Premessa
Breve Analisi della Convenzione Quadro UNINA – CNR
X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx
Premessa
• CNR e CRUI hanno stipulato nel 2012 un Accordo Quadro per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra Università e la rete scientifica CNR
• L’ Accordo Quadro CNR-CRUI si propone di:
• Mappare le collaborazioni in atto tra Università e CNR
• Formulare temi di ricerca congiunti
• Sviluppare interventi congiunti di alta formazione
• L’ Accordo si perfeziona con una Convenzione-quadro
con i singoli Atenei. La Convenzione :
• Presenta la struttura e la missione del CNR
• Manifesta l’Interesse di Unina e CNR a favorire l’alta formazione
• Sviluppa attività di ricerca di comune interesse
• Favorisce la possibilità di collocare Istituti del CNR all'interno dell'Università
• Da attuazione alla mobilità del personale tra CNR e Università
• Stabilisce un Comitato Paritetico di Indirizzo
L’ Accordo Quadro CNR – CRUI del 2012
Accordo Quadro CNR-CRUI (2012)
Finalità
Azioni Programmatiche: individuare, formulare, sviluppare
Comitato di Indirizzo Strategico
La Convenzione Quadro UNINA-CNR approvata dal Senato Accademico
Struttura della Convenzione
• La Convenzione segue un formato ‘quasi’ standard ed è in corso di approvazione (o e’ già stata approvata) da altri Atenei (i.e. UniGe)
• La Convenzione e’ costituita da:
– Premessa
• Presentazione della struttura e della missione del CNR
• Interesse di Unina e CNR a favorire l’alta formazione
• Sviluppo di attività di ricerca di comune interesse
• Collocazione di Istituti del CNR all'interno dell'Università
• Attuazione della mobilità del personale tra CNR e Università
– Richiami all’ Accordo Quadro CNR-CRUI
• 14 articoli
– Ricerca e Mobilità
– Alta Formazione (Dottorato)
– Didattica
– Istituzione di un Comitato Paritetico d’Indirizzo
Gli articoli
– Art. 1 – Principi Generali
– Art. 2 – Finalita’ della Convenzione
– Art. 3 – Oggetto della collaborazione per attivita’ di ricerca
– Art. 4 – Oggetto della collaborazione per xxxxxxxx’ didattica
– Art. 5 – Attività didattica
– Art. 6 – Partecipazione a programmi specifici
– Art. 7 – Comitato Paritetico d’Indirizzo
– Art. 8 – Convenzioni operative
– Art. 9 – Copertura assicurativa, salute e sicurezza
– Art. 10 – Riservatezza e proprietà intellettuale
– Art. 11 – Trattamento dati personali
– Art. 12 – Durata e procedura di rinnovo
– Art.13 – Controversie
– Art. 14 – Registrazione
CNR e CRUI
• il CNR e la CRUI, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi, hanno stipulato in data 4 aprile 2012 un Accordo Quadro in base al quale intendono cooperare, svolgendo una funzione di indirizzo e coordinamento per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionale ed internazionale e corsi di alta formazione fra le università e la rete scientifica CNR, anche con il coinvolgimento del mondo industriale, per la promozione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e per la condivisione di infrastrutture;
Mobilita’
• Art.1- comma 4
Il CNR e l’Università si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l’Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo dell’Università presso il CNR anche sulla base di quanto previsto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.
• Art.2 - comma 1
realizzazione della mobilità del personale di ricerca del CNR presso l'Università e di ricercatori o professori universitari di ruolo presso il CNR
Ricerca 1/2
• Art. 3
… definizione di programmi di ricerca di medio termine e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la partecipazione congiunta ai Programmi Quadro Europei, oltre alla formulazione di proposte in sede nazionale e internazionale;
Ricerca 2/2
• c)Convenzione per attività didattica e ricerca in applicazione dell’art 6 comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi come recepito all’art 55 del DL 9/02/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4/04/2012 n.35.
Il CNR e l’Università hanno stipulato in data 8.05.2014 la convenzione |
operativa per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo |
di svolgere attività presso le strutture dell’ente e al personale di ruolo |
del CNR attività di ricerca e didattica presso l’Ateneo La disciplina dei singoli rapporti è contenuta in apposite schede individuali allegate che |
costituiscono parte integrante della convenzione stessa. La convenzione ha durata di cinque anni consecutivi e nell’ambito della durata della convenzione, gli impegni delle parti relativi allo svolgimento da parte del personale interessato di attività didattica e/ o di ricerca presso l’altro Ente sulla base delle schede individuali di cui al precedente comma hanno durata annuale, rinnovabile nell’ambito della durata della convenzione medesima.
Laboratori congiunti
• Art.2 – comma 1
... si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla:
... definizione delle modalità per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti presso l’Università e per la permanenza delle Strutture di ricerca e Istituti del CNR e loro articolazioni territoriali già allocati presso l’Università ...
... messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione delle attività di ricerca di comune interesse ...
• Art.3 – comma 3
… specifici spazi per la collocazione a tempo definito di Istituti e Strutture di ricerca del CNR, nonché per l’istituzione dei laboratori congiunti…
Dottorato
• Art. 2 – comma 1
... si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine a:
... svolgimento delle attività connesse ai corsi di Dottorato anche presso gli Istituti del CNR convenzionati, con il coinvolgimento dei ricercatori in essi operanti e assegnando borse di studio ...
realizzazione e attivazione di corsi di dottorato presso l’Università, attraverso convenzioni tra le parti stipulate ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94;
• Art.4 – comma 3
In applicazione del decreto 8 febbraio 2013, n. 94 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il CNR e l’Università possono collaborare, attraverso convenzioni di cui al successivo art. 8, per l’attivazione di corsi per dottorati di ricerca presso l’Università.
Il CNR può, inoltre, cooperare con l’Università alla realizzazione di dottorati di ricerca mediante: - finanziamento di borse di dottorato di ricerca; - collaborazione del suo personale scientifico nelle attività formative e di ricerca;
- messa a disposizione di laboratori e risorse per borse di studio mirate a interessi scientifici comuni, secondo le normative interne all’Ateneo. A tale cooperazione potrà corrispondere un coinvolgimento del personale CNR nelle attività del dottorato.
Corsi di Dottorato
• Art. 8 d) Convenzione per dottorati di ricerca
L’Università favorisce la stipula di specifiche convenzioni con il CNR per l’attivazione di corsi di Dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 210/1998. Il CNR, ai sensi del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, provvede ad assegnare agli Istituti, compatibilmente con i limiti di bilancio, le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei corsi di Dottorato concordati con l’Università sulla base di apposite Convenzioni anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all’art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Ai fini dei commi precedenti, i Direttori di Istituto del CNR stipulano le Convenzioni operative in relazione ai corsi di Dottorato da attivare, nelle quali sono esplicitamente previste:
- la partecipazione dei ricercatori CNR al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato;
- la partecipazione di ricercatori CNR alle Commissioni di accesso ai corsi e di valutazione
- finale, ai fini del conferimento del titolo di dottore di ricerca;
- lo svolgimento, presso gli Istituti del CNR o le URT, di attività di ricerca finalizzata alla formazione dei Dottori di ricerca.
Il CNR favorisce la stipula di specifici Accordi con l’Università, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 8 febbraio 2013, n. 94, per l’attivazione di corsi di dottorato di ricerca in convenzione.
Didattica 1/2
• Art. 4 – comma 1
Nell’ambito della collaborazione in attività di didattica e formazione il CNR dichiara la propria disponibilità a offrire il supporto per attività quali:
... svolgimento di tesi, progetti ed elaborati per il conseguimento di lauree magistrali e dottorati di ricerca
2. Alla luce di quanto disposto dall’art. 55 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 così come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 ed in applicazione del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2012, per il conseguimento di finalità di interesse comune, il CNR e le Università possono stipulare convenzioni, di cui al successivo art. 8, aventi durata minima di un anno rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni consecutivi, per consentire ai ricercatori e professori universitari di ruolo di svolgere la attività di ricerca presso il CNR e al personale del CNR attività di ricerca e didattica presso l’ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri. Il servizio prestato dall’interessato è considerato a tutti gli effetti giuridici ed economici ai fini dell’anzianità di servizio presso l’Università o il CNR.
Didattica 2/2
• Art. 5 - Attività didattica
Ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 127/2003 e dall’art.1 del Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per la determinazione della retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo, ai ricercatori e tecnologi del CNR possono essere conferiti incarichi di insegnamento presso l’Università in materie pertinenti all’attività svolta mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito o retribuito - in ogni caso senza oneri per l’Università - e senza la necessità di attivare procedure selettive. Qualora gli incarichi prevedano un impegno superiore alle 160 ore annue, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del CNR.
Comitato Paritetico d’ Indirizzo
• Art.7 – Comitato paritetico di indirizzo
1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, il CNR e l’Università convengono di istituire un Comitato paritetico di indirizzo composto come segue:
· dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
· dal Rettore dell’Università/ o da un suo delegato;
· da due rappresentanti nominati dal Presidente del CNR;
· da due rappresentanti nominati dal Rettore dell’Università/.
2. Il Comitato si riunisce presso l’Università/ ed è presieduto dal Rettore o dal suo delegato e
redigerà un regolamento per il suo funzionamento. (….)
5. Il Comitato ha i seguenti compiti:
· coordina le attività di collaborazione;
· pianifica su base triennale gli interventi, aggiornandoli annualmente in sintonia con i
programmi del CNR e dell’Università;
· effettua il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione e redige
relazioni periodiche sul loro andamento ai competenti organi del CNR e
INFN vs CNR
UniNA-CNR vs. UniNa-INFN
Struttura della Convenzione INFN
• La Convenzione e’ costituita da:
– Premessa
• Università come centro primario della ricerca scientifica
• Interesse dell’Università per le attività svolte dall’INFN
• Localizzazione dell’attività nel Dipartimento che ospita la Sezione
• Promozione da parte INFN dell’attività didattica, con particolare riguardo al dottorato di ricerca
• 16 articoli
• 5 allegati (Locali e Servizi messi a disposizione da ambo le parti)
Gli articoli
– Art. 1 – Datori di lavoro
– Art. 2 – Definizioni
– Art. 3 e 4 – Attivita di ricerca
– Art. 5 – Attrezzature e Servizi Tecnici
– Art. 6 – Luoghi di Lavoro
– Art. 7 e 8 – Contributi economici
– Art. 9 – Personale
– Art. 11 – Sorveglianza Sanitaria
– Art. 10 – Incarichi di ricerca e associazione
– Art. 12 – Impegno alle citazioni scientifiche
– Art. 13 – Trattamento delle informazioni
– Art. 14 – Controversie
– Art.15 – Durata della Convenzione (7 anni)
– Art. 16 - Registrazione
3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi direttivi dell'INFN, sentito il
Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.
3.2 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall’INFN che si svolgeranno nell’ambito del Dipartimento.
3.3 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si
impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.
Ricerca 1/2
• Approccio differente da quello seguito dal CNR
• Le ricerche sono solo quelle approvate e finanziate dall’INFN
Ricerca 2/2
4.1 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs.
n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., nonché dai regolamenti vigenti in materia nell’ Ateneo ivi compreso il Responsabile dell’attività di ricerca in laboratorio di cui all’art. 5 del D.I. n. 363/98.
4.2 - I Responsabili delle linee di ricerca vengono individuati congiuntamente dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore di Sezione.
... (omissis) …
• Le ricerche svolte in comune sono esclusivamente trattate dal punto di vista formale (obblighi e responsabilità)
Attrezzature e Servizi (art. 5)
•
5.8 - Ove nello sviluppo dei propri
programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una
Non nè prevista nè auspicata la nascita di laboratori congiunti.
eventuale realizzazione comune delle
nuove iniziative anche al fine di attuare il necessario coordinamento in materia di sicurezza e tutela della salute del personale.
5.9 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altri Dipartimenti o Strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.
Contributi economici (art.7)
f) un contributo annuo di € 8.000,00
(Ottomilaeuro/00), destinato alle spese di funzionamento del Laboratorio dell’Acceleratore e per lo sviluppo delle relative attrezzature scientifiche e
• L’unico esempio di laboratorio congiunto e’ quello
dell’Acceleratore
tecniche, il cui importo potrà essere annualmente variato d’intesa con il Direttore della Sezione sulla base dei programmi di ricerca approvati dall’INFN e svolti presso il Laboratorio dell’Acceleratore;
i) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale e in settori di interesse INFN, coinvolgenti personale universitario associato ai sensi del
successivo art. 10, proposti dall’Università ex legge n. 537/93 e sue successive modificazioni ed
integrazioni.
• Anche il contributo ai PRIN non costituisce una vera e propria forma di collaborazione scientifica, ma solo un aiuto al personale universitario associato
Personale (art.9)
10.1 – Considerato che i programmi di ricerca dell’INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell’attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento o ad esso
equiparato e della attività didattica afferente al Dipartimento, l’INFN potrà, col consenso dell’interessato e previo parere favorevole del Dipartimento e nel rispetto delle disposizioni universitarie in materia, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica gratuiti alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento INFN, che disciplina, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell’Istituto e a far parte dell’elettorato attivo e passivo negli Organi d’Istituto.
• I programmi di ricerca dell’INFN sono di interesse per l’attivita’ del ricercatore universitario.
• Ma sono di interesse per il Dipartimento ?
• E per l’Università ?
• Il punto di vista e’ molto diverso da quello che emerge dalla Convezione del CNR
Incarichi di ricerca e collaborazione (art. 10)
10.5 – Il personale di ricerca dell’INFN, nell’ambito della propria attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo le
norme previste dai regolamenti di ateneo, può tenere insegnamenti presso l’Università e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e
altresì far parte dei consigli di dottorato,
nonché delle
commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca. La normativa interna di Ateneo determina le modalità
conclusivi dei corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca. Può
attraverso le
quali il predetto personale partecipa alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche. L’Università e l’INFN possono convenzionarsi per organizzare
• La convenzione CNR da maggiori cautele ai propri ricercatori
• La normativa di Ateneo non ha mai recepito gli aspetti didattici della Convenzione con l’INFN, forse anche a causa della sua vocazione ‘Dipartimento- centrica’
Modelli a confronto
Convenzio ni operative
Convenzione Ateneo
Accordo CRUI
(2014) Mobilita’ CNR-UNINA
CNR
Rettore
Presidente CNR
Comitato paritetico di Indirizzo (2015)
4 membri da loro designati
3 membri CNR Comitato di Xxxxxxxxx
Strategico (2012)
3 membri CRUI
Convenzio ne INFN -
Dipartime nto
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Direttore INFN Direttore Dipartimento
INFN
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Conclusioni
• CNR ha avviato a livello nazionale un piano di attuazione congiunta di programmi di ricerca e corsi di alta formazione con le Università.
• L’accordo quadro con la CRUI (2012) costituisce un importante strumento di indirizzo di politica scientifica, che ‘guida’ il comportamento dei singoli Atenei nel pieno rispetto delle loro autonomie
• Le Convenzioni Quadro con gli Atenei (tra cui UniNA) sono di ampio respiro e trattano Ricerca comune, Mobilita’, Didattica, Alta Formazione
• L’attuale Convenzione Unina-INFN scadrà l’anno prossimo e risente del cambio strutturale che hanno subito Università, Statuti degli Enti di Ricerca e normative di Ateneo
• Nell’approccio INFN manca l’equivalente di un Comitato Paritetico d’Indirizzo, a riprova dell’aspetto ‘locale’ della Convenzione
• Occorrerebbe valutare se e quanto della strada tracciata dal CNR sia utile per l’INFN e per i suoi ricercatori