNE rispetto ai seguenti aspetti:
a) Presentazione programma annuale;
b) Rendicontazione attuazione PROGETTO e programma annuale;
c) Rendicontazione economica ovvero uscite/entrate delle attività previste dal progetto;
d) Gestione delle utenze;
e) Assegnazione contributi comunali.
4) Il referente individuato si impegna a suddividere i costi della gestione dell’IMPIANTO e i costi e i ricavi delle attività previste nel PROGETTO e nei programmi annuali, comprensivi dei contributi comunali, secondo accordi definiti tra gli operatori stessi.
5) Fermo restando il rispetto di quanto integralmente previsto nella presente concessione, delle finalità della stessa e della realizzazione del PROGETTO, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla presente selezione, eventuali modifiche dell’assetto societario o associativo dell’aggiudicatario, previamente comunicate al Comune, non comportano la decadenza della concessione stessa.
Articolo 6 – Obblighi, facoltà e divieti del CONCESSIONARIO
1) Il CONCESSIONARIO ha l’obbligo di garantire la gestione complessiva degli impianti secondo le caratteristiche dei medesimi, assicurandone, l’apertura, la custodia, gli allestimenti e disallestimenti
(quando necessario), la pulizia, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi.
1bis) Nelle more di attivazione di specifici accordi con le istituzioni scolastiche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al precedente art. 2 c. 1 lett. d) e da concretizzarsi con specifico progetto sportivo (all. c. alla presente convenzione), fanno eccezione agli obblighi di cui al precedente c. 1 le attività svolte dalle scuole alzanesi di ogni ordine e grado, la cui responsabilità in tale periodo interinale ricade sui relativi legali rappresentanti.
2) La gestione comprende:
a) i costi delle utenze (Energia elettrica, gas metano, acqua), per le quali alla data della firma dovrà essere svolta idonea lettura dei contatori. In caso di partecipazione in forma associata/congiunta tra più operatori le suddivisioni dei costi delle utenze tra i diversi operatori sono estranee alla presente concessione e non riguardano il COMUNE: i relativi consumi possono essere calcolati attraverso gli appositi contatori e/o sistemi di misurazione similari presenti, in relazione alle porzioni di impianto ed al loro effettivo utilizzo da parte dei singoli operatori; tali conteggi sono a carico del referente individuato. Limitatamente al primo anno contrattuale le utenze possono restare intestate al COMUNE: in tale evenienza i costi dovranno essere rimborsati trimestralmente al COMUNE entro 30 giorni dalla data di richiesta. In caso di mancato pagamento le utenze dovranno essere intestate al CONCESSIONARIO a far data del mese successivo. In ogni caso le utenze dovranno essere volturate e intestate al CONCESSIONARIO entro il termine massimo del 01/08/2023;
b) la gestione con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza;
c) la pulizia degli ambienti interni ed esterni e la sanificazione degli ambienti e ogni altra prestazione di pulizia per mantenere la struttura in stato di decoro, igiene e sicurezza;
d) la pulizia degli spazi esterni compreso le cigliature e il diserbo e/o la rimozione di erbe ed essenze infestanti;
e) la corretta gestione dei rifiuti secondo le regole comunali, con obbligo di conferimento presso il Centro di raccolta comunale dei rifiuti per i quali non è operativo il servizio di raccolta porta a porta. Nessun onere è dovuto al comune per lo smaltimento dei residui vegetali derivanti dall’impianto. Il COMUNE in funzione dell’organizzazione del servizio può dare la disponibilità del nolo di un cassone e del servizio di trasporto al Centro di raccolta fino ad un massimo di 5 volte all’anno.
3) Il CONCESSIONARIO assume a proprio carico la cura e la manutenzione degli impianti concessi, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di manutenzione allegato e), compreso a titolo indicativo e non esaustivo:
a) il manto erboso del campo di calcio comprese sabbiature e interventi periodici di mantenimento e rigenerazione (se e quando necessari) secondo un programma finalizzato al corretto mantenimento;
b) le aree verdi presenti nell’impianto, compreso lo sfalcio dei manti erbosi secondo una cadenza utile a garantire l’adeguato stato di decoro, potatura degli alberi di basso fusto, le siepi e le essenze ivi presenti di basso fusto, affinché sia assicurata la sicurezza ed il decoro dei luoghi;
c) manutenzione ordinaria dell’edificio e della struttura sportiva, compresi gli impianti tecnologici alla presente concessione;
d) i beni mobili dati in uso, come meglio elencati nell’inventario allegato sub. b) alla presente ivi inclusi i macchinari; a tal riguardo si specifica che i macchinari sono ceduti in comodato d’uso gratuito e la presente concessione si configura quale contratto di cessione e possesso ad ogni effetto di legge;
e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni e presidi di proprietà (defibrillatori, attrezzature, macchinari...);
f) la manutenzione straordinaria di beni dati in concessione, qualora questa sia determinata dalla mancata esecuzione dalla manutenzione ordinaria o per negligenza o per colpa o responsabilità.
4) Il CONCESSIONARIO si impegna inoltre a:
a) garantire l’accessibilità al locale infermeria anche nel caso di accesso di soggetti terzi (ad esempio lasciando la chiave di accesso in una cassetta esterna dotata a sua volta di chiave);
b) utilizzare lo spazio adibito a parcheggio, accessibile da via Paleocapa, in modo da garantire le vie di fuga in materia di sicurezza, anche in rapporto alla tipologia di iniziative e attività in essere nell’IMPIANTO;
c) inserire il logo del COMUNE su tutto il materiale promozionale e pubblicitario realizzato inerente ad attività straordinaria previste nel PROGETTO e nel programma annuale
5) Il CONCESSIONARIO entro il 31 luglio di ogni anno trasmette a mezzo posta elettronica al COMUNE una relazione indicante:
a) le attività svolte e il raggiungimento degli obiettivi di PROGETTO e del programma annuale;
b) il rendiconto economico della gestione dell’IMPIANTO, ovvero uscite/entrate delle attività previste dal progetto;
La mancata presentazione della relazione nei termini indicati o il mancato svolgimento delle attività indicate, senza adeguata motivazione e per cause dipendenti dall’associazione, comporta l’immediata decadenza della concessione.
6) Ai fini della sicurezza, il legale rappresentante dei CONCESSIONARIO assume la qualifica di datore di lavoro o di committente in caso di lavori incaricati e liquidati dal CONCESSIONARIO.
7) Al CONCESSIONARIO competono:
a) le verifiche periodiche della messa a terra degli impianti, e verifiche impianti elettrici di legge trasmettendo prontamente copia al COMUNE;
b) le verifiche di legge sugli impianti termici;
c) le verifiche sull’acqua calda sanitaria e impianto di distribuzione acqua potabile (verifica legionella pheumophila); in caso di presenza di colonie di legionella spp le operazioni di bonifica sono a carico del COMUNE su specifica segnalazione del CONCESSIONARIO;
d) la redazione dei documenti e l’assolvimento degli obblighi di cui al X.Xxx. 81/08, se previsti;
e) l’esonero di qualsiasi responsabilità del COMUNE nella gestione della struttura avuta in concessione.
8) Il CONCESSIONARIO avrà la facoltà di:
a) richiedere ad altri soggetti che dovessero utilizzare l’impianto a fini sportivi, le tariffe stabilite dal COMUNE annualmente, introitando direttamente l’importo delle tariffe applicate;
b) richiedere l’iscrizione e il pagamento per la partecipazione alle attività promosse, fermo restando che si tratti di tariffe agevolate e siano escluse finalità commerciali;
c) realizzare la gestione della pubblicità negli spazi oggetto della presente concessione, previe specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant’altro da richiedersi a cura e spese del CONCESSIONARIO, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del CONCESSIONARIO. Si precisa che gli sponsor coinvolti dovranno possedere i seguenti requisiti: assenza di conflitto di interesse tra l’attività svolta e quella oggetto della sponsorizzazione, assenza di pregiudizio o danno all’immagine del COMUNE, assenza di contenzioso con il COMUNE. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche, giochi d’azzardo, slot machine, materiali di dubbia moralità; i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana, o collegabili a maltrattamenti e/o violenza sugli animali;
d) svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e strettamente collegate all’attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dal COMUNE. Le autorizzazioni e quant’altro attinente alla gestione delle predette attività verranno rilasciate dal COMUNE in conformità alla disciplina, anche locale, in vigore;
e) utilizzare tendoni, gazebo e altre strutture ritenuti utili per l’organizzazione di eventi (di durata non superiore a giorni 12, salvo parere della Giunta Comunale), purché il CONCESSIONARIO dimostri il possesso delle necessarie certificazioni di sicurezza e le attività siano svolte sotto la propria responsabilità.
9) Al CONCESSIONARIO è vietato:
a) la sub concessione totale o parziale della gestione del complesso, fatta eccezione per eventuali attività commerciali accessorie e strettamente collegate all’attività sportiva espletata, previamente comunicata al COMUNE ed in presenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina di settore;
b) apportare modifiche alle strutture e attrezzature Comunali senza il preventivo consenso scritto del COMUNE;
c) procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concesse, senza il consenso scritto del COMUNE e nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti;
d) alienare o distruggere le attrezzature e beni mobili consegnati dal COMUNE al CONCESSIONARIO, come da inventario.
Art. 7 – Oneri, riserve e facoltà a carico del COMUNE
1) Il COMUNE provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, salvo i casi disciplinati dal
precedente articolo, ed alle opere di ampliamento e/o trasformazione che si rendessero necessarie. Sono incluse nelle manutenzioni in carico al COMUNE anche la sostituzione dei proiettori delle torri faro. In linea di principio è in carico al COMUNE tutto ciò che non è incluso nell’allegato e), vigendo il principio di ragionevolezza, ovvero che tutte le piccole manutenzioni sono in carico al CONCESSIONARIO.
2) Il COMUNE provvede al regolare pagamento delle utenze di luce, acqua e riscaldamento, di cui eventualmente mantenga l’intestazione limitatamente al primo anno contrattuale, salvo poi chiederne il rimborso trimestrale al CONCESSIONARIO.
3) Il COMUNE, previa comunicazione e coordinamento con il CONCESSIONARIO, si riserva l’utilizzo gratuito ed esclusivo degli impianti per eventi di rilievo patrocinati dall’amministrazione comunale, ivi incluso il campo da calcio per le attività per le quali sia necessario, per un numero massimo di 5 giornate annue.
4) Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 3 comporta la perfetta pulizia dei luoghi a cura e spese degli utilizzatori.
5) Il COMUNE ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti oggetto della presente, a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno. A conclusione della stagione sportiva e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, la società è obbligata a chiedere sopralluogo congiunto con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, per accertare il permanere della buona condizione dei luoghi. Il tutto sarà attestato con apposito verbale sottoscritto tra le parti.
Art. 8 – Rimborso delle spese
1) Il COMUNE si riserva di concedere un contributo economico annuale al CONCESSIONARIO nei limiti del pareggio di bilancio, finalizzato a sostenere le spese di competenza, ovvero una quota-parte delle spese di funzionamento dell’IMPIANTO, dietro presentazione di apposita documentazione comprovante il disavanzo. Tale contributo è ipotizzato in € 14.000,00 (quattordicimila/00) per la prima stagione sportiva, con possibilità di incremento dal secondo anno in caso di proposte migliorative valutate positivamente dall’Amministrazione. Il contributo economico annuale sarà destinato a:
a) fino ad € 3.000,00 per le spese relative all’area sportiva destinata all’atletica (pista outdoor, pista di atletica indoor …), manutenzione ordinaria comprese;
b) fino ad € 11.000,00 per le spese relative all’area sportiva destinata al calcio e alle spese relative al mantenimento di erba/sabbia delle porzioni di impianto in cui insistono le pedane del salto in lungo e del lancio del peso, manutenzione ordinaria compresa;
2) Il suddetto contributo verrà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota pari al 50% entro il 31 ottobre di ogni anno;
b) una seconda quota pari al 50% entro il 31 marzo di ogni anno.
3) Il CONCESSIONARIO potrà richiedere di decurtare dal contributo previsto i rimborsi dovuti al COMUNE e relativi alle utenze, in caso non si sia provveduto alla voltura delle utenze stesse e non siano stati rispettati i termini trimestrali di rimborso delle spese.
4) A partire dal 2023 la Giunta Comunale definisce entro il 28 febbraio di ogni anno un eventuale stanziamento aggiuntivo da mettere a disposizione per la successiva annualità sportiva. Un’apposita commissione, istituita dal Responsabile dell’Area Socio Culturale, provvede a valutare, secondo i criteri di cui all’allegato d), il programma presentato dal CONCESSIONARIO, definendo conseguentemente l’eventuale ammontare del contributo aggiuntivo.
5) Il suddetto contributo aggiuntivo verrà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota pari al 30% entro il 31 ottobre dell’anno sportivo di riferimento del programma presentato;
b) una seconda quota pari al 70% entro il 31 marzo dell’anno sportivo di riferimento del programma presentato o ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute.
Articolo 9 – Monitoraggio e verifiche
1) Le consultazioni e le verifiche dell’andamento della concessione avverranno senza formalità di rito tramite i funzionari del COMUNE e del CONCESSIONARIO.
2) Se del caso, è istituita apposita commissione che sarà di volta in volta reciprocamente ed autonomamente definita, senza formalità, in base alle esigenze in trattazione.
3) In ogni caso si terrà almeno un incontro annuale tra Assessore allo Sport, funzionari del COMUNE, CONCESSIONARIO.
4) Il COMUNE può inoltre verificare la soddisfazione degli utenti e richiedere al CONCESSIONARIO di accedere all’IMPIANTO ed ai servizi per le verifiche ritenute autonomamente opportune.
Articolo 10 – Responsabilità verso terzi
1) Fatto salvo quanto indicato all’art. 6 c. 1bis e le manifestazioni di cui all’art. 7 c. 3, qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico del CONCESSIONARIO, che terrà, perciò, indenne a tale titolo il COMUNE da qualsiasi pretesa o molestia.
2) Il CONCESSIONARIO è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto della presente concessione.
3) Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si richiama la normativa vigente in materia.
4) Per le finalità di cui sopra il CONCESSIONARIO è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo successivo.
Articolo 11 – Obblighi assicurativi
1) Il CONCESSIONARIO esonera il COMUNE da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, comunque provocati nell’esecuzione delle proprie attività oggetto della concessione, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale.
2) A tale scopo il CONCESSIONARIO è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore a un milione e cinquecentomila euro (€ 1.500.000,00).
Articolo 12 – Personale impiegato e tutela e sicurezza dei lavoratori
1) Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto di concessione, il CONCESSIONARIO si avvarrà di personale, anche volontario, purché idoneo allo svolgimento delle prestazioni e dei servizi resi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2) Il COMUNE potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo xxxx e tempi stabiliti dal presente accordo e secondo le disposizioni di legge in materia.
3) Il CONCESSIONARIO dovrà osservare e far osservare ad eventuali dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento a quelle legate al D.Lgs. 81/2008.
Articolo 13 – Risoluzione
1) Ogni inadempienza agli obblighi previsti nella presente concessione sarà specificamente contestata dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal CONCESSIONARIO. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni.
2) Decorso il suddetto termine, il COMUNE, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il presente accordo nei seguenti casi:
a) non attivazione del PROGETTO alla base della CONCESSIONE;
b) cessazione delle attività afferenti al calcio e/o all’atletica presso l’IMPIANTO;
c) grave e reiterata compromissione dell’igiene, della disinfezione, della pulizia dei locali e del decoro dell’intero complesso sportivo-ricreativo, debitamente accertate e notificate;
d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole previste nella presente CONCESSIONE;
e) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
f) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza, qualora prevista, la preventiva autorizzazione del COMUNE;
g) cessione ad altri, senza il consenso scritto del Comune, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti alla presente CONCESSIONE.
Articolo 14 – Recesso
1) Il COMUNE si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che dall’altra parte possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari da notificarsi alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata.
2) Il CONCESSIONARIO può recedere dalla presente convenzione con preavviso di tre mesi dalla scadenza di ogni annualità da inoltrare per iscritto al Responsabile del procedimento tramite lettera raccomandata o tramite PEC.
3) In caso di recesso il CONCESSIONARIO ha diritto al rimborso da parte del COMUNE dei soli costi sostenuti, purché correttamente rendicontati, secondo le condizioni previste in CONCESSIONE.
Articolo 15 – Controversie
1) Il COMUNE e il CONCESSIONARIO gestiranno i reciproci rapporti sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c., nonché di leale collaborazione.
2) A tal fine le parti si impegnano ad attivare procedure di consultazione tutte le volte che ciò si renda necessario.
3) Ai fini dell’esecuzione degli accordi convenzionali e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il COMUNE e il CONCESSIONARIO eleggono presso la propria sede legale il proprio domicilio.
4) Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Bergamo.
Articolo 16 – Trattamento dati personali
1) Le parti con la sottoscrizione della presente concessione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall’atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.
2) Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’impossibilità di dare seguito alle attività convenzionali.
Articolo 17 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 REG. 679/16 sulla protezione dei dati personali (GDPR).
1) Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo, il CONCESSIONARIO è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito “Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati / o fascicoli indispensabili per erogare il servizio oggetto del presente accordo, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante trasmissione, cloud o forniti / raccolti direttamente presso l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento dell’accordo.
2) Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente accordo. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente accordo viene eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l’adempimento dei compiti individuati dall'art. 28, comma 3, il presente accordo si intende risolto ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
3) Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:
- adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- se si raccolgono dati per conto dell’Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste dall’art. 13 del Reg. 679/16;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti, richiamando l’attenzione in particolare al “Regolamento sull’uso degli strumenti elettronici” approvato dal Comune;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
- se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda. Il CONCESSIONARIO si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto. A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.
4) Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dell’accordo. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal CONCESSIONARIO esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente accordo. Conseguentemente i dati non saranno:
a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione dell’accordo;
b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dalla concessione;
5) Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
6) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente accordo. In ogni caso il
Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.
Articolo 18 – Spese e oneri contrattuali
1) Dopo l’aggiudicazione, il soggetto affidatario sarà invitato a presentarsi per la stipulazione della concessione nella forma della scrittura privata. Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del CONCESSIONARIO.
2) Sono quindi a carico del CONCESSIONARIO le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.
3) L’accordo convenzionale verrà registrato solo in caso d’uso.
Articolo 19 – Disciplina della concessione
4) Per tutto quanto qui non previsto e normato, COMUNE e CONCESSIONARIO rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente concessione.
Letto, confermato e sottoscritto.