GLOSSARIO 1
Set Informativo
Edizione 18 febbraio 2020
Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l’informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Sommario
DIP – Documento informativo dei contratti di assicurazione danni 1
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto 1
Condizioni Contrattuali 1
GLOSSARIO 1
Norme Comuni a tutte le garanzie 3
1.1 Come posso stipulate la mia polizza? 3
1.2 In che modo si conclude il mio contratto? 3
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo? 3
1.4 Cosa fa Quixa Point per il controllo e la repressione delle frodi? 3
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto? 3
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà della mia moto (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all’estero, la ritiro dalla pubblica circolazione)? 4
16.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Quixa Point di aver trasferito la proprietà della mia moto? 4
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano la moto? 4
1.8 Se anche Quixa Point è d’accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi? 4
1.9 Se mi rivolgo a un intermediario? 4
1.10 Qual è il foro competente? 4
Responsabilità Civile Auto 5
2.1 Che cosa è assicurato? 6
2.2 Ci sono limiti di copertura? 6
2.3 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto? 6
2.4 Cos’è l’attestato di rischio? 6
2.5 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx? 6
Incendio e Furto 7
3.1 Cosa assicura la garanzia Incendio e Furto? 7
3.2 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto? 7
3.3 Ci sono dei limiti di copertura? 7
3.4 Che cosa si intende con diritto di surrogazione? Come opera 8
3.5 Dove vale la mia assicurazione Furto e Incendio? 8
Infortuni del conducente 9
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni del Conducente? 9
4.1.1 Morte 9
4.1.2 Invalidità permanente 9
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni? 9
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro? 10
4.4 Dove vale la copertura? 10
Soccorso Stradale 11
5.1 Norme Generali 11
Tutela Legale 16
Il Sinistro 19
7.1 Norme comuni 19
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo? 20
7.1.3 Gestione delle vertenze 20
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno? 20
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo? 19
7.1.6 Come viene liquidato il danno? 19
7.1.7 Cosa fa Quixa Point per controllare e reprimere le frodi? 19
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 19
7.3 Sinistro – Xxxxxxxx Xxxxx al veicolo 21
7.4 Sinistro – Garanzia Infortuni 22
La disciplina del bonus malus 24
TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio 24
TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro 25
TABELLA B - Classe di conversione universale 26
❯ TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa Point 26
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa Point 26
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa Point 28
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza 27
Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente 28
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 29
Assicurazione R.C. Auto
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
DIP – Documento informativo dei contratti di assicurazione danni
Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Moto Quixa Point - Data Realizzazione 01/10/2019 Ultima edizione disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che cosa è assicurato?
✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.
✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione.
✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell’auto che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000.
L’Impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 70 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 220 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Incendio e furto (opzionale) Soccorso stradale (opzionale) Infortuni del conducente (opzionale) Tutela (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’ assicurazione:
🗶 il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose.
🗶 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
🗶 i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
🗶 se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.
Ci sono limiti di copertura?
L’ Impresa ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! guida in stato di ebbrezza (fino a € 5.000)
! conducente non abilitato alla guida
! xxxxx subìti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti.
Che tipo di assicurazione è? Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei ciclomotori e motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L’assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al Certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte dell’Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall’Impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 6%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite Carta di credito, Postepay, Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450), Lottomatica (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450), SisalPay (solo nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1497, COOP (solo nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 998.
Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Non è prevista la sospensione temporanea dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.
Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Assicurazione R.C. Auto
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Moto Quixa Point- Data Realizzazione 01/10/2019 - Ultima edizione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – marchio commerciale QUIXA POINT
Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx– PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00) 00 00000000
QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia – Telefono: (x00) 00 00000000 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero)
– Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
L’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, evidenzia un patrimonio netto pari a 5.000.000 euro, con capitale sociale pari a 5.000.000 euro.
Trattandosi di impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019, durante l’esercizio a cui si riferisce l’ultimo bilancio non sono state appostate riserve patrimoniali.
Per lo stesso motivo non è stata redatta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), che pertanto non è disponibile sul sito internet dell’impresa
Al contratto si applica la Legge Italiana
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, si precisa che la responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua moto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
Che cosa è assicurato?
Quali personalizzazioni/opzioni è possibile attivare? | |
Massimali | L’importo minimo previsto dalla legge è pari a: ⮚ € 6.070.000 per danni a persona ⮚ € 1.220.000 per danni a cose La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Estensioni di garanzia (già descritte nel Dip Base) che sono offerte gratuitamente: RCA Trasportati, e Ricorso terzi da incendio. |
Tipi di guida | La garanzia x.x.xxxx ti consente di far guidare la moto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida abilitata per la categoria. |
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Quali coperture posso aggiungere alla mia R.C. Auto con un premio aggiuntivo?
INCENDIO/FURTO (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia copre i danni arrecati alla tua moto in caso di ⮚ furto (totale o tentato) o rapina; ⮚ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione. Sono compresi i danni da circolazione causati alla moto successivi al furto o alla rapina, i danni causati alla tua moto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati e il valore degli oggetti stessi (fermi i limiti sotto indicati). |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | È compresa nella garanzia una sola riparazione nell’annualità assicurativa. La garanzia non comprende i danni: ⮚ alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria); ⮚ conseguenti ad appropriazione indebita; ⮚ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo; ⮚ determinati da incendio doloso. |
INFORTUNI AL CONDUCENTE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente dell’auto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio fino a un massimale di € 100.000. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. Se al momento del sinistro il conducente non ha la cintura di sicurezza allacciata, la percentuale del 3% si intende aumentata al 5% a somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni i danni: ⮚ verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo ⮚ derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni; |
⮚ derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l ⮚ durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. |
SOCCORSO STRADALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Soccorso Stradale offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l’invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall’esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell’antifurto) dall’ esaurimento della batteria. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto. Per ogni sinistro il costo massimo sostenuto dall’Impresa è pari a € 150. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia copre un massimo di due sinistri durante ciascun anno di validità della copertura. Non sono rimborsate le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa. |
Il soccorso non verrà effettuato in caso di: | |
⮚ circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); ⮚ uso improprio del veicolo e specificatamente atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove); ⮚ atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo; ⮚ fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale. |
TUTELA LEGALE (sottoscrizione opzionale) | |
Garanzia di base | La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l’assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi fino ad un massimale di € 15.000. Tale tutela è estesa anche all’ipotesi in cui il contraente (persona fisica), il coniuge e i figli minori conviventi siano coinvolti in un incidente in veste di pedoni, ciclisti, o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente. Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa b) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; c) nelle controversie nei confronti dell’Impresa, durante la procedura del Risarcimento Diretto nel caso in cui l’incarico venga conferito al legale prima che l’Impresa abbia già formulata l’offerta e che tu abbia deciso di non accettarlo. |
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Base, la garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili oppure in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
Inoltre, l’Impresa potrà esercitare il suo diritto di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) se il Conducente al momento del sinistro:
⮚ abbia provocato danni con xxxx;
⮚ Si trovi in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti oppure per abuso di psicofarmaci;
⮚ si dia alla fuga omettendo di prestare soccorso;
⮚ utilizzi il telefono senza utilizzare le auricolari o non in modalità viva voce; oppure recuperare fino a 5.000 euro se:
⮚ il conducente abbia la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
⮚ la revisione del veicolo sia scaduta da oltre 4 mesi
⮚ il veicoo circola nonostante sia soggetta a fermo amministrativo
⮚ il contratto è stato formulato sulla base di dichiarazioni inesatte/reticenze effettuate dal Contraente
⮚ il veicolo venga utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente senza osservare le disposizioni vigenti.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: in caso di incidente devi darne comunicazione al Servizio Sinistri di Quixa Point via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza. La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa Point (procedura di risarcimento diretto) se concorrono le seguenti condizioni: ⮚ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; ⮚ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; ⮚ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ⮚ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; ⮚ i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia; ⮚ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, devi inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’Impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo potrai inviare la richiesta di risarcimento all’Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP - Centro informazioni, tel. 06.85.79.61. Per informazioni puoi collegarti al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx- |
italiano , in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, devi rivolgere la richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx , gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale. Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da: ⮚ veicoli non assicurati; ⮚ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; ⮚ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; ⮚ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. ⮚ Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: i danni alla persona; i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona. La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’ Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus: in caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro nell’ attestato di rischio, rimborsando all’Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro. Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla sua Impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono: 00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Se preferisci puoi richiedere a Quixa Point di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l’indicazione dell’importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, Quixa Point si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato. Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da Quixa Point, potrai rimborsare direttamente l’Impresa. A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell’attestato di rischio. Gestione da parte di altre Imprese: La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Tutela Legale è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance. Prescrizione: ⮚ il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; ⮚ i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti effettuate al momento della stipula del contratto, possono comportare in caso di sinistro: |
⮚ per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto dell’Impresa di recuperare dall’assicurato tutte le somme pagate alle persone danneggiate, ai loro animali e alle cose (rivalsa) ⮚ per le altre garanzie, la mancata operatività delle prestazioni stabilite. | |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento oppure di negarla indicandone i motivi entro 60 giorni. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 nel caso in cui il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti. Se accetti l’offerta, Quixa Point provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di danni fisici il termine previsto è di 90 giorni. Per i danni materiali 30 giorni. |
In caso tu abbia sottoscritto la garanzia Infortuni al Conducente, Quixa Point provvede al pagamento dell’indennizzo entro il termine di 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Puoi effettuare il pagamento del premio, comprensivo di imposta e del contributo sanitario nazionale attraverso le modalità descritte nel DIP Base. |
Rimborso | Se trasferisci la proprietà della tua moto (la vendi, la cedi in conto vendita) oppure la rottami, la demolisci o la esporti definitivamente all’estero) e decidi di non sostituirla con un altro veicolo, Quixa Point, ti restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale. Anche nel caso in cui la tua moto ti sia stata rubata oppure se ci ripensi entro 15 giorni dalla data di decorrenza della polizza (diritto di recesso) l’Impresa è tenuta a rimborsarti il premio per il periodo di rischio non corso al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza. Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Impresa assicurativa. Le garanzie diverse dalla x.x.xxxx sono quindi prestate fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale senza necessità di disdetta e non è dunque previsto il tacito rinnovo nemmeno per le garanzie diverse dalla x.x.xxxx (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.). |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se ci ripensi, hai 15 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri. Quixa Point provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. |
Risoluzione | Hai diritto di risolvere il contratto, ottenendo il rimborso della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale, se la tua moto viene: ⮚ venduta/consegnata conto vendita ⮚ demolita/rottamata ⮚ esportata definitamente all’estero ⮚ ritirata dalla pubblica circolazione ⮚ rubata/ rapinata |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di ciclomotori e motocicli per cui l’assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è distribuito da Quixa Point sia direttamente sia attraverso intermediari.
Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa Point, non sono previsti costi di intermediazione.
Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 7,9%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Xxxxxx presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all’ Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 2) Tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 –Ed. A – 00000 Xxxxxx L’Impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’Ivass | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E’ POSSIBILE AVVALERSI DEI SEGUENTI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in |
relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). | |
Altri sistemi | Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta |
alternativi di | di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile |
risoluzione | rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con |
delle | l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale |
controversie | strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti |
delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed | |
inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle | |
controversie è facoltativo. | |
Arbitrato: L’ ammontare del danno è definito direttamente da Quixa Point, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa Point e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. | |
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può | |
presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per | |
l’attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione R.C. Auto
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Condizioni Contrattuali
Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Moto - Data Realizzazione 01/10/2019 Ultima edizione disponibile
GLOSSARIO
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è
protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione
R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri
indicati nella carta verde medesima e non barrati.
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Universale stabilita introdotta dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contratto nel sistema informatico di Quixa Point.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Impresa: Quixa Assicurazioni S.p.A., marchio commerciale Quixa Point.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di
sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fi siche obiettivamente constatabili.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono Riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Quixa Point presta l’assicurazione.
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al
P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
❯ Quixa Point: marchio commerciale Quixa Assicurazioni S.p.A.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Sinistro tardivo: sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l’assicurato abbia cambiato Impresa.
❯ Surrogazione: Il diritto dell’Impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da Quixa Point.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.
1.1 Come posso stipulate la mia polizza?
Al salvataggio del tuo preventivo, Point effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell’ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall’art 132 del Codice delle assicurazioni private. L’esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell’acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE. Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a Quixa Point, tramite e- mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, Quixa Point ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.
1.2 In che modo si conclude il mio contratto? La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che ti conferma l’avvenuta emissione della polizza. Contestualmente Quixa Point procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.
1.3 Cosa devo fare se i dati che ho dichiarato cambiano nel tempo?
Hai l’obbligo di comunicare all’Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo (ad esempio: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
Quixa Point, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà a effettuare le variazioni e, qualora queste comportino una variazione del rischio assicurato, a comunicarti l’eventuale premio ricalcolato a seguito della rettifica.
In caso di mancato pagamento del conguaglio, Quixa Point, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro x.x.xxxx, secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall’ Impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato. Il recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
1.4 Cosa fa Quixa Point per il controllo e la repressione delle frodi?
Quixa Point ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale.
In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, Quixa Point potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa Point ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
L’Impresa utilizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione a tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.5 Sono previste delle spese in caso di modifica di contratto?
Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione.
Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio Quixa Point, ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di recedere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento.
Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, l’Impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti di pagare l’eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.
Il pagamento dell’integrazione entro il termine di
15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.
Nel caso in cui Quixa Point rilevi irregolarità
relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
⮚ ricalcolare la
eventualmente dell’operazione dell’eventuale
quota di premio dovuta, a seguito richiesta, al netto credito vantato
dall’Impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
⮚ attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.6 Cosa succede se trasferisco la proprietà della mia moto (se la vendo, la cedo in conto vendita, la demolisco, la esporto definitivamente all’estero, la ritiro dalla pubblica circolazione)?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa Point e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art 171 del Codice delle assicurazioni private):
a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
b) Puoi cedere il contratto all’acquirente del veicolo.
In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il Certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde, del veicolo di cui hai trasferito la proprietà.
Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa Point ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
c) Puoi sostituire il veicolo con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. Quixa Point si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
goduta al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale
n. 110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato Quixa Point si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare a eventuali danneggiati.
1.7 Cosa succede al mio contratto se mi rubano la moto?
Devi darne immediata comunicazione a Quixa Point inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia presente nella tua polizza.
Quixa Point procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Puoi stipulare una nuova polizza per un’altra moto beneficiando della classe di merito maturata.
1.8 Se anche Quixa Point è d’accordo, posso annullare il mio contratto anche per altri motivi?
In caso di accordo con Quixa Point, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.
Se non comunichi a Quixa Point l’eventuale trasferimento di proprietà della tua moto nel corso dell’annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall’art 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell’art 1896 del Codice Civile.
Point, avvalendosi dell’utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l’Impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle possibilità previste dalla citata norma.
In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, Quixa Point provvede all’annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non
16.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a Point di aver trasferito la proprietà della mia moto?
La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’eventuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Sei tenuto a inviare a Quixa Point apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il Certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde.
1.9 Qual è il foro competente?
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione accertata dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
e2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della strada;
f2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nell’art. 1.5 – Dichiarazioni del contraente;
g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.
Quixa Point eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5.000 nei seguenti casi:
2.1 Che cosa è assicurato?
La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua moto in aree pubbliche e private fino all’importo massimo indicato in polizza (massimale).
La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:
A) CIRCOLAZIONE AREEE PRIVATE: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
B) RICORSO TERZI DA INCENDIO: danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.
2.2 Ci sono limiti di copertura?
a1) in caso di dolo del conducente;
b1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
c1) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
d1) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro per tutti i sinistri successivi al primo causati nell’annualità assicurativa;
e1) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
f1) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato con l’ausilio di auricolare e che tale funzionalità non necessiti l’utilizzo delle mani.
Quixa Point eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere, allenamenti, gare.
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
2.3 Quale forma tariffaria è applicata al mio contratto?
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicato nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell’Allegato 1. Per l’applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa Point): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Quixa Point e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa Point successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima
della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio perché pagato negli ultimi
60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l’assicurato abbia cambiato Impresa.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Quixa Point abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata”che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allegato 1.
Contestualmente, l’attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all’interno dell’apposita area del sito internet dell’Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell’attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce.
2.5 Dove vale la mia assicurazione x.x.xxxx? L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde: l’assicurazione in questo caso vale per gli stati non barrati sulla carta verde.
L’elenco degli Stati dove Quixa Point garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.
2.4 Cos’è l’attestato di rischio?
L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da Point in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo, qualora prevista dall’offerta a te riservata.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione; indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio;
alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria);
conseguenti ad appropriazione indebita;
verificatisi
in
occasione
di tumulti
popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
i) determinati da incendio doloso.
La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione. Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo. La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato nell’annualità assicurativa.
La garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia x.x.xxxx descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.
Sono inoltre esclusi i danni:
a) causati da operazioni di carico e scarico;
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”.
Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.
3.1 Cosa assicura la garanzia Incendio e Furto?
La garanzia del presente capitolo prevede l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati alla tua moto e agli accessori di serie stabilmente fissati.
La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto
dal contratto, corrisponde al valore della moto come risultante:
⮚ dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
⮚ dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Dueruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari
al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
3.2 Cosa comprende la garanzia Incendio e furto?
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
⮚ incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di alimentazione;
⮚ furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
3.3 Ci sono dei limiti di copertura?
La garanzia Furto e Incendio è operante, solo se espressamente richiamata in polizza ed è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, degli scoperti e relativi minimi indicati in polizza.
3.3.1 Ci sono delle esclusioni?
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, la garanzia Incendio e Furto non comprende i danni:
3.4 Che cosa si intende con diritto di surrogazione? Come opera?
Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell’assicuratore, che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
L’assicurato, ai sensi dell’art 1916 del codice civile, surroga Quixa Point nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime delle
Strada, nei limiti dell’entità dell’indennizzo ricevuto.
Resta ferma la facoltà dell’assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.
3.5 Dove vale la mia assicurazione Furto e Incendio?
La garanzia Furto e Incendio vale esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
4.1 Cosa assicura la garanzia Infortuni del Conducente?
Quixa Point si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all’Allegato 2 del presente Set Informativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, Quixa Point corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato
2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
⮚ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
⮚ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Quixa Point paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
c) derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l
d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni motociclistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
4.2 Ci sono delle esclusioni/limitazioni?
g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.
4.3 Le lesioni sono cumulabili fra loro?
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.
4.4 Dove vale la copertura?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Quixa Point ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - Via Xxxxx Xxxxxxx, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) – Fax x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
DEFINIZIONI
Guasto: l’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Sono considerati guasti:
⮚ errore carburante;
⮚ esaurimento carburante;
⮚ gelo carburante;
⮚ rottura e/o smarrimento chiavi;
⮚ blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
⮚ tentato furto o furto parziale;
⮚ rottura o foratura dello pneumatico;
⮚ esaurimento batteria;
⮚ furto totale e successivo ritrovamento.
Incendio: la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.
Veicolo: Quello descritto e identificato nel contratto, rientrante nelle seguenti definizioni: Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fi no a 45 km/h;
2. Le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l’agevole manomissione degli organi di propulsione.
3. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli.
Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fi no a 80 km/h.
Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli
5.1 Norme Generali
5.1.1 Operatività della polizza
⮚ mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
⮚ con costi a carico dell’Impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:
⮚ a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), incidente e incendio;
⮚ senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
⮚ entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
⮚ Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.
aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell’orario di chiusura dell’officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l’officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
5.2 Cosa comprende la garanzia?
5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.2.2 Soccorso stradale
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina entro 50km dal luogo dell’evento. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circolazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
Si precisa per i soccorsi in autostrada o per alcune tipologie di veicoli, il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di
Nel massimale sopra indicato sono incluse le
eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fi no al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell’Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.
Si specifica che:
⮚ in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all’Assicurato;
⮚ la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti;
⮚ il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
⮚ la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.
5.2.3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.2.4 Servizio di accompagnamento
Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l’Assicurato debba recarsi presso l’officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per
sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).
Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l’Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.
(prima classe) o sostituzione.
con un’auto
in
⮚
⮚
⮚
⮚
La Società, terrà a proprio carico:
il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;
il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore.
5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre
8 (xxxx) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A. alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
⮚ la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
le spese di pernottamento prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio”.
Si specifica che:
⮚ in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
⮚ le spese prese in carico dalla Società sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri;
⮚
⮚
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per
l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
⮚ l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”; la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”.
Si specifica che:
5.2.6 Recupero del veicolo riparato
(prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato).
B. Al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo
dell’immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
⮚ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
⮚ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
⮚ il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
⮚ la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
Si specifica che:
Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in
⮚ aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno
⮚ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
j) immobilizzi causati da normali operazion di manutenzione;
k)
uso improprio del specificatamente: atti
veicolo e
di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
m) conduzione del veicolo in stato d ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmac nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
n) circolazione del veicolo al di fuori della
o)
p)
rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
qualora il mezzo non sia assicurato a sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
appropriazione indebita (ART. 646 de Codice Penale);
1.
2.
3.
4.
L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzat preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Impresa.
L’Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese d sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché danni agli effetti personali ed alle merc trasportate a bordo del veicolo, le eventual perdite economiche a seguito dell’evento, cos come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
L’Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolar stabilite dai fornitori, nonché per eventual danni da questi provocati.
Le prestazioni non sono altresì fornite in que paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente.
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5.3.3 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
⮚ un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
⮚ un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.
Si specifica che:
⮚ le spese prese in carico dall’Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
⮚ l’Impresa potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
5.3 Esclusioni
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice;
dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
e)
f)
g)
d)
insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
c)
b)
a) atti di guerra, servizio militare,
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
5.4 Dove vale la copertura?
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema
della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.
L’Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX Tel. x00 00 00.000.000 | Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
La garanzia Tutela Legale segue le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferisce e del quale forma parte integrante pertanto è efficace esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
6.1 Cosa assicura
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - “Casi assicurati”.
Tali oneri sono:
⮚ le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
⮚ le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
⮚ le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
⮚ le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
⮚ le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
⮚ le spese per il contributo unificato;
⮚ le spese di giustizia in sede penale;
⮚ le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
⮚ gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
⮚ le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
⮚ le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
⮚ le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
6.2 Delimitazioni dell’oggetto dell’assicurazione
L’assicurato deve:
⮚ regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fi scali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
⮚ assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
⮚ multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
⮚ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
⮚ Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
6.3 Casi assicurati
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell’art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l’intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell’offerta da parte dell’Impresa qualora questa non sia stata accettata;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fi scale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
d) anticipo cauzione penale in caso di arresto all’estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
6.4 Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - “Casi assicurati”, valgono altresì in favore del contraente -come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
6.5 Esclusioni
a) in materia fiscale, tributaria ed
b)
c)
d)
e)
amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
per fatti dolosi delle persone assicurate;
per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui
Le garanzie non sono valide:
dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcool), 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell’Art.
6.3 “Casi Assicurati” relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma;
qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
⮚ le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
⮚ le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.6 Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro
6.7 Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 6.3 - “Casi assicurati” (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l’Impresa e/o con AXA Assistance.
6.8 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.10 Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
6.11 Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
6.9 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 6.7 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come l’Impresa, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e l’Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in
7.1 Norme comuni
7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro, devi, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, comunicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa Point via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx , entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo? Quixa Point applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
⮚ rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
⮚ negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tutte le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
7.1.3 Gestione delle vertenze
Quixa Point assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa Point gli atti processuali che gli vengono notificati.
Quixa Point non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali
7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.
7.1.5 Chi può accedere agli atti d’Impresa? In che modo?
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa Point, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa Point, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa Point invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.
7.1.6 Come viene liquidato il danno?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste
dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Cosa fa Quixa Point per controllare e reprimere le frodi?
Quixa Point, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa Point respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela
dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa Point? (Procedura di risarcimento diretto)
Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a Quixa Point se ricorrono i presupposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’art 149 del Codice delle assicurazioni:
⮚ il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
⮚ il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
⮚ il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
⮚ i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
⮚ i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
⮚ qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito
xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa Point congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa Point entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all’Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione della procedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all’Impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri Quixa Point, mediante raccomandata a/r.
7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.
La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.
7.2.5 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di
risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail
xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito ti comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenuto l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta
di risarcimento potrà essere inviata all’Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx- assicurativo/centrodi- informazione-italiano, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto.
In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l’assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP
S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.6 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
⮚ veicoli non assicurati;
⮚ veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
⮚ veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
⮚ veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
⮚ veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:
⮚ i danni alla persona;
⮚ i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata all’Impresa designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
rimessa o in officina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Quixa Point, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
Qualora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa Point, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sofferto da Quixa Point per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.
7.3 Sinistro – Garanzie Danni al veicolo
7.3.1 Cos’è il degrado?
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all’indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?
La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza
in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al paragrafo 7.3.3, salvo diverso massimale indicato
in polizza.
7.3.3 Come viene determinato l’ammontare del danno?
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
7.3.5 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa Point, o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa Point e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.6 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa Point, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 60 giorni.
L’indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa Point di specifica
documentazione compresa l’eventuale perizia del veicolo.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo Quixa Point provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della polizza, fattura di acquisto del veicolo;
⮚ originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verificato all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
⮚ il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
⮚ libretto di circolazione se disponibile;
⮚ tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
⮚ una procura notarile a vendere intestata a Quixa Point, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
⮚ quietanza (documento attestante l’importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
⮚ nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio. In assenza di produzione di
Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà
di proprietà della Quixa Point se questa ha pagato integralmente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Quixa Point l’indennizzo ricevuto.
INCENDIO:
⮚ denuncia di sinistro;
⮚ in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura
⮚ comprovante la riparazione del veicolo;
⮚ copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.
7.4 Sinistro – Garanzia Infortuni
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa Point corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.
Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Quixa Point entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.
Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.
Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa
Point entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa
ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
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TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo
la seguente tabella:
BM Class | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI | COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI |
Da -1 in poi | 0,66000 | 0,64000 |
0 | 0,67000 | 0,64200 |
1 | 0,68000 | 0,64500 |
2 | 0,69000 | 0,65000 |
3 | 0,70000 | 0,66000 |
4 | 0,71000 | 0,67000 |
5 | 0,72000 | 0,69000 |
6 | 0,73000 | 0,71000 |
7 | 0,74000 | 0,73000 |
8 | 0,76000 | 0,76000 |
9 | 0,78000 | 0,78000 |
10 | 0,80000 | 0,81000 |
11 | 0,82000 | 0,84000 |
12 | 0,85000 | 0,88000 |
13 | 0,88000 | 0,92000 |
14 | 1,05000 | 1,50500 |
15 | 1,08000 | 1,61000 |
16 | 1,20000 | 1,82000 |
17 | 1,35000 | 2,10000 |
18 | 1,50000 | 2,45000 |
TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro
Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.
Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell’Impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l’eventuale scontistica applicata.
BM Class | In assenza di sinistri - ciclomotori | In presenza di un sinistro - ciclomotori | ||
% | € | % | € | |
Da -1 in poi | 3,03% | 10,49 | ||
0 | -1,49% | -5,25 | 2,99% | 10,49 |
1 | -1,47% | -5,25 | 2,94% | 10,49 |
2 | -1,45% | -5,25 | 2,90% | 10,49 |
3 | -1,43% | -5,25 | 2,86% | 10,49 |
4 | -1,41% | -5,25 | 2,82% | 10,49 |
5 | -1.39% | -5,25 | 2,78% | 10,49 |
6 | -1,37% | -5,25 | 4,11% | 15,74 |
7 | -1,35% | -5,25 | 5,41% | 20,98 |
8 | -2,63% | -10,49 | 5,26% | 20,98 |
9 | -2,56% | -10,49 | 5,13% | 20,98 |
10 | -2,50% | -10,49 | 6,25% | 26,23 |
11 | -2,44% | -10,49 | 7,32% | 31,47 |
12 | -3,53% | -15,74 | 23,53% | 104,91 |
13 | -3,41% | -15,74 | 22,73% | 104,91 |
14 | -16,19% | -89,17 | 14.29% | 78,68 |
15 | -2,78% | -15,74 | 25,00% | 141,63 |
16 | -10,00% | -62,95 | 25,00% | 157,36 |
17 | -11,11% | -78,68 | 11,11% | 78,68 |
18 | -10,00% | -78,68 |
BM Class | In assenza di sinistri - motocicli | In presenza di un sinistro - motocicli | ||
% | € | % | € | |
Da -1 in poi | 0,78% | 1,35 | ||
0 | -0,31% | -0,54 | 1,25% | 2,15 |
1 | -0,47% | -0,81 | 2,33% | 4,04 |
2 | -0,77% | -1,35 | 3,08% | 5,39 |
3 | -1,52% | -2,69 | 4,55% | 8,08 |
4 | -1,49% | -2,69 | 5,97% | 10,77 |
5 | -2,90% | -5,39 | 5,80% | 10,77 |
6 | -2,82% | -5,39 | 7,04% | 13,47 |
7 | -2,74% | -5,39 | 6,85% | 13,47 |
8 | -3,95% | -8,08 | 6,58% | 13,47 |
9 | -2,56% | -5,39 | 7,69% | 16,16 |
10 | -3,70% | -8,08 | 8,64% | 18,85 |
11 | -3,57% | -8,08 | 9,52% | 21,55 |
12 | -4,55% | -10,77 | 71,02% | 168,34 |
13 | -4,35% | -10,77 | 75,00% | 185,85 |
14 | -38,87% | -157,57 | 20,93% | 84,84 |
15 | -6,52% | -28,28 | 30,43% | 131,98 |
16 | -11,54% | -56,56 | 34,64% | 169,69 |
17 | -13,33% | -75,42 | 16,67% | 94,27 |
18 | -14,29% | -94,27 |
TABELLA B - Classe di conversione universale
Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria “franchigia”, il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato)
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
❯ TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa Point
Classe CU | Classe Quixa Point | Classe CU | Classe Quixa Point |
1 | -8 | 6 | 6 |
1 | -7 | 7 | 7 |
1 | -6 | 8 | 8 |
1 | -5 | 9 | 9 |
1 | -4 | 10 | 10 |
1 | -3 | 11 | 11 |
1 | -2 | 12 | 12 |
1 | -1 | 13 | 13 |
1 | 0 | 14 | 14 |
2 | 2 | 15 | 15 |
3 | 3 | 16 | 16 |
4 | 4 | 17 | 17 |
5 | 5 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa Point
Classe di merito Quixa Point | Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU' SINISTRI | |
-8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 3 |
-7 | -8 | -8 | -2 | 2 | 4 |
-6 | -7 | -7 | -1 | 2 | 5 |
-5 | -6 | -6 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -5 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza
Classe di merito Quixa Point | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 SINISTRI | 1 SINISTRI | 2 XXXXXXXX | 0 XXXXXXXX | 0 O PIU' SINISTRI | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Perdita anatomica o funzionale di: | 70% |
• un arto superiore | 70% |
• una mano o un avambraccio | 60% |
• un pollice | 18% |
• un indice | 14% |
• un medio | 8% |
• un anulare | 8% |
• un mignolo | 12% |
• falange ungueale del pollice | 9% |
• una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% |
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera | 10% |
Paralisi completa del nervo radiale | 35% |
Paralisi completa del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
• al di sopra della metà della coscia | 70% |
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
• un piede | 40% |
• ambedue i piedi | 100% |
• un alluce | 5% |
• un altro dito del piede | 1% |
• la falange ungueale dell’alluce | 2,50% |
Anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35% |
Anchilosi del ginocchio in estensione | 25% |
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
• una vertebra cervicale | 12% |
• una vertebra dorsale | 5% |
• 12a dorsale | 10% |
• una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio | 25% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di un orecchio | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di un rene | 20% |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi. |
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
Chi tratta i tuoi Dati Personali?
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Rientrano tra le Finalità assicurative: la preventivazione dei premi; la predisposizione e la stipulazione di polizze assicurative; la raccolta dei premi; la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; la riassicurazione; la coassicurazione; la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e le relative azioni legali; la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; le attività statistiche e l'utilizzo a fini tariffari dei Dati raccolti.
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È richiesto il Suo Consenso espresso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative descritte nella presente Informativa: la base giuridica del Trattamento è costituita dal fatto che il Trattamento risulta essere necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte, ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso Interessato.
Il Consenso al Trattamento dei Dati Personali per le Finalità assicurative è obbligatorio in quanto risulta essere necessario per l’erogazione dei servizi offerti dalla Compagnia o per il riscontro di richieste dell’Interessato (come ivi esplicitato), atteso che l’eventuale rifiuto al Trattamento per le Finalità ivi menzionate ovvero il mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di utilizzo dei servizi offerti / forniti ovvero di riscontro alle richieste mosse dall’Interessato.
Nel caso fosse necessario gestire Categorie Particolari di Dati Personali (cc.dd. Dati Personali “Sensibili”) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, Le verrà richiesto specifico Consenso al momento della raccolta di tali tipologie di Dati, i quali verranno trattati nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La informiamo inoltre che, esclusivamente per le Finalità ivi indicate e, pertanto, limitatamente a quanto strettamente necessario allo svolgimento del rapporto assicurativo, i Suoi Dati, a seconda dei casi, potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Compagnia coopera, in Italia o all'estero – e presso Paesi che assicurino adeguate garanzie di Trattamento dei Dati autorizzate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali come autonomi titolari, nella gestione del medesimo rischio assicurativo appartenenti alla c.d. "Catena Assicurativa".
In particolare, nel perseguimento delle Finalità assicurative, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
i. assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione: banche, società di gestione del risparmio, SIM; legali; periti (indicati nell'invito);
ii. società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
iii. società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
iv. organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
v. IVASS, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche Dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria.
Si precisa – inoltre – che i Dati forniti dagli Interessati potranno essere utilizzati altresì per la consultazione di banche Dati legittimamente accessibili utili a determinare la tariffa applicabile, al fine di verificare la coerenza dell’offerta con i rischi ed i bisogni del contraente e dell’assicurato, nonché per analizzare il possesso di requisiti eventualmente richiesti dalla Compagnia / Titolare per l’accesso a particolari modalità di pagamento e vantaggi specifici.
Infine, tenuto conto che i Dati forniti, nell'ambito del rapporto assicurativo esistente o da costituire, potranno essere utilizzati per fornire il servizio di preventivazione ed emissione di polizze, a tal fine potranno essere elaborati e confrontati con altre banche Dati legittimamente disponibili ed adottando adeguate cautele per garantire la massima riservatezza dei Dati stessi.
1.2. Trattamento dei Dati Personali per Finalità Promozionali e/o Ricerche di Mercato
In aggiunta alle Finalità assicurative ivi menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo Consenso espresso e facoltativo, al Trattamento di Suoi Dati da parte della nostra Compagnia al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti, nostri o di terzi con i quali abbiamo stipulato accordi di collaborazione e partnership.
In particolare, i Dati, con il Suo Consenso specifico ed espresso, verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono), sia con strumenti automatici (e-mail, SMS, MMS, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo Consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. Precisiamo che il Consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo Consenso specifico alla raccolta e al Trattamento dei Suoi Dati per tali Finalità.
Prestando liberamente tale consenso, QUIXA Assicurazioni S.p.A. sarà in grado di comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi, sia di altre Società appartenenti al Gruppo AXA, sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa.
Inoltre, i Dati, con il Suo ulteriore separato Consenso, potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell’Interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle proprie necessità e caratteristiche.
2. Modalità di Trattamento e Tempi di Conservazione dei Dati
I Suoi Dati saranno trattati dalla nostra Compagnia – nella propria qualità di Titolare del Trattamento – mediante operazioni o complessi di operazioni, come previste dalla vigente normativa. Il Trattamento avverrà anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e sarà svolto direttamente dal Titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione in Italia o all'estero, con le modalità previste dalla legge. Inoltre, i Dati potranno essere resi anonimi ed elaborati su base statistica per desumere informazioni strumentali alla fornitura del servizio assicurativo. Tali soggetti sono, a loro volta, impegnati a trattare i Dati usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche Finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. La informiamo inoltre che, all'interno della Compagnia, i Dati saranno trattati dai dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità con le istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche Finalità indicate nella presente informativa.
La Compagnia si riserva altresì di comunicare i Suoi Dati a soggetti di propria fiducia – operanti anche all'estero – che svolgono, per conto della Compagnia, compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro Trattamento dei Dati. Nel caso invece in cui esse operino in autonomia come distinti "titolari" di Trattamento, rientrano, come detto, nella c.d. "Catena Assicurativa" con funzione organizzativa.
In tale ambito di attività, i Dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori;
agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione.
Tutti i Dati Personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra Compagnia per il tempo strettamente funzionale alla gestione delle Finalità del Trattamento ivi indicati. I Dati di cui non sia necessaria la conservazione per obblighi di legge o per legittimo interesse del Titolare saranno cancellati decorsi i termini riferiti ad eventuali obblighi di conservazione connessi a obblighi di legge o a termini prescrizionali decorrenti dalla data di cessazione delle esigenze correlate alle Finalità indicate nella presente informativa; il Trattamento dei medesimi viene effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati di tipo informatico, tramite terminali e personal computer collegati in rete con un elaboratore centrale e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Le metodologie applicate garantiscono, inoltre, la non interferenza tra i trattamenti relativi alle varie Finalità e l’accesso limitato ai soli incaricati per ciascuna delle Finalità inerenti il rapporto contrattuale con la Compagnia.
3. Comunicazione e Diffusione dei Dati
Nel caso in cui Lei presti specifico e separato Consenso, i Suoi Dati potranno essere comunicati a società terze appartenenti al settore assicurativo o con i quali la nostra Compagnia abbia sottoscritto rapporti di collaborazione commerciale.
In tal caso, grazie al Suo Consenso, questi soggetti – agendo quali autonomi titolari del Trattamento, fornendo separata informativa – potranno utilizzare i Dati per inviarLe offerte e proposte riservate. Per piena trasparenza, Le precisiamo che l'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Dati potranno essere
comunicati con il suo Consenso sono sempre disponibili, rivolgendosi al Titolare del Trattamento all'indirizzo indicato al punto 4 seguente.
In ogni caso, i Suoi Dati non saranno diffusi.
4. Ruoli nel Trattamento dei Dati
Il Titolare del Trattamento dei Suoi Dati è QUIXA Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale in Xxxxx Xxxx 00, 00000
– Xxxxxx (XX), Xxxxxx, e Sede Operativa in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – Ed. A, 20132 – Milano (MI), Italia.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente recapito: QUIXA Assicurazioni S.p.A., c.a. Data Protection Officer (D.P.O.), Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 – 00000 Xxxxxx (XX) – e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Per piena trasparenza, attraverso apposita richiesta da effettuare secondo le modalità di seguito indicate (v. Sez. 5 “Diritti dell’Interessato”), è possibile visionare l'elenco dei Responsabili Interni del Trattamento, con indicazione delle specifiche Aree di riferimento, i quali vengono a conoscenza di Dati Personali tramite i rispettivi incaricati del Trattamento.
5. Diritti dell’Interessato
La vigente normativa conferisce all'Interessato specifici diritti, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri Dati Personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei Dati, nonché della logica e delle Finalità su cui si basa il Trattamento; di ottenere la Cancellazione, la Trasformazione in forma anonima (c.d. Anonimizzazione o Pseudonimizzazione) o il blocco dei Dati trattati in violazione della legge; l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei Dati; di opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento. Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, ogni Interessato può esercitare il diritto alla portabilità dei Dati e la limitazione del Trattamento dei Dati stessi. Potrà inoltre presentare Reclamo all’Autorità di Controllo.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i Suoi Dati sono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati, ossia per richiedere l’elenco dei Responsabili del Trattamento, potrà rivolgersi al Responsabile preposto alla gestione delle istanze degli interessati, inviando una e-mail a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, ovvero una comunicazione scritta a QUIXA Assicurazioni S.p.A., Casella Postale 13320 – 00000 Xxxxxx (XX).
QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx;
Sede Operativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 Xx. X, 00000 – Xxxxxx (XX), Xxxxxx – Telefono: (x00) 00 00000000 – PEC: xxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 –
P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. Ml-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019