Contract
Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori | CGF-PROC-01 Rev. 2020 | |||
INDICE | ||||
Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori 2 | ||||
Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 3 | ||||
“Global Compact ONU" Iniziativa e Ordinamenti UE contro il Terrorismo 5 | ||||
21.1. | Dati resi dall’Appaltatore al Committente 6 | |||
21.2. | Dati resi dal Committente all’Appaltatore 6 | |||
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Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori | CGF-PROC-01 Rev. 2020 | |||
1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori Il presente documento di Condizioni Generali di Fornitura e Servizi – di seguito CGF – regola i rapporti intercorrenti tra il Committente e una o più persone fisiche o giuridiche, di seguito Appaltatore/i, il/i quale/i, con il perfezionamento del Contratto (come di seguito definito) – si impegnano espressamente all’espletamento della fornitura e/o del servizio richiesti. Non sono ammissibili deroghe al presente documento, salvo espressa approvazione scritta da parte del Committente. Le prestazioni oggetto del Contratto (come di seguito definito) sono regolamentate, in ottemperanza al seguente ordine di precedenza, da: ▪ Ordine d’Acquisto (come di seguito definito); ▪ ulteriori termini e condizioni del Contratto (come di seguito definito), nonché dai termini e dalle condizioni specifici e generali contenuti in allegati tecnici; ▪ presenti CGF; ▪ regole/norme vigenti presso i cantieri/locali/spazi/aree del Committente. Vengono fatte salve le norme inderogabili di legge, nonché le disposizioni di normative di settore di volta in volta applicabili. Ciascun ordine d’acquisto (“Ordine d’Acquisto”) deve essere redatto in forma scritta. Eventuali intese verbali devono essere considerate vincolanti unicamente se confermate per iscritto dal Committente. Quanto sopra deve applicarsi anche ad eventuali Modifiche d’Ordine (come di seguito definite). Per importi superiori a 10.000 , entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore deve inviare al Committente a mezzo posta una lettera di accettazione debitamente sotto- scritta, eventualmente anticipata xxx xxx x/x xxx xxxxx xxxxxxx indicato nell’Ordine d’Acquisto. L’Appaltatore deve eseguire ogni modifica o integrazione eventualmente richiesta dal Committente durante l'esecuzione della fornitura e/o servizio (di seguito, “Modifiche d’Ordine”), fermo restando il diritto di avanzare tempestivamente le proprie riserve in merito, fornendo adeguate motivazioni. Qualora ciò comporti incrementi o riduzioni di costo oppure modifiche di caratteristiche e/o di garanzia, tali differenze devono essere oggetto di preventivo accordo scritto tra le Parti, integrativo dell’Ordine d’Acquisto (come di seguito definito). Ciascuna Modifica d’Ordine dev’essere redatta nella stessa forma e con le stesse modalità dell’Ordine d’Acquisto. Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste di modifica da parte del Committente, l’Appaltatore deve esaminarle in base alle loro possibili conseguenze e deve comunicare per iscritto al Committente i risultati di tale valutazione. In particolare, devono essere indicati gli effetti sull’esecuzione tecnica, sui costi e sui tempi. L’applicazione delle suddette modifiche al Contratto richiede il consenso scritto del Committente. Qualora il Committente decida in favore dell’applicazione delle suddette modifiche, le Parti contrattuali devono attenersi a quanto stabilito dalle nuove condizioni, pur mantenendo fissi i prezzi già stabiliti contrattualmente per prestazioni analoghe (come previsto dal successivo articolo 30), salvo diverso accordo scritto fra le Parti. L’Appaltatore non può apportare alcuna modifica senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. In caso di autorizzazione da parte del Committente e/o qualora si rendano necessarie delle modifiche per ottemperare a norme di legge intervenute successivamente alla data dell'Ordine d’Acquisto, le variazioni sono gestite in conformità a quanto previsto nel punto precedente. Per la valutazione economica delle Modifiche d’Ordine si rimanda alle disposizioni del successivo articolo 30 (Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria). Si conviene che i seguenti termini, ove menzionati nei documenti contrattuali e in relazione alla specificità dei medesimi, indichino e definiscano rispettivamente: ▪ Committente: società del gruppo RWE che sottoscrive il Contratto; ▪ Gestore tecnico-esecutivo del Contratto: soggetto facente capo al Committente che fruisce del bene/servizio oggetto del Contratto (come di seguito definito) ed è referente in merito a qualunque comunicazione relativa all'esecuzione del Contratto stesso; ▪ Ordine d’Acquisto: proposta vincolante in cui sono descritte le condizioni contrattuali e commerciali concordate tra le Parti; ▪ Contratto: accordo tra le Parti per l'esecuzione di forniture (contratto di fornitura) o di servizi (contratto di servizi) redatto sotto forma di corrispondenza commerciale e composto dall’insieme dei documenti citati nell’Ordine d’Acquisto; ▪ Causa di Forza Maggiore: qualunque atto, evento o circostanza, ovvero una combinazione di questi non imputabile alla Parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire, da parte di questa, usando la dovuta diligenza, e che, in tutto o in parte, in modo continuativo ovvero solo per un periodo di tempo, ritardi, impedisca o renda impossibile alla Parte stessa, l’adempimento degli obblighi contrattuali ovvero incida negativamente sulla sua capacità di adempiervi tempestivamente e correttamente. Le Parti non saranno responsabili degli inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da Cause di Forza Maggiore. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la Parte interessata provvederà ad inviare all’altra Parte specifica comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R anticipata via fax, nella quale verranno indicate quali attività sono state interessate dalla Causa di Forza Maggiore ed una descrizione della causa impedi- tiva. E’ fatto salvo quanto previsto nell’articolo 40 (Sospensioni da parte del Committente). Ferma restando la sussistenza delle precedenti condizioni, la nozione di Causa di Forza Maggiore, includerà - ma non sarà limitata ai seguenti atti, eventi e circostanze: ◦ esplosioni, incendi, alluvioni, attività vulcaniche, uragani, tornado, tifoni, cicloni, fulmini, saette, terremoti, frane, erosioni terrestri, epidemie, pandemie, carestie, quarantene o eventi non spiegabili scientificamente; ◦ embarghi, guerre (sia dichiarate o non), insurrezioni, ribellioni, sommosse, conflitti civili, atti di terrorismo o sabotaggio; ◦ incidenti durante il trasporto che impediscono di raggiungere la destinazione concordata; ◦ scioperi, serrate o altre dispute lavorative di portata nazionale, a meno che questi non siano conseguenza di inadempimenti della Parte che invoca la Causa di Forza Maggiore o di un suo appaltatore coinvolto nello svolgimento della fornitura; ◦ confische, espropri, nazionalizzazioni, sequestri o altri atti di appropriazione o provvedimenti governativi. Non rientrano nella nozione di Causa di Forza Maggiore, a titolo meramente esemplificativo: ◦ qualunque atto della Pubblica Amministrazione che derivi direttamente dal mancato rispetto, ad opera della Parte che invoca la Causa di Forza Maggiore, di leggi o regolamenti; ◦ l’incapacità finanziaria della Parte; l’aumento del prezzo dei combustibili o di altre forniture, servizi o materiali; ◦ qualsiasi ritardo comunque imputabile ai subappaltatori; ◦ qualunque guasto meccanico o guasto di attrezzatura, non derivato da cause imprevedibili; ◦ qualunque atto, evento o circostanza che poteva essere evitato, limitato o superato dalla Parte con l’uso di buone pratiche tecniche e, comunque, con la dovuta diligenza; ◦ qualunque ritardo o mancata consegna di attrezzature, materiali, pezzi di ricambio o beni di consumo, non causati da una Causa di Forza Maggiore; ◦ atti, eventi e circostanze derivanti direttamente dalla normale usura delle attrezzature, delle scorte e dei mezzi di produzione della Parte. ▪ Programma Cronologico Generale: documento o clausola in cui è riportata la successione temporale delle singole partite di attività e dei termini principali previsti in relazione all’oggetto del Contratto; ▪ Inizio Programma Cronologico (IPC): data che indica l’inizio del Programma Cronologico Generale; ▪ Inizio Programma Partita (IPP): data entro cui devono iniziare le attività di ciascuna partita; ▪ Termine Approntamento in Officina (TAO): data entro cui devono essere completati prove/collaudi presso l’officina dell’Appaltatore, devono essere emessi i documenti eventualmente neces- sari e la fornitura oggetto della partita dev’essere pronta per la spedizione al Committente; ▪ Termine di Consegna (TC): data entro cui la fornitura oggetto della partita deve pervenire a destino; ▪ Inizio Montaggio (IM): data entro cui devono iniziare le attività di montaggio della fornitura oggetto della partita presso il Committente; ▪ Termine di Ultimazione Montaggio (TM): data entro cui devono essere completate le attività di montaggio della fornitura oggetto della partita presso il Committente, comprese prove/collaudi previsti nella fase di montaggio; ▪ Termine di Approntamento (TA): data (successiva al TM) entro cui devono essere completati prove/collaudi previsti per l’approntamento della fornitura oggetto della partita al primo avvia- mento; ▪ Termine di Approntamento Parziale (TAP): data corrispondente al TA nel caso in cui uno o più parametri di collaudo non siano tali da permettere il collaudo conclusivo completo ma siano tali comunque da permettere l’approntamento parziale della fornitura oggetto della partita al primo avviamento; ▪ Termine Ultimazione (TU): data (successiva al TA, se applicabile) entro cui devono essere completati prove/collaudi ed il bene o servizio reso deve essere pienamente fruibile per il Committente (ad es, il funzionamento commerciale di un impianto); ▪ Termine di Ultimazione Parziale (TUP): data corrispondente al TU nel caso in cui uno o più parametri di collaudo non siano tali da permettere la completa accettazione della fornitura oggetto della partita ma siano tali comunque da permettere l’utilizzazione del bene o la fruizione del servizio; ▪ PPP: Piano e Programma di Progettazione di Fornitura; ▪ Service Entry Sheet (SES): documento di SAP necessario per il ricevimento di servizi e per il benestare al pagamento del fornitore; ▪ Entrata Merci (EM): documento di SAP necessario per il ricevimento del materiale e per il benestare al pagamento del Fornitore; ▪ Documento di Trasporto: documento di accompagnamento della merce in ingresso; ▪ Specifiche Tecniche: documento nel quale sono definite le caratteristiche tecniche delle prestazioni/merci oggetto del Contratto; ▪ Piano di Qualità: documento che descrive le modalità operative per la qualità, le risorse e le sequenze di attività da svolgere. ▪ DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva 2 |
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5.1. Esecuzione del lavoro in partite Il Programma Cronologico Generale può essere suddiviso in singole partite di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati, senza che tale suddivisione faccia venire meno l'unicità del rapporto contrattuale. Il Programma Cronologico Generale ha carattere esecutivo e impegna l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nell’accettare tali termini, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutti i rischi connessi con l'esecuzione del servizio. Ove, per effetto di Modifiche d’Ordine, si determinino variazioni nell'entità di alcune partite, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati d’accordo tra le Parti. 5.2. Spostamento dei termini contrattuali In caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più cause di seguito elencate, l’Appaltatore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospensione derivante da tali cause: ▪ Causa di Forza Maggiore; ▪ sospensione discrezionale e/o sospensione dei lavori; ▪ ritardo di terzi nell’eventuale montaggio e/o messa in servizio di parti non oggetto del Contratto che determinino comunque un ritardo nei programmi; ▪ mancata consegna da parte del Committente dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell’Appaltatore entro le date prefissate. L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente, tempestivamente e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell’evento, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documen- tata, a pena di decadenza. Ricevuta la richiesta, il Committente stabilisce per iscritto l'entità della proroga, tenuto conto anche di eventuali corresponsabilità dell’Appaltatore, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie riserve. Tale spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte dell’Appaltatore stesso. 6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro A. L’Appaltatore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti del Committente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori. B. Ogni attività svolta presso il Committente deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il documento di valutazione dei rischi per le attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (attività edili o di ingegneria civile) è rappresentato dal Piano Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti, deve essere consegnato al Committente prima dell’inizio dei lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di prevenzione e protezione da adottare per minimizzare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tenere in considerazione eventuali regole e misure comunicate dal Committente. Nel caso di attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo I, l’Appaltatore dovrà trasmettere un Piano di Sicurezza con lo scopo di: 1) dettagliare in modo preciso le attività svolte; 2) identificare i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi corrispondenti introdotti nel sito; 4) indicare le misure di prevenzione e di protezione attuate per minimizzare i rischi; 5) identificare le misure di sicurezza adottate per gestire le situazioni di emergenza ipotizzabili, includendo ove applicabile le modalità prescelte per il recupero di personale infortunato in aree non facilmente raggiungibili (spazi confinati, lavori in quota, attività subacquee ecc.). C. L’Appaltatore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia messo a conoscenza; le fonti principali di tali informazioni sono il Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS (per le parti applicabili, ove il sito risulti registrato), il Sistema di gestione della Sicurezza (ove presente). Ad essi si aggiungono il Codice Etico e la Responsible Procurement Policy del Gruppo RWE che sono parte integrante del Contratto e che l’Appaltatore ha visionato e integralmente accettato. Ulteriori diverse regole specifiche da rispettare nell’espletamento dell’attività sono illustrate nel momento iniziale di “prima accoglienza”, organizzata dal Committente prima dell’inizio dei lavori. D. L’Appaltatore deve conformarsi all’orario di lavoro e alle modalità di ingresso vigenti presso il sito del Committente; a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve concordare con il Committente le modalità di ingresso al sito e quelle con cui accedere al servizio mensa, qualora presente. In particolare, l’accesso a piedi o con un autoveicolo all’interno dei siti o dei cantieri del Committente è soggetto a regolamentazione e devono essere seguite le indicazioni fornite da ciascun sito. E. Nei confronti del proprio personale, l’Appaltatore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. L’Appaltatore deve fornire al Committente, prima dell’ingresso nel sito, la lista nominativa, timbrata e firmata da un procuratore abilitato, del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni assicurative di legge; deve fornire al Committente, qualora richiesto, copia della lettera di denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, copia dei versamenti effettuati, e quant’altro ritenuto necessario ai fini della verifica, da parte del Committente, degli obblighi di cui sopra. F. L’Appaltatore deve fornire i nominativi di un proprio rappresentante e di un suo sostituto che devono essere alternativamente sempre presenti durante lo svolgimento di lavori, anche nell'even- tualità di attività svolte dal personale del subappaltatore. Ad essi compete la gestione e la supervisione delle attività operative, compresa la verifica del rispetto delle regole di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla normativa vigente o da specifiche richieste da parte del Committente. A sua volta il Committente individuerà e comunicherà all’Appaltatore il nominativo di una persona di contatto che, tra gli altri, avrà il compito di supervisionare le attività con particolare riferimento al rispetto dei requisiti in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente. G. L’Appaltatore deve provvedere affinché il proprio personale dipendente, nonché gli eventuali subappaltatori, espongano e, qualora richiesto, esibiscano apposita tessera di riconoscimento con- forme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 18 comma 1 lett. u) e articolo 21 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Inoltre, l’Appaltatore deve garantire che il proprio personale nonché quello dei propri subappaltatori sia chiaramente distinguibile da altro personale presente nel sito mediante l’uso di vestiario da lavoro idoneo e ricono- scibile o di altro sistema equivalente di pari efficacia. H. L’Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addestrato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; il Committente ha diritto di chiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’attività formativa, con particolare riferimento a quelle attività che prevedano abilitazioni tecniche specifiche. L’Appaltatore deve rendersi inoltre disponibile a far frequentare al proprio personale momenti di formazione/informazione organizzati dal Committente qualora fossero necessari per garantire una piena tutela degli aspetti di Salute e Sicurezza e Ambiente. Tali corsi sono ad accesso gratuito per il personale dell’Appaltatore. I. L’Appaltatore deve utilizzare esclusivamente personale giudicato idoneo per lo svolgimento delle proprie mansioni; il Committente può richiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy. J. L’Appaltatore è tenuto a mantenere in ordine e pulizia le aree ad esso assegnate e a rispettare i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Committente. K. Le attività lavorative dell’Appaltatore che comportino emissioni verso l’esterno del sito quali rumore, polverosità, vibrazioni o odori devono essere preventivamente segnalate al Committente e da questi autorizzate. L. In caso di utilizzo di prodotti chimici durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, la scheda di sicurezza aggiornata di tali prodotti deve essere custodita presso le aree di lavoro del Committente; il Committente si riserva la possibilità di chiederne una copia sia prima dell’inizio dei lavori sia durante lo svolgimento. Lo stoccaggio di sostanze chimiche nelle aree del Committente deve avvenire in modo da annullare i rischi legati a potenziali sversamenti nel suolo e nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Allo scopo, devono essere predisposte misure di prevenzione e protezione degli sversamenti sia durante lo stoccaggio che durante la movimentazione delle sostanze; nel posizionamento delle sostanze liquide deve essere posta massima attenzione rispetto alle caditoie della rete fognaria: è obbligatorio accertarsi sugli effetti che la sostanza può generare sulla fognatura e sull’impianto di trattamento reflui a cui recapita lo sversamento. In caso di sversamento accidentale l’Appaltatore dovrà darne immediata informazione al Committente, e intraprendere le opportune misure per far fronte all’evento. L’impiego di materiali cancerogeni o mutageni deve in linea generale essere evitato. Nel caso sia necessario, il Committente deve essere informato per iscritto prima dell’impiego. Le misure di protezione da adottare devono essere concordate. M. L’Appaltatore deve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dell’attività; tali attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro e protezione ambientale. Possono essere chieste al Committente esclusivamente eventuali attrezzature di lavoro che giustificatamente non dovessero essere disponibili da parte dell’Appaltatore in funzione della tipologia e/o della frequenza di utilizzo in riferimento all’attività da svolgersi. L’utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente dev’essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso e le modalità di concessione in uso con questi concordato; il tutto dovrà essere formalizzato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In particolare, nel caso di concessione in uso di attrezzature senza operatore, l’Appaltatore deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati dell’utilizzo specificando che i medesimi sono debitamente addestrati e formati. N. La fornitura di impianti, macchinari e strumenti in genere deve includere le istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione, la dichiarazione di conformità CE attestante la conformità alle normative di riferimento, il marchio CE e quant’altro previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza di disposizioni legislative e regolamentari per la fornitura che prevedano una marcatura CE e il rilascio di una dichiarazione di conformità, il Costruttore deve attestare sotto la propria responsabilità il rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza, nonché fornire indicazioni per il montaggio, se pertinente, l’uso e la manutenzione. O. L’Appaltatore deve porre la massima attenzione affinché i reflui derivanti dalle proprie attività siano correttamente convogliati agli opportuni impianti di trattamento o scarico. Egli ha l’obbligo di accertarsi che ogni refluo o potenziale versamento sia convogliato nella rete fognaria e nell’impianto di trattamento adeguato. A tal fine deve interrogare il Committente per avere gli opportuni chiarimenti. P. Qualora nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto si generino rifiuti, l’Appaltatore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità i rifiuti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo all’Appaltatore. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SISTRI, formulario, area movimentazione SISTRI) l’Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento, dando dimostrazione al Committente di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. L’Appaltatore deve disporre di tutte le autorizzazioni vigenti dei gestori ambientali che intende utilizzare per la gestione dei rifiuti in qualità di produttore ed esibire le stesse su richiesta del Committente. L’Appaltatore ha l’obbligo di informare il Committente in caso intenda effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti. 3 |
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Il Committente ha diritto di effettuare verifiche di tipo operativo e documentale in merito alla corretta gestione dei rifiuti da parte dell’Appaltatore. Nel caso in cui, previo accordo scritto, il Committente figuri come produttore del rifiuto, l’Appaltatore è obbligato a rispettare le procedure interne al sito relative alla gestione dei rifiuti, che devono essere illustrate direttamente dal Committente prima dell’inizio dei lavori. In caso di inosservanza, l’Appaltatore è tenuto a ripristinare direttamente la situazione di conformità. L’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e secondo le disposizioni impartite dal Committente stesso, al carico e trasporto e ordinato deposito in luoghi indicati dal Committente all'interno dei suoi siti. All’Appaltatore è fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti all’interno del sito. Nelle aree assegnategli, l’Appaltatore non deve miscelare i rifiuti di differente natura e deve identificare i depositi con appropriata cartellonistica. Nel caso in cui si riscontri l’abbandono di rifiuti o negligenza nella gestione dei depositi di rifiuti da parte del personale dell’Appaltatore, questi risponderà del ripristino delle condizioni di ordine e pulizia del sito, per quanto di sua competenza, con mezzi propri o in solido nel caso il Committente reputi di avvalersi di ditte specializzate per la pulizia delle aree. Q. In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sul prodotto – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate al Committente contestualmente alla consegna. Per le sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza. Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire una scheda dati contenente il numero di registrazione delle sostanze, se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informazioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di trasporto, carico, scarico e trasbordo di merci o sostanze pericolose. R. Qualora nell’avanzamento dei lavori l’Appaltatore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deve comunicarlo immediatamente al Commit- tente; ciò resta valido anche in riferimento ad attività di altri appaltatori nel caso il rischio possa causare effetti sulle attività/servizi oggetto del Contratto. S. L’Appaltatore è richiesto che svolga periodiche revisioni delle prestazioni in materia di salute e sicurezza del proprio personale, nel rispetto degli standard previsti, fornendo su richiesta del Committente eventuali evidenze di tali attività. T. L’Appaltatore deve dare il più rapidamente possibile comunicazione di un eventuale incidente nelle aree di impianto che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori (sia nel caso di infortunio sia nel caso in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose – quasi infortunio). In caso di infortunio, inclusi quelli avvenuti durante il viaggio verso o dal luogo di lavoro (ovvero i cosiddetti infortuni in itinere), la comunicazione deve avvenire in forma scritta dettagliando le dinamiche dell’evento. L’Appaltatore deve inoltre rendersi disponibile a partecipare a momenti di analisi di tali incidenti che hanno lo scopo primario di individuare azioni correttive o di miglioramento al fine di evitare il ripetersi della medesima tipologia di incidente. La comunicazione degli infortuni non solleva in alcun modo l’Appaltatore dagli obblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di eventi di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale, l’Appaltatore deve informare immediatamente il Committente e deve gestire gli adempimenti relativi al danno ambien- tale in relazione a quanto previsto nella Parte VI del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. U. Il Committente si riserva il diritto di effettuare durante il corso dei lavori delle verifiche sul rispetto delle regole previste dalla normativa vigente, dagli standard del Committente nonché dagli accordi precedentemente presi con l’Appaltatore in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro. Tali verifiche possono avvenire anche senza preventiva comunicazione e possono comportare, in caso vengano ravvisate palesi violazioni, interruzione delle attività e allontanamento (temporaneo o definitivo) del personale. Gli esiti di tali verifiche sono utilizzati dal Committente nelle fasi di valutazione dell’Appaltatore e ripresi negli aggiornamenti della qualifica. In ogni caso, il Committente, qualora durante le attività di sopralluogo o di supervisione ravvisi situazioni di palese violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e della tutela ambientale, ha facoltà di interrompere immediatamente le attività. Tali eventi possono costituire elementi idonei a legittimare una risoluzione di diritto del Contratto da parte del Commit- tente. V. Il Committente può richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale dell’Appaltatore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo, che dev’essere comunicato all’Appaltatore (in particolare, palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato rispetto dei requisiti di qualifica, la formazione e l’idoneità fisica del personale). L’Appaltatore s’impegna a effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.). W. L’Appaltatore s’impegna a risarcire il Committente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti attribuibili all’Appaltatore o ai propri subappaltatori. X. Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di lavoratori stranieri, deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti; 2) il Capo Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo svolgimento dei lavori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di comprendere i messaggi di emergenza e siano in grado di comunicare un’emergenza (in italiano o in inglese) al responsabile dell’emergenza (ad esempio nel caso di infortunio al Capo cantiere o al suo sostituto). Y. L'uso delle smerigliatrici angolari, in virtù dei rischi ad esse correlate, è regolamentato da apposite procedure e standard interni. Per quanto attiene le misure organizzative e operative, si richiede che il loro utilizzo sia riservato a personale che sia stato preventivamente formato e addestrato sui rischi connessi a tali attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Durante le operazioni con tali attrezzature, che devono essere sempre impugnate con due mani utilizzando l'impugnatura aggiuntiva, deve essere previsto l'utilizzo contemporaneo di occhiali di protezione e schermo facciale a protezione dalla proiezione di materiale, l'uso di indumenti a protezione completa di braccia e gambe, otoprotettori (se il rumore è superiore agli 85 dBA), guanti di protezione. Relativamente alle caratteristiche dell'attrezzatura, è richiesto l'utilizzo di smerigliatrici elettriche dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: 1) sistema elettronico di arresto “anti kick-back” (il blocco del disco è rilevato nei primi stadi e dà luogo ad un rapido spegnimento in caso di bloccaggio del disco. Lo scopo è di evitare incontrollabili contraccolpi); 2) presenza di impugnatura aggiuntiva con caratteristiche tali da ridurre le vibrazioni; 3) sistema frenante collegato al pulsante di avviamento: quando viene rilasciato il pulsante di avviamento, il disco viene fermato entro 3 secondi; 4) protezione del disco: protezione del disco regolabile e bloccabile; 5) controllo "uomo presente": pulsante di avviamento a pressione che comporta lo spegnimento dell‘attrezzatura quando viene rilasciato (senza possibilità di essere bloccato in posizione acceso). L'utilizzo di smerigliatrici pneumatiche deve essere ridotto al minimo e in particolari condizioni (es. dove la valutazione del rischio prevede l'utilizzo di tali attrezzature in quanto espongono ad un livello di rischio inferiore rispetto a quelle elettriche); la scelta va condivisa con il personale RWE di riferimento. Z. L’Appaltatore dichiara di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione conformemente a quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 .. AA. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte dello stesso Appaltatore. L’Appaltatore non può, né in tutto né in parte, concedere in subappalto a terzi le attività oggetto del Contratto, salvo previa autorizzazione scritta che il Committente può concedere a suo insindacabile giudizio, caso per caso, dietro motivata richiesta scritta dell’Appaltatore. A corredo e supporto di tale richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente ogni dichiarazione e/o documentazione prevista dalla vigente normativa, nonché quant’altro fosse in seguito eventualmente richiesto dal Committente. La lista degli eventuali subappaltatori – e delle relative attività da subappaltare – deve essere formata dall’Appaltatore al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta. Nella presentazione della lista dei subappaltatori e, più in generale, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere e soddisfare tutti gli obblighi, gli oneri e le condizioni previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, che si intende qui integralmente trasposto. Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori compete in via esclusiva all’Appaltatore il quale si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subappalto. Resta in ogni caso inteso che anche in merito alle attività subappaltate, l’Appaltatore rimanga esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti del Committente. Pertanto l’Appaltatore, nell’instaurazione e mantenimento del rapporto di xxxxxxxxxx, ha l’obbligo di imporre ai propri subappaltatori i medesimi obblighi dallo stesso assunti nei confronti del Committente e garantire circa il corretto adempimento di tali obblighi così come, in generale, circa il rispetto da parte dei propri subappaltatori di tutta la normativa vigente in materia. In particolare, tra l’altro, l’Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatori adempiano alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra documentazione ritenuta necessaria. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte da parte dei propri eventuali subappaltatori. L’Appaltatore si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne integralmente il Committente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori appaltati e/o subappaltati. A tale fine, la stipula delle polizze R.C.T. di cui all’articolo 17 (Assicurazioni) deve prevedere anche la copertura della responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Appaltatore assicurato per danni cagionati a terzi per fatto dei subappaltatori o di loro dipendenti. Salvo quanto precede, qualora il Committente accerti l’inadempimento del subappaltatore, l’Appaltatore, quando richiesto, è tenuto ad adottare immediatamente misure idonee ad assicurare l’adem- pimento delle prestazioni contrattuali, nonché a risolvere eventualmente il rapporto di xxxxxxxxxx, garantendo allo stesso tempo il proseguimento delle attività e l’adempimento delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore non può in alcun modo imporre ai propri subappaltatori accordi di esclusiva che abbiano l’effetto di impedire agli stessi la conclusione di contratti con le società del Gruppo della Commit- tente per ulteriori prestazioni. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo è considerata causa di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore, dando diritto al Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni eventuale danno. L’Appaltatore non potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, senza il previo consenso scritto del Committente. Il Committente avrà facoltà di cedere a terzi il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, ivi compresi i diritti di credito, senza obbligo di ottenere il previo consenso dell’Appaltatore. 4 |
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9. Limitazione di responsabilità Salvo espressa deroga riportata nel Contratto, le Parti non sono responsabili l'una verso l'altra per lucro cessante e per danni indiretti, consequenziali (quali ad esempio il costo di sostituzione dell’energia, costi finanziari, danni derivanti da contratti tra il Committente e terzi) perdite di profitti, perdite di prodotti, perdite di contratti subiti dall’altra Parte. In nessun caso tale responsabilità delle Parti può eccedere l’importo del prezzo concordato fra le Parti per l’esecuzione della fornitura e/o del servizio, così come previsto dal relativo Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave previsti dall’art. 1229 c.c. Qualora l’Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione del Contratto anche dopo l'assegnazione da parte del Committente di un termine perentorio commisurato all'urgenza dell'ordine, il Committente ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi, con oneri ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 11. Ordinamenti UE contro il Terrorismo Per motivi di antiterrorismo è stato introdotto dall’Ordinamento del Consiglio dell’Unione Europea (EC) n. 881/2002 e (EC) n. 2580/2001 il divieto di scambi diretti e/o indiretti di denaro o risorse economiche con determinati individui, enti legali, gruppi o organizzazioni: tale divieto viene applicato direttamente a ogni stato membro della Comunità Europea. L’Appaltatore s’impegna a osservare tale divieto e a verificare che esso venga esteso ai propri partner commerciali e operatori. Il Committente si riserva il diritto di ritardare la spedizione di tutta o di parte della fornitura. In tal caso, l’Appaltatore s’impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi in accordo alle proprie procedure e a conservarla fino al benestare alla spedizione, provvedendo a fornire adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi allo stoccaggio. Il relativo compenso dovrà essere preventi- vamente concordato per iscritto tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il Committente si riserva di trasferire in qualsiasi momento la fornitura o parte di essa presso i propri magazzini o presso i magazzini di terzi in relazione alle proprie necessità e/o programmi, previa verifica da parte dell’Appaltatore dell’idoneità di tali magazzini allo stoccaggio. A tal fine il Committente deve comunicare all’Appaltatore il nome della ditta incaricata dello stoccaggio e le caratteristiche tecniche del magazzino: la conservazione della fornitura deve avvenire anche in questo caso in accordo con le procedure predisposte dall’Appaltatore (e veicolate attraverso il Committente). L’esito positivo della verifica svolta dall’Appaltatore sulla rispondenza dei magazzini alle proprie procedure di stoccaggio equivale alla sua approvazione dei magazzini stessi alla quale, una volta che la fornitura sia stata consegnata presso le sedi e/o i cantieri del Committente, non può fare seguito alcuna richiesta di risarcimento in merito ad eventuali danni o deterioramenti subiti dalla fornitura nel periodo di stoccaggio presso i suddetti magazzini. A. L’Appaltatore deve provvedere alla scelta dell’opzione di trasporto più favorevole per il Committente, ad eccezione di eventuali specifiche istruzioni di trasporto espressamente dichiarate dal Committente. Le consegne devono essere imballate in modo da evitare qualsiasi tipo di danno dovuto al trasporto. I dettagli dell’Ordine d’Acquisto (numero Ordine d’Acquisto, data dell’Ordine d’Acquisto, luogo di consegna, nome del destinatario – ove applicabile – e quantità/tipo materiale), accompagnati dall’indirizzo di spedizione, devono essere dichiarati nella documentazione di trasporto. Le consegne devono essere effettuate nelle ore lavorative (orari del Committente) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. Salvo diverso accordo fra le Parti, l’Appaltatore non può effettuare spedizioni al di fuori di tali modalità. B. Qualora la responsabilità del trasporto sia in capo all’Appaltatore o in caso di difetto attribuibile all’Appaltatore, egli deve provvedere al pagamento di eventuali spese dovute a consegne errate. C. L’Appaltatore è autorizzato a effettuare consegne parziali unicamente previo consenso scritto del Committente. D. La firma del Documento di Trasporto non implica il riconoscimento della conformità al Contratto delle merci consegnate. E. In caso di divergenze sul peso e/o le quantità, prevalgono il peso e/o le quantità indicati dal Committente nel Documento di Trasporto, salvo eventuale documentazione dell’Appaltatore che provi un corretto calcolo del peso/quantità attraverso l’impiego di metodi comunemente utilizzati. F. Prima dell’invio della fornitura, l’Appaltatore deve effettuare un’ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prevista (ivi incluse le istruzioni di conservazione) e la corrispondenza della fornitura a tale documentazione. Il Committente comunque si riserva di richiedere all’Appaltatore l'esecuzione di prove/collaudi al fine di verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dalle prova/collaudi in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura. X. Xxxxx quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la spedizione si intende a titolo gratuito. A. È responsabilità dell’Appaltatore curare l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico e il trasporto dei materiali dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o cantieri del Committente e viceversa. B. L’Appaltatore deve tenere conto delle tecniche più aggiornate, della natura dei materiali, dei rischi prevedibili di trasporto e delle temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. C. L’Appaltatore deve fornire un’adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento della merce trasportata. D. In caso di trasporti non affidati a corrieri standard, il nominativo del trasportatore prescelto dall’Appaltatore dev’essere tempestivamente comunicato al Committente. Qualora si tratti di trasporti eccezionali e il trasportatore non rientri nell’elenco dei trasportatori eccezionali qualificati dal Committente né sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008, se richiesta, il Commit- tente si riserva di esercitare delle attività di verifica e supervisione sulla pianificazione ed esecuzione dei trasporti attraverso l’acquisizione di informazioni presso l’Appaltatore ed il trasportatore medesimo, senza che ciò limiti la responsabilità dell’Appaltatore. X. Xxxxx base delle informazioni ottenute, il Committente si riserva il diritto di non accettare il trasportatore prescelto dall’Appaltatore. F. La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso all’impianto e/o al cantiere del Committente, fino alla zona servita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma eseguiti a cura e spese del Committente stesso. X. Xxxxx quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, il trasporto si intende a titolo gratuito. La fornitura dev’essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti nell'Ordine d’Acquisto. Qualora per comprovate Cause di Forza Maggiore tempestivamente comunicate al Committente, e comunque prima della scadenza, l’Appaltatore non sia in grado di rispettare i termini di consegna, è facoltà del Committente riconoscere uno spostamento dei termini originari o risolvere l'Ordine d’Acquisto senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Per forniture di dimensioni e/o peso rilevante, non sono accettate consegne anticipate rispetto ai termini contrattuali, né approntamenti parziali, salvo preventiva autorizzazione del Committente. Per le forniture da sottoporre a prove/collaudi, l’Appaltatore deve comunicare per iscritto la data di inizio prove/collaudi con almeno 15 giorni di anticipo: eventuali implicazioni relative al rispetto dei termini contrattuali, ivi compresa l'applicazione di eventuali penali, sono esclusivamente in capo all’Appaltatore. In caso di prove/collaudi sfavorevole, la data di inizio prove/collaudi valida ai fini contrattuali dev’essere considerata quella ottenuta aggiungendo alla data di inizio prove/collaudi con esito negativo il tempo intercorso tra la data di inizio prove/collaudi con esito negativo e la data del nuovo inizio (che dev’essere comunicata come sopra). La spedizione delle merci dev’essere effettuata entro 15 giorni dalla data di prove/collaudi effettuato con esito positivo. Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la consegna si intende a titolo gratuito. 16. Buona fede nell’esecuzione L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell’esecuzione della fornitura o del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del c.c. I prodotti devono essere funzionanti in modo impeccabile e corretto e utilizzabili in conformità alle condizioni contrattuali senza limitazione alcuna, anche in interazione con gli altri prodotti: in partico- lare, non devono causare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimento o interruzione operativa. In relazione a ciò, l’Appaltatore, fermo restando quanto espressamente previsto nel Contratto, s'impegna a: ▪ adoperarsi affinché l'esecuzione delle attività avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente; ▪ eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni che non siano strettamente riconducibili all’oggetto del Contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione; ▪ operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente in ottemperanza al Contratto, nonché comunicare tempestivamente al Committente circostanze di cui sia venuto a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del Contratto. Eventuali adeguamenti a disposizioni di legge, regolamenti o altri atti governativi, interventi da parte di autorità civili o militari, prescrizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale o di qualsiasi autorità che abbia per legge potere di interferire sui programmi produttivi del Committente che comportino una modifica di costi e/o dei termini contrattuali, devono essere considerati come Modifiche d’Ordine. Senza pregiudizio alcuno alle responsabilità a carico dell’Appaltatore, lo stesso deve stipulare con primaria compagnia idonee polizze assicurative contro tutti i danni a persone e cose, anche di sua proprietà, valida per tutta la durata del Contratto e fino al completo decorso di eventuali ulteriori termini di garanzia o prescrizione o rinnovi. Le polizze di assicurazione di Xxxxx, che devono contenere in particolare la clausola di rinuncia da parte della società assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti del Committente, deve essere esibita preliminarmente all'inizio delle attività. In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente per gli eventuali importi eccedenti rispetto a quanto liquidato dall’assicurazione, o integralmente, nel caso di mancato risarcimento assicurativo. L’Appaltatore deve presentare al Committente copia dell'assicurazione. 5 |
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18. Reclami per vizi e Garanzia L’Appaltatore è tenuto a consegnare/fornire al Committente la fornitura fabbricata a perfetta regola d'arte ovvero i servizi secondo i più alti standard qualitativi, il tutto nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nelle eventuali ulteriori istruzioni/indicazioni scritte impartite dal Committente, nonché della normativa applicabile (ivi compresa quella alla commer- cializzazione di prodotti all’interno della UE e, ove applicabile, fuori dalla UE). Qualora il bene fornito e/o il servizio prestato presenti vizi e/o difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto nel Contratto, il Committente ha pieno titolo per azionare ogni rimedio previsto dalla legge e può ottenere a propria discrezione alternativamente la risoluzione del Contratto, la riduzione del prezzo, l’eliminazione dei vizi, la consegna di una fornitura identica libera da vizi ovvero la ripetizione della prestazione, se possibile. Le modalità di esecuzione di tali rimedi saranno stabilite in base alle esigenze anche operative del Committente. Il Committente deve denunciare all’Appaltatore eventuali vizi, difetti e difformità entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla scoperta a pena di decadenza, salvo i soli vizi rilevabili all’esito di specifiche indagini ed analisi il cui completamento richiede un periodo di tempo più lungo. Se parti dello stesso tipo devono essere sostituite o migliorate per più di due volte sulla base dei reclami per difetto, l’Appaltatore è obbligato a cambiare tutti questi componenti presenti in consegna al fine di prevenire i difetti futuri. I reclami per difetto non devono essere influenzati o limitati dalle verifiche condotte dal Committente o da eventuali richieste o istruzioni impartiti dal medesimo. Se l’Appaltatore ritiene che tali verifiche, richieste e istruzioni da parte del Committente siano inefficaci, è obbligato a darne notifica scritta e sottoporgli delle proposte di miglioramento. Salvo diversa determinazione assunta dal Committente in conformità alle facoltà sopra indicate, l’Appaltatore, senza ritardo e comunque entro il termine di 15 giorni dalla segnalazione del Committente (salvo il diverso minor termine indicato dalla Committente fornendo adeguata motivazione), dovrà porre rimedio a propria cura e spese a eventuali vizi e/o difformità e/o irregolarità e/o danneggiamento e/o deterioramento segnalati dalla Committente, facendosi carico di ogni eventuale prestazione necessaria a ristabilire la situazione preesistente al verificarsi dell’evento (es. smontaggi/montaggi, noleggi sostitutivi temporanei, ritiro e smaltimento, ecc.) ovvero per la corretta esecuzione del Contratto (es. sostituzione/riparazione del bene, ecc.). Inoltre, qualora il rimedio adottato implichi la modifica, l’adattamento o la sostituzione della fornitura affetta da vizi con una diversa per tipo e/o natura, eventuali ricambi e/o componenti necessari di pari funzionalità e caratteristiche tecniche sono a carico dell’Appaltatore. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l’Appaltatore deve informare il Committente per consentire un eventuale diverso accordo. Il Contratto non è ritenuto adempiuto dall’Appal- tatore finché non è avvenuta l’accettazione definitiva (anche parziale laddove sia prevista la consegna per partite) della fornitura o dei servizi oggetto del Contratto da parte del Committente. Eventuali termini temporali stabiliti contrattualmente a carico del Committente saranno da intendersi prorogati per un periodo di tempo pari a quello trascorso tra la comunicazione del reclamo da parte del Committente e l’applicazione del rimedio. A tal riguardo si precisa che in caso di contestazione, impregiudicato ogni altro diritto, il Committente ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino a quando non verrà posto rimedio. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore alle prescrizioni sopra indicate per porre rimedio ai vizi, difetti e difformità, il Committente ha diritto di restituire la fornitura e porre le relative spese in capo all’Appaltatore stesso, il quale è altresì tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal Committente. Salvo diversa pattuizione riportata nell’Ordine d’Acquisto o negli allegati, opera a carico dell’Appaltatore una garanzia di 24 mesi rispettivamente dal TC in caso di fornitura e dal TU in caso di fornitura in opera e servizi. In caso di ritardo sul TU per cause non imputabili all’Appaltatore, la garanzia viene fatta scadere a 18 mesi dall'esito positivo del collaudo in officina o, in mancanza di collaudo, dall'approntamento alla spedizione. Allo stesso periodo di garanzia sono soggette le parti sostituite, mentre per le restanti parti il periodo di sospensione del servizio prolunga del medesimo periodo quello di garanzia. L'esecuzione del collaudo alla presenza di collaudatori del Committente non esime l’Appaltatore dagli obblighi di garanzia. Fino all’accettazione libera da difetti, il Committente ha il diritto di trattenere il 10% della caparra. Inoltre, il Committente ha il diritto di trattenere il 5% del prezzo totale come garanzia fino alla scadenza del termine di prescrizione per coprire i reclami derivanti da difetto. Relativamente alla fornitura di beni e/o servizi, il rischio si trasferisce al Committente con la presa in consegna ed accettazione da parte dello stesso dei beni presso la propria sede e/o con la formale accettazione dei servizi. Il rischio s’intende comunque mantenuto in capo all’Appaltatore nel caso in cui la perdita o il deterioramento dei beni avvenuti dopo la loro presa in consegna siano riconducibili ad un'azione o un'omissione dell’Appaltatore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare il pagamento del prezzo, ottenere l’eliminazione del vizio ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Xxxxx restando gli impegni di garanzia a carico dell’Appaltatore ai sensi del precedente articolo 18 (Reclami per vizi e Garanzia), il Committente può utilizzare senza limitazione alcuna nell’ambito del proprio gruppo societario di appartenenza, i beni forniti dall’Appaltatore, esercitando ogni diritto in merito. L’Appaltatore dichiara e garantisce che nessun diritto di terzi, in modo particolare dei propri subappaltatori, si pone o si porrà in conflitto con quanto sopra e che in ogni caso manleva e tiene indenne il Committente in caso di eventuali pretese e/o rivendicazioni di terzi. L’Appaltatore dichiara e garantisce inoltre che nessun diritto di terzi, industriale o d’autore, è stato violato in conseguenza della consegna e/o dell’utilizzo della fornitura e/o dei servizi e/o dell’opera realizzata e che in ogni caso manleva e tiene indenne il Committente da qualsiasi conseguenza derivante da eventuali pretese o rivendicazioni di terzi. Gli interventi di riparazione potranno essere effettuati dal Committente o da terzi dallo stesso autorizzati, anche in costanza di diritti di proprietà industriale a favore dell’Appaltatore. 21. Trattamento di dati personali La Società si impegna a trattare qualunque dato relativo ai Proprietari, raccolto in relazione alla sottoscrizione del presente contratto o nel corso del rapporto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e/o qualsiasi altra prescrizione nazionale in materia di trattamento dei dati personali applicabile al presente Accordo Attuativo Integrativo. Dato Personale ai sensi dell’Art. 4 no. 1 del GDPR significa qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (‘interessato’). Si considera identificabile ai sensi dell’Art. 4 no. 1 del GDPR la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Trattamento ai sensi dell’Art. 4 n. 2 del GDPR significa qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Qualora in relazione al presente atto una delle Parti tratti dati personali ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, le Parti saranno obbligate a stipulare un contratto per il trattamento dei dati personali in conformità a quanto prescritto dall’Art. 28 sezioni 3 e 4 del GDPR. I Proprietari danno altresì atto di essere stati informati, tramite apposita Informativa allegata al presente Accordo Attuativo Integrativo (Allegato 6), di quanto previsto dalla suddetta normativa in materia di trattamento dei dati personali e di esercizio dei relativi diritti da parte dell’interessato e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il consenso alla Società di trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione allo stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. In relazione ai Dati Personali dei Proprietari acquisiti in sede del presente contratto la Società garantisce che: (i) i Dati saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione del presente contratto ovvero per adempimenti di obblighi previsti dalla normativa applicabile; (ii) il conferimento dei Dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nell’esecuzione del presente contratto. A. L’Appaltatore s’impegna, consapevole che il mancato rispetto di quanto segue può essere considerato quale causa di grave danno: ▪ a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaurato con il Committente, nonché a consentire l’accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti esclusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne conoscenza per garantire una precisa e puntuale esecuzione del Contratto; ▪ a far sottoscrivere ai soggetti cui è concesso l’accesso ai dati, alle informazioni e/o ai documenti di cui sopra impegni di riservatezza, restando in ogni caso l’Appaltatore pienamente respon- sabile dell’opera e dei comportamenti delle persone cui siano stati resi noti i dati, i documenti e/o le informazioni; ▪ ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso escluso ogni diversa forma di utilizzo. A titolo puramente esemplificativo, devono essere trattate come confidenziali le seguenti informazioni relative all’attività del Committente: ◦ indirizzo e profilo dei clienti; ◦ nomi dei fornitori; ◦ informazioni su clienti uscenti; ◦ informazioni su potenziali nuovi clienti; ◦ informazioni e dati finanziari; ◦ informazioni e dati su progetti in sviluppo e su impianti esistenti o in corso di realizzazione; ▪ a conservare i dati, le informazioni e/o i documenti suddetti con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto della massima riservatezza; ▪ a restituire al Committente tutti i documenti eventualmente consegnati, nonché i relativi duplicati, avendo cura di distruggere tutti i documenti rielaborati, recanti i dati e le informazioni contenuti nei, o desumibili dai documenti restituiti. 6 |
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L’Appaltatore sarà vincolato agli impegni di cui sopra anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale. B. Resta inteso che tutte le informazioni fornite dal Committente e le relative eventuali copie rimangono di sua esclusiva proprietà, anche se prodotte dall’Appaltatore. C. L’eventuale violazione degli impegni di cui sopra potrà essere causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, ogni ulteriore diritto del Committente al risarcimento dell’even- tuale danno subito. 23. Elezione di Foro competente Le Parti stabiliscono che competente a decidere su ogni eventuale controversia sorta in relazione al Contratto sia, in via esclusiva, il Foro di Roma. 24. Lingua del Contratto e legge applicabile Il Contratto deve essere redatto in italiano ed è, in ogni caso, regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui la sede dell’Appaltatore sia registrata all’estero, ai fini del Contratto resta comunque applicabile la legge italiana nonché la normativa sul conflitto di leggi. In questo caso i termini commerciali devono ottemperare ai rispettivi Incoterms validi – ICC (Camera di Commercio Internazionale), Parigi. Eventuali comunicazioni, invio di documenti, osservazioni o richieste all’Appaltatore da parte del Committente potranno avvenire presso la sede legale dell’Appaltatore e/o altro domicilio eletto, così come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna diretta al suo legale rappresentante. L’Appaltatore ha l’onere di informare il Committente per mezzo di lettera raccomandata in caso di qualunque variazione di sede; in mancanza, l’invio s’intenderà regolarmente eseguito all’indirizzo disponibile. L’Appaltatore deve a sua volta indirizzare eventuali comunicazioni, documenti, osservazioni o richieste per iscritto ai soggetti espressamente indicati nell’Ordine d’Acquisto. Qualora sia concordemente eccepita la parziale o integrale nullità, annullabilità o invalidità di singole disposizioni del Contratto, comprese le presenti CGF, le rimanenti disposizioni e il Contratto nel suo complesso rimangono validi ed efficaci. Le Parti dovranno negoziare e concordare in buona fede le modifiche al Contratto in modo da sostituire le disposizioni nulle, annullabili o altrimenti invalide con disposizioni valide che riflettano il risultato più vicino a quello originariamente previsto. Il presente articolo si applica anche alle eventuali lacune presenti nel Contratto. 27.1. Recessounilaterale A. Il Committente ha diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 1671 c.c. dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a/r: il recesso ha effetto dal 15° giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione. B. Il Committente decide quali servizi devono essere eventualmente completati e quali interrotti e deve: ▪ rifondere all’Appaltatore l’importo delle opere realizzate fino a quel momento e di tutte le altre spese regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute dall’Appaltatore in adempi- mento al Contratto; ▪ tenere indenne l’Appaltatore dagli obblighi ragionevolmente assunti e regolarmente documentati nei confronti dei suoi Fornitori rispetto ad apparecchiature, componenti e servizi; ▪ tenere indenne l’Appaltatore dalle spese regolarmente documentate e ragionevolmente sostenute in conseguenza del recesso (es. protezione e messa in sicurezza delle opere realizzate, smobilitazione del cantiere, del personale e delle attrezzature, ulteriori eventuali attività espressamente richieste per iscritto dal Committente, ecc.). Gli importi devono essere calcolati in relazione alla data di recesso e in contraddittorio fra le Parti. In deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. il Committente non dovrà tenere indenne l’Appal- tatore per i casi di mancato guadagno. C. L’Appaltatore dal canto suo deve: ▪ cedere al Committente materiali, componenti, opere, documenti in forma sia cartacea sia elettronica e quant'altro sia stato prodotto o acquisito in conseguenza delle attività svolte, fino alla data del recesso; ▪ cedere al Committente, qualora espressamente richiesto per iscritto, alcuni o tutti i contratti in corso alla data del recesso e da lui stipulati con eventuali subappaltatori e/o fornitori di apparecchiature, componenti e servizi, obbligandosi con essi in tal senso; ▪ lasciare le opere in condizioni di adeguata protezione e sicurezza in conformità con le previsioni di legge, delle Specifiche Tecniche e della buona regola dell’arte. In caso di recesso del Committente, l’Appaltatore non ha l’obbligo di garantire il Committente per le opere o componenti, salvo quelle facenti parte di partite o le parti che siano già state accettate dal Committente. D. Fatta salva in ogni caso la possibilità delle Parti di accordarsi in maniera differente, il Committente può inoltre recedere con effetto immediato dal Contratto qualora si verifichino a carico dell’altra Parte una o più delle seguenti circostanze: ▪ stato di insolvenza, messa in liquidazione, sospensione dei pagamenti o instaurazione di una qualsiasi procedura concorsuale, giudiziale o extragiudiziale ai sensi della normativa fallimentare o di leggi analoghe, fermo restando quanto previsto dall’art. 72, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); ▪ cessione di azienda o di ramo d'azienda dedicato all’esecuzione del Contratto o con essa connesso. 27.2. Risoluzione In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Committente per l’adempimento a seguito di apposita diffida scritta e comunque non inferiore a 15 giorni, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, incamerando la cauzione, ove prevista e non ancora restituita, oppure applicando una penale equivalente, o di procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione, allorquando i lavori vengano portati a termine dal Committente, sono a carico dell’Appaltatore i maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto. In particolare, fermo restando l’onere della diffida scritta, il Committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto qualora: ▪ sussista un ritardo superiore a 60 giorni dalla data contrattualmente prevista per il raggiungimento del TU dei lavori; ▪ il Committente ravvisi con ragionevole evidenza durante l’esecuzione delle attività previste nel Contratto che l’Appaltatore non possa raggiungere il TU alla data contrattualmente stabilita e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. In tal caso, previa richiesta scritta del Committente, l’Appaltatore deve: ◦ quantificare l’ammontare massimo del ritardo; ◦ presentare entro 3 giorni dalla data della richiesta scritta del Committente un Piano di recupero in cui pianifica e produce quanto necessario (piani di intervento, ecc.) per ricondurre il ritardo massimo rispetto alle date dei TU contrattualmente previste a meno di 60 giorni. A partire dall’eventuale comunicazione di recesso o risoluzione, l’Appaltatore deve fornire la ragionevole assistenza richiesta dal Committente per iscritto e a fronte di un compenso preventivamente concordato tra le Parti, affinché le attività continuino senza interruzioni e ne sia facilitato il trasferimento al Committente o a chi sia stato designato dal Committente. 28. Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore A. L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, adottando le conoscenze, i mezzi e le tecniche più adatte a tal fine. B. L’Appaltatore ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente materie prime di ottima qualità, conformi alle Specifiche Tecniche e sottoposte a controlli. C. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione delle attività, anche qualora non siano di sua esclusiva competenza ma passibili tuttavia di condizio- narla. L’Appaltatore ha altresì l’onere di richiedere tempestivamente l’invio o l’integrazione di eventuali istruzioni e/o documenti e/o disegni che ritenga necessari ai fini del corretto espletamento delle sue attività, affinché in nessun caso possa esserne opposta al Committente l’assenza. D. L’Appaltatore ha l’obbligo di conservare e custodire con la massima cura tutti gli strumenti, i macchinari e gli apparati impiegati nell’esecuzione del Contratto o comunque necessari per il corretto espletamento della prestazione dovuta. Nel caso in cui l’Appaltatore decida di tenere i suddetti strumenti, macchinari ed apparati in un luogo nella disponibilità, anche esclusiva, del Committente, il Committente non potrà essere ritenuto responsabile per il deperimento, la perdita o il furto dei beni suddetti e l’Appaltatore avrà l’obbligo di manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi. E. L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati da lui o da suoi dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando interamente il Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità, anche indiretta. Lo stesso vale per i sinistri e i danni subiti dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti non direttamente riconducibili all’operato del Committente. F. Nell’esecuzione del servizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, l’Appaltatore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e osservare regolamenti, norme, prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione, costruzione, controllo e collaudo dei macchinari e/o delle opere oggetto del servizio e in materia di contratti di lavoro, previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamento, utilizzazione e smaltimento di rifiuti e, in generale, di quant’altro inerisca l'esecuzione della fornitura/servizio. G. L’Appaltatore è responsabile di qualsiasi ritardo, inadempienza, vizio e/o mancanza di qualità nonché di qualsiasi inconveniente, irregolarità e/o illegalità concernenti la qualità e la presentazione della merce, riscontrabili in qualunque forma e/o rilevabili da organi istituzionali di vigilanza e controllo. H. Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore non risponde per deterioramento e degrado della merce occorsi successivamente alla consegna al Committente salvo: ▪ xxxxxxx non rilevabili attraverso le analisi previste dal Committente; ▪ violazione di normativa, diversa da quella UE, eventualmente vigente in particolari Stati ai quali la fornitura sia destinata, qualora i contenuti non siano stati riportati nel Contratto o in apposite istruzioni scritte dal Committente. 7 |
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I. Ferme restando le responsabilità di cui al punto precedente, l’Appaltatore deve manlevare il Committente da qualsiasi spesa, onere o danno eventualmente sostenuti o subiti come conseguenza di ritardi, inadempienze, vizi e/o mancanza di qualità nonché inconvenienti, irregolarità e/o illegalità, compresi quelli relativi a materie prime e/o materiali di imballaggio, di cui l’Appaltatore sia responsabile ai sensi del Contratto. J. L’Appaltatore, salvo differenti accordi, deve ottenere tutte le autorizzazioni ufficiali, in particolare relativamente a costruzioni, sicurezza, trasporti e/o permessi per la rete idrica. Tutte le spese e le tasse relative alle procedure di autorizzazione e di controllo sono a carico dell’Appaltatore. 29. Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC Nell’ambito della durata del Contratto l’Appaltatore è tenuto alla presentazione della dichiarazione Antimafia (di non essere soggetto ad alcuna misura di prevenzione ai sensi dell’art. 67 di cui al libro I, Titolo I, capo II del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159). Nell’ambito della durata del Contratto, per le società soggette all’iscrizione presso le C.C.I.A.A., laddove la validità del medesimo C.C.I.A.A. giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto mede- simo, l’Appaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. Allo stesso modo, per le società soggette all’invio del DURC, laddove la validità del medesimo giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. 30. Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria 30.1. Prezzi contrattuali A. L’oggetto dell’appalto/servizio, comprese le eventuali Modifiche d’Ordine, è interamente remunerato in base ai prezzi stabiliti nel Contratto: l’Appaltatore riconosce tale remuneratività complessiva. B. I prezzi: ▪ s’intendono fissi e invariabili; ▪ si riferiscono a singole prestazioni, anche accessorie, completate in ogni loro parte ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel Contratto e coerenti con lo scopo di destinazione; ▪ coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico del Committente; ▪ coprono l'utile dell’Appaltatore, le spese complessive, le obbligazioni, gli oneri e le alee inerenti l’esecuzione della fornitura e/o del servizio entro i termini contrattuali e secondo le prescrizioni. C. In considerazione della remuneratività complessiva dei prezzi contrattuali, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque sia la causa che l’abbia determinata. D. L’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali e a quanto in generale previsto nel Contratto e necessario per la realizzazione dell’appalto (fino al TU dell'ultima partita), la smobilitazione dei cantieri e il rispetto delle disposizioni contrattuali. E. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso in caso di eventuali modifiche rispetto alle sue previsioni iniziali, sia qualitative sia quantitative, a impianti e/o opere provvisionali e deve inoltre essere provvisto di opportune riserve e ricambi, dei quali deve garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. F. Con l'accettazione dell'Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore riconosce di essere stato remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di eventuali paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti rispetto a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera, anche in base alle condizioni ambientali, compresi gli oneri derivanti dalle disposizioni delle norme tempo per tempo vigenti in materia. 30.2. Valutazione economica delle Modifiche d’Ordine Durante l’esecuzione della prestazione, il Committente ha facoltà di richiedere prestazioni non previste contrattualmente, purché il valore non ecceda il 25% dell’importo totale del Contratto. La valuta- zione economica delle Modifiche d’Ordine è determinata in base alla richiesta formulata dal Committente e alla relativa offerta presentata dall’Appaltatore, la quale dev’essere redatta nella stessa forma e con le stesse modalità di quella in fase di esecuzione, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi contrattuali oppure, quando ciò non sia possibile, sulla base dei costi di mano d'opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto. 30.3. Fideiussione Bancaria Ove espressamente stabilito nel Contratto, l’Appaltatore deve costituire a favore del Committente cauzione sotto forma di fideiussione bancaria emessa da primario istituto di credito, nel testo convenuto con il Committente, escutibile a prima richiesta e per l'intero importo stabilito nel Contratto. Tale cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti al Committente dall’eventuale inadempi- mento degli obblighi stessi. Il Committente ha diritto di disporre della cauzione. Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Committente al termine dell’esecuzione del servizio e/o della fornitura e/o al termine del diverso periodo indicato in Contratto ed in sede di chiusura del rapporto, dopo che siano stati adempiuti dall’Appaltatore tutti gli obblighi contrattuali. 31.1. Contabilità dei compensi a misura 31.2. Contabilità dei compensi a corpo 31.3. Contabilità dei compensi a forfait Il prezzo a forfait è contabilizzato in quote percentuali secondo quanto stabilito nel Contratto, alle scadenze ivi fissate e previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente stabiliti. Qualora le dimensioni o la qualità di quanto fornito risultino inferiori a quanto prescritto, si applica un prezzo proporzionalmente ridotto rispetto al prezzo a forfait; al contrario, se risultino superiori, si applica il prezzo a forfait contrattuale. 31.4. Contabilità delle prestazioni a consuntivo Le prestazioni a consuntivo sono compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego di manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e alle quantità di materiali effettivamente utilizzati. Inoltre, laddove espressamente previsto nell’Ordine d’Acquisto e senza che questo comporti lo spostamento dei termini contrattuali, il Committente può richiedere con congruo preavviso all’Appaltatore durante il periodo di attività in cantiere l'esecuzione di alcune prestazioni accessorie, compensandole in base ai dati di consuntivo. 32. Accettazione delle opere 32.1. Accettazioneprovvisoria (ove prevista) 32.2. Accettazione definitiva Entro e non oltre 90 giorni dalla data dell’ultimo verbale di accettazione provvisoria, dopo aver effettuato ulteriori prove/collaudi ai fini dell’accettazione definitiva il Committente deve redigere un verbale di accettazione definitiva, firmato dall’Appaltatore. Tale accettazione non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità contrattuali ai sensi del Contratto e della normativa in vigore. 33. Situazione finale e liquidazione finale a saldo Entro 30 giorni dalla firma del verbale di accettazione definitiva delle attività da parte dell’Appaltatore, il Committente deve: ▪ redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all’ultimo aggiornamento del registro di contabilità e agli accrediti/deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell’accettazione; ▪ predisporre ed emettere la situazione finale a saldo con lo svincolo delle eventuali cauzioni (se previste) al netto di quanto dovuto dall’Appaltatore al Committente a qualsiasi titolo; ▪ sblocco di eventuali trattenute, se contrattualmente previste. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia sottoscritto l’ultimo aggiornamento del registro di contabilità o il verbale di accettazione con riserva, il Committente deve provvedere alle operazioni di liquidazione finale a saldo a seguito della risoluzione di tali riserve, procedendo tuttavia entro lo stesso termine di 30 giorni, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle cauzioni e delle trattenute a garanzia e al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all’Appaltatore. Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti sull’oggetto del Contratto sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico del Committente. 8 |
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L’Appaltatore dev’essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e darne evidenza esibendo il certificato validato dall’ultimo Audit qualora la conformità alle prescrizioni contrattuali debba essere assicurata in una o più delle seguenti fasi: progettazione, fabbricazione, costruzione, installazione e messa in servizio. L’Appaltatore deve, su richiesta del Committente, rendere disponibile la documentazione relativa all’implementazione del Sistema di Qualità adottato con particolare riguardo alle procedure, ai riesami della Direzione, alle registrazioni, alle non conformità e ai relativi provvedimenti adottati per il loro miglioramento o qualsiasi altro documento e/o informazione che il Committente ritenga opportuno acquisire. L’Appaltatore deve inoltre consentire al Committente di effettuare delle verifiche dirette presso la propria sede sulle modalità operative e di attuazione del Sistema di Qualità, fornendo tutta l’assistenza necessaria. 36.1. Progettazioneaffidataall’Appaltatore 36.2. Sviluppo della progettazione da parte dell’Appaltatore A. La progettazione affidata all’Appaltatore deve comprendere la redazione e l'aggiornamento del PPP e lo sviluppo degli elaborati ai fini e nel rispetto di quanto previsto rispettivamente nelle Specifiche Tecniche e nell’Ordine d’Acquisto, compatibili con il sistema informativo del Committente e con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte. Pertanto, l’Appaltatore s’impegna espressamente all’esecuzione del progetto successivamente all'acquisizione (anche tramite indagini, rilievi e prove/collaudi di qualunque entità e natura) di adeguate informazioni sulla zona e/o sulle parti di impianto interessate dai lavori, al fine di garantire il rispetto di tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti dalle opere, in piena conformità allo scopo di destinazione. L’Appaltatore deve inoltre farsi parte diligente per ottenere dal Committente tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione: a tal fine il Committente può consentire la temporanea permanenza di personale tecnico dell’Appaltatore presso i propri uffici e/o impianti per il tempo necessario all'acquisizione di tali dati. B. Gli elaborati così sviluppati devono essere inviati al Committente nelle quantità indicate nel PPP, firmati dall’Appaltatore e dal progettista e con congruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP per l'edizione finale. C. Eventuali variazioni concordate alla fornitura devono essere riportate dall’Appaltatore su tutti gli elaborati interessati. Questi ultimi devono poi essere riemessi al completamento della fornitura, in edizione as built, in conformità alle disposizioni del presente articolo e nei tempi comunicati dal Committente. D. L’Appaltatore deve inviare al Committente un aggiornamento progressivo del PPP, accompagnato dall'indicazione della nuova edizione e degli elaborati oggetto delle rispettive trasmissioni. E. Non sono accettati dal Committente elaborati non previsti nel PPP. F. L’Appaltatore deve restituire tempestivamente al Committente piani generali di costruzione della fornitura, progetti di dettaglio e ogni altro schema, dato e/o informazione che consentano al Committente di eseguire ulteriori lavori connessi con la stessa fornitura, nonché i disegni necessari per i controlli da parte del Committente in fase di montaggio. G. Tutti gli elaborati di progetto sono di proprietà del Committente il quale ha diritto di utilizzarli per qualunque fine, senza che l’Appaltatore possa pretendere ulteriori compensi. 37. Approvazione della progettazione da parte del Committente 37.1. Approvazione del PPP Il PPP redatto dall’Appaltatore dev’essere sottoposto all'approvazione del Committente entro 45 giorni dalla data di emissione dell’Ordine di Acquisto. Entro 30 giorni dal ricevimento ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti, il Committente comunica all’Appaltatore la propria approvazione e/o eventuali correzioni e/o modifiche che l’Appaltatore deve apportare. 37.2. Approvazione degli elaborati Gli elaborati per i quali il PPP richiede l'approvazione devono essere inviati al Committente almeno in duplice copia, salvo diversi accordi. Entro 30 giorni dal ricevimento, salvo il diverso termine convenuto fra le Parti, il Committente deve comunicare all’Appaltatore la propria approvazione (o restituire una copia approvata degli elaborati) e/o eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Trascorsa inutilmente tale scadenza, l’Appaltatore deve inviare un sollecito scritto al Committente e, in caso di ulteriore mancata risposta entro i successivi 15 giorni, gli elaborati devono ritenersi approvati. L’Appaltatore ha l’obbligo di recepire tutte le eventuali modifiche richieste: se l'entità delle modifiche è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve avvenire, di norma, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Gli elaborati, una volta approvati, sono definitivi, prevalenti e immodificabili salvo esplicita autorizzazione scritta del Committente. L'approvazione del Committente, consistente in una verifica degli elaborati, non vincola il Committente circa l'introduzione di eventuali successive Modifiche d’Ordine, ai sensi dell’articolo 3 (Ordine d’Acquisto). Inoltre, rientrando nell'ambito dell'articolo 1662 c.c., da una parte non modifica né riduce la responsabilità dell’Appaltatore, dall’altra non implica alcuna assunzione di responsabilità da parte del Committente. 37.3. Archiviazione degli elaborati L’Appaltatore deve provvedere ad alimentare presso la propria sede e presso il cantiere un sistema di raccolta dei documenti tecnici relativi alla fabbricazione in officina della fornitura e alle attività di cantiere (elaborati di progetto, certificati, ecc.), al fine di una facile individuazione e di una rapida identificazione delle parti d'impianto e/o attività corrispondenti. L'accessibilità alla documentazione deve essere consentita al Committente in ogni momento. In caso di emissione di manuali di istruzioni preliminari, l’Appaltatore deve inviare al Committente l’edizione definitiva entro 2 mesi dalla data del TA e comunque prima del TU. L’Appaltatore deve fornire inoltre prima del TU: ▪ la documentazione as built in duplice copia e l’originale su supporto informatico; ▪ le Specifiche Tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove/collaudi distruttivi e non distruttivi in duplice copia; ▪ le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e per le apparecchiature principali e quant’altro necessario per l’avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza in duplice copia. In caso di emissione di manuali di istruzione dei fornitori, il cui scopo è garantire un complesso organico e completo di informazioni sulle apparecchiature e i macchinari oggetto dell’Ordine d’Acquisto tramite norme generali e particolari di esercizio e manutenzione (eventualmente corredate da disegni e schemi), l’Appaltatore deve inviare al Committente l’edizione definitiva 2 mesi prima della data del TA. 38. Fabbricazione in officina 38.1. Piani e Programmi Generali di Fabbricazione Prima di iniziare la fabbricazione in officina, l’Appaltatore deve predisporre il Piano e Programma Generale di Fabbricazione. In esso devono essere elencate le principali fasi di fabbricazione e controllo nonché le prove e i collaudi necessari da una parte ai fini della verifica di corrispondenza dell’appalto alle caratteristiche richieste, dall’altra ai fini dell’eventuale approvazione della fornitura da parte dei competenti organi ufficiali italiani. Per le forniture che prevedono produzione di serie o a catalogo, il Piano e Programma Generale di Fabbricazione coincide con il Piano di Produzione e Controllo (generalmente su base statistica), adottato in forma standardizzata dall’Appaltatore. Tale Piano dev’essere messo a disposizione del Committente prima dell'inizio della fabbricazione in officina affinché possa individuare le parti e le fasi di fabbricazione sulle quali intende effettuare controlli. L’Appaltatore deve aggiornare costantemente il Piano e inviarlo al Committente 30 giorni prima dell’attività oggetto di aggiornamento. La conoscenza da parte del Committente del Piano e il controllo delle relative attività non escludono oneri e obblighi dell’Appaltatore e non ne diminuiscono la responsabilità, rientrando nell'ambito dell'articolo 1662 c.c. 38.2. Fabbricazione e relativi prove/collaudi L’Appaltatore deve eseguire la fabbricazione in officina e tutte le prove/collaudi previsti nel Piano sotto la propria esclusiva responsabilità. Qualora previste nel PPP o nel Piano di Qualità, le prove/collaudi devono essere effettuati in accordo con idonee procedure scritte predisposte dall’Appaltatore e approvati dal Committente prima dell’esecuzione. Nei casi e nei limiti previsti nell'Ordine d’Acquisto, l’Appaltatore deve implementare un sistema idoneo a identificare le parti di fornitura e la corrispondenza con le registrazioni delle prove/collaudi. Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali e alle prescrizioni contenute nei documenti approvati dal Committente devono essere gestite in accordo all’articolo 3 (Ordine d’Acquisto). 38.3. Approntamento in officina L’Appaltatore deve comunicare al Committente l'avvenuto approntamento in officina secondo le sequenze del PPP di ogni singola partita o di parti di esse, intendendo con ciò che le singole partite, o sue parti, sono pronte per la spedizione, essendo già avvenute le prove/collaudi. La spedizione delle parti di appalto relative ad ogni singola partita deve avvenire nel rispetto dei termini contrattuali, a fronte di ispezione finale con esito positivo da parte dell’Appaltatore e di esplicita autorizzazione da parte del Committente. 9 |
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Il Committente ha il diritto di verificare, ai sensi dell'art. 1662 c.c., la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le disposizioni contrattuali e di quelle impartite dal Committente, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’Appaltatore di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. Il personale del Committente a ciò autorizzato deve pertanto poter accedere in ogni momento all’officina, prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione. L’Appaltatore deve comunicare al Committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo per interventi in Italia e almeno 10 giorni lavorativi per interventi all'estero l'inizio delle attività di fabbricazione, salvo diverse indicazioni contrattuali. L’assenza di obiezioni da parte del Committente nell'ambito delle attività di controllo in officina non esonera l’Appaltatore da obblighi e responsabilità circa la corretta esecuzione dell’appalto e la conformità a clausole contrattuali, leggi, regolamenti e norme in vigore né la presenza del Committente può essere considerata come causa di interferenza nello svolgimento delle attività. 39.1. Giornale dei lavori - Dati statistici Lo svolgimento dei lavori dev’essere annotato sul Giornale dei lavori dal Committente e dev’essere firmato dall’Appaltatore con frequenza stabilita dal Committente (e in generale ogni volta che il Committente ne faccia apposita richiesta), salvo il diritto dell’Appaltatore a fare le sue osservazioni in merito. Il Committente ne consegna all’Appaltatore una copia firmata dai rappresentanti del Committente. Il Committente ha il diritto di rilevare tutti i dati statistici relativi alla mano d'opera, ai materiali ed agli impianti di cantiere ritenuti necessari per le proprie indagini, gli studi e le conclusioni sull'anda- mento generale dei lavori/servizi. L’Appaltatore deve consegnare quotidianamente al Committente, ove richiesto, un rapporto sul progressivo avanzamento delle attività, corredato dall’elenco del personale presente in cantiere con le relative qualifiche. L’Appaltatore deve inoltre tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di verifica e di controllo da parte del Committente. 39.2. Piani e programmi delle attività di cantiere X. Xxxxx e Programmi Generali di Montaggio Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, l’Appaltatore deve predisporre il Piano e Programma Generale di Montaggio nel quale devono essere elencate tutte le attività previste dall’Appaltatore per la realizzazione delle diverse partite di lavoro entro i termini contrattuali, con l'indicazione dei Programmi Cronologici di dettaglio e delle metodologie da utilizzare, dei tempi di arrivo dei componenti e di allestimento degli impianti di cantiere/opere provvisionali (ove previste). Devono essere altresì elencati i controlli, le prove e i collaudi necessari all’accertamento della corrispondenza dell’ap- palto alle caratteristiche richieste, anche da parte dei competenti organi ufficiali italiani per l'approvazione dell’appalto. Tale Piano dev’essere inviato al Committente almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, affinché possano essere individuati i criteri con i quali effettuare la sorveglianza, e ne dev’essere inviato un aggiornamento 5 giorni prima dell’inizio di ciascuna attività senza che ciò da una parte modifichi o riduca la responsabilità dell’Appaltatore, e dall’altra implichi alcuna assunzione di responsabilità da parte del Committente. B. Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento Con riferimento al precedente punto A), l’Appaltatore deve predisporre i Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento, corredati delle istruzioni e delle procedure secondo quanto indicato nell’articolo 36 (Progettazione), e inviarli al Committente almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove. C. Montaggio e approntamento al primo avviamento L’Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità il montaggio in opera e i controlli funzionali secondo quanto specificato nell'Ordine d’Acquisto. Nel periodo previsto per il montaggio devono essere eseguite tutte le prove previste nei Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento di cui al precedente paragrafo, lettera B), in accordo con eventuali procedure scritte previste nel PPP, predisposte dall’Appaltatore e approvate dal Committente. L’Appaltatore deve verificare che le opere sulle quali dev’essere eseguito il montaggio corrispondano al progetto e alle istruzioni impartite dal Committente: in caso di mancata corrispondenza la responsabilità è direttamente ed esclusivamente in capo all’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dall’IM al TU della buona conservazione di macchinari e/o apparecchiature oggetto dell’Ordine d’Acquisto, secondo le procedure approvate dal Committente. Al termine delle attività di montaggio dev’essere redatto un verbale di TM che le parti devono sottoscrivere. L’Appaltatore deve eseguire i controlli funzionali necessari per l’approntamento dell’appalto al primo avviamento: se l’esito è positivo dev’essere redatto il verbale di TA che le parti devono sottoscrivere. D. Prove di funzionamento e approntamento al funzionamento commerciale Successivamente al TA, l’Appaltatore deve eseguire le prove previste nei Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento alla data stabilita nel Contratto, in accordo con eventuali procedure scritte predisposte dall’Appaltatore e approvate dal Committente istruendo, ove necessario, il personale del Committente: se l’esito è positivo dev’essere redatto il verbale di TU che le parti devono sottoscrivere. E. Prove/Collaudi Non oltre 18 mesi dal TU, su richiesta del Committente e ove non diversamente previsto nell'Ordine d’Acquisto, devono essere effettuate le prove/collaudi delle prestazioni garantite, secondo le modalità indicate nell'Ordine d’Acquisto. A conclusione della prove/collaudi oppure nel caso in cui il collaudo non possa aver luogo per cause non dipendenti dall’Appaltatore, al termine del periodo di 18 mesi dal TU, l’Appalto dev’essere definitivamente accettato dal Committente, salvi i diritti di garanzia secondo quanto previsto dall’articolo 18 (Reclami per vizi e Garanzia). Il Committente ha diritto di rifiutare le parti oggetto dell’Ordine d’Acquisto ritenute non idonee, riservandosi in particolari casi discrezionali di accettarle nello stato in cui si trovano, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno derivatogli. F. Smobilitazione dei cantieri All’avvenuto completamento delle attività di cantiere, l’Appaltatore deve provvedere alla smobilitazione dei cantieri secondo un programma precedentemente concordato con il Committente, comprensivo della demolizione delle opere provvisionali, del trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, del ripristino di quanto demolito e/o smontato provvisoriamente per l’esecuzione dei lavori: le aree utilizzate devono essere lasciate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose e alle persone. In caso di ritardo, l’Appaltatore sarà responsabile di eventuali danni e/o costi. 40. Sospensioni da parte del Committente Il Committente può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo disporre sospensioni temporanee di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto a mezzo raccomandata a/r. La sospensione ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata e, a partire da tale data, l’Appaltatore deve far cessare le attività relative alla partita indicata lasciando intatta la consistenza del cantiere e provvedendo a spese del Committente alla custodia, conservazione e manutenzione di opere, materiali e componenti. A seguito dell’eventuale richiesta di ripresa dei lavori trasmessa dal Committente a mezzo raccomandata a/r, l‘Appaltatore s’impegna affinché la ripresa dei lavori secondo i principi di buona fede nell’esecuzione del Contratto avvenga nel minor tempo possibile, entro e non oltre 2 settimane dalla data del ricevimento della relativa richiesta. La ripresa dei lavori dev’essere certificata da un verbale sottoscritto dalle Parti, la cui data fa fede ai fini della determinazione della durata della sospensione. Il TU s’intende automaticamente posticipato di un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione. Ai fini del presente articolo esistono le seguenti 2 tipologie di sospensione. 40.1. Sospensioni discrezionali Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto per fatto proprio del Committente. In caso di sospensione discrezionale dei lavori, l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute, motivate e documentate, strettamente connesse a tale sospensione. Resta inteso che l’Appaltatore deve fare quanto necessario al fine di limitare e ridurre i propri costi durante il periodo di sospensione, tenendo costantemente informato il Committente in merito a tali costi. Il periodo di sospensione discrezionale non potrà superare il periodo cumulativo di 6 mesi. 40.2. Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto dovute a eventi causati da caso fortuito o Causa di Forza Maggiore. Il periodo di sospensione per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore non può superare il periodo cumulativo di 6 mesi. Qualora tale sospensione si prolunghi cumulativamente oltre 6 mesi, ciascuna delle Parti può risolvere di diritto il Contratto e, in tal caso, l’Appaltatore ha diritto a quanto previsto ai sensi del paragrafo Recesso unilaterale dell’articolo 27 (Recesso e risoluzione). In alternativa, su richiesta scritta del Committente le Parti possono iniziare negoziazioni in buona fede per definire nuove condizioni contrattuali sia temporali sia economiche. In mancanza di richiesta da parte del Committente ovvero in mancanza di un accordo entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti 6 mesi, le Parti possono recedere dal Contratto, fatti salvi gli obblighi conseguenti alle prestazioni rispettivamente effettuate. Le sospensioni per Causa di Forza Maggiore non comportano riconoscimenti economici specifici a favore dell’Appaltatore per i primi 6 mesi di sospensione. Nel caso in cui l'Ordine d’Acquisto sia affidato ad un’Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) o ad un Consorzio appositamente costituito, l’Appaltatore dovrà individuare dei soggetti referenti dotati dei necessari poteri per impegnare l’Appaltatore stesso nei confronti del Committente ed assicurare la corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore deve inviare al Committente un documento organizzativo ove siano descritti: ▪ compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza verso il Committente; ▪ organigramma di commessa; 10 |
Condizioni Generali di Fornitura, Servizi e Lavori | CGF-PROC-01 Rev. 2020 | |||
▪ modalità di gestione e controllo delle interfacce interne ed esterne. 42. D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara che ciascun membro del proprio staff e di quello dei subappaltatori: ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, quanto previsto dal Decreto 231/01; ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte i contenuti e i principi del “Codice Etico”, nonché del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”, così come adottati dal Committente e le finalità cui tali contenuti e principi tendono. L’Appaltatore, per quanto concerne la propria organizzazione aziendale e quella del subappaltatore, garantisce che nell’espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01. Resta inteso che la violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra costituirà grave inadempimento e che il Contratto potrà essere risolto dal Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Appaltatore, il quale sarà tenuto a risarcire e tenere indenne il Committente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione. In ogni caso non è consentito all’Appaltatore, nell’eventuale espletamento della propria attività per conto del Committente, offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio. L’Appaltatore dovrà informare immediatamente il Committente nel caso in cui lo stesso Appaltatore o i subappaltatori ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente del Committente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dal Committente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/01. Luogo e data: Timbro e firma per accettazione: 43. Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C. L’Appaltatore dichiara di aver letto tutte le clausole delle presenti CGF, approvando specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 6 (Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro); 7 (Subappalto); 8 (Cedibilità); 15 (Consegna); 17 (Assicurazioni); 18 (Reclami per vizi e Garanzia); 22 (Riservatezza); 23 (Elezione di Foro competente); 27 (Recesso e risolu- zione); 28 (Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore), 30 (Prezzi contrattuali e fideiussione bancaria); 34 (Imposte e tasse); 40 (Sospensioni da parte del Committente) e 42 (D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231). Luogo e data: Timbro e firma per accettazione: 11 |