CONVENZIONE PER ATTIVITA’
CONVENZIONE PER ATTIVITA’
DI SECOND OPINION NAZIONALE DELLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI
TRA
L’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx, di seguito denominato “Policlinico”, cod. fisc. e part. IVA 02060250996, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Genova Largo Xxxxxxx Xxxxx, n. 10
E
Il Centro Nazionale Trapianti – Istituto Superiore di Sanità (di seguito denominato CNT), con sede legale in Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 000, 00000 C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato come sopra per la sua carica,
PREMESSO CHE:
− il CNT, è istituito a norma dell’art. 8, L. 1 aprile 1999,n. 91 “ Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” presso l’Istituto Superiore di Sanità;
− il CNT, istituito presso l’ISS, a norma del D.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della salute;
− il CNT, a norma del DM. 19 novembre 2015 “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti”, è organo, di cui si avvale il Ministero della salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;
− il CNT, a norma dell’art. 8, comma 6, lettere f) e l) della Legge 1 aprile 1999, n.
91 ha funzioni operative per quanto riguarda l’assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;
− il CNT, a norma dell’art. 8, comma 6, lettere m) e m-ter) della Legge 1 aprile 1999, n. 91 ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi, nonché di controllo sullo scambio
degli organi con gli altri stati membri dell’Unione Europea e con i Paesi terzi;
− il CNT, a norma dell’art. 4, comma 6, lett d), ha il compito di definire e gestire i protocolli operativi per l'assegnazione ad altre Regioni degli organi non utilizzati nell'ambito della Regione di provenienza;
CONSIDERATO CHE
− con DM 27 ottobre 2004, veniva costituita all’interno della consulta permanente per i trapianti di cui all’art. 9, Legge 91/99, la “commissione nazionale per la sicurezza”, con il compito di fornire alla rete trapiantologica una second opinion tecnica nella risoluzione dei casi complessi in materia di anatomopatologia, medicina legale e infettivologia;
− le attività di detta commissione hanno avuto continuità nel tempo determinando un rafforzamento della qualità e sicurezza del sistema;
− i dati raccolti dalla second opinion hanno consentito al CNT di definire e aggiornare gli standard di qualità e sicurezza, consentendogli di assolvere ai propri compiti istituzionali;
− il CNT si è già avvalso del Policlinico per assolvere ai propri compiti;
− in base all’art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;
− nella presente convenzione trova applicazione quanto disposto dalla lettera a) dell’art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000;
− l’attività richiesta è compatibile con i fini istituzionali del Policlinico stesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – PREMESSA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 -OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Policlinico assicurerà al CNT, tramite il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Dirigente Responsabile della S.S.D. Medicina Legale e Coordinamento Trapianti, l’espletamento
di prestazioni specialistiche nell’ambito della Medicina Legale e, in particolare, prestazioni di “second opinion” circa i rischi di carattere medico legale nel processo di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule, per tutta la rete trapiantologica.
Art. 3 - RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Il Policlinico designa il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, quale responsabile dell’esecuzione dell’attività di cui all’art. 2.
Il professionista è tenuto all’osservanza dei principi, dei regolamenti e dei protocolli vigenti nel settore trapiantologico.
Il professionista sarà, inoltre, tenuto a presentare al CNT, nonché al Policlinico, un dettagliato elenco dei servizi oggetto del presente contratto.
Art. 4 DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di approvazione del relativo provvedimento per la durata di un anno con ricomprensione del periodo che va dalla scadenza della convenzione precedente approvata con deliberazione n. 719/2017.
Art. 5 RECESSO e RISOLUZIONE
Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza, con preavviso da notificare con raccomandata a.r. o tramite pec almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso debba avere efficacia.
Le parti si riservano altresì la facoltà di risolvere la convenzione a norma dell’art. 1453 del codice civile per inadempimento agli obblighi di cui alla presente convenzione a seguito del verificarsi di situazioni di inefficienza o di disfunzioni, che dimostrino la riduzione del livello qualitativo richiesto nell’espletamento degli impegni assunti nella presente convenzione.
L’accertata violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali costituisce causa di risoluzione della convenzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto il centro nazionale trapianti corrisponderà al Policlinico la quota del corrispettivo in relazione al documentato stato di avanzamento dell'attività concordata e degli impegni assunti.
Art. 6 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per l’attività di cui all’art. 2 della presente convenzione, il CNT corrisponde al Policlinico l’importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) omnicomprensivi.
Il CNT provvederà, nel rispetto dell’adempimento di quanto pattuito, al trasferimento degli importi a seguito di presentazione di note di debito quadrimestrali, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. Il responsabile del CNT trasmetterà, quadrimestralmente, una dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività concordata, nonché di pervenuta relazione dettagliata dell’attività svolta dove dovranno essere
indicati dettagliatamente i giorni e gli orari degli accessi. Le consulenze non potranno essere effettuate nelle giornate in cui il dipendente usufruisce di congedo ordinario. In mancanza dell’attestazione formulata come anzidetto, il Policlinico non provvederà all’erogazione dei corrispettivi previsti per l’attività in oggetto.
I corrispettivi per l’attività in oggetto saranno correlati alla prestazione da parte del dipendente di 12 ore complessive annuali da integrare al piano ordinario di servizio, forfettariamente calcolate sulla base dei precedenti rapporti contrattuali, che dovranno essere espletate entro i termini di decorrenza della presente convenzione.
Il Policlinico, tramite la U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, provvederà al controllo delle prestazioni orarie richieste al comma precedente mentre, l’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, sulla base di apposito foglio riepilogativo, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, provvederà ad emettere la relativa fattura.
Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA
Il Policlinico riconosce la natura istituzionale dell’attività di cui trattasi con conseguente riconoscimento a proprio carico degli oneri di legge rispetto ad eventuali danni provocati nell’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
Il Professionista dovrà provvedere personalmente alla propria copertura assicurativa relativa agli infortuni anche in itinere subiti dallo stesso in occasione dell’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Professionista si impegna affinché il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione fornendo apposita dichiarazione scritta, ad osservare la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio.
In particolare, lo stesso, avrà cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.
I dati raccolti non devono essere comunicati o divulgati a terzi, né utilizzati da parte del Policlinico o dei suoi operatori o collaboratori per fini diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione del servizio.
L’obbligo alla riservatezza permane anche oltre la durata della convenzione. In caso di violazione di tale obbligo, CNT si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione, anche senza preavviso, fatta salva ogni ulteriore azione legale a qualunque titolo esperibile.
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine anche di migliorare l’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione, in conformità alla normativa vigente.
La presente convenzione potrà essere integrata di comune accordo tra le parti qualora le prestazioni offerte dovessero essere ampliate e/o modificate.
Art. 10 - REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 11– RINVII E FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle norme di legge vigenti in materia.
Per qualsiasi controversia che possa insorgere relativamente alla validità, alla efficacia, all’interpretazione o alla esecuzione della presente convenzione sarà competenza esclusiva del Foro di Genova, previo esperimento di tentativo di accordo bonario tra le parti a titolo transattivo.
Letto, approvato, sottoscritto in forma digitale
IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx Direttore Generale
Dr. Xxxxxxxx Xxxx
Centro Nazionale Trapianti |
Direttore Generale |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx |