ACCORDO
RECANTE MODIFICA DEL TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
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PREAMBOLO
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia ("Stati membri della zona euro" o "firmatari"),
RICONOSCENDO l'accordo volto a mobilizzare risorse finanziarie e a fornire il finanziamento tramite il dispositivo di sostegno ai fini dell'impiego del Fondo di risoluzione unico ("SRF"), il cui proprietario è il Comitato di risoluzione unico ("SRB") istituito a norma del regolamento
(UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/20101;
RICONOSCENDO il contributo fondamentale che il meccanismo europeo di stabilità ("MES") apporta nella gestione delle crisi fornendo rapidamente e con efficacia sostegno alla stabilità agli Stati membri della zona euro;
AVENDO CONCORDATO un pacchetto complessivo per rafforzare ulteriormente l'Unione economica e monetaria;
1 GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
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ASPIRANDO a sviluppare ulteriormente il MES per rafforzare la resilienza e le capacità di risoluzione delle crisi della zona euro, sempre in totale conformità con il diritto dell'Unione europea;
RICORDANDO che, al Vertice euro tenuto il 29 giugno 2018 in formato inclusivo, i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che il MES avrebbe fornito il dispositivo di sostegno comune allo SRF e sarebbe stato rafforzato in base agli elementi indicati nella lettera del presidente dell'Eurogruppo del 25 giugno 2018;
RICORDANDO INOLTRE che, al Vertice euro tenuto il 14 dicembre 2018 in formato inclusivo, i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno approvato i termini di riferimento per detto dispositivo di sostegno comune e il prospetto per la riforma del MES, e che al Vertice euro tenuto il 21 giugno 2019 in formato inclusivo i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno preso atto dell'ampio accordo raggiunto sulla revisione del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
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ARTICOLO 1
Modifiche del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità
Il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è così modificato:
A. Il preambolo è così modificato:
1) il considerando 4 è sostituito dal seguente:
"(4) Il rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione europea, del quadro integrato di sorveglianza fiscale e macroeconomica, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione europea dovrebbe costituire la prima linea di difesa dalle crisi di fiducia che possono compromettere la stabilità della zona euro.";
2) sono inseriti i considerando seguenti:
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"(5 bis) Al Vertice euro in formato inclusivo del 29 giugno 2018 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che il MES avrebbe fornito il dispositivo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico ("SRF") e sarebbe stato rafforzato in base agli elementi indicati nella lettera del presidente dell'Eurogruppo del 25 giugno 2018. Al Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno approvato i termini di riferimento per detto dispositivo di sostegno comune che sarà fornito dal MES e il prospetto per la riforma del MES. In base a tale prospetto, il dispositivo di sostegno comune allo SRF dovrà essere istituito entro e non oltre la fine del periodo transitorio. Il prospetto per la riforma del MES prevede un potenziamento dell'efficacia degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale per i membri del MES con fondamentali economici solidi che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo. Quanto alla valutazione dell'ammissibilità con riferimento alla linea di credito precauzionale, la Commissione europea e il MES, conformemente alla posizione comune sulla loro futura cooperazione allegata al prospetto per la riforma del MES e in funzione dell'esatta natura dei criteri di ammissibilità, assumeranno il rispettivo ruolo in linea con il diritto dell'Unione europea, il presente trattato e le linee direttrici del MES. Il prospetto per la riforma del MES dispone l'applicazione di un margine aggiuntivo nei casi in cui, una volta ottenuti i fondi, il membro del MES cui è stata concessa l'assistenza finanziaria precauzionale del MES non soddisfi le condizioni cui essa è associata, salvo se il mancato soddisfacimento sia dovuto a eventi al di fuori del controllo del governo. Nel prospetto per la riforma del MES è rilevato che la condizionalità rimane uno dei principi di fondo del presente trattato e di tutti gli strumenti del MES, ma che occorre adattarne le modalità esatte a ciascun singolo strumento.
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(5 ter) La posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES definisce l'accordo sulle nuove modalità di cooperazione nell'ambito e al di fuori dei programmi di assistenza finanziaria. La Commissione europea e il MES condividono obiettivi comuni e svolgeranno funzioni specifiche collegate alla gestione delle crisi per la zona euro in conformità del diritto dell'Unione europea e del presente trattato. Le due istituzioni collaboreranno quindi strettamente nelle misure di gestione delle crisi del MES, nel quadro di una governance efficace, così da assicurare la stabilità finanziaria, combinando le rispettive competenze. La Commissione europea assicura la coerenza con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il quadro di coordinamento delle politiche economiche. Il MES effettua l'analisi e la valutazione dalla prospettiva del prestatore. La posizione comune sulla futura cooperazione sarà ripresa integralmente nel protocollo di cooperazione previsto all'articolo 13,
paragrafo 8, all'atto dell'entrata in vigore delle modifiche del presente trattato.";
3) al considerando 7 è aggiunta la frase seguente:
"I membri del MES prendono atto del dialogo in corso tra il direttore generale e il Parlamento europeo.";
4) al considerando 8, la terza frase è sostituita dalla seguente:
"Lo Stato membro della zona euro che richiederà l'assistenza finanziaria del MES rivolgerà, ove opportuno, richiesta analoga al FMI.";
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5) è inserito il considerando seguente:
"(9 bis) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l'euro che hanno instaurato una cooperazione stretta con la Banca centrale europea ("BCE") in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi*, metteranno a disposizione dello SRF linee di credito parallele affiancandosi al MES. Tali Stati membri ("Stati membri partecipanti") parteciperanno al dispositivo di sostegno comune a condizioni equivalenti. È opportuno invitare rappresentanti degli Stati membri partecipanti a presenziare in veste di osservatori alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione nelle quali saranno discusse questioni inerenti al dispositivo di sostegno comune e garantire loro pari accesso alle informazioni. È opportuno definire modalità adeguate di scambio delle informazioni e di coordinamento tempestivo tra il MES e gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile invitare su base ad hoc rappresentanti del Comitato di risoluzione unico ("SRB") a presenziare in veste di osservatori alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione nelle quali sarà discusso il finanziamento tramite il dispositivo di sostegno.
* GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.";
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6) il considerando 10 è sostituito dal seguente:
"(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla BCE di svolgere i compiti previsti dal presente trattato. È dato atto che le funzioni affidate alla Commissione europea e alla BCE nell'ambito del presente trattato non implicano alcun potere decisionale proprio e che i compiti svolti da queste due istituzioni nell'ambito del presente trattato impegnano il solo MES.";
7) al considerando 11 sono aggiunte le frasi seguenti:
"Data l'introduzione di dette clausole a partire dal 1o gennaio 2013, i membri del MES si impegnano a introdurre entro il 2022 clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola ("CAC a maggioranza singola"). Il comitato economico e finanziario stabilirà la disciplina giuridica di dettaglio tenendo conto degli obblighi costituzionali nazionali dei membri del MES, così che tutti questi inseriscano CAC a maggioranza singola nei titoli di Stato di nuova emissione della zona euro, con modalità atte a garantirne la medesima efficacia giuridica.";
8) sono inseriti i considerando seguenti:
"(11 bis) Su richiesta di un proprio membro e ove opportuno, il MES può favorire il dialogo tra detto membro e i suoi investitori privati su base volontaria, informale, non vincolante, temporanea e riservata.
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(11 ter) È opportuno che il MES conceda sostegno alla stabilità soltanto ai propri membri che presentano un debito reputato sostenibile e dei quali è confermata la capacità di rimborso al MES. Sostenibilità del debito e capacità di rimborso saranno valutate all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consentendo una sufficiente discrezionalità. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione europea di concerto con la BCE e dal MES, e ove opportuno e possibile insieme al FMI, in conformità del presente trattato, del diritto dell'Unione europea e del protocollo di cooperazione concluso a norma dell'articolo 13, paragrafo 8. Qualora la collaborazione non conduca a una visione comune, la Commissione europea effettuerà la valutazione complessiva della sostenibilità del debito pubblico, mentre il MES valuterà la capacità di rimborso del proprio membro nei suoi confronti.";
9) il considerando 12 è sostituito dal seguente:
"(12) In casi eccezionali, una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato, in linea con la prassi del FMI, è presa in considerazione nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni che assumono la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.";
10) al considerando 13 è aggiunta la frase seguente:
"È opportuno che i prestiti erogati dal MES allo SRB tramite il dispositivo di sostegno godano dello status di crediti privilegiati analogamente agli altri prestiti del MES.";
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11) il considerando 14 è sostituito dal seguente:
"(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES, anche per i prestiti erogati allo SRB tramite il dispositivo di sostegno.";
12) sono inseriti i considerando seguenti:
"(15 bis) L'articolo 2, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea coordinino le loro politiche economiche secondo le modalità previste dal trattato stesso. In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 121 TFUE, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a coordinare le loro politiche economiche nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea. Di conseguenza, il MES non dovrebbe essere usato ai fini del coordinamento delle politiche economiche tra i suoi membri, per il quale il diritto dell'Unione europea prevede le necessarie disposizioni. Il MES rispetta i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione quali attribuiti dal diritto dell'Unione europea.
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(15 ter) I membri del MES riconoscono che, ai fini dell'efficacia del dispositivo di sostegno comune e delle risoluzioni da esso finanziate, è fondamentale che il dispositivo di sostegno implichi un processo decisionale rapido ed efficiente e un coordinamento con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel finanziamento tramite il dispositivo di sostegno allo SRF, come indicano i termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune approvato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro in occasione del Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018. I termini di riferimento prevedono per i versamenti del dispositivo di sostegno determinati criteri, fra cui i principi di ultima istanza e di neutralità fiscale nel medio periodo, la totale conformità con il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010* e con la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio**, e la
continuità del quadro giuridico. I termini di riferimento dispongono che, di norma, il MES decida sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda dello SRB, termine che il direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.
* GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
** GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.";
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13) il considerando 16 è sostituito dal seguente:
"(16) Il presente trattato riconosce l'indipendenza del direttore generale e del personale del MES. Tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare, ove pertinente e secondo il disposto del presente trattato, la coerenza con il diritto dell'Unione europea, sulla cui applicazione vigila la Commissione europea.";
14) il considerando 17 è sostituito dal testo seguente:
"(17) Conformemente all'articolo 273 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato.
(18) Il MES istituirà idonei sistemi di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli importi dovuti nell'ambito del sostegno alla stabilità o del dispositivo di sostegno. La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea di concerto con la BCE e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro stabilito a norma degli articoli 121 e 136 TFUE,";
B. gli articoli sono così modificati:
15) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
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"ARTICOLO 3
Obiettivi
1. L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. Se necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal presente trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti. A tal fine il direttore generale collabora con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.
2. Il MES può approntare in favore dello SRB il dispositivo di sostegno allo SRF per sostenere l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione dello SRB previsti dal diritto dell'Unione europea.
3. A detti fini è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
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4. Fatto salvo il paragrafo 1, la condizionalità applicata è commisurata allo strumento di assistenza finanziaria scelto, conformemente al presente trattato.";
16) all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro.";
17) l'articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 4 è aggiunta la frase seguente:
"I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario allo SRF sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse questioni relative al dispositivo di sostegno comune.";
b) il paragrafo 6 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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"a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la revoca della sospensione dell'applicazione dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, primo comma, la modifica della maggioranza necessaria all'adozione con procedura di votazione d'urgenza di una decisione circa i prestiti e i rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno e la definizione delle situazioni che in futuro implicheranno un riesame, in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, terzo comma;";
ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse le condizioni di politica economica enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 14, paragrafo 2, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità e condizioni finanziarie, ai sensi degli articoli da 12 a 18;";
iii) è inserita la lettera seguente:
"f bis) la modifica dei criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale stabiliti nell'allegato III ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1;";
iv) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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"g) il conferimento i) al direttore generale e ii) alla Commissione europea di concerto con la BCE dell'incarico di negoziare insieme le condizioni di politica economica associata all'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;";
v) è inserita la lettera seguente:
"g bis) la concessione del dispositivo di sostegno ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, primo comma, la modifica dei criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti effettuati tramite tale dispositivo, stabiliti nell'allegato IV ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma, la determinazione degli elementi previsti all'articolo 18 xxx, xxxxxxxxx 0, xxxxx comma, e la decisione sulla cessazione o sul mantenimento di tale dispositivo ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 8;";
vi) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria o il dispositivo di sostegno allo SRF ai sensi dell'articolo 20;";
vii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:
"j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES, compresa la creazione di una quota aggiuntiva di capitale autorizzato, ai sensi dell’articolo 40;".
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18) l'articolo 6 è così modificato:
a) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
"I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario allo SRF sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse questioni relative al dispositivo di sostegno comune.";
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio di amministrazione può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.";
19) all'articolo 7, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:
"Il direttore generale e il personale del MES sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.";
20) l'articolo 12 è così modificato:
a) è inserito il paragrafo seguente:
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"1 bis. Il MES può approntare il dispositivo di sostegno allo SRF fermo restando quanto previsto dal diritto dell'Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. I prestiti tramite il dispositivo di sostegno sono concessi soltanto in ultima istanza e purché sia assicurata la neutralità fiscale nel medio periodo.";
b) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
"A tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno emessi a partire dal 1o gennaio 2022 si applicano clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola.";
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. Nell'esercizio dei compiti attribuitile dal presente trattato la Commissione europea assicurerà che le operazioni di assistenza finanziaria effettuate dal MES ai sensi del presente trattato siano, ove pertinente, coerenti con il diritto dell'Unione europea, in particolare con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE.";
21) l'articolo 13 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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"1. Il membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. La domanda indica lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Al ricevimento della domanda il presidente del consiglio dei governatori incarica i) il direttore generale e ii) la Commissione europea di concerto con la BCE di assolvere insieme i compiti seguenti:";
ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) valutare la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità. La valutazione è effettuata all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consentendo una sufficiente discrezionalità. Se opportuno e possibile, la valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;";
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In base alla domanda del membro del MES, alle valutazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, a una proposta del direttore generale basata su tali valutazioni e, se del caso, all'esito positivo delle valutazioni previste all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, il consiglio dei governatori può, in linea di principio, decidere di concedere al membro del MES sostegno alla stabilità sotto forma di dispositivo di assistenza finanziaria.";
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c) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"3. Se la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 non riguarda una linea di credito condizionale precauzionale, il consiglio dei governatori incarica i) il direttore generale e
ii) la Commissione europea di concerto con la BCE di negoziare con il membro del MES interessato, insieme e ove possibile anche con il FMI, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa rispecchia la gravità delle carenze da colmare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale prepara una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.";
d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Commissione europea e il direttore generale firmano il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previo soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 e previa approvazione da parte del consiglio dei governatori.";
e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. i) Il direttore generale e ii) la Commissione europea di concerto con la BCE hanno il compito di monitorare insieme, e ove possibile anche con il FMI, il rispetto delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.";
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f) è aggiunto il paragrafo seguente:
"8. Previa approvazione di comune accordo da parte del consiglio di amministrazione, il MES può concludere con la Commissione europea un protocollo di cooperazione che illustri le modalità di cooperazione tra il direttore generale e la Commissione europea nell'esecuzione dei compiti loro affidati ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7 del presente articolo, cui rimanda l'articolo 3, paragrafo 1.";
22) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. Gli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES offrono sostegno ai membri del MES con fondamentali economici solidi che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i criteri di ammissibilità applicabili a ciascun tipo di tale assistenza stabiliti nell'allegato III.
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Il consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di ammissibilità applicabili all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, e modificare di conseguenza l'allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
2. Le condizioni associate a una linea di credito condizionale precauzionale consistono nel rispetto continuato dei criteri di ammissibilità stabiliti nell'allegato III, al quale il membro del MES interessato s'impegna con la domanda sottoscritta a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, in cui mette in evidenza le principali linee politiche che intende perseguire ("lettera d'intenti"). Al ricevimento della lettera d'intenti il presidente del consiglio dei governatori incarica la Commissione europea di valutare se le intenzioni politiche ivi indicate sono pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare con gli atti di diritto dell'Unione europea, compresi pareri, richiami, raccomandazioni e decisioni rivolti al membro del MES interessato. In deroga all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, non è negoziato alcun protocollo d'intesa.
3. Le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate sono indicate nel protocollo d'intesa previsto all'articolo 13, paragrafo 3, e sono coerenti con i criteri di ammissibilità previsti all'allegato III.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
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5. Il consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
6. Dopo che il membro del MES ha ottenuto fondi per la prima volta (tramite prestito o acquisto sul mercato primario) e periodicamente almeno ogni sei mesi, il consiglio di amministrazione esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 7. Per la linea di credito condizionale precauzionale la relazione verifica il rispetto continuato dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, mentre per la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate la relazione verifica il soddisfacimento delle condizioni politiche indicate nel protocollo d'intesa. Se la relazione conclude che il membro del MES continua a soddisfare i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale ovvero a soddisfare le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, la linea di credito è mantenuta, a meno che il direttore generale o uno degli amministratori chieda che il consiglio di amministrazione si pronunci con decisione di comune accordo sul suo eventuale mantenimento.
7. Se la relazione prevista al paragrafo 6 del presente articolo conclude che il membro del MES non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale ovvero non soddisfa più le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, l'accesso alla linea di credito è sospeso, a meno che il consiglio di amministrazione decida di comune accordo di mantenere la linea di credito. Se il membro del MES ha già ottenuto fondi, è applicato un margine aggiuntivo conforme alle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse adottate dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, a meno che, sulla scorta della relazione, il consiglio di amministrazione valuti che il mancato soddisfacimento deriva da eventi al di fuori del controllo del membro del MES. Se la linea di credito non è mantenuta, può essere chiesta un'altra forma di assistenza finanziaria, la cui concessione è soggetta alle norme applicabili in virtù del presente trattato.";
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23) all'articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.";
24) all'articolo 16, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.";
25) all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria allo Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.";
26) è inserito l'articolo seguente:
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"ARTICOLO 18 bis
Dispositivo di sostegno
1. Se lo SRB chiede che sia approntato il dispositivo di sostegno, su proposta del direttore generale il consiglio dei governatori può decidere di concederlo allo SRB per tutti gli impieghi dello SRF consentiti in base al diritto dell'Unione europea, fatte salve adeguate garanzie.
I criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti tramite il dispositivo di sostegno sono stabiliti nell'allegato IV. Il consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti, e modificare di conseguenza l'allegato IV. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
Il consiglio dei governatori stabilisce le modalità e condizioni finanziarie fondamentali del dispositivo di sostegno, il massimale nominale e i relativi adeguamenti, le disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego, così come le condizioni alle quali lo stesso consiglio dei governatori può decidere di porre termine al dispositivo di sostegno e le condizioni e i tempi in cui può decidere di mantenerlo a norma del paragrafo 8.
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2. Il dispositivo di sostegno consiste in una linea di credito rotativa in virtù della quale possono essere erogati prestiti.
3. Le modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno sono specificate in un apposito accordo concluso con lo SRB, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno, anche per quanto riguarda le procedure che assicurano la rapida adozione delle decisioni a norma del paragrafo 5, e le rivede a cadenza periodica.
5. Il consiglio di amministrazione decide di comune accordo sui prestiti e sui rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno applicando i criteri stabiliti nell'allegato IV, a seguito della richiesta di prestito dello SRB che contenga tutte le informazioni pertinenti e che rispetti nel contempo gli obblighi di riservatezza imposti dal diritto dell'Unione europea, della proposta del direttore generale, della valutazione della capacità di rimborso dello SRB e, se del caso, delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea e dalla BCE a norma del paragrafo 6. Il consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di delegare al direttore generale, per un dato periodo e un dato importo, la funzione prevista dal presente paragrafo, in conformità delle linee direttrici adottate dallo stesso consiglio di amministrazione.
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6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione europea e la BCE, con valutazioni separate, concludono che la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro sarebbe minacciata in caso di mancata adozione, da parte del consiglio di amministrazione, di una decisione urgente circa i prestiti e i rispettivi versamenti tramite il dispositivo di sostegno a norma del paragrafo 5, prima frase, del presente articolo. L'adozione con procedura d'urgenza di tale decisione richiede la maggioranza qualificata dell'85 % dei voti espressi. Il presente paragrafo non si applica se e fintantoché sia in corso qualsiasi procedura relativa alla verifica della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria a norma del paragrafo 8 del presente articolo e delle collegate disposizioni adottate dal consiglio dei governatori.
Nei casi in cui è fatto ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, è effettuato un trasferimento a un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dai prestiti e rispettivi versamenti approvati con detta procedura d'urgenza. Il consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e reintegrarne il contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
Dopo che si sia fatto ricorso per due volte alla procedura di votazione d'urgenza l'applicazione del primo comma è sospesa fino alla data in cui il consiglio dei governatori decide di revocare la sospensione. Quando decide di revocare la sospensione, il consiglio dei governatori riesamina la maggioranza di voto necessaria per l'adozione di una decisione con detta procedura e definisce le situazioni che in futuro implicheranno un riesame; può decidere di modificare di conseguenza il presente paragrafo senza abbassare la soglia di voto. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
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7. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli importi dovuti nell'ambito del dispositivo di sostegno.
8. Il dispositivo di sostegno e il relativo impiego a norma del presente articolo sono subordinati alla continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria. Se non è soddisfatta la condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, è avviato un riesame globale e il mantenimento del dispositivo di sostegno è subordinato a una decisione del consiglio dei governatori. Il consiglio dei governatori stabilisce, in conformità del paragrafo 1, le ulteriori disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego.
9. Ai fini del paragrafo 8 del presente articolo, per continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria s'intendono:
a) il permanere delle norme indicate nell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo intergovernativo, del 21 maggio 2014, sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, secondo la definizione ivi prevista; e
b) la continuità dei principi e delle norme concernenti lo strumento del bail-in e il quadro sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012*, per quanto tali principi e norme servano a preservare i mezzi finanziari dello SRF.
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10. Nell'attuazione del presente articolo il MES coopera strettamente con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario allo SRF.
* GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.";
27) all'articolo 19, il titolo è sostituito dal seguente:
"Revisione e modifiche dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria";
28) all'articolo 20, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Nel concedere sostegno alla stabilità o nel finanziare il dispositivo di sostegno allo SRF, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria e per il finanziamento del dispositivo di sostegno allo SRF, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.";
29) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nella realizzazione dei propri obiettivi il MES è autorizzato a indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.";
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30) all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES, della Corte dei conti europea e del Parlamento europeo.";
31) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. La Corte di giustizia dell'Unione europea può essere adita direttamente per le controversie tra membri del MES vertenti sul soddisfacimento della condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria prevista all'articolo 18 bis, secondo la procedura stabilita dal consiglio dei governatori in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 8. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per le parti in causa; il MES si conforma alla sentenza.";
32) all'articolo 38, il comma unico è sostituito dal seguente:
"Nel perseguimento dei propri obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell'ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc, con qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e con qualsiasi organizzazione o soggetto internazionali con competenze in settori correlati.";
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33) all'articolo 40, è aggiunto il seguente paragrafo:
"4. Fatti salvi gli articoli da 8 a 11 e l'articolo 39, al fine di facilitare il trasferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il consiglio dei governatori può creare una quota aggiuntiva di capitale autorizzato, che alcuni o tutti gli azionisti del FESF potranno sottoscrivere in proporzione al modello di contribuzione di cui all'allegato 2 dell'accordo quadro sul FESF, firmato il 10 giugno 2010 (come modificato). La quota aggiuntiva consiste di capitale richiamabile, è senza diritti di voto (anche se tale capitale è richiamato) ed è soggetta a un importo massimo corrispondente al capitale aggregato in essere dei prestiti del FESF trasferiti, moltiplicato per una percentuale non superiore al 165%. Il consiglio dei governatori stabilisce le modalità e le circostanze delle richieste e dei versamenti di capitale a titolo della quota aggiuntiva.
Il trasferimento di cui al paragrafo 2 non aumenta la somma delle passività del FESF e del MES rispetto a uno scenario in cui tale trasferimento non avvenga. La quota aggiuntiva sostiene il trasferimento dei prestiti del FESF ed è ridotta in linea con il rimborso di detti prestiti.
La decisione del consiglio dei governatori ai sensi del primo comma entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali applicabili.";
34) all'articolo 45, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES;
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2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato;
3) Allegato III: Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES; e
4) Allegato IV: Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno.";
35) è aggiunto l'allegato III seguente:
"ALLEGATO III
Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. I criteri seguenti costituiscono i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES e sono stati stabiliti in considerazione:
a) della dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018 che ha approvato il prospetto per la riforma del MES, in cui si prospetta la precisazione dei criteri di ammissibilità da applicare ex ante per valutare la solidità dei risultati economici e finanziari e si afferma che lo strumento della linea di credito soggetta a condizioni rafforzate continuerà a essere disponibile come previsto nelle attuali linee direttrici del MES; e
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b) della posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES, allegata al prospetto per la riforma del MES, e dei ruoli e competenze delle istituzioni previsti dal quadro giuridico dell'Unione europea.
È altresì tenuto conto del fatto che alla concessione di assistenza finanziaria precauzionale del MES si applica la procedura definita negli articoli 13 e 14 del presente trattato; che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente trattato, il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria precauzionale al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile; e che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del presente trattato, il consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
2. Criteri di ammissibilità a una linea di credito condizionale precauzionale
L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è basato sui criteri di ammissibilità ed è limitato ai membri del MES che presentano una situazione economica e finanziaria fondamentalmente solida e un debito pubblico sostenibile. Di norma, i membri del MES devono rispettare i parametri quantitativi e le condizioni qualitative relative alla sorveglianza dell'UE. È effettuata una valutazione per stabilire se il membro del MES potenzialmente beneficiario si qualifichi per una linea di credito condizionale precauzionale, sulla base dei criteri seguenti:
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a) rispetto dei parametri quantitativi di bilancio. Il membro del MES non è sottoposto a procedura per disavanzi eccessivi e nei due anni precedenti la domanda di assistenza finanziaria precauzionale rispetta i tre parametri seguenti:
i) disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL;
ii) saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche pari o superiore al parametro di riferimento minimo specifico al paese*;
iii) parametro di riferimento del debito pari a un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60 % o a una riduzione del differenziale rispetto al 60 % nei due anni precedenti a un tasso medio di un ventesimo l'anno;
b) assenza di squilibri eccessivi. La sorveglianza dell'UE non rileva squilibri eccessivi nella situazione del membro del MES;
c) riscontri storici di accesso ai mercati internazionali dei capitali, ove pertinente, a condizioni ragionevoli;
d) posizione sull'estero sostenibile; e
e) assenza nel settore finanziario di gravi vulnerabilità che mettano a rischio la stabilità finanziaria del membro del MES.
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3. Criteri di ammissibilità a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate
Possono accedere a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate i membri del MES cui il mancato soddisfacimento di alcuni criteri di ammissibilità preclude l'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale, ma che presentano una situazione economica e finanziaria generale comunque solida e un debito pubblico sostenibile.
* Il parametro di riferimento minimo è il livello del saldo strutturale che in condizioni cicliche normali offre un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 % fissata dal TFUE. È usato principalmente come uno dei tre elementi considerati nel calcolo dell'obiettivo a medio termine minimo.";
36) è aggiunto l'allegato IV seguente:
"ALLEGATO IV
Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno
1. I criteri seguenti costituiscono i criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno e sono stati stabiliti in considerazione:
a) dei termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune allo SRF approvato dal Vertice euro del 14 dicembre 2018;
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b) del considerando 15 ter del presente trattato, nel quale è ricordato che i termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune allo SRF approvato dal Vertice euro del 14 dicembre 2018 prevede per i versamenti del dispositivo di sostegno determinati criteri, fra cui il rispetto dei principi di ultima istanza e di neutralità fiscale nel medio periodo, la totale conformità con il regolamento (UE) n. 806/2014 e con la direttiva 2014/59/UE, e la continuità del quadro giuridico;
c) dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, del presente trattato, a norma del quale i prestiti tramite il dispositivo di sostegno sono concessi soltanto in ultima istanza e purché sia assicurata la neutralità fiscale nel medio periodo;
d) dell'articolo 18 bis, paragrafo 8, del presente trattato, a norma del quale il dispositivo di sostegno e il relativo impiego sono subordinati alla continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e il consiglio dei governatori stabilisce, in conformità del medesimo articolo, paragrafo 1, le ulteriori disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto di detta condizione di continuità e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego;
e) dell'articolo 18 bis, paragrafo 5, del presente trattato, a norma del quale il consiglio di amministrazione decide di comune accordo sui prestiti e i rispettivi versamenti tramite il dispositivo di sostegno applicando i criteri stabiliti nel presente allegato;
è altresì tenuto conto del fatto che alla concessione e attuazione del dispositivo di sostegno si applica la procedura dell'articolo 18 bis del presente trattato e che, a norma dell'articolo 18 bis, paragrafo 4, dello stesso trattato, il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno.
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2. Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno
a) Al dispositivo di sostegno è fatto ricorso in ultima istanza. Questo implica:
i) l'esaurimento dei mezzi finanziari dello SRF disponibili per l'impiego a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014 che non sono già impegnati per azioni di risoluzione, anche nella situazione in cui lo SRF dispone di risorse finanziarie che non sono tuttavia sufficienti nello specifico caso di risoluzione;
ii) l'insufficienza dei contributi ex post o l'impossibilità di disporne immediatamente; e
iii) l'incapacità dello SRB ad assumere prestiti a condizioni che lo SRB reputi accettabili ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 806/2014.
b) È rispettato il principio della neutralità fiscale nel medio periodo. Lo SRB presenta una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
c) Il MES dispone dei fondi richiesti. Per i versamenti in contanti, il MES ha ottenuto i fondi a condizioni per esso accettabili; per i versamenti non in contanti, i titoli utilizzati sono legittimamente emessi e sono custoditi dal pertinente depositario di titoli.
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d) Ciascuna parte dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico nel cui territorio è esercitata l'azione di risoluzione ha assolto l'obbligo di trasferire allo SRF i contributi ricevuti dagli enti autorizzati nel suo territorio.
e) Non è in corso alcun evento di default sui prestiti erogati allo SRB dal MES o da altro creditore oppure, se tale evento è in corso, lo SRB ha presentato un piano di interventi di recupero che il consiglio di amministrazione reputa adeguato.
f) Il consiglio dei governatori ha stabilito, ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 8, del presente trattato, che è soddisfatta la condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria definita all'articolo 18 bis, paragrafo 9, dello stesso trattato.
g) Lo specifico programma di risoluzione è conforme in tutti i suoi aspetti al diritto dell'Unione europea ed è entrato in vigore conformemente a esso.".
ARTICOLO 2
Deposito
Il presente accordo modificativo è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
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ARTICOLO 3
Consolidamento
Il depositario predispone una versione consolidata del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità e la trasmette a tutti i firmatari.
ARTICOLO 4
Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente accordo modificativo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
ARTICOLO 5
Entrata in vigore e adesione
1. Il presente accordo modificavo entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di tutti i firmatari.
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2. Prima dell'entrata in vigore il presente accordo modificativo è aperto all'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che aderiscono al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità a norma degli articoli 2 e 44 del trattato stesso.
Gli articoli 2 e 44 del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità si applicano anche all'adesione al presente accordo modificativo.
Lo Stato membro aderente deve presentare domanda di adesione al presente accordo modificativo contestualmente alla domanda di adesione al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità. Gli effetti dell'approvazione della domanda da parte del consiglio dei governatori a norma dell'articolo 44 del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità decorrono dal deposito contestuale degli strumenti di adesione al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità e al presente accordo modificativo.
Fatto in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede.
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Unterzeichner | Parlamentsdirektion | |
Datum/Zeit-UTC | 2021-03-18T13:54:39+01:00 | |
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