del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari”
“Contratto Quadro per la prestazione di servizi di investimento
e
del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari”
Copia delle norme contrattuali depositate presso
il Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xx.0, 00000 Xxxxxx,
con atto di Deposito del 14 dicembre 2017 (Rep. n.16.644 e Racc. n.4.363)
Indice pag. 2
Capitolo 1 - Norme del contratto di collocamento, negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e consulenza in materia dl investimenti
Sezione A – Disciplina contrattuale comune ai diversi servizi di investimento
Art. Art. | 1 – Conclusione, oggetto del contratto e conferimento dell’incarico 2 – Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza | pag. | 4 |
e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi pag. | 5 | ||
Art. 3 - Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni pag. | 6 | ||
Art. 4 – Offerta fuori sede – Termine di sospensiva pag. | 7 | ||
Art. 5 – Deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del cliente pag. | 8 | ||
Art. 6 – Conflitti di interessi pag. | 8 | ||
Art. 7 – Condizioni economiche e Incentivi pag. | 9 | ||
Art. 8 - Inadempimento del Cliente pag. | 9 | ||
Art. 9 - Durata e recesso dal contratto Art. 10 – Clausola di esonero da responsabilità | pag. 10 pag. 10 | ||
Art. 11 - Modifica del contratto | pag. 10 | ||
Art. 12 – Reclami | pag. 10 | ||
Art. 13 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione | pag. 10 | ||
Art. 14 – Documenti parte integrante del contratto | pag. 11 | ||
Art. 15 – Foro competente e legge applicabile | pag. 11 | ||
Sezione B – Disciplina contrattuale specifica per ciascun servizio di investimento | |||
1) Servizio di consulenza in materia di investimenti | pag. 12 | ||
Art. 16 – Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti | pag. 12 | ||
Art. 17 - Modalità di prestazione del servizio del Servizio di Consulenza | pag. 13 | ||
Art. 18 – Modalità di valutazione dell’adeguatezza | pag. 13 | ||
Art. 19 – Differenze tra il Servizio di Consulenza e gli altri servizi di investimento | pag. 14 | ||
Art. 20 – Rischi delle operazioni | pag. 14 | ||
Art. 21 – Commissioni e spese | pag. 14 | ||
Art. 22 – Rendicontazione | pag. 15 | ||
2) Servizio “db Perform” | pag. 15 | ||
3) Servizio di collocamento e distribuzione | pag. 15 | ||
Art. 23 – Oggetto del servizio di collocamento | pag. 15 | ||
Art. 24 – Modalità di prestazione del servizio di collocamento e distribuzione | pag. 15 | ||
Art. 25 – Consulenti Finanziari | pag. 16 | ||
Art. 26 – Obblighi della Banca | pag. 16 | ||
Art. 27 – Valutazione di appropriatezza e adeguatezza | pag. 16 | ||
Art. 28 – Modalità con le quali il Cliente può impartire degli ordini | pag. 17 | ||
Art. 29 – Assistenza per il periodo successivo all’acquisto /sottoscrizione | pag. 17 | ||
Art. 30 – Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento | pag. 17 | ||
Art. 31 – Rendicontazione | pag. 17 |
4) Servizio di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini pag. 18 dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini
Art. 32 – Oggetto del Servizio – valutazione di appropriatezza e adeguatezza pag. 18 Art. 33 - Conferimento e gestione degli ordini. Aggregazione degli ordini pag. 18 Art. 34 – Trasmissione degli ordini e strategia adottata. Esclusione di
responsabilità della Banca pag. 19
Art. 35 – Esecuzione degli ordini fuori da un mercato regolamentato pag. 20
Art. 36 – Ordini di vendita allo scoperto pag. 20
Art. 37 – Garanzie relative ad operazioni richieste pag. 20
Art. 38 – Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati pag. 20
Art. 39 - Comunicazioni delle perdite pag. 21
Art. 40 – Corrispettivo e incentivi pag. 21
Art. 41 – Rendicontazione e comunicazioni pag. 21
5) Servizio di gestione di portafogli pag. 21
Capitolo 2 – Norme per la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari
Art. 1 – Conclusione del contratto e conferimento dell’incarico pag. 22
Art. 2 – Oggetto del servizio pag. 23
Art. 3 – Modalità di prestazione del servizio pag. 23
Art. 4 – Deposito delle firme pag. 24
Art. 5 – Rappresentanza del Cliente. Persone autorizzate pag. 24
Art. 6 – Cointestazione pag. 24
Art. 7 – Morte o sopravvenuta incapacità pag. 25
Art. 8 – Obbligazioni del Cliente pag. 25
Art. 9 – Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente pag. 25 Art. 10 – Comunicazioni pag. 25
Art. 11 – Ritiro degli strumenti finanziari pag. 26
Art. 12 – Rendicontazione pag. 26
Art. 13 – Deposito degli strumenti finanziari cartacei pag. 26
Art. 14 – Subdeposito di strumenti finanziari cartacei pag. 26 Art. 15 – Subdeposito di strumenti finanziari al portatore presso organismi diversi
dai depositari centrali pag. 26
Art. 16 - Subdeposito di strumenti finanziari dematerializzati pag. 27
Art. 17 – Recesso pag. 27
Art. 18 – Modifica unilaterale pag. 27
Art. 19 – Legge applicabile e foro competente pag. 27
Art.20. – Reclami, ricorsi e risoluzione stragiudiziale delle controversie pag. 28
Art. 21 – Identificazione del Cliente pag. 28
Glossario pag. 29
Capitolo 3 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003
n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) pag. 34
I rapporti tra la Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “Banca”) ed il cliente (di seguito “Cliente”) relativi alla prestazione di servizi di investimento ed alla custodia ed amministrazione di strumenti finanziari sono regolati, oltre che dalle leggi, dalle norme contrattuali che seguono.
Capitolo 1
NORME DEL CONTRATTO DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI E CONSULENZA IN MATERIA Dl INVESTIMENTI
Sezione A
DISCIPLINA CONTRATTUALE COMUNE AI DIVERSI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 1 – Conclusione, oggetto del contratto e conferimento dell’incarico
Questo contratto si intende concluso quando il Cliente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta da parte della Banca.
Se il Cliente per formulare la proposta di questo contratto intende sottoscrivere il modulo di sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servi di investimento (di seguito, “Modulo di Sottoscrizione”) tramite l’apposizione della firma grafometrica, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, “Firma Grafometrica”) su supporto durevole, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l’utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo della Firma Grafometrica.
Se il Cliente intende sottoscrivere il Modulo di Sottoscrizione tramite la Firma Grafometrica, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con la Firma Grafometrica, soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Grafometrica, il Cliente prende atto che è necessario sottoscrivere il contratto relativo al servizio My Documents ovvero attivare il servizio db Interactive – area My Documents per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo contratto comprensivo delle presenti condizioni generali e del Modulo di Sottoscrizione che su richiesta del Cliente viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al Modulo di Sottoscrizione; c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e presta il consenso per il trattamento dei dati personali, apponendo a seguire una seconda e terza sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents ovvero il servizio db Interactive – area My Documents o, se il Cliente lo richiede, anche su supporto cartaceo; e) il Cliente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents ovvero del servizio db Interactive – area My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.
La Banca metterà a disposizione del Cliente su supporto durevole una comunicazione di conferma di attivazione, sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della Banca munito dei necessari poteri, mediante
il servizio My Documents ovvero il servizio db Interactive – area My Documents o, su eventuale richiesta del cliente, trasmetterà la comunicazione su supporto cartaceo all’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza. La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica e alle disposizioni impartite in esecuzione di questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto relativo al servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta o di impartire un’istruzione, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio db Interactive – area My Documents in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Nell’ambito del servizio di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, di servizi di investimento o di prodotti finanziari assicurativi fornito dalla Banca, se il Cliente intende sottoscrivere con Firma Grafometrica i relativi moduli (ad esempio quelli di sottoscrizione, di conversione, di rimborso, di nuovo conferimento), tale sottoscrizione verrà utilizzata anche nei rapporti con le società emittenti o con quelle che prestano i servizi di investimento (di seguito “Società Prodotto”). In tale ipotesi, la Banca, in qualità di collocatore, eroga al Cliente il servizio di Firma Grafometrica anche in nome e per conto delle Società Prodotto. Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca dì sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
La Banca assume dal Cliente l’incarico di svolgere i servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento (collocamento e/o assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ovvero collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente), negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto del Cliente e di ricezione e trasmissione di ordini (di seguito, ciascuno di questi anche “Servizio” o complessivamente “Servizi”) secondo i termini e le condizioni previsti in queste norme contrattuali.
Ai fini della prestazione dei Servizi, il Cliente sottoscrive il contratto relativo al deposito e amministrazione titoli. Nello svolgimento dei Servizi, il Cliente autorizza la Banca ad agire, a propria discrezione, sia in nome e per conto del Cliente sia in nome proprio e per conto del Cliente.
All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi ed i relativi documenti propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. In difetto la Banca non potrà concludere questo contratto, né dare seguito alle singole operazioni richieste dal Cliente.
Al fine di tutelare il Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo Cliente, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze a suo carico previste dall’art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (con particolare riferimento all’obbligo in capo alla Banca di porre fine al rapporto continuativo in essere, nonché di valutare se effettuare una segnalazione alla UIF), in caso di impossibilità per la Banca di adempiere correttamente ai propri doveri in tema di adeguata verifica della clientela.
Art. 2 – Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi
Secondo quanto convenuto nel Modulo di sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e salvo diversi accordi, il Cliente è stato classificato dalla Banca come “cliente al dettaglio” ai sensi della normativa, assicurandogli una più ampia protezione ed in un’ottica di maggiore completezza informativa.
Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di richiedere per iscritto, anche successivamente alla conclusione di questo contratto, una diversa classificazione. In questi casi la Banca comunica al Cliente quali sono le conseguenze che tale cambiamento comporta; il Cliente, da parte sua, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. La Banca, salvo diversi accordi con
la clientela, esegue la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati Over the Counter solo con “clienti professionali” ai sensi della normativa di riferimento.
Nei casi in cui la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di gestione di portafogli, la Banca svolge i Servizi previa esecuzione di una “valutazione di appropriatezza”, delle operazioni disposte dal Cliente, per verificare – sulla base di un giudizio che è la risultante di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente - che il Cliente stesso abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessari per i Servizi.
A tal fine la Banca richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla, e quindi verifica la, sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o di servizio proposto o chiesto. Le predette informazioni, raccolte tramite compilazione del documento denominato “Questionario MiFiD”, includono gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, della natura e dell’importanza del Servizio da fornire e del tipo di strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale Servizio, strumento finanziario od operazione connessi.
Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente per il tramite del documento “Questionario MiFID” e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
La Banca avverte il Cliente qualora, sulla base delle informazioni ottenute secondo quanto precede, lo strumento finanziario, il prodotto finanziario o il Servizio sia ritenuto “non appropriato” per quest'ultimo. L’avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora il Cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al presente articolo, ovvero non fornisca informazioni sufficienti, la Banca avverte il Cliente stesso che tale decisione le impedisce di determinare se il Servizio o lo strumento finanziario o il prodotto finanziario sia “appropriato” per il Cliente. L’avvertenza potrà essere fornita utilizzando un formato standardizzato. In questi casi ove il Cliente voglia eseguire comunque l’operazione dovrà dare apposita conferma dell’ordine.
La Banca presume che il “cliente professionale”, come definito dalla normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti la Banca effettua una “valutazione di adeguatezza” che consiste in un giudizio che è la risultante/ di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente e che consente alla Banca di verificare che l’operazione:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) sia di natura tale che il Cliente é finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’ investimento e compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il Cliente ha le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione consigliata.
A tal fine la Banca, in aggiunta a quelle riguardanti le specifiche conoscenze ed esperienze sopra indicate in materia di appropriatezza, chiede espressamente al Cliente informazioni e notizie, ove pertinenti, riguardanti:
a) la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; b) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è comunque svolto in funzione dei dati indicati nel documento “Questionario MiFiD”. È onere del Cliente comunicare alla Banca ogni variazione relativa agli stessi.
Art. 3 – Rappresentanza del Cliente. Cointestazione ed invio delle comunicazioni
Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, sempre per iscritto, gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le firme del Cliente e dei suoi rappresentanti devono essere depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è acceso il deposito e non sia trascorso il tempo tecnico utile affinché la stessa Banca apporti le necessarie registrazioni; tale periodo di tempo non sarà comunque superiore a tre giorni lavorativi bancari dalla ricezione
della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti.
La revoca del potere di rappresentanza può essere fatta, in deroga all’art.1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica del potere deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche o rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.
Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e non saranno opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La Banca, quando da uno dei cointestatari le sia stata notificata opposizione con atto scritto, non darà corso alle disposizioni che non le siano state impartite congiuntamente da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, sul quale incombe l’obbligo di avvertire tempestivamente gli altri cointestatari.
Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di impartire separatamente ordini alla Banca fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi dei cointestatari, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve comunque pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione con atto scritto. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà essere superiore a 3 giorni lavorativi bancari.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto originato da questo contratto, anche quando dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario. Ciascun cointestatario potrà effettuare l’aggiornamento delle informazioni e notizie contenute nel documento “Questionario MiFiD” in nome e per conto degli altri intestatari, purché sia munito di apposita procura. La Banca considererà pertanto le informazioni rese da uno dei cointestatari per conto di un altro cointestatario come se effettivamente rese da quest’ultimo.
La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto:
all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione di questo contratto, o mediante servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente alla Banca; o
alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Quando il rapporto é intestato a più persone, tutte le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti sono inviati dalla Banca all'indirizzo indicato dai cointestatari con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 4 – Offerta fuori sede – Termine di sospensiva
La Banca può prestare i Servizi avvalendosi di consulenti finanziari, iscritti nell’apposito Albo unico dei consulenti, tenuto da un Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (“OCF”) e consultabile online (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
I consulenti finanziari di cui al comma che precede operano per conto della Banca in forza di contratto di agenzia senza rappresentanza o, se dipendenti della Banca, in base ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede possono ricevere, per la conseguente immediata trasmissione alla Banca, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
Ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: a) ricevere dal Cliente denaro contante; b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso ai Servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; c) percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui devono attenersi i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto.
Il Cliente prende atto ed è consapevole del divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del consulente finanziario medesimo. Nel caso di violazione del predetto divieto il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo.
Entro il termine di cui sopra il Cliente può comunicare il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla sede della stessa Banca ovvero alla propria succursale di riferimento.
Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti fuori sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari di ciascun Prodotto.
La disposizione di cui ai commi precedenti non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani.
Art. 5 – Deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari del Cliente
Tutti i crediti e i debiti di somme di denaro derivanti dalle operazioni poste in essere, dalla Banca, nell’esecuzione dei Servizi sono regolati sul conto corrente intestato al Cliente e da questo all’uopo indicato.
Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui a questo contratto sono immessi/registrati/evidenziati nel deposito amministrato intestato al Cliente e da questo all’uopo indicato o registrati/evidenziati in altra modalità convenuta con il Cliente.
Le quote di fondi comuni e le azioni emesse da SICAV (quote/azioni di OICR) sottoscritte dal Cliente nell’ambito del servizio di collocamento sono depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi documenti di offerta.
I prodotti finanziari assicurativi sottoscritti dal Cliente sono registrati secondo le modalità previste dai relativi documenti contrattuali.
Art. 6 – Conflitti di interessi
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca, e previene o gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento “Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse”, consegnato al Cliente con il “kit informativo” accluso al presente Contratto che è stato consegnato al Cliente prima della conclusione di questo contratto, e di cui il Cliente medesimo ha preso conoscenza.
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
Nell’ipotesi in cui le misure di prevenzione o gestione dei conflitti adottate dalla Banca ai sensi dei precedenti commi non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura del conflitto di interessi e delle sue fonti, nonché della circostanza che le misure adottate dalla banca per prevenire e gestire i conflitti d’interessi
non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente.
Nel documento “kit informativo”, la Banca ha altresì comunicato al Cliente le tipologie di incentivi che essa può versare a o percepire da altri soggetti diversi dal cliente in relazione alla prestazione dei Servizi specificando come questi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio prestato.
La Banca, comunque, prima di agire per conto del Cliente, fornisce al medesimo ulteriori informazioni sugli incentivi con particolare riguardo all’esistenza, alla natura e all’importo degli stessi. Se l’importo non può essere accertato prima della prestazione del servizio così come nei casi di incentivi percepiti o corrisposti in via continuativa la Banca rende noto tali informazioni con la rendicontazione annuale.
Art. 7 – Condizioni economiche e incentivi.
Ai Servizi prestati con questo contratto si applicano le condizioni economiche indicate o richiamate nel Modulo di apertura Deposito a Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari e Servizi di Investimento.
Il Cliente è tenuto a corrispondere anche le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui questa si sia avvalsa per la prestazione del servizio.
Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento o la rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi, ivi incluse, a titolo esemplificativo, spese postali e le spese per l’assolvimento dell’imposta di bollo. In ogni caso, il Cliente ha il diritto di richiedere la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci.
La Banca, in tempo utile prima di agire per conto del Cliente, informa quest’ultimo sui costi e oneri dell’operazione. Tali costi e oneri includono quelli relativi ai servizi d’investimento prestati dalla Banca e agli strumenti finanziari o prodotti finanziari oggetto dell’operazione e sono presentati in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento, nonché, su richiesta del cliente, in modo analitico.
Il pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto alla Banca per i Servizi, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca, avviene con addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca, con data pari a quella di regolamento dell’operazione, determinata secondo le norme vigenti nelle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l’operazione stessa.
Il Cliente è stato inoltre informato prima della firma del Modulo di sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento che:
(a) la Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi, nel rispetto della normativa di riferimento, potrebbe versare a o percepire da soggetti diversi dal Cliente incentivi in forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie;
(b) la Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie sono volti ad accrescere la qualità dei Servizi resi alla clientela e non sono di ostacolo al dovere di servire al meglio gli interessi della medesima clientela.
Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nell’apposita sezione del Kit informativo MiFID nel documento sugli incentivi.
Art. 8 – Inadempimento del Cliente
Il Cliente deve adempiere puntualmente ed integralmente alle obbligazioni di carattere economico derivanti dall’attività posta in essere in ragione di questo contratto, ove ciò non avvenga, la Banca ha il diritto di diffidarlo ad adempiere a mezzo comunicazione scritta a pagare entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della lettera.
Se il Cliente non adempie entro il suddetto termine all’obbligazione di pagamento, la Banca può valersi dei diritti previsti dagli artt. 2756, commi 2 e 3, e 2761, commi 3 e 4, nonché dagli altri contratti dal medesimo Cliente eventualmente sottoscritti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo di strumenti finanziari detenuti dalla Banca congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 (quindici) giorni.
La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca ha realizzato solo parte degli strumenti finanziari, trattiene gli altri secondo le condizioni e i termini del contratto di “deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari” o altro rapporto, ovvero nella posizione contabile in cui gli strumenti finanziari sono depositati/registrati/evidenziati.
Art. 9 – Xxxxxx e recesso dal contratto
Questo contratto è a tempo indeterminato. La Banca e il Cliente hanno facoltà di recedere da questo contratto con comunicazione scritta con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione. La Banca ha inoltre la facoltà di recedere con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo. La Banca può recedere anche quando il giustificato motivo riguardi uno solo dei cointestatari.
Art. 10 – Clausola di esonero da responsabilità
Il Cliente prende atto che le attività di cui a questo contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato o incrementare il valore degli investimenti effettuati.
Una descrizione generale della natura e dei rischi dei prodotti finanziari è contenuta nella Sezione denominata “Informazione sui prodotti finanziari e sui rischi generali” del “kit informativo” consegnato al Cliente prima della firma di questo contratto.
La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.
Art. 11 – Modifica del contratto
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e le norme di questo contratto in presenza di un giustificato motivo, dandone comunicazione scritta al Cliente, anche mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, con la specifica indicazione, a seconda della modifica in questione, della data di decorrenza della modifica stessa. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione mantenendo sino a tale data le condizioni in essere alla data di ricezione della comunicazione di modifica.
Art. 12 – Reclami
Per eventuali reclami in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alla prestazione dei Servizi da parte della medesima il Cliente può presentare reclamo: (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. - Piazza del Calendario,
n. 3 20126 Milano - xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000 (iii); xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo, se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
Diversamente se il reclamo è relativo a prodotti finanziari assicurativi e riguarda l’attività della Banca, questa si impegna a rispondere al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del reclamo. Se il reclamo ricevuto riguarda invece il comportamento dell’impresa di assicurazione, la Banca lo trasmetterà senza indugio all’impresa di assicurazione medesima, dandone contestuale notizia al Cliente reclamante.
I dettagli del processo per il trattamento dei reclami sono pubblicati dalla Banca tramite il proprio sito internet e comunque su altro supporto durevole, a richiesta del Cliente.
Art. 13 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie e clausola di mediazione
Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che, nel caso non sia rimasto soddisfatto della risposta al reclamo presentato alla Banca o non abbia da questa ricevuto risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, ove ne ricorrano i presupposti può anche ricorrere all’Arbitro Controversie Finanziarie (“ACF”).
Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Rientrano nella competenza dell’ACF le controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Sono invece esclusi dalla competenza dell’ACF:
a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila);
b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria;
c) i danni che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di procuratore e, comunque entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (9 gennaio 2017), entro un anno da tale data.
Inoltre, il ricorso all’ACF può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso reclamo:
a) non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b) é stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni.
Il ricorso è predisposto e trasmesso all’ACF secondo le modalità da quest’ultimo rese note attraverso il proprio sito web.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da questo contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere ad un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Art. 14 – Documenti parte integrante del contratto
Il Modulo di apertura Deposito a Custodia ed Amministrazione di Strumenti Finanziari e Servizi di Investimento, il “kit informativo MiFID” e il documento “Questionario MiFID”, compresi i successivi aggiornamenti, costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto.
Art. 15 – Foro competente e legge applicabile
A questo contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiane.
Qualora il Cliente non sia un consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (“Codice del Consumo”), per ogni controversia fra il Cliente e la Banca il foro esclusivamente competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Sezione B
DISCIPLINA CONTRATTUALE SPECIFICA PER CIASCUN SERVIZIO DI INVESTIMENTO
1) Servizio di consulenza in materia di investimenti
Art. 16 – Oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti
Il servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito “Servizio di Consulenza”) prestato dalla Banca consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni o ad una serie di operazioni aventi a oggetto o collegate a strumenti finanziari.
La Banca presta il Servizio di Consulenza nella forma della consulenza non indipendente e sulla base di una analisi del mercato non limitata agli strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca o da soggetti con cui la medesima ha stretti legami. Il Servizio è prestato esclusivamente con riferimento alle tipologie, di seguito elencate, di strumenti finanziari (anche emessi dalla Banca e/o da soggetti appartenenti al suo medesimo gruppo e/o da soggetti con i quali la Banca abbia concluso accordi di distribuzione o altri accordi commerciali) individuati in un’apposita lista preparata dalla Banca, c.d. Advisory List (di seguito “Prodotti”), di volta in volta aggiornata. In particolare, possono essere inclusi nella Advisory List esclusivamente strumenti finanziari rientranti nelle seguenti tipologie:
a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;
e) strumenti del mercato monetario, intendendosi categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, con esclusione dei certificati di deposito e delle carte commerciali;
f) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav).
g) prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
La Banca fa presente che la c.d. Advisory List è definita e composta in base alle scelte effettuate, periodicamente, dal proprio Comitato Investimenti in ragione di requisiti prestabiliti che i Prodotti devono possedere e che sono individuati in apposita procedura interna della Banca medesima (a mero titolo di esempio: il rating, la durata, il taglio di emissione, etc.).
Una raccomandazione è personalizzata quando viene elaborata nei confronti di un Cliente (o potenziale Cliente) e si basa su un rapporto bilaterale che ha come presupposto la conoscenza delle sue specifiche esigenze di investimento. Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per il Cliente e deve essere basata sulle caratteristiche del Cliente.
L’oggetto della raccomandazione personalizzata deve riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o eventualmente assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a uno strumento finanziario;
sottoscrivere contratti di gestione di portafogli ed effettuare, in relazione a tali contratti sottoscrizioni/cambi delle linee di gestione, prelievi o altre operazioni dispositive;
esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare uno strumento finanziario.
Il Servizio di Consulenza è sempre prestato in abbinamento agli altri Servizi svolti dalla Banca con questo contratto salvi i casi in cui il cliente decida di operare tramite il servizio db Interactive (i.e con tecniche di comunicazione a distanza) o nel caso di operazioni disposte con l’assistenza di personale della Divisione Wealth Management (WM). La Banca, quindi, effettua sempre la valutazione di adeguatezza, e se: i) l’esito di questa valutazione risulta
negativo, ovvero; ii) il Cliente si é rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza, il Cliente medesimo prende atto che la Banca non potrà eseguire l’operazione.
Il Cliente prende atto che la Banca rende il Servizio di Consulenza esclusivamente laddove consegni al Cliente una relazione contenente la descrizione della raccomandazione resa dalla Banca e l’indicazione dei motivi per cui la stessa corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente (incluse l’orizzonte temporale, le conoscenze ed esperienze, la propensione al rischio e la capacità di sostenere perdite).
Il Cliente prende atto inoltre che le raccomandazioni fornite dalla Banca nell’espletamento delle attività oggetto del relativo Servizio hanno natura di semplici consigli, in quanto tali, il Cliente resta libero di seguirli o meno, anche in relazione alla scelta dell’intermediario di cui intende avvalersi per darvi esecuzione.
Ogni disposizione di investimento/disinvestimento che consegue ad una raccomandazione fornita dalla Banca sarà, dunque, assunta dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale, a suo esclusivo rischio e sotto la propria responsabilità.
Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto anche il servizio di monitoraggio periodico, con frequenza regolare, dell’adeguatezza del portafoglio totale del Cliente, rispetto alle caratteristiche del suo profilo e ai controlli di adeguatezza richiesti dalla normativa, ai sensi della normativa di riferimento. Al di fuori dalla prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca di sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, può fornire allo stesso raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza descritta agli artt. 2 e 18.
Art. 17 - Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza
Il Servizio di Consulenza è fornito dalla Banca avvalendosi dei propri incaricati sia presso la succursale cui il Cliente fa riferimento sia fuori dalla sede ovvero da detta succursale, avvalendosi in tal caso di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Il Cliente prende atto che le informazioni relativi ai mercati e le specifiche raccomandazioni riferite ai Prodotti, eventualmente fornite dalla Banca nella prestazione del Servizio, hanno una validità limitata nel tempo e possono rapidamente rivelarsi superate a causa, soprattutto, della volatilità dei mercati finanziari e di altri fattori non dipendenti dalla volontà della Banca stessa. Pertanto qualsiasi ordine di investimento o disinvestimento e, più in generale, qualsiasi raccomandazione formulata dalla Banca al Cliente – se accettata - deve essere disposta prontamente o al massimo entro il periodo di tempo volta per volta indicato eventualmente dalla Banca.
Art. 18 – Modalità di valutazione dell’adeguatezza
Nel prestare il Servizio di Consulenza la Banca può fornire al Cliente soltanto raccomandazioni a lui adeguate previo l’espletamento della procedura per la valutazione di adeguatezza descritta all’art. 2.
Il Servizio di Consulenza infatti viene prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione finanziaria (inclusa la capacità di sostenere perdite) e degli obiettivi di investimento del Cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio).
Il Servizio di Consulenza è quindi svolto in funzione dei dati indicati nel documento “Questionario MiFiD” solo quando il medesimo sia stato completamente compilato e la Banca sia quindi in grado di effettuare la valutazione di adeguatezza. Pertanto in assenza di uno o più dati tali da impedire la corretta valutazione di adeguatezza la Banca si asterrà dal prestare il Servizio.
La Banca si asterrà, altresì, dal raccomandare al Cliente operazioni che possano configurarsi come “non adeguate”. Nel caso in cui l’operazione, oggetto del Servizio di Consulenza, risulti non adeguata il Cliente prende atto che la Banca non può accettare l’ordine del Cliente, neppure tramite la prestazione degli altri Servizi offerti dalla Banca con questo contratto.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di agire separatamente, a ciascuna di esse può essere prestato il Servizio di Consulenza. In tal caso la valutazione di adeguatezza viene fatta – in base alle modalità già illustrate all’articolo 2 del Contratto - tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio raccomandato, nonché della situazione
finanziaria e degli obiettivi di investimento soltanto del Cliente cointestatario cui il Servizio di Consulenza è prestato, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari anche per l’esecuzione dell’ordine successivamente impartito alla Banca stessa.
Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente per la redazione del documento “Questionario MiFID” e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
Art. 19 - Differenze tra il Servizio di Consulenza e gli altri servizi di investimento
Il Servizio di Consulenza si differenzia dai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché di collocamento prestati dalla Banca, in quanto in relazione a detti servizi la Banca sottopone le operazioni disposte dal Cliente unicamente alla valutazione di appropriatezza, potendo comunque il Cliente dare corso ad eventuali operazioni “inappropriate” tramite conferma espressa della volontà di disporre ugualmente l’operazione, per il che il Cliente è cosciente che potrebbe dar corso a investimenti o disinvestimenti “non appropriati”.
Se invece gli altri Servizi sopra citati vengono prestati in abbinamento al Servizio di Consulenza, la Banca sottopone le operazioni disposte dal Cliente alla valutazione di adeguatezza.
Inoltre il Servizio di Consulenza c.d. “consulenza specifica” (vale a dire con raccomandazioni su specifici strumenti finanziari) si distingue dalla c.d. “consulenza generica” che si sostanzia nel fornire al cliente da parte della Banca, di sua iniziativa, o su richiesta del cliente, raccomandazioni generiche su tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di strumenti finanziari o prodotti finanziari individuati percentualmente. Detta attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e non è preceduta dalla valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Art. 20 - Rischi delle operazioni
Le obbligazioni assunte dalla Banca nella prestazione del Servizio di Consulenza sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Cliente prende atto che la Banca non garantisce alcuno specifico risultato legato ai consigli ed alle raccomandazioni fornite nell’ambito del Servizio di Consulenza, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Stesso principio si applica, peraltro, per le raccomandazioni generiche e le pianificazioni ideali del portafoglio di cui all’art. 19 ultimo comma. Pertanto nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni effettuate sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca.
Le indicazioni e i dati, relativi sia al mercato sia agli strumenti finanziari e prodotti finanziari, forniti nell’espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento raccomandato.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dai titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o dalle quote/azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativo a vendite allo scoperto di strumenti finanziari e prodotti finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura di tali operazioni può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
Con riguardo al Servizio di Consulenza relativa ai strumenti finanziari derivati il Cliente prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Art. 21 - Commissioni e spese
In relazione al Servizio di Consulenza non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore della Banca intendendosi queste comunque ricomprese in quelle che la medesima Banca riceve dalla prestazione degli altri Servizi prestati al Cliente.
Art. 22 - Rendicontazione
Per la prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca non fornirà alcun rendiconto specifico ulteriore rispetto alla rendicontazione inviata in relazione agli altri Servizi di investimento prestati, salvo quanto specificamente concordato per iscritto con il Cliente.
La Banca, nell’ambito delle eventuali prestazioni volte ad accrescere la qualità dei Servizi resi al Cliente ai sensi dell’art. 7, potrà trasmettere a quest’ultimo gli esiti dell’attività di monitoraggio periodico della persistente adeguatezza degli strumenti finanziari consigliati.
2) Servizio db Perform
In aggiunta al Servizio di Consulenza prestato dalla Banca ai sensi degli artt. 16 e seguenti senza la corresponsione di commissioni o spese a carico della clientela, la Banca offre alla clientela il servizio db Perform.
Per ricevere il servizio db Perform il Cliente deve sottoscrivere, anche tramite Firma Grafometrica, un documento contrattuale apposito che si considera integrativo di questo contratto in quanto prevede delle condizioni e termini aggiuntivi e modificativi per la specifica disciplina di questo servizio, che consente alla clientela di usufruire delle seguenti attività:
(i) una consulenza generica sul proprio portafoglio del tipo di quella indicata nell’art. 19, comma 3;
(ii) una misurazione del rischio del portafoglio basata su uno specifico parametro;
(iii) eventuali raccomandazioni personalizzate per operazioni in strumenti finanziari (costituente, appunto, consulenza in materia di investimenti);
(iv) un monitoraggio periodico del rischio del portafoglio.
Per i costi previsti per la prestazione di questo servizio aggiuntivo si rinvia alla relativa documentazione.
3) Servizio di collocamento
Art. 23 - Oggetto del Servizio di collocamento.
Il Servizio di collocamento (di seguito “Servizio di Collocamento”) ha ad oggetto l'offerta al Cliente degli strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari assicurativi, tempo per tempo offerti, promossi e collocati dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con le società emittenti od offerenti gli strumenti, i prodotti e i servizi collocati (di seguito “Società Prodotto”). Il Servizio di Collocamento può avere oggetto anche strumenti finanziari da soggetti appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza.
Art. 24 – Modalità di prestazione del Servizio di Collocamento
Il Servizio di Collocamento può essere svolto dalla Banca, sia presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento avvalendosi dei propri incaricati, sia fuori dalla sede ovvero da detta succursale, avvalendosi in tal caso di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
L’adesione ad offerte pubbliche di strumenti finanziari oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina tempo per tempo vigente in materia.
Il Servizio di Collocamento è prestato dalla Banca in conformità agli specifici accordi di volta in volta intervenuti con le Società Prodotto, che permettono alla clientela della Banca di sottoscrivere o acquistare un’ampia tipologia di strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari assicurativi.
L'esecuzione degli ordini inerenti a quote o azioni di OICR avviene:
(i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
(ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.
La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto/sottoscrizione trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, relativo al Servizio di Consulenza, la Banca di sua iniziativa, o su richiesta del Cliente, a supporto del Servizio di Collocamento può fornire allo stesso anche una consulenza generica. Tale attività non costituisce, ai sensi della normativa vigente, prestazione del servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari e non è preceduta da una valutazione di adeguatezza da parte della Banca.
Nella prestazione del Servizio di Collocamento la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia. Il Cliente conferisce alla Banca un mandato con rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti prevedano la presente modalità di sottoscrizione, sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o di conversione, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ.
Il Cliente conferisce altresì alla Banca un mandato senza rappresentanza affinché questa, qualora incaricata del collocamento di quote o azioni di OICR i cui regolamenti prevedano la presente modalità di sottoscrizione, sottoscriva, a suo nome ma per conto del Cliente, il modulo di sottoscrizione dell’OICR, nonché le richieste di rimborso e/o di conversione, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente, che autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ. Nell’esecuzione di questo mandato senza rappresentanza la Banca è autorizzata a sostituire a sé stessa qualsiasi impresa di investimento, banca o società di gestione del risparmio che sia incaricata, secondo la procedura di ciascuno dei suddetti OICR e ai sensi della normativa applicabile, della predetta intestazione cumulativa.
Il Cliente conferisce inoltre alla Banca mandato con rappresentanza affinché questa sottoscriva, su disposizione del Cliente, in nome e per conto dello stesso, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche (di vendita e di scambio) e autorizza fin d’ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 cod.civ.
Nessun corrispettivo aggiuntivo è previsto a favore della Banca, o al sostituto di questa, per l’esecuzione dei mandati disciplinati nel presente articolo.
Art. 25 – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
La Banca può prestare il Servizio di Collocamento fuori dalla sede ovvero fuori dalle sue succursali avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nell’apposito Albo tenuto dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari e consultabile online (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) secondo quanto indicato all’art. 4.
Art. 26 - Obblighi della Banca
La Banca provvede a consegnare al Cliente, prima della sua sottoscrizione il documento di acquisto o di sottoscrizione, la documentazione d’offerta o gli altri documenti informativi, ove prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo.
La documentazione di cui al presente articolo sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dalle singole Società Prodotto, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnargli esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascuna di dette Società Prodotto.
La Banca provvede all'invio alle Società Prodotto degli ordini del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente che siano eventualmente necessari alla esecuzione dei citati ordini, secondo i tempi e le modalità descritti negli specifici accordi conclusi con le Società Prodotto.
La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto gli ordini da questi impartiti.
Art. 27 – Valutazione di appropriatezza e adeguatezza
Quando il Servizio di Collocamento è prestato in abbinamento al Sevizio di Consulenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 e, in particolare, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza. Pertanto, se: i) l’esito di questa valutazione risulta negativo, ovvero; ii) il Cliente si é rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza, il Cliente medesimo prende atto che la Banca non potrà prestare il Servizio di Collocamento.
La Banca presume che il “cliente professionale”, ai sensi della normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Quando la Banca non presta, in abbinamento al Servizio di Collocamento, il Servizio di Consulenza, la stessa effettua la valutazione di appropriatezza descritta all’art. 2.
Art. 28 - Modalità con le quali il Cliente può impartire gli ordini
Gli ordini devono essere impartiti dal Cliente:
a) per iscritto – in caso di offerta fuori sede - mediante consegna degli stessi all’incaricato della Banca che ne rilascia una copia; in tal caso gli ordini impartiti dal Cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui detti ordini siano effettivamente pervenuti presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento;
b) per iscritto mediante consegna presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento ovvero presso la sede della Banca;
c) per iscritto a mezzo posta all'indirizzo della Società Prodotto solo nel caso in cui sia previsto nella documentazione di sottoscrizione/collocamento redatta dalle Società Prodotto, all'indirizzo ivi indicato.
d) per iscritto, qualora il Cliente lo richieda, con sottoscrizione del documento informatico mediante Firma Grafometrica (sia in caso di offerta in sede o presso una succursale della Banca, sia in caso di offerta fuori sede); gli ordini così impartiti dal Cliente si intendono ricevuti dalla Banca nel momento in cui il Cliente appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul relativo documento informatico;
e) con modalità interattive mediante l’utilizzo di un telefono e di uno strumento informatico collegato alla rete internet, a disposizione del Cliente, previa adesione al servizio db Interactive;
f) in caso di prima sottoscrizione e/o sottoscrizione successiva e/o conversione e/o rimborso di quote di OICR, con modalità interattive mediante gli strumenti informatici messi a disposizione degli incaricati della Banca sia presso la succursale della Banca cui il Cliente fa riferimento, sia fuori da detta succursale, previa adesione al servizio db Interactive e secondo le istruzioni operative dettagliate nell’apposita “Guida al servizio " pubblicata sul sito internet della Banca, nella Sezione Clienti Privati e Business xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx/xxx/xxx_xxxx_xxxxx.xxxx.
Art. 29 - Assistenza per il periodo successivo all’acquisto/sottoscrizione
Nel caso in cui, nella prestazione del Servizio di Collocamento, il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento o prodotti finanziari assicurativi la cui natura o funzione possa richiedere l'assistenza della Banca nella fase successiva al collocamento, la Banca provvede a:
a) ricevere per il tramite del proprio incaricato le disposizioni successive alla prima sottoscrizione del Cliente e curarne l'invio alla Società Prodotto;
b) su richiesta del Cliente, mantenere il Cliente informato sulle condizioni dei mercati finanziari limitatamente ai Servizi prestati dalla Banca ed ai titoli che il Cliente ha depositato presso la Banca;
c) su richiesta del Cliente, comunicare la valorizzazione degli investimenti effettuati dal Cliente.
Art. 30 - Commissioni e spese relative al Servizio di Collocamento
In relazione al Servizio di Collocamento non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore della Banca.
La remunerazione della Banca, nonché l'eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le Società Prodotto sulla base degli accordi di distribuzione con queste concluse, così come descritto nel “kit informativo” e specificato nell’apposita documentazione sugli incentivi consegnata all’atto della prestazione del Servizio.
Fermo restando quanto indicato all’art. 7, il Cliente prende atto che nella documentazione di offerta riguardante ciascuno degli strumenti finanziari, prodotti finanziari, servizi di investimento e prodotti finanziari assicurativi collocati dalla Banca è riportato il dettaglio dei costi a carico direttamente del Cliente.
Art. 31 – Rendicontazione
La Banca fornisce al Cliente con le modalità previste dalla normativa le informazioni richieste dalla normativa stessa e relative all'esecuzione degli ordini.
Nella prestazione del Servizio di Collocamento, in particolare, la Banca:
i) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine;
ii) trasmette al Cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
La disposizione di cui al precedente comma 2, ii) non si applica quando la conferma dell’esecuzione dell’ordine conterrebbe le stesse informazioni di un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (per esempio la Società Prodotto).
Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente la Banca invia al Cliente un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui la documentazione ivi indicata venga inviata al Cliente da un diverso soggetto (per esempio la Società Prodotto).
La Banca, a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
La Banca, su base annuale, fornisce al Cliente le informazioni richieste dalla normativa, in relazione alle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, i prodotti ed i servizi dalla stessa collocati ai sensi dell’art. 23. Tale informativa, ferma restando la suddetta periodicità, potrà essere resa dalla Banca per il tramite del rendiconto previsto dal contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
4) Servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini
Art. 32 – Oggetto del Servizio – valutazione di appropriatezza e adeguatezza
Il Servizio consiste:
nella “negoziazione per conto proprio”, ovvero nell’acquisto o vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente;
nell’“esecuzione di ordini” per conto del Cliente, ovvero nell’esecuzione da parte della Banca, mediante ricorso al mercato, nelle varie sedi di esecuzione, degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente;
nella “ricezione e trasmissione di ordini”, ovvero nell’attività della Banca di ricezione di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
Quando il Servizio è prestato in abbinamento al Servizio di Consulenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 e, in particolare, la Banca effettua la valutazione adeguatezza.
Pertanto, se: i) l’esito di questa valutazione risulta negativo, ovvero; ii) il Cliente si é rifiutato di fornire le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza, il Cliente medesimo prende atto che la Banca non potrà dal prestare il Servizio.
La Banca presume che il “cliente professionale”, ai sensi della normativa, possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali il Cliente è classificato come “cliente professionale”.
Quando la Banca non presta, in abbinamento al Servizio, il Servizio di Consulenza, la stessa effettua la valutazione di appropriatezza descritta all’art. 2.
Art. 33 – Conferimento e gestione degli ordini. Aggregazione degli ordini
Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto e sottoscritti, qualora il Cliente lo richieda, anche con Firma Grafometrica. Gli ordini sono impartiti anche attraverso consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a tal fine autorizzati; modalità diverse di conferimento degli ordini sono subordinate alla sottoscrizione dei contratti che le disciplinano.
Il Cliente prende atto che gli ordini impartiti telefonicamente verranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Una copia delle registrazioni telefoniche è disponibile su richiesta del Cliente per un periodo di cinque anni.
Se gli ordini vengono impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
Gli ordini impartiti dal Cliente alla Banca devono essere completi di tutti gli elementi necessari alla loro esecuzione.
La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: (i) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; (ii) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca, in
funzione della data della ricezione,, tenuto conto del canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informa il Cliente, ove richiesto dalla normativa, circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
La Banca non esegue gli ordini conferiti dal Cliente, dandone pronta comunicazione al Cliente stesso, laddove le operazioni cui gli stessi si riferiscono siano state valutate come inadeguate, ai sensi dell’art. 4 allorquando il Servizio sia preceduto in abbinamento dal Servizio di Consulenza.
La Banca ha facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione sono effettuate nel rispetto della normativa in materia, purché risulti improbabile che l’aggregazione vada a discapito del Cliente el’ assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dall’art. 2, par. 1, del dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565.
Art. 34 – Esecuzione e trasmissione degli ordini e strategia adottata. Esclusione di responsabilità della Banca Qualora non provveda direttamente all’esecuzione degli ordini conferiti dal Cliente, anche mediante negoziazione per conto proprio, la Banca trasmette tempestivamente tali ordini ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento.
Nella trasmissione o nella esecuzione degli ordini per conto dei clienti, la Banca attua la propria strategia di trasmissione/esecuzione degli ordini (di seguito “Strategia”) al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per i clienti. La Strategia è descritta nel documento “Strategia di esecuzione”, consegnato al Cliente con il “kit informativo”. La Banca provvede a comunicare al Cliente qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l’esecuzione degli ordini e alla relativa Strategia.
Il Cliente con la stipula del presente contratto presta il proprio consenso alla Strategia anche per l’esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione.
Nell’eseguire gli ordini del Cliente la Banca adotta, a termini della Strategia, tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente stesso, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Pur in presenza della Strategia, il Cliente può comunque impartire istruzioni specifiche. In tal caso la Banca trasmette/esegue l’ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.
Il Cliente prende atto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.
Qualora l’ordine sia eseguito sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione saranno osservate le regole ivi previste.
Qualora l’ordine sia eseguito dalla Banca in conto proprio, vale a dire in contropartita diretta con il Cliente, la Banca comunica al Cliente, all’atto della ricezione dell’ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all’assenso del Cliente.
In caso di recesso da questo contratto restano impregiudicati gli ordini impartiti alla Banca anteriormente alla data di efficacia del recesso.
La Banca non è responsabile della mancata esecuzione o trasmissione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni, o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l’interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, serrate o scioperi, anche del personale della Banca stessa, ovunque verificatesi, di impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, o da atti di autorità nazionali o estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento o ostacolo. In questi casi, la Banca
informerà il Cliente dell’impossibilità di eseguire o trasmettere gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione o trasmissione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
Art. 35 – Esecuzione degli ordini non scambiati in sedi di negoziazione
Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non scambiati in sedi di negoziazione, diversi dai titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote o azioni di OICR (fondi comuni di investimento e Sicav), il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili; (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
Art. 36 – Ordini di vendita allo scoperto
Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell’operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita con l’osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 37 – Garanzie relative ad operazioni richieste
La provvista e la garanzia per l'esecuzione degli ordini impartiti dal Cliente in forza di questo contratto devono essere messe a disposizione della Banca, in denaro e/o strumenti finanziari, mediante una qualsiasi delle modalità finalizzate a garantire la disponibilità delle stesse rispettivamente sul conto corrente o sul deposito titoli intestati al Cliente e da questo all’uopo indicati. La provvista necessaria per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati è distintamente tenuta su specifici rapporti di conto corrente e deposito titoli.
Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad utilizzare le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari citati al comma 1, con facoltà di vendere anche gli strumenti finanziari, al fine di costituire le necessarie garanzie.
Art. 38 – Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, come definiti all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998,
n. 58 (“Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria”) come successivamente modificato e/o integrato, e che comportano l’emissione di titoli (c.d. “cartolarizzati”), il Cliente prende atto che:
potrà operare esclusivamente sugli strumenti finanziari indicati nell’elenco allegato all’atto integrativo che disciplina il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari derivati (Futures e Opzioni) quotati sui mercati regolamentati italiani ed esteri;
il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
l’investimento effettuato su tali strumenti comporta l’assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l’esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.
Il Cliente può conferire ordini di compravendita relativi a strumenti finanziari derivati e warrant e covered warrant previa sottoscrizione, anche tramite Firma Grafometrica, di apposito atto integrativo e/o compilazione del relativo modulo d’ordine nel quale sono, tra l’altro, specificatamente individuati i mezzi da costituire per l’esecuzione delle operazioni.
Il Cliente potrà trasmettere ordini aventi ad oggetto warrant e covered warrant trattati nei mercati di riferimento e, se non quotati, emessi e collocati da soggetti autorizzati. Gli ordini impartiti dal Cliente medesimo, relativi a warrant e covered warrant, potranno essere eseguiti in mercati soggetti a specifiche regolamentazioni, che il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a rispettare.
Se le somme inizialmente versate dal Cliente non risultano sufficienti alla copertura delle operazioni descritte nel presente articolo, la Banca ne informa immediatamente il Cliente e richiede il versamento di somme aggiuntive con le modalità previste nel relativo modulo d’ordine e/o nell’apposito atto integrativo. Qualora il Cliente non adempia nei termini stabiliti dalla Banca al versamento richiesto, quest’ultima è autorizzata a procedere comunque alla chiusura delle operazioni, nello stato in cui si trovano, restando sin d’ora sollevata da ogni e qualunque responsabilità, ferme restando facoltà e poteri attribuiti alla Banca nell’apposito atto integrativo.
Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati over the counter (OTC) possono essere concluse tra la Banca e la clientela solo previa sottoscrizione di apposito contratto per tale specifica operatività che la Banca svolge a mezzo negoziazione in proprio, in contropartita diretta con la clientela.
Art. 39 - Corrispettivo e incentivi
In relazione al corrispettivo dovuto per i Servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione di ordini dei clienti e di ricezione trasmissione di ordini, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 7, si rinvia a quanto indicato nel “Foglio Condizioni Servizi di Investimento”.
Per quanto attiene eventuali incentivi, si rinvia a quanto indicato nell’art. 7.
Art. 40 - Rendicontazione e comunicazioni
La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni previste dalla normativa riguardanti l’esecuzione dell’ordine, anche mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – Area My Documents” se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio. Al Cliente al dettaglio trasmette un avviso che confermi l’esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalla normativa. A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione trasmessa dalla Banca si intenderà tacitamente approvata dal Cliente trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento, senza che sia pervenuto alla Banca uno specifico reclamo scritto. La Banca, su richiesta del Cliente e contro rimborso delle spese effettivamente sostenute, è tenuta a rendere sollecitamente disponibili copia dei documenti e le registrazioni in possesso della stessa e riguardanti gli ordini impartiti dal Cliente.
La Banca, su base annuale, fornisce al Cliente le informazioni richieste dalla normativa, in relazione alle operazioni concluse nell’ambito della prestazione dei servizi di cui all’art. 32. Tale informativa, ferma restando la suddetta periodicità, potrà essere resa dalla Banca per il tramite del rendiconto previsto dal contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
5) Servizio di gestione di portafogli
La Banca, in forza di espresso incarico affidato per iscritto dal cliente svolge un’attività di gestione secondo proprie scelte discrezionali, a valere sulle somme di denaro e sui prodotti finanziari che le sono stati affidati dallo stesso cliente; tali scelte di investimento hanno la finalità di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento degli investimenti, tenuto conto delle specifiche esigenze del cliente.
Per poter prestare il servizio di gestione di portafogli, la Banca valuta preventivamente che il servizio di gestione sia “adeguato” per il cliente e cioè che, sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, corrisponda ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo al rischio di perdite che lui non è in grado di sopportare finanziariamente. Se il cliente si rifiuta di fornire dette informazioni, la Banca si astiene dal fornire il servizio.
Il conferimento dell’incarico alla Banca può avvenire esclusivamente mediante la sottoscrizione di un modulo (di seguito “Modulo di Sottoscrizione”) ad opera delle parti contraenti. Il Modulo di Sottoscrizione e i suoi allegati, incluso il c.d. Modulo di Variazione, formano parte integrante e sostanziale del contratto di gestione di portafogli. Le somme di denaro ed i prodotti finanziari conferiti in gestione (di seguito “Portafoglio”), sono gestiti dalla Banca attraverso gli investimenti e i disinvestimenti individuati nella linea di gestione prescelta dal cliente (di seguito “Linea”); la Linea prescelta è “adeguata” per il cliente sulla base della valutazione fatta dalla Banca sulla scorta delle informazioni sopra citate, rese dal cliente stesso.
Si rinvia alla modulistica ed alla contrattualistica dedicata esclusivamente al Servizio di gestione di portafoglio per maggiori dettagli in ordine alle modalità e termini del servizio nonché per ciò che riguarda i relativi costi.
Capitolo 2
NORME PER LA CUSTODIA E L’AMMINISTRAZIONE
DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 1 – Conclusione del contratto e conferimento dell’incarico
Questo contratto si intende concluso quando il Cliente viene a conoscenza dell’accettazione della sua proposta da parte della Banca. Se il Cliente per formulare la proposta di questo contratto intende sottoscrivere il modulo di apertura del deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari (di seguito, “Modulo di Apertura del Deposito Titoli”) tramite l’apposizione della firma grafometrica, la cui soluzione di firma è erogata dalla Banca (di seguito, “Firma Grafometrica”) su supporto durevole, il Cliente (i) deve aver sottoscritto il contratto per l’utilizzo del relativo servizio e (ii) deve aver dato il proprio consenso al trattamento dei dati biometrici connessi all’utilizzo della Firma Grafometrica.
Se il Cliente intende sottoscrivere il Modulo di Apertura del Deposito Amministrato tramite la Firma Grafometrica, il Cliente riconosce che i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto ed agli altri moduli ivi previsti, se sottoscritti con la Firma Grafometrica soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 cod. civ. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”).
Se il Cliente intende sottoscrivere i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti tramite la Firma Grafometrica, il Cliente prende atto che è necessario sottoscrivere il contratto relativo al servizio My Documents ovvero attivare il servizio “db Interactive – area My Documents” per la gestione e la consegna dei documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi a questo contratto e agli altri moduli ivi previsti per gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore.
In caso di utilizzo di Firma Grafometrica da parte del Cliente, questo contratto si concluderà secondo le seguenti modalità: a) il Cliente dopo essere stato identificato dal personale incaricato dalla Banca, riceve questo contratto comprensivo delle condizioni generali che, su richiesta del cliente, viene messo a disposizione dalla Banca sia in formato elettronico su supporto duraturo non cartaceo, sia in formato cartaceo; b) il Cliente dopo aver letto, esaminato ed approvato questo contratto appone la propria sottoscrizione mediante Firma Grafometrica sul documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al Modulo di Apertura del Deposito Titoli;
c) successivamente, il Cliente approva specificamente le clausole ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. apponendo a seguire una seconda sottoscrizione mediante Firma Grafometrica; d) la Banca procede con la consegna al Cliente di un esemplare di questo contratto su supporto durevole mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” o, se il Cliente lo richiede, anche su supporto cartaceo;
e) il Cliente avrà a disposizione il contratto su documento informatico - che costituisce supporto durevole - sottoscritto con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents ovvero del servizio “db Interactive – area My Documents” in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica.
La Banca metterà a disposizione del cliente su supporto durevole una comunicazione di conferma di attivazione, sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della Banca munito dei necessari poteri, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” o, su eventuale richiesta del Cliente, trasmetterà la comunicazione su supporto cartaceo all’indirizzo di domiciliazione della corrispondenza. La Banca offre inoltre al Cliente la possibilità di sottoscrivere con Firma Grafometrica i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - relativi alla modulistica ed alle disposizioni impartite in esecuzione dì questo contratto. Il Cliente ha la facoltà di avvalersi della Firma Grafometrica secondo le modalità e nei limiti previsti dal contratto del servizio di Firma Grafometrica. A tal fine, in questo contratto, se si indica la facoltà o l’obbligo per il Cliente di trasmettere una comunicazione per iscritto o di rilasciare una dichiarazione scritta, tale facoltà potrà essere esercitata o tale obbligo potrà essere adempiuto anche tramite sottoscrizione con Firma Grafometrica del documento informatico - che costituisce supporto durevole - relativo al modulo della comunicazione o della dichiarazione della Banca (ove predisposto).
Il Cliente avrà a disposizione tutti i documenti informatici - che costituiscono supporti durevoli - sottoscritti con Firma Grafometrica nella sezione dedicata del servizio My Documents ovvero del servizio “db Interactive – area
My Documents” in qualsiasi momento nel corso del rapporto e avrà la facoltà di ottenere evidenza di quanto sottoscritto con Firma Grafometrica nel corso del rapporto.
Il Cliente ha la facoltà in qualsiasi momento di chiedere alla Banca di sottoscrivere la modulistica e le disposizioni inerenti a questo contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo.
La Banca assume dal Cliente l’incarico di svolgere il servizio di deposito in amministrazione di strumenti finanziari (di seguito “strumenti finanziari”) alle seguenti condizioni. Il servizio quando ha ad oggetto strumenti finanziari dematerializzati si svolge in regime di gestione accentrata attraverso appositi conti.
Il Cliente dichiara ed acconsente all’utilizzo da parte della Banca degli strumenti finanziari depositati, nell’interesse proprio o di terzi. Le modalità di utilizzo verranno regolate in apposita convenzione scritta tra la Banca ed il Cliente. Fino alla stipula di tale convenzione la Banca non potrà utilizzare gli strumenti finanziari del Cliente nell’interesse proprio o di terzi.
Art. 2 – Oggetto del servizio
Il deposito può avere ad oggetto sia gli strumenti finanziari cartacei che quelli dematerializzati (si veda Regolamento (UE) n. 909/2014 e Titolo 2-bis, Parte III del D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modifiche, nonché la relativa normativa di attuazione).
Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli strumenti finanziari accompagnati da una lista contenente gli estremi necessari per identificarli.
Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca sostituisce la consegna dei medesimi strumenti finanziari ed il trasferimento, ritiro e costituzione di ogni vincolo relativo agli stessi potranno essere eseguiti solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata. È esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati cartacei rappresentativi degli strumenti finanziari dematerializzati.
Art. 3 – Modalità di prestazione del servizio
La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, richiede gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi.
La Banca chiede istruzioni al Cliente per l’esercizio del diritto di opzione, la conversione degli strumenti finanziari o il versamento dei decimi e provvede all'esecuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto del Cliente e previo versamento del denaro occorrente. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.
Il Cliente deve dare alla Banca, tempestivamente, opportune istruzioni per gli strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati. In mancanza di istruzioni del Cliente la Banca non è obbligata a compiere alcuna relativa operazione.
Il Cliente deve trasmettere alla Banca, entro quindici giorni dalla data di negoziazione “ex dividendo”, le relative istruzioni. Se la Banca non riceve dal Cliente istruzioni contrarie essa provvede all’incasso degli interessi e dei dividendi.
La Banca, in caso di richieste da parte di società emittenti quotate il cui statuto sociale espressamente lo preveda, ovvero di soggetti che, ai sensi della normativa di riferimento, svolgono l’attività di sollecitazione di deleghe di voto, nonché di emittenti obbligazioni immesse nella gestione accertata, provvede alla comunicazione del numero delle azioni/obbligazioni registrate sul conto del Cliente e dei dati identificativi di quest’ultimo sempre che al momento della richiesta il Cliente risulti azionista/obbligazionista e lo stesso in via preventiva non abbia espressamente vietato alla Banca la comunicazione dei dati identificativi mediante specifica dichiarazione scritta. La Banca – salva espressa richiesta scritta del Cliente, da inoltrarsi di volta in volta in tempo utile – è autorizzata ad astenersi:
- sia dal depositare le azioni di pertinenza del Cliente per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalle società emittenti le azioni depositate e dall’inviare il relativo biglietto di ammissione al Cliente stesso,
- sia dall’inviare al Cliente gli avvisi di convocazione di assemblea delle società emittenti le cui azioni sono immesse in deposito.
Ove il Cliente ritenga di partecipare/aderire ad un evento societario che riguarda strumenti finanziari che ha in deposito presso la Banca, quest’ultima è, sin d’ora, espressamente autorizzata a comunicare alla Cassa Incaricata della società offerente e/o alle società emittenti la decisione del Cliente medesimo compilando e firmando in nome e per conto dello stesso, ove del caso, ed inoltrando, ove richiesto, tutta l’eventuale modulistica necessaria.
In caso di Aumento di Capitale Fortemente Diluitivo con Metodo c.d. Rolling, la Banca provvede alla consegna degli strumenti finanziari per i quali il Cliente ha esercitato il diritto di opzione mediante comunicazione scritta nell’ultimo giorno disponibile. Ciò salvo che il Cliente, unitamente alla comunicazione di esercizio del diritto di opzione, chieda la consegna anticipata degli strumenti finanziari che verrà effettuata dalla Banca il primo giorno utile a seguito della ricezione della richiesta da parte della Banca.
Se gli strumenti finanziari sono stati consegnati al Cliente e successivamente si verifichino fatti, errori o imprecisioni che danno luogo alla pubblicazione di un supplemento al prospetto, il Cliente non ha più il diritto di revocare la disposizione di sottoscrizione degli stessi strumenti finanziari (art. 94, comma 7 e 95 bis del Testo Unico della Finanza).
Art. 4 – Deposito delle firme
Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la succursale della Banca ove il relativo rapporto è intrattenuto.
Il Cliente ed i soggetti autorizzati ad operare di cui al comma precedente devono utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria firma nella forma grafica che corrisponde a quella depositata, ovvero – previo accordo con la Banca – nelle altre forme consentite dalla legge (es. firma digitale o Firma Grafometrica).
Art. 5 – Rappresentanza del Cliente. Persone autorizzate
Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, e a precisare, sempre per iscritto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, gli eventuali limiti dei poteri loro accordati.
Il Cliente deve comunicare alla succursale della Banca presso il quale è acceso il rapporto a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax o con lettera semplice consegnata personalmente alla predetta succursale le revoche e le modifiche dei poteri concessi alle persone autorizzate. Allo stesso modo le persone autorizzate dovranno comunicare le loro rinunce. Revoche, modifiche e rinunce non potranno comunque essere fatte valere nei confronti della Banca finché non sia trascorso, dalla data del ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, il quale non potrà, in ogni caso, essere superiore a 3 giorni. Stesso obbligo di comunicazione alla Banca sussiste anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese pubbliche.
L'autorizzazione a disporre del deposito, conferita successivamente, non determina la revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Quando il deposito è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca dei poteri di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, in deroga all’art. 1726 cod. civ.. Invece la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Per la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2° di questo articolo. Il cointestatario che ha effettuato la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.
Le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza non possono essere fatte valere nei confronti della Banca sino a quando questa non ne ha avuto notizia legalmente certa. Nel caso di rapporto cointestato le altre cause di cessazione dei poteri di rappresentanza hanno effetto anche se relative ad uno solo dei cointestatari.
Art. 6 – Cointestazione
Quando il deposito è intestato a più persone con poteri per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario singolarmente può disporre del deposito con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Solo tutti insieme i cointestatari possono modificare o revocare tale potere di disposizione separata con conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca. Anche uno solo dei cointestatari invece può richiedere di estinguere il rapporto; in questo caso il cointestatario che richiede l’estinzione deve avvertire tempestivamente gli altri cointestatari.
I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni nascenti o connesse al rapporto di deposito, anche quando le obbligazioni dipendono dall’atto o dal fatto di un solo cointestatario.
La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché la Banca non ne ha ricevuto la relativa comunicazione da tutti i cointestatari e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Art. 7 – Morte o sopravvenuta incapacità
Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del deposito, fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e successoria imposti dalla legge a carico della Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
Nei casi indicati al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione scritta.
L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ha ricevuto la comunicazione e non è trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà comunque essere superiore a 3 giorni.
Art. 8 – Obbligazioni del Cliente
Il Cliente deve pagare i diritti di custodia e/o amministrazione, le commissioni e le spese indicate nel “Documento di Sintesi” di questo contratto, nonché le eventuali imposte e tasse. Il “Documento di Sintesi” è parte integrante e sostanziale di questo contratto.
Il Cliente è obbligato a pagare interamente le spese di qualunque genere che la Banca sostiene in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari, anche se dette spese non sono recuperabili nei confronti di chi ha promosso e sostenuto il relativo procedimento.
La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.
Le somme da esigersi e da pagarsi in dipendenza degli strumenti finanziari depositati dal Cliente, con distinta a parte, devono essere, rispettivamente, accreditate ed addebitate sul conto corrente indicato a tale fine dal Cliente stesso.
Art. 9 –Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente
Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni ai sensi dell’articolo precedente, la Banca lo diffida a pagare entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta. Se il Cliente resta inadempiente alle obbligazioni di pagamento, la Banca può vendere, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al suo credito verso il Cliente (art. 2761, commi 3 e 4 e art. 2756, commi 2° e 3° cod. civ.).
Prima di vendere gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con comunicazione scritta del suo proposito, e gli concede un ulteriore termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione.
La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 10 – Comunicazioni
La Banca invia al Cliente la corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche, con pieno effetto:
all'indirizzo indicato nel Modulo di Apertura del Deposito Titoli, o mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato mediante sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio, oppure all’ultimo indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal Cliente alla Banca; o
alla casella postale presso la succursale con cui intrattiene il rapporto, concessa dalla Banca in uso esclusivo al Cliente dietro sua richiesta e regolamentata dalle “Norme che regolano il servizio di domiciliazione della corrispondenza presso la succursale della Banca”.
Quando il deposito è intestato a più persone, la Banca può fare tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
Art. 11 –Ritiro degli strumenti finanziari
Il Cliente deve fare pervenire un avviso alla Banca almeno dieci giorni prima per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere ripetuto. La Banca può peraltro restituire gli strumenti finanziari depositati anche senza il preavviso del Cliente. Non sono consentiti ritiri nei quindici giorni antecedenti quello di scadenza delle cedole o di rimborso degli strumenti finanziari.
In caso di parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari subdepositati a norma dei successivi artt. 15 e 16, la Banca provvede alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente necessario, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari dai subdepositari.
Al momento del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di manleva.
Restano salve le previsioni di legge relative alla trasferibilità degli strumenti finanziari depositati più favorevoli al Cliente e non derogabili dalle parti. In tal caso la Banca rispetterà i termini previsti e si adopererà per il trasferimento degli strumenti finanziari nelle forme e nei modi che saranno pubblicizzati in filiale e comunque sul sito internet della Banca.
Art. 12 – Rendicontazione
La Banca invia al Cliente periodicamente, e comunque con cadenza almeno trimestrale, una posizione degli strumenti finanziari in deposito. La posizione periodica si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata se, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della posizione stessa, non è pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico.
La posizione periodica include le informazioni stabilite dalla normativa di riferimento, specificatamente in conformità agli articoli 62, paragrafo 2, e 63 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, come tempo per tempo integrati o modificati. In particolare, la Banca fornisce le informazioni sulle posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10 % e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione può essere effettuata strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, se essa é stata superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
La Banca può non inviare la posizione periodica se il Cliente ha informazione di questi con comunicazioni riepilogative di altri rapporti con la Banca.
Art. 13 – Deposito degli strumenti finanziari cartacei
La Banca può custodire il deposito degli strumenti finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, nonché di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 14 – Subdeposito di strumenti finanziari cartacei
La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari cartacei presso un depositario centrale autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014, ai sensi della normativa europea e italiana, primaria e secondaria, disciplinante la materia.
In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi del depositario centrale. Il Cliente può richiedere la consegna in una copia del regolamento.
Art. 15 – Subdeposito di strumenti finanziari al portatore presso organismi diversi dai depositari centrali La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari al portatore anche presso organismi diversi dai depositari centrali a cui è consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti).
I subdepositari che la Banca usa sono indicati nell’apposito elenco disponibile sul sito internet della Banca; l’elenco, come periodicamente rivisto dalla Banca, è parte integrante e sostanziale di questo contratto. L’eventuale sostituzione di un subdepositario è resa nota al Cliente con apposita comunicazione scritta ovvero nell’ambito della posizione periodica fornita allo stesso ai sensi dell’art. 12.
Se gli strumenti finanziari al portatore sono fungibili o quando altrimenti possibile - fatta salva la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti finanziari - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi. In questi casi il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e quantità.
Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a norma di questo contratto.
Art. 16 - Subdeposito di strumenti finanziari dematerializzati
La Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari dematerializzati del Cliente presso depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 909/2014 o presso depositari esteri abilitati, (collettivamente, i “subdepositari”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i subdepositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno che tali modalità di subdeposito non possano realizzarsi in ragione della natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. Il servizio in tal caso viene svolto secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie.
In caso di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri subdepositari che, per quanto a conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non é comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informerà il Cliente di questa circostanza il Cliente, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.
Art. 17 – Recesso
La Banca ed il Cliente possono recedere in qualunque momento da questo contratto, con comunicazione scritta, con preavviso di almeno quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Art. 18 – Modifica unilaterale
La Banca può modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le norme che disciplinano questo contratto e le condizioni economiche applicate in presenza di un giustificato motivo con comunicazione scritta, anche inserita nella posizione periodica indicata all’articolo 12, o mediante il servizio db Interactive – area My Documents se il Cliente lo ha preventivamente accettato/attivato tramite sottoscrizione di apposito contratto e secondo le previsioni del relativo servizio. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, la Banca invia a quest’ultimo una comunicazione con un preavviso minimo di due mesi. La comunicazione, che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, sarà validamente effettuata all’indirizzo anche elettronico indicato dal Cliente. La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di esercizio del diritto di recesso, la Banca applicherà al Cliente, in sede di liquidazione del rapporto, le condizioni precedentemente praticate, senza penalità e senza spese di chiusura (art. 118 D.Lgs. n. 385/1993 e successive integrazioni e/o modificazioni).
Art. 19 – Legge applicabile e foro competente
Questo contratto è soggetto alla legge ed alla giurisdizione italiane.
Se il Cliente non è un consumatore, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”), il foro esclusivamente competente per ogni controversia tra il Cliente e la Banca è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, fermo restando che quest’ultima ha facoltà di intraprendere azioni giudiziali nei confronti del Cliente avanti l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione ha sede la succursale con la quale il rapporto è intrattenuto.
Ove si tratti di contratti conclusi con clienti che rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, il foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del consumatore.
Art.20. – Reclami, ricorsi e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può inviare all'Ufficio reclami della Banca reclami inerenti al rapporto con essa intrattenuto (i) con posta ordinaria, Deutsche Bank S.p.A. – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0 00000 Xxxxxx – xxx.xx Ufficio Reclami; (ii) via fax al numero 00 00000000; (iii) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxx.
Nel reclamo il Cliente deve sempre specificare le proprie generalità ed i motivi dello stesso; se il reclamo è presentato dal Cliente tramite un proprio incaricato, il reclamo deve essere firmato anche dal Cliente.
La Banca si impegna a rispondere al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Se il reclamo ha ad oggetto i servizi di investimento si rinvia a quanto previsto dall’art. 12 delle Norme per la prestazione di detti servizi di investimento.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere: (i) al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie. ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; (ii) oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Art. 21 – Identificazione del Cliente
- All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi ed i relativi documenti propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio. In difetto la Banca non potrà concludere il presente contratto, né dare seguito alle singole operazioni richieste dal Cliente.
Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze a suo carico previste dall’art. 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di impossibilità per la Banca di adempiere correttamente ai propri doveri in tema di adeguata verifica della clientela.
Glossario
Agente collegato indica la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.
Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) indica l’organismo indipendente e imparziale, istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca, senza successo, – in caso di controversie con la Banca in materia di operazioni e servizi bancari. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d’Italia il compito di curarne l’organizzazione e il funzionamento.
Arbitro Controversie Finanziarie (A.C.F.) indica l’organismo indipendente e imparziale, istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale il Cliente può rivolgersi dopo avere tentato di risolvere la questione direttamente con la Banca, senza successo, – in caso di controversie con la Banca relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del Testo Unico dell’intermediazione Finanziaria, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.
Aumento di Capitale Fortemente Diluitivo (o iperdiluitivo) consiste in un aumento di capitale posto in essere da società emittenti quotate sul mercato regolamentato italiano MTA (Mercato Telematico Azionario) e si caratterizza per l’elevato rapporto tra il numero di azioni da emettere e il numero di azioni in circolazione, nonché per la forte differenza fra il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ed il prezzo del titolo nell’ultimo giorno di negoziazione prima dell’avvio dell’operazione di aumento di capitale. Il carattere di iperdiluitività di un’operazione di aumento di capitale è stabilito volta per volta dalla Borsa Italiana.
Autorità di Xxxxxxxxx indica l’istituzione indipendente che ha il compito di controllare il rispetto della regolamentazione relativa a un determinato ambito di attività. In Italia esistono diverse autorità di vigilanza, ognuna con competenze specifiche differenti.
In materia di mercati e intermediari finanziari le principali autorità sono la Banca d'Italia e la Consob (d'intesa con il Ministero del Tesoro) le cui responsabilità sono sancite nel Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria. La prima è competente in materia di contenimento del rischio e stabilità patrimoniale degli intermediari e, assieme all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, di tutela della concorrenza nel settore del credito. La seconda è competente in materia di trasparenza e correttezza di comportamento degli intermediari finanziari. Nel settore assicurativo l'organismo di vigilanza è l'IVASS la cui attività ha come obiettivo la stabilità e la trasparenza del settore. Con riferimento ai fondi pensione l'organismo di vigilanza è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).
Banca indica Deutsche Bank S.p.A.
Benchmark indica il parametro oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l’andamento del mercato.
Borsa Italiana S.p.A. è la società per azioni di natura privatistica che organizza e gestisce mercati per la negoziazione di strumenti finanziari
Cartolarizzazione è un’operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) sono incorporati in uno strumento negoziabile.
Classificazione MiFID indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.
Cliente al dettaglio MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale MiFID.
Cliente Professionale MiFID con riferimento ai Servizi di Investimento si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20 000 000 EUR,
- fatturato netto: 40 000 000 EUR,
- fondi propri: 2 000 000 EUR.
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Codice del Consumo indica il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni. Codice della Privacy indica il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni. Consob indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Consulente finanziario: indica la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell’albo previsto dall'art. 31, comma 4, TUF che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.
Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto indica il complesso della documentazione contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi Bancari e dei Servizi di Investimento.
Controversia transfrontaliera indica una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario.
Emittenti indica i soggetti che emettono strumenti finanziari.
Fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica
di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell' interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi.
Fondo interbancario di Tutela dei Depositi indica il fondo che garantisce i depositanti delle banche aderenti ed è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.
Legal Entity Identifier (LEI) la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni e l’identificazione dei clienti - quando siano persone giuridiche o persone fisiche non operanti in qualità di consumatore o che svolgono attività d’impresa o professionale - avviene anche attraverso il Codice LEI (Legal Entity Identifier), il codice identificativo unico internazionale attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici. Detto codice viene rilasciato da una unità operativa locale (LOU) a ciò designata e riconosciuta dal Regulatory Oversight Committee.
Metodo c.d. Rolling, previsto dalla Comunicazione Consob n. 0088305 del 5 ottobre 2016, riguarda le operazioni di aumento di capitale e consiste nell’introduzione della consegna anticipata delle nuove azioni - rivenienti dall’esercizio del relativo diritto di opzione - in ciascuna giornata del periodo d’offerta, anziché solamente alla fine dello stesso.
MiFID indica la Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e le corrispondenti norme di attuazione.
OICR indica Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.
Prodotti finanziari assicurativi indica le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Profilatura indica l’attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza e della valutazione di appropriatezza.
Regolamento (UE) n. 524/2013 indica il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.
Sede di negoziazione: indica un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Servizi di Investimento indica congiuntamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, il servizio di collocamento senza assunzione a fermo sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ovvero collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e di distribuzione, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché di ricezione e trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari.
Strumento finanziario indica, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del TUF e della sezione C dell’Allegato I al TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:
1) valori mobiliari;
2) strumenti del mercato monetario;
3) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti,
quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9) contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d' interesse e altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti finanziari derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella sezione C dell’Allegato I al TUF, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Strumento finanziario derivato indica uno strumento finanziario il cui valore dipende dal valore di un’altra attività finanziaria o reale (attività sottostante). Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come “underlying asset”. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse e di cambio, etc.) o reale (come, ad esempio, il caffè, il cacao, il petrolio, etc.).
Strumento finanziario illiquido indica uno strumento finanziario che determina per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita (così come definiti dalla Consob nella comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009).
Strumento finanziario liquido indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a prezzi significativi.
Supporto durevole indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
TUF indica il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e sue successive modifiche ed integrazioni.
UIF indica l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e
b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
Valutazione di Adeguatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ovvero quando prestati congiuntamente al servizio di consulenza, degli altri servizi di investimento, deve verificare che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Valutazione di Appropriatezza indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta dei Servizi di Investimento, diversi dal servizio di consulenza, deve verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Capitolo 2
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito il “Codice”), Deutsche Bank SpA
(di seguito la “Banca”), in qualità di Titolare del trattamento, di seguito fornisce le informazioni.
Nel perseguire le finalità sotto descritte, la Banca può trattare dati personali dell’interessato (di seguito i “Dati”, quali ad esempio: dati anagrafici, dati relativi alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, alla solvibilità economica), anche sensibili1, raccolti direttamente presso di lui ovvero presso terzi2 (quali ad esempio: elenchi pubblici, CCIAA, soggetti che dispongono ordini di bonifico in favore dell’interessato, sistemi di informazione creditizia relativamente a richieste di finanziamento dell’interessato ecc.), anche in relazione a specifiche operazioni o servizi (ad esempio: accensione di polizze vita, erogazione di mutui assistiti da assicurazione, ovvero pagamento, tramite bonifici od altri ordini, di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filosofico o simili). Per il trattamento dei dati sensibili, il Codice richiede il consenso dell’interessato da manifestarsi in modo specifico e per iscritto.
I Dati sono trattati, nell’ambito della normale attività bancaria e finanziaria, per: (i) finalità di legge (cioè connesse ad obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria, disposizioni di autorità di vigilanza e controllo anche relative a: Centrale Rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.); (ii) finalità contrattuali (cioè connesse e strumentali all’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di cui sia parte l’interessato e all’esecuzione del medesimo, alla gestione dei pagamenti e tenuta della contabilità, all’elaborazione di statistiche interne, ecc.); (iii) finalità di informazione e indagine commerciale (cioè per fornire informazioni su prodotti e/o servizi e/o iniziative della Banca e/o di terzi, o per eseguire ricerche di mercato, anche via e-mail e/o sms e/o con operatore telefonico anche automatizzato, volte a verificare la qualità dei prodottti e/o servizi offerti dalla Banca e/o dalle società del gruppo, nonché il grado di soddisfazione dell’interessato in relazione ad essi).
Il trattamento dei Dati può avvenire, anche per il tramite del personale degli Sportelli e/o delle Divisioni, Direzioni, Servizi ed Unità in cui si articola la Banca, mediante strumenti manuali, informatici e/o altrimenti automatizzati, secondo logiche strettamente aderenti alle finalità di trattamento, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi3.
In relazione alle predette finalità, la Banca può comunicare i Dati a determinate categorie di soggetti, italiani e stranieri4. Tali soggetti trattano i Dati in qualità di titolari di un autonomo trattamento. Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede della Banca.
1 Trattasi dei dati idonei a rivelare: origine razziale ed etnica; convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; opinioni politiche; adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; stato di salute e vita sessuale.
2 In questo caso, la presente informativa viene fornita all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la sua comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
3 L’appartenenza della Società al gruppo DB AG comporta altresì che i dati personali dell’interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, possono essere detenuti anche su supporti informatici presso la DB AG.
4 In particolare:
- soggetti che svolgono attività strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato (ad esempio: servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti dall’interessato ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni indirizzate .
- soggetti, anche appartenenti al Gruppo DB (per esempio: Finanza & Futuro Banca S.p.A. o Fiduciaria X.Xxxxxx Xxx) che svolgono servizi bancari, finanziari, assicurativi e/o servizi di investimento (ad esempio: soggetti che intervengono
Possono venire a conoscenza dei Dati solo in relazione alle predette finalità, in qualità di responsabili o di incaricati del trattamento di cui è titolare la Banca, i seguenti soggetti: dipendenti; collaboratori esterni della Banca adibiti a servizi o uffici centrali o periferici, ovvero appartenenti a strutture esterne alla Banca, che svolgono servizi di amministrazione (ad esempio: archiviazione, imbustamento, spedizione, ecc.), contabili, di supporto e di controllo interno, ecc.
I Dati non sono oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ed il loro trattamento da parte della Banca (e/o dei soggetti cui la medesima li può comunicare nei limiti esposti):
- sono necessari relativamente alle finalità sub (i) e (ii) che precedono; pertanto l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di instaurare e/o dare esecuzione ai relativi rapporti con l’interessato;
- sono facoltativi relativamente alla finalità sub (iii) che precede; in ogni caso, l’eventuale diniego comporta l’impossibilità per la Banca di effettuare i soli trattamenti ivi indicati, lasciando impregiudicata la validità degli altri rapporti già in essere con la Banca.
Gli attuali responsabili del trattamento di cui è titolare la Banca sono indicati in un elenco fornito separatamente all’interessato, disponibile presso ogni dipendenza della Banca e consultabile gratuitamente sul sito internet della medesima (xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx). Tale elenco viene all’occorrenza aggiornato.
nella gestione dei servizi di pagamento; società i cui prodotti o servizi sono collocati dalla Banca; società che collocano i prodotti della Banca; altre banche, intermediari finanziari o imprese di investimento);
- soggetti che rilevano rischi finanziari (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”) a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
CRIF S.p.A., con sede in Xxx X. Xxxxxx x. 0-0, 00000 Xxxxxxx. (che raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
Experian Information Services S.p.A., con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000, 00000 Xxxx (xxx raccoglie informazioni su rapporti di finanziamento indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti nei rimborsi);
Cerved Group S.p.A., con sede in Xxx Xxx Xxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (il quale gestisce un sistema di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo)
per maggiori informazioni sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito dei suddetti sistemi di informazione creditizia si rinvia a quanto indicato nel documento denominato “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - INFORMATIVA”, copia del quale viene consegnata separatamente all’interessato ed è inoltre disponibile presso tutte le dipendenze della Banca.
- soggetti che svolgono attività di recupero crediti od esattori;
- soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti finanziati;
- società di factoring, ovvero altri soggetti per finalità correlate ad attività di cartolarizzazione o cessione di crediti o di rapporti giuridici con l’interessato;
- società di revisione ed altri soggetti che svolgono attività di consulenza a favore della Banca;
- società del gruppo DB; DB AG e società del gruppo DB AG (la comunicazione dei dati personali dell’interessato a tali soggetti è dovuta al fatto che la Società è controllata da DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, ed è finalizzata a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, le autorità amministrative e giudiziarie cui la stessa è sottoposta, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG).
- rappresentanze sindacali aziendali ed eventualmente organi di coordinamento di queste ultime;
- società che effettuano il trattamento dei dati personali al fine di gestire operazioni o concorsi a premi o programmi di fedeltà collegati all’uso dei prodotti o servizi richiesti dall’interessato, oppure indagini commerciali.
- autorità amministrative e giudiziarie.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice (tra i quali, a titolo non esaustivo: ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ecc.).
L’interessato può far valere i suddetti diritti scrivendo a Deutsche Bank S.p.A., Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, oppure presso una qualsiasi dipendenza della Banca.