NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL
NOTA SULLE MISURE PER I COMUNI CONTENUTE NEL
D.L. 16 luglio 2020, n. 76
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120
pubblicata nel S.O. n. 33 alla G.U. del 14 settembre 2020 n. 228
Sommario
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 6
Art. 1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) 6
Art. 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) 11
Art. 3. (Verifiche antimafia e protocolli di legalità) 15
Art. 4. (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali) 18
Art. 4.bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) 20
Art. 5. (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) 21
Art. 6. (Collegio consultivo tecnico) 24
Art. 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) 27
Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) 30
Art. 9. (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali) 40
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI 46
Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) 46
Art. 10.bis- (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) 61
Art. 11. (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) 62
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI 66
Art. 12. (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241) 66
Art. 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi) 70
Art. 15. (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata) 71
Art. 16.quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) 73
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA 74
Art. 17. (Stabilità finanziaria degli enti locali) 74
Art. 17.bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) 77
Art. 18. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35) ...................................................................................................................................................................................................................................................77
RESPONSABILITÀ 78
Art. 21. (Responsabilità erariale) 78
Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale) 78
Art. 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) 79
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE 79
Art. 23.bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) 79
Art. 24. (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali) 80
Art. 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale) 88
Art. 26. (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione) 91
Art. 29 (Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli») 101
Art. 30. (Misure di semplificazione in materia anagrafica) 105
NORME GENERALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'UTILIZZO DEL DIGITALE NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 107
Art. 31. (Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) 107
Art. 32. (Codice di condotta tecnologica) 110
STRATEGIA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO PER FINI ISTITUZIONALI 112
Art 33. (Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi)112
Art. 34. (Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati) 114
Art. 35. (Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese) 117
MISURE PER L'INNOVAZIONE 120
Art. 36. (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione) 120
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA 123
Art. 38. (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 123
Art. 38.bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) 129
Art. 41. (Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche) 131
Art. 46. (Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali) 134
Art. 48. (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale e del cold ironing nonché di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica) 135
Art. 48.quinquies. (Zona logistica semplificata) 140
Art. 49. (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali) 141
Art. 49-bis. (Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione) 156
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 157
Art. 50. (Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale) 157
Art 50.bis. (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali) 172
Art. 51. (Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali) 172
Art. 53. (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale) 176
Art. 54. (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico) 180
Art. 55. (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali) 182
Art. 55.bis. Semplificazioni per interventi su impianti sportivi 187
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GREEN ECONOMY 188
Art. 56. (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi) 188
Art. 57. (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici) 196
Art. 60. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali) 200
Art. 61. (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica) 205
Art. 62. (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia) 206
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI | |
Art. 1. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia) | |
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. | La disposizione in commento introduce, al fine di un rilancio degli investimenti pubblici e per rispondere alle esigenze e misure di sicurezza post Covid 19, una disciplina transitoria e straordinaria in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture. In particolare, fino al 31 dicembre 2021 (termine più lungo introdotto con la legge di conversione, in luogo del 31 luglio 2021) viene introdotta una disciplina in deroga alle regole ordinarie per le procedure degli affidamenti cd sottosoglia di cui all’articolo 36 comma 2 (contratti sottosoglia/fasce di importo) e 157 comma 2 (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell’esecuzione) del Codice dei contratti. La deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applica ai procedimenti in cui la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021. Trattasi pertanto di una disciplina derogatoria che può andare oltre il predetto termine di scadenza se esiste una determina a contrarre o qualsiasi altro atto prodromico all’avvio del procedimento. In merito al problema interpretativo sull’obbligo o meno di utilizzare le procedure derogatorie contenute nel decreto in commento si sottolinea come la lettera della disposizione sembrerebbe far propendere per l’obbligo, tuttavia – con adeguata motivazione sul rispetto del principio del non aggravio del procedimento - è possibile ricorrere anche alle procedure ordinarie. Al fine di accelerare il più possibile gli acquisti di lavori, beni e servizi, sono previsti dei vincoli temporali ben precisi per la chiusura dei procedimenti di aggiudicazione a decorrere dall’avvio del procedimento con determina a contrarre: due mesi per gli affidamenti diretti; quattro mesi per le procedure con confronto competitivo. |
Viene introdotta la possibile responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell’esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, tali ritardi siano imputabili all’operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento. | |
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di | La legge di conversione ha introdotto novità significative per quanto riguarda le soglie degli affidamenti diretti in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo n. 50/2016 che disciplina gli affidamenti cd sottosoglia. In particolare, l’affidamento diretto, con le modifiche della legge di conversione, è previsto per: lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro; servizi e forniture, inclusi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, per importi inferiori a 75.000,00 euro. Va detto che trattasi di fattispecie di affidamento diretto che non comporta alcun obbligo di confronto comparativo tra operatori economici ma lascia libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa. Non può condividersi dunque la tesi in base alla quale il mancato richiamo alla locuzione contenuta nell’articolo 36 comma 2 “senza previa consultazione di uno o più operatori economici” equivalga ad imporre un confronto competitivo, poiché nell’affidamento diretto puro di che trattasi, la modalità di scelta del contraente è rimessa alla valutazione del RUP che avrà solo l’obbligo di motivare tale scelta. Peraltro, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa ratio legis che introduce una deroga per velocizzare e semplificare gli affidamenti. |
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate, di cui alla presente lettera, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. | La procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti - nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate - è prevista per l’affidamento di: a) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contatti (214mila euro circa), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti; b) per lavori di importo pari o superiore a 150mila e inferiore 350mila euro previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; c) lavori di importo pari o superiore a 350mila euro e inferiore a un milione di euro previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; d) lavori di importo pari o superiore a 1 milione a fino alla soglia comunitaria (5,35 mln), previa consultazione di almeno quindici operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. La selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d), deve avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese. In riferimento a tale ultimo elemento richiesto ossia la diversa dislocazione territoriale, va rilevata l’ambiguità della formulazione che non si comprende se sia riferita alla necessità di favorire le imprese localizzate sul territorio dove deve essere eseguito l’appalto o, al contrario, ad una differenziazione di inviti ad imprese che operano in parti diverse del territorio nazionale. |
In ossequio al principio di trasparenza e rotazione degli inviti, le stazioni appaltanti danno notizia dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso sui propri siti internet. Trattasi di una forma di pubblicità/trasparenza utile ad un controllo sociale sull’operato della PA. Obbligatorio anche pubblicare i risultati della procedura di affidamento, con l’elenco dei soggetti invitati, fatta eccezione per affidamenti diretti inferiori a 40 mila euro per come si dirà in seguito viene introdotta una modifica a regime del codice. | |
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. | Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre cd “semplificata” che contenga gli elementi essenziali di cui all’articolo 32, comma 2 del Codice dei Contratti. Per gli affidamenti da effettuarsi tramite procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, la norma in commento prevede che le stazioni appaltanti possano procedere all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero con il criterio del prezzo più basso. Torna quindi l’equivalenza nell’adozione dei due criteri di aggiudicazione con la sola eccezione di cui si dirà di seguito. Nel caso di aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica delle offerte che presentano una soglia di anomalia così come individuata attraverso i criteri di cui all’articolo 97 del codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ciò significa che, per far scattare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale è sufficiente che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in luogo del numero di dieci previsto in via ordinaria. Come accennato, la discrezionalità nella scelta dei due criteri di aggiudicazione trova la sua eccezione nell’articolo 95 comma 3 che la legge di conversione conferma invece come unico criterio |
di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i seguenti contratti: - i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/16; - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; - i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | |
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. | Per le modalità di affidamento previste dall’articolo in commento, le Stazioni appaltanti non richiedono le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del codice contratti, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e in tal caso l’importo è dimezzato rispetto a quanto previsto dall’articolo 93. |
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | Le norme in commento si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, fino all'importo di 750.000 euro. |
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria | Con l’inserimento del comma in esame, viene introdotta – a regime – la non obbligatorietà della pubblicazione dei risultati per gli affidamenti diretti fino a 40 mila euro, come già previsto nella fase transitoria nel comma 2. |
Viene infatti modificato, a regime, il comma 2, lettera a), dell’articolo 36 del Codice dei Contratti. | |
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID- 19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'art. 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | Con il comma 5 ter viene prevista l’applicazione del Codice anche per anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
Art. 2. (Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia) | |
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione | L’articolo in questione disciplina le procedure straordinarie e transitorie per gli affidamenti cd sopra soglia da applicarsi prevede un’accelerazione per l’aggiudicazione definitiva fino al 31 dicembre 2021 con il procedimento che deve chiudersi entro sei mesi dall’avvio delle procedure. Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina delle aggiudicazioni dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra la soglia di rilevanza comunitaria. È prevista una semplificazione per incentivare gli investimenti pubblici nel periodo emergenziale legato al covid-19. Le norme derogatorie si applicano, come detto, per determine a contrarre o altri atti di avvio dei procedimenti adottati (a seguito della modifica introdotta con la legge di conversione) entro il 31 dicembre 2021. Valgono le stesse considerazioni già fatte per le procedure sottosoglia e quindi l’ultrattività rispetto alla scadenza prevista del 31 dicembre 2021 nel caso di determine a contrarre ovvero atti prodromici di avvio del procedimento adottati entro la medesima data. |
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. | Per l’affidamento sopra soglia dall’atto di avvio del procedimento fino all’aggiudicazione devono decorrere al massimo sei mesi. Anche in questo caso si introduce la responsabilità per danno erariale del RUP nel caso di mancato rispetto dei termini, mancata tempestiva stipulazione del contratto, e tardivo avvio dell’esecuzione del contratto. Nel caso in cui, invece, siano imputabili all’operatore economico, la SA provvederà all’esclusione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione del contratto per inadempimento. |
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del presente decreto. | Il comma 2 prevede che, come regola generale, la procedura da adottare per gli affidamenti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia quella ordinaria, ossia la procedure aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Unica deroga prevista con il richiamo all’articolo 8 del decreto in commento è la riduzione, per motivi di urgenza dei seguenti termini per la ricezione delle offerte: articoli 60, comma 3 (non meno di 15 gg. per le procedure aperte); 61, comma 6 (non meno di 15 gg. per ricezione domanda e non meno di 10 gg. dall’invito per ricezione offerte nelle procedure ristrette), 62 comma 5 (30 gg. dall’invito oltre ulteriori riduzioni per le procedure di negoziazione con invito) e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti. |
3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto | La norma amplia l’ambito di utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle procedure negoziate senza bando, stabilendo che, per realizzare opere o eseguire servizi anche di ingegneria ed architettura - pari o superiori alle soglie comunitarie - necessarie ad affrontare l’emergenza legata al Covid-19, che non |
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. | consentono il rispetto dei termini anche abbreviati, possano ricorrere appunto a tale procedura di cui all’art. 63 (per i settori ordinari) ed all’art. 125 (per i settori speciali) del codice contratti. Tale procedura, in realtà, è già prevista dal Codice dei Codice dei Contratti e la peculiarità consiste nel collegamento che il legislatore fa tra l’estrema urgenza del Codice e la pandemia da COVID-19. La legge di conversione ha introdotto poi due novità: la prima attiene alla pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o altro atto equivalente nel rispetto di un criterio di rotazione. Tale introduzione mal si concilia a dire il vero con la natura della procedura stessa caratterizzata proprio dall’assenza di pubblicità a causa dell’emergenza e riprende la modifica già introdotta dalla legge di conversione per la procedura negoziata sotto soglia. Riteniamo trattarsi di una forma di pubblicità/trasparenza utile ad una sorta di controllo da parte degli operatori e della comunità in generale sull’operato della PA. La seconda novità è quella che estende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando all’affidamento di esecuzione lavori, servizi e forniture, anche ad operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa e che abbiano stipulato accordi di programma con PA ex articolo 252bis del Codice dell’Ambiente (bonifica dei siti inquinati) prima dell’emergenza COVID. |
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016- 2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché, per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) e per i contratti relativi o | Il comma 4 introduce una deroga generalizzata al Codice dei Contratti (ad eccezione dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42) e ad altre disposizioni (tranne quelle penali, del subappalto e delle direttive comunitarie), per una serie di contratti che il legislatore dell’emergenza ha definito come “strategici” per la ripresa economica del Paese. La parte centrale del comma in commento, infatti, prevede che la c.d. deroga generalizzata è destinata ad operare – sempre nel periodo emergenziale – “nei settori dell'edilizia scolastica, |
collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. | universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFIMit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi”, nonché “agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”. Non potranno essere oggetto di deroga le disposizioni a presidio della concorrenza e, quindi, anche fattispecie come il soccorso istruttorio, i requisiti generali di cui all’articolo 80 (vedi audizione del Presidente dell’ANAC in occasione dell’audizione presso le Commissioni Riunite 8^ e 1^ del Senato della Repubblica sul provvedimento) che devono sempre essere posseduti e, di conseguenza, anche istituti come l’avvalimento. Infine, non è possibile derogare le norme in materia di sub appalto. Sul punto non è chiaro se tale richiamo si riferisca alla disciplina comunitaria o a quella nazionale, già oggetto di procedura di infrazione della Commissione Europea. Infine, si sottolinea, come già rilevato da alcuni autorevoli commentatori, che l’esemplificazione contenuta nella disposizione in commento consenta di applicare tali procedure derogatorie a tutti gli interventi (verosimilmente anche a quelli sottosoglia) relativi all’edilizia scolastica universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, etc., rimettendo tale valutazione alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. |
5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. | I commi 5 e 6 stabiliscono che per ogni procedura è nominato un RUP che valida e approva ogni fase progettuale o di esecuzione del contratto e che gli atti delle SA sono pubblicati sui siti istituzionali nella sezione “amministrazione trasparente”. |
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione. | |
Art. 2-bis. (Raggruppamenti temporanei di imprese) | |
Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di ''raggruppamenti temporanei'' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». | L’articolo aggiuntivo dispone che alle procedure di affidamento sottosoglia o soprasoglia, disciplinate dal decreto in questione, possono partecipare anche i raggruppamenti temporanei di imprese. Non sono espressamente previste dalla norma altre categorie plurisoggettive di operatori economici in forma aggregata. |
Art. 3. (Verifiche antimafia e protocolli di legalità) | |
1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico- produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, | La procedura dell’informativa antimafia liberatoria “provvisoria” è stata proposta da ANCI Nazionale al fine di accelerare l’esecuzione dei contratti pubblici. La disposizione in commento norma consente di stipulare i contratti di appalto anche senza certificazione antimafia che può esser acquisita successivamente e, in caso di misura interdittiva, è previsto il recesso unilaterale dal contratto: tale misura di semplificazione accoglie la richiesta dell’Anci. Fino al 31 dicembre 2021: in caso di istanza di parte finalizzata all’erogazione di somme o benefici economici ricorre sempre il caso dell’urgenza nel caso in cui, a seguito di accesso alla BDNA, non vi sia il rilascio immediato della informativa liberatoria provvisoria. Ciò consente di |
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34. 2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. | attribuire agevolazioni, contributi, finanziamenti sotto condizione risolutiva. per quanto riguarda invece l’acquisizione della documentazione per le verifiche antimafia finalizzate all’affidamento e alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il rilascio della informativa liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze di ulteriori banche dati disponibili, anche quando (ed è questa la novità) l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L’informativa consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub contratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva. Le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia devono completarsi entro sessanta giorni. |
3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. | Il comma 3 prevede la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili. |
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle | Qualora la documentazione successivamente acquisita accerti la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla normativa, le stazioni appaltanti recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del valore rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. |
utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. | |
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti. | Con un decreto del Ministero possono essere adottate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia e relativi adempimenti. |
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. | Per quanto non previsto dai commi precedenti è richiamato espressamente il codice antimafia. |
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente: « Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni Sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. | Viene introdotto un nuovo art. 83 bis (protocolli di legalità) al d.lgs n. 159/2011 con l’intento di adottare efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata, soprattutto in queste fasi emergenziali e post emergenziali che rappresentano occasioni appetibili per compiere illeciti. La norma così inserita risponde anche alle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020. Viene introdotto, nel codice antimafia, lo strumento dei protocolli di legalità che vengono sottoscritti dal Ministero dell’Interno non solo con soggetti istituzionali, ma anche con imprese di rilevanti dimensioni, con associazioni di categoria e con le Organizzazioni Sindacali al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia a fattispecie ulteriori rispetto a quelle attualmente considerate dalla legge. È inoltre statuito che le SA dovranno prevedere nei bandi, avvisi o lettere di invito, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisca causa di esclusione dalla gara o di risoluzione dei contratti. Se i Protocolli di legalità non costituiscono una novità per i Comuni, lo è invece la previsione di una sostanziale equipollenza dell’iscrizione nelle cd. white list con quella negli albi di cui al |
2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia. 3. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. ». | decreto-legge n. 189/2016, sostanzialmente (esecutori dei lavori di cui al sisma 2016) per il rilascio dell’informativa antimafia in tutti i casi in cui la stessa sia richiesta. |
Art. 4. (Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali) | |
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le parole «espressamente concordata con l'aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto»; b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. ». | La disposizione in commento innova alcune norme sia del Codice dei Contratti che del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104/2020), al fine di accelerare la sottoscrizione dei contratti anche in caso di ricorso giurisdizionale. Infatti, la mancata stipulazione del contratto entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente. La mera pendenza del ricorso giurisdizionale non costituisce fatto idoneo a giustificare né la sospensione della procedura di appalto né la mancata stipulazione del contratto. |
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice. | In particolare, al fine di evitare la cd sospensiva delle procedure di aggiudicazione, viene specificato che alle aggiudicazioni degli appalti previste dal decreto semplificazioni si applichi la norma del codice del processo amministrativo che impone al magistrato di valutare tutti gli interessi delle parti e l’interesse nazionale alla rapida realizzazione dell’opera e dell’interesse dell’aggiudicatario alla rapida prosecuzione delle opere previste agli artt. 1 e 2 del decreto. |
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. | In caso di ricorso avverso le procedure derogatorie sottosoglia del decreto ovvero gli affidamenti delle opere emergenziali, si applicano le disposizioni del codice del processo amministrativo che limitano fortemente la possibilità di concessione di misure cautelari, nonché prevedono limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata legittimità dell’aggiudicazione. |
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, le parole « , ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, » sono sostituite dalle seguenti: « , qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, »; b) al comma 9, le parole «Il Tribunale amministrativo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice» e quelle da «entro trenta» fino a «due giorni dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.». | Apportate modifiche “a regime” all’articolo 120 del codice del processo amministrativo, specificando che si procede di norma alla definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare su richiesta congiunta delle parti di limitare la decisione ad un'unica questione, ovvero in casi compatibili, in relazione alla complessità della causa. Viene infine ridotto a 15 giorni (da 30) il termine entro cui il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio che decorre dall’udienza in discussione, solo quando la stesura delle ma motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo del suddetto termine, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e poi deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza. |
Art. 4.bis (Ulteriori misure in materia di contratti pubblici) | |
1. In considerazione dell'incremento dei costi derivanti dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'erogazione dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui detto adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 percento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l'aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'aggiudicatario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. | Viene introdotta una nuova disposizione per sopperire all’incremento dei costi riguardanti la somministrazione di servizi di pulizia e di lavanderia, in ambito sanitario o ospedaliero, derivante dall’adeguamento alle misure di contrasto al COVID. La nuova disposizione pertanto prevede che se tale incremento di spesa risulti superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito – e comunque per le procedure di affidamento aggiudicate prima del 31 gennaio 2020- le SA avranno la facoltà di revocare l’aggiudicazione sempre che non sia stato stipulato il contratto e anche l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del codice, potrà recedere mediante atto notificato alla SA. |
2. In relazione ai contratti dei servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui dall'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto viene dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - legge. | Al comma 2 dell’art. 4bis viene invece disciplinata l’ipotesi dei contratti già in essere alla data del 31 gennaio 2020, sempre relativi ai servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero – ed ancora efficaci. In queste ipotesi la SA potrà ricorrere all’applicazione dell’art. 108 del codice contratti pubblici che disciplina la risoluzione del contratto purché l’incremento del prezzo derivante dall’adeguamento delle misure di contrasto al COVID - sia superiore al 20% del valore del contratto. Viene inoltre previsto un termine entro il quale la SA dovrà dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ovvero entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl in oggetto. |
3. In relazione ai contratti di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e | Al comma 3 dell’art. 4bis viene disciplinata l’ipotesi di modifica dei contratti in corso di esecuzione per servizi di pulizia e |
secondo le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. | lavanderia in ambito sanitario secondo quanto disposto dall’art. 106 del codice contratti pubblici. |
Art. 5. (Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica) | |
1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID- 19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. | La disposizione in commento prevede che, fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 107 del codice dei contratti pubblici, la sospensione dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia comunitaria possa avvenire solo ed esclusivamente per ipotesi tassative (comma 1). Nello specifico per: a) applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all’UE; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID- 19; c) gravi ragioni di ordine tecnico tali da incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, insuperabili per disaccordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. Vengono quindi circoscritte le ipotesi in cui le parti, ma anche l’autorità giudiziaria, possono sospendere l’esecuzione delle opere. |
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di | La sospensione è disposta dal RUP, ma secondo procedure e specifiche previste nell’articolato, con l’intervento anche del collegio consultivo tecnico. Tale procedura si applica anche in caso di sospensione dell’esecuzione dei lavori in applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia e da vincoli inderogabili di appartenenza all’UE, di cui alla succitata lettera a) del comma 1 nonché in caso di ritardo superiore ad almeno 30 gg l’anno e la SA potrà, previo parere del collegio consultivo tecnico, sostituire l’impresa designata, ricorrendo alle diverse alternative previste |
sospensione adottati, salvo assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori. | dalla norma al comma 4, secondo le specifiche indicate nell’articolato. È stata poi introdotta una disposizione a tutela dei lavoratori che consiste nella possibilità, per l’impresa subentrante, di proseguire i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore, qualora siano privi di occupazione. |
3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni. | Al ricorrere delle ipotesi di sospensione dell’esecuzione dell’opera per gravi ragioni di pubblico interesse (comma 1 lettera c), il collegio consultivo tecnico dovrà intervenire entro 15 giorni dalla sospensione e, previo accertamento dei presupposti, dovrà indicare le modalità con cui proseguire la realizzazione dell’opera a regola d’arte e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. |
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera; | Nell’ipotesi in cui il contratto, per qualsiasi motivo, ivi incluse le situazioni di entrata in procedura fallimentare dell’impresa ( anche in caso di concordato con continuità aziendale) non possa proseguire con il soggetto designato ovvero l’impresa sia in ritardo non giustificato nella realizzazione dell’opera ( per un numero di giorni superiore a 1710 del tempo previsto e, comunque, pari ad almeno 30 giorni per ogni anno da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Stazioni Appaltanti, previo parere del Collegio consultivo tecnico, dichiarano senza indugio la risoluzione del contratto. Successivamente alla risoluzione del contratto le Stazioni Appaltanti realizzano i lavori attraverso una delle seguenti modalità: 1. esecuzione dei lavori in via diretta, anche avvalendosi, nei casi consentiti, di altri enti o società pubbliche; 2. interpello degli altri soggetti in graduatoria se tecnicamente ed economicamente possibile alle stesse condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; 3. indizione di una nuova procedura di gara; |
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato; c) indìce una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione. | 4. proposta di un commissario straordinario su nomina governativa di cui all’articolo 4 del decreto sbloccacantieri (dl n. 32/2019 e ss.mm.ii.) |
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. | |
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta | Si precisa che le parti non possono invocare l’inadempimento della controparte o altro soggetto per sospendere l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’opera tranne che nell’ipotesi in cui sussistano i casi di sospensione previsti dal comma 1. |
anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica. | |
Art. 6. (Collegio consultivo tecnico) | |
1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. | La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligatorietà della costituzione di un Collegio consultivo tecnico, presso ogni stazione appaltante, per la realizzazione di lavori pari o superiori alle soglie comunitarie (art. 35 del codice), prima dell’avvio dell’esecuzione dell’opera. Il Collegio consultivo tecnico svolge funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto. |
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che | Il collegio consultivo è formato da tre componenti ma nelle ipotesi di particolare complessità dell’opera da cinque componenti scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte (comma 2). Fra i requisiti per i membri del collegio consultivo è stata specificata la possibilità di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni, che ha sostituito la precedente pratica professionale quinquennale. |
ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. | |
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che | L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione delle responsabilità del funzionario per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del dolo contrattuale salva diversa e motivata volontà delle parti manifestata in forma scritta. Sono adottate con atto scritto recante motivazione eventualmente da integrarsi entro 15 giorni. Le norme sul collegio consultivo tecnico contenute nel Decreto Sbloccacantieri sono abrogate. |
può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. | |
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5. | |
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1. | E’ prevista la possibilità di costituire un collegio consultivo tecnico anche per risolvere questioni di ogni natura che possano nascere anche nella fase che precede l’esecuzione del contratto. In queste ipotesi 2 componenti sono di nomina della SA il terzo membro a seconda se l’opera è di interesse nazionale o locale viene nominato rispettivamente dal MIT oppure dalle Regioni/ dalle Province di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane. |
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti. |
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. | I compensi dei componenti del collegio sono calcolati nel quadro economico, alla voce imprevisti. |
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio. | |
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. | |
Art. 7. (Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche) | |
1. Al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto | È istituito un Fondo, nello stato di previsione del MIT e a decorrere dall’anno 2020, che potrà essere utilizzato per opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, |
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il Fondo non può finanziare nuove opere e l'accesso al Fondo non può essere reiterato a esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3. | per evitare che tali opere si blocchino per la mancanza temporanea di risorse pubbliche, causate da “maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali”. Il Fondo non può finanziarie nuove opere e l’accesso non può essere reiterato ad esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da un’accelerazione della realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma aggiornato. |
2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni successivi, con la legge di bilancio, è iscritto sul Fondo un importo corrispondente al 5 per cento delle maggiori risorse stanziate nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle Amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Il Fondo è altresì alimentato: a) dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo; b) dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del Fondo alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione, mediante utilizzo di quota parte delle somme da iscrivere sul Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con la legge di bilancio successiva alla eliminazione dal Conto del patrimonio dei predetti residui passivi. | Per l’anno 2020 lo stanziamento del Fondo è pari a 30 milioni di euro. Il Fondo è altresì alimentato: a. dalle risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell’opera e non più necessarie in quanto anticipate a valere sul Fondo, b. dalle somme corrispondenti ad eventuali anticipazioni del fono alla stazione appaltante per residui passivi caduti in perenzione |
3. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile |
rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori. | |
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. | Le concrete modalità operative di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse dovranno essere individuate con un decreto del MIT da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione ovvero entro il 15 ottobre 2020. |
5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle amministrazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera e dell'impossibilità di attivare i meccanismi di flessibilità di bilancio ai sensi della normativa contabile vigente, sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dell'opera, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo secondo i criteri previsti dal decreto di cui al comma 4. | |
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 17 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; quanto a 1,7 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 0,9 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. | Vengono individuate le modalità di alimentazione del fondo di cui al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. |
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui. | La norma autorizza il Ministro dell’economia e Finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con propri decreti. |
7-bis. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 | E’ inserito il comma 7bis che prevede l’istituzione di un fondo del MIT di 1 milione di euro per il 2020 e 2 milioni di euro con decorrenza 2022 finalizzato all’aggiornamento professionale del RUP. Al nuovo comma 7ter viene inoltre stabilito che per il finanziamento della attività di aggiornamento professionale dei RUP, è effettuata la riduzione del fondo del MEF “per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione” di cui all’art. 1 comma 200 legge n. 190/2014 |
Art. 8. (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) | |
1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; | Con la norma in commento vengono introdotte una serie di disposizioni urgenti e transitorie che attengono sia alla fase procedurale della gara che alla fase di esecuzione del contratto. Le fattispecie cui si riferiscono tali disposizioni sono: 1. procedure i cui bandi o avvisi siano stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto; 2. contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, siano già stati inviati gli inviti a presentare l’offerta ma non siano scaduti i termini. Rispetto a tali procedure, fino al 31 dicembre 2021: 1. è autorizzata sempre, per i lavori, la consegna in via d’urgenza e per i servizi e forniture l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del codice, nelle more della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80. |
b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19. | 2. la stazione appaltante può prevedere l’obbligo per l’operatore economico di effettuare il sopralluogo, a pena esclusione, esclusivamente nei casi di particolare complessità dell’appalto da affidare; 3. alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni d’urgenza (nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma (articoli 60, comma 3; 61, comma 6; 62 comma 5; 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016); 4. sempre in riferimento alle procedure ordinarie per affidamento lavori, servizi e forniture si applica la semplificazione dell’avvio delle stesse anche senza l’inserimento nella programmazione di cui all’art. 21 del codice contratti pubblici (relativo il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali) a condizione che entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto venga effettuato l’aggiornamento. |
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020. | Per le procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti adottano il provvedimento di aggiudicazione entro il termine del 31 dicembre 2020. |
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, | E’ previsto che le stazioni appaltanti, riguardo ad accordi quadro di cui all’art. 54 del codice contratti pubblici, provvedano all’aggiudicazione degli appalti basati sugli accordi quadro, entro |
entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. | il 31 dicembre 2020 ovvero all’esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. |
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo; b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, | Sono previste poi una serie di disposizioni che riguardano i lavori in corso di esecuzione e che in qualche modo tutelano in particolare le imprese a seguito dell’emergenza legata al COVID- 19 tra le quali: 1. adozione in termini rapidi di 15 gg del SAL da parte del direttore dei lavori. A seguire il certificato di pagamento entro massimo 5 gg dall’adozione del SAL. Il pagamento entro 15 gg dall’emissione del relativo certificato; 2. riconoscimento di maggiori costi che derivano dall’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento a seguito delle misure adottate a causa dell’emergenza Covid-19. Tali maggiori costi ricadranno sulle somme a disposizione delle SA nei quadri economici; 3. tutela delle imprese qualora si verifichino impedimenti al regolare svolgimento del lavoro o esecuzione del servizio o fornitura a causa del rispetto delle misure di contenimento di cui al dl n. 6/2020 convertito in legge n. 13/2020. In tali casi si può imputare a forza maggiore ai sensi dell’art. 107 comma 4 del codice contratti pubblici; |
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016. | |
5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni: 0a).all'articolo 30, comma 8, dopo le parole: ''e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici'', sono inserite le seguenti: ''nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'' 0-a bis) all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: ''le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50'' sono sostituite dalle seguenti: ''le stazioni appaltanti devono applicare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 50'' a) all'articolo 38: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole «agli ambiti di attività,» sono soppresse; 2) al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l'ANAC,»; 3) al comma 3: 3.1) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»; 3.2) alla lettera a), le parole «programmazione e» sono soppresse; 3.3) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati | Estesa, come richiesto da ANCI, l’applicazione della legge 241/1990 anche alle forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, compresi gli istituti di co-programmazione e co-progettazione previsti nel Codice del Terzo settore. E’ inoltre previsto, modificando l’articolo 36 comma 1 del Codice, l’obbligo per le stazioni appaltanti (e non più la facoltà) di inserire nei bandi di gara, avvisi o inviti, relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (dove il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto), specifiche clausole sociali. Ciò trova maggiore riscontro per gli affidamenti di contratti ad alta intensità di manodopera. Vengono poi apportate una serie di significative modifiche in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38 del Codice dei Contratti. In particolare, la modifica sostanziale attiene al fatto che le centrali di committenza e i soggetti aggregatori devono essere qualificati almeno negli ambiti della progettazione e affidamento e viene espunta la necessità che siano qualificati anche per la programmazione. Viene inoltre apportata una modifica al DPCM che dovrà adottarsi per la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Occorrerà l’intesa in Conferenza Unificata, sentita l’ANAC. |
almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attività correlate all'ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purché qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. »; 4) al comma 4, lettera a), dopo il numero 5-ter) è aggiunto il seguente: «5-quater) disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara;»; 5) al comma 4, lettera b), il numero 3 è soppresso; a-bis) All'articolo 46, comma 1, lettera a), dopo le parole: ''gli archeologi'' sono aggiunte le seguenti: ''professionisti singoli, associati e le società da essi costituite'' a-ter) all'articolo 48, comma 7, dopo le parole: ''per quali consorziati il consorzio concorre;'' sono aggiunte le seguenti: ''qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a-quater) all'articolo 59, comma 1, premettere le seguenti parole: ''Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117''; b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte | Tra i requisiti base per la qualificazione, nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 38, viene aggiunta la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara che viene eliminata dai requisiti premianti. Con l’introduzione della nuova lettera a bis) è consentito partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria non solo agli archeologi singoli, come previsto dalla normativa vigente, ma anche a professionisti associati e le società da essi costituite. La nuova lettera a ter) estende l’obbligo di indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre anche per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) ovvero i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane. Come richiesto da ANCI viene inserito, con la nuova lettera a quater) l’inciso all’art. 59, comma 1, del codice contratti pubblici sulla scelta delle procedure e oggetto del contratto che fa salvo quanto previsto dal titolo VII del codice del III settore (D. lgs. 117/2017). Tale modifica, unitamente a quella di cui si è già detto all’articolo 30 e all’articolo 140 del Codice dei Contratto |
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. »; c) all'articolo 83, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.»; c-bis) all'articolo 140, comma 1, alinea, al primo periodo, dopo le parole: ''salvo quanto disposto nel presente articolo'', sono aggiunte le seguenti: ''e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117'' c-ter) all'articolo 151, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: "il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può" sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c-quater). all'articolo 180, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione | ribadiscono la specialità delle forme di relazione che possono essere instaurata fra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore in applicazione del suddetto Codice. La lettera b) apporta alcune modifiche all’art. 80 del codice contratti sui motivi di esclusione. La stazione appaltante ha la facoltà di escludere l’operatore economico quando dimostri che non abbia ottemperato agli obblighi riguardanti il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e che ciò costituisca violazione grave. Al comma 5 lett. c) vengono introdotte delle modifiche all’art. 83 comma 4 lett. c) del codice contratti riguardo la partecipazione degli operatori economici a procedure per l’affidamento di servizi e forniture. Le SA potranno richiedere il possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. In sostanza con tale modifica, in ossequio a conclusioni giurisprudenziali, si agevolano gli operatori economici ai quali si chiede la copertura assicurativa. La richiesta della copertura nel corso della gara oltre ad essere eccessivamente onerosa per i concorrenti è del tutto superflua, mentre assume la massima rilevanza al termine della stessa. Viene modificato, come richiesto da ANCI, l'art. 151 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, che tratta dei partenariati pubblico-privati che si possono attivare con procedura semplificata per progetti diretti a "consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili". La modifica chiarisce il fatto che non solo le amministrazioni statali (come era nel testo precedente) ma anche i Comuni, le Regioni e gli altri enti territoriali possono utilizzare queste procedure di partenariato speciale. Con la nuova lettera c quater), sono inserite norme specifiche sul rendimento energetico e sul calcolo del miglioramento dell’efficienza energetica. |
energetica stabiliti contrattualmente purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. d) all'articolo 183, comma 15: 1) al primo periodo, le parole «non presenti» sono sostituite dalle seguenti: «anche se presenti»; 2) al nono periodo, le parole «è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia già presente» e dopo le parole sulla base della normativa vigente » sono aggiunte le seguenti: « , è inserito in tali strumenti di programmazione». | La lettera d) modifica all’art. 183 del codice contratti pubblici. Viene ampliato il raggio di azione degli strumenti di partenariato pubblico privato. Con la modifica l’operatore economico può presentare proposte alle amministrazioni aggiudicatrici anche per realizzazione di lavori pubblici presenti negli strumenti di programmazione già approvati. Il promotore potrà proporre progetti anche alternativi e/o migliorativi rispetto a quelli inseriti negli strumenti di programmazione. |
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. | Viene specificato l’ambito di applicazione dell’intero comma 5 precisando che le disposizioni dello stesso si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, oppure in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi alle procedure in cui, alla stessa data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi. |
6-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell'iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni | Per accelerare l’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, fino a 31 dicembre 2023 su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le Regioni, sentite le amministrazioni locali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura del dibattito pubblico (ex articolo 22, c. 2 del Codice e DPCM 76/2018). |
provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico- economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» | |
7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea del comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 2, le parole «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021»; c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.». | Il comma 7 dell’articolo 8 è una disposizione fortemente voluta da Anci Nazionale che agevola il lavoro dei Piccoli Comuni e consente il ricorso all’istituto dell’appalto integrato. Sono introdotte una serie di proroghe ulteriori a quelle disposte dal dl 32/2019 (cosiddetto sblocca cantieri) convertito in legge n. 55/2019, come richiesto dall’ANCI. Nello specifico: a) Proroga, fino al 31 dicembre 2021: - della sospensione dell’obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori, per i Comuni non capoluogo di provincia (art. 37, c. 4 del Codice) - della sospensione del divieto di appalto integrato (art. 59, c. 1 del Codice) - dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (art. 77, c.3 del Codice) b) proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull’esito della sperimentazione c) proroga fino al 31 dicembre 2021, del termine per l’inversione procedimentale per l’esame dell’offerta economica ai settori ordinari; d) deroga fino al 31 dicembre 2021 alle previsioni di cui all’art. 215 del codice contratti in materia di Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ciò significa che il Consiglio dei Lavori Pubblici, in deroga al Codice e fino al 31 dicembre 2021, debba esprimere il proprio parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza |
statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. | |
7-bis. Al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 115: 1) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle attività di valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: " ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi"; 2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: ''di cui all'articolo 114'' sono aggiunte le seguenti: '', ferma restando la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio operativo a carico del concessionario e l'equilibrio economico e finanziario della gestione''; b) all'articolo 117, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Qualora l'affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'integrazione può essere realizzata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei servizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. | L'articolo modifica alcuni punti del Codice dei Beni Culturali nella direzione di un leggero ampliamento nelle possibilità di affidamento a privati di alcuni servizi collegati ai beni culturali (in particolare musei ed aree archeologiche). Per quanto attiene l’articolo 115, viene specificato che la gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica è attuata tramite concessione a terzi delle predette attività ovvero mediante affidamento di appalti pubblici di servizi. Fermo restando la possibilità per lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali di ricorrere alla gestione indiretta per assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali, viene comunque mantenuta la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti, anche di dettaglio, lasciando il rischio operativo in capo al concessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione. All’articolo 117 del d.lgs 42/2004 è inserita la previsione che negli istituti e luoghi della cultura, musei, biblioteche e gli archivi, aree e parchi archeologici e nei complessi monumentali (ex art. 101 del codice beni culturali), nel caso di concessione integrata fra servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico e servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria, si prescinde dal singolo valore economico di questi ultimi servizi. E’ possibile stipulare contratti di appalto per uno o più servizi fra assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico ed uno o più servizi di pulizia vigilanza e di biglietteria. |
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta | La norma prevede che il Commissario straordinario per il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto da Covid-19, proceda all'acquisizione e distribuzione degli arredi scolastici, delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale utili a garantire l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. |
norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario. A tale scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici, necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono essere avviate dal Commissario anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale delle suddette risorse. | Nel mese di luglio è stata indetta la gara pubblica europea per l’acquisto di banchi monoposto e sedute attrezzate di tipo innovativo per soddisfare il fabbisogno straordinario di oltre due milioni e quattrocento mila. Il bando ha previsto che le imprese assicurino, oltre a un numero minimo di arredi, anche l’imballaggio, il trasporto, la consegna e il montaggio agli istituti scolastici dei prodotti. A partire dalla fine di agosto è iniziata la distribuzione di arredi, di mascherine di tipo chirurgico e gel igienizzanti a tutto il personale scolastico e agli studenti presso le istituzioni scolastiche in base ad una programmazione scaglionata entro la fine di ottobre. |
9. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza da COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni. | |
10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità | Viene precisato che in caso sia richiesto di produrre i DURC per selezionare contraenti o per stipulare contratti non si applica la proroga oltre la data del 31 luglio 2020 (di cui all’art. 103 comma 2 dl 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) della validità di tali documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. |
dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. | |
10 bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro di cui al periodo precedente. | Viene inserito un comma 10bis che prevede l’aggiunta di un documento da produrre da parte dell’operatore economico. Oltre al DURC si prevede un documento che attesti la congruità dell’incidenza della mano d’opera – riguardante lo specifico intervento – secondo le modalità indicate con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. Sono escluse da tale disposizione le procedure i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro sopramenzionato. |
11. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è definita la disciplina esecutiva, attuativa e integrativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabili al presente decreto. ». | |
Art. 9. (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali) | |
1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono | Vengono introdotte modifiche all’art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. La lettera a) sostituisce il comma 1 dell’art. 4 del dl 32/2019. Nel decreto sblocca cantieri si prevedeva la nomina di commissari straordinari attraverso decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, mentre nel decreto semplificazioni i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle commissioni parlamentari |
individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell’individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio dei lavori, servizi e forniture, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.»; b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti | competenti, individuano, gli interventi infrastrutturali “caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale” per i quali è necessario nominare uno o più Commissari, da disporre con i medesimi provvedimenti. Per queste ultime tipologie di interventi è necessario che i decreti vengano adottati previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Entro il 31 dicembre 2021 con DPCM, sulla base dei medesimi succitati criteri, possono essere individuati ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. Viene prolungato il termine (da 15 gg a 20 gg dalla richiesta) entro il quale le commissioni parlamentari rendono il parere sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da individuare con il succitato DPCM. Inoltre, prima di avviare i lavori, il Commissario straordinario convocherà le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale”. La lett. b) dell’articolo in questione, sostituisce il primo periodo del comma 3 dell’art. 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Nella versione precedente i Commissari straordinari nello svolgimento delle funzioni di stazioni appaltanti erano tenuti solo a rispettare le disposizioni del codice antimafia e misure di prevenzione del d.lgs. n. 150/2011, nonché attenersi ai vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Nel decreto in commento viene aggiunto che i Commissari possano emanare anche ordinanze e che dovranno attenersi anche ai seguenti principi contenuti nel codice contratti pubblici: 1. art. 30 principi generali per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni; 2. art. 34 criteri di sostenibilità energetica e ambientale; |
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. »; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario, alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, | 3. art. 42 conflitti di interesse; inoltre viene precisato che il Commissario, per l’esercizio delle funzioni provveda anche a mezzo di ordinanze 4. delle disposizioni in materia di subappalto La lett. c) dell’articolato aggiunge il comma 3 bis all’articolo 4 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. Tale nuova norma prevede l’autorizzazione all’apertura di contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari con la previsione che i provvedimenti di natura regolatoria adottati dagli stessi siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti. |
esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21- quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. »; | |
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-bis, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. »; | La lett. d) sostituisce il comma 4 dell’art. 4 del dl 32/2019. Nella versione modificata, per i Commissari straordinari, è stato eliminato il richiamo al raccordo con la Struttura di missione per il supporto alle attività del PdCM. Un’altra modifica riguarda la trasmissione dei progetti approvati da parte dei Commissari straordinari al comitato interministeriale per la programmazione economica che adesso avviene per il tramite del MIT. Le deroghe previste al comma 2 dell’articolo 4 del dl 32/2019 smi, sono estese anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici, al Commissario unico nazionale per la depurazione ed ai Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale. |
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei | La lett. e) sostituisce il comma 5 dell’art. 4 del dl 32/2019. E’ previsto che nei decreti del PdCM di cui al comma 1 dell’art. 4 dello sbloccacantieri, siano stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare |
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub- commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.». | eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi, se previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 smi. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell’opera, i Commissari possono avvalersi, senza oneri, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata dell'Unità Tecnica Amministrativa istituita presso la presidenza del consiglio dei Ministri per l’emergenza in Campania (articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui elenco ISTAT della PP.AA. Ulteriore previsione aggiuntiva rispetto alla versione precedente è che i Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario il cui compenso è posto a carico del quadro economico delle opere, sempre entro il limite massimo di percentuale da fissare con il succitato DPCM. |
1-bis. Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole: "opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116."». | Al comma 1 bis viene apportata un’integrazione riguardante la disposizione di cui all’art. 4ter comma 9 del dl 32/2019 convertito in legge n. 55/2019. La norma prevede che “Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Con l’integrazione apportata viene precisato che, in tali casi, il commissario opera con i poteri di cui all’art. 4 commi 2,3,3bis e 5. |
Inoltre, è previsto che al commissario si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 comma 5 dl n. 91/2014 convertito in legge n. 116/2014 ovvero anche il commissario (oltre che al presidente di regione) è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. | |
2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2009, n.191,» sono inserite le seguenti: « nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali, ». | |
3. Al fine di garantire l'uniformità nelle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali assicurando, al contempo, la riduzione dei relativi tempi di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i commissari nominati per la predetta finalità sulla base di specifiche norme di legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del citato articolo 4 i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari nominati per l'attuazione di interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 11 del presente decreto. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione | Per garantire l’uniformità delle gestioni commissariali finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o interventi infrastrutturali, il comma 3 dell’articolo in commento estende, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino all’ultimazione degli interventi, i poteri derogatori del rinovellato articolo 4 del DL n. 32/2019, a tutti i Commissari nominati sulla base di apposite di specifiche norme di legge. Il terzo periodo della stessa disposizione, tuttavia, esclude da tale estensione di poteri extra ordinem, alcune fattispecie, tra cui quella dei Sindaci e i Presidenti delle Province e delle Città Metropolitane nominati Commissari Straordinari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica (articolo 7 ter del DL 22/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2020). Pare evidente un non perfetto coordinamento delle norme, proprio perché l’articolo 7 ter del DL 22/2020 prevedeva che – fino al 31 dicembre 2020 – i Sindaci e i Presidenti di Provincia e delle Città Metropolitana, agissero proprio con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto sbloccacantieri poi modificato dal decreto semplificazioni. Dunque, l’interpretazione letterale della norma non può che essere quella in base al quale, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto in oggetto (17 luglio 2020) i Sindaci già Commissari |
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi di alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2) lettera a) del medesimo decreto legislativo. | Straordinari per la rapida realizzazione di interventi di edilizia scolastica non possano più operare in base alle deroghe e ai poteri previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 4 dello sbloccacantieri. Corollario giuridico di tale interpretazione è che - in ossequio al principio tempus regit actum – le procedure iniziate prima dell’entrata in vigore del Dl semplificazioni dai Sindaci quali commissari straordinari per l’edilizia scolastica con in poteri di cui all’articolo 4 commi 2 e 3 dello sbloccacantieri, possano essere portate a compimento. Inoltre, sempre per gli stessi Sindaci e con le medesime finalità acceleratorie degli interventi di edilizia scolastica, residuano le deroghe al Codice Appalti di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’articolo 7 ter del DL 22/2020 che non risulta mai stato abrogato e per cui, in sostanza, non opera più soltanto il rinvio dinamico all’articolo 4 commi 2 e 3 del Dl n. 32/2020 per sopravvenuta disposizione normativa che esclude a tale fattispecie l’applicazione di tale norma. |
SEMPLIFICAZIONE E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA E PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA NELLE AREE COLPITE DA EVENTI SISMICI | |
Art. 10. (Semplificazioni e altre misure in materia edilizia) | |
1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter, è sostituito dal seguente: "1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la | Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate specifiche modificazioni. Viene sostituito il comma 1 ter dell’articolo 2 bis del dpr 380/01, prevedendo la rimozione del vincolo della medesima sagoma, per gli interventi di demolizione e ricostruzione. La ricostruzione comunque consentita, con la sola osservanza delle distanze |
ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela."»; b) all'articolo 3, comma 1: 1) alla lettera b), primo periodo, le parole « e non comportino modifiche delle destinazioni di uso » sono sostituite dalle seguenti: « e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico » e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. » 2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e | legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti permettono anche l’ampliamento fuori sagoma, con aumento dell’altezza massima dell’edificio demolito. Per i centri storici sono previsti vincoli specifici. Fermo restando le disposizioni introdotte sulla demolizione e ricostruzione, viene specificato che gli interventi di demolizione e ricostruzione nei centri storici, sono consentiti anche in zone assimilabili, oltre che in ambiti di particolare pregio storico e architettonici, ai sensi della normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali, solo se previsti da piani urbanistici comunali di recupero e di riqualificazione particolareggiati e nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e dei necessari pareri degli enti preposti alla tutela. Comma 1, lett. b) punto 1). La disposizione interviene sulla definizione di “manutenzione straordinaria”, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b) del TUE. Sono ammesse modifiche dei prospetti, come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a mantenere o acquisire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi), purchè l’intervento sia conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia, non pregiudichi il decoro architettonico e non si tratti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. Comma 1, lett. b) punto 2. Interviene sulla definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia”, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del TUE. E’ stato specificato che, oltre a rientrare nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche |
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."»; «2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) è sostituito dal seguente: "e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che | planivolumetriche e tipologiche, volti ad adeguamento antisismico, accessibilità, impianti tecnologici ed efficientamento energetico, con possibili aumenti di volumetria - solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali - anche nel caso di interventi di rigenerazione urbana, adesso costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia con i vincoli già previsti (senza modifica di sagoma prospetti, sedime, ecc. e senza aumenti di volumetria) quelli su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, nei centri storici nonché, in aggiunta, nelle zone assimilabili, oltre che in ambiti di particolare pregio storico e architettonici, ai sensi della normativa regionale ed ai piani urbanistici comunali. Comma 1 punto 2 bis Rispetto ai succitati interventi di “nuova costruzione”, la modifica chiarisce che non sono ricompresi in tale fattispecie, in quanto attinenti esigenze temporanee, le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto autorizzate per la sosta e il soggiorno dei turisti e che non siano collegate in via permanente al terreno nonché in linea con le caratteristiche tecniche previste dalle norme regionali, ove esistenti. |
siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;'';» c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: «e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; »; d) all'articolo 9-bis: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili."; 2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi | Comma 1, lett. c). Il comma interviene riscrivendo la lettera e- bis) dell’articolo 6 del DPR 380/01 sull’attività di edilizia libera. Prevede la possibilità di realizzare le opere stagionali e quelle indispensabili per soddisfare specifiche esigenze provvisorie, c.d. leggere, con rimozione immediata al cessare della temporanea necessità e comunque, entro e non oltre centottanta giorni (inclusi i tempi di allestimento e smontaggio), previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, qualificandole come attività di edilizia libera. Comma 1, lett. d) punto 2. Viene ridenominata la rubrica dell’articolo 9 bis in “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”. La norma inoltre inserisce un nuovo comma 1 bis all’articolo 9 bis del TUE che sancisce la possibilità di attestare la legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare mediante il titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali e comunque di attingere da informazioni catastali o altri documenti probanti. In relazione alla Documentazione amministrativa per il riconoscimento dello stato legittimo degli immobili, oltre a quanto già previsto, a fini probatori, è stato inserito anche il titolo abilitativo dell’ultimo intervento edilizio sull'intero immobile o sulla unità immobiliare, integrati con eventuali titoli successivi abilitanti interventi parziali Comma 1, lett. e). Attiene gli interventi subordinati al permesso di costruire. Viene modificata la lettera c) del comma 1, dell’articolo 10 del TUE. |
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia."; e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »; f) all'articolo 14: 1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, al recupero sociale e urbano dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto--legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 2) al comma 3, le parole «nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le destinazioni d'uso ammissibili»; g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le parole «, in deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle seguenti: «o in deroga»; h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di | La norma specifica che per gli interventi di trasformazione urbana ed edilizia, sono subordinati a permesso di costruire quelli di ristrutturazione edilizia che, oltre alla diversità dell’organismo edilizio totale o parziale rechino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero per i soli immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d'uso nonché comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili soggetti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. Comma 1, lett. f), punti 1) e 2). La nuova norma riscrive il comma 1 bis dell’articolo 14 del TUE e modifica il comma 3 del medesimo articolo, in materia di permesso di costruire in deroga. E’ prevista la deliberazione del Consiglio comunale, anche in caso di ristrutturazione edilizia, per l’attestazione di pubblico interesse rispetto alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Resta fermo il rispetto delle specifiche disposizioni in caso di insediamenti industriali e specificati i limiti della deroga. Nella riscrittura del comma 1bis dell’articolo 14 del TUE, è adesso specificato che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nella richiesta di permesso di costruire in deroga, l’interesse pubblico da attestare previa deliberazione del consiglio comunale è limitato alle finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento. Restano fatte salve le disposizioni inerenti gli insediamenti commerciali. Comma 1, lett. g). Contiene una specifica rispetto ai parametri per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deliberati dal Consiglio comunale. Comma 1, lett. h). Agisce sull’articolo 17 del TUE e riduce del 20% il contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana disponendo che gli Enti locali possano disporre ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione. Trattasi |
ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. »; i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Xxxxx restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti. »; l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le parole «parti strutturali dell'edificio», sono inserite le seguenti «o i prospetti»; m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis. »; «m-bis) Nel capo III del titolo II della parte I, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente: ''Art. 23-quater. (Usi temporanei) 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli | di una norma che rischia di impattare negativamente sulle entrate locali. Comma 1, lett. i). La disposizione aggiunge un periodo al comma 8, dell'articolo 20 del TUE, sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire, prevedendo il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE) entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato. Comma 1, lett. l). Prevede, modificando la lettera a), comma 1 dell’articolo 22 del TUE, che siano soggetti a SCIA, ex art. 19 della Legge 241/90, gli interventi ricompresi nella definizione di manutenzione straordinaria che riguardano anche i prospetti dell’edificio. Comma 1, lett. m). La norma sostituisce il comma 2 dell’articolo 23 ter del TUE. Dispone che la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione dalla nuova disposizione sullo stato legittimo dell’immobile. Come proposto dall’ANCI, è stato inserito uno specifico articolo del dpr 380/01, sugli “usi temporanei”. Le nuove disposizioni semplificano il procedimento relativo all’attivazione dei processi temporanei di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Nel merito, per tali interventi temporanei è prevista una convenzione che ne disciplina tutti gli aspetti, con un considerevole snellimento procedurale - soprattutto nelle città di medio-grandi dimensioni – prevedendo che il Consiglio comunale possa individuare i criteri e gli indirizzi affinchè, in casi specifici, lo schema di convenzione possa essere approvato dalla Giunta |
obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L'uso temporaneo è disciplinato da una apposita convenzione che regola: a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili ed aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuarsi comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.''». n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del | Comunale. In assenza di tale deliberazione l’approvazione dello schema convenzionale resta vincolato alle delibere di Consiglio. Le leggi regionali possono comunque emanare discipline di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale. Comma 1, lett. n). In relazione all’agibilità, inserisce un nuovo comma all’articolo 24 del Dpr 380/01. Prevede che la segnalazione certificata per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità, in assenza di esecuzione di lavori, possa essere presentata ove ricadano nei requisiti da prevedere con decreto |
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »; o) all'articolo 34, il comma 2-ter è abrogato; p) dopo l'articolo 34 è inserito il seguente: «Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. ». p-bis) all'articolo 94: 1) al comma 1, la parola: "scritta" è soppressa; | interministeriale (MIT, Salute, PA, MIBACT) previa intesa in Conferenza Unificata entro 90 gg. dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni. Comma 1, lett. o). A modifica dell’articolo 34 del TUE, viene eliminata la norma sulle difformità parziali del titolo abitativo in quanto oggetto di uno specifico nuovo articolo. Comma 1, lett. p). Viene inserito un articolo specifico sulle tolleranze costruttive, articolo 34 bis, precisando che per i casi ivi previsti le tolleranze esecutive su mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, se contenuto nel limite del 2% non costituiscono violazioni edilizie rispetto al permesso di costruire. Limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Leg.vo 42/2004, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Le tolleranze esecutive suddette realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. |
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta."; 3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato xxxxxxx, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio- assenso. Xxxxx restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti."; 4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono soppresse"; p-ter) all'articolo 94 -bis, comma 3, la parola: "scritta" è soppressa; p-quater) all'articolo 103, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio dell'attività prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis.". | Comma 1, lett. p bis). E’ stato inserito un comma che modifica l’articolo 94 del Tue in materia di interventi edilizi nelle località sismiche. E’ chiarito che è necessaria l’autorizzazione preventiva per l’avvio dei lavori dell’ufficio tecnico della regione, eliminando l’inciso “scritta”. Per le richieste trasmesse, è prevista l’adozione del silenzio- assenso decorso il termine previsto (60 gg dalla richiesta ovvero 40 gg per installazione reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga). A tal fine lo sportello unico per l’edilizia rilascia l’attestazione sulla decorrenza dei termini, entro 15 gg dagli stessi ovvero comunica che vi sono state richieste di integrazione istruttoria o altri provvedimenti di diniego. p- quater) Integrato l’articolo 103 del Tue sulla vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche negli abitati da consolidare e nelle aree sismiche. E’ infatti previsto che ai fini del controllo da parte dei soggetti preposti, sono prioritari i lavori avviati per effetto delle autorizzazioni rilasciate mediante silenzio-assenso (come da modifica di cui al comma all’art.94). |
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi | Comma 2. La disposizione inserisce una norma transitoria mediante un’interpretazione autentica, prevedendo che - nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 (GU n. 190 del 18 luglio 1975), si interpretano nel senso che i previsti requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di |
previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. | abitazione non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto ubicati in determinate zone (A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali). Per la presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia di tali immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti. |
3. Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile. »; b) l'articolo 8 è abrogato. | Comma 3. La norma prevede disposizioni volte a semplificare interventi di efficienza energetica per il partecipante alla comunione o al condominio che può realizzare a proprie spese gli interventi previsti dall’ articolo 2 della legge n.13/1989 e dall’art. 119 del dl n. 34/2020, anche servendosi della cosa comune senza recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato. |
4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi | Comma 4. Modificati i termini di validità della possibilità di avvalersi, previa comunicazione dell’interessato di avvalersi della proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31/12/2020. Ferme restando le condizioni già previste, la comunicazione dell’interessato proroga di 1 anno il termine di inizio lavoro e di 3 anni quello di fine lavori (prima era tutto per tre anni). |
strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. | Importante l’inserimento della possibilità di prorogare, con la medesima procedura (quindi su comunicazione dell’interessato) anche i permessi di costruire già prorogati ai sensi dell’articolo 15 del TUE. La proroga di uno e tre anni rispettivamente per inizio e fine lavori, si applicherebbe alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il medesimo termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001. |
4-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020 sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. | L’inserimento del nuovo comma dispone la proroga di 3 anni di tutti gli accordi, convenzioni e atti propedeutici sulle lottizzazioni (ex art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150) e similari, comunque denominati dalle Regioni, concretizzati al 31 dicembre 2020. Tale proroga opera anche rispetto ai termini diversi previsti nei succitati provvedimenti anche rispetto ai piani attuativi già prorogati per effetto dell’articolo 30, comma 3 bis del dl 69/2013. |
5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. | Comma 5. La posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, non è più subordinata alle autorizzazioni di cui agli specifici articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tranne nel caso in cui tali spazi siano adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Le modalità di attuazione delle succitate disposizioni saranno definite con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (prima non previsto), da emanare |
entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl 76/2020. | |
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole « titolo edilizio » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni. | Comma 6. La norma interviene sulle procedure di ricostruzione post – terremoto modificando l’articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, relativamente alla procedura per la concessione ed erogazione dei contributi rispetto all’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi, indicando le norme del TUE per la conformità urbanistica che è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale. In specifici casi, gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti ovvero oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono realizzati con SCIA (prima era “autorizzati”) anche se prevedono modifiche di prospetti, senza obbligo di autorizzazioni. |
7. All'articolo 12 del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole « alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino » sono sostituite dalle seguenti: « alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze |
si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, »; b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: «a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al comma a-bis) può essere concessa nella misura di: 1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci». 2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci; a-quater) l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima società. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter. »; c) il comma 2-quater è abrogato. | |
7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti: | Viene inserito un nuovo comma che modifica l’art. 5 del dl 136/2004, relativamente alle norme tecniche in materia di costruzioni |
''2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al Capo III del Titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Sezione II del Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2-quater. In relazione ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento | Per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o finanziati al 50% dallo stato, con la verifica preventiva della progettazione (ex art. 26 de Codice) è accertata anche la conformità alle norme tecniche di costruzione di cui al decreto MIT 17.1.2018 ovvero a quelle specifiche del decreto MIT 26.6.2014. L’esito positivo esclude una serie di ulteriori controlli come da specifiche norme di riferimento. I progetti corredati dalla succitata sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP. Anche le varianti sono depositate per via telematica. Per i progetti succitati il nuovo comma prevede termini specifici per l’accertamento di conformità che dipendono dall’approvazione dei medesimi. Se avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore delle precedenti norme tecniche di riferimento, allora l’accertamento di conformità è effettuato entro il 31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020. L’accertamento è effettuato: - dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore a 50 milioni di euro - dai Comitati tecnici amministrativi istituiti presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di euro - Per opere di particolari complessità, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta motivata del Provveditore interregionale per le opere pubbliche. Se positivo, l’accertamento di cui alla disposizione precedente produce effetti autorizzativi come specificato nella disposizione in commento. I progetti corredati dalla succitata sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e | pubbliche-AINOP. Anche le varianti sono depositate per via |
la data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, | telematica. |
l'accertamento della conformità di detti progetti alle norme | |
tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e | |
dei trasporti 14 gennaio 2008 è effettuato entro il 31 | |
dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni | |
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020, e senza | |
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Consiglio | |
superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo superiore | |
a 50 milioni di euro e dai comitati tecnici amministrativi | |
istituiti presso i provveditorati interregionali per le opere | |
pubbliche per i lavori di importo inferiore a 50 milioni di | |
euro. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 | |
milioni di euro presenti elementi di particolare rilevanza e | |
complessità, l'accertamento di cui al primo periodo è | |
effettuato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici su | |
richiesta motivata del provveditore interregionale per le | |
opere pubbliche. | |
2-quinquies. In caso di esito positivo, l'accertamento di cui | |
al comma 2-quater produce i medesimi effetti degli | |
adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 | |
e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno | |
2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. | |
1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, | |
n. 64. I progetti corredati dall'accertamento positivo di cui | |
al comma 2-quater sono depositati, con modalità telematica, | |
presso l'archivio informatico nazionale delle opere | |
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del | |
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con | |
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la | |
stessa modalità di cui al secondo periodo sono depositati le | |
varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate, i | |
documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre | |
1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove |
applicabile, e 67 comma 7 o comma 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''». | |
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quello di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro sessanta giorni, decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".». | E’ stato inserito il comma 7 ter, ai sensi del quale, fermo restando le disposizioni del DPR 380/01 sull’attività edilizia della PPAA, le opere edilizie attinenti la realizzazione o qualificazione di alcuni specifici ed indicati settori (edifici esistenti da destinare ad Infrastrutture Sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, ecc.) anche realizzate da società partecipate o controllate da PA o enti pubblici ovvero realizzate da Fondi e organismi di investimenti o di gestione collettiva del risparmio, sono consentite tramite SCIA, se iniziate entro il 31 dicembre 2022, sotto controllo pubblico. Tali interventi possono godere fino al 20% di volumetria aggiuntiva ma non è possibile trasferire i diritti edificatori. Gli interventi sono sempre possibili per edifici rientranti nelle categorie funzionali residenziale (fermo restando il decreto 1444/68 ed il codice dei beni culturali), turistico-ricettiva e commerciale. Le Regioni adeguano le proprie discipline entro 60 gg. altrimenti le disposizioni trovano attuazione diretta. |
Art. 10.bis- (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) | |
1. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è | Viene inserito un nuovo articolo al dl Semplificazioni che riscrive l’articolo 41 del Tue, sulla demolizione delle opere |
sostituito dal seguente: ''Art. 41 (L) (Demolizione di opere abusive) 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico- progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione''. | abusive. Adesso è previsto che nel caso in cui le procedure di demolizione non siano avviate entro 180 gg dall’accertamento dell’abuso (entro lo stesso termine i comuni trasmettono al prefetto tutte le informazioni), la competenza passa ai Prefetti. Questi ultimi, per la parte tecnica-progettuale della demolizione, si avvalgono degli uffici del comune sede dell’abuso mentre per l’esecuzione della demolizione possono avvalersi del genio militare. |
Art. 11. (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici) | |
1. Le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale. | L’articolo interviene con misure specifiche per i territori colpiti dalle calamità naturali ed accoglie le richieste dell’ANCI. In particolare prevede una semplificazione normativa delle procedure per la ricostruzione privata, azioni di incentivazione e agevolazioni per gli investimenti produttivi a beneficio dei territori colpiti. Nello specifico vengono estese le semplificazioni sostanziali e procedurali e i maggiori poteri commissariali contenuti nel decreto alle gestioni commissariali in essere, senza pregiudizio delle norme e dei poteri speciali già previsti la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici e, in particolar modo, quelle del centro Italia. E’ consentito l’intervento del Commissario straordinario al fine di individuare, nei casi di maggiore criticità, gli interventi e le opere urgenti e di particolare complessità, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto- legge n. 189 del 2016 sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il |
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché́ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. È prevista inoltre la possibilità di comprendere, all’interno delle opere e degli interventi individuati dal Commissario Straordinario, anche la ricostruzione di centri storici dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016, sempre con salvezza delle tutele previste dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Il Commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più̀ interventi, nonché́ individuare, ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali. | |
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli |
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma. Il compenso dei due sub-commissari è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. | |
3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.». |
3-bis. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Successivamente all'accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione. | E’ introdotto il nuovo articolo 3-bis che modifica il comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109/2018 (c.d. Decreto Genova) in materia di procedure di condono. Viene previsto che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla norma, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione. |
3 ter All’articolo 0 xxx, xxxxx 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''». | Il nuovo articolo 3 ter posticipa il termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012. Il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2021. |
Art. 11-bis. (Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) | |
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole: '', sulla base del progetto definitivo,'' sono soppresse; b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: ''a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1 e 2'' sono sostituite con le seguenti: ''a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, comma 1 e 2'' | La modifica all’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede che nella procedura di selezione degli operatori economici per l’aggiudicazione dell’appalto, l’invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara. La lettera b) estende anche ai soggetti attuatori - Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni relativamente agli immobili di loro proprietà, oltre che ai soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1 ed ai Comuni o gli altri enti locali interessati, delegati dalle regioni colpite dal sisma - la possibilità di applicare la procedura negoziata senza bando, prevista dal precedente comma 3-bis dell’art. 14 del D.L. 189/2016, per la realizzazione degli interventi essenziali per la ricostruzione, come individuati dal Commissario straordinario. |
2. All’articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole “al 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti “al termine perentorio del 30 novembre 2020”. | La norma prevede la possibilità che il Commissario differisca la presentazione della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, al termine perentorio del 30 novembre 2020 (in luogo del termine previsto del 30 giugno 2020). |
SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI | |
Art. 12. (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241) | |
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2 bis. I rapporti tra cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.'' a) all'articolo 2: 1) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. »; 2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. »; | Vengono introdotte diverse modifiche alla legge 241/1990, volte sia a superare alcune criticità emerse in passato nell’applicazione di alcuni istituti, sia a ridurre i tempi dei procedimenti. All’art. 1 viene aggiunto un nuovo comma, il 2 bis, che introduce un nuovo principio generale dell’azione amministrativa relativo alla collaborazione e alla buona fede a cui devono essere orientati i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione All’art. 2 viene introdotto un nuovo comma (4-bis) che prevede di avviare un percorso di misurazione, di comparazione con quelli previsti per legge e di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei tempi di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese da parte delle amministrazioni. Modalità e criteri verranno definiti con un DPCM previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Viene introdotto un nuovo comma (8-bis) che chiarisce, dando certezza giuridica, come i provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso -nonché quelli di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti in caso di SCIA, compresa quella edilizia - adottati dopo la scadenza dei termini prefissati per la conferenza dei servizi siano inefficaci. L’obiettivo è quello di dare piena efficacia al silenzio assenso e certezza dei tempi, eliminando la possibilità di far valere dissensi espressi dopo i termini. Rimane salvo il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 21-nonies, qualora nei ricorrano i presupposti e le condizioni. L’art. 3-bis viene modificato nel senso di rendere obbligatorio, e non più opzionale, l’utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. |
b) all'articolo 3-bis, le parole «incentivano l'uso della telematica» sono sostituite dalle seguenti: «agiscono mediante strumenti informatici e telematici»; c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «L'unità organizzativa competente» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale»; d) all'articolo 8, comma 2: 1) alla lettera c), dopo le parole «l'ufficio» sono inserite le seguenti: «, il domicilio digitale dell'amministrazione»; 2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;»; 3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d). »; e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. »; f) all'articolo 16, comma 2: | Al comma 3 dell’art. 5 si prevede che, oltre all’unità organizzativa competente e al nominativo responsabile del procedimento, ai soggetti interessati dagli effetti del provvedimento vada anche comunicato il domicilio digitale del responsabile stesso. L’art. 8 relativo alle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, viene modificato prevedendo l’obbligo di comunicazione all’interessato: - del domicilio digitale dell’amministrazione; - delle modalità telematiche – tramite il punto unico di accesso di cui all’art. 00 xxx xxx XXX (Xxx XX) o altri sistemi – con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dal CAD; - dell’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti non disponibili o accessibili in via telematica. Viene modificato l’art. 10-bis, comma 1, prevedendo che, in caso di comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, i termini del procedimento sono sospesi e non interrotti, e ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell’interessato. La modifica va letta in combinato disposto a quella dell’art. 21-octies, tesa a specificare che è sempre annullabile il provvedimento adottato in violazione della normativa sul preavviso di diniego. Inoltre, si prevede che, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate dall’interessato, il responsabile del procedimento o l’autorità competente devono motivare il diniego nel provvedimento finale facendo riferimento solo ai motivi ostativi ulteriori derivanti dalle osservazioni. Con la stessa ratio, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre motivi ostativi già rilevati nell’istruttoria del provvedimento annullato. |
1) il primo periodo è soppresso; 2) al secondo periodo la parola: «facoltativo» è soppressa; g) all'articolo 17-bis: 1) alla rubrica, le parole «Silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti»; 2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione.»; 3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole «dello schema di provvedimento; » sono inserite le seguenti: «lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. » e le parole « non sono ammesse » sono sostituite dalle seguenti: « Non sono ammesse »; 4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.»; h) all'articolo 18: 1) al comma 1, le parole da «Entro sei mesi» fino a «interessate» sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni », e le parole « di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 »; | Il comma 2 dell’art. 16 viene modificato per far sì che l’amministrazione che richiede pareri facoltativi o obbligatori agli organi consultivi possa procedere anche nel caso di mancata espressione del parere, se questo non viene prodotto nei termini. Vengono introdotte modifiche all’art. 17-bis mirate a definire tempistiche certe per la produzione di assensi, concerti o nulla osta necessari all’adozione di provvedimenti da parte di enti terzi. In particolare, viene introdotta la previsione secondo cui, nel caso in cui siano previste proposte di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, le proposte sono trasmesse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Se le proposte non sono trasmesse nei termini indicati di trenta giorni, l'amministrazione competente può comunque procedere e in tal caso lo schema di provvedimento è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso. Con la lettera h si modifica l’art. 18 introducendo il comma 3- bis che estende a regime – come proposto dall’ANCI - l’utilizzo delle autocertificazioni per le istanze di parte relative all’erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali ecc. introdotta con il DL 34/2020, fatto salvo il rispetto della normativa contenuta nel Codice delle leggi antimafia. |
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. »; | |
i) all'articolo 21-octies, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. »; i-bis) nel capo IV bis, dopo l'articolo 21-novies, è aggiunto il seguente: | Con un’integrazione all’art. 21-octies, i procedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis sulla comunicazione agli istanti dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda vengono esclusi da quelli non annullabili per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. |
''Art. 21-decies. (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti atti endoprocedimentali) - 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione ovvero di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto, e fermi restando tutti gli atti e provvedimenti delle Amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle | Viene introdotto un nuovo articolo, il 21-decies, che disciplina le modalità e i tempi di riemissione di provvedimenti annullati, in virtù di una sentenza passata in giudicato, a causa di vizi inerenti atti endoprocedimentali. In tali casi, viene previsto che il proponente può richiedere all’amministrazione procedente – o all’autorità competente in caso di VIA – l’attivazione di un procedimento semplificato ai fini della riadozione degli atti annullati. |
integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152'' | |
l) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguenti: «, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti». | L’art. 29, comma 2 bis, viene integrato per far rientrare anche la misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti fra i livelli essenziali delle prestazioni. |
2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro | Si dà mandato alle amministrazioni e agli enti pubblici statali di verificare e rideterminare, al ribasso ed entro il 31 dicembre 2020, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza. |
competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. | |
241. | |
3. Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le | Viene concessa la facoltà agli enti locali di gestire in forma associata, a livello di Provincia o Città metropolitana, le funzioni di controllo derivanti dall’uso dell’autocertificazione. |
città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle | |
province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per | |
organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali | |
e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di | |
semplificazione della documentazione e dei procedimenti | |
amministrativi. | |
Art. 13. (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi) | |
1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo | La norma prevede l’introduzione, fino al 31 dicembre 2021, di un regime speciale per la conferenza dei servizi, prevedendo |
14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14- quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta. | di poter ricorrere sempre, in caso di conferenza di servizi decisoria, allo strumento della conferenza semplificata in modalità asincrona, con alcune modifiche rispetto a quella disciplinata dall’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990: - termine perentorio ridotto a 60 giorni per il rilascio delle determinazioni di competenza da parte delle amministrazioni coinvolte - l’amministrazione procedente organizza, entro 30 giorni dal termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte, una riunione telematica con le stesse nella quale prende atto delle singole posizioni e procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza. L’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato, di quelle che hanno partecipato non esprimendosi o di quelle che abbiano espresso un dissenso non motivato, si considera acquisito. - nel caso in cui si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi per il livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e tutti gli ulteriori atti di autorizzazione vengono rilasciati entro 60 giorni dalla richiesta. |
Art. 15. (Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata) | |
1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: | L’articolo rinnova, con la definizione di nuovi termini temporali, la predisposizione dell’Agenda per la semplificazione, prevedendola per il triennio 2021-2023 ed estendendo l’ambito di applicazione della modulistica unificata e standardizzata a nuovi procedimenti oltre quelli relativi ad edilizia ed attività |
a) al comma 1, le parole «Entro il 31 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 ottobre 2020»; le parole «triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2020-2023» e le parole «condivise» sono sostituite dalle seguenti: «e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, condivisi»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli ordini e le associazioni professionali completano la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare: a) le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione; b) i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea e quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; c) i procedimenti da semplificare; d) le discipline e i tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti; e) i procedimenti per i quali l'autorità competente può adottare un'autorizzazione generale; f) i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea. 1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'Unione delle province d’Italia e all'Associazione nazionale dei comuni italiani. »; c) al comma 2, le parole «Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse; | produttive. Sulla base di una ricognizione da effettuarsi entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, Stato, Regioni ed enti locali effettuano una ricognizione dei procedimenti amministrativi soggetti ad amministrazione, SCIA e comunicazione, gli adempimenti e le misure ritenute non indispensabili, i procedimenti da semplificare, quelli per cui si può adottare un’autorizzazione generale, le discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla UE. |
d) al comma 3, le parole «con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive» sono soppresse; e) al comma 4, le parole «per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive» sono soppresse. | |
2. All'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 178, le parole «per l'approvazione» sono soppresse. | La norma modifica la disciplina organizzativa della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), disponendo la soppressione dell’obbligo di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
2-bis. All'articolo 53, comma 6, alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: ''i compensi'', sono inserite le seguenti: ''e le prestazioni'' | Vengono escluse dalla applicazione della disciplina autorizzatoria e sanzionatoria prevista dall’articolo 53 del d. lgs. 165 del 2001 per gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, “le prestazioni” - oltre ai compensi - derivanti dalle attività elencate dal comma 6 dell’articolo 53 (quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, la partecipazione a convegni e seminari). |
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». | |
3-bis. All'articolo 7, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: ''su altra documentazione illustrativa'', sono inserite le seguenti: ''anche in formato digitale,'' | E’ prevista la possibilità di riportare anche in formato digitale la documentazione illustrativa - richiesta dalla legge e fornita in accompagnamento ai prodotti destinati al consumatore e commercializzati sul territorio nazionale - relativa alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. |
Art. 16.quater. (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) | |
1. Nelle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle trasmissioni mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il dato relativo al contratto collettivo nazionale è indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio | La norma prevede l'istituzione di un codice alfanumerico unico per l'individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito delle comunicazioni obbligatorie (ai servizi per l'impiego competenti) in materia di rapporti di lavoro e delle comunicazioni mensili UNIEMENS all'INPS. |
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n 936. La composizione del codice è definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale. | |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI E STATO DI EMERGENZA | |
Art. 17. (Stabilità finanziaria degli enti locali) | |
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto. | L’articolo 17 recepisce alcune richieste avanzate da ANCI per quanto riguarda la stabilità finanziaria degli enti locali. Va premesso che le gravose e ripetute restrizioni di finanza pubblica dell’ultimo decennio hanno inciso pesantemente sulla gestione dei piani di riequilibrio, spesso approvati in condizioni di contesto significativamente diverse da quelle poi riscontrate nel corso degli esercizi successivi. La norma permette sostanzialmente di assicurare la continuità gestionale degli enti in piano di riequilibrio che hanno riformulato il percorso di risanamento e sono al contempo oggetto di procedure di infrazione da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, che possono portare al dissesto “guidato” o allo scioglimento del Consiglio comunale sulla base di infrazioni registrate in precedenti versioni dei piani di rientro. In particolare, il comma 1 dispone che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, il termine entro il quale il Consiglio dell’ente locale delibera il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale è fissato al 30 settembre del 2020 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Pertanto, si prevede la rimessione in termini per i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto alla data del 30 giugno 2020 -per effetto del rinvio operato dall’articolo 107, comma 7, del dl n. 18 del 2020- ovvero è |
scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto (17 luglio). | |
1-bis. Il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2020, qualora esso scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» | Ai sensi del comma 1-bis, il termine di cui all'articolo 259, comma 1, del TUEL, relativo alla presentazione di un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, è fissato al 30 settembre 2020, qualora il termine di tre mesi ivi previsto scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini gli enti locali per i quali il termine di tre mesi è scaduto alla data del 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato ai sensi dell'articolo 107, comma 7, del dl n. 18/2020 ovvero è scaduto fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è sospesa fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorché in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo. | Ai sensi della presente disposizione sono sospesi i termini per l’attuazione del dissesto guidato. Infatti, la mancata presentazione del piano entro il termine di 90 giorni, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. I predetti termini sono sospesi fino al 30 giugno 2021 qualora l'ente locale abbia presentato un piano di riequilibrio in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020 o abbia rimodulato o riformulato il Piano nel medesimo periodo. |
3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli | La norma precisa che l’accertamento della “grave e reiterata violazione” nella gestione del piano di riequilibrio deve riferirsi al piano riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono dunque sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente. |
eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale. | |
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 850 è abrogato; b) al comma 889, l'ultimo periodo è soppresso. | Si dispone l’abrogazione di due norme della legge di bilancio per il 2018, che contrastano con le finalità sopra indicate. Si tratta dei commi 850 (condizioni per il dissesto guidato) e 889, ultimo periodo (verifica del rispetto degli obiettivi del piano riformulato o rimodulato), dell’articolo 1, della legge n. 205 del 2017. |
4-bis. All'articolo 110, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: ''in centottanta giorni'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2020'' | Viene modificato l’articolo 110 del decreto-legge “cura Italia” (dl 18/2020), con riferimento al rinvio dei questionari Sose. Il termine di 180 giorni per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e da parte dei comuni del questionario denominato FC50U, è sostituito con il termine del 31 dicembre 2020. |
4-ter. Per le province in dissesto finanziario che entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. | La norma riguarda le Province che entro il 31 dicembre presentano una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato a seguito del diniego dell’approvazione di una precedente ipotesi da parte del Ministero dell’interno. In tali casi, il termine di 5 anni previsto dall’articolo 259, comma 1-ter del TUEL, decorre dalla data di presentazione del consiglio della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. |
4 quater Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla prefettura territoriale del Governo (UTG) territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica | Ai sensi della presente norma, i Comuni sono tenuti a presentare le richieste di ammissione alle risorse relative ai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 dell’articolo 35-quinquies del DL 113/2018, entro il 15 ottobre 2020 per l’anno in corso. Tali richieste sono presentate alla prefettura territoriale del Governo (UTG), territorialmente competente, che le trasmetterà entro il 31 ottobre 2020 al Ministero dell’interno- Dipartimento della pubblica sicurezza- Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. |
sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.» | |
Art. 17.bis. (Accesso ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) | |
1. Al fine di semplificare il processo di riscossione degli enti locali, all'articolo 1, comma 791, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole: ''nell'Anagrafe tributaria'' sono aggiunte le seguenti: '', ivi inclusi i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605''». | La norma interviene sul comma 791 della legge di bilancio per il 2020, garantendo agli enti locali l’accesso gratuito all’archivio dei rapporti finanziari. Si tratta di un dispositivo che semplifica ed ulteriormente potenzia l’efficacia delle procedure di riscossione coattiva già oggetto di un ampio intervento di riforma contenuto nella legge di bilancio 2020 (commi 784-815), frutto di una lunga fase di concertazione con ANCI ed IFEL. Al comma 791, la citata legge n.160/2020 aveva infatti già confermato la gratuità dell’accesso alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria sia per gli enti impositori e, previa autorizzazione di questi, anche per i soggetti privati affidatari delle attività di riscossione. La nuova disposizione, intervenendo sulla lettera a) del comma 791, prevede che l'accesso deve riguardare anche i «dati e le informazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.n. 605». Si tratta delle informazioni relative ai rapporti finanziari che ogni soggetto ha con banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio ecc., che questi sono obbligatoriamente chiamati a comunicare all’Anagrafe tributaria e che costituiscono, per l’appunto, il cosiddetto archivio dei rapporti finanziari. |
Art. 18. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) | |
1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato. | E’ stata abrogata, su richiesta dell’ANCI, la norma che rendeva inefficaci le ordinanze sindacali in contrasto con misure statali e regionali in lockdown per emergenza da Covid 19. Vengono pertanto ripristinati pienamente i poteri extra |
ordinem attribuiti ai Sindaci dall’articolo 50 del TUEL, in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l’incolumità delle proprie comunità. | |
RESPONSABILITÀ | |
Art. 21. (Responsabilità erariale) | |
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.». 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente. | La norma interviene in materia di responsabilità erariale con una distinzione tra disposizioni che operano “a regime” e quelle aventi invece efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2021. A regime viene chiarito chiarisce che il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica; limita, fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni. In tal modo, ci sarà una responsabilità maggiore, per i pubblici dipendenti, in caso di inerzia piuttosto che in caso di azioni. Pertanto, pur essendo una misura di carattere temporaneo, questa modifica normativa, facilita (diversamente che in passato), una condotta attiva da parte dei dipendenti pubblici e, dunque, un rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche. |
Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale) | |
1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è | La norma interviene sulla disciplina dei controlli concomitanti della Corte dei conti, ossia dei controlli che i giudici contabili effettuano sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, introducendo una procedura speciale in caso di accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi per la realizzazione dei “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. |
immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. | Per l’effettuazione dei controlli, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede a individuare gli uffici competenti e ad adottare le misure organizzative conseguenti. |
Art. 23. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) | |
1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole «di norme di legge o di regolamento, » sono sostituite dalle seguenti: « di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ». | La norma interviene sulla disciplina dell’abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 del Codice penale, operando una migliore qualificazione dell’istituto. In particolare, la norma: attribuisce rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge; attribuisce, altresì, rilevanza, alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto. Pertanto, ora, è definito in maniera più compiuta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio, essendo venuto meno il riferimento generico, attualmente vigente, alla violazione di norme di legge o di regolamento. |
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL SOSTEGNO E LA DIFFUSIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE | |
Art. 23.bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) | |
1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le | La disposizione prevede una dilazione dei termini di applicazione delle disposizioni previste dal Capo I del Titolo III rubricato |
sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID- 19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020». | "Cittadinanza Digitale e Accesso ai Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione" per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. In particolare, in considerazione delle difficoltà tecnico-infrastrutturali e delle ricadute sull'organizzazione interna, i piccoli comuni saranno sottoposti agli obblighi sanciti nel suddetto capo, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid-19, ad oggi fissata al 15 ottobre 2020. |
Art. 24. (Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali) | |
1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3-bis: 1) al comma 01, le parole «, lettere a) e b) » sono soppresse e dopo le parole « identità digitale » sono aggiunte le seguenti: « e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64- bis »; 2) al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6- quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida. »; 3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6- quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio»; 4) al comma 3-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti può essere reso disponibile un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il | La norma propone diverse modifiche al Codice dell’amministrazione digitale al fine di favorire lo sviluppo e l’accesso a servizi in rete. In particolare, alla lettera a), numeri 1 - 2 – 3 – 4 –5 – 6 si interviene sull’articolo 3-bis del CAD e si estende la possibilità per i cittadini di fruire dei servizi attraverso la propria identità digitale, ampliandola a quelli erogati dai concessionari di pubblici servizi e dalle società a controllo pubblico, precisando - quali misure di semplificazione - che l’accesso al domicilio digitale avviene anche tramite dispositivi mobili attraverso il punto di accesso o applicazione App IO, già prevista dall’art. 64-bis del CAD. Inoltre, sempre con riguardo al domicilio digitale dei privati, si introducono regole più certe per la tenuta, la gestione e l’eventuale cancellazione dei domicili digitali dall’elenco previsto all’articolo 6-quater del CAD e si prevede che, nel caso in cui l’indirizzo PEC del cittadino non risulti più attivo, si procede alla cancellazione d’ufficio dello stesso dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, con le modalità fissate nelle Linee Guida adottate da AgID. In tal modo, nell’ottica di privilegiare le comunicazioni telematiche (secondo l’impianto del CAD, che già oggi ne prevede la futura esclusività), si intende limitare la facoltà di cancellarsi |
divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.»; 5) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. »; 6) al comma 4-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1- ter del presente articolo, e alla realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater, è possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. »; b) all'articolo 6-bis: 1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. »; 2) al comma 5, dopo le parole «collegi professionali» sono aggiunte le seguenti: «nonchè le pubbliche amministrazioni»; c) all'articolo 6-quater: 1) alla rubrica, dopo le parole «delle persone fisiche», sono inserite le seguenti: «, dei professionisti» e dopo le parole «in albi» sono inserite le seguenti «, elenchi o registri»; | ad libitum dall’elenco e rendere più certo il domicilio digitale dei cittadini che ne abbiano eletto uno, ferma restando la facoltà di consentirne la modifica o di cessarne l’utilizzo. Per questa via si favorisce un percorso di semplificazione e di maggiore certezza nelle comunicazioni telematiche tra cittadini e pubbliche amministrazioni. Le Linee guida già previste, oltre ad indicare le modalità per comunicare la modifica o la variazione del domicilio digitale, definiscono le modalità di gestione e di aggiornamento dell’elenco dei domicili delle persone fisiche e degli enti di diritto privato (di cui all’art. 6-quater CAD), in conformità anche con le previsioni contenute nei commi 3-bis e 4-bis dell’articolo 3-bis del CAD, nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio. Si rafforzano poi le clausole di salvaguardia che, per le ipotesi di mancato funzionamento o anche per superare il digital divide, tutelano il cittadino che non abbia accesso ad un domicilio digitale. Al numero 4, della lettera a) dell’articolo 1, si introduce una modifica nella parte finale del comma 3-bis dell’articolo 3-bis, stabilendo le modalità con le quali potrà essere reso disponibile un domicilio digitale a coloro che non abbiano ancora provveduto a eleggerlo ovvero saranno messi a disposizione o consegnati i documenti a coloro che non abbiano accesso ad alcun domicilio digitale. Con tale modifica, si amplia l’oggetto del decreto che, al fine di superare il digital divide, definisce non solo le modalità di consegna ma anche quelle di messa a disposizione dei documenti per i soggetti che non abbiano accesso al domicilio digitale, coordinando la norma anche con quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 26 in materia di piattaforma notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Nel successivo numero 5 della lettera a) viene introdotta una modifica al comma 4-bis del suddetto articolo 3-bis, estendendone l’ambito di applicazione anche alle ipotesi in cui il domicilio digitale non sia attivo o non stia funzionando o non risulti raggiungibile e prevedendo la possibilità che i documenti vengano comunque messi a disposizione del |
2) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole « delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « , dei professionisti » e le parole « in albi professionali o nel registro delle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « nell'indice di cui all'articolo 6-bis »; al secondo periodo, le parole « dell'Indice » sono sostituite dalle seguenti « del presente Indice »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « E' fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo. »; 3) al comma 3, dopo le parole «domicili digitali» sono inserite le seguenti: «delle persone fisiche»; d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le parole «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70»; e) all'articolo 64: 1) al comma 2-ter, dopo le parole «per consentire loro» sono inserite le seguenti: «il compimento di attività e»; 2) al comma 2-quater, al primo periodo, dopo le parole «avviene tramite SPID» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè tramite la carta di identità elettronica»; 3) al comma 2-quinquies, al primo periodo, dopo le parole «per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti», sono aggiunte le seguenti: «, nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica»; al secondo periodo, dopo le parole «L'adesione al sistema SPID» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica»; 4) al comma 2-nonies, le parole «la carta di identità elettronica e» sono soppresse; 5) dopo il comma 2-decies, sono inseriti i seguenti: | destinatario ovvero consegnati. Con tale modifica, si vuole tutelare gli utenti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento, stabilendo che siano resi disponibili i documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso che contenga le indicazioni delle modalità con le quali i documenti possono essere recuperati. La modifica introdotta al numero 6 consente, solo nelle more dell’adozione delle Linee guida previste all’articolo 3-bis, comma 1-ter e della realizzazione dell’indice di cui all’articolo 6-quater, di eleggere domicilio speciale diverso da quello contenuto nell’elenco. Con le modifiche introdotte alla lettera b), si chiarisce che, nell’Indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti e delle imprese di cui all’articolo 6-bis del CAD, siano indicati anche i domicili digitali dei professionisti iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato. In particolare, nel predetto elenco saranno riportati, ad esempio, gli indirizzi dei professionisti di cui al D.M. MEF 5 agosto 2019, n. 106, abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, i quali non potendo indicare il proprio indirizzo PEC nell’INI-PEC, non essendo iscritti in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali, allo stato possono ricevere dalla Pubblica Amministrazione atti di rilevanza giuridica solo attraverso l’elezione di domicilio digitale nell’elenco delle persone fisiche. Si è conseguentemente chiarito che anche il professionista iscritto in albi, registri o elenchi tenuti da una p.a. e istituiti da una legge dello Stato possano eleggere un domicilio digitale professionale nell’elenco INI-PEC. Alla lettera c), la modifica del terzo comma dell’articolo 6- quater è volta ad evitare che, con il funzionamento a regime dell’ANPR, sia cessato l'INAD. In tal modo si preservano anche i domicili digitali degli enti di diritto privato e dei |
«2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da XxXX, consultabile anche in via telematica. 2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. »; 6) al comma 3-bis, dopo le parole «soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti «lettere b) e c)» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. »; f) all'articolo 64-bis: 1) al comma 1-bis, le parole «con il servizio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi di cui ai commi 1 e 1-ter»; | professionisti non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese. Con la lettera d), si modifica il terzo comma dell’art. 6-quinquies, introdotto dall’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, per contrastare il fenomeno dell’invio di comunicazioni indesiderate, diverse da quelle aventi valore legale ovvero estranee alla finalità di erogazione di servizi pubblici. In fase applicativa è emersa infatti l’opportunità di un chiarimento al fine di assicurare una più chiara tutela ai titolari dei domicili digitali. Pertanto, la modifica proposta precisa che il divieto dell’uso del domicilio digitale senza il preventivo consenso del destinatario si riferisce non solo ai soggetti di cui all’art. 2, secondo comma, del CAD, ma a qualunque mittente. Si chiarisce altresì che il divieto attiene appunto all’invio, senza il consenso dei destinatari, di comunicazioni commerciali di carattere promozionale e di materiale pubblicitario estraneo alle finalità istituzionali del mittente. Le conseguenze sanzionatorie per il caso di violazione del divieto dell’uso del domicilio digitale senza consenso sono disciplinate dal medesimo decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679. Con le modifiche di cui alla lettera e), si rafforza lo strumento dell’identità digitale per semplificare e favorire l’accesso dei cittadini ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede una misura di semplificazione per il cittadino, le imprese e le pubbliche amministrazioni, intervenendo sull’articolo 64 del CAD per chiarire e precisare che l’accesso ai servizi in rete avviene parimenti con SPID e con CIE e disponendo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 lettera a), ovvero le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente i suddetti strumenti di identificazione digitale per l’accesso ai propri servizi on line da parte dei cittadini: resta fermo, quindi, che l’accesso ai servizi in rete è sempre consentito con SPID e con CIE, oltre che con CNS. Con un DPCM ovvero con un decreto |
2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: «1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), rendono fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e, al fine di attuare il presente articolo, avviano i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. 1-quinquies. La violazione dell'articolo 64, comma 3-bis e delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. »; g) all'articolo 65, comma 1: 1) alla lettera b), le parole «nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti» sono sostituite dalle parole: «la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;»; 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; »; 3) alla lettera c-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: « ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6- bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. », e | del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione viene definita la data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità digitali per l’accesso ai propri servizi on-line da parte delle imprese e dei professionisti. Con l’introduzione del comma 2-undecies, si precisa che i gestori dell’identità digitale, a seguito dell’accoglimento della richiesta di accreditamento, vengono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da XxXX, consultabile anche in via telematica. Tale elenco è già esistente presso AgID, non determinando pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica. Con l’introduzione del comma 2-duodecies, si prevede che, al pari di quanto previsto dall’art. 35 del DPR 445/2000 con riguardo alla equipollenza dei documenti di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) sostituisca l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta, con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento di costi e maggiore sicurezza legata al fatto che si eviteranno invii di fotocopie dei propri documenti. La modifica introdotta impone comunque che l’identificazione digitale garantisca un livello di sicurezza “almeno significativo”, secondo gli standard di sicurezza prevista a livello europeo dal Regolamento eIDAS n. 910/2014. Si precisa, altresì, che l’identità digitale attesta gli attributi identificativi dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da XxXX. Alla lettera f), si introducono modifiche all’articolo 64-bis tese a consolidare la natura dell’App IO, quale punto di accesso telematico ai servizi pubblici, prevedendo che le pubbliche amministrazioni rendano i propri servizi fruibili in rete su |
il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. ». | dispositivi mobili anche attraverso l’applicazione App IO. Le amministrazioni potranno provvedere autonomamente e non esporre i propri servizi sull’APP IO in caso di impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società PagoPA. Ai fini dell’esposizione di tutti i servizi su App IO, si aggiunge al citato articolo 64-bis, il comma 1-quater, che impone ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ovvero tutte le PPAA, di avviare i progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 per rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale. Si introduce, altresì, un puntuale sistema sanzionatorio per il caso di violazione delle disposizioni sancite che costituisce un mancato raggiungimento di uno specifico risultato e rilevante obiettivo comportando la riduzione non inferiore al 30% della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del dirigente responsabile, incluso il divieto di percezione di premi o incentivi nell’ambito delle strutture di appartenenza competenti. Con la stessa finalità di semplificare l’erogazione e la fruizione dei servizi tramite l’App IO, la lettera g) reca modifiche all’articolo 65, comma 1, introducendo la possibilità di formare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni attraverso la suddetta applicazione. Inoltre, si aggiunge la possibilità per l’istante o il dichiarante di inviare istanze, dichiarazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni - valide a tutti gli effetti di legge - direttamente dal proprio domicilio digitale, senza la necessità di allegare un documento, purché iscritto in uno degli elenchi previsti agli articoli 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero purché si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Tale ultima modalità di comunicazione vale altresì ad eleggere domicilio digitale presso tale indirizzo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3-bis, comma 1-ter del |
CAD. Rimangono ferme le diverse disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. | |
2. All'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2021»; b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso; c) il comma 5 è abrogato. | La norma interviene sull’art. 65 del d.lgs. n. 217/2017, cosiddetto “correttivo CAD 2017”. In particolare: Con la lettera a) che modifica il comma 2 del citato art. 65 si consente una breve proroga, dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021, del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA; Analogamente, anche la data di decorrenza delle sanzioni a carico degli enti che non abbiano adeguato i propri sistemi di incasso al nodo nazionale è spostata al 28 febbraio 2021. Va ricordato, infatti, che il mancato adempimento degli enti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con la lettera b) che sopprime il secondo periodo del comma 4, si consente ad AgID di continuare a gestire l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all’articolo 6-quater CAD, pur dopo il completamento dell’ANPR, stante la necessità di garantire la gestione dei domicili degli enti e dei professionisti non iscritti all’albo. Con la lettera c) si sopprime, poi, il successivo comma 5 per i professionisti iscritti in albi e in elenchi inseriti anche nel registro dei domicili digitali delle persone fisiche con l’indirizzo presente nell’elenco INI-PEC, ormai superato dalle modifiche introdotte. In relazione alle nuove previsioni su pagoPA si sottolinea che la sola proroga rappresenta una misura insufficiente a garantire la piena operatività della piattaforma risultando necessaria la predisposizione di un’offerta centralizzata di servizi gratuiti che facilitino l’adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti. |
3. L'articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.». | La disposizione interviene sull’articolo 36, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eliminando il riferimento espresso alle carte di identità su supporto cartaceo e consentendo, in tal modo, a tutti i cittadini in possesso di qualsiasi tipologia di carta di identità il rinnovo del documento, a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, così, incentivando il passaggio a CIE, strumento che oltre ad attestare l’identità anagrafica, permette - ai sensi dell’articolo 64 del CAD e secondo il Regolamento EIDAS - l’accesso dei cittadini ai servizi in rete. |
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. | Infine, la norma, coordinandosi con la modifica introdotta dal comma 1 lettera e) numero 6), stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali di identificazione e accesso ai servizi on-line diverse da SPID, CIE o CNS, ferma restando la possibilità di utilizzo di quelle già rilasciate fino alla naturale scadenza, ovvero non oltre il 30 settembre 2021. |
Art. 24-bis (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali) | |
1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza. | La norma mira ad introdurre semplificazioni nell’accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio degli enti locali. La norma dispone che i comuni assicurano l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei loro territori con l’obiettivo di semplificare le modalità di corresponsione di quanto dovuto per i servizi di trasporto pubblico locale. |
2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del 18 ottobre 2012, n. 179, | Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i comuni possono sottoscrivere pattuizioni con privati finalizzate alla realizzazione di piattaforme digitali per assicurare l’attuazione di quanto disposto dal comma 1 anche per il tramite delle aziende di trasporto pubblico locale. |
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. | |
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare: a) l’interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327; b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza. | E’ prevista, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con la Conferenza Unificata, per identificare le modalità operative per assicurare: a. l’interoperabilità dei sistemi di pagamento anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui al libro verde della Commissione relativo al partenariato pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni; b. l’interazione dei sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico. |
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | Si dispone che il presente articolo non comporti nuovi o maggiori oneri attuativi a carico della finanza pubblica. |
Art. 25. (Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale) | |
1. Al fine di semplificare la disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), le parole «conservatori di documenti informatici accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; b) all'articolo 29: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Qualificazione dei fornitori di servizi»; 2) al comma 1, al primo periodo, le parole «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; 3) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del | La norma interviene sulla semplificazione delle procedure per la conservazione dei documenti informatici, ed andrà quindi coordinata con il testo delle Linee Guida AGID su questi temi in fase di istruttoria presso la Conferenza Unificata, e il rilascio delle identità digitali SPID. Si rivolge, pertanto, ai soggetti che forniscono questa tipologia di servizi e non ha un impatto diretto sui Comuni. Nel dettaglio: Al comma 1, si interviene sull’articolo 29 del CAD, riguardante la disciplina dei soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati, a fini anche di coordinamento con il successivo articolo 64. Le suddette previsioni, infatti, regolano entrambe - l’articolo 29, al comma 1 e l’articolo 64, al comma 2-sexies, lettera b) - con modalità diverse, la disciplina di accreditamento dei gestori |
Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.»; 4) al comma 4, le parole «o di accreditamento» sono soppresse; c) all'articolo 30, comma 1, le parole da «I prestatori» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «I prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di posta elettronica certificata, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, nonché i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici»; d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole «conservatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00. »; e) all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), le parole « accreditati come conservatori presso l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: « che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da XxXX, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. »; f) all'articolo 44, comma 1-ter, le parole «Il sistema» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema». | dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del CAD. La novella, dunque, riporta nella sua sede naturale, ossia all’articolo 64, la disciplina dell’accreditamento dei gestori di SPID. Si modifica, inoltre, il comma 2 dell’articolo 29 per garantire una migliore rispondenza della norma nazionale al Regolamento eIDAS, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla vigente disposizione, la precisa definizione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1 del citato articolo 29. |
2. Fino all'adozione delle Linee guida e del regolamento di cui al comma 1, lettera e), in materia di conservazione dei documenti informatici si applicano le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. | Si introducono disposizioni di semplificazione per la conservazione dei documenti informatici al fine di armonizzare la disciplina a livello europeo anche in ragione della mancata inclusione del servizio di conservazione tra quelli fiduciari qualificati previsti dal Xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (xXXXX). La Commissione europea, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 e in relazione alla notifica delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” disposta da AgID, ha rilevato, tra l’altro, anche a seguito dei chiarimenti ricevuti, la non conformità del regime di accreditamento previsto per i servizi di conservazione con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 e l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31/UE. Conseguentemente ha invitato l’Italia a rimuovere gli ostacoli all’esercizio dell’attività dei fornitori dei servizi di conservazione in uno stato membro (Notification 2019/0540/I). In questa direzione, l’intervento normativo, anche in conseguenza delle più generali modifiche già apportate all’articolo 29 del CAD, ha escluso la procedura di accreditamento per i soggetti che intendano svolgere l’attività di conservatori di documenti informatici. Le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), del CAD, in ogni caso, in ragione dell’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione, possono procedere alla conservazione dei documenti informatici affidandosi ad altri soggetti, pubblici o privati, a condizione che questi possiedano i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all’art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all’esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione. Sono altresì fissate nel minimo di |
4.000 euro e nel massimo di 40.000 euro le sanzioni per le violazioni commesse dai soggetti tenuti agli obblighi di conservazione. Le altre modificazioni introdotte sono di coordinamento reso necessario dalle novelle illustrate. In via transitoria, fino all’adozione delle Linee guida e del regolamento previsti dal novellato articolo 34, comma 1-bis, lettera b), per l’attività di conservazione dei documenti informatici, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della disposizione che si illustra. | |
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera b-bis), dopo le parole «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono aggiunte le seguenti: «e i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del medesimo decreto»; b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'accesso a titolo gratuito è assicurato anche ai gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID.». | Si prevede che al sistema SCIPAFI (Sistema pubblico di prevenzione che consente il riscontro dei dati contenuti nei principali documenti di identità, riconoscimento e reddito detenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze e gestito dalla Consap S.p.A.) possano aderire anche i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 del CAD al fine di effettuare le verifiche propedeutiche al rilascio delle credenziali di accesso relative al sistema SPID e che in tali casi l’accesso avvenga a titolo gratuito. |
Art. 26. (Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione) | |
1. La piattaforma di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione. | La disposizione disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. |
2. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) « gestore della piattaforma », la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12; b) « piattaforma », la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; c) « amministrazioni », le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. | Tale infrastruttura, prevista dall’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, opera come strumento unico per la notifica digitale, con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura centrale sono stanziati 2 MEURO all’anno a partire dal 2020. La Piattaforma verrà realizzata dalla Società PagoPA che si avvarrà del supporto di Poste Italiane. L’utilizzo dell’infrastruttura non è obbligatorio |
165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo; d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni; f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma; g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione; h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni; i) «avviso di mancato recapito», l'atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. 3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre | in quanto le Pubbliche Amministrazioni possono collegarsi ad essa ed i costi di utilizzo sono sostenuti dall’utente finale, ovvero il destinatario. Gli introiti saranno poi ripartiti tra pubbliche amministrazioni utilizzatrici competenti, la Società PagoPA e Poste Italiane. Nel dettaglio: L’iniziativa mira a semplificare, attraverso l’uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell’agenda digitale, l’attività dell’amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici (App IO, accesso via internet, sistemi di notifica digitale). La proposta prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati, i soggetti incaricati per le medesime attività di riscossione, ai fini della notifica possono avvalersi della piattaforma notifiche della pubblica amministrazione. L’attività che dovrà attuare l’amministrazione che intende notificare un atto è quella di “mettere a disposizione”, con modalità telematiche, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni oggetto di notificazione, sulla piattaforma. La loro formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale avviene nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle Linee guida adottate in esecuzione dello stesso. Resta ferma la possibilità, per le amministrazioni, di effettuare la notificazione dei propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, con le modalità previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, non prevedendo la norma l’obbligatorietà dell’uso della piattaforma. In particolare, il gestore della piattaforma rende disponibili i documenti informatici – dei quali la piattaforma garantisce l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la leggibilità, eventualmente anche mediante l’utilizzo di tecnologie basate su |
disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo. Eventualmente anche con l'applicazione di « tecnologie basate su registri distribuiti », come definite dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti incaricati di attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma può essere utilizzata anche per la | registri distribuiti (blockchain) – in un’apposita area riservata ai destinatari che vi potranno accedere, direttamente o tramite delegati, per il reperimento, la consultazione e l’acquisizione degli stessi. La nuova disposizione – per garantire la corretta gestione del ciclo documentale anche nelle ipotesi in cui non sia possibile formare documenti informatici nativi digitali – prevede che i funzionari o i dipendenti, individuati e nominati dalle amministrazioni di cui al comma 2, lettera c), attestino la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e assumano la qualifica di pubblici ufficiali. Per quanto concerne le modalità di perfezionamento della notificazione, è previsto che il gestore della piattaforma invii al destinatario il c.d. “avviso di avvenuta ricezione”, con il quale comunica l’esistenza di un atto a lui indirizzato e l’identificativo univoco della notificazione (IUN). Lo stesso avviso indica le modalità di accesso alla piattaforma al fine di consultare e acquisire il documento oggetto di notificazione. L’avviso di avvenuta ricezione è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un domicilio digitale, generale o speciale, e quindi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. È previsto, infatti, che l’avviso sia comunicato con modalità telematiche, idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione, ai destinatari che abbiano un domicilio: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, ossia l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), l’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio (IPA) e l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese; b) eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma e comunicato al gestore della piattaforma. |
trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario. 4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. 5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato: a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6- quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione; c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15. 6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario | Al fine di superare gli attuali problemi e limiti della notifica a mezzo PEC alle persone giuridiche ed ai professionisti a causa delle caselle PEC non rinnovate o piene, viene disciplinato, in analogia a quanto già previsto da analoghe disposizioni (già sottoposte a positivo scrutinio della Corte Costituzionale), il caso in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultino saturi: in tali circostanze, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della piattaforma, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dai decreti del comma 15. Per superare il digital divide e avvicinare i cittadini all’uso delle tecnologie digitali, la norma prevede che, ai destinatari privi di un domicilio digitale, l’avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità prevista dalla legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta. Tale avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. I destinatari della notifica, ove abbiano comunicato un recapito telefonico o digitale diverso dal domicilio digitale (email, numero di telefono, AppIO, altre app di messaggistica), ricevono un messaggio (c.d. “avviso digitale di cortesia”) dell’avvenuto deposito, reso disponibile altresì tramite l’app IO, punto di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso (anche tramite l’AppIO) avviene tramite le piattaforme abilitanti già sviluppate: il sistema pubblico per la gestione dell’identità |
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. 7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati. 9. La notificazione si perfeziona: | digitale di cittadini e imprese (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE). La norma prevede che l’effetto della notificazione, idoneo a impedire decadenze o prescrizioni per il notificante, si perfeziona in momenti distinti per l’amministrazione e per il destinatario. In particolare, la notificazione si perfeziona: a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. Al di là del caso in cui il destinatario abbia avuto conoscenza effettiva mediante accesso al documento oggetto di notificazione, ai fini del perfezionamento della notifica per il destinatario sono stati previsti dei termini, differenziati a seconda del “canale” di invio dell’avviso (telematico o a mezzo posta), ampiamente congrui per consentire al destinatario l’accesso telematico alla piattaforma o il ritiro fisico del documento. È previsto poi che la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma impedisca qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompa il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione. La misura di |
a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo; 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. 10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione. 11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; b) all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli | semplificazione introduce una deroga al regime ordinariamente recettizio dell’atto interruttivo della prescrizione, considerando per un verso la certezza della data di esercizio del diritto da parte dell’amministrazione che mette l’atto a disposizione sulla piattaforma e, per altro verso, il regime di favor concesso ad una modalità telematica che agevola il buon andamento, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, senza in alcun modo ledere i diritti del destinatario della notifica, che potrà esercitare i suoi diritti a partire dalla data successiva in cui ne avrà compiuta xxxxxxxxx. Anche a fini di prova nei rapporti tra terzi, il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative: alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; alla data di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data del ripristino delle sue funzionalità. Nel caso in cui ai destinatari privi di un domicilio digitale l’avviso di avvenuta ricezione sia stato notificato, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, secondo le ordinarie modalità di notifica, il gestore rende altresì disponibile la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge n. 890 del 1982, dei quali attesta la conformità agli originali. In modo da non incidere sulla decorrenza dei termini di decadenza o prescrizione, viene altresì disciplinato il malfunzionamento della piattaforma che rende impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione. In particolare, si prevede che il malfunzionamento sia attestato dal gestore e che ciò determini, conseguentemente, la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione |
articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c); c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive; d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6; e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione; f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13; g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13. 12. Il gestore della piattaforma rende altresì disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali. 13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta: a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma; b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, | correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma. Si tratta delle spese di notifica già oggi previste a carico del destinatario e che verranno determinate tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 4, del CAD. |
scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma. | |
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto. | Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma saranno determinate e poste a carico del destinatario e ripartite, secondo le modalità fissate in un apposito DPCM o decreto del Ministero delegato per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, tra le amministrazioni, il gestore della piattaforma e Poste Italiane per contribuire alle spese di funzionamento e gestione del sistema di notifica. |
15. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) sono definiti l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma è sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità; b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione; c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai | La definizione di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al funzionamento della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione è rimessa ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza Unificata, da adottare nel rispetto del CAD, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento. |
terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonché il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione; d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità; e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione; f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe; g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma; h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia di cui al comma 7; i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione; l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma. | |
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. | Ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, il Capo del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri fisserà il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma. |